Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977
Notizie
NORME TECNICHE AGGIORNATE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Sulla Gazzetta Ufficiale,
supplemento n. 29 del 2 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale
18 dicembre 1975: «Norme tecniche aggiornate relative
alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica».
La lettura critica di queste norme
può essere fatta sotto molti punti di vista; a noi preme sottolineare un certo
sforzo compiuto nelle seguenti direzioni: una
maggiore attenzione alla necessità di prevenzione dei rischi e dei disadattamenti
scolastici, di favorire una didattica nuova e un'organizzazione diversa della
vita scolastica, di predisporre alcune condizioni anche per l'integrazione
scolastica degli handicappati.
Per quest'ultimo aspetto in
particolare segnaliamo le seguenti norme:
3.0.2.III. In
relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di servizi e di
classi, ed alle reciproche integrazioni, i progetti dovranno prevedere tutti i
locali e spazi necessari per le attività di medicina scolastica a norma del
D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.
3.0.7. L'edificio scolastico dovrà
essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche
da parte degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da
osservarsi le norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei
lavori pubblici, contenute nella circolare numero 4809 del 19 giugno 1968, con
gli adattamenti imposti dal particolare tipo di
edificio cui le presenti norme si riferiscono, e
indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la
distribuzione (3.8.2.) e per i servizi igienico-sanitari
(3.9.2.).
3.8.2. Allo scopo di assicurare
anche ai minorati fisici l'uso indiscriminato dei
locali scolastici, le scuole con più di un piano dovranno essere munite di
ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore, nel
rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe prevista dalla circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, è in tal caso, facoltativa.
Il testo del disegno di legge del
Governo sulla riforma sanitaria è stato pubblicato su Il Sole-24 ore del 18 marzo 1977.
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