Prospettive assistenziali, n. 39, luglio-settembre
1977
D.P.R. N. 616 DEL 24-7-1977 «ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 22-7-1975, N. 382»
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento delle funzioni
amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da Enti pubblici
nazionali ed interregionali successivamente
all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n.
10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse Regioni
dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118,
secondo comma della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del
presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 382 ed alla
legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2 - Attribuzione a Province, Comuni e Comunità montane.
Ai Comuni, alle Province, alle Comunità
montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate
nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le
vigenti disposizioni di legge.
Art. 3 - Settori del trasferimento e delle deleghe.
I trasferimenti e
le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti
settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali;
sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per
indicare le Regioni a statuto ordinario, la sola parola «Regione».
Art. 4 - Competenze dello Stato.
Lo Stato, nelle materie definite dal
presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di
indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste
dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle
materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con
Le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro
competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Il Governo della Repubblica, tramite
il Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2
della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Art. 5 - Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli atti emanati nell'esercizio
delegato o subdelegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo
stabilisce le categorie di atti di cui
Art. 6 - Regolamenti e direttive della Comunità Economica Europea.
Sono trasferite alle Regioni in
ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei
regolamenti della Comunità Economica Europea nonché all'attuazione delle sue
direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le
norme di principio.
In mancanza della legge regionale,
sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso
di accertata inattività degli organi regionali che
comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali e sentita
Art. 7 - Norme regionali di attuazione.
Le Regioni in tutte le materie
delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di
spesa, nonché norme di attuazione ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le Regioni possono altresì emanare
norme di legge con le quali è subdelegato
alle Province, ai Comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni
amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti
finanziari relativi.
Art. 8 - Gestioni comuni fra Regioni.
Le Regioni per le attività ed i
servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire
ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti
devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla
costituzione di consorzi generali fra Regioni.
Art. 11 - Programmazione nazionale e regionale.
Lo Stato determina gli obiettivi
della programmazione economica nazionale con il concorso delle Regioni.
Le Regioni determinano i programmi
regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione
economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo
le modalità previste dagli Statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo
gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato
e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce
riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Titolo II
Capo I
Art. 12 - Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla Regione » e «
circoscrizioni comunali».
Titolo III
I SERVIZI SOCIALI
Capo I
Art. 17 - Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'articolo 1 nelle
materie «Polizia locale urbana e rurale», «Beneficenza
pubblica», «Assistenza sanitaria ed ospedaliera», «Istituzione
artigiana e professionale», «Assistenza scolastica»,
«Musei e biblioteche di enti locali», come attinenti
ai servizi sociali della popolazione di ciascuna Regione.
Capo III
BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22 - Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative relative
alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che
attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o a
favore di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie
determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche
di natura previdenziale.
Art. 23 - Specificazione (2).
Sono comprese nelle funzioni di cui all'articolo precedente, le attività relative:
a) all'assistenza
economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza
post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di
minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi
di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio
1958, n. 75.
Art. 24 - Competenze dello Stato (3).
Sono di competenza dello Stato le
funzioni concernenti:
1) gli interventi
di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità
o estensione;
2) gli interventi di prima
assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi
stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle
operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica del
rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28-7-1951, ratificata con
la legge 24-7-1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in
altri paesi;
3) gli interventi
di protezione sociale prestati ad appartenenti alla forze armate dello Stato,
all'arma dei carabinieri, agli altri corpi di polizia ed al corpo nazionale dei
vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed
internazionali, nonché la distribuzione tra le Regioni di prodotti destinati a
finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità Economica
Europea;
5) le pensioni e
gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione
dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli
assegni a carico della cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei
CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente
punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25 - Attribuzione ai Comuni (4) (5).
Tutte le funzioni amministrative
relative all'organizzazione ed alla erogazione dei
servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti art. 22 e 23,
sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione.
Gli ambiti territoriali di cui sopra
devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali coincidono
con quelli delle Comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono
assunte dalle Comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni
delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai Comuni singoli o
associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella
legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, e comunque a far tempo dal 1°
gennaio 1979.
Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio nomina una commissione
composta da 4 rappresentanti delle Regioni, 4
dell'ANCI e 3 dell'ANEA e un rappresentante dell'UNEBA; avente il compito di
determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B.
che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo
precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
L'elenco di cui al
comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non
sia approvata la legge di riforma, la legge regionale disciplina i modi e le
forme di attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni
singoli o associati o a Comunità montane dei beni trasferiti alle Regioni a
norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B.
di cui ai commi precedenti e disciplinano l'utilizzo dei beni e del personale
da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla programmazione
dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il
personale sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30 giugno
1978. Le Regioni con proprie leggi determinano norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti
E.C.A. ai Comuni nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma della finanza locale la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata
separatamente ed i beni degli E.C.A. e delle I.P.A.B.
di cui al presente articolo conservano la destinazione ai servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 26 - Attribuzioni alle Province.
Capo IV
ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA
Art. 27 - Assistenza sanitaria e ospedaliera.
Le funzioni relative
alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione,
il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della
popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione e alla cura
delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale,
ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli
invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie
professionali e alla salvaguardia della salubrità,
dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti
urbani e delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria
della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande
e de relativi additivi, surrogati e succedanei, sulla base degli standards di cui all'art. 30, lettera g);
f) alle autorizzazioni e ai
controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e
termali, nonché sugli stabilimenti termali, ivi
comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o
artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela
sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione
dell'educazione sanitaria e alla attuazione di un sistema informativo
sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio
sanitario nazionale;
i) alla formazione
degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza
veterinaria, ivi compresa la profilassi, la ispezione,
la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché
sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie
suddette:
a) i compiti attualmente
svolti dalle Sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione
antinfortunistica degli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle
materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni
riservate allo Stato;
b) le funzioni relative
alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla Federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva
del CONI;
c) nel quadro
della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce Rossa da
attuarsi in base alla legge di riforma sanitaria e comunque non oltre il 31
dicembre 1979, saranno trasferite alle Regioni le attività sanitarie ed assistenziali
svolte dall'ente nei settori di competenza delle Regioni con esclusione in
ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di
risoluzioni degli organi del
d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'Amministrazione
dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le
funzioni amministrative trasferite alle Regioni
quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli
Enti, Consorzi, Istituti ed Amministrazioni locali operanti nella materia
definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela,
nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio
dei revisori degli Enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli Enti
stessi di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'Ispettorato del lavoro
spetta al Prefetto stabilire, su proposta del
Presidente della Regione, quali addetti ai servizi regionali e degli Enti
locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro,
assumano, ai sensi delle leaqi vigenti, in relazione
alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 28 - Istituti a carattere scientifico.
Il riconoscimento del carattere
scientifico di istituti di ricovero e cura è
effettuato dallo Stato sentite le Regioni interessate.
Spettano alle Regioni, nei confronti
degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono
attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse
esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se
si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere
esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente
alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo sulle deliberazioni
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato
dalla Regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento
delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è
consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle
finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la
sanità di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
Art. 29 - Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
Le Regioni disciplinano con legge i
criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel
territorio della Regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed
istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16
della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
Nulla è innovato alla vigente
disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e
dell'Ordine Mauriziano (5 bis).
Art. 30 - Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le
funzioni concernenti:
a) la profilassi
internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli
apolidi secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria
o misure quarantenarie;
c) la produzione,
con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati
farmaceutici, di preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus,
sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati,
presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;
d) la coltivazione, produzione,
fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso, esportazione, importazione,
transito, acquisto, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni già
conferite alle Regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione,
la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione
delle modalità di impiego degli additivi e dei
coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e
recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande,
nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) la
determinazione di standards di qualità e di salubrità
degli alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, registrazione e
commercio, nonché l'impiego dei gas tossici e delle
altre sostanze pericolose;
i) i controlli
sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere
e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni
di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina dell'organizzazione
del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione
di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'istituto
Superiore di Sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, registrazione,
pubblicità dei prodotti clinici;
q) la ricerca e la
sperimentazione chimica, la produzione, registrazione, la pubblicità di prodotti
chimici;
r) la fissazione
dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sanitari;
s) la determinazione dei livelli
minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori
sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio
delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari
di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i collegi
professionali;
u) il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31 - Funzioni delegate.
