Prospettive assistenziali, n. 39, luglio-settembre 1977

 

 

D.P.R. N. 616 DEL 24-7-1977 «ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 22-7-1975, N. 382»

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costitu­zione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da Enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubbli­ca 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse Re­gioni dell'esercizio di altre funzioni amministra­tive, a norma dell'art. 118, secondo comma della Costituzione, sono attuati secondo le disposizio­ni del presente decreto per i fini di cui alla leg­ge 22 luglio 1975 n. 382 ed alla legge 27 novem­bre 1976, n. 894.

 

Art. 2 - Attribuzione a Province, Comuni e Comu­nità montane.

Ai Comuni, alle Province, alle Comunità mon­tane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti di­sposizioni di legge.

 

Art. 3 - Settori del trasferimento e delle deleghe.

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli arti­coli precedenti, sono ripartiti secondo i seguen­ti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo econo­mico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le Regioni a statuto ordinario, la sola parola «Regione».

 

Art. 4 - Competenze dello Stato.

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni ammini­strative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o dele­gate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità Economica Europea, alla difesa na­zionale, alla pubblica sicurezza.

Le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di lo­ro competenza se non previa intesa con il Go­verno e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il Com­missario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative dele­gate alle Regioni, che sono tenute ad osservar­le, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

 

Art. 5 - Atti delegati e sub-delegati - Comunica­zioni.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub­delegato di funzioni amministrative sono defi­nitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la Regione deve dare comunicazione al Commissario del Governo.

 

Art. 6 - Regolamenti e direttive della Comunità Economica Europea.

Sono trasferite alle Regioni in ciascuna del­le materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applica­zione dei regolamenti della Comunità Economi­ca Europea nonché all'attuazione delle sue di­rettive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà os­servata quella dello Stato in tutte le sue dispo­sizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accer­tata inattività degli organi regionali che compor­ti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parla­mentare per le questioni regionali e sentita la Regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi re­gionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provve­dimenti necessari in sostituzione della Ammini­strazione regionale.

 

Art. 7 - Norme regionali di attuazione.

Le Regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di or­ganizzazione o di spesa, nonché norme di attua­zione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le Regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle Pro­vince, ai Comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

Art. 8 - Gestioni comuni fra Regioni.

Le Regioni per le attività ed i servizi, che in­teressano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono for­mare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra Regioni.

 

Art. 11 - Programmazione nazionale e regionale.

Lo Stato determina gli obiettivi della pro­grammazione economica nazionale con il con­corso delle Regioni.

Le Regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della pro­grammazione economica nazionale e con il con­corso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli Statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli inter­venti di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competen­za degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

 

Titolo II

Capo I

 

Art. 12 - Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni ammi­nistrative dello Stato nelle materie «ordina­mento di enti amministrativi dipendenti dalla Regione » e « circoscrizioni comunali».

 

Titolo III

I SERVIZI SOCIALI

Capo I

 

Art. 17 - Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni am­ministrative dello Stato e degli enti di cui all'ar­ticolo 1 nelle materie «Polizia locale urbana e rurale», «Beneficenza pubblica», «Assistenza sanitaria ed ospedaliera», «Istituzione artigia­na e professionale», «Assistenza scolastica», «Musei e biblioteche di enti locali», come at­tinenti ai servizi sociali della popolazione di cia­scuna Regione.

 

Capo III

BENEFICENZA PUBBLICA

 

Art. 22 - Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla mate­ria «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a fa­vore dei singoli, o a favore di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse sol­tanto le funzioni relative alle prestazioni econo­miche di natura previdenziale.

 

Art. 23 - Specificazione (2).

Sono comprese nelle funzioni di cui all'arti­colo precedente, le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni sog­getti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza ammini­strativa e civile;

d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

 

Art. 24 - Competenze dello Stato (3).

Sono di competenza dello Stato le funzioni concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gra­vità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i pro­fughi stranieri, limitatamente al periodo di tem­po strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della quali­fica del rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28-7-1951, ratificata con la legge 24-7-1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale pre­stati ad appartenenti alla forze armate dello Stato, all'arma dei carabinieri, agli altri corpi di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con or­ganismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le Regioni di pro­dotti destinati a finalità assistenziali in attua­zione di regolamenti della Comunità Economica Europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere con­tinuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le in­dennità di disoccupazione e gli assegni a ca­rico della cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

 

Art. 25 - Attribuzione ai Comuni (4) (5).

