Prospettive assistenziali, n. 39, luglio-settembre
1977
BILANCIO
DEI PRIMI DIECI ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE
L'entrata in vigore della legge n.
431 del 5 giugno 1967, introducendo nel nostro ordinamento l'istituto
giuridico dell'adozione speciale, rappresentò una rottura rispetto alle
concezioni esistenti in materia di infanzia
abbandonata e di adozione (1).
Infatti, sul primo punto, fino a
quel momento, gli enti pubblici e privati di assistenza
avevano il più completo potere discrezionale di tenere ricoverati negli
istituti i bambini abbandonati o di affidarli a famiglie e persone di ogni età,
per qualsiasi motivazione li accogliessero e con il legame o non legame
giuridico che ritenevano opportuno (semplice affidamento, adozione ordinaria;
affiliazione dopo i tre anni di affidamento, assunzione della tutela).
I bambini potevano essere affidati a
famiglie e a persone anche dagli ufficiali di stato civile (a coloro che dichiaravano di aver assistito al parto della
donna che non riconosceva il bambino) e da intermediari (2).
L'autorità giudiziaria non aveva
alcun potere di intervento per la sistemazione dei
bambini abbandonati, poiché provvedeva solamente a ratificare le decisioni prese
dalle persone che li avevano accolti: pronuncia dell'adozione ordinaria e
dell'affiliazione, decreto di affidamento, nomina dei tutori, controllando
solo alcuni aspetti formali (ad esempio l'età degli adottanti).
Circa il secondo punto è stato
giustamente affermato che l'adozione speciale ha rappresentato una rivoluzione
copernicana rispetto a quella ordinaria, in quanto con
la legge 431 al centro del sistema è stato posto il bambino in situazione di
abbandono in luogo delle coppie e delle persone senza
discendenti com'era nel vecchio sistema.
Inoltre la legge sull'adozione
speciale ha affermato il fondamentale principio secondo cui la filiazione non
è un semplice fatto biologico, ma consiste soprattutto nel rapporto reciprocamente formativo fra genitori e figli. Ne deriva pertanto che
nei casi di totale abbandono materiale e morale, i minori hanno il diritto di
avere una famiglia completa.
Il prospetto indica le sostanziali
differenze fra adozione speciale e ordinaria.
Adozione speciale |
Adozione ordinaria (3) |
L'adozione speciale ha lo scopo
esclusivo di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi. |
L'adozione ordinaria ha lo scopo
di consentire a chi è privo di prole di trasmettere il cognome e il
patrimonio. |
Possono adottare soltanto i
coniugi sposati da 5 anni, non separati neppure di fatto
e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare ed istruire il minore. |
Può adottare qualsiasi persona,
sia essa sposata, celibe, nubile o vedova. |
L'adozione speciale è consentita soltanto nei riguardi dei
minori degli anni 8 dichiarati in stato di adottabilità
dal Tribunale per i minorenni perché privi di assistenza materiale e morale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. |
La persona che si
intende adottare con adozione ordinaria può essere parente o non
parente, in stato di abbandono o circondata dall'affetto dei suoi genitori. |
Per dare ai bambini dei genitori e
non dei nonni è previsto che la differenza di età
tra il bambino e i coniugi che intendono adottare con adozione speciale non
sia superiore ai 45 anni (e non inferiore agli anni 20). |
L'adottante con adozione ordinaria
deve avere un'età superiore ai 35 o ai 30 anni in casi eccezionali. Pertanto
anche un ottantenne può adottare un bambino. |
Possono adottare con adozione
speciale i coniugi con o senza prole. |
Non possono adottare con adozione
ordinaria le persone che hanno discendenti. |
Il Tribunale per i minorenni deve
scegliere la famiglia che risponde meglio alle esigenze del bambino e deve
vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo. La selezione e preparazione dei
coniugi adottanti è necessaria per evitare che il
bambino venga affidato a coniugi inidonei. |
Nulla viene
fatto per accertare le capacità educative degli adottanti con adozione
ordinaria. La legge prescrive solo che
l'adozione debba convenire all'adottando e ciò é
sempre stato interpretato solo per quanto concerne l'aspetto economico. |
Con l'adozione speciale
l'adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Con l'adozione speciale
il bambino stabilisce pieni rapporti di parentela con ascendenti e discendenti
degli adottanti. Con l'adozione speciale cessa ogni rapporto tra l'adottato
e la famiglia di origine. |
L'adottato con adozione ordinaria
non modifica il suo status originario (figlio legittimo, figlio
naturale). Con l'adozione ordinaria
il bambino non stabilisce alcun rapporto di parentela con gli ascendenti
e discendenti dell'adottante. L'adottato non rompe i rapporti giuridici con la famiglia di origine. |
Prima fase di applicazione
Fin dall'inizio sorsero numerose
difficoltà di applicazione della legge sull'adozione speciale,
causate principalmente dai seguenti fatti:
a) resistenze notevoli da parte degli
istituti di assistenza all'infanzia, soprattutto di
quelli privati, che in molti casi hanno attuato un vero e proprio boicottaggio
alla legge 431 non inviando all'autorità giudiziaria gli elenchi trimestrali
dei minori ricoverati come prescritto dall'art. 314/5 (4). Purtroppo tale
situazione perdura tuttora, anche se in misura ridotta;
b) gravi erano le carenze
di organici e strumenti dei Tribunali per i minorenni. Anzi, fino all'entrata
in vigore della legge 12 marzo 1968 n. 181, solo parzialmente innovativa per
l'incomprensione di tutti i parlamentari e per il mancato appoggio della
magistratura (5), la maggior parte di magistrati minorili lavorava solo a tempo
parziale e spesso per poche ore al mese.
Per conoscere la situazione dei
Tribunali per i minorenni, l'ANFAA effettuò una
indagine conoscitiva dalla quale emersero in modo evidente le gravissime
disfunzioni sia dei Tribunali per i minorenni, sia degli uffici del Giudice
tutelare (6).
Solo con la legge n. 35 del 9-3-1971 si arrivò finalmente a dotare i Tribunali per i
minorenni di proprie piante organiche con tutti i magistrati a tempo pieno (7);
c) l'ideologia di molti, troppi
magistrati minorili ha costituito, e costituisce ancora oggi, sia pure in
misura inferiore rispetto ai primi anni di applicazione
della legge 431, un ostacolo importante. Basti pensare:
- alla non effettuazione del
censimento degli istituti di assistenza all'infanzia
operanti nel territorio di competenza (tuttora non compiuto dalla maggioranza
dei Tribunali per i minorenni) per cui l'autorità giudiziaria non è in grado di
conoscere le istituzioni che non provvedono all'invio degli elenchi
trimestrali dei minori ricoverati;
- alla assenza
di denunce da parte dei Giudici tutelari e dei Tribunali per i minorenni e
relative Procure nei confronti dei dirigenti degli istituti inadempienti;
- all'applicazione
dell'adozione ordinaria nei confronti dei minori adottabili con adozione speciale,
creando in tal modo situazioni drammaticamente lesive per i bambini (8) e favorendo il già
fiorente mercato dei bambini;
- alle assurde modalità di affidamento preadottivo messe
in atto trattando i bambini come merce qualsiasi (9);
d) all'assenza quasi totale di
controlli da parte dell'ONMI a cui competeva (fino al 31-12-1975) la vigilanza
degli istituti pubblici e privati di assistenza
all'infanzia (10). Queste funzioni sono state trasferite alle Regioni a partire dall'1-11976;
e)
alla quasi assoluta inattività accertata nei riguardi della stragrande
maggioranza dei giudici tutelari, inattività non modificata da incontri personali, dall'invio di
lettere e circolari. Gli uffici delle tutele sono tuttora quasi del tutto inattivi
e la situazione non sembra possa migliorare sia per
l'alto numero degli uffici (899), sia per i continui trasferimenti dei giudici,
sia per la scarsa sensibilità dei magistrati addetti che, anche per motivi di
carriera, non si impegnano molto nel campo dei minori.
Ne deriva pertanto che la linea da
seguire non è quella della ristrutturazione e tanto meno del potenziamento
degli uffici del giudice tutelare; sembra invece
preferibile puntare al trasferimento delle loro funzioni ai Tribunali per i
minorenni opportunamente adeguati alle esigenze. In tal modo si arriverebbe
all'unificazione nei Tribunali per i minorenni degli interventi nei confronti
dei bambini e dei giovani (11).
