Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977
SCHEMA
DI DECRETO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 382 (1)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Trasferimento
e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato)
Il completamento del trasferimento
delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato successivamente all'entrata in vigore dei decreti del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 15
gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11 e la delega alle stesse regioni
dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo
comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente
decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed alla legge 27
novembre 1976, n. 894.
Art. 2.
(Trasferimento
di funzioni amministrative di enti pubblici)
Le funzioni amministrative
esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie indicate
dall'articolo 117 della Costituzione sono trasferite alle regioni a statuto
ordinario, secondo le disposizioni del presente decreto.
Art. 3.
(Attribuzioni
a province e comuni)
Ai comuni, alle province, alle
comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate
nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le
vigenti disposizioni di legge.
Art. 4.
(Limiti
territoriali e settori del trasferimento e delle deleghe)
I trasferimenti e
le deleghe, di cui agli articoli precedenti, s'intendono fatti nell'ambito
della circoscrizione territoriale di ciascuna regione e sono ripartiti secondo
i seguenti settori organici: ordinamento ed organizzazione amministrativi;
servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per
indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».
Art. 5.
(Competenze
dello Stato)
Lo Stato, nelle materie definite dal
presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli
articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e
di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previsti dall'art.
3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie
trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con
Le funzioni amministrative nelle
materie definite dal presente decreto, limitatamente ad attività da svolgersi
all'estero, sono di competenza dello Stato o di enti
pubblici sottoposti alla sua vigilanza, che le esercitano sentite le regioni
interessate.
Il Governo della Repubblica,
attraverso gli organi ministeriali competenti, tramite
il Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed
esercita il potere di sostituzione previsto dall'articolo 2 della legge n. 382
del 22 luglio 1975.
Art. 6.
(Atti
delegati e sub-delegati - Comunicazioni)
Gli atti emanati nell'esercizio
delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi; di essi deve darsi comunicazione al Commissario del Governo.
Art. 7.
(Regolamenti
e direttive della Comunità economica europea)
Si intendono trasferite alle regioni in
ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative
relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea e
dell'eventuale normazione integrativa adottata dallo Stato nonché
all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
indica le norme di principio.
Le funzioni amministrative di cui al
comma precedente sono esercitate in conformità anche alle leggi regionali ed,
in loro mancanza, ad ogni altra disposizione delle leggi dello Stato.
Il Governo della Repubblica, in caso
di accertata inattività degli organi regionali che
comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un
congruo termine per provvedere. Qualora la inattività
degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio
dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della
regione.
Art. 8.
(Norme
regionali di attuazione)
Le regioni possono emanare norme di
legge anche di organizzazione e di spesa per
l'attuazione delle norme del presente decreto e di ogni altra legge o atto
avente forza di legge dello Stato, con le quali è ad esse delegato l'esercizio
di funzioni amministrative o comunque vigenti nelle materie relative.
Le regioni possono altresì emanare
norme di legge con le quali è subdelegato
alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni
amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti
finanziari relativi.
Art. 9.
(Gestioni
comuni fra regioni)
Le regioni per le attività ed i
servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire
ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività e i servizi predetti
devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra le regioni.
Titolo III
SERVIZI SOCIALI
Capo I
OGGETTO
Art. 15.
(Materie
del trasferimento)
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 2 nelle
materie «Polizia locale urbana e rurale», «Beneficenza
pubblica», «Assistenza sanitaria ed ospedaliera», «Istruzione
artigiana e professionale», «Assistenza scolastica», «Musei
e biblioteche di enti locali», come attinenti ai
servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo III
BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 20.
(Beneficenza
pubblica)
Le funzioni amministrative relative
alla materia «Beneficenza pubblica» concernono le attività e i servizi pubblici,
mediante i quali, con prestazioni e provvidenze in natura e occasionalmente in
denaro a favore di cittadini e di stranieri bisognosi a qualsiasi titolo che si
trovano nel territorio dello Stato, vengono loro
assicurate le condizioni per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della
vita e la rimozione degli effetti dello stato di bisogno, che ostacolano il
pieno e libero sviluppo della personalità.
Art. 21.
