Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977
OSSERVAZIONI DELLE REGIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO
APPLICATIVO DELLA LEGGE 382
Le Regioni a statuto ordinario hanno concordato le
osservazioni, già presentate, sullo schema di decreto
applicativo della legge 382, che riportiamo integralmente.
OSSERVAZIONI DELLE REGIONI
1. PREMESSA
Le presenti
osservazioni si attengono all'impianto dello Schema governativo. Ma la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera in
particolare ha strette connessioni con materie comprese in altri settori
organici, e precisamente: con la materia delle acque minerali e termali
(compresa nel settore organico «Sviluppo economico») e con le materie
dell'agricoltura e foreste e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (comprese
nel settore organico «Assetto ed utilizzazione del
territorio»).
Ciò senza
considerare che una molteplicità di questioni investono
tutti i settori.
Alla presente
relazione è allegata una proposta di emendamenti allo
Schema.
2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si ritiene
opportuno formulare innanzi tutto alcune osservazioni su norme che, essendo
contenute nei primi due Titoli dello Schema, rivestono carattere generale.
Art. 5 - Il primo comma presuppone il
principio sicuramente errato che anche la funzione amministrativa -
oltre che quella legislativa - abbia carattere ripartito e, quanto alla riserva
delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con
Si propone
pertanto la sostituzione di tale comma, con altro del seguente tenore:
«Oltre alla
funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art.
3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, lo Stato esercita soltanto le funzioni
in ordine ai rapporti internazionali ed ai rapporti con organismi
internazionali e stranieri, ferma restando la competenza delle Regioni in
ordine alle funzioni amministrative relative all'attuazione dei regolamenti e
delle direttive della CEE, nonché agli altri obblighi derivanti da convenzioni
internazionali. In caso di accertata inattività degli
organi regionali, che comporti inadempimento di tali obblighi, il Consiglio
dei ministri esercita la facoltà di cui all'ultima parte dell'art. 1, n. 5
della legge 22 luglio 1975, n. 382».
Art. 6 - Sembra opportuno sopprimere le parole: «di essi deve darsi comunicazione al Commissario del Governo».
Art. 8 - Le norme di attuazione ex
ultimo comma art. 117 Cost. costituiscono una autonoma facoltà distinta dalle
leggi di organizzazione e spesa, mentre lo schema sembra ipotizzarle come una
finalità di queste ultime. Appare quindi opportuno
sostituire questo articolo con altro del seguente tenore:
«Nelle
materie delegate alle Regioni dal presente decreto spetta ad esse la facoltà di emanare norme legislative di
organizzazione e di spesa, nonché norme di attuazione delle leggi della
Repubblica, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione; spetta
altresì alle Regioni la facoltà di subdelegare le
relative funzioni a province, comuni ed altri enti locali, disciplinando i
relativi poteri di indirizzo che potranno essere esercitati dalle Regioni medesime
ed i rapporti finanziari relativi».
Art. 9 - 2° comma - Sembra opportuno sopprimere le
parole: «e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali tra le
Regioni», che costituiscono una limitazione non corretta del disposto di cui
all'art. 1, 2° comma, della legge 382 e una disposizione di incerta
interpretazione.
Artt. 10 e 11 - La definizione della materia «ordinamento
di enti amministrativi dipendenti dalla Regione»
diverge da quella dell'art. 117 Cost. «Ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla Regione».
Sembra quindi
opportuno sostituire alla definizione dello Schema
quello dell'art. 117.
Art. 12 - In correlazione alla proposta di
sopprimere il n. 6 dell'art. 21, all'art. 12 dovrebbe essere aggiunto il seguente
comma: «Sono trasferite alle Regioni le funzioni di vigilanza sull'attività
dei soggetti di cui al comma precedente attualmente
attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato».
Art. 13 - Sembra opportuno sopprimere il
riferimento all'art.
3. ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
3.1. - Riguardo alla sanità, il documento
presentato il 23 marzo 1977 dalle Regioni alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, in merito all'attuazione della legge n. 382, afferma che:
«le regioni, pur rendendosi conto della necessità di collegare il
trasferimento delle funzioni alle regioni con l'imminente varo della riforma
sanitaria, ritengono che la soluzione adottata dalla Commissione Giannini sia in grado di collegare le esigenze di attuazione della legge 382 con le esigenze complessive
della riforma e del rispetto dei termini previsti dalla legge 386».
Al fine di ribadire tale affermazione, sembra opportuno confutare
motivatamente la tesi, accolta dall'art. 24 dello Schema, che vorrebbe
differire ogni ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni alla
approvazione della legge di riforma sanitaria.
Tale tesi è
stata già valutata e respinta dalla Commissione Giannini
ed è stata confutata dal Presidente della sottocommissione «Servizi
sociali» Prof. Umberto Pototschnig
all'udienza conoscitiva della commissione parlamentare per le questioni
regionali nella seduta del 2 dicembre 1976.
La relazione Giannini alle proposte per il settore organico «Sanità e
servizi sociali», nell'ultimo paragrafo del punto 3 dice:
«Accettare
questa tesi significherebbe eludere la delega, che è stata disposta con una
legge del Parlamento e che è regolarmente in vigore; una delega, per giunta,
che è stata conferita quando già da tempo si parlava
di riforma sanitaria e senza condizionare affatto il suo esercizio al varo
della riforma, anzi accettando anche l'ipotesi che il trasferimento di
ulteriori funzioni alle Regioni possa precedere la riforma e costituire il
primo passo verso di essa. In questa linea si è ritenuto
pertanto di doversi muovere, con l'unica preoccupazione di adottare soluzioni
non incompatibili e anzi possibilmente coerenti con le scelte fondamentali
della riforma, così com'essa si sta delineando».
Il Prof. Pototschnig all'accennata
udienza conoscitiva sulla medesima questione affermò:
«Una seconda precisazione che farei sui criteri generali che hanno
condotto
Per la
verità, la tesi che vorrebbe differire ogni ulteriore
trasferimento di funzioni alla previa approvazione della legge di riforma
sanitaria si presta al sospetto di essere un pretesto.
Il Ministero
della sanità tentò dapprima di far passare la tesi che l'attuazione della legge
n. 382 non riguardasse la materia dell'assistenza
sanitaria ed ospedaliera; in un rapporto al Ministro per le regioni
sull'attuazione di tale legge è affermato che: «fin dal 1972, pur nei limiti e
con le restrizioni dovute alla novità del fenomeno, è stato attuato quel
trasferimento per settori organici di materie che costituisce l'elemento
ispiratore della recente legge 382», alludendosi evidentemente al fatto che il
decreto delegato n. 4 del 1972, dopo aver riservato allo Stato tutte le funzioni
relative alla profilassi e all'igiene, affidò poi talune di queste funzioni
alle Regioni sotto forma di delega.
In materia di
sanità, col decreto n. 4 si fece invero un certo ricorso alla delega - a
differenza di quanto accadde in altri settori -, ma a
questo fatto non va attribuito un significato roboante o diverso da quello che
esso ha. Bisogna infatti considerare, d'altra parte,
che la delega fu effettuata in base all'assurdo criterio stabilito dall'art.
17 della legge finanziaria n. 281 del 1970, secondo cui dovevano essere
delegate solo le funzioni residuali degli uffici trasferiti (e non anche delle
Amministrazioni centrali), «nei limiti e con le restrizioni dovute alla novità
del fenomeno» come riconosce lo stesso Ministero della sanità nel ricordato
rapporto; e bisogna altresì considerare che l'igiene e la profilassi furono
considerate, secondo una interpretazione restrittiva dell'art. 117 Cost., materie non pertinenti all'assistenza sanitaria e,
quindi, non trasferibili alle Regioni ex art. 117 Cost.,
ma a queste soltanto delegabili ex art. 118, secondo comma.
È pertanto
indubbio che superare a limiti e restrizioni dovute alla novità del fenomeno »
presenti nel decreto delegato del 1972 è compito del decreto delegato di attuazione della legge
Invero, tutto
il problema concernente il rapporto tra l'attuazione
della legge n.