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai prece­denti art. 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costitu­zione.

La Regione determina con legge, sentiti i Co­muni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, pro­muovendo forme di cooperazione fra gli enti lo­cali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di asso­ciazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono con­cernere contestualmente la gestione dei servi­zi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle Comu­nità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle isti­tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o­peranti nell'ambito regionale sono trasferite ai Comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, e comun­que a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio no­mina una commissione composta da 4 rappresen­tanti delle Regioni, 4 dell'ANCI e 3 dell'ANEA e un rappresentante dell'UNEBA; avente il compi­to di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educa­tivo-religiosa.

L'elenco di cui al comma precedente è appro­vato con decreto del Presidente del Consiglio. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approva­ta la legge di riforma, la legge regionale disci­plina i modi e le forme di attribuzione in proprie­tà o in uso ai Comuni singoli o associati o a Comunità montane dei beni trasferiti alle Regio­ni a norma dei successivi artt. 113 e 115, non­ché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti e disciplinano l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla program­mazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Le attribuzioni degli enti comunali di assisten­za, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le Regioni con proprie leggi determinano norme sul passaggio del per­sonale, dei beni e delle funzioni dei disciolti E.C.A. ai Comuni nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di rifor­ma della finanza locale la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente ed i beni de­gli E.C.A. e delle I.P.A.B. di cui al presente arti­colo conservano la destinazione ai servizi di as­sistenza sociale anche nel caso di loro trasfor­mazione patrimoniale.

 

Art. 26 - Attribuzioni alle Province.

La Provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei pre­sidi assistenziali ed esprime il parere sulle deli­mitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

 

Capo IV

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

 

Art. 27 - Assistenza sanitaria e ospedaliera.

Le funzioni relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promo­zione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione e alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi com­presa l'assistenza sanitaria e protesica agli inva­lidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professio­nali e alla salvaguardia della salubrità, dell'igie­ne e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produ­zione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e de relativi additivi, sur­rogati e succedanei, sulla base degli standards di cui all'art. 30, lettera g);

f) alle autorizzazioni e ai controlli igienico-sa­nitari sulle acque minerali e termali, nonché su­gli stabilimenti termali, ivi comprese le attribu­zioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e ven­dita di acque minerali naturali o artificiali, non­ché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle atti­vità sportive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria e alla attuazione di un sistema informativo sani­tario, secondo le disposizioni della legge di isti­tuzione del servizio sanitario nazionale;

i) alla formazione degli operatori sanitari, e­sclusa la formazione universitaria e post-uni­versitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi com­presa la profilassi, la ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazio­ne, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle Sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al pre­sente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni riservate allo Stato;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria del­le attività sportive svolte dalla Federazione me­dico-sportiva italiana; i centri di medicina spor­tiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'asso­ciazione italiana della Croce Rossa da attuarsi in base alla legge di riforma sanitaria e comun­que non oltre il 31 dicembre 1979, saranno tra­sferite alle Regioni le attività sanitarie ed assi­stenziali svolte dall'ente nei settori di compe­tenza delle Regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzio­ni internazionali o di risoluzioni degli organi del­la Croce Rossa internazionale;

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'Ammi­nistrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di cu­stodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuo­co nonché dei servizi dell'Azienda autonoma del­le ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni ammini­strative trasferite alle Regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli Enti, Consorzi, Istituti ed Ammini­strazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del teso­ro di un componente del collegio dei revisori degli Enti ospedalieri, in relazione alla perma­nenza negli Enti stessi di interessi finanziari del­lo Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'Ispettorato del lavoro spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi regionali e degli Enti locali, che operino in materia infortu­nistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leaqi vigenti, in relazione alle funzioni e­sercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giu­diziaria.

 

Art. 28 - Istituti a carattere scientifico.

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Sta­to sentite le Regioni interessate.

