Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977

 

 

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO DI RIFORMA SANITARIA

 

 

È stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 1252 concernente la «Istitu­zione del servizio sanitario nazionale» approva­to dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 1977.

Dato l'alto interesse del problema riproducia­mo qui di seguito il testo del provvedimento.

 

 

Titolo Primo

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Capo I

I PRINCIPI E I COMPITI

 

Art. 1.

(I principi)

La tutela della salute, fondamentale diritto per la per­sona e interesse della collettività, è assicurata dalla Re­pubblica mediante il Servizio sanitario nazionale.

Il Servizio sanitario nazionale, che si realizza a livello centrale, regionale e di Enti locali territoriali minori, assi­curando la partecipazione dei cittadini, è costituito dal com­plesso unitario e globale delle strutture, servizi e attività destinati alla salvaguardia, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza del trattamento.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Sono riconosciute le libere iniziative di volontariato pur­ché non in contrasto con i fini istituzionali dei Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2.

(I compiti del Servizio sanitario nazionale)

Compiti del Servizio sanitario nazionale sono:

la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione del cittadino e delle comunità;

la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie fisiche e psichiche;

la ricerca, l'accertamento e la rimozione in modo si­stematico e con il concorso di tutte le parti sociali inte­ressate dei fattori di rischio sanitari presenti negli am­bienti di lavoro e di vita, nonché la pubblicizzazione dei dati accertati;

la tutela della maternità e della prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria e di assistenza sociale, nonché dei soggetti in età evolutiva predisponendo, in par­ticolare, i mezzi atti al recupero degli handicappati fisici, psichici e sensoriali al fine di evitare ogni forma di emar­ginazione;

la tutela sanitaria delle attività sportive;

la tutela dello stato di benessere psico-fisico degli anziani;

la tutela della salute mentale mediante forme e modi di assistenza che, superando il concetto di segregazione, consentano di inserire l'assistenza psichiatrica nell'assi­stenza generale e di contribuire a rimuovere le componenti sociali nell'insorgenza delle malattie mentali;

la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale;

l'igiene degli alimenti e delle bevande; l'igiene degli animali.

Il Servizio sanitario nazionale cura anche il collegamen­to e il coordinamento delle attività e degli interventi con tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svol­gono compiti comunque incidenti sulle condizioni socio­sanitarie degli individui e della collettività.

Nel conseguimento dei propri compiti istituzionali e at­traverso il collegamento ed il coordinamento delle attività e degli interventi di cui al comma precedente, il Servizio sanitario nazionale persegue il superamento delle condi­zioni di arretratezza socio-sanitarie particolarmente nelle aree di sottosviluppo.

 

Capo II

IL SERVIZIO SANITARIO A LIVELLO CENTRALE

 

Art. 3.

(Competenze statali)

Restano ferme allo Stato, tra l'altro, le competenze in ordine:

1) ai rapporti internazionali, alla programmazione na­zionale ed alla ricerca e sperimentazione scientifica;

2) all'organizzazione sanitaria militare;

3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano previste la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; alla sanità marittima, aerea, di con­fine;

4) agli interventi contro le epidemie;

5) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio delle professioni sanitarie negli ospedali; alle professioni sanitarie e ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;

6) al riscontro diagnostico e al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e al trapianto, al medesimo scopo, di organi e tessuti da persone viventi;

7) alla ricerca, sperimentazione, produzione e com­mercio dei medicinali; alla produzione delle sostanze usa­te in medicina; alla produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti usati nella cosmesi, alla informazione scientifica dei medicinali, nonché alla pubbli­cità dei mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici; al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e alla relativa pubblicità per la loro utilizzazione a scopo sanitario;

8) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acqui­sto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefa­centi e di sostanze psicoattive e loro derivati;

9) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico­-sanitari della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, colo­ranti, surrogati e succedanei; alla produzione e commer­cio dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

10) alla produzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

11) alla produzione dell'energia di origine convenzio­nale e nucleare e alla produzione, commercio e impiego delle sostanze radioattive;

12) alla profilassi e polizia veterinaria; all'igiene del­le produzioni zootecniche e dell'alimentazione degli ani­mali;

13) alla polizia mortuaria.

Le funzioni amministrative di interesse locale nelle ma­terie di cui al comma precedente sono delegate alle Re­gioni.

 

Art. 4.

(Normativa statale di principio)

Con legge della Repubblica sono dettate norme tese ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi e stan­dards per tutto il territorio nazionale particolarmente in materia di:

1) inquinamento atmosferico;

2) igiene in ambienti di lavoro e di vita;

3) igiene delle attività sportive;

4) vaccinazione e malattie infettive e diffusive;

5) ordinamento dei servizi ospedalieri;

6) normativa tecnica relativa alle case di cura pri­vate;

7) raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Le Regioni emanano ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle leggi di cui al precedente comma con l'osservanza dei seguenti principi:

I) adeguare la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;

II) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economico-sociali di competenza delle Regioni;

III) unificare la organizzazione socio-sanitaria su base territoriale e funzionale.

Art. 5.

(Competenze governative)

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni che, in materia sanitaria, at­tengono ad esigenze di carattere unitario, anche con rife­rimento agli obiettivi della programmazione economica na­zionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazio­nali e comunitari spetta allo Stato e viene esercitata fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programma­zione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Mini­stro della sanità, quando si tratti di affari particolari.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 e 42 della presente legge, i programmi globali di prevenzione prima­ria nonché i livelli assistenziali minimi e gli organici cor­rispondenti, sono determinati annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica che de­libera, su proposta del Ministro della sanità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale.

Con la stessa procedura, anche in deroga a quanto pre­visto dalle vigenti disposizioni, sono determinati, alla data di cui all'art. 28 e successivamente quando siano accertati fattori significativi di modificazione, moduli organizzativi e relativi organici degli ospedali, ai quali debbano adeguarsi i servizi a livello regionale.

Il Ministro della sanità esercita, nei limiti delle compe­tenze stabilite dalle leggi vigenti, le funzioni non trasferite né delegate alle Regioni, emana le direttive concernenti le attività delegate alle Regioni ed elabora le proposte dei piani nazionali ed interregionali per la tutela della salute, da approvarsi dal Consiglio dei ministri secondo la proce­dura prevista nel primo comma del presente articolo.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Mi­nistri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Ammini­strazione regionale.

Il Ministero della sanità e le Amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

 

Art. 6.

(Consiglio sanitario nazionale)

È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e proposta al Ministro della sanità per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'attuazione dei compiti del Servizio sani­tario nazionale. Esso deve essere sentito obbligatoriamen­te in ordine ai programmi globali di prevenzione primaria e alla determinazione dei livelli assistenziali minimi nonché alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 26. Il Consiglio predispone una relazione annuale sullo stato sa­nitario del Paese, che sarà presentata dal Ministro della sanità al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:

da un rappresentante per ciascuna Regione e, per quanto concerne la Regione Trentino Alto Adige, da un rap­presentante della Provincia di Trento e da un rappresen­tante della Provincia di Bolzano;

da tre rappresentanti del Ministero della sanità, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da un rap­presentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, bilancio e programmazione economi­ca, industria commercio e artigianato, agricoltura e foreste, lavori pubblici, interno, difesa, pubblica istruzione, desi­gnati dai rispettivi Ministri;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti desi­gnati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappre­sentative;

da un rappresentante per ciascuna delle organizza­zioni sindacali dei lavoratori autonomi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, designati dalle medesime;

da tre rappresentanti dei datori di lavoro indicati uno dalle organizzazioni dell'industria privata e a partecipazio­ne statale, uno dalle organizzazioni dell'agricoltura ed uno da quelle del commercio;

da un rappresentante per ciascuna delle seguenti ca­tegorie degli operatori sanitari, indicato rispettivamente dalle Federazioni nazionali degli ordini dei medici, biologi, farmacisti, veterinari e congiuntamente dalle Federazioni dei collegi delle professioni paramediche;

da tre professori universitari ordinari di scienze eco­nomiche, finanziarie e statistiche designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un membro supplente che subentra in caso di assenza o im­pedimento del titolare.

All'inizio di ogni quinquennio il Consiglio elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti.

Il Consiglio si articola in sezioni le quali possono av­valersi, per la soluzione di problemi particolari, di esperti esterni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

 

Art. 7.

(Istituto superiore di sanità)

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico scienti­fico del Ministero della sanità. L'attività di ricerca scientifica è svolta anche in collegamento e in collaborazione con gli istituti pubblici a carattere scientifico e con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore in attuazione di programmi approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto superiore di sanità, inoltre, provvede alla pro­grammazione ed effettuazione di studi e ricerche sul rap­porto tra uomo, ambiente e tecnologie con particolare ri­guardo ai luoghi di lavoro.