La relazione
allo schema di decreto delegato su questo punto è chiarissima nell'indicare la
scelta compiuta con l'art. 24 dello schema come una scelta di
opportunità politica e diventa, viceversa, confusa e contraddittoria
quando tocca aspetti giuridici. Dopo aver espresso il giudizio politico che: «
per talune funzioni amministrative, o per esigenze strettamente inerenti al
loro esercizio o per la collocazione sostanziale
della materia relativa nel vigente ordinamento giuridico generale,
l'attribuzione non può che essere dipendente dalla relativa disciplina
sostanziale, cosicché lo spostamento di essa alle Regioni o comunque la sua
ripartizione non può che seguire al mutamento di tale disciplina », la
relazione governativa esemplifica che: «tale è il caso dell'assistenza
sanitaria ed ospedaliera, per la quale il trasferimento è già avvenuto in altra
sede nei limiti in cui è stato già adottato il mutamento di disciplina
sostanziale, mentre per il resto occorrerà dislocarlo in sede di riforma
sanitaria». Occorre dire in proposito che quando l'esemplificazione chiede
soccorsi di natura giuridica, è vero esattamente il
contrario di quanto affermato. La legge n. 386 del 1974, alla quale sembra si alluda quando si accenna a un trasferimento già avvenuto, in
verità non contiene un mutamento di disciplina sostanziale, ma limita le sue
prescrizioni (oltre che all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei
confronti degli enti ospedalieri) esclusivamente al trasferimento delle
funzioni di assistenza ospedaliera dagli enti e istituti mutualistici alle
Regioni.
Ecco allora
che il diritto viene a dar torto ai fautori della tesi secondo cui bisogna
ancorare il completamento del trasferimento alle Regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera alla legge di
riforma sanitaria proprio sul terreno sul quale tale tesi, sotto il profilo
della opportunità politica, può indubbiamente vantare qualche punto a suo
favore.
È noto che
l'obiezione fondamentale mossa al decreto-legge n. 264 del 1974 (concernente
il trasferimento alle Regioni dei compiti di assistenza
ospedaliera svolti dagli enti mutualistici) fu che il provvedimento aggiungeva
un altro motivo di divaricazione nel confuso settore dell'assistenza
sanitaria, separando, appunto, all'interno della terapia, l'assistenza
ospedaliera dalle altre forme di assistenza; si disse pertanto che il
provvedimento poteva essere accettato a condizione che sollecitamente seguisse
la riforma sanitaria o, quanto meno, che si ricomponesse l'unitarietà del
momento assistenziale nelle Regioni. Sulla base di
queste critiche e di queste proposte fu introdotto, in sede di conversione in
legge del decreto, l'art. 12 bis, il quale, nell'ultimo comma, dispone
l'estinzione al 30 giugno 1977 di tutti gli enti e le gestioni autonome
preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le
cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le rispettive
competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per
l'attuazione del servizio sanitario nazionale. A tal fine, nei precedenti
commi, si dispone:
a) lo scioglimento, dal 1° luglio 1975, dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP,
dell'ENPALS e delle Federazioni nazionali delle Casse mutue degli artigiani,
commercianti, e coltivatori diretti, nonché la nomina di commissari
straordinari per la temporanea gestione di tali enti;
b) l'individuazione, al 30 aprile 1977, degli altri enti,
non compresi tra quelli prima elencati e delle gestioni di assistenza
malattia da sopprimere; lo scorporo dei servizi
di assistenza
sanitaria degli enti di previdenza sociale e la nomina di commissari
straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.
L'estinzione
(che nella disposizione dell'art. 12 bis non è una mera opzione,
ma una prescrizione produttiva di effetti) lascia peraltro ancora insoluto il
problema della prosecuzione dell'attività svolta dagli enti estinti.
In astratto,
l'estinzione di un ente può anche significare che non vi è più interesse al
proseguimento dell'attività esercitata: si estingue l'ente e cessa l'attività.
Ciò non è evidentemente il caso dell'estinzione degli enti e istituti
mutualistici: dice lo stesso art. 12 bis, ultimo comma, che le funzioni da essi esercitate e le loro strutture «sono ripartite,
secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti
territoriali». Questa ripartizione rientra nella previsione della VIII
Disposizione transitoria e finale della Costituzione, per cui
leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle competenze attribuite alle regioni.
La
risoluzione del problema della ripartizione delle funzioni e delle
attrezzature degli enti e istituti mutualistici estinti dall'art. 12 bis della
legge 386 non è quindi legato all'attuazione della 382
(che non esisteva, essendo stata approvata un anno dopo) e neppure
all'approvazione della legge di riforma sanitaria, giacché doveva essere pronta
la soluzione del problema alla data certa (30 giugno 1977) dell'estinzione di
detti enti.
Non solo,
quindi, non esiste alcun legame tra il suddetto problema e la riforma
sanitaria, ma non esiste neppure con la 382, nel senso che se questa legge non
ci fosse si dovrebbe ugualmente provvedere all'accennata ripartizione. Questa
si è poi connessa al quadro più generale di ricostruzione dell'ordinamento
regionale e di organizzazione della pubblica
amministrazione voluti dalla
3.2. - Si riafferma l'esigenza di trattare
in modo unitario le materie della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria
ed ospedaliera. Già in occasione dell'esame degli schemi dei
decreti del 1972 le Regioni contestarono la predisposizione prima di due
distinti schemi e quindi di due distinti decreti delegati: il n. 4 del 14
gennaio e il n. 9 del 15 gennaio. Tale esigenza si è ora maggiormente rafforzata,
perché le Regioni in particolare, ma anche lo Stato, hanno favorito la tendenza
verso interventi pubblici che considerano la persona globalmente, qualunque sia
il tipo di assistenza di cui ha bisogno. In questa
prospettiva, entrambe le materie vanno intese nel loro significato moderno di assistenza socio-sanitaria, che è poi l'unico compatibile
con l'evoluzione in corso di tali materie nell'ambito della stessa legislazione
statale.
Coerentemente
con l'opinione espressa dalle Regioni nel ricordato documento, le soluzioni proposte
- o quali emendamenti agli articoli dello schema concernenti la materia della
beneficenza pubblica o quale nuovo articolato per l'attuazione della delega ex
legge 382 nella materia dell',assistenza sanitaria ed
ospedaliera - tengono largamente conto delle indicazioni della Commissione Giannini.
3.3. - Per quanto concerne la beneficenza
pubblica, si richiama il già citato documento delle Regioni: le proposte di
complessi organici di emendamenti che gli Assessori
regionali hanno predisposto articolano in norme giuridiche le indicazioni del
documento, utilizzando largamente proposizioni normative della Commissione Giannini.
Per il
trasferimento delle funzioni amministrative esercitate da enti pubblici
nazionali e interregionali si dirà più diffusamente in seguito.
3.4. - Per quanto concerne l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera, si riconferma l'opinione più volte espressa dagli
assessori regionali che la legge n. 382 richieda il netto superamento dei
criteri adottati col decreto n. 4 del 14 gennaio 1972, che portarono
al ritaglio delle funzioni da trasferire alle Regioni; in particolare,
richiederà il netto superamento del criterio che aveva portato a riservare allo
Stato, col suddetto decreto delegato, le funzioni relative all'igiene e
profilassi, anche se poi talune di queste funzioni, peraltro coi limiti di cui
si è detto, furono ugualmente affidate alle Regioni sotto forma di delega.
È
responsabile e fermo convincimento degli Assessori regionali alla sanità che le
soluzioni proposte in proposito dalla Commissione Giannini
siano in grado di collegare le esigenze
dell'attuazione della legge 382 con quella della riforma sanitaria, anche per
quello che è dato presumere dai disegni e progetti di legge presentati dal
Governo e da diversi gruppi politici.
Due punti
appare opportuno evidenziare.
Uno è che
della delega occorre fare uno strumento del tutto residuale: appare invero
necessario ed opportuno operare senz'altro, il più frequentemente possibile, il
trasferimento di funzioni.