Spettano alle Regioni, nei confronti degli isti­tuti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la par­te assistenziale nei confronti degli enti ospeda­lieri se si tratta di istituti aventi personalità giu­ridica di diritto pubblico o nei confronti delle ca­se di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni atti­nenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei com­ponenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti a­venti personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla Regione nel cui territorio l'isti­tuto ha la sua sede; l'annullamento delle deli­berazioni adottate in deroga alle disposizioni re­gionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Mini­stro della pubblica istruzione.

 

Art. 29 - Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.

Le Regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della Regione. Fino a quan­do la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamen­te dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del de­creto del Presidente della Repubblica 15 gen­naio 1972, n. 9.

Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine Mau­riziano (5 bis).

 

Art. 30 - Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, ae­rea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai citta­dini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei pre­sidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffu­sive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emo­derivati, presidi medico-chirurgici e prodotti as­similati;

d) la coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso, esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e deten­zione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sal­vo che per le attribuzioni già conferite alle Re­gioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il commer­cio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle mo­dalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e del­le bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare so­stanze alimentari e bevande, nonché degli ogget­ti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standards di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande ali­mentari;

h) la produzione, registrazione e commercio, nonché l'impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'e­nergia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina dell'organizzazione del lavo­ro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, impianti e mez­zi personali di protezione;

o) l'istituto Superiore di Sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519; p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, registrazione, pubblicità dei prodotti clinici;

q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, registrazione, la pubblicità di pro­dotti chimici;

r) la fissazione dei requisiti minimi per la de­terminazione dei profili professionali degli ope­ratori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di sco­larità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti mi­nimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;

t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeuti­che delle acque minerali e termali e della pub­blicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sa­nitario.

 

Art. 31 - Funzioni delegate.

È delegato alle Regioni l'esercizio delle fun­zioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffu­sive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uf­fici di sanità marittima, aerea e di frontiera, pre­viste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174 e succes­sive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'articolo 32 del testo unico delle leg­gi sanitarie approvato con Regio decreto 27 lu­glio 1934 n. 1255 e dall'articolo 45 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri e gli indirizzi per l'esercizio della delega il Gover­no potrà prescrivere particolari cautele e condi­zioni minime di strutture di uffici per il disimpe­gno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali e attrez­zature per il commercio e deposito delle sostan­ze radioattive naturali ed artificiali e di apparec­chi generatori di radiazioni ionizzanti; il control­lo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffu­sive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

 

Art. 32 - Attribuzioni dei Comuni.

Sono attribuite ai Comuni, singoli ed associa­ti, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative re­lative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Sta­to, alle Regioni e alle Province.

Spetta alla Regione stabilire i criteri di pro­grammazione e di organizzazione dei servizi de­gli enti locali territoriali, i tipi e le modalità del­le prestazioni.

Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribu­zione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'uti­lizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi di­sposta in attuazione del presente articolo.

Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

 

Art. 33 - Attribuzioni della Provincia.

La Provincia nell'ambito dei piani regionali ap­prova il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al secondo comma del prece­dente articolo.

 

Art. 34 - Attribuzioni aggiuntive.

La funzioni amministrative che siano aggiun­tive rispetto a quelle già esercitate dalle Regio­ni, dalle Province e dai Comuni, sono discipli­nate nella legge di istituzione del servizio sani­tario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle Province e ai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

 

Capo V

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

 

Art. 35 - Istruzione artigiana e professionale.

Le funzioni amministrative relative alla mate­ria «istruzione artigiana e professionale» con­cernono i servizi e le attività destinate alla for­mazione, al perfezionamento, alla riqualificazio­ne e all'orientamento professionale, per qualsia­si attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle di­rette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, uni­versitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'at­tività privata di istruzione artigiana e profes­sionale.

 

Art. 37 - Istituti di istruzione professionale.

Le istituzioni di istruzione artigiana e profes­sionale non abilitate al rilascio di titoli di studio di cui al precedente articolo 35 aventi persona­lità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle Regioni ed assumono la qualifica di regionali.

 

Art. 38 - Collaborazione tra Regioni, Enti locali e Stato.

