Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977
DISEGNO
DI LEGGE DEL GOVERNO DI RIFORMA SANITARIA
È
stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 1252
concernente la «Istituzione del servizio sanitario nazionale» approvato dal
Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 1977.
Dato l'alto interesse del problema riproduciamo qui di
seguito il testo del provvedimento.
Titolo Primo
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Capo I
I PRINCIPI E I COMPITI
Art. 1.
(I
principi)
La tutela della salute, fondamentale
diritto per la persona e interesse della collettività, è assicurata dalla Repubblica mediante il Servizio sanitario nazionale.
Il Servizio sanitario nazionale, che
si realizza a livello centrale, regionale e di Enti
locali territoriali minori, assicurando la partecipazione dei cittadini, è
costituito dal complesso unitario e globale delle strutture, servizi e
attività destinati alla salvaguardia, al mantenimento ed al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità
che assicurino l'eguaglianza del trattamento.
La tutela della salute fisica e
psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana. Sono riconosciute le libere iniziative di volontariato purché non in contrasto con i fini istituzionali dei Servizio
sanitario nazionale.
Art. 2.
(I
compiti del Servizio sanitario nazionale)
Compiti del Servizio sanitario
nazionale sono:
la formazione di una moderna coscienza
sanitaria sulla base di una adeguata educazione del cittadino e delle comunità;
la prevenzione, la diagnosi e la cura
delle malattie fisiche e psichiche;
la ricerca, l'accertamento e la
rimozione in modo sistematico e con il concorso di tutte le parti sociali interessate
dei fattori di rischio sanitari presenti negli ambienti di lavoro e di vita,
nonché la pubblicizzazione dei dati accertati;
la tutela della maternità e della
prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria e di assistenza sociale,
nonché dei soggetti in età evolutiva predisponendo, in particolare, i mezzi
atti al recupero degli handicappati fisici, psichici e sensoriali al fine di
evitare ogni forma di emarginazione;
la tutela sanitaria delle attività
sportive;
la tutela dello stato di benessere
psico-fisico degli anziani;
la tutela della salute mentale
mediante forme e modi di assistenza che, superando il concetto di segregazione,
consentano di inserire l'assistenza psichiatrica nell'assistenza generale e di
contribuire a rimuovere le componenti sociali nell'insorgenza delle malattie
mentali;
la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale;
l'igiene degli alimenti e delle
bevande; l'igiene degli animali.
Il Servizio sanitario nazionale cura
anche il collegamento e il coordinamento delle attività e degli interventi con
tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono compiti comunque incidenti sulle condizioni sociosanitarie degli
individui e della collettività.
Nel conseguimento dei propri compiti
istituzionali e attraverso il collegamento ed il coordinamento delle attività
e degli interventi di cui al comma precedente, il Servizio sanitario nazionale
persegue il superamento delle condizioni di arretratezza
socio-sanitarie particolarmente nelle aree di sottosviluppo.
Capo II
IL SERVIZIO SANITARIO A LIVELLO
CENTRALE
Art. 3.
(Competenze
statali)
Restano ferme allo Stato, tra
l'altro, le competenze in ordine:
1) ai rapporti
internazionali, alla programmazione nazionale ed alla ricerca e
sperimentazione scientifica;
2) all'organizzazione sanitaria
militare;
3) alla profilassi delle malattie
infettive e diffusive per le quali siano previste la vaccinazione obbligatoria
o misure quarantenarie; alla sanità marittima, aerea,
di confine;
4) agli interventi contro le
epidemie;
5) alle professioni sanitarie e agli
esami di idoneità per l'esercizio delle professioni
sanitarie negli ospedali; alle professioni sanitarie e ausiliarie e arti
ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;
6) al riscontro diagnostico e al
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e al trapianto,
al medesimo scopo, di organi e tessuti da persone
viventi;
7) alla ricerca, sperimentazione,
produzione e commercio dei medicinali; alla produzione delle sostanze usate
in medicina; alla produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici e dei
prodotti usati nella cosmesi, alla informazione
scientifica dei medicinali, nonché alla pubblicità dei mezzi per la
prevenzione e la cura delle malattie, delle specialità medicinali e dei presidi
medico-chirurgici; al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
minerali e alla relativa pubblicità per la loro utilizzazione a scopo
sanitario;
8) alla coltivazione, produzione,
impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto,
detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicoattive e loro derivati;
9) alla produzione e commercio dei
prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli
aspetti igienico-sanitari della produzione,
commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi
additivi, coloranti, surrogati e succedanei; alla produzione e commercio dei
fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
10) alla
produzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
11) alla produzione dell'energia di origine convenzionale e nucleare e alla produzione,
commercio e impiego delle sostanze radioattive;
12) alla
profilassi e polizia veterinaria; all'igiene delle produzioni zootecniche e
dell'alimentazione degli animali;
13) alla polizia mortuaria.
Le funzioni amministrative di interesse locale nelle materie di cui al comma
precedente sono delegate alle Regioni.
Art. 4.
(Normativa
statale di principio)
Con legge della Repubblica sono
dettate norme tese ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi e standards per tutto il territorio nazionale
particolarmente in materia di:
1) inquinamento atmosferico;
2) igiene in ambienti di lavoro e di
vita;
3) igiene delle attività sportive;
4) vaccinazione e malattie infettive
e diffusive;
5) ordinamento dei servizi
ospedalieri;
6) normativa tecnica relativa alle
case di cura private;
7) raccolta, conservazione e
distribuzione del sangue umano.
Le Regioni emanano ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme
per l'attuazione delle leggi di cui al precedente comma con l'osservanza dei
seguenti principi:
I) adeguare la normativa alle
esigenze delle singole situazioni regionali;
II) coordinare
l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economico-sociali
di competenza delle Regioni;
III) unificare la organizzazione
socio-sanitaria su base territoriale e funzionale.
Art. 5.
(Competenze
governative)
La funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni che, in materia
sanitaria, attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari spetta allo Stato e viene
esercitata fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della sanità.
L'esercizio della funzione di cui al
precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei
ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di
sua competenza, oppure al Ministro della sanità, quando si tratti di affari
particolari.
In relazione a quanto previsto dall'art. 26 e 42
della presente legge, i programmi globali di prevenzione primaria nonché i
livelli assistenziali minimi e gli organici corrispondenti, sono determinati
annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica che
delibera, su proposta del Ministro della sanità, previo parere del Consiglio
sanitario nazionale.
Con la stessa procedura, anche in
deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, sono determinati, alla
data di cui all'art. 28 e successivamente quando siano
accertati fattori significativi di modificazione, moduli organizzativi e
relativi organici degli ospedali, ai quali debbano adeguarsi i servizi a
livello regionale.
Il Ministro della sanità esercita,
nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi vigenti, le funzioni non
trasferite né delegate alle Regioni, emana le direttive concernenti le attività
delegate alle Regioni ed elabora le proposte dei piani nazionali ed
interregionali per la tutela della salute, da approvarsi dal Consiglio dei
ministri secondo la procedura prevista nel primo comma del presente articolo.
In caso di persistente inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le
attività relative alle materie delegate comportino
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi
in sostituzione dell'Amministrazione regionale.
Il Ministero della sanità e le
Amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
(Consiglio
sanitario nazionale)
È istituito il Consiglio sanitario
nazionale con funzioni di consulenza e proposta al Ministro della sanità per la
determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'attuazione
dei compiti del Servizio sanitario nazionale. Esso deve essere sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di
prevenzione primaria e alla determinazione dei livelli assistenziali minimi
nonché alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 26. Il Consiglio
predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, che sarà
presentata dal Ministro della sanità al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è
presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
da un rappresentante per ciascuna
Regione e, per quanto concerne
da tre rappresentanti del Ministero
della sanità, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da un rappresentante
per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, bilancio e
programmazione economica, industria commercio e artigianato, agricoltura e
foreste, lavori pubblici, interno, difesa, pubblica istruzione, designati dai
rispettivi Ministri;
da un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica;
da tre rappresentanti dei lavoratori
dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
da un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi del commercio, dell'artigianato
e dell'agricoltura, designati dalle medesime;
da tre rappresentanti dei datori di
lavoro indicati uno dalle organizzazioni dell'industria privata e a
partecipazione statale, uno dalle organizzazioni dell'agricoltura ed uno da
quelle del commercio;
da un rappresentante per ciascuna
delle seguenti categorie degli operatori sanitari, indicato rispettivamente
dalle Federazioni nazionali degli ordini dei medici, biologi, farmacisti,
veterinari e congiuntamente dalle Federazioni dei collegi delle professioni
paramediche;
da tre professori universitari
ordinari di scienze economiche, finanziarie e statistiche designati dal
Ministro della pubblica istruzione.
Per ogni membro effettivo deve
essere nominato un membro supplente che subentra in caso di assenza
o impedimento del titolare.
All'inizio di ogni
quinquennio il Consiglio elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti.
Il Consiglio si articola in sezioni
le quali possono avvalersi, per la soluzione di problemi particolari, di esperti esterni.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a dirigente
superiore.
Art. 7.
(Istituto
superiore di sanità)
L'Istituto superiore di sanità è
organo tecnico scientifico del Ministero della sanità.
