Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977
PROPOSTA DI LEGGE
PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI HANDICAPPATI
In
data 12 gennaio
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1 - Per superare ogni forma di
emarginazione e di segregazione dei ragazzi handicappati fisici, psichici,
sensoriali la scuola realizza le condizioni affinché l'adempimento dell'obbligo
scolastico avvenga nelle classi e sezioni degli istituti statali ordinari
d'istruzione.
Sono abrogate tutte le disposizioni
vigenti che impongono l'adempimento dell'obbligo scolastico
in scuole speciali e comunque che impediscono od ostacolano l'inserimento di
ragazzi handicappati fisici, psichici, sensoriali nelle classi e sezioni degli
istituti statali ordinari d'istruzione.
È altresì abrogato il terzo comma
dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444.
Art. 2 - Il consiglio di circolo o
d'istituto decide in merito alle modalità di inserimento
degli alunni handicappati fisici, psichici, sensoriali nelle classi o sezioni
ordinarie. Esso svolge questo compito in collaborazione con gli enti locali e i
loro servizi socio-sanitari, sentiti i consigli di classe o di
interclasse allargati ai genitori delle classi o sezioni interessate.
Art. 3 - A partire dal
1° ottobre 1977 i consigli di circolo e d'istituto, in collaborazione con gli
enti locali e le loro strutture socio-sanitarie garantiscono l'effettiva
integrazione nella scuola dei ragazzi handicappati fisici, psichici, sensoriali
attraverso la predisposizione di piani annuali affinché:
a) l'inserimento degli alunni
handicappati avvenga preferibilmente in classi o sezioni a tempo pieno e comunque composte di un numero di alunni non superiore a 20
e comprendenti di norma, non più di 2 ragazzi handicappati;
b) le classi o sezioni frequentate
anche da alunni handicappati siano ubicate in locali
che ne facilitino l'accesso, dotati delle necessarie
attrezzature tecniche e di idonei sussidi didattici;
c) gli insegnanti e il personale non
docente da adibire alle classi o sezioni frequentate anche da alunni
handicappati sia qualificato;
d) siano organizzati corsi di sostegno
e di recupero e ogni altra attività integrativa della scuola che permetta la
permanenza nel normale ciclo scolastico degli alunni handicappati.
Art. 4 - Il consiglio di circolo, su richiesta di uno dei genitori, qualora, per motivi medico-psico-pedagogici, riconosca l'utilità di ritardare
l'ammissione alla scuola dell'obbligo di un ragazzo handicappato fisico,
psichico, sensoriale, consente che quest'ultimo possa frequentare la scuola
materna fino al compimento del settimo anno di età.
Art. 5 - Il consiglio di circolo o di istituto d'intesa con il distretto scolastico, con la
stessa procedura prevista dall'art. 2 della presente legge, può proporre al
consiglio scolastico provinciale che, nell'ambito degli istituti statali
ordinari di istruzione, sia garantita la disponibilità di strutture, di
apparecchiature e di personale adeguato ai bisogni di quei ragazzi che - in
conseguenza di processi morbosi o di eventi traumatici avvenuti in epoca pre, peri o post-natale - presentano menomazioni
psicofisiche di tale gravità da impedirne l'immediato inserimento in classi
regolari.
Il consiglio di circolo o
d'istituto, anche avvalendosi della consulenza dei servizi socio-sanitari
degli enti locali, può predisporre programmi speciali di attività
educative e formative tese a realizzare l'autonomia di tali ragazzi e di garantire
comunque la loro socializzazione promuovendo anche attività scolastiche e
parascolastiche comuni e valuta periodicamente le loro capacità di recupero in
funzione delle possibilità di seguire corsi regolari.
Art. 6 - I circoli didattici, gli
istituti, i distretti scolastici con la collaborazione delle università, dei
docenti delle scuole di metodo statali, di esperti
della riabilitazione, di operatori sociosanitari degli enti locali e degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, organizzano corsi di qualificazione e aggiornamento degli insegnanti e
del personale non docente da utilizzare preferibilmente nelle classi in cui
sono inseriti alunni minorati fisici, psichici, sensoriali e il personale che
viene qualificato in base al precedente comma del presente articolo è assegnato
alle scuole all'inizio dell'anno scolastico e può essere utilizzato dai circoli
didattici per svolgere attività di prevenzione anche nelle scuole materne
statali e di enti pubblici.
Art. 7 - A decorrere dal 1978 tutti gli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato relativi
ai servizi medico-psico-pedagogici delle scuole e in
particolare i capitoli nn. 1401, 1803, 2684, sono
trasferiti al fondo comune delle regioni di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8 - Le scuole speciali materne,
elementari e medie gestite dall'Ente nazionale sordomuti di cui all'allegato A sono statizzate.
Il personale operante in dette
scuole speciali che risulta in servizio per l'anno
scolastico 197677 è trasferito alle dipendenze dello Stato.
In relazione alla riduzione dell'attività delle scuole
speciali che si realizza in virtù dell'attuazione della presente legge, il
personale di cui al comma precedente del presente articolo, quello trasferito
alle dipendenze dello Stato in base alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463 e il
personale operante nelle altre scuole speciali statali viene gradualmente
utilizzato dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
Con l'entrata in vigore della
presente legge cessa il contributo dello Stato erogato all'Ente
nazionale sordomuti con la legge 9 dicembre 1975, n. 749, e ogni altro
contributo stanziato allo stesso titolo sul bilancio dell'Ente nazionale
sordomuti per il 1977.
Allegato A
Scuola materna ed elementare -
Gallina (Reggio Calabria);
Scuola materna ed elementare -
Marsala (Trapani);
Scuola materna ed elementare -
Palermo;
Scuola media di Padova;
Scuola media di Roma.
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