I rapporti delle strutture regionali di sanità pubblica con l'istituto superiore di sanità sono disciplinati nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento.

 

Art. 8.

(Assistenza sanitaria all'estero)

Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanita­ria ed ospedaliera nei confronti di tutti i cittadini italiani aventi diritto all'assistenza stessa che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Il finanziamento dell'assistenza è annualmente determi­nato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. L'importo relativo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

Capo III

IL SERVIZIO SANITARIO A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

 

Art. 9.

(Competenze regionali)

Le Regioni legiferano in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto delle norme fondamentali e dei principi stabiliti dalla presente legge ed esercitano le fun­zioni amministrative attribuite e delegate con legge dello Stato.

Per la gestione unitaria della tutela della salute, le Re­gioni organizzano il servizio sanitario articolato in unità sanitarie locali e in presidi e servizi di secondo livello ed attuano ogni altra misura necessaria alla realizzazione dei compiti del servizio sanitario.

Le Regioni predispongono piani sanitari regionali nell'ambito dei programmi economici regionali e previa con­sultazione degli Enti locali e dei Consigli sanitari locali, se costituiti.

Con legge regionale è istituito il Consiglio sanitario re­gionale con compiti consultivi, di promozione e di iniziativa. Deve essere assicurata la rappresentanza delle Province e dei Comuni singoli o associati, delle organizzazioni sinda­cali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rap­presentative, degli operatori sanitari nonché della sanità militare territorialmente competente.

 

Art. 10.

(Unità sanitarie locali. Loro coordinamento con organi, centri,

istituzioni e servizi di carattere sociale)

L'ambito territoriale dell'attività di ciascuna unità sani­taria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. Nel caso di aree a popolazione particolarmente sparsa o concentrata sono consentiti limiti più ristretti o, rispettivamente, più elevati.

L'ambito delle unità sanitarie locali corrisponde al terri­torio di più Comuni, al territorio di un solo Comune, ov­vero ad una parte del territorio comunale. Di regola la delimitazione del territorio, qualora comprenda più Comuni, deve coincidere con eventuali altre strutture comprenso­riali o consortili, e, qualora sia parte del Comune, deve coincidere con la suddivisione in circoscrizioni.

Con legge regionale sono stabiliti, in conformità ai prin­cipi indicati nella presente legge, la struttura e i compiti delle unità sanitarie locali.

Anche in riferimento al penultimo comma dell'art. 2, la stessa legge può fissare norme particolari di coordinamen­to delle unità sanitarie locali con i servizi sociali esistenti sul territorio e connessi alla tutela della salute.

La legge regionale disciplina l'articolazione funzionale delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base che erogano il servizio sanitario di primo livello e di pronto intervento in favore di gruppi di popolazione intorno ai 10.000 abitanti, salvo aree con popolazione particolarmente concentrata o sparsa in zone rurali e montane.

Nel determinare la struttura dei distretti di base, la legge regionale deve tener conto degli eventuali servizi sociali da decentrarsi a livello distrettuale e deve preve­dere le strutture e il personale necessario per la gestione del servizio sanitario di base.

L'unità sanitaria locale provvede tra l'altro:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle ma­lattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile e all'as­sistenza pediatrica;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla pro­tezione socio-sanitaria nei confronti dei rischi di lavoro;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica, domiciliare e am­bulatoriale;

i) all'assistenza specialistica;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribu­zione e commercio degli alimenti e bevande;

p) ella profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispe­zione e vigilanza veterinaria sugli animali da macello, sui macelli, sugli alimenti di origine animale, sull'alimenta­zione zootecnica e sulle zoonosi;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e alle altre prestazioni medico legali con esclusione di quelli di com­petenza della organizzazione sanitaria militare.

 

Art. 11.

(Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali)

La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del­le unità sanitarie locali sono disciplinati con legge regio­nale.

La legge regionale fissa norme per:

1) la costituzione e la gestione dell'unità sanitaria locale, che deve essere strumento operativo del Comune o dell'associazione di più Comuni da costituire in consor­zio obbligatorio;

2) la definizione delle strutture dell'unità sanitaria locale prevedendo in particolare la creazione di un organo collegiale di gestione, con garanzia di presenza delle mi­noranze, che sia espressione:

a) del Consiglio comunale nel cui territorio essa è compresa;

b) dell'assemblea del consorzio o dell'organo rap­presentativo della comunità montana;

c) dei Consigli comunali e insieme dei consigli cir­coscrizionali interessati, se l'ambito dell'unità sanitaria lo­cale corrisponde ad una parte del territorio comunale;

3) la ripartizione delle attribuzioni fra i Consigli co­munali e gli organi collegiali di gestione, con riserva a questi ultimi quanto meno degli atti di ordinaria ammini­strazione;

4) garantire l'autonomia tecnico-funzionale dei ser­vizi nei limiti del coordinamento assicurato da un collegio composto dai responsabili dei servizi stessi e le modalità per la nomina del dirigente dei servizi;

5) il coordinamento dei servizi di assistenza medico­generica e specialistica da affidare ad un sanitario di ruolo dell'unità sanitaria locale;

6) la creazione di un Consiglio sanitario locale arti­colato a livello di distretti sanitari di base di cui all'arti­colo 10 e con compiti di proposta nonché di consultazione obbligatoria in ordine agli indirizzi di politica sanitaria a livello locale, composto da rappresentanti delle formazioni sociali organizzate presenti nel territorio, degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie militari territorialmente interessate.

 

Art. 12.

(Presidi e servizi di secondo livello)

La legge regionale provvede alla individuazione ed alla organizzazione dei presidi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le loro caratteristiche tecniche e specialistiche, siano rife­ribili a comprensori la cui estensione includa il territorio di più unità sanitarie locali.

La legge regionale provvede alla ristrutturazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in aderenza ai compiti derivanti dalla istituzione del Servizio sanitario na­zionale.

La legge regionale provvede alla individuazione ed alla organizzazione di servizi veterinari a livello intermedio te­nuto conto della consistenza, della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della ripro­duzione animale, delle dislocazioni e del potenziale degli impianti di macellazione, lavorazione e conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della pro­duzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi, della vigi­lanza sugli alimenti di origine animale.

L'amministrazione dei predetti servizi e presidi sanitari è affidata ad organismi di gestione che siano espressione di tutti gli Enti locali interessati e che siano funzional­mente collegati con le relative unità sanitarie locali.

 

Capo IV

LE PRESTAZIONI E LE FUNZIONI

 

Art. 13.

(Prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione)

Le unità sanitarie locali provvedono alla erogazione dell'assistenza sanitaria preventiva, curativa e riabilitativa garantendo, in ogni caso, i livelli assistenziali minimi, di cui al precedente articolo 5 a tutta la popolazione.

I servizi assistenziali sono organizzati, compatibilmente con le esigenze obiettive dell'assistenza, in modo da con­sentire agli assistiti la libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno o trasferiscono la propria residenza.

Gli utenti hanno diritto di accedere in casi di urgenza, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale. Il personale militare ha diritto di accedere ai servizi di assistenza della località ove presta servizio.

Gli interventi di prevenzione sanitaria e di profilassi sono assicurati di norma dagli stessi operatori che ero­gano l'assistenza medica ed ospedaliera.

L'assistenza medica è prestata dai medici convenzionati ai sensi dell'art. 23, e da personale medico dell'unità sani­taria locale cui l'utente appartiene nelle zone in cui, e sino a quando, permangono carenze assistenziali nonostan­te la previsione della generalizzata estensione ai medici appartenenti all'albo unico del rapporto massimale di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 23.

La scelta del medico di fiducia deve avvenire tra i me­dici convenzionati.

Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento a richiesta delle parti.

L'assistenza medico-specialistica, con esclusione di quella pediatrica, è prestata di norma presso gli ambula­tori dell'unità sanitaria locale di appartenenza e presso gli ambulatori degli istituti convenzionati di cui all'art. 14 collegati con l'unità sanitaria locale di appartenenza.

L'assistenza ospedaliera è prestata normalmente attra­verso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati ai sensi dell'art. 14 esistenti nel territorio della Regione di residenza dell'iscritto.

Il ricovero in ospedali pubblici o in istituti convenzionati di altra Regione è ammesso per particolari esigenze tera­peutiche che rendano necessario il ricorso a strutture ospedaliere ad alta specializzazione.

 

Art. 14.

(Assistenza sanitaria e ospedaliera prestata attraverso strutture convenzionate)

Le Regioni, con idonei atti deliberativi, stipulano con­venzioni con le università, il Ministero della difesa, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scienti­fico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, l'Ordine Mauriziano di Torino, l'Ospedale Galliera di Genova, e, qualora sia necessario per esigenze dei servizi sanitari, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le Regioni stipulano, altresì, convenzioni con le azien­de termali per le prestazioni sanitarie previste dai livelli assistenziali fissati a termini del terzo comma dell'art. 5.