TABELLA 1
Distretti 1 |
Materie 2 |
1964 3 |
1965 4 |
1966 5 |
1967 6 |
1968 7 |
1969 8 |
1970 9 |
1971 10 |
1972 11 |
1973 12 |
Media annua adozioni ordinarie
minorenni dal 1964 al 1966 13 |
Media annua affidamenti preadottivi dal 1969 al 1973 14 |
Torino |
Adozioni
ordinarie minorenni |
83 |
99 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
31 |
39 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
114 |
138 |
149 |
87 |
282 |
98 |
50 |
45 |
41 |
64 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
1 |
219 |
289 |
216 |
434 |
265 |
297 |
|
300 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
2 |
184 |
210 |
305 |
311 |
435 |
234 |
|
|
Genova |
Adozioni
ordinarie minorenni |
68 |
50 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
28 |
16 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
96 |
66 |
79 |
75 |
56 |
57 |
47 |
68 |
36 |
31 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
70 |
119 |
93 |
113 |
101 |
62 |
|
98 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
2 |
81 |
122 |
174 |
117 |
131 |
81 |
|
|
Milano |
Adozioni
ordinarie minorenni |
135 |
138 |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
148 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
34 |
48 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
169 |
186 |
211 |
170 |
68 |
101 |
70 |
84 |
67 |
71 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
184 |
306 |
323 |
477 |
215 |
350 |
|
337 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
132 |
390 |
321 |
468 |
463 |
389 |
332 |
|
|
Brescia |
Adozioni
ordinarie minorenni |
77 |
59 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
gy |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
13 |
13 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
90 |
72 |
80 |
56 |
129 |
16 |
26 |
17 |
15 |
8 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
28 |
79 |
111 |
62 |
79 |
107 |
|
88 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
14 |
30 |
87 |
146 |
28 |
124 |
91 |
|
|
Trento |
Adozioni
ordinarie minorenni |
26 |
33 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
9 |
10 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
35 |
43 |
34 |
21 |
23 |
18 |
20 |
9 |
23 |
27 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
|
16 |
44 |
44 |
41 |
45 |
|
38 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
|
22 |
6 |
25 |
32 |
51 |
71 |
|
|
Venezia |
Adozioni
ordinarie minorenni |
87 |
85 |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
32 |
28 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
119 |
113 |
133 |
83 |
78 |
69 |
66 |
34 |
35 |
49 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
1 |
130 |
277 |
203 |
169 |
178 |
|
191 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
35 |
145 |
76 |
100 |
258 |
238 |
202 |
|
|
Trieste |
Adozioni
ordinarie minorenni |
22 |
19 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
17 |
15 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
39 |
34 |
26 |
22 |
20 |
28 |
21 |
14 |
16 |
22 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
2 |
1 |
30 |
41 |
43 |
43 |
47 |
|
41 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
1 |
21 |
28 |
43 |
62 |
196 |
40 |
|
|
Bologna |
Adozioni
ordinarie minorenni |
70 |
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
32 |
16 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
102 |
81 |
94 |
59 |
64 |
49 |
38 |
41 |
52 |
51 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
186 |
307 |
288 |
210 |
149 |
213 |
|
233 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
21 |
241 |
192 |
174 |
239 |
216 |
195 |
|
|
Ancona |
Adozioni
ordinarie minorenni |
15 |
21 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
14 |
13 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
29 |
34 |
23 |
25 |
26 |
16 |
18 |
20 |
9 |
19 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
24 |
40 |
10 |
77 |
63 |
52 |
|
48 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
2 |
57 |
22 |
64 |
63 |
41 |
42 |
|
|
Firenze |
Adozioni
ordinarie minorenni |
67 |
77 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
39 |
27 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
106 |
104 |
128 |
56 |
53 |
29 |
59 |
43 |
70 |
41 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
40 |
130 |
243 |
179 |
190 |
132 |
|
175 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
3 |
236 |
105 |
257 |
181 |
239 |
195 |
|
|
Perugia |
Adozioni
ordinarie minorenni |
33 |
20 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
8 |
5 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
41 |
25 |
41 |
14 |
31 |
18 |
17 |
17 |
25 |
13 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
1 |
28 |
38 |
31 |
31 |
56 |
34 |
|
38 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
- |
39 |
27 |
59 |
57 |
41 |
51 |
|
|
L'Aquila |
Adozioni
ordinarie minorenni |
62 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
10 |
17 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
72 |
65 |
74 |
46 |
28 |
73 |
33 |
38 |
15 |
21 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
i |
12 |
104 |
88 |
92 |
61 |
74 |
|
84 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
8 |
42 |
48 |
94 |
104 |
100 |
49 |
|
|
Cagliari |
Adozioni
ordinarie minorenni |
41 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
5 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
46 |
32 |
33 |
20 |
13 |
12 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
2 |
34 |
30 |
36 |
54 |
63 |
80 |
|
53 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
- |
100 |
59 |
45 |
33 |
66 |
69 |
|
|
Roma |
Adozioni
ordinarie minorenni |
254 |
283 |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
262 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
49 |
68 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
303 |
351 |
301 |
169 |
131 |
127 |
131 |
149 |
101 |
119 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
143 |
342 |
238 |
225 |
198 |
307 |
|
262 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
9 |
160 |
435 |
440 |
421 |
401 |
303 |
|
|
Napoli |
Adozioni
ordinarie minorenni |
392 |
436 |
467 |
|
|
|
|
|
|
|
431 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
73 |
67 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
465 |
503 |
533 |
371 |
490 |
273 |
239 |
235 |
250 |
317 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
4 |
193 |
180 |
209 |
191 |
156 |
122 |
|
172 (12) (solo Napoli) |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
70 |
562 |
779 |
717 |
492 |
447 |
172 |
|
233 (13) (Napoli, Campobasso e
Salerno) |
Campo- basso |
Adozioni
ordinarie minorenni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
4 |
11 |
12 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
|
|
1 |
16 |
5 |
10 |
|
8 (14) |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
|
|
|
3 |
16 |
13 |
12 |
|
|
Salerno
|
Adozioni
ordinarie minorenni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
|
|
|
|
|
8 |
29 |
40 |
16 |
32 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
|
|
35 |
45 |
49 |
82 |
|
53 (14) |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
|
|
|
46 |
54 |
99 |
40 |
|
|
Bari |
Adozioni
ordinarie minorenni |
118 |
121 |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
47 |
34 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
165 |
155 |
153 |
125 |
146 |
106 |
80 |
90 |
75 |
85 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
101 |
127 |
106 |
110 |
106 |
107 |
|
111 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
10 |
138 |
194 |
235 |
170 |
161 |
126 |
|
|
Lecce |
Adozioni
ordinarie minorenni |
153 |
144 |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
20 |
28 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
173 |
172 |
174 |
204 |
267 |
195 |
115 |
100 |
127 |
137 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
1 |
40 |
57 |
85 |
76 |
109 |
68 |
|
79 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
19 |
21 |
78 |
121 |
159 |
136 |
82 |
|
|
Potenza |
Adozioni
ordinarie minorenni |
22 |
23 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
10 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
32 |
29 |
25 |
16 |
11 |
25 |
9 |
9 |
12 |
18 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
9 |
16 |
25 |
16 |
28 |
15 |
|
20 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
10 |
34 |
22 |
44 |
65 |
34 |
26 |
|
|
Catanzaro |
Adozioni
ordinarie minorenni |
95 |
73 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
24 |
25 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
119 |
98 |
85 |
93 |
56 |
119 |
77 |
68 |
63 |
74 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
5 |
35 |
52 |
52 |
67 |
63 |
|
54 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
6 |
18 |
48 |
62 |
71 |
85 |
64 |
|
|
Reggio Calabria |
Adozioni
ordinarie minorenni |
21 |
29 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
6 |
9 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
27 |
38 |
26 |
14 |
20 |
17 |
16 |
10 |
8 |
27 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
11 |
|
10 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
|
30 |
31 |
28 |
20 |
19 |
12 |
|
|
Palermo |
Adozioni
ordinarie minorenni |
208 |
173 |
215 |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
22 |
27 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
230 |
200 |
240 |
125 |
83 |
58 |
42 |
77 |
54 |
87 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
14 |
38 |
57 |
142 |
141 |
137 |
|
101 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
5 |
269 |
181 |
166 |
230 |
182 |
113 |
|
|
Messina |
Adozioni
ordinarie minorenni |
48 |
50 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
14 |
17 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
62 |
67 |
62 |
55 |
49 |
35 |
46 |
33 |
32 |
40 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
27 |
19 |
19 |
45 |
27 |
23 |
|
27 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
14 |
21 |
58 |
30 |
44 |
34 |
29 |
|
|
Caltanis- setta |
Adozioni
ordinarie minorenni |
39 |
19 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
5 |
6 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
44 |
25 |
50 |
23 |
47 |
36 |
27 |
9 |
30 |
26 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
|
4 |
3 |
14 |
11 |
13 |
9 |
|
10 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
|
1 |
16 |
23 |
25 |
23 |
12 |
|
|
Catania |
Adozioni
ordinarie minorenni |
98 |
80 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
31 |
39 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
129 |
119 |
109 |
67 |
72 |
102 |
59 |
59 |
46 |
58 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
- |
8 |
58 |
74 |
51 |
31 |
44 |
|
52 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
16 |
68 |
60 |
78 |
88 |
43 |
44 |
|
|
ITALIA |
Adozioni
ordinarie minorenni |
2234 |
2170 |
2301 |
|
|
|
|
|
|
|
2234 |
|
|
Adozioni
ordinarie maggiorenni |
573 |
580 |
562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale adozioni ordinarie |
2807 |
2750 |
2863 |
2001 |
2243 |
1686 |
1347 |
1320 |
1237 |
1459 |
|
|
|
Affidamenti
preadottivi |
|
|
|
12 |
1380 |
2503 |
2726 |
3009 |
2434 |
2669 |
|
2683 |
|
Adozioni
speciali |
|
|
|
379 |
2910 |
3205 |
3947 |
3803 |
3944 |
2687 |
|
|
Osservazioni generali
Per una conoscenza dell'applicazione
della legge 431 sono stati raccolti nella tabella 1 i dati, per ciascun
tribunale per i minorenni, riguardanti le adozioni ordinarie dei minorenni e
dei maggiorenni, il totale delle adozioni ordinarie, gli affidamenti preadottivi e le adozioni speciali.