L'altro
concerne gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico.
L'indicazione della Commissione Giannini non appare
completamente soddisfacente. Nella relazione si dà invero atto che la
perdurante competenza dello Stato su tali istituti provoca attualmente
un vero e proprio buco nell'organizzazione dei servizi ospedalieri a livello
regionale e che spesso il riconoscimento del carattere scientifico
dell'istituto è cercato e viene richiesto al solo scopo di sottrarsi alla
normativa e al controllo regionale.
Ma da queste constatazione non sembra che se ne traggano
rigorosamente le conseguenze. Appare quindi opportuno che, oltre a quanto
proposto dalle proposizioni normative della Commissione Giannini,
si preveda espressamente che il riconoscimento del
carattere scientifico di tali istituti possa essere effettuato d'intesa con
4. La materia
delle acque minerali e termali (Capo IV del Titolo IV) attiene,
nell'impostazione dello schema, al settore organico «Sviluppo economico».
Il
riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque minerali e termali, che
l'art. 39 dello Schema riserva allo Stato, deve invece essere di pertinenza
regionale, nell'ambito della materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera».
Si sottolinea inoltre l'infelice formulazione della norma,
poiché non si comprende affatto se le parole «nonché la vigilanza sulle
attività relative» vadano riferite al primo alinea, sicché tale vigilanza sia
da intendere trasferita alle Regioni, ovvero vadano riferite all'inciso, sicché
tale vigilanza, al contrario, sia da intendere come esclusa dal trasferimento
alle Regioni.
Questa
impostazione, che considera la zooprofilassi dal
punto di vista assai ridotto della produzione agricola, avrebbe una qualche
spiegazione in base alla logica dello Schema governativo, che esclude dall'applicazione della legge 382 la materia dell'assistenza
sanitaria ed ospedaliera. Non ne ha più alcuna se tale logica, come si è
fatto, viene contestata.
La zooprofilassi o, più comprensivamente, l'igiene e la
profilassi veterinaria deve essere trasferita alle
Regioni come pertinente alla materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Infine, non
sembra potersi condividere la scelta fatta con l'art. 61. Con esso sono attribuite alle Province funzioni non omogenee
rispetto all'area considerata, sì da rendere l'attribuzione di difficile
attuazione. Riguardo, in particolare, al punto 2 (di ardua
interpretazione), si rileva che esso conduce o a uno smembramento degli
Istituti zooprofilattici (il che sarebbe una iattura)
o a una assurda frammentazione e separazione di competenze in ordine al
servizio di laboratorio per gli esami e le analisi sugli alimenti.
6. Sempre relativamente al Settore organico «Sviluppo economico»,
occorre occuparsi, come strettamente inerente alla materia della sanità, della
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Capo IX del Tit.
IV: artt. 62-65).
Lo schema di decreto governativo appare qui giustamente
impostato su un generale trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative,
salva una sintetica elencazione delle competenze dello Stato e degli Enti
Locali ed un accenno ad alcune funzioni delegate alle Regioni.
Non si
comprende perché le attuali competenze dello Stato di cui alla legge 10-5-1970,
n. 319, e quelle degli enti locali in ordine alla
disciplina e gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani non siano state comprese nella citata elencazione e siano
state invece introdotte all'art.
Si ritiene
pertanto che lo schema governativo debba essere emendato nel senso suddetto,
con una più puntuale elencazione di tutte le competenze che restano allo Stato
anche ai sensi delle disposizioni su menzionate e con una più larga delega di
funzioni alle Regioni, per es. in materia di scarichi in mare dal territorio
costiero e di smaltimento dei rifiuti radioattivi per quanto concerne le
attuali competenze autorizzative prefettizie.
Sembra anche
giusto ripartire alcune funzioni amministrative secondo razionali livelli di
competenze, lasciando così alla competenza dello Stato
tutto ciò che riguarda l'inquinamento atmosferico e acustico da fonti
veicolari, salva l'attribuzione agli enti locali delle relative funzioni di
controllo su auto e motoveicoli circolanti. Nella medesima ottica si ritiene
indispensabile trasferire alle Regioni le funzioni statali relative ai Comitati
Regionali contro l'inquinamento atmosferico, con la possibilità di estenderne
le funzioni anche ad altre forme di inquinamento.
La esplicita
riserva allo Stato delle funzioni amministrative in merito alla fissazione dei
livelli di qualità dell'aria e delle acque e dei limiti inderogabili di accettabilità delle emissioni di qualunque natura nelle
acque, nell'aria, nel suolo, così come in merito alla determinazione delle
tecniche di rilevamento e dei metodi ufficiali di analisi, unitamente alle
garanzie derivanti dai numerosi altri provvedimenti riservati alla competenza
dello Stato, dovrebbero essere più che sufficienti per assicurare un'adeguata
uniformità di applicazione delle normative contro l'inquinamento in tutto il
territorio nazionale. Nello stesso tempo, agli interventi applicativi viene conferita quella elasticità che l'incontestabile
diversità delle situazioni e delle esigenze locali rende indispensabile per
una corretta e democratica gestione dell'ambiente e della sua tutela dagli inquinamenti.
Lo schema di
decreto delegato infatti non sembra dare attuazione
alle norme della legge di delega in quanto rimanda ad una data successiva all'emanazione
del decreto stesso (31-12-1977) non solo l'individuazione delle funzioni
residue da conservare agli Enti ma addirittura quelle trasferite.
Mentre infatti dalla disposizione del 1° comma sembra doversi
desumere che il trasferimento ha effetto immediato e che la deroga e la
diversa procedura prevista al secondo comma dello stesso articolo si giustifica
solo in funzione delle funzioni miste esercitate da alcuni enti per cui occorre
prevedere un momento di individuazione e di classificazione delle funzioni da
conservare all'Ente e di quelle da trasferire alle Regioni, in realtà la
mancata previsione, in due elenchi distinti, degli Enti che operano
esclusivamente nelle materie di competenza regionale e di quelli che operano
solo in parte in materie di sicura competenza regionale toglie ogni validità
all'elenco stesso e soprattutto non garantisce la certezza dei trasferimenti
avvenuti. Ciò in quanto con il decreto da emanarsi entro il 31-12-1977 si indicano sia quali degli Enti contenuti nell'elenco operano
anche in materie diverse da quelle di cui all'art. 117 Cost. sia quali sono le
funzioni trasferite.
A parte la incompletezza dell'elenco stesso per cui molti enti già
inclusi negli elenchi formulati dalla Commissione Giannini
o dalle Regioni nei documenti presentati in occasione del convegno di Milano
non compaiono nell'elenco allegato allo schema governativo, l'equivoco di fondo
che inquina tutte le disposizioni in esame è dato dal fatto di voler
contemporaneamente prevedere trasferimento di funzioni e soppressione degli
Enti, mentre i due momenti appaiono separati non solo per un'esigenza di correttezza
interpretativa (la legge n. 382 consente solo trasferimenti e non
soppressioni) ma anche operativa; tanto più che la successiva soppressione deve
avvenire a norma della legge n. 70 del 1975 entro il 31-3-1978.
Da ciò
consegue non solo che molte disposizioni previste sono più coerenti con le
procedure di liquidazione che con quelle di trasferimento di funzioni, ma anche
che quelle stesse norme il cui scopo principale era di
assicurare comunque il rispetto della delega garantendo la soppressione degli
Enti anche in assenza delle procedure previste dallo stesso decreto delegato,
si trasformino nell'elemento di debolezza più evidente del decreto stesso,
consentendo la sua impugnabilità e contribuendo altresì a creare una incertezza
generale negli utenti come nel personale degli Enti stessi, incertezza che non
favorisce certo una corretta individuazione delle funzioni da trasferire alle
Regioni.