Le convenzioni devono essere conformi a schemi predi­sposti dal Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa previo parere del Con­siglio sanitario nazionale, ed approvati dal Consiglio dei Ministri.

 

Art. 15.

(Assistenza sanitaria riabilitativa)

Le unità sanitarie locali e gli altri presidi e servizi pre­visti dalla presente legge erogano l'assistenza sanitaria riabilitativa per il recupero funzionale e sociale dei sog­getti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali direttamente nonché, qualora ve ne sia l'esigenza, tramite strutture in possesso delle caratteristiche funzionali indi­cate dalla legge, convenzionate con le Regioni ai sensi dell'articolo 14.

 

Art. 16.

(Assistenza farmaceutica)

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e le farmacie private con­venzionate con le Regioni in conformità ad uno schema tipo predisposto ai sensi dell'articolo 23.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e spe­cialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico di cui all'art. 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 con­vertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 riveduto periodicamente. Nel prontuario non possono co­munque essere iscritti i prodotti da banco.

L'unità sanitaria locale, i presidi e servizi di cui all'arti­colo 12 e gli istituti ed enti convenzionati di cui all'art. 14, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceu­tiche di cui al secondo comma del presente articolo per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie pubbliche e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. Le Regioni dettano norme per l'acqui­sto coordinato di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi di cui all'articolo 12.

Il diritto di prelazione in ordine alle farmacie vacanti e di nuova istituzione previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è esercitato dalla Regione.

 

Art. 17.

(Pubblicità e informazione scientifica sui farmaci)

È fatto divieto di pubblicità al pubblico con ogni mezzo, ivi compresa la stampa e la radio televisione, dei medica­menti che sono distribuiti solo mediante presentazione di ricetta medica.

La pubblicità al pubblico di medicamenti che possono essere venduti dalle farmacie senza ricetta medica è rego­lamentata con decreto del Ministro per la sanità sulla base anche delle direttive comunitarie.

Il servizio di informazione scientifica sui farmaci, da consentire solo alle imprese titolari delle registrazioni og­getto della informazione e alle strutture del Servizio sani­tario nazionale cui compete la tutela della salute pubblica, è posto sotto il controllo del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono regolamen­tati il servizio di informazione scientifica sui farmaci, fina­lizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria, nonché la attività degli informatori scientifici, prevedendo adeguate forme e mezzi pubblici di informazione biomedica e farma­cologica ad uso degli operatori sanitari.

 

Art. 18.

(Partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica)

A decorrere dal 1° luglio 1977, coloro i quali hanno di­ritto all'assistenza farmaceutica corrisponderanno una quo­ta del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medi­cinali inserite nella seconda classe del prontuario deter­minato e revisionato prima dell'anzidetta data con decreto del Ministero della sanità, avendo anche presente la ne­cessità della puntuale rispondenza, ai fini dell'inserimento nelle distinte classi di cui agli allegati A) e B) al D.M. 19 ottobre 1976, delle specialità stesse alle caratteristiche terapeutiche indicate nel predetto decreto ministeriale.

Del Comitato previsto dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con mo­dificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è membro di diritto anche il direttore generale del servizio farma­ceutico del Ministero della sanità; due degli esperti del predetto Comitato saranno designati dal Ministero del la­voro e della previdenza sociale.

Le modalità e le misure per la corresponsione delle quote di cui al primo comma sono stabilite dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 19.

(Servizio di assistenza religiosa)

Presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario na­zionale è assicurata l'assistenza religiosa.

L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa catto­lica è determinato di intesa con gli ordinari diocesani com­petenti per territorio; quello degli altri culti di intesa con le autorità religiose competenti per territorio.

 

Art. 20.

(Libretto sanitario personale)

Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cit­tadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assi­stito. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.

Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la patria potestà e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è approvato il modello del libretto sanitario per­sonale comprendente le indicazioni relative agli eventuali rischi professionali.

Con lo stesso provvedimento sono determinate le mo­dalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini, a partire dai nuovi nati, tramite i competenti servizi regio­nali, del libretto sanitario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viene stabilito il modello del registro dei dati ambientali e di rischio, che deve essere tenuto presso le aziende obbligate per legge.

I dati complessivi derivanti dai libretti sanitari, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utiliz­zati a scopo epidemiologico, oltre che di aggiornamento e di miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle Regioni e del Ministero della sanità. L'elaborazione centralizzata di tali dati spetta al Ministero della sanità che li metterà a disposizione delle Regioni.

 

Art. 21.

(Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)

Le Regioni e le unità sanitarie locali, alle quali spetta­no, rispettivamente, le competenze già assegnate ai me­dici e veterinari provinciali ed agli ufficiali sanitari e vete­rinari comunali o consortili dalle leggi che ne disciplinano l'esercizio, svolgono le funzioni in materia di igiene e sa­nità pubblica e polizia veterinaria loro delegate, secondo le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con quelle pre­viste dalla presente legge.

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di ca­rattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sa­nità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o al minor ambito territoriale indicato nei singoli provvedimenti.

Nelle medesime materie, le ordinanze predette possono essere emesse dal Presidente della Giunta regionale per delega conferitagli dal Ministro della sanità, nonché dal Prefetto, e dal Sindaco, con efficacia estesa rispettiva­mente alla Regione, Provincia ed al Comune o al minor ambito territoriale indicato nei singoli provvedimenti.

Il Ministro della sanità può sempre annullare o revocare le ordinanze emesse a norma del comma precedente.

Per gli accertamenti preventivi, per le necessarie istrut­torie o per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, tutte le autorità predette possono avvalersi dei servizi regionali, delle unità sanitarie locali competenti per territorio e de­gli altri presidi e servizi sanitari.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttorie o di esecuzione dei relativi prov­vedimenti le attività di istituto delle Forze Armate e degli organi di polizia che, nel quadro delle suddette misure sa­nitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

 

Capo V

IL PERSONALE

 

Art. 22.

(Personale del servizio sanitario nazionale a livello regionale)

Con legge regionale sono stati istituiti i ruoli organici del personale addetto al servizio sanitario distinti in:

ruolo del personale medico ed equiparato;

ruolo del personale tecnico sanitario;

ruolo del personale amministrativo;

ruolo del personale ausiliario.

I ruoli sono ordinati in livelli funzionali caratterizzati dalle mansioni per essi stabilite e dai titoli di studio pre­scritti.

La legge regionale fissa nei limiti delle disponibilità or­ganiche il contingente massimo di personale assegnato alle unità sanitarie locali e agli altri presidi e servizi pre­visti dalla presente legge sulla base delle esigenze essen­ziali dei servizi, determinando le modalità di distribuzione del personale fra i servizi stessi.

È fatto divieto di assumere personale anche tempora­neo, non di ruolo, con qualunque denominazione, per le esigenze delle unità sanitarie locali e degli altri servizi previsti dalla presente legge. Le relative deliberazioni so­no nulle di diritto.

Lo stato giuridico del personale addetto al servizio sa­nitario è disciplinato dalla legge sulla base dei seguenti principi:

a) l'assunzione del personale avviene mediante pub­blico concorso, a base nazionale, per esame o per titoli ed esami; resta la facoltà della Regione di stipulare conven­zioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle strutture delle unità sanitarie locali e degli altri presidi e servizi sanitari con personale idoneo alle funzioni rispetti­vamente assegnate;

b) deve essere stabilito l'obbligo di lavoro a tempo pieno e quindi l'incompatibilità con altri rapporti di impie­go o professionali con enti pubblici e privati convenzionati; al personale medico con funzioni di diagnosi e cura sono consentiti l'esercizio professionale nella struttura pubblica di appartenenza secondo le modalità determinate con l'ac­cordo di cui al sesto comma del presente articolo, non­ché, al di fuori della medesima struttura di appartenenza, l'attività libero professionale regolamentata attraverso un accordo nazionale raggiunto tra le Regioni, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e le orga­nizzazioni nazionali sindacali mediche più rappresentative, sentite le Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel C.N.E.L. e la Federazione na­zionale degli Ordini dei medici;

c) deve essere stabilito l'obbligo della residenza nel territorio del Comune nel quale insiste la struttura pub­blica di appartenenza;

d) i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari de­vono essere strutturati in analogia con quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato; devono altresì essere fissate le competenze in materia disciplinare delle Regioni, delle unità sanitarie locali e degli altri presidi e servizi presso i quali opera il personale;

e) all'amministrazione del personale provvedono di­rettamente le Regioni mediante i propri uffici;

f) il personale dipende dal punto di vista funzionale e disciplinare direttamente dalle unità sanitarie locali e dagli altri presidi e servizi cui è assegnato;

g) il dipendente può essere trasferito ad altra Re­gione per esigenze di servizi analoghi a quelli cui appar­tiene; il trasferimento può essere disposto con il consen­so dell'interessato e della Regione di appartenenza e com­porta l'inquadramento in ruolo, in base alla equiparazione prevista nel penultimo comma, con la valutazione per in­tero dell'anzianità di servizio;

h) per esigenze delle unità sanitarie locali possono essere disposti comandi o trasferimenti da altre unità sa­nitarie locali.