Purtroppo l'ISTAT a
partire dal 1967 pubblica solo più i totali per l'intero territorio
nazionale delle adozioni ordinarie dei minorenni e dei maggiorenni e non i
dati relativi ai singoli tribunali.
Per quanto riguarda le adozioni
ordinarie dei minorenni si è avuto un aumento dal 1952
(adozioni minorenni n. 1496) al 1959 (n. 2150), poi una diminuzione fino al
1962 (n. 1917), per risalire di anno in anno fino al 1966 (n. 2301).
Approvata la legge 431, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni ordinarie di minorenni
sono aumentate notevolmente passando da 2872 del
Gli affidamenti preadottivi
e le adozioni ordinarie di minorenni pronunciate dopo
l'entrata in vigore della legge 431 e cioè dal 1968 al 1975 sono stati 27533
(media annua 3444).
Negli otto anni precedenti
l'approvazione della 431 (e cioè dal 1959 al 1966) le
adozioni ordinarie dei minorenni sono state complessivamente 16852 (media
annua 2106).
Pertanto nei primi otto anni di applicazione della 431 ben 10681 minori sono stati
adottati o dati in affidamento preadottivo in più
degli otto anni precedenti l'approvazione della legge stessa (la media annua è
aumentata di oltre il 60%).
Questi dati smentiscono le
affermazioni da più parti avanzate, secondo cui «non si sfugge alla sensazione che la riforma stia producendo ben poco
dal punto di vista quantitativo; forse poco più di un travaso dall'una all'altra
procedura di adozione» (17).
L'analisi dei dati statistici dei
singoli Tribunali per i minorenni mette in evidenza,
per quanto concerne il confronto fra le medie annue delle adozioni ordinarie di
minorenni dal 1964 al 1966 e le medie annue degli affidamenti preadottivi dal 1969 al 1973, quanto segue (18):
1) è aumentato in misura notevole il
numero dei minori sistemati in famiglia in tutti i Tribunali per i minorenni
situati a nord di Roma (Cagliari compresa). In particolare la media annua degli
affidamenti preadottivi dal 1969 al 1973 è di 233 per
il Tribunale per i minorenni di Bologna, e cioè quasi
quadrupla rispetto alla media annua per gli anni dal 1964 al 1966 (63 adozioni
ordinarie di minorenni), per Torino e Ancona la media è triplicata (vedi le
colonne 13 e 14). Per l'insieme dei Tribunali situati a nord di Roma la media annua è aumentata da 777 (periodo dal 64 al
66) a 1724 (periodo dal 1969 al 1973);
2) è rimasto eguale il numero dei
minori per quanto riguarda il Tribunale per i minorenni di Roma;
3) è in diminuzione, spesso
notevole, il numero dei minori dati in affidamento preadottivo
rispetto alle adozioni ordinarie di minorenni in tutti i Tribunali per i
minorenni situati a sud di Roma (escluso Cagliari). In
riferimento a questi Tribunali, la media annua per i periodi indicati al punto
1) è diminuita da
TABELLA 2 - Dati complessivi (15)
Anno 1 |
Adozioni ordinarie di
minorenni 2 |
Adozioni ordinarie di
maggiorenni 3 |
Totale adozioni ordinarie 4 |
Affidamenti preadottivi 5 |
Totale adozioni ordinarie minorenni e affidamenti preadottivi 6 |
Adozioni speciali
(16) 7 |
Affiliazioni omologate 8 |
1952 |
1496 |
1194 |
2690 |
- |
- |
- |
2440 |
1953 |
1630 |
1093 |
2723 |
- |
- |
- |
2743 |
1954 |
1918 |
1325 |
3243 |
- |
- |
- |
2645 |
1955 |
1619 |
1287 |
2906 |
- |
- |
- |
2493 |
1956 |
1765 |
600 |
2365 |
- |
- |
- |
2638 |
1957 |
1825 |
606 |
2431 |
- |
- |
- |
2623 |
1958 |
2001 |
595 |
2596 |
- |
- |
- |
2824 |
1959 |
2150 |
638 |
2788 |
- |
- |
- |
2450 |
1960 |
1977 |
680 |
2657 |
- |
- |
- |
2280 |
1961 |
1985 |
663 |
2648 |
- |
- |
- |
2407 |
1962 |
1917 |
587 |
2504 |
- |
- |
- |
2297 |
1963 |
2118 |
604 |
2722 |
- |
- |
- |
2354 |
1964 |
2234 |
573 |
2807 |
- |
- |
- |
2432 |
1965 |
2170 |
580 |
2750 |
- |
- |
- |
2426 |
1966 |
2301 |
562 |
2863 |
- |
- |
- |
2581 |
1967 |
- |
- |
2001 |
12 |
- |
379 |
2032 |
1968 |
1492 * |
751 * |
2243 |
1380 |
2872 |
2910 |
1766 |
1969 |
1202 * |
484 * |
1686 |
2503 |
3705 |
3205 |
1823 |
1970 |
956 * |
391 * |
1347 |
2726 |
3682 |
3947 |
1685 |
1971 |
961 * |
334 * |
1320 |
3009 |
3970 |
3803 |
1364 |
1972 |
877 * |
319 * |
1237 |
2434 |
3311 |
3944 |
1214 |
1973 |
1060 * |
307 * |
1459 |
2669 |
3729 |
2687 |
1377 |
1974 |
972 * |
276 * |
1248 * |
2273 * |
3245 |
2320 * |
1442 |
1975 |
783 * |
338 * |
1121 * |
2236 * |
3019 |
2495 * |
1292 |
1976 |
826 |
422 |
1248 |
2018 |
2844 |
2148 |
578 |
Significativo è al riguardo l'operato del Tribunale
per i minorenni di Lecce (19), il quale ha pronunciato dal 1969 al 1972 ben 493
adozioni ordinarie di minori segnalati dall'ONMI su un totale di 667 adozioni
ordinarie pronunciate in tutto il territorio italiano, sempre riferite ai minori
segnalati dall'ente suddetto (v. la tabella 3).
TABELLA 3 -
Attività svolta dall'ex ONMI in materia di adozione (20)
|
Anno |
Minori in abbandono segnalati |
Dichiarati adottabili |
Richieste di adozioni ordinarie |
Pronunce adozioni ordinarie |
ITALIA |
1969 |
1976 |
355 |
59 |
221 |
|
1970 |
1779 |
369 |
168 |
121 |
|
1971 |
2400 |
623 |
182 |
135 |
|
1972 |
2444 |
969 |
185 |
190 |
|
Totali |
8599 |
2316 |
594 |
667 |
Lecce |
1969 |
55 |
30 |
- |
186 |
|
1970 |
168 |
83 |
107 |
99 |
|
1971 |
130 |
58 |
110 |
93 |
|
1972 |
224 |
124 |
115 |
115 |
|
Totali |
577 |
295 |
332 |
493 |
Da osservare che nel 1969 il
Tribunale per i minorenni di Lecce ha pronunciato 186 adozioni ordinarie,
quando l'ONMI non ne aveva richiesto nemmeno una. Dal
Anche se si possono avanzare molte
riserve circa l'attendibilità dei dati forniti dall'ISTAT sui ricoverati in
istituto, la tabella 4 può fornire indicazioni utili. Vi è inoltre da tener
conto che l'ISTAT fornisce i dati dei minori ricoverati nelle varie province,
ma non quelli relativi alle province di provenienza
dei ricoverati. Comunque dai dati della tabella 4
risulta che il numero dei minori ricoverati in rapporto alla popolazione è
estremamente diverso da zona a zona. È questa una ulteriore
conferma che vi sono zone in cui il ricovero è maggiormente praticato anche
perché favorito dagli organi di governo regionale e locale (21).
Particolarmente elevato è il numero dei minori ricoverati nei distretti di
Palermo (450% in più di Bologna), Catania, Reggio Calabria, Caltanissetta,
Napoli, Salerno, Cagliari, Perugia, Genova, Lecce e Potenza.
Nella colonna 13 della tabella 4
sono riportate le percentuali degli affidamenti preadottivi
disposti nel 1973, calcolate sull'insieme dei minori
accolti in brefotrofio e sui bambini di età inferiore agli anni 5 ricoverati
in istituto.
Estremamente esiguo è il numero dei minori
affidati dai Tribunali di Caltanissetta (la percentuale
è di appena il 3,5%), di Catania, Potenza, Napoli, Reggio Calabria, Genova,
Palermo, Perugia, Lecce, Cagliari, Trieste e Bari.
Non disponiamo di
elementi per spiegare le differenze notevoli fra i vari distretti (la percentuale
di Caltanissetta è di un decimo di quella
dell'Aquila), per cui sarebbe auspicabile un approfondimento dal quale
potrebbero emergere, fra l'altro, situazioni di violazione della legge 431 o di
una sua interpretazione talmente restrittiva da arrecare pregiudizio ai bambini
in situazione di abbandono materiale e morale.
