Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977

 

 

PROPOSTA DI LEGGE PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI HANDICAPPATI

 

 

In data 12 gennaio 1977 l'on. Lodi Faustini e altri parlamentari del PCI hanno presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1004 «Norme per l'inserimento dei ragazzi handicap­pati fisici, psichici, sensoriali negli istituti sta­tali ordinari di istruzione». La proposta, se ap­provata, avvierebbe finalmente a soluzione il pro­blema dell'inserimento prescolastico e scolasti­co degli handicappati: occorre pertanto una pres­sione sul Parlamento affinché essa venga al più presto discussa e varata.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1 - Per superare ogni forma di emargina­zione e di segregazione dei ragazzi handicappati fisici, psichici, sensoriali la scuola realizza le condizioni affinché l'adempimento dell'obbligo scolastico avvenga nelle classi e sezioni degli istituti statali ordinari d'istruzione.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che impongono l'adempimento dell'obbligo scolasti­co in scuole speciali e comunque che impedisco­no od ostacolano l'inserimento di ragazzi handi­cappati fisici, psichici, sensoriali nelle classi e sezioni degli istituti statali ordinari d'istruzione.

È altresì abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

 

Art. 2 - Il consiglio di circolo o d'istituto de­cide in merito alle modalità di inserimento degli alunni handicappati fisici, psichici, sensoriali nel­le classi o sezioni ordinarie. Esso svolge questo compito in collaborazione con gli enti locali e i loro servizi socio-sanitari, sentiti i consigli di classe o di interclasse allargati ai genitori delle classi o sezioni interessate.

 

Art. 3 - A partire dal 1° ottobre 1977 i consigli di circolo e d'istituto, in collaborazione con gli enti locali e le loro strutture socio-sanitarie ga­rantiscono l'effettiva integrazione nella scuola dei ragazzi handicappati fisici, psichici, senso­riali attraverso la predisposizione di piani an­nuali affinché:

a) l'inserimento degli alunni handicappati avvenga preferibilmente in classi o sezioni a tempo pieno e comunque composte di un numero di alunni non superiore a 20 e comprendenti di norma, non più di 2 ragazzi handicappati;

b) le classi o sezioni frequentate anche da alunni handicappati siano ubicate in locali che ne facilitino l'accesso, dotati delle necessarie

attrezzature tecniche e di idonei sussidi didat­tici;

c) gli insegnanti e il personale non docente da adibire alle classi o sezioni frequentate anche da alunni handicappati sia qualificato;

d) siano organizzati corsi di sostegno e di recupero e ogni altra attività integrativa della scuola che permetta la permanenza nel normale ciclo scolastico degli alunni handicappati.

 

Art. 4 - Il consiglio di circolo, su richiesta di uno dei genitori, qualora, per motivi medico-­psico-pedagogici, riconosca l'utilità di ritardare l'ammissione alla scuola dell'obbligo di un ra­gazzo handicappato fisico, psichico, sensoriale, consente che quest'ultimo possa frequentare la scuola materna fino al compimento del settimo anno di età.

Art. 5 - Il consiglio di circolo o di istituto d'in­tesa con il distretto scolastico, con la stessa pro­cedura prevista dall'art. 2 della presente legge, può proporre al consiglio scolastico provinciale che, nell'ambito degli istituti statali ordinari di istruzione, sia garantita la disponibilità di strut­ture, di apparecchiature e di personale adeguato ai bisogni di quei ragazzi che - in conseguenza di processi morbosi o di eventi traumatici av­venuti in epoca pre, peri o post-natale - pre­sentano menomazioni psicofisiche di tale gravità da impedirne l'immediato inserimento in classi regolari.

Il consiglio di circolo o d'istituto, anche avva­lendosi della consulenza dei servizi socio-sanita­ri degli enti locali, può predisporre programmi speciali di attività educative e formative tese a realizzare l'autonomia di tali ragazzi e di garan­tire comunque la loro socializzazione promuoven­do anche attività scolastiche e parascolastiche comuni e valuta periodicamente le loro capacità di recupero in funzione delle possibilità di se­guire corsi regolari.

 

Art. 6 - I circoli didattici, gli istituti, i distretti scolastici con la collaborazione delle università, dei docenti delle scuole di metodo statali, di esperti della riabilitazione, di operatori socio­sanitari degli enti locali e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento edu­cativo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, orga­nizzano corsi di qualificazione e aggiornamento degli insegnanti e del personale non docente da utilizzare preferibilmente nelle classi in cui sono inseriti alunni minorati fisici, psichici, sensoriali e il personale che viene qualificato in base al precedente comma del presente articolo è asse­gnato alle scuole all'inizio dell'anno scolastico e può essere utilizzato dai circoli didattici per svolgere attività di prevenzione anche nelle scuo­le materne statali e di enti pubblici.

 

Art. 7 - A decorrere dal 1978 tutti gli stanzia­menti previsti nel bilancio dello Stato relativi ai servizi medico-psico-pedagogici delle scuole e in particolare i capitoli nn. 1401, 1803, 2684, sono trasferiti al fondo comune delle regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

Art. 8 - Le scuole speciali materne, elementari e medie gestite dall'Ente nazionale sordomuti di cui all'allegato A sono statizzate.

Il personale operante in dette scuole speciali che risulta in servizio per l'anno scolastico 1976­77 è trasferito alle dipendenze dello Stato.

In relazione alla riduzione dell'attività delle scuole speciali che si realizza in virtù dell'attua­zione della presente legge, il personale di cui al comma precedente del presente articolo, quel­lo trasferito alle dipendenze dello Stato in base alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463 e il personale operante nelle altre scuole speciali statali viene gradualmente utilizzato dal Ministero della pub­blica istruzione per la realizzazione degli obiet­tivi della presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa il contributo dello Stato erogato all'Ente nazionale sordomuti con la legge 9 dicembre 1975, n. 749, e ogni altro contributo stanziato al­lo stesso titolo sul bilancio dell'Ente nazionale sordomuti per il 1977.

 

 

Allegato A

 

Scuola materna ed elementare - Gallina (Reg­gio Calabria);

Scuola materna ed elementare - Marsala (Tra­pani);

Scuola materna ed elementare - Palermo;

Scuola media di Padova;

Scuola media di Roma.

 

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