Il rapporto di lavoro, per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere econo­mico, salvaguardando il principio della onnicomprensività, è regolato mediante accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, da una parte, e le Regioni, nonché i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro dall'altra.

Con provvedimento della Regione sulla base dei criteri fissati negli accordi nazionali, saranno individuate le sedi particolarmente disagiate che danno diritto, per il perso­nale ad esse assegnato, alle speciali forme di incentiva­zione stabilite negli accordi stessi.

Al fine anche di consentire la mobilità del personale del Servizio sanitario nazionale fra le Regioni, con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Consiglio sanitario nazionale, sarà stabilita l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale dei ruoli unici regionali non­ché di quello dipendente da enti e istituti di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le Regioni per prestazioni professionali presso l'organizza­zione sanitaria militare da parte del personale medico ed equiparato e del personale tecnico sanitario di cui al pri­mo comma del presente articolo nei limiti del lavoro a tempo pieno previsto per detto personale.

 

Art. 23.

(Convenzioni con i sanitari)

I Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza so­ciale e del tesoro sono autorizzati, d'intesa con le Regioni, a stipulare con le organizzazioni nazionali delle categorie sanitarie accordi nazionali unici aventi durata non inferiore ad un biennio e non superiore ad un triennio, per la di­sciplina del trattamento normativo ed economico degli ap­partenenti alle categorie medesime per l'attività svolta in favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

Gli accordi, approvati dal Consiglio dei ministri, devono prevedere:

1) la istituzione e la tenuta di elenchi unici tenuto conto delle strutture operanti e dei relativi organici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti conven­zionati esterni e per gli specialisti ambulatoriali;

2) il numero massimo globale degli assistiti per cia­scun medico generico o pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia, salvo il diritto ad esercitare libere attività pro­fessionali compatibili; eventuali deroghe al massimale de­gli assistiti dovranno essere autorizzate dalle Regioni in relazioni a particolari situazioni locali indicate dalle con­venzioni nazionali dandone comunicazione al Ministero del­la sanità;

3) la disciplina delle incompatibilità e delle limita­zioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività pubbliche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro sanitario e la qualificazione delle prestazioni;

4) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeres­senza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di inte­resse con case di cura private convenzionate e le farmacie esistenti nella regione e con qualsiasi rapporto di interes­se con le industrie farmaceutiche;

5) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medi­cina generale e pediatrica di libera scelta, al fine di deter­minare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni Comune o raggrup­pamento comunale;

6) la differenziazione del trattamento economico a seconda del lavoro prestato in relazione alle funzioni eser­citate di diagnosi, cura e medicina preventiva, saranno fis­sate a tal fine tariffe sanitarie costituite, per i medici ge­nerici, da un compenso globale annuo per assistito che terrà conto dell',anzianità di laurea del medico, e, per gli specialisti da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e nu­mero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potran­no essere previste forme integrative di remunerazione.

Saranno altresì disciplinate le forme di previdenza a favore dei sanitari convenzionati con onere a carico degli stessi sanitari e delle Regioni;

7) le forme di controllo sull'attività dei sanitari con­venzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei sanitari degli obblighi derivanti dalla convenzione, le con­seguenti sanzioni e il procedimento per la loro irroga­zione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e determinando la composizione delle commissio­ni di disciplina prevedendo la partecipazione anche di rap­presentanze degli assistiti;

8) le forme di incentivazione in favore dei sanitari convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei sanitari;

9) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbli­gatorio professionale dei sanitari convenzionati;

10) le modalità per assicurare la continuità dell'assi­stenza anche in assenza o impedimento del sanitario te­nuto alla prestazione;

11) la durata del rapporto convenzionale non infe­riore al triennio e non superiore al quinquennio.

Le Regioni recepiscono tali accordi stipulando conven­zioni conformi con le categorie sanitarie interessate.

I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni con le categorie non sanitarie in quanto ap­plicabili.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialisti­che e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la Regione.

È nullo di pieno diritto qualsiasi altro atto stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.

È altresì nulla di pieno diritto qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle predette categorie che sia in con­trasto con gli accordi nazionali.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare ese­cuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dagli accordi nazionali. Sono, altresì, tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali, che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al com­ma precedente, il Ministro della sanità, su proposta della Regione interessata, nomina un commissario straordinario, scelto tra gli iscritti nell'albo della Provincia, per il com­pimento degli atti dovuti.

 

Capo VI

CONTROLLO, CONTABILITA’ E FINANZIAMENTO

 

Art. 24.

(Controlli regionali)

Le Regioni per il tramite dei propri uffici e avvalendosi anche del servizio ispettivo da disciplinare con legge, so­vraintendono al funzionamento delle unità sanitarie locali e degli organismi di gestione di cui all'articolo 12.

Il controllo preventivo sugli atti delle unità sanitarie lo­cali e degli altri organismi di gestione è esercitato nelle forme previste dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dai Comitati regionali di controllo di cui agli arti­coli 55 e 56 della medesima legge integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale.

La legge regionale determina gli atti delle unità sanita­rie locali sottoposti a controllo preventivo, ed altresì quelli sottoposti a controllo esteso al merito, ai sensi dell'arti­colo 60 della legge predetta.

Con legge regionale sono previste forme di controllo sostitutivo per singoli provvedimenti, nonché il potere di scioglimento degli organi di gestione delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi di cui all'art. 12, per ipotesi determinate.

Sono dichiarati decaduti con atto della Regione gli or­gani collegiali delle unità sanitarie locali e degli altri pre­sidi e servizi di cui all'art. 12, qualora l'ammontare degli impegni di spesa, superi la quota loro assegnata per la spesa corrente.

I Comuni o i loro consorzi presentano annualmente al­legato al rendiconto della gestione delle unità sanitarie locali una relazione al Presidente della Giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il Presidente della Giunta regionale presenta annual­mente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota as­segnata alla Regione degli stanziamenti per il Servizio sa­nitario nazionale.

La relazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale con allegato un riepilogo dei bilanci consuntivi per singole voci delle unità sanitarie locali e degli altri presidi e servizi di cui all'articolo 12.

 

Art. 25.

(Norme di contabilità)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente leg­ge le Regioni provvedono con legge a disciplinare l'ammi­nistrazione del patrimonio e la contabilità delle unità sani­tarie locali e degli altri presidi e servizi sanitari in con­formità dei seguenti principi:

1) le norme che saranno emanate per la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni devono risultare in armonia con i principi della contabilità degli Enti locali ter­ritoriali;

2) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa;

3) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le ge­stioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

4) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;

5) le risultanze complessive delle previsioni di en­trata e di spesa nonché di quelle consuntive delle unità sanitarie locali devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo del Comune e del Consorzio, in apposito capitolo delle contabilità spe­ciali. I correlativi bilanci e rendiconti debbono essere alle­gati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;

6) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o consortili, per le esigenze delle unità sanitarie locali e di quelli degli altri presidi e servizi sani­tari, debbono corrispondere alle correlative dotazioni in­scritte nei bilanci regionali e non possono essere utiliz­zate in alcun caso per altre finalità.

 

Art. 26.

(Finanziamento del servizio sanitario nazionale)

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è an­nualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quello del Ministero del bilancio e della programmazione econo­mica.

Le somme ivi stanziate vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione eco­nomica tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto spe­ciale, sulla base di parametri numerici distintamente defi­niti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, su proposta del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Tali parametri devono tendere a garan­tire livelli assistenziali uniformi su tutto il territorio nazio­nale eliminando progressivamente le differenze esistenti tra le Regioni, nonché a rendere possibile la graduale at­tuazione dei programmi di prevenzione primaria.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economi­ca, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate ai sensi del prece­dente comma.

Le Regioni, sulla base di parametri numericamente defi­niti da determinarsi con legge regionale ed intesi ad unifi­care il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali ed i presidi e servizi di cui all'art. 12 la predetta quota destinata al finanzia­mento delle spese correnti loro assegnata. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le Regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.

Prima di procedere ai riparti delle assegnazioni di parte corrente, le Regioni provvedono ad accantonare le somme destinate a fronteggiare gli oneri relativi al personale di­pendente o convenzionato nonché gli altri oneri conse­guenti a rapporti convenzionali assunti direttamente dalle Regioni.

Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun tri­mestre, è trasferita alle unità sanitarie locali ed ai presidi e servizi di cui all'art. 12 la quota ad essi spettante ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Le Regioni sono tenute a verificare trimestralmente l'an­damento della gestione dei fondi, e, ove riscontrino la loro insufficienza per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'art. 5, provvedono, con legge, all'integrazione degli stessi disponendo, se necessario, la partecipazione degli assistiti alle spese sanitarie.