TABELLA 4 - Minori ricoverati in istituti e brefotrofi (22)
Territorio di competenza dei Tribunali per i minorenni di: 1 |
ISTITUTI |
Popolazione al
31-12-1972 10 |
Percentuale ricoverati per 100.000 ab. 11 |
Affidamenti preadottivi disposti nel 1973 12 |
Percentuale affidamenti preadottivi sui minori
ricoverati 13 |
|||||||
minori normali 2 |
ciechi 3 |
sordi 4 |
handicappati |
Altri 7 |
Brefotrofi 8 |
Totale ricoverati 9 |
||||||
fisici 5 |
psichici 6 |
|||||||||||
Torino |
438 |
5 |
46 |
36 |
14 |
3 |
536 |
1078 |
4.573.000 |
23,6 |
297 |
27,5% |
Genova |
484 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
330 |
825 |
2.065.000 |
39,9 |
62 |
7,5% |
Milano |
701 |
6 |
41 |
56 |
18 |
16 |
318 |
1156 |
6.109.000 |
18,9 |
350 |
30,3% |
Brescia |
410 |
- |
8 |
1 |
17 |
6 |
74 |
516 |
2.521.000 |
20,4 |
107 |
20,7% |
Trento |
86 |
1 |
8 |
- |
5 |
-- |
95 |
195 |
850.000 |
22,9 |
45 |
23,1% |
Venezia |
193 |
3 |
61 |
1 |
5 |
23 |
483 |
769 |
4.170.000 |
18,4 |
178 |
23,1% |
Trieste |
113 |
- |
3 |
27 |
45 |
- |
155 |
343 |
1.221.000 |
28,1 |
47 |
13,7% |
Bologna |
395 |
- |
21 |
10 |
28 |
10 |
134 |
598 |
3.873.000 |
15,4 |
213 |
35,6% |
Ancona |
88 |
- |
- |
18 |
- |
- |
105 |
211 |
1.370.000 |
15,4 |
52 |
24,6% |
Firenze |
323 |
- |
29 |
8 |
93 |
6 |
228 |
687 |
3.300.000 |
20,8 |
132 |
19,2% |
Perugia |
145 |
- |
5 |
- |
- |
- |
168 |
318 |
780.000 |
40,8 |
34 |
10,7% |
L'Aquila |
128 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
208 |
1.177.000 |
17,6 |
74 |
35,6% |
Cagliari |
448 |
- |
7 |
- |
- |
- |
221 |
676 |
1.496.000 |
45,2 |
80 |
11,9% |
Roma |
854 |
35 |
33 |
76 |
90 |
- |
221 |
1309 |
4.752.000 |
27,5 |
307 |
23,4% |
Napoli |
1659 |
5 |
21 |
1 |
9 |
- |
202 |
1897 |
4.140.000 |
45,8 |
122 |
6,4% |
Campobasso |
59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
322.000 |
18,3 |
10 |
16,9% |
Salerno |
32.2 |
- |
37 |
- |
- |
15 |
38 |
412 |
946.000 |
43,5 |
82 |
19,9% |
Bari |
421 |
5 |
42 |
- |
- |
- |
216 |
684 |
2.030.000 |
33,7 |
107 |
15,6% |
Lecce |
374 |
- |
37 |
17 |
- |
11 |
195 |
634 |
1.599.000 |
39,6 |
68 |
10,7% |
Potenza |
198 |
-- |
4 |
- |
- |
- |
45 |
247 |
627.000 |
39,4 |
15 |
6,0% |
Catanzaro |
114 |
- |
7 |
- |
116 |
- |
82 |
319 |
1.737.000 |
18,3 |
63 |
19,7% |
Reggio
Calabria |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
111 |
153 |
260.000 |
58,8 |
11 |
7,1% |
Palermo |
1316 |
- |
20 |
- |
12 |
- |
60 |
1408 |
2.003.000 |
70,2 |
137 |
9,7°l0 |
Messina |
71 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 |
133 |
647.000 |
20,5 |
23 |
17,3% |
Caltanissetta |
235 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
252 |
467.000 |
53,9 |
9 |
3,5% |
Catania |
659 |
1 |
30 |
- |
1 |
- |
255 |
946 |
1.608.000 |
58,8 |
44 |
4,7% |
ITALIA |
10276 |
62 |
470 |
251 |
453 |
90 |
4431 |
16033 |
54.643.000 |
29,3 |
2669 |
16,6% |
Adozione speciale e
riforma dell'assistenza
Alcuni continuano ancora a criticare
i promotori della legge sull'adozione speciale in quanto essa
non avrebbe consentito la risoluzione dei problemi di tutti i bambini e ragazzi
ricoverati in istituto.
Per quanto riguarda l'Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie, che svolse
un ruolo determinante per l'introduzione nel nostro ordinamento della legge
431, vi è da dire che, avviate le iniziative (informazioni, convegni, elaborazione
di proposte di legge, ecc.) per la sistemazione familiare dei bambini soli,
dopo appena due anni e mezzo dalla sua fondazione (avvenuta nel dicembre 1962),
promosse la costituzione dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del
minore (giugno 1965) con lo scopo di affrontare i problemi dei fanciulli che
non potevano né dovevano beneficiare dell'adozione speciale. Inoltre vi è da
ricordare che durante il dibattito parlamentare per l'approvazione della legge
431, venne affermato:
- dall'On. Maria Eletta Martini
della DC (23): «Sono anche convinta che
il problema dei minori abbandonati non è solo un
problema giuridico, e che la soluzione che noi, con questa legge, proponiamo
non lo risolverà del tutto, nemmeno quantitativamente»;
- dall'On. Giuseppina Re del PCI
(24), la quale, dopo aver premesso che la legge
sull'adozione speciale avrà «un raggio
di azione piuttosto limitato», aggiunse: «renderemmo un cattivo servizio anche a chi crede nel provvedimento se
lo presentassimo come una sorta di toccasana, se lasciassimo credere cioè che
basta metterne in moto il meccanismo per vuotare entro qualche settimana o
qualche mese i brefotrofi», e più avanti «occorre dunque aggiungere che questa riforma ne postula un'altra,
quella, ormai matura anch'essa, dell'assistenza».
Adozione speciale e
istituti di assistenza
Fin dall'entrata in vigore della
legge sull'adozione speciale, apparve chiaro, come abbiamo detto, che gli
istituti privati di assistenza, che ricoveravano (e
ricoverano) gran parte dei minori istituzionalizzati, non collaboravano o ne
boicottavano apertamente l'applicazione, in particolare non inviando i
prescritti elenchi trimestrali di cui all'art. 314/5.
Significativa, al riguardo, la lettera del 30-121969,
inviata a tal Bodenzi dalla superiora del Pontificio
istituto educativo femminile «Sacro Cuore» di Pompei, così redatta: «già altra volta l'assicurai che le bambine
non si muoveranno di qui. Se
stanno contente lei ha potuto constatarlo di persona. Non dubiti per qualunque
cosa dovesse sentire. Son le assistenti sociali che si son messe in testa di togliere
le bambine dagli Istituti. Sua Eccellenza s'è fatta sentire e qui non son più venute. Perciò stia
tranquillo» (25).
Fra le molteplici accuse agli
istituti citiamo:
- la lettera di D'Orsi, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, pubblicata sul Corriere della Sera dell'1-12-
- l'articolo di Visentin
apparso sul Corriere della Sera del 30-1-1968 «Nascondono
gli orfani per incassare i sussidi»;
- l'intervento di Lusi, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli
sul n. 4/1968 di Vie assistenziali:
«si può dire che il numero degli
istituti che hanno provveduto (anche essi con notevole ritardo) alla
trasmissione degli elenchi è stato del tutto trascurabile in percentuale, se si
pensi che da una prima sommaria indagine, per quanto concerne il distretto di
Napoli (Campania e Molise), si può arguire che gli istituti sarebbero per lo
meno duecento, mentre il numero di quelli denunziati è di appena poche unità!»;
- l'indagine svolta a Torino (26)
sugli istituti privati di assistenza dalla quale
risultò che «su 41 istituti presi in
considerazione nessuno aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla legge». Nonostante
le informazioni fornite ed i solleciti rivolti «alla data del 30-9-1965 e cioè ad oltre un
anno dall'entrata in vigore della legge 431/67 non avevano ancora proceduto
all'invio degli elenchi ben 24 istituti fra quelli visitati»;
- l'indagine conoscitiva su 112
istituti del Lazio (27) dalla quale emerse «quanto
sia carente l'applicazione delle norme di legge da parte degli
istituti e l'attività di controllo delle Prefetture, dell'ONMI, dei giudici
tutelari, ecc.» e inoltre: «non sono adempiuti gli obblighi di cui alla legge 5 giugno 1967 n. 431
(segnalazione dei minori in situazione di abbandono e invio degli elenchi
trimestrali di tutti i minori ricoverati)»;
- le dichiarazioni dell'11-1-1969 di Spataro,
Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta:
«Deludenti sono, contrariamente alle
nostre aspettative, i dati statistici relativi alle
adozioni speciali, di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431; le dichiarazioni di
adottabilità emesse nel periodo in esame sono appena tre, i decreti di adozione
soltanto quattro. Bisogna però guardarsi dal trarre,
dai dati riferiti, affrettate conclusioni negative, poiché, se la nuova legge
ha avuto finora scarsa applicazione, ciò è avvenuto non già perché la legge
medesima non abbia trovato largo favore nelle nostre generose popolazioni -
numerose sono infatti le domande pendenti davanti al Tribunale per i minorenni
- ma perché - secondo quanto mi è stato riferito dal detto Tribunale - non si è
provveduto, da parte di chi ne avrebbe avuto l'onere, agli adempimenti
richiesti dall'art. 314/5 della citata legge 431, il quale, com'è noto, pone a carico
dei pubblici ufficiali e degli organi scolastici l'obbligo di riferire al più
presto al Tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare, sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a
conoscenza, e a carico delle istituzioni pubbliche o private di protezione e
assistenza all'infanzia l'obbligo di trasmettere trimestralmente al giudice
tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. È da
notare che la situazione di figlio di genitori ignoti legittima senz'altro la
dichiarazione dello stato di adottabilità, che può
essere anche provocata dall'ente che assiste il minore. Orbene, nessuna delle
98 istituzioni pubbliche e private di protezione e di assistenza
esistenti nel distretto si è avvalsa della facoltà di provocare quella
dichiarazione; quel che è peggio, soltanto due delle predette istituzioni, e
precisamente 1'Amministrazione provinciale e l'O.N.M.I. di Caltanissetta,
hanno trasmesso, nel periodo preso in considerazione, i prescritti elenchi,
mentre altre istituzioni, fra le quali l'Amministrazione provinciale e l'O.N.M.I.