(Competenze
dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le
funzioni concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso
in casi di catastrofi o calamità naturali di particolare gravità o estensione,
nonché gli altri interventi straordinari in casi
eccezionali o urgenti;
2) gli interventi di prima
assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi
stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle
operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato,
ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la
legge 24 luglio 1954, n. 722;
3) gli interventi di protezione
sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei
Carabinieri, agli altri Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché ad altre categorie di personale statale,
da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed
internazionali, nonché la elaborazione dei piani nazionali per la
distribuzione di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di
regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di
carattere continuativo assistenziali disposti dalla
legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, nonché gli interventi di
protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 28 febbraio
1958, n. 65;
6) la vigilanza sotto ogni forma
delle attività di soggetti privati singoli od associati o di fondazioni aventi
ad oggetto l'assistenza e la beneficenza.
Art. 22.
(Funzioni
delegate)
È delegato alle regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative, di cui all'art. 21, n. 6.
Art. 23.
(Attribuzioni
dei comuni)
Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative nella materia indicata
dall'art. 20 e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.
La gestione finanziaria delle
relative attività viene contabilizzata separatamente.
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali e il personale
sono trasferiti ai rispettivi comuni.
Capo IV
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
Art. 24.
(Assistenza
sanitaria e ospedaliera)
Le definizioni delle funzioni
amministrative concernenti la materia «Assistenza
sanitaria ed ospedaliera», nonché le deleghe alle
regioni e le attribuzioni ai comuni e agli altri enti locali saranno stabilite
con la legge sulla riforma sanitaria.
Capo V
ISTRUZIONE ARTIGIANALE E
PROFESSIONALE
Art. 25.
(Istruzione
artigiana e professionale)
Le funzioni amministrative relative
alla materia «Istruzione artigiana e professionale» concernono le strutture, i
servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento ed alla
riqualificazione ed all'orientamento professionali di tutti coloro
che si apprestano a svolgere, già svolgono o hanno cessato di svolgere lavoro
dipendente o autonomo per il cui esercizio non sia richiesto in base alla legge
dello Stato il possesso di un titolo di studio conseguibile, a seguito di
esame di Stato, dopo la scuola dell'obbligo o che comunque non richieda una
preparazione a carattere universitario o post-universitario; la vigilanza sulle
attività private di istruzione artigiana e professionale.
Art. 26.
(Istituzioni
d'istruzione professionale)
Gli istituti professionali e gli istituti d'arte statali sono trasferiti alle regioni nei
limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge sul nuovo ordinamento della
scuola secondaria superiore.
Ogni altra istituzione di istruzione artigiana o professionale avente personalità
giuridica ed i centri di formazione professionale istituiti presso enti
autonomi lirici ed assimilati, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, assumono la qualifica di regionali.
Art. 27.
(Competenze
dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza
della legislazione sociale;
2) l'attività di
formazione ed addestramento professionale svolta dalle forze armate e dai
corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le
aziende autonome, per i propri dipendenti.
Capo VI
ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 28.
(Assistenza
scolastica)
Le funzioni amministrative relative
alla materia «Assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi
e le attività destinati a facilitare, mediante prestazioni, erogazioni e
provvidenze in denaro od in natura a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, che siano bisognosi per qualsiasi causa,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti bisognosi e meritevoli
la prosecuzione degli studi; il trasporto gratuito e le assicurazioni degli
alunni nei casi previsti dalla legge.
Art. 29.
(Opere
universitarie)
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato nei confronti delle opere
universitarie sono delegate alle regioni.
Art. 30.
(Attribuzioni
alle province e ai comuni)
Le funzioni amministrative indicate
nell'art. 28, il cui esercizio è limitato all'ambito delle rispettive
circoscrizioni, sono attribuite alle province e ai comuni, secondo le attuali
competenze in ordine alle spese funzionali che sono a
loro carico in relazione ai vari tipi di scuola.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 72.
(Personale
dello Stato)
I contingenti di personale statale
di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle regioni sono
indicati distintamente per ciascun Ministero nella allegata
tab. C.
I contingenti, di cui al comma
precedente, saranno ripartiti per qualifica tra le regioni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, con esclusione dei presidenti delle regioni a statuto speciale.
I ruoli organici e gli eventuali
contingenti non di ruolo, cui appartiene il personale
indicato nei commi precedenti, vengono ridotti in misura corrispondente ai
contingenti di cui al primo comma.
Il personale di
cui al primo comma è inquadrato nei ruoli e nei contingenti di ciascuna regione
entro il 30 giugno 1978. Fino alla data dell'inquadramento e non oltre il termine suddetto lo stesso personale è amministrato dall'amministrazione
di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Le regioni rimborsano allo Stato le spese sostenute dal
1° gennaio 1978 alla data dell'inquadramento.