 

Titolo Secondo

ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Capo I

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI E REGIONALI

 

Art. 27.

(Costituzione del Consiglio sanitario nazionale e del Consiglio sanitario regionale)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente leg­ge, vengono costituiti il Consiglio sanitario nazionale e i Consigli sanitari regionali i quali devono, fra l'altro, essere sentiti nei procedimenti amministrativi di attuazione del servizio sanitario rispettivamente di competenza governa­tiva e regionale.

 

Art. 28.

(Entrata in funzione delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi)

La costituzione delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi di cui all'art. 12 diventa operante a tutti gli effetti a partire dall'inizio del diciannovesimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, le unità sanitarie locali e i presidi e servizi di cui all'art. 12 ero­gano l'assistenza sanitaria a tutti coloro che ne abbiano diritto secondo le norme vigenti.

 

Art. 29.

(Soppressione degli enti erogatori di assistenza sanitaria in regime mutualistico

e delle gestioni autonome degli enti di previdenza)

Sono abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa de­libera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione di tutti gli enti preposti all'erogazione dell'assistenza sanita­ria in regime mutualistico.

Con il medesimo decreto sono nominati i commissari liquidatori degli enti a carattere nazionale ed interregio­nale e delle federazioni nazionali degli enti che erogano l'assistenza ai lavoratori autonomi e vengono stabilite le modalità per la liquidazione di tutti gli enti e casse anche aventi carattere locale.

L'estinzione delle casse mutue di Trento e Bolzano è dichiarata entro lo stesso termine con provvedimenti pro­vinciali che recherà del pari la nomina del commissario liquidatore.

Con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo le gestioni dei servizi di assistenza sanitaria degli Enti di previdenza sociale sono rese autonome, in vista del loro trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 35. Il me­desimo decreto indica le nuove modalità delle predette gestioni e reca la nomina di un commissario ai servizi sanitari.

Resta fermo presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tu­bercolosi con i compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.

Ai commissari previsti dal presente articolo sono con­feriti tutti i poteri degli organi di amministrazione degli enti soppressi o degli enti ai quali le gestioni rese auto­nome appartenevano.

Per tutta la durata della gestione commissariale conti­nuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci degli enti soppressi.

Per le gestioni rese autonome le funzioni di controllo sono esercitate dal collegio dei sindaci dell'ente presso il quale la gestione era costituita.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da ema­narsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previ­denza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le gestioni residue degli enti previdenziali sono trasferite, tenuto conto delle affinità dei compiti istituzionali o all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Ammini­strazione dello Stato che potrà decentrare con decreto del Ministro competente.

Non sono soppresse le associazioni mutualistiche libe­ramente costituite, con onere a totale carico degli asso­ciati, aventi l'esclusiva finalità di erogare prestazioni inte­grative dell'assistenza sanitaria prestata dal Servizio sani­tario nazionale.

 

Art. 30.

(Unificazione dei livelli assistenziali)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Mini­stri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da emanarsi almeno un mese prima del termine di cui all'art. 28 della presente legge, sarà stabilita la data di decorrenza dell'unificazione delle prestazioni sanitarie erogate dagli enti mutualistici ai livelli fissati dal CIPE a termine del terzo comma dell'articolo 5.

A partire dalla data di cui all'art. 28, è abolito il limite di 180 giorni per l'assistenza sanitaria erogata da tutti gli enti mutualistici.

Alla conseguente maggiore spesa si farà fronte, per i singoli Enti, Casse e Gestioni, con un aumento delle ali­quote contributive fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di con­certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Entro il termine di cui al primo comma il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro e della sanità, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per disciplinare la parteci­pazione contributiva, applicando aliquote non superiori, fat­to salvo quanto previsto al comma successivo, a quella massima in vigore per il settore industria, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, con riferimento, even­tualmente, all'imponibile lordo ai fini dell'IRPEF ovvero al reddito agrario e dominicale sulla base di coefficienti di rivalutazione.

In ogni caso l'aliquota da applicare per le categorie dei lavoratori autonomi dovrà garantire per ciascuna di esse un gettito contributivo non inferiore a quello accertato a titolo di contributi obbligatori, integrativi e facoltativi per l'anno 1976 o successivo e per i liberi professionisti da un gettito pari al prodotto tra il numero degli iscritti e la quota capitaria media annua per tutte le prestazioni sani­tarie, ivi compresa quella ospedaliera con riferimento allo stesso anno 1976 o successivo.

 

Art. 31.

(Soggetti non assistiti da enti o casse mutue)

Sino alla data dalla quale sarà attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria, i soggetti che non hanno diritto all'assistenza sanitaria secondo le norme vi­genti possono ottenere l'assistenza stessa, ivi compresa l'assistenza psichiatrica, mediante l'iscrizione in appositi ruoli regionali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consi­glio sanitario nazionale, è fissata la quota annua da porre a carico degli interessati, nonché i tempi ed i modi di attuazione.

Fino alla data di cui all'art. 28, i soggetti non assistibili da enti e da casse mutue possono ottenere l'assistenza sanitaria mediante l'iscrizione in appositi elenchi tenuti dall'INAM e dalle Casse mutue di malattia di Trento e Bolzano.

L'iscrizione in tali elenchi comporta il diritto anche all'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974 convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio, è fissata la quota annua per l'assistenza sani­taria ed ospedaliera da porre a carico degli interessati.

Le quote sono riscosse a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse.

Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, la riscossione dei ruoli regio­nali, di cui all'art. 13 della citata legge n. 386 del 1974, cessa dal primo giorno dell'anno successivo a quello dell'iscrizione negli elenchi previsti al primo comma.

 

Art. 32.

(Costituzione delle unità sanitarie locali)

Con legge regionale da emanarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono indi­viduati, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, gli ambiti territoriali delle unità sani­tarie locali e delle loro articolazioni nonché dei presidi e dei servizi indicati nell'art. 12 e vengono disciplinati i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, l'artico­lazione, il funzionamento delle unità sanitarie locali e degli altri servizi sanitari.

Con provvedimento della Regione, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente, sono costituite le unità sanitarie locali, le quali organizzano i propri servizi e svolgono le funzioni indicate nella presente legge.

Con il medesimo provvedimento i beni trasferiti al pa­trimonio regionale sono assegnati in uso alle unità sani­tarie locali ed agli altri presidi e servizi sanitari.

 

Capo II

LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI

 

Art. 33.

(Trasferimento dei presidi sanitari, dei loro beni e del personale)

Con legge regionale i beni mobili ed immobili destinati ai servizi igienico-sanitari appartenenti ai Comuni, Province ed ai Consorzi tra tali enti sono trasferiti al patrimonio regionale.

Con provvedimento regionale i beni mobili ed immobili e i rapporti attivi e passivi, salvo quanto previsto dal punto 4) dell'art. 42, degli enti ospedalieri e degli altri ospedali pubblici, ancorché non riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri, nonché i beni mobili ed immobili desti­nati istituzionalmente all'assistenza sanitaria degli ospe­dali psichiatrici, dei laboratori provinciali di igiene e pro­filassi, e degli altri istituti di prevenzione e cura dipen­denti dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, sono tra­sferiti al patrimonio regionale.

Le farmacie ed i dispensari comunali sono trasferiti al patrimonio regionale e sono gestiti dalle unità sanitarie locali.

Il trasferimento dei beni e dei rapporti ha effetto dalla data di cui all'art. 28. Dalla stessa data i predetti ospedali, istituti ed enti, perdono ove l'abbiano, la personalità giu­ridica.

Gli immobili e le attrezzature necessarie per l'eroga­zione dell'assistenza sanitaria sono di diritto assegnati in uso alle unità sanitarie locali e agli altri presidi e servizi di cui all'articolo. 12.

Il personale dipendente dagli enti indicati nel primo e quinto comma del presente articolo, che sia addetto ai servizi trasferiti, in modo continuativo, da data non suc­cessiva al 31 dicembre 1976, nonché il personale dipen­dente dagli enti ed istituti indicati nel secondo comma del presente articolo che sia in servizio alla predetta data, salvo le assunzioni conseguenti all'espletamento dei con­corsi già banditi alla stessa data, è trasferito, qualunque funzione e mansione svolga, nei ruoli regionali del Servizio sanitario con effetto dalla data di cui all'articolo 28.

Fino a quando la legge regionale non avrà disciplinato lo stato giuridico e determinato il trattamento economico del personale trasferito alla Regione, il personale stesso si considera in posizione di comando. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico del­le Regioni.

Il personale predetto conserva a tutti gli effetti il trat­tamento economico acquisito presso gli enti di apparte­nenza.

