Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977

 

 

ASSUNZIONE DI PERSONALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

 

 

Il cosiddetto decreto Stammati è stato conver­tito, con profonde modifiche, nella legge n. 62 del 97 marzo 1977,

Pubblichiamo gli articoli 9 e 9 bis che riguar­dano le nuove assunzioni di personale e la rior­ganizzazione dei servizi.

 

ART. 9.

 

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1977, i Comuni, le Province, le loro aziende e i loro Con­sorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribu­zione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, com­presi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque tito­lo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1977 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori su­periore a quello del 1976.

Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi o le conferme in servi­zio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della legge di conversione, purché siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale.

Nell'anno 1977 le Province, i Comuni o i loro Consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pub­blico già in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbo­no limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private con­cessionarie alla data di entrata in vigore del pre­sente decreto.

I concorsi per l'assunzione del personale deli­berati prima della data di pubblicazione del pre­sente decreto nella Gazzetta Ufficiale si inten­dono validi nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

 

ART. 9 BIS.

 

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vi­gore della legge di conversione del presente de­creto, i consigli degli Enti locali, tenuto conto dei loro programmi, devono deliberare un piano di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici, dei servizi e delle aziende speciali, in base a cri­teri di efficienza e di economicità di gestione e di sviluppo della professionalità dei dipendenti.

Il piano di cui al comma precedente deve es­sere realizzato prioritariamente mediante la mo­bilità del personale dipendente dall'Ente locale e dalle sue aziende speciali.

 

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