È delegato alle Regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese
le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza
degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge
27 aprile 1974, n. 174 e successive modificazioni, nonché
le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto,
previste dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1255 e dall'articolo 45 del D.P.R. 8 febbraio
1954, n. 320. Nel determinare i criteri e gli indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e
condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi
particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;
b) i controlli
sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle
altre sostanze pericolose;
c) il controllo dell'idoneità dei
locali e attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive
naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli
sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può
provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive
e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32 - Attribuzioni dei Comuni.
Sono attribuite ai Comuni, singoli
ed associati, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente
art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni e alle
Province.
Spetta alla Regione stabilire i
criteri di programmazione e di organizzazione dei
servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle
prestazioni.
Le leggi regionali disciplinano
altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni
attribuiti alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in
attuazione del presente articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33 - Attribuzioni della Provincia.
Art. 34 - Attribuzioni aggiuntive.
La funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni, sono disciplinate nella legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite
rispettivamente alle regioni, alle Province e ai Comuni a decorrere dal 1°
gennaio 1979.
Capo V
ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
Art. 35 - Istruzione artigiana e professionale.
Le funzioni amministrative relative
alla materia «istruzione artigiana e professionale» concernono i servizi e le
attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale, per qualsiasi attività
professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua,
permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività
produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di
studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività privata di
istruzione artigiana e professionale.
Art. 37 - Istituti di istruzione professionale.
Le istituzioni di istruzione
artigiana e professionale non abilitate al rilascio di titoli di studio di cui
al precedente articolo 35 aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad
eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono
trasferite alle Regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38 - Collaborazione tra Regioni, Enti locali e Stato.
Per lo svolgimento delle attività
rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle
Regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature
delle scuole, degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai Consigli scolastici
provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416.
A tal fine verranno
stipulate apposite convenzioni tra le Regioni e gli enti locali territoriali
con i competenti organi dello Stato.
In esse
verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della Regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
Art. 39 - Consorzi per l'istruzione tecnica.
I consorzi per l'istruzione tecnica
sono soppressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti
alle Regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento
scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Capo VI
ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 42 - Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative
alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi
e le attività, destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro
o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se
adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti
capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra
l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica,
l'assistenza ai minorati psicofisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari.
Art. 43 - Competenze dello Stato.
Restano ferme le competenze degli
organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze
degli organi statali concernenti le caratteristiche
tecniche e pedagogiche.
Art. 44 - Opere universitarie.
Sono trasferite alle Regioni, per il
rispettivo territorio, le funzioni esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti
universitari.
Sono trasferiti alle Regioni a
statuto ordinario le funzioni, i beni e il personale delle opere universitarie
di cui all'articolo 189 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato
dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario; in mancanza decorre a far data dal 1° novembre
Art. 45 - Attribuzioni ai Comuni (6).
Le funzioni amministrative indicate
nell'art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità
previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono
soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i
servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni.
Entro il 30 giugno 1978 le Regioni
con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei
beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici
sono soppressi e le funzioni di assistenza
scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui
al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi
beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.
Art. 46 - Istituzione delle scuole statali.
L'istituzione delle scuole materne
statali, elementari e secondarie viene effettuata
dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti sentite le Regioni
interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
Art. 49 - Attività di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con riferimento ai
propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente
alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti,
istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di
enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo
ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle Regioni e degli Enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche,
saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da
emanarsi entro il 31-12-'79.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e
attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali
istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le Regioni interessate.
Titolo IV
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
Art. 50 - Materie di trasferimento.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle
materie «Fiere e mercati», «Turismo ed industria
alberghiera», «Acque minerali e termali» «Cave e
torbiere», «Artigianato», «Agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Titolo V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Capo I
Art. 79 - Materia del trasferimento.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo
1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne»,
come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Capo II
URBANISTICA
Art. 80 - Urbanistica.
Le funzioni amministrative relative
alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio
comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché
la protezione dell'ambiente.