Il personale sanitario degli enti territoriali conserva, anche in deroga alle disposizioni stabilite dall'art. 22, let­tera b), le posizioni giuridiche e di carriera acquisite ed ha la preferenza nell'assegnazione dei compiti di cui al numero 5 del secondo comma dell'articolo 11.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo dell'Ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine Mauriziano di Torino.

 

Art. 34.

(Trasferimento dei restanti presidi sanitari, dei loro beni e del personale)

Con decreto del Ministro della sanità o con provvedi­mento regionale rispettivamente per gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale e per gli enti ed istituti pubblici a carattere locale, da emanarsi en­tro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente leg­ge, è attuato, previa, ove occorra, la soppressione della personalità giuridica degli enti e con effetto dalla data in­dicata all'art. 28, il trasferimento alle Regioni dei presidi sanitari ancora non trasferiti indicati dal precedente arti­colo, nonché degli altri organismi erogatori di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione dei quali la presente legge non preveda l'inserimento diretto, ovvero attraverso convenzioni, nel Servizio sanitario nazionale.

Con i decreti di cui al precedente comma è pure attua­to il trasferimento dei beni, dei rapporti e del personale dei predetti enti, organismi ed istituti secondo le norme previste dagli articoli 22, 33, 35 e 39 e con effetto dalla data di cui all'articolo 28.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente arti­colo e di quello precedente si provvede a carico dello stanziamento di parte corrente destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il relativo importo, da prelevarsi da detto conto corrente infruttifero, è versato all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritto, con decreto del Ministero del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

Art. 35.

(Liquidazione degli enti mutualistici e trasferimento dei beni)

Con effetto dalla data di cui all'art. 28 i beni immobili e mobili destinati prevalentemente ai servizi sanitari ap­partenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio della Regione in cui sono ubi­cati, con decreto del Ministro del lavoro e della previden­za sociale, di concerto con quelli del tesoro e della sanità, da emanarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine sopra indicato.

Con successivo provvedimento regionale, da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del predetto decreto interministeriale, i medesimi beni sono destinati ai presidi e servizi di cui all'art. 12 o assegnati alle unità sanitarie locali, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari di cui all'articolo 29.

I rimanenti beni realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 40 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimo­nio dello Stato ed assegnato agli organi centrali del Ser­vizio sanitario nazionale. Gli oneri relativi graveranno sul­lo stanziamento di cui all'articolo 42.

 

Art. 36.

(Riordinamento delle norme in materia di sicurezza del lavoro; soppressione dell'ENPI)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti norme generali in materia di sicurezza del la­voro applicabili a tutti i settori dell'attività lavorativa da chiunque esercitata e ai quali siano addetti lavoratori di­pendenti e lavoratori autonomi, secondo i seguenti criteri:

1) dovranno essere stabiliti i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infor­tuni e le tecnopatie, particolarmente per quanto concerne: le condizioni di lavoro e la relativa organizzazione; l'am­biente di lavoro; il divieto di costruire, di mettere in com­mercio, di cedere a qualsiasi titolo ovvero utilizzare im­pianti, macchine, apparecchi, utensili, sostanze e materie che possano determinare rischi per coloro che li usano; i mezzi protettivi individuali; i requisiti di idoneità fisica e di età per determinate attività pericolose; le massime con­centrazioni ammissibili per gli agenti fisici e chimici no­civi all'ambiente di lavoro.

Inoltre si terrà conto delle prescrizioni e delle indica­zioni contenute, rispettivamente, in strumenti giuridici in­ternazionali e comunitari ovvero in documenti adottati da organismi internazionali riconosciuti;

2) dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per l'omologazione dei mezzi di lavoro ritenuti pericolosi, nonché gli organismi autorizzati all'effettuazione dei rela­tivi controlli;

3) dovrà essere prevista la facoltà regolamentare su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità di stabilire norma­tive secondarie correlative a quei settori di attività ovvero a quelle singole lavorazioni per le quali sussistono rischi peculiari che richiedono prescrizioni specifiche, fermi re­stando i criteri ed i principi fissati con la presente legge;

4) per la violazione delle norme generali e seconda­rie potranno essere stabilite la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda non superiore a lire 10 milioni, nonché la confisca dei mezzi di lavoro che risultino non conformi alle disposizioni sulla omologazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa de­libera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'in­dustria, commercio e artigianato e del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la estinzione dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) ed è nominato il rela­tivo commissario.

Le funzioni ed i servizi attualmente svolti dall'ente per la realizzazione dei compiti trasferiti al servizio sanitario nazionale saranno svolti, a partire dal termine di cui all'art. 28, dalle unità sanitarie o dai presidi e servizi di cui all'articolo 12.

Il passaggio al servizio sanitario nazionale dei beni e del personale destinato ai servizi trasferiti è regolato dal­le disposizioni degli articoli 22, 33, 35 e 39 in quanto com­patibili.

Con i decreti di cui al primo comma si provvederà a ristrutturare in un nuovo istituto dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale i servizi ed i com­piti già svolti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e non trasferiti con le disposizioni del presente articolo secondo i seguenti criteri:

1) sarà proceduto al riordinamento delle strutture e dei compiti che saranno rideterminati in funzione della peculiare materia residuata allo Stato; tra i compiti asse­gnati al nuovo istituto dovranno comunque essere com­presi la definizione dei criteri e dei livelli di sicurezza ai fini della omologazione, collaudo e controllo di esercizio d'impianti, macchine, apparecchi e strumenti, l'omologa­zione dei prototipi ai fini della sicurezza nonché i collega­menti con analoghe istituzioni estere, la collaborazione alla stipula di accordi internazionali e la cura dell'adempi­mento delle relative prescrizioni; restano ferme le attri­buzioni dei servizi del corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le vigenti disposizioni di legge;

2) nella composizione degli organi di gestione nel nuovo istituto dovrà essere garantita la presenza delle Regioni e di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormen­te rappresentative, nonché di rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza so­ciale e dell'industria, commercio e artigianato.

Restano ferme le attribuzioni dei servizi del Consiglio nazionale dei vigili del fuoco secondo le vigenti disposi­zioni di legge.

 

Art. 37.

(Trasferimento dei servizi sanitari svolti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza social

 e dalle Amministrazioni dello Stato)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa de­liberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Mi­nistri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e del tesoro, i servizi sanitari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor­tuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza so­ciale e delle amministrazioni anche autonome dello Stato, ad eccezione di quelli istituiti per le Forze armate e i corpi di polizia nonché di quelli penitenziari e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono trasferiti con decorren­za dalla data indicata all'art. 28 alle Regioni insieme ai beni ed attrezzature destinati ai servizi sanitari ed a con­tingenti di personale individuati nei dipendenti addetti all'erogazione dei servizi.

Al trasferimento dei beni e del personale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22, 33, 35 e 39 della presente legge.

Con lo stesso decreto è stabilita la misura dei contri­buti di competenza di ciascun ente, da versare annualmen­te al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, di cui all'art. 42, in relazione al tra­sferimento alle unità sanitarie locali dei servizi soppressi e del personale trasferito.

Le disposizioni sul trasferimento dei servizi sanitari alle Regioni non si applicano ai servizi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e del tesoro, sentita una Commissione parlamentare for­mata da dieci senatori e da dieci deputati nominati rispet­tivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'esercizio delle funzioni medico-legali e quelle ispettive e di accertamento sani­tario, escluse quelle di competenza dell'organizzazione sa­nitaria militare, con l'osservanza dei seguenti principi:

1) l'accertamento del grado di invalidità permanente, congenita o da qualsiasi altra causa originata, ad eccezio­ne di quelle per cause di guerra, dovrà essere effettuato da una commissione regionale formata esclusivamente da medici esperti nella materia; detta commissione potrà an­che articolarsi in sezioni decentrate; la sua composizione sarà determinata con legge regionale che dovrà prevedere la presenza in ogni sezione di un medico designato dagli enti tenuti al pagamento delle prestazioni economiche;

2) dovrà essere previsto che, avverso l'accertamen­to effettuato ai sensi del numero precedente, sia l'interes­sato sia l'ente tenuto al pagamento delle prestazioni eco­nomiche possano proporre ricorso ad una commissione di appello costituita per ogni Regione con decreto del Mini­stro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; detta commissione dovrà essere composta esclusivamente da medici legali;

3) dovrà essere previsto che l'accertamento del gra­do di invalidità temporanea sia effettuato dall'unità sani­taria locale in cui risiede l'interessato e che alla commis­sione regionale di accertamento possa essere proposto ricorso da parte dell'interessato contro il giudizio di ido­neità o di invalidità temporanea, formulato dai servizio sanitario ispettivo e di accertamento dell'unità sanitaria locale;

4) dovrà essere previsto che il risultato degli accer­tamenti sanitari sia rimesso alle amministrazioni ed agli istituti competenti all'erogazione delle prestazioni econo­miche per gli adempimenti di competenza, ferme restando le discipline vigenti per quanto attiene all'accertamento del diritto alle prestazioni ed al relativo contenzioso;

5) dovrà essere prevista una disciplina che, nel ri­spetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970. n. 300, assicuri la tempestività e l'efficacia del controllo delle assenze dal lavoro per infermità; dovranno in parti­colare essere fissati criteri uniformi per gli accertamenti, le certificazioni mediche giustificative e i giudizi di ido­neità.