L'attività di ricerca scientifica è svolta anche in collegamento e in
collaborazione con gli istituti pubblici a carattere scientifico e con le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore in attuazione di programmi approvati
dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto superiore di sanità,
inoltre, provvede alla programmazione ed effettuazione di studi e ricerche sul
rapporto tra uomo, ambiente e tecnologie con particolare riguardo
ai luoghi di lavoro.
I rapporti delle strutture regionali
di sanità pubblica con l'istituto superiore di sanità
sono disciplinati nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento.
Art. 8.
(Assistenza
sanitaria all'estero)
Il Ministero della sanità provvede
all'assistenza sanitaria ed ospedaliera nei confronti di tutti i cittadini
italiani aventi diritto all'assistenza stessa che si trovino
fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
Il finanziamento dell'assistenza è
annualmente determinato con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato. L'importo relativo è iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanità.
Capo III
IL SERVIZIO SANITARIO A LIVELLO
REGIONALE E LOCALE
Art. 9.
(Competenze
regionali)
Le Regioni legiferano in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto delle
norme fondamentali e dei principi stabiliti dalla presente legge ed esercitano
le funzioni amministrative attribuite e delegate con legge dello Stato.
Per la gestione unitaria della
tutela della salute, le Regioni organizzano il
servizio sanitario articolato in unità sanitarie locali e in presidi e servizi
di secondo livello ed attuano ogni altra misura necessaria alla realizzazione
dei compiti del servizio sanitario.
Le Regioni predispongono piani
sanitari regionali nell'ambito dei programmi economici
regionali e previa consultazione degli Enti locali e dei Consigli
sanitari locali, se costituiti.
Con legge regionale è istituito il
Consiglio sanitario regionale con compiti consultivi, di promozione e di iniziativa. Deve essere assicurata la rappresentanza
delle Province e dei Comuni singoli o associati, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, degli
operatori sanitari nonché della sanità militare
territorialmente competente.
Art. 10.
(Unità
sanitarie locali. Loro coordinamento con organi, centri,
istituzioni
e servizi di carattere sociale)
L'ambito territoriale dell'attività
di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in
base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e
socio-economiche della zona. Nel caso di aree a
popolazione particolarmente sparsa o concentrata sono consentiti limiti più
ristretti o, rispettivamente, più elevati.
L'ambito delle unità sanitarie
locali corrisponde al territorio di più Comuni, al territorio di un solo
Comune, ovvero ad una parte del territorio comunale.
Di regola la delimitazione del territorio, qualora comprenda più Comuni, deve
coincidere con eventuali altre strutture comprensoriali o consortili, e,
qualora sia parte del Comune, deve coincidere con la suddivisione in
circoscrizioni.
Con legge regionale sono stabiliti,
in conformità ai principi indicati nella presente legge, la struttura e i
compiti delle unità sanitarie locali.
Anche in
riferimento al penultimo comma dell'art. 2, la stessa legge può fissare norme
particolari di coordinamento delle unità sanitarie locali con i servizi
sociali esistenti sul territorio e connessi alla tutela della salute.
La legge regionale disciplina
l'articolazione funzionale delle unità sanitarie locali in distretti sanitari
di base che erogano il servizio sanitario di primo livello e di pronto
intervento in favore di gruppi di popolazione intorno
ai 10.000 abitanti, salvo aree con popolazione particolarmente concentrata o
sparsa in zone rurali e montane.
Nel determinare la struttura dei
distretti di base, la legge regionale deve tener conto degli eventuali servizi
sociali da decentrarsi a livello distrettuale e deve prevedere le strutture e
il personale necessario per la gestione del servizio sanitario di base.
L'unità sanitaria locale provvede
tra l'altro:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c)
alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile e all'assistenza pediatrica;
e) all'igiene e medicina scolastica
negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla protezione socio-sanitaria nei confronti dei
rischi di lavoro;
g)
alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica,
domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza specialistica;
l) all'assistenza ospedaliera per le
malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla
vigilanza sulle farmacie;
o)
all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e bevande;
p) ella
profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione e vigilanza veterinaria
sugli animali da macello, sui macelli, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle zoonosi;
q) agli accertamenti, alle
certificazioni e alle altre prestazioni medico legali
con esclusione di quelli di competenza della organizzazione sanitaria
militare.
Art. 11.
(Costituzione,
organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali)
La costituzione, l'organizzazione e
il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con legge regionale.
La legge regionale fissa norme per:
1) la costituzione e la gestione
dell'unità sanitaria locale, che deve essere strumento operativo del Comune o
dell'associazione di più Comuni da costituire in consorzio obbligatorio;
2) la definizione delle strutture
dell'unità sanitaria locale prevedendo in particolare la creazione di un organo
collegiale di gestione, con garanzia di presenza delle
minoranze, che sia espressione:
a) del Consiglio comunale nel cui
territorio essa è compresa;
b)
dell'assemblea del consorzio o dell'organo rappresentativo della comunità
montana;
c) dei Consigli comunali e insieme dei
consigli circoscrizionali interessati, se l'ambito dell'unità sanitaria locale corrisponde ad una parte del territorio
comunale;
3) la ripartizione delle attribuzioni
fra i Consigli comunali e gli organi collegiali di gestione, con riserva a questi
ultimi quanto meno degli atti di ordinaria amministrazione;
4) garantire l'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi nei limiti del coordinamento assicurato da un
collegio composto dai responsabili dei servizi stessi e le modalità per la
nomina del dirigente dei servizi;
5) il coordinamento dei servizi di assistenza medicogenerica e specialistica da affidare ad
un sanitario di ruolo dell'unità sanitaria locale;
6) la creazione di un Consiglio
sanitario locale articolato a livello di distretti sanitari di base di cui all'articolo
10 e con compiti di proposta nonché di consultazione
obbligatoria in ordine agli indirizzi di politica sanitaria a livello locale,
composto da rappresentanti delle formazioni sociali organizzate presenti nel
territorio, degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie militari
territorialmente interessate.
Art. 12.
(Presidi
e servizi di secondo livello)
La legge regionale provvede alla individuazione ed alla organizzazione dei presidi
sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, per le finalità specifiche
perseguite e per le loro caratteristiche tecniche e specialistiche, siano riferibili
a comprensori la cui estensione includa il territorio di più unità sanitarie
locali.
La legge regionale provvede alla
ristrutturazione dei laboratori provinciali di igiene
e profilassi in aderenza ai compiti derivanti dalla istituzione del Servizio
sanitario nazionale.
La legge regionale provvede alla individuazione ed alla organizzazione di servizi
veterinari a livello intermedio tenuto conto della consistenza, della
distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della
riproduzione animale, delle dislocazioni e del potenziale degli impianti di
macellazione, lavorazione e conservazione delle carni e degli altri prodotti di
origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le
zoonosi, della vigilanza sugli alimenti di origine animale.
L'amministrazione dei predetti
servizi e presidi sanitari è affidata ad organismi di
gestione che siano espressione di tutti gli Enti locali interessati e che siano
funzionalmente collegati con le relative unità sanitarie locali.
Capo IV
LE PRESTAZIONI E LE FUNZIONI
Art. 13.
(Prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione)
Le unità sanitarie locali provvedono
alla erogazione dell'assistenza sanitaria preventiva,
curativa e riabilitativa garantendo, in ogni caso, i livelli assistenziali
minimi, di cui al precedente articolo
I servizi assistenziali
sono organizzati, compatibilmente con le esigenze obiettive dell'assistenza, in
modo da consentire agli assistiti la libera scelta del medico e del luogo di
cura.
Gli utenti del Servizio sanitario
nazionale sono iscritti presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno o trasferiscono la propria residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere in casi di urgenza, ai servizi di assistenza di
qualsiasi unità sanitaria locale. Il personale militare ha diritto di accedere ai servizi di assistenza della località ove presta
servizio.
Gli interventi di prevenzione
sanitaria e di profilassi sono assicurati di norma dagli stessi operatori che erogano l'assistenza medica ed ospedaliera.
L'assistenza medica è prestata dai
medici convenzionati ai sensi dell'art. 23, e da personale medico dell'unità
sanitaria locale cui l'utente appartiene nelle zone in cui, e sino a quando,
permangono carenze assistenziali nonostante la
previsione della generalizzata estensione ai medici appartenenti all'albo unico
del rapporto massimale di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 23.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire tra i medici convenzionati.
Il rapporto fiduciario può cessare
in ogni momento a richiesta delle parti.
L'assistenza medico-specialistica,
con esclusione di quella pediatrica, è prestata di norma presso gli ambulatori
dell'unità sanitaria locale di appartenenza e presso
gli ambulatori degli istituti convenzionati di cui all'art. 14 collegati con
l'unità sanitaria locale di appartenenza.
L'assistenza ospedaliera è prestata
normalmente attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati ai sensi dell'art. 14 esistenti nel territorio della Regione di
residenza dell'iscritto.
Il ricovero in ospedali pubblici o
in istituti convenzionati di altra Regione è ammesso
per particolari esigenze terapeutiche che rendano necessario il ricorso a
strutture ospedaliere ad alta specializzazione.
Art. 14.