di Enna, hanno adempiuto all'obbligo soltanto nel
secondo semestre del
Inerzia dell'autorità
giudiziaria e degli organi di controllo
Nonostante queste e altre gravissime
violazioni delle norme di legge e le drammatiche conseguenze per i bambini
non messi in condizione di poter essere adottati, non si conosce un solo caso, ad esclusione di quello di cui parleremo più avanti, di
denuncia all'autorità giudiziaria degli inadempienti da parte di giudici
tutelari, magistrati minorili, organi incaricati della vigilanza e del
controllo (Ministero dell'interno, Prefetture, ONMI, Comuni).
Denunce vennero
invece presentate da associazioni e gruppi: però tutte meno tre (processi di
Torino, Venezia e Ronciglione) furono archiviate,
comprese quelle che documentavano in modo inoppugnabile le violazioni di legge.
Alcuni accenni merita l'iniziativa
presa dal Pretore Infelisi di Roma a seguito di un
esposto presentato dall'Unione italiana per la promozione dei
diritti del minore.
Dopo che era stato accertato che
numerosi istituti non avevano adempiuto agli obblighi
della legge sull'adozione speciale, venne rinviato a giudizio, davanti ad un
altro pretore, il Presidente dell'Opera per
Il Pretore riconobbe che l'omissione
dell'adempimento relativo all'invio degli elenchi
configurava il reato di cui all'art. 328 del codice penale; peraltro
proscioglieva l'imputato per carenza di dolo in ordine a tale reato.
Proponeva impugnazione il P.M., il quale osservava che,
stante la qualifica dell'imputato quale incaricato di pubblico servizio, il
Pretore non poteva poi proscioglierlo per insufficienza di dolo.
Orbene il Giudice istruttore, con
ordinanza del 13-5-1973, respingeva l'impugnazione del P.M. asserendo
assurdamente che «non essendo l'assistenza
sociale attività la cui titolarietà è riservata alla
Pubblica Amministrazione, e quindi pubblico servizio, l'esercizio di essa non costituisce esercizio di un pubblico servizio»!
(28).
Ancora oggi vi sono istituti che
sfuggono agli obblighi stabiliti dalla legge 431 e non risulta
che le Regioni, alle quali compete a partire dal 1° gennaio 1976 il controllo
delle istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia, esercitino
tale dovere-potere. Anzi molte di esse non hanno
nemmeno provveduto a censire gli istituti da controllare!
Altre considerazioni
Oltre alla posizione spesso negativa
degli istituti privati di ricovero, alla mancanza di controlli e alle
«omissioni» della magistratura, si devono purtroppo rilevare anche silenzi e
incomprensioni.
Nessun seguito ad esempio, ha avuto la lettera inviata il 29 marzo 1968 dall'Associazione famiglie
adottive ai Vescovi italiani del seguente tenore: «questa associazione si duole di dover constatare che la stragrande
maggioranza degli istituti di assistenza e di protezione all'infanzia non ha
ancora ottemperato agli obblighi della legge 5 giugno 1967 n. 431
sull'adozione speciale. Ciò costituisce non solo una violazione della legge,
ma arreca grave pregiudizio ai bambini soli, ritardando la loro sistemazione in
famiglie adottive e impedendola definitivamente ai fanciulli
che hanno compiuto gli anni otto nel periodo intercorrente dall'entrata in
vigore della legge (7 luglio 1967) al giorno della segnalazione di cui al 2°
comma dell'art. 314/5 o al momento della trasmissione del primo elenco ai sensi
del 3° comma dell'art. 314/5».
Parimenti nessuna risposta ha avuto
la lettera inviata il 20-9-1969 dall'Associazione famiglie adottive alle
Autorità religiose, il cui testo era il seguente: «Nel gennaio 1969 questa Associazione, dopo
aver inviato senza esito agli istituti di assistenza
all'infanzia svariati solleciti perché venissero adempiuti gli obblighi imposti
a detti istituti dall'art. 314/5, 3° comma, della legge 5 giugno 1967, n. 431
(trasmissione trimestrale al giudice tutelare degli elenchi dei minori ricoverati
o assistiti), visitava ad uno ad uno gli istituti, di cui all'elenco riportato
in seguito, spiegando l'obbligo di cui sopra. A ciascun istituto veniva inoltre consegnata una copia della legge 5-6-1967, n.
431, e un ciclostilato di cui si unisce copia. Inoltre gli istituti venivano
informati che le schede nominative da allegare agli
elenchi trimestrali venivano fornite gratuitamente da questa Associazione. Si
osserva che, solo ricevendo gli elenchi, il giudice tutelare è in grado di
promuovere l'inizio del procedimento di adottabilità
con apposita istanza indirizzata al tribunale per i minorenni. Si osserva pure
che i minori, il cui nominativo non è stato trasmesso
prima del compimento dell'ottavo anno di età, sono definitivamente esclusi
dall'adozione speciale. Ciò nonostante e nonostante che la vita in istituto
costringa i bambini a subire i deleteri effetti, scientificamente accertati,
dalla carenza di cure familiari, molti sono gli
istituti visitati ancora inadempienti. Si allega pertanto l'elenco di quelli
dipendenti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso che non hanno
mai adempiuto alla trasmissione degli elenchi trimestrali dei minori
ricoverati o assistiti o che vi adempiono con notevole
ritardo» (29).
Nella lettera era inoltre precisato
quanto segue: «Comunico inoltre che tra
i mesi di luglio e dicembre 1968 era stata mandata ai
direttori di 88 istituti di assistenza all'infanzia, la maggior parte dei quali
dipendenti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso, la seguente
lettera per rilevare il loro atteggiamento nei riguardi dell'affidamento a
scopo adottivo (adozione speciale o tradizionale) e dell'affidamento familiare
a scopo educativo:
“Mia
moglie ed io siamo venuti dopo lunga riflessione nella
determinazione di accogliere nella nostra famiglia una bambina o un bambino
dai 6 ai 14-15 anni. Siamo in grado di poter provvedere a
tutte le sue necessità sia morali che materiali. Abitiamo in una zona molto
salubre, le scuole sono vicine e l'alloggio è di nostra proprietà. Mia moglie è
casalinga ed io sono impresario edile. Se fosse
possibile preferiremmo poter adottare una bambina o un bambino, ma saremmo
anche d'accordo, se vi fossero difficoltà per l'adozione, di tenerla in semplice
affidamento, naturalmente con spese a nostro carico. La pregherei di farmi
sapere quali referenze e quali documenti devo presentare
e quando è possibile venire nel Suo istituto per conoscere la bambina. La
ringrazio anticipatamente della Sua risposta che mi auguro favorevole e Le porgo
i miei rispettosi saluti”.
È
risultato che 25 istituti non hanno risposto e 49
hanno dichiarato di non avere minori che potessero essere affidati o adottati
(molti di questi però hanno allegato alla lettera di risposta un conto
corrente e dei volantini in cui i bambini ospiti dell'istituto vengono indicati
come abbandonati). Riporto integralmente alcune delle risposte più significative, da cui si rileva che non viene ancora
compresa la necessità, l'urgenza e l'importanza di dare ad ogni bambino che ne
è privo una famiglia affinché possa sviluppare in modo armonico la propria
personalità.
a) Copia della lettera della Superiora dell'Orfanotrofio
femminile Antoniano di Via dei Mille 177, Bari:
“Spiacente
di non poterLa accontentare
per l'orfana che Lei chiede. Le nostre sono tutte piccole e poi le nostre
regole non permettono che siano date ad altre persone estranee,
ma giunte all'età, debbono essere consegnate ai parenti, e, se questi
mancano, ai tutori.