 

Art. 38.

(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana - CRI

e riordinamento dell'Associazione)

Con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Con­siglio sanitario nazionale con effetto dalla data di cui all'art. 28 sarà attuato il trasferimento alle Regioni dei ser­vizi di assistenza sanitaria svolti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e non connessi direttamente alle sue originarie finalità nonché dei beni mobili ed im­mobili destinati ai predetti servizi e del personale, previa individuazione del relativo contingente, ad essi adibito.

Si applicano al trasferimento dei beni e del personale le disposizioni degli articoli 22, 33, 35 e 39 in quanto ap­plicabili.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, sen­tita una commissione parlamentare formata da dieci sena­tori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presi­dente del Senato e dal Presidente della Camera dei Depu­tati è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico dell'Associazione;

2) i compiti dell'Associazione dovranno essere ride­terminati in relazione alle finalità del proprio statuto ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni in­ternazionali e dagli organi della Croce Rossa Internazio­nale alle società di Croce Rossa nazionali;

3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su basi regionali;

4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà es­sere prevista l'elettività di esse da parte dei soci qualifi­cati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'As­sociazione.

 

Art. 39.

(Norme per il trasferimento del personale)

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per l'assolvimento dei compiti dei servizi sani­tari, sono tenute ad utilizzare esclusivamente personale proveniente dalle amministrazioni ed enti che abbiano at­tribuzioni destinate ad essere trasferite al servizio sani­tario.

In ogni caso è vietata l'assunzione e l'utilizzazione di personale anche straordinario e precario sino a quando sarà disponibile personale proveniente dagli enti o servizi trasferiti.

Il personale delle amministrazioni e degli enti pubblici comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1976 indi­spensabile all'esercizio delle funzioni di cui al primo com­ma è trasferito alle Regioni, con effetto dalla data di cui all'art. 28, per contingenti determinati con decreto del Pre­sidente del Consiglio su proposta dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, da ema­narsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione interregionale di cui all'arti­colo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) esigenze delle Regioni nell'organizzazione del ser­vizio sanitario, tenuto conto della dotazione di personale, in sede locale, delle amministrazioni ed enti di cui al pri­mo comma;

b) qualifica ed anzianità di servizio di ciascun inte­ressato alla data di entrata in vigore della presente legge. AI personale trasferito si applicano le disposizioni dei commi settimo ed ottavo dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al personale non compreso nei contingenti di cui al secondo comma si applicano le disposizioni dei commi de­cimo ed undicesimo dell'articolo 2 della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quie­scenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale e riassorbibile con la pro­gressione economica di carriera.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare en­tro tre mesi prima del termine di cui all'art. 28 un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare i rapporti finanziari fra le Regioni e gli enti di provenienza del per­sonale ad esse destinato relativi al trattamento di quie­scenza e previdenza.

 

Capo III

NORME FINANZIARIE

 

Art. 40.

(Ripiano delle passività degli enti soppressi)

Alla liquidazione degli enti pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia avvenuto il trasferimen­to dei beni e del personale ai sensi dei precedenti articoli, si provvede con modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'integrazione del fondo previsto dall'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini delle liquida­zioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

Art. 41.

(Modalità di riscossione dei contributi obbligatori di malattia fino alla fiscalizzazione)

A partire dalla data di cui all'art. 28 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali l'accertamento e la ri­scossione dei contributi sociali di malattia è affidata all'INPS che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi.

I contributi di competenza degli enti di malattia devono affluire - unitamente a quelli dovuti alle gestioni INPS - in un conto corrente fruttifero di tesoreria intestato all'Isti­tuto mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori o enti, incaricati alla riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro ido­neo sistema stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza so­ciale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INPS.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme dirette a disciplinare i criteri, le modalità, i controlli e il contenzioso per l'effettuazione dell'accerta­mento e dei versamenti contributivi di cui ai commi pre­cedenti tenendo conto delle particolari caratteristiche con­tributive delle categorie interessate sulla base di quelle in vigore nella disciplina delle assicurazioni generali obbli­gatorie gestite dall'INPS.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal pre­sente articolo il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva commisurata, per il periodo di ritardo nel versamento dei contributi, all'inte­resse annuo stabilito con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento dei tassi bancari.

Qualora l'inadempienza derivi da omissione, o infedele denuncia della contribuzione dovuta, la misura percentuale dell'interesse di cui sopra è aumentata, a titolo di san­zione civile, di cinque punti.

Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli altri soggetti tenuti in proprio al versamento dei contributi. Mensilmente l'INPS attingerà dal conto corrente di te­soreria e verserà all'entrata del bilancio dello Stato un dodicesimo dell'importo delle entrate per assistenza sani­taria relative all'anno precedente per essere successiva­mente iscritte nello stato di previsione della spesa del Mi­nistro della sanità.

Trimestralmente saranno effettuati i conguagli in rela­zione agli accertamenti delle entrate per assistenza sani­taria relativi al periodo considerato.

Per l'attuazione dei compiti trasferiti ai sensi del pre­sente articolo, l'INPS è tenuto ad avvalersi esclusivamente di personale degli enti già preposti a tali compiti.

Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.

 

Art. 42.

(Finanziamento del Servizio fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali)

Sino alla data dalla quale sarà attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con la decorrenza indicata all'art. 28, al finanziamento del Servi­zio sanitario nazionale si provvede mediante un fondo, de­nominato « Fondo nazionale per l'assistenza sanitaria A iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

L'ammontare del fondo, che in ogni caso non può supe­rare il 6 per cento del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato stimato per l'anno considerato, è alimentato con:

1) la quota parte dei contributi sociali di malattia re­lativa all'attività trasferita da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con i Ministri competenti;

2) il consolidamento annuale delle somme destinate all'assistenza sanitaria iscritte nei bilanci degli enti pub­blici per l'anno 1976 o per gli anni successivi ove lo stan­ziamento sia d'importo superiore;

3) gli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

4) le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri o da avanzi relativi ad esercizi pregressi;

5) l'importo residuo di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

6) i contributi di cui al terzo comma del precedente articolo 18.

7) l'apporto degli Enti locali corrisponde all'ammon­tare delle competenze relative al personale assegnato alle Regioni, quale risulta all'atto del trasferimento dei servizi sanitari già da essi gestiti;

8) le entrate di cui all'articolo 31;

9) l'apporto dello Stato corrispondente al consolida­mento delle somme destinate a qualunque titolo all'assi­stenza sanitaria ivi compresa quella ospedaliera iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso alla data di cui all'articolo 28.

Alla copertura dell'eventuale onere differenziale fra la spesa prevista su base percentuale riferita al prodotto na­zionale lordo e i flussi finanziari di cui al precedente com­ma si provvede con mezzi che saranno individuati con uno o più decreti, aventi valore di legge, che il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un mese prima del termine indicato all'art. 28 facendo ricorso, congiunta­mente o alternativamente, all'imposizione fiscale o alla revisione delle aliquote contributive nonché chiamando, ove occorra, le categorie assistite a concorrere, all'atto dell'erogazione individuale delle prestazioni sanitarie, alla relativa spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale.

Le somme relative ai cespiti indicati nei punti 1), 6), 7) e 8) del precedente comma per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono trimestralmente versate dagli enti e amministrazioni competenti su apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Sullo stesso conto corrente saranno altresì versate - entro il 30 giugno di ciascun anno - le somme destinate all'assistenza sanitaria iscritte nei bilanci degli enti pubblici di cui al punto 2), gli avanzi annuali della ge­stione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui al punto 3), e le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri di cui al punto 4). L'ammontare a conguaglio è accertato annualmente con decreto del Ministro della sanità di con­certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per detti cespiti si applica l'art. 15 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed i relativi proventi sono versati al medesimo con­to corrente.

Le somme indicate nel precedente comma sono prele­vate da detto conto corrente di tesoreria e versate all'en­trata del bilancio dello Stato. Analoga procedura sarà se­guita per l'importo di cui al punto 5) del primo comma. Con effetto dalla data indicata all'art. 28 è abrogato l'art. 14 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella leg­ge 17 agosto 1974, n. 386, salvo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Tutte le somme come sopra versate all'entrata del bi­lancio statale, nonché l'apporto dello Stato di cui al pun­to 9), saranno con decreti del Ministro del tesoro iscritte nel fondo di cui al primo comma distinto per la parte cor­rente e per la parte in conto capitale.