Per lo svolgimento delle attività rientranti nel­le loro attribuzioni, è consentito alle Regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole, degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzio­ne, secondo i criteri generali deliberati dai Con­sigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

A tal fine verranno stipulate apposite conven­zioni tra le Regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della Regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

 

Art. 39 - Consorzi per l'istruzione tecnica.

I consorzi per l'istruzione tecnica sono sop­pressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle Regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

 

Capo VI

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

Art. 42 - Assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative relative alla mate­ria «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività, destinate a faci­litare mediante erogazioni e provvidenze in de­naro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvi­mento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica, l'assi­stenza ai minorati psicofisici; l'erogazione gra­tuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

 

Art. 43 - Competenze dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi sco­lastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche.

 

Art. 44 - Opere universitarie.

Sono trasferite alle Regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni esercitate dallo Stato in ma­teria di assistenza scolastica a favore degli stu­denti universitari.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni e il personale delle opere uni­versitarie di cui all'articolo 189 del Regio Decre­to 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modi­ficazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario; in man­canza decorre a far data dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le Regioni interessate.

 

Art. 45 - Attribuzioni ai Comuni (6).

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono se­condo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le fun­zioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni.

Entro il 30 giugno 1978 le Regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono sop­pressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale riparten­dolo tra i Comuni interessati.

La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati.

 

Art. 46 - Istituzione delle scuole statali.

L'istituzione delle scuole materne statali, ele­mentari e secondarie viene effettuata dagli orga­ni statali competenti secondo le norme vigenti sentite le Regioni interessate sull'ordine di prio­rità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei con­sigli scolastici provinciali.

 

Art. 49 - Attività di promozione educativa e cul­turale.

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di pro­mozione educativa e culturale attinenti precipua­mente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fon­dazioni, società regionali o a prevalente parteci­pazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle Regioni e degli Enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinema­tografiche, saranno riordinate con la legge di ri­forma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31-12-'79.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni ammi­nistrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regio­nale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Re­pubblica, su proposta del Presidente del Consi­glio dei Ministri di concerto con i Ministri com­petenti, previa intesa con le Regioni interessate.

 

Titolo IV

SVILUPPO ECONOMICO

Capo I

 

Art. 50 - Materie di trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni ammi­nistrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «Fiere e mercati», «Turismo ed industria alberghiera», «Acque minerali e ter­mali» «Cave e torbiere», «Artigianato», «A­gricoltura e foreste», come attinenti allo svilup­po economico delle rispettive popolazioni.

 

Titolo V

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I

 

Art. 79 - Materia del trasferimento.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni ammi­nistrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di inte­resse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispetti­vo territorio.

 

Capo II

URBANISTICA

 

Art. 80 - Urbanistica.

Le funzioni amministrative relative alla mate­ria «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspet­ti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

 

Art. 93 - Edilizia residenziale pubblica.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni ammi­nistrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costru­zione e la gestione di interventi di edilizia resi­denziale e abitativa pubblica, di edilizia conven­zionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative proce­dure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali rela­tive agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle Regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni or­ganizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

Sono inoltre trasferite tutte le funzioni eser­citate da amministrazioni, aziende o enti pubbli­ci statali relativi alla realizzazione di alloggi, sal­va che si tratti di alloggi da destinare a dipen­denti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, ec­cettuate quelle relative alla programmazione na­zionale. Lo Stato attua la programmazione na­zionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.

 

Art. 94 - Ulteriori trasferimenti in materia di edi­lizia pubblica.

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e succes­sive modificazioni.

E' trasferita la funzione relativa alla determi­nazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifi­cazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministra­tive svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Pre­sidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali fun­zioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite ai sensi dell'articolo 109 del presente decreto le funzioni dirette ad age­volare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli ivi comprese quelle con­cernenti la erogazione di contributi in conto ca­pitale o nel pagamento degli interessi, la pre­stazione delle garanzie e i rapporti con gli isti­tuti di credito.

 

Art. 95 - Attribuzione ai Comuni.

Le funzioni amministrative concernenti l'asse­gnazione di alloggi di edilizia residenziale pub­blica sono attribuite ai Comuni, salva la compe­tenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 106 - Espropriazione per pubblica utilità.