Assicuro
che farò pregare per Lei e sposa al glorioso Santo perché le
faccia trovare in qualche altro Istituto la piccola che desidera”.
b) Copia della lettera dell'Orfanotrofio femminile Antoniano
di Salita Belvedere 15, Genova-Sampierdarena:
“In risposta alla loro distinta lettera, vengo a dirLe che mi è impossibile accontentarLa
dato che le nostre regole proibiscono dare le piccole a chicchessia, tranne che
ai loro parenti prossimi e tutori.
Sono
venuta a conoscenza che vi è un Istituto di
minorenni, si rivolgano al Pretore della Città e spero potranno trovare un
appoggio.
Con
l'augurio che il Santo le renda felici, ossequio distintamente”.
c) Copia della lettera dell'Orfanotrofio Antoniano
dei Rogazionisti di Viale Colli Aminei
39, Napoli:
“In risposta alla Sua delicata letterina pervenutaci siamo
molto spiacenti di darLe una risposta negativa in
quanto la legge non ci consente di cedere bambini in adozione. Giustamente Le
sembrerà un assurdo ma, purtroppo, la legge è questa e
noi non possiamo farci niente. Impossibilitati a concretizzare un gesto così
nobile Le promettiamo tutto il nostro interessamento nella preghiera perché S.
Antonio l'assista e La protegga in ogni azione,
L'accompagni sempre lungo le infide strade del mondo moderno, Le doni tutto
quanto occorra perché
d) Copia della lettera dell'Istituto Antoniano
Femminile di Via Circonvallazione Appia
1946, Roma:
“Siamo in possesso della sua del 27-7 c.a. in cui ci esprime
il suo vivo desiderio, insieme alla sua gentile consorte, di voler adottare una
delle nostre orfane, dai 6 ai 12-14 anni di vita.
Siamo
spiacenti doverle rispondere che non abbiamo la possibilità di venire incontro
alla sua richiesta, perché il Regolamento della nostra Istituzione esclude in
modo assoluto concessioni di adozioni. Pur
considerando gli aspetti positivi che le singole
richieste potrebbero presentare, l'orientamento e l'impostazione del nostro programma
di educazione e formazione non considera possibilità di rilasciare le nostre
bambine prima della raggiunta età.
Ringraziando
della cortese considerazione, la salutiamo con deferenza”.
e) Copia della lettera dell'Opera Pia Pro Orfani Infanti di Via Turati 7,
Milano (Istituto in Barlassina):
“Siamo
veramente spiacenti di non poter aderire al Suo desiderio, in quanto le
speciali condizioni che regolano il nostro Istituto, non ci permettono di
fare alcuna pratica per adozione: infatti il nostro
Istituto non ha sede tutoria, ma è solamente Istituto di ricovero”».
L'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore inviava il 2-2-1970 una
lettera alla Segreteria di Stato del Vaticano per segnalare le inadempienze
degli istituti del Piemonte di cui alla citata lettera dell'ANFAA.
Il 28 agosto 1970
Per quanto riguarda il Ministero
dell'interno al quale competeva direttamente e tramite le Prefetture (e
compete tuttora tramite le Regioni) la vigilanza degli istituti pubblici e
privati di assistenza all'infanzia, va detto che non
si adoperò mai per esercitare i poteri - doveri di cui sopra.
Il Ministero dell'interno non si
limitò solo a non vigilare, ma con motivazioni del tutto pretestuose di tipo
economico, vietò alle Amministrazioni provinciali di assumere personale
specializzato (assistenti sociali, psicologi, ecc.) da adibire ai servizi e
quindi anche alle attività relative all'applicazione
della legge sull'adozione speciale (30).
Adozione speciale e
Parlamento
Negli ultimi dieci anni il
Parlamento si è quasi del tutto disinteressato dei problemi dei
minori in situazione di parziale e totale abbandono.
Dopo l'approvazione
della legge 431, il Parlamento ha solo approvato le già citate tre
leggi: due riguardanti i Tribunali per i minorenni (Legge n. 181 del 12-3-1968
e n. 35 del 9-3-1971) e una concernente gli ufficiali dello stato civile (L. n. 89 del 17-2-1971).
Inoltre il Parlamento ha approvato
la legge n. 357 del 22-5-1974 riguardante la ratifica della Convenzione europea
in materia di adozione di minori.
Dopo un iter travagliato (31) la
ratifica è avvenuta il 25-5-1976.
Per quanto riguarda la riforma del
diritto di famiglia, il Parlamento non solo ha completamente
ignorato i minori in situazione di totale o parziale abbandono, ma ne ha
aggravato la loro situazione (32):
a) nei casi in cui c'è contrasto fra
l'interesse del minore e l'interesse dei genitori
procreatori. È il caso del riconoscimento dei figli naturali, adulterini e non,
che può essere fatto in qualsiasi momento qualunque
sia l'età del figlio. Al riguardo va osservato che non è stata approvata
alcuna norma a salvaguardia dei rapporti instaurati
nel frattempo dal minore con la famiglia o con le persone che lo hanno in
affidamento educativo.
Viene solo precisato che «il
riconoscimento del figlio che ha compiuto i 16 anni non produce effetti senza
il suo assenso» e che «in nessun caso è ammesso il riconoscimento in contrasto
con lo stato di figlio legittimo o legittimato», norme che salvaguardano i
rapporti instaurati con l'adozione speciale, ma non con l'affidamento
educativo e nemmeno con l'affidamento preadottivo;
b) con l'ampliamento della
dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali, per
cui si viene così a determinare questa situazione: se il procreatore non
vuole riconoscere il proprio nato, si costituisce in giudizio. In questo caso
sarà il giudice a imporre non soltanto il riconoscimento
contro la volontà del genitore, ma ad attribuire al genitore stesso, che non
vuol saperne del proprio nato, tutti i diritti-doveri di padre o madre. Con
quali risultati nei confronti del figlio è facile immaginare;
c) con la riconferma dell'adozione
ordinaria e dell'affiliazione. Anzi per quel che riguarda l'adozione ordinaria è stato addirittura ampliato il campo di
applicazione di un istituto che non ha alcun senso sociale, che ha lo scopo di
dare un erede a chi ne è privo (e non viceversa) e che è consigliato come uno
strumento per ridurre le tasse di successione a parenti ed a non parenti. Viene
dunque ad essere modificata proprio l'adozione ordinaria,
quello strumento che consente e favorisce il mercato dei bambini e che
continua a permettere che un novantenne possa adottare un bambino di pochi
mesi!
Per quanto riguarda l'affiliazione,
istituto assente in tutte le leggi degli altri paesi, va osservato che esso
fu istituito dal fascismo con questa motivazione: «l'affiliazione realizza la soddisfazione di un doppio bisogno
giuridico individuale il bisogno, anzi il diritto degli illegittimi perché lo
Stato intervenga a cancellare l'inferiorità familiare e sociale che loro
infligge la colpa dei genitori ed il bisogno spirituale, morale e talora
economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca
prole, di avere un focolare allietato dal sorriso del fanciullo e di reclutare
nuove forze di aiuto e di completamento della comunità
economica familiare».
Dunque scopo dell'affiliazione era quello
di sottrarre i bambini alle famiglie povere. Infatti i
genitori sono solo sentiti dal giudice tutelare e l'affiliazione può essere
disposta anche contro il loro parere. Per fortuna l'affiliazione è stata poco
usata in tal senso; essa è servita soprattutto ai genitori, quand'era vietato
il riconoscimento dei figli adulterini, per dare ad essi
il cognome, e per ottenere gli assegni familiari e le prestazioni
mutualistiche;
d) prevedendo nella modifica dell'art.
330 del codice civile la possibilità di intervento del
giudice solo nei confronti dei genitori che hanno una condotta pregiudizievole
nei riguardi del figlio, e non ampliando in modo esplicito tale possibilità
anche nei confronti degli enti e istituti di assistenza;
e) non trattando i problemi
dell'affidamento dei minori a scopo educativo, della tutela dei minori affidati
ad istituzioni assistenziali;
f) lascia inalterata la legge
sull'adozione speciale, nonostante che il Parlamento, approvando la ratifica
della Convenzione europea, fosse tenuto ad adeguare
la nostra legislazione alle norme della Convenzione stessa. Ad esempio quest'ultima prevede che l'età massima degli adottandi
sia di 18 anni, mentre la legge 431 consente l'adozione speciale solo ai
minori degli anni 8. Al riguardo c'è da aggiungere che il Parlamento, nella
discussione per il nuovo diritto di famiglia, non ha voluto prendere in esame
le proposte di legge presentate per la modifica della
legge sull'adozione speciale.
Diritti delle
lavoratrici madri adottive
Anche se ancora lontano da una
soluzione completa, importanti passi avanti ha fatto
il problema dei diritti delle lavoratrici madri adottive. Si segnalano al
riguardo:
- la sentenza del
Pretore Governatori di Bologna del 24-5-1973,
pubblicata su Prospettive assistenziali,
n. 23, pag. 81;
- la circolare del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale n. 24342 del 18-1-1974 riportata sul n. 25
di Prospettive assistenziali,
pag. 70;
- la sentenza del Pretore Cecconi di Milano del 20-11-
L'adozione speciale è
un intervento alternativo?