(Assistenza
sanitaria e ospedaliera prestata attraverso strutture convenzionate)
Le Regioni, con idonei atti
deliberativi, stipulano convenzioni con le università, il Ministero della
difesa, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico,
gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12
febbraio 1968, n. 132, le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n.
Le Regioni stipulano, altresì,
convenzioni con le aziende termali per le prestazioni sanitarie previste dai
livelli assistenziali fissati a termini del terzo
comma dell'art. 5.
Le convenzioni devono essere
conformi a schemi predisposti dal Ministero della sanità, di concerto con i
Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e della difesa previo parere del Consiglio
sanitario nazionale, ed approvati dal Consiglio dei Ministri.
Art. 15.
(Assistenza
sanitaria riabilitativa)
Le unità sanitarie locali e gli
altri presidi e servizi previsti dalla presente legge erogano l'assistenza
sanitaria riabilitativa per il recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali direttamente nonché, qualora ve ne sia l'esigenza, tramite strutture in
possesso delle caratteristiche funzionali indicate dalla legge, convenzionate
con le Regioni ai sensi dell'articolo 14.
Art. 16.
(Assistenza
farmaceutica)
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e le farmacie private convenzionate con le Regioni in conformità
ad uno schema tipo predisposto ai sensi dell'articolo 23.
Gli assistiti possono ottenere dalle
farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal
medico curante, la fornitura di preparati galenici e specialità medicinali
compresi nel prontuario terapeutico di cui all'art. 9 del decreto legge 8
luglio 1974, n. 264 convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974,
n. 386 riveduto periodicamente. Nel prontuario non possono comunque essere
iscritti i prodotti da banco.
L'unità sanitaria locale, i presidi
e servizi di cui all'articolo 12 e gli istituti ed enti convenzionati di cui
all'art. 14, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di
cui al secondo comma del presente articolo per la distribuzione agli assistiti nelle
farmacie pubbliche e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti
gli altri presidi sanitari. Le Regioni dettano norme per
l'acquisto coordinato di detti medicinali e del restante materiale
sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi di cui
all'articolo 12.
Il diritto di prelazione in ordine alle farmacie vacanti e di nuova istituzione
previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è esercitato dalla
Regione.
Art. 17.
(Pubblicità
e informazione scientifica sui farmaci)
È fatto divieto di pubblicità al
pubblico con ogni mezzo, ivi compresa la stampa e la radio televisione, dei medicamenti che sono distribuiti solo mediante
presentazione di ricetta medica.
La pubblicità al pubblico di
medicamenti che possono essere venduti dalle farmacie senza ricetta medica è regolamentata con decreto del Ministro per la
sanità sulla base anche delle direttive comunitarie.
Il servizio di informazione
scientifica sui farmaci, da consentire solo alle imprese titolari delle
registrazioni oggetto della informazione e alle strutture del Servizio sanitario
nazionale cui compete la tutela della salute pubblica, è posto sotto il
controllo del Ministero della sanità.
Con decreto del Ministro della
sanità sono regolamentati il servizio di informazione
scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione
sanitaria, nonché la attività degli informatori scientifici, prevedendo
adeguate forme e mezzi pubblici di informazione biomedica
e farmacologica ad uso degli operatori sanitari.
Art. 18.
(Partecipazione
degli assistiti alla spesa farmaceutica)
A decorrere dal 1° luglio 1977,
coloro i quali hanno diritto all'assistenza farmaceutica
corrisponderanno una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità
medicinali inserite nella seconda classe del prontuario determinato e
revisionato prima dell'anzidetta data con decreto del Ministero della sanità,
avendo anche presente la necessità della puntuale rispondenza, ai fini
dell'inserimento nelle distinte classi di cui agli allegati A) e B) al D.M. 19
ottobre 1976, delle specialità stesse alle caratteristiche terapeutiche
indicate nel predetto decreto ministeriale.
Del Comitato previsto dal secondo
comma dell'art. 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è membro di diritto anche il direttore
generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; due degli
esperti del predetto Comitato saranno designati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Le modalità e le misure per la
corresponsione delle quote di cui al primo comma sono stabilite dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19.
(Servizio
di assistenza religiosa)
Presso le strutture di ricovero del
Servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa.
L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato di intesa
con gli ordinari diocesani competenti per territorio; quello degli altri culti
di intesa con le autorità religiose competenti per territorio.
Art. 20.
(Libretto
sanitario personale)
Le unità sanitarie locali forniscono
gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto
sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito. L'unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati
sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Il libretto è custodito
dall'interessato o da chi esercita la patria potestà e può essere richiesto
solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, è approvato il modello del libretto sanitario personale
comprendente le indicazioni relative agli eventuali rischi professionali.
Con lo stesso provvedimento sono
determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini, a partire dai nuovi nati, tramite i competenti servizi regionali,
del libretto sanitario.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viene stabilito il modello
del registro dei dati ambientali e di rischio, che deve essere tenuto presso le
aziende obbligate per legge.
I dati complessivi derivanti dai
libretti sanitari, facendo comunque salvo il segreto
professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico, oltre che di
aggiornamento e di miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali, delle Regioni e del Ministero della sanità. L'elaborazione
centralizzata di tali dati spetta al Ministero della sanità che li metterà a
disposizione delle Regioni.
Art. 21.
(Funzioni
in materia di igiene e sanità pubblica)
Le Regioni e le unità sanitarie
locali, alle quali spettano, rispettivamente, le competenze già assegnate ai medici e veterinari provinciali ed agli
ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili dalle leggi che ne
disciplinano l'esercizio, svolgono le funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica e polizia veterinaria loro delegate, secondo le disposizioni vigenti,
in quanto compatibili con quelle previste dalla presente legge.
Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o al
minor ambito territoriale indicato nei singoli provvedimenti.
Nelle medesime materie, le ordinanze
predette possono essere emesse dal Presidente della Giunta regionale per delega
conferitagli dal Ministro della sanità, nonché dal
Prefetto, e dal Sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione,
Provincia ed al Comune o al minor ambito territoriale indicato nei singoli
provvedimenti.
Il Ministro della sanità può sempre
annullare o revocare le ordinanze emesse a norma del comma precedente.
Per gli accertamenti preventivi, per
le necessarie istruttorie o per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, tutte
le autorità predette possono avvalersi dei servizi regionali, delle unità
sanitarie locali competenti per territorio e degli altri presidi e servizi
sanitari.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttorie o
di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle Forze
Armate e degli organi di polizia che, nel quadro delle suddette misure sanitarie,
ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Capo V
IL PERSONALE
Art. 22.
(Personale
del servizio sanitario nazionale a livello regionale)
Con legge regionale sono stati
istituiti i ruoli organici del personale addetto al servizio sanitario distinti
in:
ruolo del personale medico ed equiparato;
ruolo del personale tecnico sanitario;
ruolo del personale amministrativo;
ruolo del personale ausiliario.
I ruoli sono ordinati in livelli
funzionali caratterizzati dalle mansioni per essi stabilite
e dai titoli di studio prescritti.
La legge regionale fissa nei limiti
delle disponibilità organiche il contingente massimo di personale assegnato
alle unità sanitarie locali e agli altri presidi e servizi previsti dalla
presente legge sulla base delle esigenze essenziali dei servizi, determinando
le modalità di distribuzione del personale fra i servizi stessi.
È fatto divieto di assumere personale anche temporaneo, non di ruolo, con qualunque
denominazione, per le esigenze delle unità sanitarie locali e degli altri
servizi previsti dalla presente legge. Le relative deliberazioni sono nulle di diritto.
Lo stato giuridico del personale
addetto al servizio sanitario è disciplinato dalla
legge sulla base dei seguenti principi:
a)
l'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, a base
nazionale, per esame o per titoli ed esami; resta la facoltà della Regione di
stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle
strutture delle unità sanitarie locali e degli altri presidi e servizi sanitari
con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
b) deve essere stabilito l'obbligo di
lavoro a tempo pieno e quindi l'incompatibilità con altri rapporti di impiego o professionali con enti pubblici e privati
convenzionati; al personale medico con funzioni di diagnosi e cura sono
consentiti l'esercizio professionale nella struttura pubblica di appartenenza
secondo le modalità determinate con l'accordo di cui al sesto comma del
presente articolo, nonché, al di fuori della medesima struttura di
appartenenza, l'attività libero professionale regolamentata attraverso un
accordo nazionale raggiunto tra le Regioni, i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità e le organizzazioni nazionali sindacali
mediche più rappresentative, sentite le Confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori dipendenti rappresentate nel C.N.E.L. e
c) deve essere stabilito l'obbligo
della residenza nel territorio del Comune nel quale insiste la struttura pubblica
di appartenenza;
d)
i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari devono essere strutturati in
analogia con quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato; devono
altresì essere fissate le competenze in materia disciplinare delle Regioni,
delle unità sanitarie locali e degli altri presidi e servizi presso i quali
opera il personale;
e) all'amministrazione del personale provvedono direttamente
le Regioni mediante i propri uffici;
f) il personale dipende dal punto di
vista funzionale e disciplinare direttamente dalle unità sanitarie locali e
dagli altri presidi e servizi cui è assegnato;
g) il dipendente può essere trasferito
ad altra Regione per esigenze di servizi analoghi a
quelli cui appartiene; il trasferimento può essere disposto con il consenso
dell'interessato e della Regione di appartenenza e comporta l'inquadramento in
ruolo, in base alla equiparazione prevista nel penultimo comma, con la
valutazione per intero dell'anzianità di servizio;
h) per esigenze delle unità sanitarie
locali possono essere disposti comandi o trasferimenti da altre unità sanitarie
locali.