Le proposte di emendamento avanzate a tale proposito dalle Regioni,
tenendo conto delle contraddizioni sopra richiamate, hanno provveduto a
disciplinare separatamente le procedure per il trasferimento delle funzioni
esercitate dagli Enti pubblici esclusivamente nelle materie di competenza
regionale, dalle procedure previste invece per il trasferimento delle funzioni
esercitate dagli Enti pubblici in materie miste per le quali occorre una
attenta valutazione, individuazione e scorporo delle funzioni da trasferire
da quelle da conservare.
Al criterio
della separatezza tra il momento del trasferimento e
quello della soppressione degli Enti si ispirano tutte
le previsioni che disciplinano la fase transitoria tra la emanazione del
decreto e l'efficacia del decreto stesso 1-1-
Proprio in
conseguenza delle esperienze non esattamente positive
che le Regioni hanno vissuto in occasione di altri e più recenti trasferimenti
di funzioni (es. ONMI), si giustifica la previsione di una presenza regionale
nella fase interlocutoria del trasferimento di beni e personale, al fine di
consentire una tempestiva ed adeguata localizzazione di patrimoni e personale
nell'ambito regionale, pur rimanendo fermo il coordinamento del Governo per il
trasferimento tra le Regioni.
Da quella esigenza di certezza sopra richiamata trae origine
quindi non solo la compilazione dei due distinti elenchi, ma anche la
necessità di prevedere un termine differito per il trasferimento delle
funzioni esercitate da Enti che operano anche in materie diverse da quelle di
competenza regionale.
E questo per
consentire in un lasso di tempo più lungo quella
individuazione e quindi classificazione delle funzioni che si sono andate negli
anni sovrapponendo tramite una legislazione non sempre chiara, nelle competenze
dei singoli Enti.
È sembrato
infine opportuno assoggettare alla stessa disciplina il trasferimento delle
funzioni esercitate nella materia assistenziale dagli
Enti mutualistici per i quali la legge 386/74 detta una apposita disciplina di
soppressione.
8. Per quanto
concerne il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza sanitaria esercitate da enti e istituti mutualistici
e mutuo-previdenziali, si ritiene che il problema è stato valutato in maniera
non soddisfacente dalla stessa Commissione Giannini.
Per bene
intendere questo giudizio si richiama quanto detto al punto 3.
«L'allegato B
indica gli enti che, pur operando in tutto o in parte nelle materie di cui alla
P.N. I, svolgono funzioni
che debbono essere riordinate in sede di riforma sanitaria; il trasferimento
delle relative funzioni alle Regioni ha effetto pertanto dal 1° gennaio
successivo alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria...».
Quel «pertanto»
esprime una conseguenzialità tutta da dimostrare e
chiaramente contraddetta dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.
12 bis della legge n. 386 e, da questo punto di vista, la proposta Giannini è inaccettabile.
Ciò perché,
se il decreto delegato entrerà in vigore dopo il 1° luglio 1977 (come in effetti avverrà), sarà tolto ogni significato e valore
alla disposizione dell'art. 12 bis, ultimo comma, che dispone lo scioglimento
dalla suddetta data, degli enti e istituti mutualistici.
Si ritiene
invece che quel valore e quel significato vanno non solo salvati ma anche ribaditi. Il 1° luglio 1977 gli enti e istituti
mutualistici, sia pure a limitati effetti, dovranno essere estinti e questo evento storico non dovrà essere contraddetto da atti
aventi forza di legge emanati successivamente. Una legge delegata, inoltre, non
potrebbe implicitamente abrogare questo principio.
Si ritiene
altresì che il decreto delegato, dopo aver riaffermato tale principio, deve
prevedere almeno un inizio di attuazione del
trasferimento delle funzioni alle Regioni, secondo una gradualità che si
riconosce opportuna. Il documento presentato dalle Regioni al Convegno di
Milano del 28 e 29 gennaio 1977 dice al riguardo (a pag. 10):
«Alle Regioni
vanno inoltre trasferiti i compiti e le attribuzioni in quanto attinenti alla
materia sanitaria ed ospedaliera, degli enti pubblici nazionali e
interregionali, di cui si prevede, in tutto o in parte, la soppressione e lo
scioglimento secondo quanto sarà definito da una commissione paritetica
composta da rappresentanti del Governo e rappresentanti
delle Regioni». Si tratta di una proposta che si muove nella direzione giusta,
in quanto si fa carico del problema giuridico posto dall'art. 12 bis della
legge n. 386 e indica una soluzione tale da realizzare gli orientamenti in più
occasioni espressi dagli Assessori regionali alla sanità, di rendere operativo
ed efficace il trasferimento senza rinvii rispetto alla data del 1° luglio
1977.
9. Gli
Assessori regionali alla sanità e all'assistenza, riuniti a Roma il 1° aprile
1977 nella sede dell'Assessorato alla Sanità del Lazio, hanno approvato, in
occasione dell'esame dei problemi concernenti il trasferimento delle funzioni
amministrative esercitate dagli enti pubblici nazionali
e interregionali nelle materie relative all'assistenza socio-sanitaria, il
seguente ordine del giorno:
«Le Regioni
evidenziano che il riparto fra le Regioni stesse dei beni degli Enti pubblici,
le cui funzioni vengono trasferite, sulla base della
loro ubicazione territoriale conferma gli squilibri consolidati.
Pertanto il
Governo dovrà quantificare sulla base degli inventari la portata dello
squilibrio che si viene a consolidare per tenerne conto nella definizione
delle leggi di investimento per l'assistenza sociale
e sanitaria».
EMENDAMENTI
Titolo III - La rubrica del Capo III è
sostituita dalla seguente:
«ASSISTENZA
SOCIALE E SANITARIA».
L'art. 20 (Beneficenza pubblica) è sostituito
dal seguente:
«Si
considerano relative alla materia della "beneficenza pubblica" tutte
le funzioni aventi finalità di assistenza sociale, in
specie tutte quelle che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla
predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche, sia in
denaro che in natura, a favore di singoli, compresi gli stranieri e gli apolidi,
o a favore di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati
i destinatari e anche quando si tratti di forme di assistenza riservate a
categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni
economiche di natura previdenziale.
Sono comprese
tra le funzioni di cui al precedente comma anche quelle relative
alla gestione, assegnazione e revoca degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché alla determinazione e revisione dei relativi
canoni di locazione, già spettanti ad organi centrali o periferici dello Stato,
ovvero ad enti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le
funzioni della medesima natura svolte, oltre che dalle sezioni speciali
costituite a questo fine presso gli istituti di previdenza, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case
popolari, di cui all'art. 2 della legge 2-7-1949, n. 408 e dall'Istituto
nazionale per le case ai maestri di cui alla legge 20-3-1954, n. 79.
È trasferita
altresì la determinazione dei criteri preferenziali di cui all',art. 10, ultimo comma, del decreto legge 6-9-1975, n. 1022,
convertito in legge 1-11-1965, n. 1179 e successive modificazioni.
Sino a quando la legge regionale non disporrà diversamente, restando
ferme le funzioni spettanti alla Commissione regionale di vigilanza per
l'edilizia popolare ed economica, di cui agli artt. 19 e segg.
del decreto del Presidente della Repubblica 23-5-1964,
n. 655.
Sono del pari comprese fra le funzioni amministrative
trasferite alle Regioni quelle concernenti:
1. le
attività di carattere assistenziale ed educativo già
di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia conseguenti a provvedimenti
di qualsiasi natura adottati dall'Autorità
Giudiziaria nei confronti dei minori degli anni 18;
Dopo
l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
Art. 20 bis (Assistenza sanitaria ed ospedaliera).