Art. 93 - Edilizia residenziale pubblica.
Sono trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la
localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi
di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle
relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni
statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle Regioni di cui
all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in
conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali;
in mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti poteri
dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le
funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o
enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salva che si
tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per
esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici
previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.
166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua
la programmazione nazionale nel settore della edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
Art. 94 - Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.
Sono inoltre trasferite alle Regioni
le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e
periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi
massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per
l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere
tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della
materia nell'ambito di apposita normativa statale di
principio.
Sono infine trasferite ai sensi
dell'articolo 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare
l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli ivi comprese
quelle concernenti la erogazione di contributi in
conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie
e i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95 - Attribuzione ai Comuni.
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello
Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari
dello Stato per esigenze di servizio.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 106 - Espropriazione per pubblica utilità.
Sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite o delegate alle Regioni nelle materie indicate dal
presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione
per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza de lavori
e le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le
funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la
cui esecuzione è di sua spettanza.
Sono attribuite ai Comuni le
funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i
relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica
utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.
Art. 109 - Agevolazioni di credito.
Sono comprese fra le
funzioni amministrative trasferite alle Regioni nelle materie di cui al
presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per
agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge
dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri della ammissibilità al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli
organi statali relativi all'ordinamento creditizio, agli istituti che
esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli
istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni di cui
al primo comma comprende le funzioni di determinazione
dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione
creditizia, di prestazione di garanzie di assegnazione di fondi, anticipazioni
e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle
materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di
incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 112 - Personale statale assegnato alle Regioni.
Il personale statale di ruolo e non
di ruolo, compresi gli operai, in servizio non
temporaneo alla data del 24-2-1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle
Regioni a norma del presente decreto, è messo a disposizione delle Regioni
stesse rispettivamente competenti per territorio.
Gli ulteriori
contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in
servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da
quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle Regioni in
relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono
determinati, entro il 3112-77, con decreto del Presidente del Consiglio di
concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le
Regioni, e sulla base di criteri determinati d'intesa con
Il personale appartenente ad uffici
non trasferiti alle Regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite,
nel termine indicato dal comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna
Regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di provenienza, in
caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti,
entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui al 2° comma mette a disposizione
di ciascuna Regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a
coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite,
tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del Testo Unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10-1-1957, n.
Al personale contemplato dal
presente articolo che viene destinato ad ufficio in
sede diversa da quello dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda,
competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa
vigente per i dipendenti statali.
Art. 113 - Enti nazionali ed interregionali.
Gli enti nazionali ed
interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal
presente decreto e per le quali le funzioni
amministrative sono trasferite o delegate alle Regioni o attribuite agli enti
locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa
l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla
seguente procedura, rivolta preliminarmente ad accertare se siano pubblici o
privati.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale
rappresentante di ciascun ente comunica alla presidenza del Consiglio dei
ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, alla presidenza di ciascuna Regione, tutti gli elementi utili
all'individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a
quelle svolte nel territorio di ciascuna Regione, nonché dei beni e del
personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica
indicazione della loro natura.
Entro i successivi 30 giorni le
Regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente
comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali ed alla presidenza del Consiglio dei ministri
indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente
comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle Regioni o
attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di
competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni
statali residue.
Entro i successivi 45 giorni il
presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi
sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o
attribuite alle Regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche
funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di
beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento
alle Regioni o agli enti locali.
Entro i successivi 45 giorni la
Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie
osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della
Commissione parlamentare il governo adotta, su conforme parere della
Commissione di cui al terzultimo
comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle
funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto,
l'individuazione dei beni e del personale indispensabile all'espletamento delle
funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o
delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione,
o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale
ad esse spettanti.
Nel caso di enti
pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il
decreto ne dichiara l'estinzione.