Il rapporto di lavoro, per quanto
attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico,
salvaguardando il principio della onnicomprensività, è
regolato mediante accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie
stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, da una parte, e le Regioni, nonché i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro dall'altra.
Con provvedimento della Regione
sulla base dei criteri fissati negli accordi nazionali, saranno individuate le
sedi particolarmente disagiate che danno diritto, per il personale ad esse assegnato, alle speciali forme di incentivazione
stabilite negli accordi stessi.
Al fine anche di consentire la
mobilità del personale del Servizio sanitario nazionale fra le Regioni, con
decreto del Ministro della sanità, su proposta del
Consiglio sanitario nazionale, sarà stabilita l'equiparazione dei servizi e dei
titoli acquisiti dal personale dei ruoli unici regionali nonché di quello
dipendente da enti e istituti di cui all'art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le Regioni per prestazioni
professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del
personale medico ed equiparato e del personale tecnico sanitario di cui al primo
comma del presente articolo nei limiti del lavoro a tempo pieno previsto per
detto personale.
Art. 23.
(Convenzioni
con i sanitari)
I Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro sono autorizzati, d'intesa con le
Regioni, a stipulare con le organizzazioni nazionali delle categorie sanitarie
accordi nazionali unici aventi durata non inferiore ad un biennio e non
superiore ad un triennio, per la disciplina del trattamento normativo ed
economico degli appartenenti alle categorie medesime per l'attività svolta in
favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.
Gli accordi, approvati dal Consiglio
dei ministri, devono prevedere:
1) la istituzione
e la tenuta di elenchi unici tenuto conto delle strutture operanti e dei
relativi organici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti
convenzionati esterni e per gli specialisti ambulatoriali;
2) il numero massimo globale degli assistiti per ciascun medico generico o
pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia, salvo il diritto ad esercitare
libere attività professionali compatibili; eventuali deroghe al massimale degli
assistiti dovranno essere autorizzate dalle Regioni in relazioni a particolari
situazioni locali indicate dalle convenzioni nazionali dandone comunicazione
al Ministero della sanità;
3) la disciplina delle incompatibilità
e delle limitazioni del rapporto convenzionale
rispetto ad altre attività pubbliche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro sanitario e la qualificazione delle prestazioni;
4) l'incompatibilità con qualsiasi
forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private convenzionate e le
farmacie esistenti nella regione e con qualsiasi rapporto di interesse con le
industrie farmaceutiche;
5) il rapporto
ottimale medico-assistibili per la medicina generale e pediatrica di
libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che possono essere convenzionati in ogni Comune o raggruppamento
comunale;
6) la differenziazione del trattamento
economico a seconda del lavoro prestato in relazione
alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva, saranno fissate
a tal fine tariffe sanitarie costituite, per i medici generici, da un compenso
globale annuo per assistito che terrà conto dell',anzianità di laurea del
medico, e, per gli specialisti da distinti compensi commisurati alle ore di
lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di
libera scelta potranno essere previste forme
integrative di remunerazione.
Saranno altresì disciplinate le
forme di previdenza a favore dei sanitari convenzionati con onere a carico
degli stessi sanitari e delle Regioni;
7) le forme di controllo sull'attività
dei sanitari convenzionati, nonché le ipotesi di
infrazione da parte dei sanitari degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando
il principio della contestazione degli addebiti e determinando la composizione
delle commissioni di disciplina prevedendo la partecipazione anche di rappresentanze
degli assistiti;
8) le forme di incentivazione
in favore dei sanitari convenzionati residenti in zone particolarmente
disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei sanitari;
9)
le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei
sanitari convenzionati;
10) le modalità per assicurare la
continuità dell'assistenza anche in assenza o
impedimento del sanitario tenuto alla prestazione;
11) la durata del rapporto convenzionale non inferiore al
triennio e non superiore al quinquennio.
Le Regioni recepiscono
tali accordi stipulando convenzioni conformi con le categorie sanitarie
interessate.
I criteri di cui ai commi precedenti
si estendono alle convenzioni con le categorie non sanitarie in quanto applicabili.
Gli stessi criteri, per la parte
compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le
prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con
È nullo di pieno diritto qualsiasi
altro atto stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la
disciplina dei rapporti convenzionali.
È altresì nulla di pieno diritto
qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle predette categorie che sia in contrasto con gli accordi nazionali.
Gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi
demandati dagli accordi nazionali. Sono, altresì, tenuti a valutare sotto il
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali,
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al comma precedente, il Ministro della sanità, su
proposta della Regione interessata, nomina un commissario straordinario, scelto
tra gli iscritti nell'albo della Provincia, per il compimento degli atti
dovuti.
Capo VI
CONTROLLO, CONTABILITA’ E
FINANZIAMENTO
Art. 24.
(Controlli
regionali)
Le Regioni per il tramite dei propri
uffici e avvalendosi anche del servizio ispettivo da disciplinare con legge, sovraintendono al funzionamento delle unità sanitarie
locali e degli organismi di gestione di cui all'articolo 12.
Il controllo preventivo
sugli atti delle unità sanitarie locali e degli altri organismi di gestione è
esercitato nelle forme previste dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, dai Comitati regionali di controllo di cui agli articoli 55 e 56 della
medesima legge integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal
Consiglio regionale.
La legge regionale determina gli
atti delle unità sanitarie locali sottoposti a controllo preventivo, ed
altresì quelli sottoposti a controllo esteso al merito, ai sensi dell'articolo
60 della legge predetta.
Con legge regionale sono previste
forme di controllo sostitutivo per singoli provvedimenti, nonché
il potere di scioglimento degli organi di gestione delle unità sanitarie locali
e dei presidi e servizi di cui all'art. 12, per ipotesi determinate.
Sono dichiarati decaduti con atto
della Regione gli organi collegiali delle unità sanitarie
locali e degli altri presidi e servizi di cui all'art. 12, qualora l'ammontare
degli impegni di spesa, superi la quota loro assegnata per la spesa corrente.
I Comuni o i loro consorzi
presentano annualmente allegato al rendiconto della gestione delle unità
sanitarie locali una relazione al Presidente della Giunta regionale sui livelli
assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono
manifestate nel corso dell'esercizio.
Il Presidente della Giunta regionale
presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione
generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la
situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione
degli stanziamenti per il Servizio sanitario nazionale.
La relazione deve essere trasmessa
ai Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale con
allegato un riepilogo dei bilanci consuntivi per singole voci delle unità
sanitarie locali e degli altri presidi e servizi di cui all'articolo 12.
Art. 25.
(Norme
di contabilità)
Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge le Regioni provvedono con legge a disciplinare
l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie
locali e degli altri presidi e servizi sanitari in conformità
dei seguenti principi:
1) le norme che saranno emanate per la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni devono
risultare in armonia con i principi della contabilità degli Enti locali territoriali;
2) i bilanci devono recare analitiche
previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini
di cassa;
3) i predetti bilanci, in cui saranno
distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
4) i conti consuntivi devono contenere
una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli
economici e patrimoniali delle gestioni;
5) le risultanze
complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché di quelle consuntive
delle unità sanitarie locali devono essere iscritte rispettivamente nel
bilancio di previsione e nel conto consuntivo del Comune e del Consorzio, in
apposito capitolo delle contabilità speciali. I correlativi bilanci e
rendiconti debbono essere allegati alle contabilità
degli enti territoriali cui si riferiscono;
6) gli stanziamenti iscritti in
entrata ed in uscita dei bilanci comunali o consortili, per le esigenze delle
unità sanitarie locali e di quelli degli altri presidi e servizi sanitari, debbono corrispondere alle correlative dotazioni inscritte
nei bilanci regionali e non possono essere utilizzate in alcun caso per altre
finalità.
Art. 26.
(Finanziamento
del servizio sanitario nazionale)
Il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte
corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quello del Ministero del bilancio
e della programmazione economica.
Le somme ivi stanziate vengono ripartite con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica tra tutte le Regioni,
comprese quelle a statuto speciale, sulla base di parametri numerici distintamente
definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, su proposta
del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Tali
parametri devono tendere a garantire livelli assistenziali
uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le
differenze esistenti tra le Regioni, nonché a rendere possibile la graduale attuazione
dei programmi di prevenzione primaria.
All'inizio di ciascun trimestre, il
Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote
loro assegnate ai sensi del precedente comma.
Le Regioni, sulla
base di parametri numericamente definiti da determinarsi con legge
regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali ed i presidi e servizi di
cui all'art. 12 la predetta quota destinata al finanziamento delle spese
correnti loro assegnata. Per il riparto della quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese in conto capitale, le Regioni provvedono sulla base
delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.