Si considerano
relative alla materia dell'«assistenza sanitaria ed
ospedaliera» tutte le funzioni che attengono alla promozione, al
mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico della
popolazione e, in particolare, quelle che tendono:
a) alla prevenzione e alla cura delle malattie, qualunque
ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di invalidità
e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza
sanitaria agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili;
c) alla salvaguardia della
salubrità dell'ambiente naturale, sociale e del lavoro, ivi comprese le
funzioni relative agli aspetti igienico-sanitari
delle industrie insalubri, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e
lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti,
surrogati e succedanei;
f) alle autorizzazioni e ai controlli igienico-sanitari
sulle acque minerali e termali, nonché sugli
stabilimenti termali, ivi comprese: le attribuzioni relative al riconoscimento
delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed alla relativa pubblicità
per la loro utilizzazione a scopo sanitario, al rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio di stabilimento di produzione e vendita di acque minerali naturali
o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione
sanitaria e alla attuazione di un sistema informativo sanitario;
i) alla
formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e postuniversitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi,
l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro
alimentazione, nonché sugli alimenti di origine
animale.
Sono inoltre
trasferiti alle Regioni:
a) i compiti attualmente svolti,
in ordine alle funzioni delle Sezioni mediche e chimiche e ai servizi di protezione
antinfortunistica, dagli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro;
b) le funzioni relative alla
tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla Federazione
medico-sportiva italiana ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1960, n.
1055; i centri di medicina sportiva del CONI;
c) le funzioni svolte dalla Croce Rossa Italiana nella
materia di cui al presente decreto, non connesse direttamente alle sue
originarie finalità ed in particolare, i compiti da svolgersi in tempo di pace
ai sensi del D.L.C.P.S. 13-11-1947, n. 1256
(ratificato con legge 18 dicembre 1954, n. 2989); la vigilanza sui Comitati e
sottocomitati provinciali e delegazioni comunali della CRI
di cui all'art. 4 del RDL 12-2-1930, n. 84, nonché il servizio delle infermiere
volontarie della CRI, limitatamente alle funzioni trasferite alle regioni a
norma del presente articolo.
Sono altresì
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella
materia definita dal precedente comma, ivi comprese quelle di vigilanza e di
tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori,
salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del
collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza
negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.
Sono infine
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle
delegate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4, non comprese tra quelle riservate
allo Stato dall'articolo 21 bis o delegate alle Regioni dall'art. 22 bis.
Restano comunque ferme le funzioni amministrative già trasferite o
delegate alle Regioni, nella materia di cui al precedente primo comma, da
disposizioni di legge precedenti alla entrata in vigore del presente decreto,
anche ove si tratti di funzioni affini, strumentali o complementari a quelle
loro spettanti a norma dell'art. 117 della Costituzione.
Art. 20 ter (Istituti a carattere
scientifico).
Il
riconoscimento del carattere scientifico di istituti
di ricovero e cura è effettuato d’intesa con le Regioni interessate.
Spettano alle
Regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico,
che svolgono attività di ricovero e cura degli
infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei
confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se
si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.
Continuano
invece ad essere esercitati dai competenti organi dello Stato le funzioni
attinenti al regime giuridico-amministrativo di
detti istituti ed eventualmente alla nomina dei
componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo
sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico è esercitato dalla Regione nel cui
territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni
adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga
sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche
dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto col
Ministro della pubblica istruzione.
Art. 20 quater (Vigilanza e
tutela sugli enti ospedalieri e sulle I.P.A.B.).
Le Regioni
disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti
ospedalieri e sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza che operano nel territorio della Regione. Nel frattempo la
vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi
previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
All'art. 21 la rubrica è sostituita dalla
seguente: (Competenze dello
Stato attinenti alla materia «beneficenza pubblica»).
- Al punto 1
la frase «nonché gli altri interventi straordinari in
casi eccezionali ed urgenti» è soppressa.
- Il punto 3
è soppresso.
- Al punto 5
la frase «nonché gli interventi di protezione sociale
di cui agli artt. 8 e segg. della legge 20-2-1958 n. 75» è soppressa.
- Il punto 6
è soppresso.
- Il punto 4
è sostituito dal seguente:
«I rapporti
in materia di assistenza con organismi assistenziali
stranieri ed internazionali, nonché l'elaborazione dei piani nazionali per
l'assegnazione alle Regioni, previa consultazione con le stesse, di prodotti
destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità
Economica Europea».
Dopo
l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21 bis (Competenze dello Stato
attinenti alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera»).
Sono di
competenza dello Stato le funzioni concernenti:
a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di
frontiera;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, registrazione e pubblicità di prodotti
chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati
galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti
assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici
e prodotti assimilati;
d) la
coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso,
esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite
alle Regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione e la registrazione dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti
d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere o conservare prodotti alimentari, nonché degli oggetti destinati
comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la
determinazione degli standards minimi di qualità dei
prodotti alimentari;
h) la produzione, registrazione e commercio, nonché l'impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
i) la produzione dell'energia nucleare e la produzione,
commercio e impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi, limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644;
m) l'omologazione, per fini prevenzionali,
di macchine, impianti e mezzi personali di
protezione;
n) l'istituto
superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519».
L'art. 22 è sostituito dal seguente: «(Funzioni delegate in materia di
beneficenza pubblica).
Sono delegate
alle Regioni le funzioni relative all'accertamento
delle inabilità e delle condizioni per il godimento di pensioni ed assegni a
carattere continuativo di cui al n. 5 dell'art. 21.
Sono
soppressi i comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica».
Dopo
l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
Art. 22 bis (Funzioni delegate in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera).
«È delegato
alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di
cui al precedente art. 21 bis, lett. b),
ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già
di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste
dalla legge 27 aprile 1974, n. 174 e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine o di
porto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
b) i controlli
sulla produzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature
per il commercio e deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali
e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;
il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli
sulla produzione dei farmaci e dei componenti chimici usati in medicina;
e) i controlli
sulla produzione dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi.
Il Ministero
della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte
di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da
destinare alle Regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle
malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria e misure quarantenarie».
L'art. 23 (Attribuzioni dei Comuni) è sostituito
dal seguente:
«Sono
attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione,
nella materia di cui al precedente art. 20, tutte le funzioni amministrative
già di competenza statale o di enti pubblici nazionali
e pluriregionali, relative alla erogazione dei
servizi di assistenza sociale che non siano già riservati alle Province.
Spetta alle
Regioni, con proprie leggi:
a) individuare gli ambiti territoriali entro i quali debbono
essere organizzati i servizi di cui al primo comma, stabilendo forme anche
obbligatorie di aggregazione da parte degli enti
locali territoriali, ovvero forme di gestione decentrata;
b) stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali
territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi
regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso dei beni
attribuiti alle regioni a norma dei successivi articoli 73, 73 bis e 73 ter, nonché l'utilizzo del
personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei
servizi disposta in attuazione del presente articolo».
Dopo l'Art. 23 sono aggiunti i seguenti:
Art. 23 bis (Attribuzione ai Comuni dei compiti degli EE.CC.AA.).
«Le funzioni
e i servizi spettanti agli enti comunali di assistenza
o da essi comunque svolti si intendono attribuiti ai comuni ai sensi dell'art.
118, primo comma, della Costituzione.
Le Regioni
stabiliscono con proprie leggi la data a partire dalla quale gli enti comunali
di assistenza devono ritenersi soppressi, nonché le
modalità per la loro liquidazione e per il passaggio dei beni e del personale.
Sino a quando
non saranno dettate nuove norme contabili per la
gestione dei servizi di assistenza sociale attribuiti ai comuni ai sensi del
presente articolo, essi possono provvedervi, anche attraverso la costituzione
di uno o più comitati di erogazione, osservando i procedimenti e le norme
previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dai relativi regolamenti
di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni».
Art. 23 ter (Norme transitorie in attesa del riordino e della riorganizzazione di enti
pubblici).
«Nell'esercizio
delle funzioni previste dal secondo comma dell'art. 11 relativamente
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti sul
territorio regionale, le Regioni si atterranno alle norme vigenti fino a quando
non avranno disciplinato con proprie leggi nuovi procedimenti per il riordino
e la riorganizzazione degli Enti, ivi compresa la loro soppressione qualora il
passaggio ai comuni delle relative funzioni sia necessario ed opportuno per
assicurarne l'esercizio in modo integrato con le funzioni ad essi attribuite a
norma del precedente art. 23».