Il personale civile di ruolo e non
di ruolo dello Stato, compresi gli operai, che all'entrata in vigore del
presente decreto risulta assegnato ad uffici non
trasferiti alle regioni, ma che svolge funzioni amministrative trasferite, è
messo entro il termine indicato nel secondo comma a disposizione di ciascuna
regione nei limiti dei contingenti determinati e previo assenso degli
interessati.
Le amministrazioni di provenienza,
in caso di insufficienza del numero dei dipendenti
consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
precedente mettono a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che ne hanno
fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni
connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32,
terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.
Al personale contemplato nel
presente articolo che viene destinato ad ufficio in
sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono
le indennità e rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa
vigente per i dipendenti statali.
Art. 73.
(Estinzione
e riduzione di enti pubblici)
Gli enti pubblici nazionali ed
interregionali che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal
presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono state trasferite
alle regioni, sono indicati nella tabella B allegata allo stesso decreto.
Con decreto avente valore di legge,
ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da emanare entro il 31
dicembre 1977, sono dichiarati quali degli enti pubblici indicati nella
tabella di cui al comma precedente esercitano funzioni anche in materie diverse
da quelle per le quali sono state trasferite le funzioni amministrative alle
regioni e sono necessari ai fini delle funzioni residue. Negli stessi decreti
sono indicate le funzioni trasferite.
Gli enti pubblici indicati nella
tabella di cui al primo comma se non sono contemplati nel decreto di cui al secondo
comma e se questo non è emanato entro la data prescritta, si considerano
estinti con effetto dal 1o gennaio 1978, ancorché compresi nella tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Si osserva, per l'emanazione del
decreto di cui al secondo comma, il procedimento previsto dall'art. 3, ottavo, nono e decimo comma della legge 20 marzo 1975, n.
70, previa l'indagine svolta ai sensi del quarto e quinto comma, sostituita la
Commissione parlamentare per le questioni regionali alla Commissione prevista
dall'ottavo comma.
Gli organi di amministrazione
degli enti considerati estinti ai sensi del terzo comma cessano, dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di cui al
secondo comma o, in mancanza, dal 1° gennaio 1978.
Dalla stessa data, anche al fine di
assicurare l'ininterrotto esercizio delle funzioni trasferite, il presidente
assume la figura di commissario straordinario con il compito di attuare entro
il 30 giugno 1978 i trasferimenti patrimoniali di cui ai commi successivi.
I beni immobili, con gli arredi e le
attrezzature relative, degli enti estinti sono trasferiti alle regioni nel cui
territorio sono posti, esclusi quelli destinati alle sedi centrali che sono trasferiti allo Stato. Le residue attività patrimoniali
sono attribuite alle regioni in proporzione delle spese sostenute dagli enti
nel biennio 1975-1976 per l'espletamento delle
funzioni esercitate in ciascuna regione, tenuto conto del valore degli immobili
trasferiti. Le passività sono ripartite fra le regioni con criterio
proporzionale alle attribuzioni patrimoniali.
Con il decreto di cui al secondo
comma viene determinata la parte del patrimonio degli enti pubblici, che
esercitano funzioni amministrative anche in materia diversa da quella per le
quali sono state trasferite le funzioni amministrative alle regioni,
necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite,
nonché le modalità e il procedimento la ripartizione dei beni tra le regioni.
Art. 74.
(Enti
a struttura associativa o derivanti da fondazioni)
Gli enti pubblici di cui al primo
comma dell'articolo precedente, che hanno struttura associativa o traggono origine
da fondazioni private, continuano a sussistere dopo il 31 dicembre 1977 come
persone giuridiche di diritto privato, conservando il loro patrimonio se prima
del 15 gennaio 1978 dimostrano che lo stesso si è formato prevalentemente in base a liberalità o a contributi degli associati.
La dimostrazione, di cui al
precedente comma, può essere data anche mediante dichiarazione giurata da
parte dei legali rappresentanti dell'ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n.
Al personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1976 presso gli enti per i quali sia stato
emanato il decreto di cui al secondo comma, che ne faccia domanda entro i successivi
3 mesi, si applicano le norme di cui all'art. 78 del presente decreto.
Nei confronti degli enti che
continuano a sussistere come persone giuridiche di diritto privato
cessano i contributi previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle funzioni
trasferite alle regioni.
Art. 75.