Prima di procedere ai riparti delle
assegnazioni di parte corrente, le Regioni provvedono ad
accantonare le somme destinate a fronteggiare gli oneri relativi al
personale dipendente o convenzionato nonché gli altri oneri conseguenti a
rapporti convenzionali assunti direttamente dalle Regioni.
Con provvedimento regionale,
all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali ed
ai presidi e servizi di cui all'art. 12 la quota ad essi
spettante ai sensi del quarto comma del presente articolo.
Le Regioni sono tenute a verificare
trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi, e, ove riscontrino la
loro insufficienza per assicurare i livelli assistenziali
fissati ai sensi dell'art. 5, provvedono, con legge, all'integrazione degli
stessi disponendo, se necessario, la partecipazione degli assistiti alle spese
sanitarie.
Titolo Secondo
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Capo I
PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI E
REGIONALI
Art. 27.
(Costituzione
del Consiglio sanitario nazionale e del Consiglio sanitario regionale)
Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, vengono costituiti il
Consiglio sanitario nazionale e i Consigli sanitari regionali i quali devono,
fra l'altro, essere sentiti nei procedimenti amministrativi di attuazione del
servizio sanitario rispettivamente di competenza governativa e regionale.
Art. 28.
(Entrata
in funzione delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi)
La costituzione delle unità
sanitarie locali e dei presidi e servizi di cui all'art. 12 diventa
operante a tutti gli effetti a partire dall'inizio del diciannovesimo mese successivo
a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dalla data indicata al
primo comma, le unità sanitarie locali e i presidi e servizi di cui all'art. 12
erogano l'assistenza sanitaria a tutti coloro che ne
abbiano diritto secondo le norme vigenti.
Art. 29.
(Soppressione
degli enti erogatori di assistenza sanitaria in regime mutualistico
e
delle gestioni autonome degli enti di previdenza)
Sono abrogati il terzo e quarto
comma dell'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su
proposta dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è dichiarata l'estinzione di tutti gli enti preposti
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.
Con il medesimo decreto sono
nominati i commissari liquidatori degli enti a carattere nazionale ed
interregionale e delle federazioni nazionali degli enti che erogano
l'assistenza ai lavoratori autonomi e vengono
stabilite le modalità per la liquidazione di tutti gli enti e casse anche
aventi carattere locale.
L'estinzione delle casse mutue di
Trento e Bolzano è dichiarata entro lo stesso termine con provvedimenti provinciali
che recherà del pari la nomina del commissario liquidatore.
Con il decreto di cui al secondo
comma del presente articolo le gestioni dei servizi di assistenza
sanitaria degli Enti di previdenza sociale sono rese autonome, in vista del
loro trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 35. Il medesimo decreto
indica le nuove modalità delle predette gestioni e reca la nomina di un
commissario ai servizi sanitari.
Resta fermo presso l'istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro
la tubercolosi con i compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni
economiche.
Ai commissari previsti dal presente
articolo sono conferiti tutti i poteri degli organi di amministrazione
degli enti soppressi o degli enti ai quali le gestioni rese autonome
appartenevano.
Per tutta la
durata della gestione commissariale continuano ad esercitare le loro funzioni
i collegi dei sindaci degli enti soppressi.
Per le gestioni rese autonome le
funzioni di controllo sono esercitate dal collegio dei sindaci dell'ente presso
il quale la gestione era costituita.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le gestioni residue
degli enti previdenziali sono trasferite, tenuto conto delle affinità dei
compiti istituzionali o all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Amministrazione
dello Stato che potrà decentrare con decreto del Ministro competente.
Non sono soppresse le associazioni
mutualistiche liberamente costituite, con onere a
totale carico degli associati, aventi l'esclusiva finalità di erogare
prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
Art. 30.
(Unificazione
dei livelli assistenziali)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, da emanarsi almeno un mese prima del termine di cui all'art. 28
della presente legge, sarà stabilita la data di decorrenza dell'unificazione
delle prestazioni sanitarie erogate dagli enti mutualistici ai livelli fissati
dal CIPE a termine del terzo comma dell'articolo 5.
A partire dalla data di cui all'art. 28, è abolito
il limite di 180 giorni per l'assistenza sanitaria erogata da tutti gli enti
mutualistici.
Alla conseguente maggiore spesa si
farà fronte, per i singoli Enti, Casse e Gestioni, con un aumento delle aliquote
contributive fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Entro il termine di cui al primo
comma il Governo della Repubblica, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del
tesoro e della sanità, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria, per disciplinare la partecipazione contributiva, applicando
aliquote non superiori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, a
quella massima in vigore per il settore industria, dei lavoratori autonomi e
dei liberi professionisti, con riferimento, eventualmente, all'imponibile
lordo ai fini dell'IRPEF ovvero al reddito agrario e dominicale sulla base di
coefficienti di rivalutazione.
In ogni caso l'aliquota da applicare
per le categorie dei lavoratori autonomi dovrà garantire per ciascuna di esse un gettito contributivo non inferiore a quello
accertato a titolo di contributi obbligatori, integrativi e facoltativi per
l'anno 1976 o successivo e per i liberi professionisti da un gettito pari al
prodotto tra il numero degli iscritti e la quota capitaria
media annua per tutte le prestazioni sanitarie, ivi compresa quella
ospedaliera con riferimento allo stesso anno 1976 o successivo.
Art. 31.
(Soggetti
non assistiti da enti o casse mutue)
Sino alla data dalla quale sarà
attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria, i soggetti
che non hanno diritto all'assistenza sanitaria secondo le norme vigenti
possono ottenere l'assistenza stessa, ivi compresa l'assistenza psichiatrica,
mediante l'iscrizione in appositi ruoli regionali.
Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è fissata la quota annua da
porre a carico degli interessati, nonché i tempi ed i
modi di attuazione.
Fino alla data di cui all'art. 28, i
soggetti non assistibili da enti e da casse mutue possono ottenere l'assistenza
sanitaria mediante l'iscrizione in appositi elenchi
tenuti dall'INAM e dalle Casse mutue di malattia di Trento e Bolzano.
L'iscrizione in tali elenchi
comporta il diritto anche all'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del
decreto legge 8 luglio 1974 convertito con modificazioni nella legge 17 agosto
1974, n. 386.
Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro e del bilancio, è fissata la quota annua per
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera da porre a carico degli
interessati.
Le quote sono riscosse a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei
termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte
stesse.
Per coloro che si avvalgono della
facoltà di cui al terzo comma del presente articolo,
la riscossione dei ruoli regionali, di cui all'art. 13 della citata legge n.
386 del 1974, cessa dal primo giorno dell'anno successivo a quello dell'iscrizione
negli elenchi previsti al primo comma.
Art. 32.
(Costituzione
delle unità sanitarie locali)
Con legge regionale da emanarsi
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono individuati,
sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, gli
ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e delle loro articolazioni nonché dei presidi e dei servizi indicati nell'art. 12 e
vengono disciplinati i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione,
l'articolazione, il funzionamento delle unità sanitarie locali e degli altri
servizi sanitari.
Con provvedimento della Regione, da
emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al
comma precedente, sono costituite le unità sanitarie locali, le quali organizzano
i propri servizi e svolgono le funzioni indicate nella presente legge.
Con il medesimo provvedimento
i beni trasferiti al patrimonio regionale sono assegnati in uso alle
unità sanitarie locali ed agli altri presidi e servizi sanitari.
Capo II
LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI
Art. 33.
(Trasferimento
dei presidi sanitari, dei loro beni e del personale)
Con legge regionale i beni mobili ed
immobili destinati ai servizi igienico-sanitari
appartenenti ai Comuni, Province ed ai Consorzi tra tali enti sono
trasferiti al patrimonio regionale.
Con provvedimento regionale i beni
mobili ed immobili e i rapporti attivi e passivi, salvo quanto previsto dal
punto 4) dell'art. 42, degli enti ospedalieri e degli altri ospedali pubblici,
ancorché non riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri, nonché
i beni mobili ed immobili destinati istituzionalmente all'assistenza sanitaria
degli ospedali psichiatrici, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi,
e degli altri istituti di prevenzione e cura dipendenti dalle Province, dai
Comuni e loro consorzi, sono trasferiti al patrimonio regionale.
Le farmacie ed i dispensari comunali
sono trasferiti al patrimonio regionale e sono gestiti dalle unità sanitarie
locali.
Il trasferimento dei beni e dei
rapporti ha effetto dalla data di cui all'art. 28.
Dalla stessa data i predetti ospedali, istituti ed enti, perdono ove l'abbiano, la personalità giuridica.
Gli immobili e le attrezzature
necessarie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria
sono di diritto assegnati in uso alle unità sanitarie locali e agli altri
presidi e servizi di cui all'articolo. 12.
Il personale dipendente dagli enti
indicati nel primo e quinto comma del presente articolo, che sia addetto ai
servizi trasferiti, in modo continuativo, da data non successiva al 31
dicembre 1976, nonché il personale dipendente dagli
enti ed istituti indicati nel secondo comma del presente articolo che sia in
servizio alla predetta data, salvo le assunzioni conseguenti all'espletamento
dei concorsi già banditi alla stessa data, è trasferito, qualunque funzione e
mansione svolga, nei ruoli regionali del Servizio sanitario con effetto dalla
data di cui all'articolo 28.