- È abrogato
l'art. 24 ed è altresì abrogata l'intitolazione: Capo IV - «Assistenza
sanitaria ed ospedaliera». Occorre quindi apportare le conseguenti
modificazioni alla numerazione dei successivi capi V, VI e VII del titolo III.
PROPOSTE DI EMENDAMENTO A NORME NON
COMPRESE NEL TITOLO III, CAPI III e IV, MA ATTINENTI
ALLE RELATIVE MATERIE.
- All'articolo 39 sono soppresse le parole: «escluso il
riconoscimento delle qualità terapeutiche».
- All'articolo 57, prima parte, sono soppresse le parole: «e
la zooprofilassi».
-
All'articolo 58, lett. c) sono
soppresse le parole: «e zooprofilattica».
- È abrogato
l'articolo 61.
- L'articolo
62 è sostituito dal seguente:
«Le funzioni
amministrative concernenti la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento sono trasferite alle Regioni, salvo quanto stabilito negli
articoli seguenti».
Sono inoltre
trasferite alle Regioni le funzioni statali relative ai Comitati regionali per
l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.).
Sono altresì
trasferite alle Regioni le funzioni statali relative alla Commissione
provinciale per la protezione sanitaria della
popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185».
Gli articoli
63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 63 (Competenze dello Stato).
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1. la
fissazione dei livelli di qualità dell'aria e delle acque e dei limiti
inderogabili di accettabilità delle emissioni e
immissioni di qualunque natura nelle acque, nell'aria, nel suolo, salvo in ogni
caso il potere regionale di determinare limiti o standards
più rigorosi e quanto stabilito al riguardo dall'art. 26 della legge
10-5-1976, n. 319;
2. il
coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
3. la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi
ufficiali d'analisi;
4. la
rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento,
determinazione di criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei
catasti degli scarichi, la predisposizione di criteri generali per il
rilevamento della qualità dell'aria e dei corpi idrici, per un corretto e
razionale uso dell',acqua, per un idoneo smaltimento dei fanghi residuati da
impianti di depurazione e da cicli produttivi, per l'organizzazione dei
pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue;
5. la individuazione e delimitazione, d'intesa con le Regioni,
di zone di controllo degli inquinamenti di carattere interregionale e la
promozione di intese fra le Regioni interessate, ai fini delle rispettive
attività di tutela e di prevenzione;
6. la
predisposizione di interventi, d'intesa con le Regioni
interessate, per progetti straordinari di disinquinamento, finanziati ai sensi
dell'art. 12 della legge 16-5-1970, n. 281;
9. il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge
13-7-1966, n. 615;
10. la
protezione dall'inquinamento radioattivo connesso all'impiego di sostanze
radioattive e alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare, salvo
il potere delle Regioni di esercitare funzioni amministrative integrative di
vigilanza, controllo ed intervento per la protezione dall'inquinamento
e per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e salve le funzioni espressamente
delegate a norma dell'articolo 22 bis, lett. c), e del successivo art. 64.
In ordine alla localizzazione delle centrali elettronucleari,
la determinazione delle misure di salvaguardia dall'inquinamento radioattivo, oltreché termico, dovrà essere operata tenendo conto delle
proposte della Regione interessata;
11. la disciplina degli scarichi effettuati in mare.
La seconda
parte dell'articolo 2, punto c),
della legge 10-5-1976, n. 319, dalla parola «nonché»
in poi, è abrogata.
Art. 64 (Funzioni delegate).
È delegato
alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e concernenti:
1. la disciplina degli scarichi effettuati in mare, con esclusione
delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione;
2. il nulla
osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e l'autorizzazione per
lo smaltimento dei relativi rifiuti radioattivi attualmente
rilasciati dal Prefetto a norma degli artt. 102 e 105 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185, fermo restando quanto
disposto dall'art. 20 bis.
Art. 65 (Attribuzioni agli Enti locali).
Oltre alle funzioni
amministrative già attribuite dalle leggi 10-5-1976 n.
319, 13-7-1966 n. 615 e 20-3-1941 n. 366 sui rifiuti solidi urbani, sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
1. il
controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici;
2. la rilevazione e il controllo, la disciplina integrativa e la
prevenzione delle emissioni sonore;
3. il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico
e acustico prodotto da auto e motoveicoli. Per l'esercizio delle suddette
funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23,
secondo comma.
È aggiunto il seguente:
Art. 65 bis (Avvalimento di uffici).
Per le
funzioni in materia di tutela dagli inquinamenti le
Regioni e gli Enti locali potranno sempre avvalersi anche degli organi e
uffici tecnici statali, centrali e periferici, non trasferiti e dovranno
comunque avvalersene quando non abbiano propri organi o uffici tecnici
specificamente competenti.
L'art. 73 è sostituito dal seguente:
«Gli enti
pubblici nazionali ed interregionali che operano esclusivamente nelle materie
contemplate dal presente decreto, le cui funzioni amministrative
sono trasferite alle Regioni o direttamente attribuite agli enti locali, ai
sensi degli articoli precedenti, sono indicati alla tabella B allegata al
presente decreto.
Tali enti vengono soppressi ai sensi e con le forme previste dalla
legge 20-3-1975, n. 70.
Al
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
Presidente o comunque il legale rappresentante
dell'Ente, assume la figura di commissario straordinario con il compito di:
a) assicurare l'ininterrotto esercizio delle funzioni
trasferite;
b) fornire
entro 60 giorni dalla data predetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
tutti gli elementi necessari al trasferimento alle Regioni dei
beni e del personale ai sensi dei commi successivi;
c) fornire, entro la data di cui al precedente punto b), al Presidente di ciascuna Giunta
Regionale, l'elenco delle attività svolte dall'ente nel territorio di
rispettiva competenza, nonché dei beni che a tali
attività sono funzionalmente connessi e del personale addettovi
distinto per qualifica e funzioni.
Entro i
successivi 60 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto
delle osservazioni eventualmente avanzate dalle Regioni, pervenute entro i
primi 30 giorni, emette i decreti per l'attribuzione a ciascuna Regione del
personale, purché dipendente dall'ente con rapporto di impiego
a tempo indeterminato già sussistente alla data del 1° gennaio 1977, e dei
beni, con gli arredi e le attrezzature relative, sulla base della loro
ubicazione territoriale.
I beni ed il
personale delle sedi centrali sono trasferiti allo Stato.
Fino
all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'art.
23, le Regioni possono adottare provvedimenti amministrativi di carattere
temporaneo per la disciplina transitoria della destinazione dei beni e
dell'utilizzo del personale».
Art. 73 bis.
«Le
disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano
anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a carattere
nazionale o interregionale ancorché non comprese nell'allegata tabella B, fatta
salva la possibilità per le Regioni di addivenire ad intese fra loro per la gestione
delle attività trasferite».
Art. 73 ter.
«Gli enti
pubblici nazionali ed interregionali, che operano in parte nelle materie contemplate
dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite
alle Regioni o direttamente attribuite agli enti locali, ai sensi degli
articoli precedenti, sono indicati nella tabella B 1 allegata al presente
decreto.
Al quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Presidente o comunque il legale rappresentante dell'Ente, assume la
figura di commissario straordinario con il compito di:
a) assicurare l'ininterrotto esercizio delle funzioni
svolte dall'ente;
b) fornire,
entro 60 giorni dalla data predetta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
tutti gli elementi utili all'individuazione delle funzioni
esercitate, dei beni e del personale;
c) fornire, entro la data di cui al precedente punto b), al Presidente di ciascuna Giunta
Regionale l'elenco delle attività svolte dall'ente nel territorio di
rispettiva competenza, nonché dei beni che a tali
attività sono funzionalmente connessi e del personale addettovi,
distinto per qualifica e funzioni.