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle con­cernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza de lavori e le occupazioni tempora­nee e d'urgenza.

Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni ammini­strative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinen­ti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

 

Art. 109 - Agevolazioni di credito.

Sono comprese fra le funzioni amministrati­ve trasferite alle Regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al cre­dito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei cri­teri della ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativi all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interes­se agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazio­ne dei criteri applicativi dei provvedimenti re­gionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie di assegnazione di fondi, anticipazio­ni e quote di concorso, destinati alla agevolazio­ne dell'accesso al credito sulle materie di com­petenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

 

Art. 112 - Personale statale assegnato alle Re­gioni.

Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24-2-1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle Regioni a norma del presente de­creto, è messo a disposizione delle Regioni stes­se rispettivamente competenti per territorio.

Gli ulteriori contingenti di personale apparte­nenti alle singole amministrazioni statali in ser­vizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo com­ma, da mettere a disposizione delle Regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31­12-77, con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le Regioni, e sulla base di criteri determinati d'intesa con la Com­missione Interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo de­creto detto personale è ripartito tra le Regioni, tenendo conto delle richieste formulate da cia­scuna di esse.

Il personale appartenente ad uffici non trasfe­riti alle Regioni ma che svolge funzioni ammi­nistrative trasferite, nel termine indicato dal comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna Regione previo assenso degli interes­sati.

L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consen­zienti, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui al 2° comma mette a disposizione di cia­scuna Regione i dipendenti che hanno fatto do­manda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10-1-1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande e Amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il Consiglio di amministrazione, a mettere a dispo­sizione di ciascuna Regione i dipendenti che ri­sultano in possesso di minori titoli fra quelli in­dicati nell'art. 32, terzo comma, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Re­pubblica 10-1-1957 n. 3.

Al personale contemplato dal presente artico­lo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quello dell'ufficio statale di provenienza, an­che a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla nor­mativa vigente per i dipendenti statali.

 

Art. 113 - Enti nazionali ed interregionali.

Gli enti nazionali ed interregionali, che ope­rano in tutto o in parte nelle materie contem­plate dal presente decreto e per le quali le fun­zioni amministrative sono trasferite o delegate alle Regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al pre­sente decreto, sono sottoposti alla seguente pro­cedura, rivolta preliminarmente ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla presidenza del Con­siglio dei ministri, alla presidenza della Commis­sione parlamentare per le questioni regionali, alla presidenza di ciascuna Regione, tutti gli ele­menti utili all'individuazione delle funzioni eser­citate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna Regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazio­ne della loro natura.

Entro i successivi 30 giorni le Regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al prece­dente comma, fanno pervenire le proprie osser­vazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza del Con­siglio dei ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni inte­gralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle Regioni o attri­buisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale da­gli enti che siano titolari anche di funzioni sta­tali residue.

Entro i successivi 45 giorni il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commis­sione tecnica di cui al terzultimo comma, sotto­pone alla Commissione parlamentare per le que­stioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasfe­rite, delegate o attribuite alle Regioni o agli en­ti locali e sia agli enti che svolgono anche fun­zioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finan­ziari e di personale di cui non si propone il tra­sferimento alle Regioni o agli enti locali.

Entro i successivi 45 giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della Commissio­ne parlamentare il governo adotta, su conforme parere della Commissione di cui al terzultimo

comma, distinti decreti per ciascun ente.

Il decreto contiene l'elenco delle funzioni re­sidue non rientranti nelle materie di cui al pre­sente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabile all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'am­montare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferi­te o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto at­tribuisce altresì alle regioni i beni e il perso­nale ad esse spettanti.

Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978. In ogni caso qualora il 1° luglio 1978 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leg­gi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a ca­rico dello Stato o di altri enti pubblici a qual­siasi titolo erogato, a favore degli enti di cui alla tabella B.

Le somme di cui al comma precedente, non­ché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti ob­bligati o derivanti da trattenute su salari o sti­pendi, retribuzioni, compensi, pensioni od asse­gni continuativi, sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'articolo 116 le ritenute de­stinate dalla legge al perseguimento dei fini as­sociativi.