Fino a quando la
legge regionale non avrà disciplinato lo stato giuridico e determinato il
trattamento economico del personale trasferito alla Regione, il personale
stesso si considera in posizione di comando. Le competenze fisse ed accessorie
ed i relativi oneri riflessi sono a carico delle
Regioni.
Il personale predetto conserva a
tutti gli effetti il trattamento economico acquisito
presso gli enti di appartenenza.
Il personale sanitario degli enti
territoriali conserva, anche in deroga alle disposizioni stabilite dall'art.
22, lettera b),
le posizioni giuridiche e di carriera acquisite ed ha la preferenza nell'assegnazione
dei compiti di cui al numero 5 del secondo comma dell'articolo 11.
Nulla è innovato alle vigenti
disposizioni per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo
dell'Ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine
Mauriziano di Torino.
Art. 34.
(Trasferimento
dei restanti presidi sanitari, dei loro beni e del personale)
Con decreto del Ministro della
sanità o con provvedimento regionale rispettivamente
per gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale e per
gli enti ed istituti pubblici a carattere locale, da emanarsi entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è attuato, previa, ove
occorra, la soppressione della personalità giuridica degli enti e con effetto
dalla data indicata all'art. 28, il trasferimento alle Regioni dei presidi
sanitari ancora non trasferiti indicati dal precedente articolo, nonché degli
altri organismi erogatori di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione dei
quali la presente legge non preveda l'inserimento diretto, ovvero attraverso
convenzioni, nel Servizio sanitario nazionale.
Con i decreti di cui al precedente
comma è pure attuato il trasferimento dei beni, dei rapporti e del personale
dei predetti enti, organismi ed istituti secondo le norme previste dagli articoli
22, 33, 35 e 39 e con effetto dalla data di cui all'articolo
28.
Alla spesa derivante
dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente si provvede a carico dello stanziamento di parte corrente
destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il relativo importo, da prelevarsi
da detto conto corrente infruttifero, è versato all'entrata del bilancio dello
Stato e correlativamente iscritto, con decreto del
Ministero del tesoro, allo stato di previsione della spesa del
Ministero della sanità.
Art. 35.
(Liquidazione
degli enti mutualistici e trasferimento dei beni)
Con effetto dalla data di cui
all'art. 28 i beni immobili e mobili destinati prevalentemente ai servizi
sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni
soppressi, sono trasferiti al patrimonio della Regione in cui sono ubicati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con quelli del tesoro e della sanità, da emanarsi almeno tre mesi prima della
scadenza del termine sopra indicato.
Con successivo provvedimento
regionale, da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del predetto decreto
interministeriale, i medesimi beni sono destinati ai presidi e servizi di cui
all'art. 12 o assegnati alle unità sanitarie locali, secondo le modalità
stabilite nello stesso decreto.
Alle operazioni di trasferimento di
cui al primo comma provvedono i commissari di cui all'articolo 29.
I rimanenti beni
realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 40 ad eccezione
dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al
patrimonio dello Stato ed assegnato agli organi centrali del Servizio
sanitario nazionale.
Gli oneri relativi graveranno sullo stanziamento di
cui all'articolo 42.
Art. 36.
(Riordinamento
delle norme in materia di sicurezza del lavoro; soppressione dell'ENPI)
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato,
sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente
della Camera dei Deputati, ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria, contenenti norme generali in materia di sicurezza del lavoro
applicabili a tutti i settori dell'attività lavorativa da chiunque esercitata e
ai quali siano addetti lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, secondo i
seguenti criteri:
1) dovranno essere stabiliti i mezzi,
i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni
e le tecnopatie, particolarmente per quanto concerne: le condizioni di lavoro e
la relativa organizzazione; l'ambiente di lavoro; il divieto di costruire, di
mettere in commercio, di cedere a qualsiasi titolo ovvero utilizzare impianti,
macchine, apparecchi, utensili, sostanze e materie che possano determinare
rischi per coloro che li usano; i mezzi protettivi individuali; i requisiti di idoneità fisica e di età per determinate attività
pericolose; le massime concentrazioni ammissibili per gli agenti fisici e
chimici nocivi all'ambiente di lavoro.
Inoltre si terrà conto delle
prescrizioni e delle indicazioni contenute,
rispettivamente, in strumenti giuridici internazionali e comunitari ovvero in
documenti adottati da organismi internazionali riconosciuti;
2) dovranno essere stabiliti i criteri
e le modalità per l'omologazione dei mezzi di lavoro ritenuti pericolosi, nonché gli organismi autorizzati all'effettuazione dei relativi
controlli;
3) dovrà essere prevista la facoltà
regolamentare su proposta del Ministro del lavoro e
previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità di stabilire normative
secondarie correlative a quei settori di attività ovvero a quelle singole
lavorazioni per le quali sussistono rischi peculiari che richiedono
prescrizioni specifiche, fermi restando i criteri ed i principi fissati con la
presente legge;
4) per la violazione delle norme
generali e secondarie potranno essere stabilite la pena dell'arresto fino a
tre mesi ovvero l'ammenda non superiore a lire 10 milioni, nonché
la confisca dei mezzi di lavoro che risultino non conformi alle disposizioni
sulla omologazione.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la estinzione
dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) ed è nominato il
relativo commissario.
Le funzioni ed i servizi attualmente svolti dall'ente per la realizzazione dei
compiti trasferiti al servizio sanitario nazionale saranno svolti, a partire
dal termine di cui all'art. 28, dalle unità sanitarie o dai presidi e servizi
di cui all'articolo 12.
Il passaggio al servizio sanitario
nazionale dei beni e del personale destinato ai servizi trasferiti è regolato dalle disposizioni degli articoli 22, 33, 35 e
Con i decreti di cui al primo comma
si provvederà a ristrutturare in un nuovo istituto
dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale i servizi ed i
compiti già svolti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e
non trasferiti con le disposizioni del presente articolo secondo i seguenti
criteri:
1) sarà proceduto al riordinamento
delle strutture e dei compiti che saranno rideterminati
in funzione della peculiare materia residuata allo Stato; tra i compiti assegnati
al nuovo istituto dovranno comunque essere compresi
la definizione dei criteri e dei livelli di sicurezza ai fini della
omologazione, collaudo e controllo di esercizio d'impianti, macchine,
apparecchi e strumenti, l'omologazione dei prototipi ai fini della sicurezza
nonché i collegamenti con analoghe istituzioni estere, la collaborazione alla
stipula di accordi internazionali e la cura dell'adempimento delle relative
prescrizioni; restano ferme le attribuzioni dei servizi del corpo nazionale
dei vigili del fuoco secondo le vigenti disposizioni di legge;
2) nella composizione degli organi di
gestione nel nuovo istituto dovrà essere garantita la presenza delle Regioni e
di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché
di rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.
Restano ferme le attribuzioni dei
servizi del Consiglio nazionale dei vigili del fuoco secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 37.
(Trasferimento
dei servizi sanitari svolti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro
gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza social
e dalle Amministrazioni
dello Stato)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e del tesoro, i servizi sanitari
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle amministrazioni anche
autonome dello Stato, ad eccezione di quelli istituiti per le Forze armate e i
corpi di polizia nonché di quelli penitenziari e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sono trasferiti con decorrenza dalla data indicata all'art. 28 alle
Regioni insieme ai beni ed attrezzature destinati ai servizi sanitari ed a contingenti
di personale individuati nei dipendenti addetti all'erogazione dei servizi.
Al trasferimento dei beni e del
personale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
22, 33, 35 e 39 della presente legge.
Con lo stesso decreto è stabilita la
misura dei contributi di competenza di ciascun ente, da versare annualmente
al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato,
di cui all'art.
Le disposizioni sul trasferimento
dei servizi sanitari alle Regioni non si applicano ai servizi dell'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e del tesoro,
sentita una Commissione parlamentare formata da dieci senatori e da dieci
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente
della Camera dei Deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per disciplinare l'esercizio delle funzioni medico-legali e quelle ispettive e
di accertamento sanitario, escluse quelle di competenza dell'organizzazione sanitaria
militare, con l'osservanza dei seguenti principi:
1) l'accertamento del grado di invalidità permanente, congenita o da qualsiasi altra causa
originata, ad eccezione di quelle per cause di guerra, dovrà essere effettuato
da una commissione regionale formata esclusivamente da medici esperti nella
materia; detta commissione potrà anche articolarsi in sezioni decentrate; la
sua composizione sarà determinata con legge regionale che dovrà prevedere la
presenza in ogni sezione di un medico designato dagli enti tenuti al pagamento
delle prestazioni economiche;
2) dovrà essere previsto che, avverso
l'accertamento effettuato ai sensi del numero precedente,
sia l'interessato sia l'ente tenuto al pagamento delle prestazioni economiche
possano proporre ricorso ad una commissione di appello costituita per ogni
Regione con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale; detta commissione dovrà essere composta
esclusivamente da medici legali;
3) dovrà essere previsto che
l'accertamento del grado di invalidità temporanea sia
effettuato dall'unità sanitaria locale in cui risiede l'interessato e che alla
commissione regionale di accertamento possa essere proposto ricorso da parte
dell'interessato contro il giudizio di idoneità o di invalidità temporanea,
formulato dai servizio sanitario ispettivo e di accertamento dell'unità
sanitaria locale;
4) dovrà essere previsto che il
risultato degli accertamenti sanitari sia rimesso alle amministrazioni ed agli
istituti competenti all'erogazione delle prestazioni economiche per gli
adempimenti di competenza, ferme restando le discipline vigenti per quanto attiene
all'accertamento del diritto alle prestazioni ed al relativo contenzioso;
5) dovrà essere prevista una
disciplina che, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio
1970. n. 300, assicuri la tempestività e l'efficacia
del controllo delle assenze dal lavoro per infermità; dovranno in particolare
essere fissati criteri uniformi per gli accertamenti, le certificazioni mediche
giustificative e i giudizi di idoneità.