L'azione di massa diretta ad una maggiore
e migliore tutela dei bambini ricoverati in istituto è stata iniziata in Italia
dall'Associazione famiglie adottive, nell'ambito del lavoro svolto per
ottenere la legge 431.
Da questa attività,
oltre all'approvazione dell'adozione speciale, sono derivati: una informazione
estesa sul significato degli istituti di ricovero e sulle condizioni di vita
dei bambini ricoverati, l'avvio della campagna contro l'istituzionalizzazione
che ha avuto un ampliamento notevole nelle lotte del 1968-
A questa diminuzione ha contribuito
in parte l'adozione speciale sia, come già si è rilevato, con la sistemazione
familiare di 10.701 bambini in più nei primi otto anni dall'entrata in vigore
della legge 431 rispetto agli otto anni precedenti, sia come conseguenza della
maggiore attenzione rivolta ai problemi dei minori dall'opinione pubblica, dai movimenti di base, dagli amministratori,
dagli operatori sociali e dai magistrati.
*
* *
Come a volte avviene
in altri campi, anche nei riguardi dell'adozione speciale sono stati
rivolti attacchi «da sinistra». Il primo fu lanciato da un giudice del
Tribunale per i minorenni di Lecce con l'affermazione che con l'adozione
speciale «si toglievano i figli ai poveri
per darli ai ricchi». L'attacco apparve sorprendente perché il giudice
suddetto sosteneva nello stesso tempo la necessità del ricovero precoce,
soprattutto dai 9 ai 12 anni e anche prima, in case di rieducazione dei bambini
definiti disadattati.
A parte le dichiarazioni demagogiche
(34), resta il fatto che tutti i minori dichiarati
adottabili, esclusi pochi fra orfani e figli di ignoti, appartengono al sotto
proletariato.
Il problema di
fondo da esaminare è se nella situazione attuale sia concretamente
possibile predisporre interventi risolutivi nei confronti dei genitori che
hanno subito il deleterio processo di esclusione fino ad interiorizzarlo.
La nostra esperienza ci porta a concludere che in questi casi è estremamente difficile
intervenire e che gli effetti di interventi anche massicci non sono mai a
breve termine.
In questi casi o si decide di
lasciare i bambini nella situazione disgregatrice in cui si trovano, magari
lavandosi la coscienza con affermazioni «avanzate», oppure si agisce per
collegare gli obiettivi sociali (lotta contro l'esclusione e l'emarginazione)
con obiettivi a breve termine che tengano conto delle
esigenze immediate delle persone.
Ci sembra, al riguardo, che occorra tener conto del fatto che tutte le associazioni di
emarginati, hanno sempre e solo richiesto condizioni di vita più umane
all'interno però della condizione di emarginazione (35).
Significativo è, al riguardo, il fatto che delle
migliaia di persone uscite da istituti di assistenza, dalie case di
rieducazione, dagli ospedali psichiatrici, praticamente nessuna abbia
partecipato o partecipi a movimenti di lotta contro l'emarginazione.
L'esperienza sembra dunque
dimostrare che «privati spesso fin
dall'infanzia di ogni positiva esperienza, gli
emarginati non hanno alcuna speranza e alcun futuro, vivacchiano giorno per
giorno, ora per ora. Non vi è pertanto da stupirsi se, quando queste persone
arrivano a possedere un po' di denaro, lo spendano senza alcun criterio logico
o lo utilizzino per dimenticare, sia pur per poche ore, le sofferenze fisiche e
morali» (36).
Ne deriva che «le persone assistite restano chiuse nel ferreo cerchio della miseria,
con tutto quello che ciò comporta. L'assenza di prospettive, l'incertezza continua,
la mancanza di ogni anche piccola soddisfazione,
l'assillo angoscioso di assicurarsi i mezzi più elementari per la sopravvivenza
spiegano anche perché i figli vengano trascurati e a volte siano anche
maltrattati. La mancanza di lavoro, l'impossibilità fisica di svolgere
qualsiasi attività, il perenne timore di essere espulsi dai propri tuguri, i
fermi di polizia, la repressione dei tribunali, lo spettro dell'internamento
in ospedali psichiatrici o in altre istituzioni chiuse, le condizioni igieniche
paurose, le malattie ricorrenti, i quotidiani affronti
subiti, il ricovero frequente dei bambini in istituti di assistenza, la
tensione personale, familiare e sociale costituiscono un pericolo incombente
che quasi sempre rappresenta una barriera reale e insormontabile che impedisce
agli emarginati di richiedere anche quei miseri aiuti erogati dagli enti di
assistenza e di utilizzare i servizi scolastici e sanitari» (37).
Pertanto «dall'emarginazione sociale si arriva ben presto all'auto-esclusione»
(38).
Per quanto riguarda i bambini in
situazione di abbandono, l'adozione speciale è, a
nostro avviso, un intervento non certo da usare in modo indiscriminato, e
costituisce oggi l'unica possibilità concreta quando la famiglia o il genitore
d'origine sono in una situazione tale da non lasciar ragionevolmente
prevedere, nel periodo di sviluppo del bambino, nessuna possibilità concreta
di rapporti positivi con il bambino.
Circa
l'affermazione che i bambini adottabili sarebbero affidati solo a famiglie ricche,
riferiamo la statistica contenuta nella comunicazione presentata da Luigi Fadiga (Giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna)
al convegno «Per
una politica integrata dei servizi sociali e sanitari sul territorio del
Comprensorio», Ravenna 28-29 maggio 1974 nella quale si riferiva che le
famiglie adottive di operai o di contadini erano il
30% del totale, quelle di piccoli artigiani erano il 10%, quelle di impiegati
dipendenti con mansioni d'ordine raggiungevano il 28%, mentre solamente intorno
al 7% era la percentuale rappresentata da liberi professionisti, industriali,
dirigenti (5% liberi professionisti, 2% industriali e dirigenti) (39).
Ci pare quindi di poter affermare
che l'adozione, in quanta tale, non è certamente un provvedimento «classista di espropriazione
dei figli dei poveri in favore delle famiglie abbienti», ma è un intervento
che può rispondere efficacemente alle esigenze immediate dei bambini, cui sia
necessario offrire soluzioni indifferibili.
Concludendo, è necessario che questi interventi
vadano nella direzione non del semplice tamponamento, ma che siano inseriti in
un più vasto quadro di interventi di deistituzionalizzazione
e di prevenzione, e questo chiama direttamente in causa l'applicazione che la
magistratura fa della legge 431 e non i contenuti della stessa.
Modifiche legislative
necessarie
L'urgenza di una riforma
dell'adozione speciale era già stata avvertita anni
fa, ma, come già abbiamo rilevato, il Parlamento non ha preso in esame questo
problema e nemmeno quello - strettamente collegato - degli affidamenti di
minori a scopo educativo.
Dall'esame dei dati statistici della
Tabella 2 risulta la netta diminuzione delle adozioni
ordinarie, soprattutto di maggiorenni e delle affiliazioni.
Il calo delle affiliazioni è
soprattutto determinato dalla possibilità, introdotta nel nuovo diritto di
famiglia, di riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini.
Le modifiche legislative più urgenti
riguardano a nostro avviso:
- l'adeguamento
dell'adozione speciale alla Convenzione europea con elevazione dell'età dei
minori adottabili dagli anni 8 agli anni 18 (o almeno agli anni 15);
- la soppressione dell'affiliazione
(si veda la loro netta diminuzione - Tabella 2 - nei
primi otto mesi del 1976 le affiliazioni sono scese a 374);
- la soppressione dell'adozione
ordinaria (o la sua limitazione ai soli maggiorenni) al fine di evitare ogni
forma di mercato dei bambini e di dare la possibilità ai Tribunali per i
minorenni di intervenire per la tutela di tutti i minori in situazione di abbandono sia per la dichiarazione di adottabilità, sia
per la scelta della famiglia adottiva;
- la
semplificazione della procedura della legge 431, al fine di ridurre al minimo i
tempi, senza ovviamente ledere i diritti delle famiglie d'origine. Dovrà inoltre essere
prevista la possibilità di adozione speciale dei
minori dati in affidamento educativo e poi abbandonati dai genitori;
- la soppressione
degli uffici delle tutele e l'unificazione dei loro compiti nei Tribunali per i
minorenni.
Ovviamente le suddette modifiche
legislative dovrebbero essere completate, anzi precedute, dalla riforma del
settore assistenziale.
(1) Il Concilio
Ecumenico Vaticano II stabilì il principio innovatore dell'adozione con la
seguente affermazione contenuta nel Decreto sull'apostolato dei laici (votato
il 18-11-1965 con 2340 sì e 2 no): «Fra
le varie opere di apostolato familiare ci sia
concesso enumerare le seguenti: adottare come figli propri i bambini
abbandonati». Da notare che l'espressione latina del
testo: «infantes
derelictos in filios adoptare» dice molto di più dell'espressione italiana
autentica: «adottare COME FIGLI propri i
bambini abbandonati». «In filios» (facendoli diventare propri
figli) esprime, e giustamente, la risultanza effettiva di piena filiazione,
mentre «come figli» può sembrare
semplicemente un paragone.