(Attività
residue degli enti pubblici estinti)
Le funzioni amministrative degli
enti pubblici, di cui all'art. 73, continuano ad essere esercitate nelle
regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a
quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli
statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Art. 76.
(Entrate
degli enti pubblici)
Le entrate degli enti pubblici
previste da disposizioni di legge vigenti sono interamente attribuite alle
regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle
funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative
anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
La disposizione del comma precedente
non si applica ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi
di cui all'art. 74 nonché alle entrate destinate
all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni a
statuto speciale.
Art. 77.
(Percezione
e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici)
Le entrate, di cui al primo comma
dell'articolo precedente, derivanti da contribuzioni o imposizioni a carico di
persone fisiche o giuridiche o comunque a queste
riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili sono percepite direttamente
dalla regione, nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono
posti, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n.
Art. 78.
(Personale
degli enti pubblici)
Il personale degli
enti pubblici indispensabile all'esercizio delle funzioni
amministrative trasferite alle regioni già da essi esercitate è trasferito alle
stesse per contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro secondo i criteri e nei
termini previsti dal secondo comma dell'art. 72.
Si applicano al personale di cui al
comma precedente, ed al rimanente personale degli enti pubblici, dei quali
tutte le funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni, le
disposizioni dei commi dal sesto al dodicesimo dell'art. 2 della legge 20 marzo
1975, n. 70.
Art. 79.
(Posizione
giuridica ed economica del personale trasferito)
Al personale trasferito alle
regioni, a norma degli articoli 72 e 78 del presente decreto, sono fatte salve
le posizioni giuridiche ed economiche rispettive già
acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque
disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno
dall'entrata In vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di
pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi
trasferito.
Art. 80.
(Affari
pendenti)
Le amministrazioni dello Stato, di
cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a
consegnare entro il 31 gennaio
Resta di competenza degli organi
dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti
amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni
di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1o gennaio
1978.
Rimane, parimenti, di competenza
degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la
liquidazione delle ulteriori annualità di spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni
alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto
carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Tabella B
1) Associazione
nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra.
2) Associazione nazionale fra
mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
3) Associazione nazionale mutilati
ed invalidi civili.
4) Associazione nazionale tra
mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).
5) Associazione nazionale vittime
civili di guerra.
6) Cassa per il soccorso e
l'assistenza alle vittime del delitto.
7) Consorzio nazionale produttori canapa.
8) Ente di assistenza
utenti motori agricoli.
9) Ente gruppo medaglie d'oro.
10) Ente nazionale
assistenza lavoratori (ENAL).
11) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI).
12) Ente nazionale di lavoro per i
ciechi.
13) Ente nazionale
protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
14) Cassa militare Umberto I per i
veterani delle guerre nazionali.
15) Ente nazionale per l'assistenza
alla gente di mare.
16) Ente nazionale per la protezione
morale del fanciullo.
17) Ente produttori selvaggina.
18) Istituto del «Nastro
Azzurro» fra i combattenti e decorati al valor militare.
19) Istituto nazionale di
beneficenza «Vittorio Emanuele III».
20) Istituto
nazionale Umberto e Margherita di Savoia.
21) Opera nazionale
combattenti.
22) Opera nazionale
invalidi di guerra (ONIG).
23) Opera nazionale
pensionati d'Italia.
24) Ente nazionale per l'artigianato
e le piccole industrie.
25) Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani dei sanitari italiani.
26) Opera nazionale per gli orfani
di guerra.
27) Unione italiana assistenza
all'infanzia.
28) Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani di guerra anormali psichici.
29) Opera nazionale per il
Mezzogiorno d'Italia.
30) Ente nazionale lavoratori
rimpatriati e profughi.
31) Unione italiana ciechi (UIC).
32) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio
Emanuele II», Firenze.
33) Ente patronato
Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, non previste espressamente nell'elenco che precede, che operino
nel territorio di più regioni.
Tabella C (estratto)
CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI
Ruoli organici del
personale del Ministero dell'interno
Ruolo organico
del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione
civile 3
Ruolo organico
del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) 20
Ruolo organico
del personale della carriera di concetto
amministrativa dell'Amministrazione civile 4
Ruolo organico
del personale della carriera di concetto
dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)
70
Ruolo
organico del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) 30
Totale
generale unità 127
(1) Sono riportate
solo le parti riguardanti la sanità, l'assistenza sociale e scolastica e la
formazione artigiana e professionale.
www.fondazionepromozionesociale.it