Art. 38.
(Scorporo
dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana - CRI
e
riordinamento dell'Associazione)
Con decreto del Ministro della
Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale con effetto dalla data di cui
all'art. 28 sarà attuato il trasferimento alle Regioni dei servizi di assistenza sanitaria svolti dall'Associazione della Croce
Rossa Italiana (CRI) e non connessi direttamente alle sue originarie finalità
nonché dei beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi e del
personale, previa individuazione del relativo contingente, ad essi adibito.
Si applicano al trasferimento dei
beni e del personale le disposizioni degli articoli 22, 33, 35 e
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa,
sentita una commissione parlamentare formata da dieci senatori e dieci
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente
della Camera dei Deputati è delegato ad emanare uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'Associazione della Croce
Rossa Italiana con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) l'organizzazione dell'Associazione
dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico dell'Associazione;
2) i compiti dell'Associazione
dovranno essere rideterminati in
relazione alle finalità del proprio statuto ed agli adempimenti commessi
dalle vigenti convenzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa
Internazionale alle società di Croce Rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur
conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su basi
regionali;
4) le cariche dovranno essere gratuite
e dovrà essere prevista l'elettività di esse da parte
dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.
Art. 39.
(Norme
per il trasferimento del personale)
Con effetto dall'entrata in vigore
della presente legge, le Regioni, per l'assolvimento dei compiti dei servizi
sanitari, sono tenute ad utilizzare esclusivamente personale proveniente dalle
amministrazioni ed enti che abbiano attribuzioni
destinate ad essere trasferite al servizio sanitario.
In ogni caso è vietata l'assunzione
e l'utilizzazione di personale anche straordinario e
precario sino a quando sarà disponibile personale proveniente dagli enti o
servizi trasferiti.
Il personale delle amministrazioni e
degli enti pubblici comunque in servizio alla data del
31 dicembre 1976 indispensabile all'esercizio delle funzioni di cui al primo
comma è trasferito alle Regioni, con effetto dalla data di cui all'art. 28,
per contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio su
proposta dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri della sanità e del
tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a)
esigenze delle Regioni nell'organizzazione del servizio sanitario, tenuto
conto della dotazione di personale, in sede locale, delle amministrazioni ed enti di cui al primo
comma;
b) qualifica ed anzianità di servizio
di ciascun interessato alla data di entrata in vigore
della presente legge. AI personale trasferito si
applicano le disposizioni dei commi settimo ed ottavo dell'art. 2 della legge
20 marzo 1975, n. 70.
Al personale non compreso
nei contingenti di cui al secondo comma si applicano le disposizioni dei
commi decimo ed undicesimo dell'articolo 2 della predetta legge 20 marzo 1975,
n. 70.
Al personale trasferito, compreso
quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato
giuridico ed il trattamento economico, di attività e
di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di
destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e
continuativo è conservato a titolo di assegno
personale e riassorbibile con la progressione economica di carriera.
Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare entro tre mesi prima del termine di cui all'art. 28 un
decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare i rapporti finanziari
fra le Regioni e gli enti di provenienza del personale
ad esse destinato relativi al trattamento di quiescenza e previdenza.
Capo III
NORME FINANZIARIE
Art. 40.
(Ripiano
delle passività degli enti soppressi)
Alla liquidazione degli enti
pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia avvenuto il
trasferimento dei beni e del personale ai sensi dei precedenti articoli, si
provvede con modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Per l'integrazione del fondo
previsto dall'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini delle liquidazioni di cui al precedente comma, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato
finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto legge 8
luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 41.
(Modalità
di riscossione dei contributi obbligatori di malattia fino alla
fiscalizzazione)
A partire dalla data di cui all'art. 28 e fino alla
completa fiscalizzazione degli oneri sociali l'accertamento e la riscossione
dei contributi sociali di malattia è affidata all'INPS che terrà contabilità
separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi.
I contributi di competenza degli
enti di malattia devono affluire - unitamente a quelli dovuti alle gestioni
INPS - in un conto corrente fruttifero di tesoreria intestato all'Istituto
mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori o enti,
incaricati alla riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente
postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del tesoro
di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INPS.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, è delegato ad
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
norme dirette a disciplinare i criteri, le modalità, i controlli e il
contenzioso per l'effettuazione dell'accertamento e dei versamenti
contributivi di cui ai commi precedenti tenendo conto delle particolari
caratteristiche contributive delle categorie interessate sulla base di quelle
in vigore nella disciplina delle assicurazioni generali obbligatorie gestite
dall'INPS.
In caso di inadempienza
degli obblighi previsti dal presente articolo il datore di lavoro è tenuto a
pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva commisurata, per il periodo
di ritardo nel versamento dei contributi, all'interesse annuo stabilito con
decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento dei tassi bancari.
Qualora l'inadempienza derivi da omissione,
o infedele denuncia della contribuzione dovuta, la misura percentuale
dell'interesse di cui sopra è aumentata, a titolo di sanzione civile, di
cinque punti.
Restano salve le sanzioni penali
previste in materia dalla vigente legislazione.
Le stesse norme si applicano nei
confronti degli altri soggetti tenuti in proprio al versamento dei contributi.
Mensilmente l'INPS attingerà dal conto corrente di tesoreria e verserà all'entrata
del bilancio dello Stato un dodicesimo dell'importo delle entrate per
assistenza sanitaria relative all'anno precedente per
essere successivamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministro
della sanità.
Trimestralmente saranno effettuati i
conguagli in relazione agli accertamenti delle entrate per assistenza sanitaria
relativi al periodo considerato.
Per l'attuazione dei compiti
trasferiti ai sensi del presente articolo, l'INPS è
tenuto ad avvalersi esclusivamente di personale degli enti già preposti a tali
compiti.
Le competenze fisse ed accessorie ed
i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
Art. 42.
(Finanziamento
del Servizio fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali)
Sino alla data dalla quale sarà
attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria ai sensi
dell'art. 18, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con la
decorrenza indicata all'art. 28, al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale si provvede mediante un fondo, denominato « Fondo nazionale
per l'assistenza sanitaria A iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanità.
L'ammontare del fondo, che in ogni
caso non può superare il 6 per cento del prodotto nazionale lordo ai prezzi di
mercato stimato per l'anno considerato, è alimentato con:
1) la quota parte dei contributi
sociali di malattia relativa all'attività trasferita da determinarsi con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro della sanità e con i Ministri competenti;
2) il consolidamento annuale delle
somme destinate all'assistenza sanitaria iscritte nei bilanci degli enti pubblici per l'anno 1976 o per gli anni successivi ove lo
stanziamento sia d'importo superiore;
3) gli avanzi annuali della gestione
dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
4)
le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri
o da avanzi relativi ad esercizi pregressi;
5) l'importo residuo di cui al terzo
comma dell'art. 5 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella
legge 17 agosto 1974, n. 386;
6)
i contributi di cui al terzo comma del precedente articolo 18.
7) l'apporto degli Enti locali
corrisponde all'ammontare delle competenze relative al
personale assegnato alle Regioni, quale risulta all'atto del trasferimento dei
servizi sanitari già da essi gestiti;
8) le entrate di cui all'articolo 31;
9) l'apporto dello Stato
corrispondente al consolidamento delle somme
destinate a qualunque titolo all'assistenza sanitaria ivi compresa quella
ospedaliera iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso
alla data di cui all'articolo 28.
Alla copertura dell'eventuale onere
differenziale fra la spesa prevista su base percentuale riferita al prodotto nazionale
lordo e i flussi finanziari di cui al precedente comma si provvede con mezzi
che saranno individuati con uno o più decreti, aventi valore di legge, che il
Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un
mese prima del termine indicato all'art. 28 facendo ricorso, congiuntamente
o alternativamente, all'imposizione fiscale o alla revisione delle aliquote
contributive nonché chiamando, ove occorra, le categorie assistite a
concorrere, all'atto dell'erogazione individuale delle prestazioni sanitarie,
alla relativa spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale.