Il trasferimento
delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile
Le somme di cui al comma precedente,
nonché quelle derivanti da contributi versati agli
enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da
trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi,
sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso
Dalla data predetta le Regioni
assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i
quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui
ai precedenti commi. A tale scopo le Regioni potranno avvalersi delle strutture
e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento
degli oneri derivanti dell'erogazione delle prestazioni anzidette le somme
iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono
ripartite tra le Regioni, dedotta la quota spettante alle Regioni a statuto
speciale, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
La Commissione tecnica di cui al
presente articolo nominata con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri è composta da 20 membri dei quali 10
designati dal Consiglio dei ministri, 6 designati dalle Regioni, 3 dall'ANCI, 1
dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti dal presidente del Consiglio in una rosa
composta da 21 designati da ciascuna Regione a statuto ordinario, dalle Regioni
a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e
dalle province di Trento e Bolzano.
La Commissione ha sede presso la
presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della
pubblica amministrazione.
Art. 114 - Enti di assistenza a categorie (7).
La Commissione di cui al terzultimo
comma del precedente articolo 113, trascorso il termine di cui al secondo comma
del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad
erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi
nella allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte
prevalente delle proprie entrate da contributi che, in forza di legge, sono a
carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali territoriali. Effettuata là
individuazione la Commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e ai singoli enti interessati.
La Commissione, ottemperato a quanto
disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista
dal terzo e quarto comma dell'articolo 113 e sospende, sino alla scadenza di 12
mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli
enti, l'adempimento previsto dal 4° comma del citato articolo.
Qualora nei 12 mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati
alla contribuzione obbligatoria promuovono associazioni nazionali volontarie
di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali,
tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai
successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti
di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al comma
precedente, qualora associno almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti
alla contribuzione obbligatoria e dispongano di
entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire adempimento dei
fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i
contributi obbligatori degli aderenti alla Associazione.
La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione
deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità per la revoca senza
indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non
adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tale caso i beni
mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono
destinati con decreto del Presidente del Consiglio alla Regione competente per
territorio.
Al di fuori dei casi previsti nei
commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente
articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello
Stato, e di altri enti pubblici.
La Commissione di cui al terzultimo
comma dell'art. 113, qualora entro il termine di 12 mesi previsto dal 2° comma
non sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti
sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo
decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto la legge della Repubblica provvede a
disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui
al presente articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata
emanata la legge di cui al precedente comma, nel caso si sia verificata
l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6 i contributi obbligatori cessano nei
confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al precedente
articolo.
Art. 115 - Enti a struttura associativa.
Gli enti di cui all'allegata tabella
B, che abbiano una struttura associativa, continuano
a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto
privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano
la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o
contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra
si provvede con il decreto di cui al precedente articolo.
Il decreto di cui al presente
articolo dispone l'erogazione, fino al 31 dicembre 1979, di un contributo per
il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private
costituite ai sensi del presente articolo. Dopo tale
data lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli
associati, con apposite leggi potrà assegnare
contributi a quelle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
Art. 116 - Enti privati.
Al 31 dicembre 1977, cessano ogni
forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti,
associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente
nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o
di contributo dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni
private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle
Regioni.
Le somme relative
ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente
articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le Regioni di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117 - Patrimonio degli enti.
I patrimoni mobiliari e immobiliari
degli enti di cui all'allegata tabella B, i quali siano
utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento di attività
trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle
Regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente
articolo 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con
riferimento alle funzioni attribuite ai Comuni, Province o Comunità montane.
I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente
comma, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono
amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti derivanti dalla amministrazione e dalla eventuale alienazione dei
beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro
riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni immobiliari
degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115,
sono trasferiti alle Regioni, e sono amministrati dalla Regione
nel cui territorio sono situati.
I proventi netti derivanti
dall'amministrazione di detti patrimoni sono trimestralmente versati al fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
I residui beni mobiliari, compresi
il numerario e i titoli di credito, sono attribuiti a
ciascuna Regione in proporzione alle spese sostenute dagli enti nel biennio
precedente per l'espletamento delle funzioni esercitate in ciascuna Regione,
tenuto conto del valore degli immobili trasferiti ai sensi del primo comma. Le
passività sono ripartite fra le Regioni con criteri proporzionali alle
attribuzioni patrimoniali.