(2) Il mercato dei
bambini era fiorente anche nei riguardi di paesi stranieri. Si veda al riguardo
INCORONATO, Compriamo bambini, Sugar Editore, Milano, 1963.
(3) L'Associazione
Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie aveva richiesto al Parlamento e al
Governo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto giuridico
dell'adozione speciale e non la modifica dell'adozione ordinaria in quanto quest'ultima non era finalizzata alla sistemazione
familiare dei bambini abbandonati, né si voleva rendere più facile la sua
applicazione poiché in tal modo i bambini sarebbero stati sottratti
all'adozione speciale e a tutte le garanzie che ne tutelano il loro prevalente
interesse e, infine, sarebbe stato favorito in tal modo - come si è verificato
- il mercato dei bambini.
La modifica
dell'adozione ordinaria venne proposta e praticamente
imposta dall'allora Ministro di grazia e giustizia, Reale, che pose la
questione come condizione per l'approvazione della legge 431.
In quel periodo
l'adozione ordinaria era consentita alle persone che superavano i 50 anni di età (
(4) Vedi il paragrafo
«Adozione speciale e istituti di assistenza» di questo
articolo.
(5) Con la legge 181
venne infatti stabilito il tempo pieno solo per i magistrati dei Tribunali per
i minorenni di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino e, limitatamente
ai Presidenti e ai Procuratori della Repubblica, per le sedi di Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce e Venezia.
(6) F. SANTANERA, Funzionalità
degli uffici giudiziari minorili in relazione all'applicazione della legge
sull'adozione speciale, in «Maternità e infanzia», n. 5, maggio 1969.
(7) Con la legge n. 89
del 17-2-1971 venne vietato agli ufficiali di stato civile di affidare i figli
di ignoti a persone e stabilito l'obbligo della segnalazione all'autorità
giudiziaria.
(8) Si veda in
particolare la vicenda della piccala Monica in Prospettive assistenziali, n. 11-12, pag. 25.
(9) V. Prospettive assistenziali, n. 8-9, pag.
73 e n. 11-12, pag. 45.
(10) Rimasti senza alcun seguito i ripetuti solleciti
rivolti, l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e l'Unione
per la lotta contro l'emarginazione sociale denunciarono all'autorità
giudiziaria il Presidente nazionale dell'ONMI ed i dirigenti dei Comitati
provinciali dello stesso ente nei confronti dei quali era stata raccolta la
necessaria documentazione (V. Prospettive
assistenziali, n. 17, pag. 56; n. 20, pag. 82; n. 21, pag. 78).
(11) Occorrerebbe anche, per una unificazione completa,
che la competenza sui problemi relativi ai minori che sorgono nei casi di
separazione e divorzio venisse attribuita ai Tribunali per i minorenni,
rimanendo al giudice ordinario le questioni relative ai coniugi e ai figli
maggiorenni.
(12) I Tribunali per i
minorenni di Campobasso e Salerno non esistevano prima del 1968 ed i loro
territori di competenza erano inclusi nel T.M. di
Napoli. Nei raffronti pertanto le medie relative sono state aggiunte nella
casella relativa a Napoli.
(13) Vedi nota
precedente.
(14) Media annua dal
1970 al 1973.
(15) I dati non
contrassegnati con un asterisco delle colonne 2, 3, 4, 5 e 7 sono stati tratti
dagli Annuari di statistiche giudiziarie dell'ISTAT; quelli con l'asterisco
sono stati ripresi dal Notiziario ISTAT, foglio 32.
Vi sono delle
discordanze fra le due fonti per cui i totali delle
colonne 2 e 3 non corrispondono alle cifre della colonna 4 per gli anni 1971,
'72 e '73.
(16) I dati relativi
alle adozioni speciali non sono significativi in quanto le pronunce avvengono
molto tempo dopo l'affidamento preadottivo (che dura
da
(17) L. FADIGA, Adozione
speciale: speranze e realtà, in «Prospettive sociali e sanitarie», n. 22,
15 dicembre 1975. Nell'articolo suddetto Fadiga
per dimostrare la tesi della scarsa incidenza quantitativa dell'adozione
speciale prende in considerazione anche i dati numerici relativi
all'affiliazione. Ciò non ci sembra corretto in quanto la stragrande maggioranza delle richieste di affiliazione è
sempre stata diretta a stabilire un legame fra i genitori che non potevano,
prima del nuovo diritto di famiglia, procedere al riconoscimento dei propri
nati.
(18) Agli affidamenti preadottivi occorrerebbe aggiungere anche le adozioni
ordinarie di minorenni pronunciate nel periodo preso in esame e cioè dal 1969
al 1973. Purtroppo ciò non è possibile in quanto l'ISTAT, dopo l'entrata in
vigore della legge 431, non fornisce più i dati relativi alle
ordinarie di minorenni ripartite per ciascuno dei Tribunali per i minorenni,
ma solo i dati complessivi per l'Italia.
(19) Circa
l'orientamento della Corte di Appello di Lecce si veda l'articolo «La sezione
per i minorenni della Corte di Appello di Lecce
favorisce il mercato dei bambini», in Prospettive
assistenziali n. 30.
Sull'argomento si veda
inoltre su Prospettive assistenziali:
«Mercato dei bambini» (n. 34) e «
(20) Dati tratti dagli
Annuari statistici dell'assistenza e della previdenza sociale dell'ISTAT.
(21) Si osservi, ad
esempio, che la legge della Regione Molise n. 22 del 20-12-1972 stabilisce
addirittura il diritto al ricovero in istituto, senza alcuna altra alternativa,
nei casi seguenti:
«a) il minore, orfano di
entrambi i genitori o abbandonato dagli stessi, che non abbia congiunti
in grado di provvedere alla sua sussistenza, ovvero i cui genitori siano
degenti in istituti di cura e beneficenza o detenuti, anche nel caso in cui,
ricorrendo le condizioni di cui alla presente lettera per uno solo dei
genitori, l'altro non sia assolutamente in grado di assicurare i mezzi di
sussistenza alla famiglia;
«b) il minore maltrattato e quello i cui
genitori, per oziosità, vagabondaggio o altra causa, trascurano di esercitare
le funzioni inerenti alla patria potestà;
«c) il minore che abbia entrambi i
genitori emigrati per ragioni di lavoro;
«d) il minore appartenente a famiglia di
almeno cinque figli, conviventi e a carico;
«e) l'iscritto nell'elenco dei poveri o
degli aventi diritto all'assistenza sanitaria
obbligatoria da parte del Comune».
(22) Sono riportati i
dati riguardanti i minori ricoverati nei brefotrofi ed i fanciulli di età
inferiore ai 5 anni ricoverati in istituti.
La ripartizione è
stata fatta in base alle competenze territoriali dei tribunali per i minorenni.
I dati sono stati
tratti dall'Annuario statistico dell'assistenza e della previdenza sociale
dell'ISTAT, Vol. XX, Edizione 1972-1973.
(23) V. Resoconto della
seduta del 10-1-1967 della Camera dei Deputati, pag. 29788.
(24) Ibidem, pag. 29791
e segg.
(25) V. Prospettive assistenziali, n. 8-9, pag.
72.
(26) V. Prospettive assistenziali, n. 3-4, pag.
64.
(27) V. Prospettive assistenziali, n. 11-12,
pag. 30.
(28) V. Prospettive assistenziali, n. 30, pag.
(29) Seguiva l'elenco
di 53 istituti del Piemonte.
(30) V. Prospettive assistenziali, n. 7,
luglio-settembre 1969, «Posizione negativa del Ministero dell'interno nei confronti dei bambini senza famiglia».
(31) Circa la polemica
fra l'ANFAA e il Governo italiano in merito alla Convenzione europea, si veda Prospettive assistenziali n. 3-4, 15,
22, 28 e 36.
(32) V. Prospettive
assistenziali, n. 30, «Luci e ombre nel nuovo diritto di
famiglia in materia di tutela dei minori».
(33) Una sentenza
contraria alle lavoratrici madri adottive è stata emessa dal Pretore Denaro di
Torino (v. Prospettive assistenziali,
n. 33, pag. 67).
(34) Senzani nell'introduzione del libro di PLATT, L'invenzione della delinquenza, afferma
che l'adozione speciale «concede al Tribunale per i minorenni il diritto di
"espropriare" i figli delle famiglie proletarie più disagiate e
indifese, per collocarli presso famiglie più agiate e degne di fiducia o
lasciarli ricoverati in istituto».
(35) V. in Prospettive assistenziali, n. 30,
«Partecipazione, apatia e conflitto nei rapporti fra cittadini-utenti e istituzioni
assistenziali».
(36) ALASIA, FRECCERO,
GALLINA e SANTANERA, Assistenza,
emarginazione e lotta di classe, Feltrinelli,
Milano, 1975, pag. 128.
(37) Ibidem.
(38) Ibidem, pag. 129.
(39) V. Prospettive sociali e sanitarie, n. 15, l° settembre 1974, pag. 3.
www.fondazionepromozionesociale.it