Le somme stanziate vengono ripartite con delibera del CIPE fra tutte le Regioni, anche a statuto speciale, sulla base di parametri numerici distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, su propo­sta del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Tali parametri devono tendere a garantire livelli assistenziali uniformi su tutto il territorio nazionale elimi­nando progressivamente le differenze esistenti fra le Re­gioni e devono tener conto dei beni mobili ed immobili e delle altre attività acquisiti dalle Regioni ai sensi della presente legge.

 

Art. 43.

(Eventuale addizionale ai contributi sociali di malattia)

A decorrere dal 1° gennaio 1978 annualmente con de­creto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi­nistro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del bilancio, in relazione agli oneri connessi alle operazioni finanziarie necessarie per il ripiano di cui all'art. 40 potrà essere sta­bilita una addizionale sui contributi sociali di malattia.

 

Capo IV

FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

 

Art. 44.

La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie è compito delle Regioni.

Per le scuole dirette al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie ausiliarie e di arti au­siliarie delle professioni sanitarie il Ministro della sanità di concerto con il Ministro della P.I. e, per le scuole per il personale militare anche il Ministro della difesa, sentito il Consiglio superiore della sanità, determina, in mancan­za di espresse disposizioni di legge e tenendo conto delle direttive comunitarie, i requisiti di ammissione, le materie di insegnamento, la durata dei corsi e lo svolgimento degli esami di abilitazione professionale.

 

Art. 45.

Le Università con facoltà di medicina e chirurgia, nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 18 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, possono istituire scuole dirette al consegui­mento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano sanita­rio regionale di cui al precedente art. 9, e sentita la Re­gione, nel cui territorio le Università hanno sede.

Resta ferma la facoltà per il Ministero della difesa di istituire scuole per la formazione del personale militare.

 

Art. 46.

(Trasferimento alle Regioni delle scuole e sezioni per la formazione

di personale sanitario non medico funzionanti presso gli istituti professionali di Stato)

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge è prevista la graduale cessa­zione delle scuole e sezioni di arti sanitarie ausiliarie per odontotecnico, ottico e tecnico di radiologia medica funzio­nanti presso gli istituti professionali di Stato. È fatta salva la facoltà della Regione di avvalersi delle sedi, del perso­nale e delle attrezzature dei predetti istituti, secondo mo­dalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la contemporanea graduale attivazione di corsi regionali di formazione professionale diretta allo svolgimento di arti sanitarie ausiliarie.

Le attrezzature didattiche specifiche delle predette scuo­le e sezioni saranno trasferite alle Regioni al momento della cessazione del loro funzionamento; allo stesso mo­mento il personale che era addetto anche parzialmente alle suddette scuole e sezioni può chiedere di essere tra­sferito alle dipendenze della Regione che ne faccia richie­sta fermi restando i diritti concernenti il trattamento eco­nomico e di carriera.

In mancanza, al personale docente si applica il disposto di cui all'art. 76 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

 

Capo V

NORME FINALI

 

Art. 47.

(Delega per il riordinamento ed il finanziamento delle prestazioni economiche temporanee)

A decorrere dalla data di cui all'art. 28 è devoluta all'istituto nazionale della previdenza sociale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, nonché la quota parte dei contributi relativi a tali pre­stazioni.

Il Governo della Repubblica è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, a disciplinare, con uno o più decreti aventi valore di legge, le prestazioni economiche temporanee di malattia e di maternità, in sostituzione del trattamento retributivo, avendo particolare riguardo alle modalità di erogazione delle prestazioni stesse che do­vranno uniformarsi al sistema del conguaglio in vigore nell'ordinamento degli assegni familiari, nonché la determi­nazione e la riscossione dei relativi contributi, il cui am­montare deve essere riveduto con frequenza biennale allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione.

Per l'attuazione dei compiti trasferiti ai sensi del pre­sente articolo, l'INPS è tenuto ad avvalersi esclusivamente di personale degli Enti già preposti organicamente e sta­bilmente a tali compiti alla data del 31 dicembre 1976.

Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.

 

Art. 48.

(Delega per una nuova disciplina delle limitazioni della libertà personale per scopi sanitari)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e della Camera, uno o più decreti aventi valore di legge per dettare, nel quadro dei diritti di cui all'art. 1 della presente legge, una nuova disciplina delle limitazioni della libertà personale per motivi sanitari, sulla base dei seguenti principi:

1) si procederà all'unificazione e ristrutturazione in modo organico di tutti i procedimenti preordinati alle limi­tazioni della libertà personale quale che ne sia la causa sanitaria;

2) le limitazioni della libertà personale singolarmen­te individuate, dovranno essere giustificate esclusivamen­te da esigenze sanitarie;

3) il ricovero non potrà comportare l'esclusione di contatti umani con la famiglia e, fatte salve le esigenze sanitarie e di sicurezza sociale, dovrà avvenire nelle strut­ture generali di ricovero e cura;

4) l'ammissione e la dimissione dai servizi sanitari, ogni qualvolta comportino limitazioni della libertà perso­nale, dovranno essere disposte dall'autorità giudiziaria nel rispetto dei diritti della difesa.

 

Art. 49.

(Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria all'estero)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e con gli altri Ministri interessati è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria all'estero secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) dovrà essere assicurata, attraverso forme di assi­stenza diretta o indiretta anche integrativa delle presta­zioni assistenziali garantite dalla legge locale, la tutela della salute dei lavoratori, e dei loro familiari aventi di­ritto, per tutto il periodo di permanenza all'estero connes­so alla prestazione di attività lavorativa;

b) dovranno essere previste particolari forme e pro­cedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'eroga­zione dell'assistenza ai dipendenti pubblici, e ai loro fami­liari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che pre­stino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o in servizio di assistenza tecnica.

Le disposizioni di cui al presente articolo avranno appli­cazione con la decorrenza di cui all'art. 28.

Fino a tale data l'assistenza sanitaria sarà erogata se­condo le modalità stabilite in base ai vigenti ordinamenti degli enti mutualistici.

Sino alla data dalla quale sarà attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Ministero della sanità provvede con una quota parte dei contributi sociali di malattia da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello della sanità.

 

Art. 50.

(Riordinamento del Ministero della sanità e del Consiglio superiore di sanità)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente leg­ge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, è delegato ad emanare, sentita una commis­sione parlamentare composta da dieci senatori e dieci de­putati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, uno o più de­creti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi del Ministero della sanità, in osservanza dei principi della presente legge, per adeguarli alle esigenze derivanti dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica della segreteria amministra­tiva e tecnica del Consiglio sanitario nazionale e la attri­buzione funzionale degli uffici in cui si ripartisce. In via transitoria si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità e dei suoi uffici di segreteria.

Le attribuzioni del Consiglio di sanità saranno rideter­minate con riferimento esclusivo alla natura di organo con­sultivo tecnico del Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero nell'ambito del Servizio sani­tario nazionale. I componenti saranno scelti in relazione alle loro competenze tecnico-scientifiche e verranno nomi­nati con decreto del Presidente della Repubblica su pro­posta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sani­tario nazionale.

 

Art. 51.

(Regioni a statuto speciale)

Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del persona­le e dei beni alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano si provvederà con le procedure previ­ste dai rispettivi statuti.

 

Art. 52.

Le Regioni, nel primo anno di attuazione del Servizio sanitario nazionale, sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità rapporti trimestrali sull'andamento della ge­stione del Servizio sanitario a livello regionale secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Ministero della sanità.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è costituita una Commissione presieduta dal Mi­nistro della sanità o da un suo delegato, composta da quat­tro esperti economici e da quattro esperti sanitari parti­colarmente qualificati con il compito di verificare l'anda­mento delle spese e delle prestazioni del Servizio sanita­rio nazionale nel primo anno dalla sua attuazione e di for­mulare anche proposte di assestamento e modificazioni.

La Commissione potrà utilizzare personale e strumenti tecnici messi a disposizione dai Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonché de­gli enti da essi vigilati.

I servizi sanitari regionali sono tenuti a fornire alla Com­missione ogni informazione e documentazione richiesta. Alla spesa relativa si provvede con i normali stanzia­menti iscritti nello stato di previsione della spesa del Mi­nistero della sanità.

 

Art. 53.

(Piena attuazione del Servizio sanitario nazionale)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa de­libera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, verrà determinata la data dalla quale il Servizio sanitario nazio­nale eroga a tutta la popolazione presente nel territorio della Repubblica, in condizioni di uniformità ed eguaglian­za, l'assistenza sanitaria secondo le modalità previste nel­la presente legge e nelle leggi regionali che disciplinano la materia.

La data di cui al precedente comma non potrà superare la scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 54.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re­pubblica.

 

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