Nel caso di enti
le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle Regioni ovvero
attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando
quanto disposto dagli artt. 114 e 115 e dal primo
comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati
direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in
misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le
funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo
all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura
prevalente attività previdenziale.
Le disposizioni di
cui ai precedenti commi e le disposizioni degli artt. 113, 114 e 115 si
applicano anche alle funzioni e ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi
della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente
al 25 luglio 1977.
Art. 118 - Continuità delle prestazioni.
Le regioni assicurano, anche con
atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino
all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle
funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre Regioni o con enti pubblici o
privati.
Art. 119 - Attività residue degli enti pubblici estinti.
Le funzioni amministrative degli
enti pubblici, di cui all'articolo 113, continuano ad essere esercitate nelle
Regioni a Statuto speciale mediante ufficio stralcio,
fino a quando non sarà diversamente disposte con le norme di attuazione degli
statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Art. 123 - Sistemazione definitiva del personale.
Entro un anno dalla
entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli artt.
112 e 122, le Regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva
destinazione del personale posto a loro disposizione,
prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione
alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni o
attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le Regioni determinano, altresì,
d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del
personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso
agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti
oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata in
vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le Regioni e gli enti
locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il
personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo,
assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione
della Regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di
queste, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali,
d'intesa con questi.
Fino alla stessa data, detto
personale è amministrato dall'Amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data
del 24-2-1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di
attività previdenza e quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui l'Ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno
stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale
posto a disposizione delle Regioni.
Le Regioni rimborsano allo Stato o
all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva
messa a disposizione del personale medesimo alla data
dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici
regionali o agli enti locali.
Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti
in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale
non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato cui appartiene il personale
trasferito.
Art. 124 - Posizione economica del personale trasferito.
Al personale trasferito alle Regioni
a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto sono fatte salve le
posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque
disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna Regione entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto dopo che sia stato effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti è riservata al personale di
pari qualifica già destinato ad altra Regione che faccia domanda di esservi
trasferito.
Art. 125 - Affari pendenti.
Le amministrazioni dello Stato, di
cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono
a consegnare entro il 31 gennaio
Resta di competenza degli organi
dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti
amministrativi che abbiano comportato assunzione di
impegni di spesa anche nel conto residui anteriormente alla data del 1°
gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di competenza degli
organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione
delle ulteriori annualità di spese pluriennali a
carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla Regione,
qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi
finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126 - Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello
Stato.
I capitoli dello stato di previsione
della spesa del bilancio dello Stato relativi, in
tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle Regioni o attribuite agli
Enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente
decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti
in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in
parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro del
tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni
medesime.
È vietato conservare o istituire nel
bilancio dello Stato capitali con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le
funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi
1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni
trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'articolo 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi
del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a
fondi destinati ad essere ripartiti fra le Regioni per le finalità previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da
attribuire alle Regioni a statuto speciale.
Art. 136 - Funzioni già trasferite alle Regioni.
Restano ferme
tutte le funzioni amministrative già trasferite alle Regioni con leggi
o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137 - Efficacia delle norme.
Salvo espressa disposizione in
contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.
TABELLA A (Stralcio)
Uffici
dell'Amministrazione dello Stato trasferiti
2) Sezioni mediche
e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli Ispettorati
provinciali e regionali del lavoro.
8) Comitati regionali contro
l'inquinamento atmosferico.