Entro i
successivi 120 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto
delle osservazioni eventualmente avanzate dalle Regioni e pervenute entro i
primi 60 giorni, sentita
Qualora le
funzioni residue siano tali da non giustificare la sopravvivenza dell'ente,
questo viene soppresso ai sensi e con le forme previste
dalla legge 20-3-1975, n. 70.
Con lo stesso
decreto vengono individuati i beni ed il personale
indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, nonché,
secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 73, i beni ed il personale
attribuiti a ciascuna regione, in quanto necessari all'esercizio delle funzioni
trasferite.
Il
trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente
articolo decorre dal 1° aprile 1978. Fino all'entrata in
vigore delle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'art. 23 si applica
quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 73».
Art. 73 quater
(Trasferimento delle funzioni degli enti e istituti mutualistici e
mutuo-previdenziali).
Le funzioni
amministrative esercitate dagli enti e istituti
mutualistici e mutuo-previdenziali preposti all'erogazione dell'assistenza
sanitaria in regime mutualistico nella materia definita dall'art. 20 bis sono
trasferite alle Regioni a decorrere dalla data in cui gli enti, gli istituti e
le gestioni autonome di assistenza malattia sono estinti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1974, n. 264, convertito con la legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386.
Il
trasferimento, che concerne le funzioni esercitate dagli enti elencati nel
primo comma del suddetto articolo 12 bis, nonché dagli
enti e dalle gestioni di assistenza malattia rese autonome a norma del terzo
comma di tale articolo e indicati nella tabella B 2) allegata al presente decreto,
ha concreto effetto dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore
della legge di riforma sanitaria.
Nel frattempo
si osservano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
Al fine di
programmare, coordinare e unificare le attività volte
alla liquidazione degli estinti enti, istituti e gestioni autonome preposti
all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma
sanitaria, è costituito un Comitato presieduto dal Ministro per la sanità o da
un suo delegato e composto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o
da un suo delegato nonché da un rappresentante di ciascuna Regione e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nominato dalle rispettive Giunte.
Con decreto
del Presidente della Giunta regionale competente sono nominati, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari
degli estinti enti regionali, provinciali, comunali e aziendali preposti
all'assistenza sanitaria in regime mutualistico nella persona dei Presidenti
degli enti medesimi in carica alla suddetta data.
Le Regioni,
fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge, emanano norme
per disciplinare la gestione dei servizi, presidi e attività degli estinti
enti, istituti e gestioni autonome di cui al comma precedente, al fine, in
particolare, di pervenire a una graduale unificazione
dei servizi sanitari in ambiti territoriali omogenei, in base alle esperienze
di territorializzazione dei servizi sanitari,
compiute dalle Regioni in vista della riforma sanitaria e per la sua anticipazione.
Le Regioni hanno altresì diritto a richiedere e a ricevere informazioni e
notizie relative alla detta gestione di servizi,
presidi e attività.
Art. 73 quinquies (Funzioni assistenziali di enti mutualistici).
Le funzioni
amministrative esercitate nella materia di cui
all'art. 20 dagli enti mutualistici elencati nel primo comma dell'art. 12 bis
della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alle Regioni, con le
modalità e le procedure previste dall'art. 73.
Le funzioni
amministrative esercitate nella materia di cui
all'art. 20 dagli enti elencati nella tabella B2) allegata al presente decreto
sono trasferite alle Regioni con le modalità e le procedure previste
dall'articolo 73 ter.
L'art. 74 è sostituito dal seguente:
«Gli enti
pubblici assoggettati alle procedure di cui agli artt.
73 e 73 ter, che abbiano una struttura associativa,
possono mantenere la personalità giuridica di diritto privato e conservano la titolarietà dei beni strettamente necessari allo
svolgimento delle attività associative.
Nei confronti
degli enti che continuano a sussistere come persone giuridiche di diritto
privato, cessano i contributi, erogati sotto qualsiasi forma, previsti dalle
leggi vigenti per l'esercizio delle funzioni trasferite».
All'art. 84, tra il terzo e quarto alinea,
inserire il seguente:
«Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4».
All'art. 85 sono aggiunte le parole:
«salvo quanto
altrimenti disposto dagli articoli precedenti».
ALLEGATI
TABELLA B 2
Cassa mutua
provinciale di malattia di Trento; Cassa mutua provinciale di malattia di
Bolzano; Cassa marittima adriatica di Trieste; Cassa marittima tirrena di
Genova; Cassa marittima meridionale di Napoli; Istituto nazionale
previdenza giornalisti italiani; Ente nazionale previdenza assistenza
impiegati agricoltura; Cassa mutua dipendenti Enel;
Opera nazionale invalidi di guerra; Istituto nazionale della previdenza
sociale; Cassa nazionale malattie della gente dell'aria; Cassa mutua malattia
per i lavoratori dei giornali quotidiani; Istituto nazionale infortuni sul
lavoro; Cassa mutua di malattia per i dipendenti della Sip;
Ente nazionale previdenza ed assistenza medici; Ente nazionale previdenza ed
assistenza farmacisti; Casse mutue provinciali per i commercianti; Casse mutue
provinciali per i coltivatori diretti; CISPEL - Roma;
COMUGAS - Ancona, Bari, Bologna, Cesena, Catania,
Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Gallarate, Genova, Livorno, Lodi, Mantova, Padova, Palermo, Pavia, Prato,
Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Udine; Italgas - Direzione generale Torino; Compagnia del gas - Acqui; Compagnia napoletana gas - Napoli; Tirrenia gas - Milano; Sopigas -
Cuneo; Fiorentina gas - Firenze; Montedison gas -
Milano; Società nazionale gazometri - Terni; Veneziana gas - Venezia; Casse
mutue soc. Montecatini di Spinetta Marengo -
Alessandria, Cotonificio Legler - Bergamo, Mobil Oil (impiegati) - Roma, S.p.A. Radaelli
Giuseppe e f.llo (impiegati) - Milano, Acciaierie e
ferriere lombarde Falck (impiegati) - Milano, Anic - Milano, Montecatini
Edison e consociate Camu - Milano, Pirelli S.p.A. - Milano, Manifatture cotoniere meridionali
- Napoli, Cartiera di Carmignano - Padova, Fatme - Roma, Soc. per le industrie e l'elettricità
(impiegati) - Terni, Soc. per l'industria chimica (impiegati) - Terni,
Cartiere Burgo - Torino, Aeronautica Macchi - Varese,
Sial Marchetti - Varese, Montecatini
Edison di Castellanza - Varese, Ditta Ercole Comerio (operai) Busto Arsizio -
Varese, Società Sava - Venezia,
Lanerossi (impiegati) - Vicenza, Cassa risparmio
provincia di Bolzano - Bolzano, Cassa risparmio province lombarde - Milano,
Centrale di risparmio V.E. - Palermo, Acea - Roma,
Azienda elettrica municipale - Torino, Acquedotto municipale - Torino,
Montecatini Edison elettrici - Milano, Azienda elettrica municipale - Milano,
Azienda municipale acquedotto - Napoli, Ordine Mauriziano, Azienda tranviaria
municipale Vittorio Veneto (Treviso), Ferrovia elettrica Trento-Male
(Trento), Soc. ferrovia Rovereto-Riva-Riva del Garda
(Trento), Azienda municipale trasporti - Catania, Lavoratori del Porto di
Savona - Savona, Sefta - Modena, Navigazione del Lago
Maggiore - Verbania Intra
(Novara), Azienda provincializzata trasporti parmensi - Parma,
Azienda provinciale trasporti ferrovie e tranvie - Verona,
Ditta autoindustriale filovia Torino-Chieri
- Torino, Ditta Cesare Ventura - autoservizi urbani - Benevento, Azienda
provincializzata trasporti - Ancona, Azienda municipalizzata trasporti urbani -
Forlì, Funicolare Mergellina-Posillipo alto (Napoli),
Navigazione sul Lago di Garda, Azienda generale servizi municipali di Verona,
Ferrovia Voghera-Varzi-Voghera (Pavia), Azienda
municipalizzata trasporti - Genova, Az. munic. funicolari e tranvie elettriche - Bergamo, Società autotrasporti
- Brescia, Ferrovie Umbro-Aretine - Perugia, Ferrovia Suzzara-Ferrara
- Ferrara, Atac - Roma, Acnil
- Venezia, Ferrovia Adriatico-Appennino
di Fermo - Ascoli Piceno, Ferr.
el. abruzzesi es. Penne -
Pescara (Pe), Ferrovia Sangritana-Lanciano
(Chieti), Azienda trasporti consorziali (Bologna),
Ferrovia circumetnea (Catania), Acegat
(Trieste), Atma (Ancona),
Ferrovie Padane - Ferrara (Ferrara), Ferrovie meridionali sarde - Iglesias
(Cagliari), A.T.A. - Biella (Vercelli), Tranvia Udine-S.