Le somme relative
ai cespiti indicati nei punti 1), 6), 7) e 8) del precedente comma per
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono trimestralmente versate
dagli enti e amministrazioni competenti su apposito conto corrente infruttifero
aperto presso
Le somme indicate nel precedente
comma sono prelevate da detto conto corrente di tesoreria e versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Analoga procedura sarà seguita per l'importo di cui al punto 5) del primo comma. Con effetto dalla data
indicata all'art. 28 è abrogato l'art. 14 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, salvo il disposto dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
Tutte le somme come sopra versate
all'entrata del bilancio statale, nonché l'apporto
dello Stato di cui al punto 9), saranno con decreti del Ministro del tesoro
iscritte nel fondo di cui al primo comma distinto per la parte corrente e per
la parte in conto capitale.
Le somme stanziate vengono ripartite con delibera del CIPE fra tutte le
Regioni, anche a statuto speciale, sulla base di parametri numerici
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale,
su proposta del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario
nazionale. Tali parametri devono tendere a garantire livelli assistenziali
uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le
differenze esistenti fra le Regioni e devono tener conto dei beni mobili ed
immobili e delle altre attività acquisiti dalle Regioni ai sensi della presente
legge.
Art. 43.
(Eventuale
addizionale ai contributi sociali di malattia)
A decorrere dal 1° gennaio 1978
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e del bilancio, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni finanziarie necessarie per il ripiano di cui all'art.
40 potrà essere stabilita una addizionale sui contributi sociali di malattia.
Capo IV
FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO
NON MEDICO
Art. 44.
La formazione professionale diretta
allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti
ausiliarie delle professioni sanitarie è compito delle Regioni.
Per le scuole dirette al
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie
ausiliarie e di arti ausiliarie delle professioni
sanitarie il Ministro della sanità di concerto con il Ministro della P.I. e,
per le scuole per il personale militare anche il Ministro della difesa, sentito
il Consiglio superiore della sanità, determina, in mancanza di espresse
disposizioni di legge e tenendo conto delle direttive comunitarie, i requisiti
di ammissione, le materie di insegnamento, la durata dei corsi e lo svolgimento
degli esami di abilitazione professionale.
Art. 45.
Le Università con facoltà di
medicina e chirurgia, nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 18 del R.D. 31
agosto 1933, n. 1592, possono istituire scuole dirette al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, tenuto conto
delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale di cui al precedente
art. 9, e sentita
Resta ferma la facoltà per il
Ministero della difesa di istituire scuole per la formazione del personale
militare.
Art. 46.
(Trasferimento
alle Regioni delle scuole e sezioni per la formazione
di
personale sanitario non medico funzionanti presso gli istituti professionali di
Stato)
A partire dall'anno scolastico successivo
all'entrata in vigore della presente legge è prevista la graduale cessazione
delle scuole e sezioni di arti sanitarie ausiliarie per odontotecnico, ottico e
tecnico di radiologia medica funzionanti presso gli istituti professionali di
Stato. È fatta salva la facoltà della Regione di avvalersi delle sedi, del
personale e delle attrezzature dei predetti istituti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, per la contemporanea graduale attivazione di corsi regionali di
formazione professionale diretta allo svolgimento di arti sanitarie ausiliarie.
Le attrezzature didattiche
specifiche delle predette scuole e sezioni saranno trasferite alle Regioni al
momento della cessazione del loro funzionamento; allo stesso momento il
personale che era addetto anche parzialmente alle suddette scuole e sezioni può chiedere di essere trasferito alle dipendenze della
Regione che ne faccia richiesta fermi restando i diritti concernenti il
trattamento economico e di carriera.
In mancanza, al personale docente si
applica il disposto di cui all'art. 76 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Capo V
NORME FINALI
Art. 47.
(Delega
per il riordinamento ed il finanziamento delle prestazioni economiche
temporanee)
A decorrere dalla data di cui
all'art. 28 è devoluta all'istituto nazionale della previdenza sociale
l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, nonché la quota parte dei contributi relativi a tali prestazioni.
Il Governo della Repubblica è
delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, a disciplinare, con uno o più
decreti aventi valore di legge, le prestazioni economiche temporanee di
malattia e di maternità, in sostituzione del trattamento retributivo, avendo
particolare riguardo alle modalità di erogazione delle prestazioni stesse che
dovranno uniformarsi al sistema del conguaglio in vigore nell'ordinamento
degli assegni familiari, nonché la determinazione e la riscossione dei
relativi contributi, il cui ammontare deve essere riveduto con frequenza biennale
allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione.
Per l'attuazione dei compiti
trasferiti ai sensi del presente articolo, l'INPS è tenuto ad avvalersi
esclusivamente di personale degli Enti già preposti organicamente e stabilmente
a tali compiti alla data del 31 dicembre 1976.
Le competenze fisse ed accessorie ed
i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
Art. 48.
(Delega
per una nuova disciplina delle limitazioni della libertà personale per scopi
sanitari)
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
sentita una commissione composta da dieci senatori e
dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e della
Camera, uno o più decreti aventi valore di legge per dettare, nel quadro dei
diritti di cui all'art. 1 della presente legge, una nuova disciplina delle
limitazioni della libertà personale per motivi sanitari, sulla base dei
seguenti principi:
1) si procederà all'unificazione e
ristrutturazione in modo organico di tutti i procedimenti preordinati alle limitazioni della libertà personale quale che ne sia
la causa sanitaria;
2) le limitazioni della libertà
personale singolarmente individuate, dovranno essere giustificate esclusivamente
da esigenze sanitarie;
3) il ricovero non potrà comportare
l'esclusione di contatti umani con la famiglia e, fatte salve le esigenze
sanitarie e di sicurezza sociale, dovrà avvenire nelle strutture generali di
ricovero e cura;
4) l'ammissione e la dimissione dai servizi sanitari, ogni qualvolta comportino limitazioni
della libertà personale, dovranno essere disposte dall'autorità giudiziaria
nel rispetto dei diritti della difesa.
Art. 49.
(Delega
per la disciplina dell'assistenza sanitaria all'estero)
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e con gli altri
Ministri interessati è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria
all'estero secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza
dei seguenti criteri:
a) dovrà essere assicurata, attraverso
forme di assistenza diretta o indiretta anche
integrativa delle prestazioni assistenziali garantite dalla legge locale, la
tutela della salute dei lavoratori, e dei loro familiari aventi diritto, per
tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di
attività lavorativa;
b) dovranno essere previste
particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti pubblici, e ai
loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o
in servizio di assistenza tecnica.
Le disposizioni di cui al presente
articolo avranno applicazione con la decorrenza di cui all'art. 28.
Fino a tale data l'assistenza
sanitaria sarà erogata secondo le modalità stabilite in base ai vigenti
ordinamenti degli enti mutualistici.
Sino alla data dalla quale sarà
attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza
sanitaria, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il
Ministero della sanità provvede con una quota parte dei contributi sociali di
malattia da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
quello della sanità.
Art. 50.
(Riordinamento
del Ministero della sanità e del Consiglio superiore di sanità)
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, è delegato ad emanare, sentita una commissione
parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei
Deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il
riordinamento dei servizi del Ministero della sanità, in osservanza dei
principi della presente legge, per adeguarli alle esigenze derivanti
dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
In sede di riordinamento del
Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica della segreteria
amministrativa e tecnica del Consiglio sanitario nazionale e la attribuzione funzionale degli uffici in cui si
ripartisce. In via transitoria si osservano, in quanto applicabili, le norme
vigenti sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità e dei suoi uffici di
segreteria.
Le attribuzioni del Consiglio di
sanità saranno rideterminate con riferimento
esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico
del Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. I componenti
saranno scelti in relazione alle loro competenze tecnico-scientifiche e
verranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Art. 51.
(Regioni
a statuto speciale)
Restano salve le competenze
statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e Bolzano nelle materie disciplinate dalla presente legge.
Al trasferimento delle funzioni,
degli uffici, del personale e dei beni alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto
Adige, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano si provvederà con le
procedure previste dai rispettivi statuti.
Art. 52.
Le Regioni, nel primo anno di attuazione del Servizio sanitario nazionale, sono tenute
a trasmettere al Ministero della sanità rapporti trimestrali sull'andamento
della gestione del Servizio sanitario a livello regionale secondo le
indicazioni stabilite dallo stesso Ministero della sanità.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, è costituita una Commissione presieduta dal Ministro
della sanità o da un suo delegato, composta da quattro esperti economici e da
quattro esperti sanitari particolarmente qualificati con il compito di
verificare l'andamento delle spese e delle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale nel primo anno dalla sua attuazione e di formulare anche proposte di
assestamento e modificazioni.
La Commissione potrà utilizzare personale e strumenti tecnici messi a disposizione dai
Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale
nonché degli enti da essi vigilati.
I servizi sanitari regionali sono
tenuti a fornire alla Commissione ogni informazione e documentazione
richiesta. Alla spesa relativa si provvede con i normali
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero
della sanità.
Art. 53.
(Piena
attuazione del Servizio sanitario nazionale)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
verrà determinata la data dalla quale il Servizio sanitario nazionale eroga a
tutta la popolazione presente nel territorio della Repubblica, in condizioni di
uniformità ed eguaglianza, l'assistenza sanitaria secondo le modalità previste
nella presente legge e nelle leggi regionali che disciplinano la materia.
La data di cui al precedente comma
non potrà superare la scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 54.
(Entrata
in vigore)
La presente legge entra in vigore il
trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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