TABELLA B (Stralcio) (8)
1) Ente nazionale per la protezione morale
del fanciullo (ENPMF); 2) Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); 3) Opera nazionale pensionati
d'Italia (ONPI); 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani
(ENAOLI); 5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare; 6) Associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC); 7) Opera nazionale per il
Mezzogiorno d'Italia; 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG); 9) Ente
nazionale assistenza lavoratori (ENAL); 10) Istituto nazionale «Umberto e
Margherita di Savoia»; 11) Unione nazionale di assistenza
all'infanzia; 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra
anormali psichici; 13) Casa militare «Umberto I» per i
veterani delle guerre nazionali; 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto; 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio
Emanuele II» di Firenze; 16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio
Emanuele III»; 17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di
ferrovieri; 18) Istituto postelegrafonici; 19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS); 20) Ente
nazionale assistenza magistrale; 21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media;
22) Fondazione figli degli italiani all'estero; 23) Istituto di
arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F.D. Roosevelt»; 24) Opera
nazionale per le città dei ragazzi; 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza
sociale delle famiglie italiane; 26) Fondazione «Gerolamo Gaslini»; 27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi»; 28) Casa di riposo per artisti
drammatici di Bologna; 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi
«Paolo Colosimo», Napoli; 30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra; 31)
Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL); 32) Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra; 33) Associazione nazionale vittime
civili di guerra; 34) Unione italiana ciechi (UIC); 35) Gruppo medaglie d'oro
al valor militare d'Italia; 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti
(ENS); 37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor
militare; 38) Associazione nazionale combattenti e reduci; 39) Ente nazionale
prevenzione infortuni (ENPI); 40) Unione nazionale
mutilati per servizio; 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 42)
Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose; 57) Opera
nazionale combattenti; 58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi; 60) Comitato per la
difesa morale e sociale della donna.
Sono infine da sottoporre al
procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa
alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì
da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B.
di cui alla legge 17 luglio 1890, numero 6972, anche se non previste
espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più
regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica
di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il
trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa
con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni
statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per
l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art.
113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o
delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime
il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
(1) Sono riportate
solo le parti riguardanti direttamente o indirettamente la sanità e
l'assistenza dello schema di decreto delegato.
In nota sono
riprodotti gli articoli approvati dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali in prima lettura che sono stati
modificati in modo sostanziale dalla Commissione suddetta in seconda lettura e
dal Governo.
(2) Prima stesura
dell'art. 23: «Sono comprese nelle funzioni di cui all'articolo precedente, le
attività relative: a) all'assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime
del delitto;
b) all'assistenza
post-penitenziaria, ivi compresi i centri di servizio sociale;
c) agli uffici di
servizio sociale dei minorenni ed al personale di educazione
attiva, con la sola esclusione del personale di custodia;
d)
agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della
legge 20 febbraio 1958, n. 75;
e) alle attività
residue dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza, i quali vengono soppressi».
(3) La prima stesura
dell'art. 24 non comprendeva il punto 6. Vedi la lettera e)
della nota 2.
(4) L'art. 25
prevedeva: «Le funzioni di accertamento delle
condizioni economiche per la concessione delle pensioni ed assegni di cui
all'art. 24 punto 5 sono delegate alle Regioni che le esercitano assicurando la
partecipazione delle rappresentanze delle categorie interessate a norma della
legislazione vigente nonché di un rappresentante dell'ente erogatore».
(5) In luogo dei commi
6, 7 e 8 la prima stesura era la seguente: «Le leggi regionali disciplinano
l'attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni, alle Province e alle Comunità
montane, dei beni attribuiti alle Regioni a norma dei successivi artt. 115 e 116, nonché dei beni
delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti e
disciplinano l'utilizzo del personale da parte degli Enti gestori, in relazione
alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente
articolo».
Invariato il resto
dell'art. 26.
(5 bis) L'ultimo comma
non compariva nella prima stesura.
(6) La prima stesura
dell'art. 45 era la seguente: «Sono attribuite ai Comuni le funzioni
amministrative indicate nell'art. 42 che le svolgono secondo le modalità
previste dalla legge regionale anche al fine di integrarne i servizi con quelli
svolti dall'Amministrazione provinciale per l'assistenza psico-pedagogica
fino a quando tali servizi non siano diversamente regolati dalla nuova legge
sulle autonomie.
Le funzioni, i
servizi e i beni dei patronati scolastici sono attribuiti ai Comuni.
Le funzioni, i
servizi e i beni dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti ai
Comuni; la legge regionale provvede alla liquidazione dei beni ed al
trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.
(7) L'art. 114 non
compariva nella prima stesura.
(8) Nella prima
stesura della Commissione parlamentare per le questioni regionali erano
inseriti nella Tabella B anche i seguenti enti: Opera nazionale orfani di
guerra, Ente nazionale di lavoro per i ciechi, Opera nazionale di assistenza
all'infanzia delle Regioni di confine, Casa per veterani di Turate, Croce rossa
italiana.
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