Daniele (Udine), Funivia Savona - S. Giuseppe (Savona), S.A,B.
(Bergamo), Ferrovie Nord (Milano), Ferrovie Iseo (Brescia), Gest. gov. ferrovia Cancello-Napoli
(Benevento), ATAM - Livorno,
ATM - Udine, Società veneta autoferrovie
- Padova, STEFER - Roma, Ferrovie del Nord - Roma,
Società veneta ferrovie - Padova, Azienda comunale autofiloviaria
- Padova, Azienda autonoma municipale autotrasporti - Novara, ATAM - Perugia, Servizio trasporti urbani - Pordenone, SASA - Bolzano, A.M.T. - Verona, AMAS - Siena, Strade ferrate sarde - Sassari, Soc.
Subalpina imprese ferroviarie - Domodossola (No), ATAM
- Ferrara, Ferrovia del Renon - Bolzano, Ferrovia Genova-Casella (Genova), Azienda municipalizzata filotramviaria -
TABELLA B
1)
Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo
(EN.PMF).
2)
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani.
3)
Fondazione «Vittorio Emanuele III»
per orfani e figli di ferrovieri.
4)
Opera nazionale profughi giuliani e dalmati.
5)
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
6)
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
7)
Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).
8)
Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli
dei militari della Guardia di Finanza (ENAOMGF).
9)
Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
10)
Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
di carriera dell'Esercito.
11)
Opera nazionale orfani di guerra (ONOG).
12)
Ente nazionale di assistenza alla gente di mare. 13)
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
14)
Fondo di assistenza per il personale di P.S.
15)
Istituto postelegrafonici.
16)
Opera di previdenza a favore del personale delle
FF.SS.
17)
Ente nazionale assistenza magistrale.
18)
Istituto nazionale «Giuseppe Kirner».
19)
Fondazione figli degli italiani all'estero.
20)
Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine.
21)
Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC).
22)
Istituto «Andrea Doria» per gli orfani
dei marinai morti in guerra per cause di guerra.
23)
Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia.
24)
Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
25)
Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
26)
Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
27)
Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
28)
Opera nazionale figli vigili del fuoco.
29)
Ente di assistenza agenti di custodia.
30)
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
31)
Comitato italiano difesa morale e sociale della donna.
32)
Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani
caduti in guerra «F.D. Roosevelt».
33)
Opera nazionale per le città dei ragazzi.
34)
Fondazione pro juventude «Don Carlo Gnocchi».
35) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza
sociale delle famiglie italiane.
36)
Fondazione «Gerolamo Gaslini».
37)
Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre
nazionali.
38)
Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.
39)
Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II»
di Firenze.
40)
Ente di assistenza orfani appartenenti al corpo agenti
di custodia.
41)
Consorzio sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dell'eruzione del Vesuvio del 1906.
42)
Istituto servizio sociale familiare.
43)
Casa di riposo Giuseppe Verdi.
44)
Casa per veterani di Turate.
45)
Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
46)
Opera nazionale invalidi al lavoro.
47)
Società italiana assistenza medico-psico-pedagogica
ai minorati in età evolutiva.
48)
Comitato italiano per la goccia del latte.
49)
Ente nazionale iniziative sociali.
50)
istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III.
TABELLA
B 1
1)
Associazione nazionale combattenti e reduci.
2)
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
3)
Associazione nazionale mutilati, invalidi e famiglie
dei caduti delle ferrovie dello Stato.
4)
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro.
5)
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
6)
Associazione nazionale vittime civili di guerra.
7)
Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati
dell'aeronautica.
8)
Associazione nazionale profughi d'Africa.
9)
Associazione nazionale per la difesa della gioventù.
10)
Associazione nazionale assistenza pubblici impiegati.
11)
Associazione nazionale danneggiati di guerra e da pubbliche
calamità.
12)
Associazione volontari italiani del sangue.
13)
Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.
14)
Associazione nazionale internati.
15)
Associazione nazionale reduci della prigionia, dall'internamento
e dalla guerra di liberazione.
16)
Associazione nazionale tubercolotici di guerra e per cause di guerra.
17)
Associazione assistenza infanzia poliomelitica.
18)
Associazione italiana per l'assistenza agli spastici.
19)
Associazione nazionale famiglie di fanciulli
subnormali.
20)
Associazione nazionale famiglie emigrati.
21)
Associazione nazionale profughi italiani della Tunisia.
22)
Associazione nazionale autieri d'Italia.
23)
Associazione nazionale bersaglieri.
24)
Associazione nazionale alpini.
25)
Associazione nazionale nastro tricolore.
26)
Associazione nazionale fra decorati al valor civile di marina ed aeronautica.
27)
Associazione nazionale granatieri di Sardegna.
28)
Unione italiana ciechi.
29)
Unione nazionale mutilati per servizio.
30)
Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.
31)
Unione nazionale italiana profughi e rimpatriati dall'estero.
32)
Unione nazionale ufficiali in congedo.
33)
Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
34)
Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca.
35)
Istituto «Scilla» per l'educazione marinara per gli orfani
di marinai e pescatori.
36)
Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e soccorso.
37)
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.
38)
Lega italiana per la lotta contro la poliomielite.
39)
Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili.
40)
Società umanitaria di Milano.
41)
Ente gruppo medaglie d'oro.
42)
Ente nazionale sordomuti.
43)
Istituto del «Nastro azzurro» fra i combattenti e decorati al valor militare.
44)
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
45)
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari.
46)
Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari.
47)
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
48)
Opera di previdenza a favore del personale delle
FF.SS.
49)
Istituto nazionale di previdenza e credito delle telecomunicazioni.
50)
Istituto nazionale di previdenza fra i magistrati.
51)
Cassa mutua nazionale fra i cancellieri e i segretari giudiziari.
52)
Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico
statale.
53)
Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i dipendenti
dell'amministrazione pubblica dei LL.PP. e dell'ANAS.
54)
Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle II.DD.
55) Fondo di previdenza del personale provinciale delle
tasse e delle imposte dirette sugli affari.
56)
Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali.
57) Fondo di previdenza per impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle II.DD.
58) Fondo di previdenza per il personale addetto alle
gestioni delle imposte di consumo.
59) Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari
al personale del lotto.
60)
Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.
61) Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte
di fabbricazione e dei laboratori chimici, delle dogane ed imposte indirette.
62)
Cassa ufficiali e fondo di previdenza per i sottoufficiali e militari di
truppa della guardia di finanza.
63)
Fondo di assistenza per i finanzieri.
64)
Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
dell'arma dei carabinieri e cassa di previdenza annessa alla associazione
nazionale del carabiniere.
65)
Fondo pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in
concessione.
66) Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione.
67)
Cassa per la previdenza marinara.
68)
Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali.
69)
Gestione di provvidenze per gli impiegati dell'industria.
70)
Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali
di spedizione e trasporto.
71)
Ente nazionale assistenza per agenti e rappresentanti di commercio.
72) Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e
delle aziende elettriche private.
73) Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
74)
Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della
stampa e della carta.
75)
Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.
76)
Fondo pensioni per il personale di ruolo della società italiana autori ed editori.
77)
Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione.
78) Fondo di previdenza per gli ufficiali del lavoro e
della massima occupazione.
79)
Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali.
www.fondazionepromozionesociale.it