Dalla data predetta le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico de­gli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le Regioni potranno avvalersi delle strut­ture e dei servizi degli enti stessi; per il finanzia­mento degli oneri derivanti dell'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel con­to corrente infruttifero di cui al comma prece­dente sono ripartite tra le Regioni, dedotta la quota spettante alle Regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 della leg­ge 16 maggio 1970, n. 281.

La Commissione tecnica di cui al presente ar­ticolo nominata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei ministri, 6 designati dalle Regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna Regione a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.

La Commissione ha sede presso la presiden­za del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'or­ganizzazione della pubblica amministrazione.

 

Art. 114 - Enti di assistenza a categorie (7).

La Commissione di cui al terzultimo comma del precedente articolo 113, trascorso il termine di cui al secondo comma del medesimo artico­lo, individua preliminarmente quali enti prepo­sti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quel­li inclusi nella allegata tabella B, compresa l'an­notazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi che, in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle Re­gioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata là individuazione la Commissione ne dà comunica­zione alla Presidenza del Consiglio, alla Presi­denza della Commissione parlamentare per le questioni regionali e ai singoli enti interessati.

La Commissione, ottemperato a quanto dispo­sto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 113 e sospende, sino alla scadenza di 12 mesi dalla data della comunica­zione fatta ai singoli enti, l'adempimento previ­sto dal 4° comma del citato articolo.

Qualora nei 12 mesi successivi alla comunica­zione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovono asso­ciazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assi­stenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.

Le associazioni di cui al comma precedente, qualora associno almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi vo­lontari tali da consentire adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Pre­sidenza del Consiglio dei Ministri per la conces­sione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti alla Asso­ciazione.

La Presidenza del Consiglio, entro trenta gior­ni dal ricevimento, trasmette la domanda alla Commissione di cui al primo comma la quale, previo accertamento della esistenza dei presup­posti per la concessione, formula entro 60 giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in con­cessione. Con riferimento alla proposta di con­cedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente la Commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento prevista dal 4° comma dell'art. 113 per la emanazione del decreto secondo il di­sposto del 6° comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminar­mente trasferiti al patrimonio dello Stato.

La concessione dei beni ad ogni singola asso­ciazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio ed è regolata da apposita conven­zione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tale caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio alla Regione competente per ter­ritorio.

Al di fuori dei casi previsti nei commi prece­denti, le associazioni costituitesi secondo le nor­me del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato, e di altri enti pubblici.

La Commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 113, qualora entro il termine di 12 mesi previsto dal 2° comma non sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adem­pimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del pre­sente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbliga­tori destinati agli enti di cui al presente articolo.

Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al precedente comma, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6 i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al precedente articolo.

 

Art. 115 - Enti a struttura associativa.

Gli enti di cui all'allegata tabella B, che abbia­no una struttura associativa, continuano a sus­sistere come enti morali assumendo la persona­lità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmen­te relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività asso­ciative, nonché di quelle derivanti da atti di li­beralità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente ar­ticolo.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione, fino al 31 dicembre 1979, di un con­tributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sen­si del presente articolo. Dopo tale data lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi a quelle associazioni nazio­nali che statutariamente e concretamente dimo­streranno di perseguire fini socialmente e moral­mente rilevanti.

 

Art. 116 - Enti privati.

Al 31 dicembre 1977, cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle ma­terie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo dello Sta­to ad altri enti, associazioni, fondazioni od isti­tuzioni private, erogata in riferimento alle fun­zioni trasferite o delegate alle Regioni.

Le somme relative ai finanziamenti e ai con­tributi che vengono a cessare ai sensi del pre­sente articolo sono portate in aumento del fon­do comune tra le Regioni di cui all'articolo 8 del­la legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

Art. 117 - Patrimonio degli enti.

I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B, i quali siano utiliz­zati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgi­mento di attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle Re­gioni nel cui territorio sono situati, con il de­creto di cui al precedente articolo 113. Si appli­ca il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai Comuni, Province o Comunità montane.

I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I proventi netti derivanti dalla amministrazio­ne e dalla eventuale alienazione dei beni pre­detti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 mag­gio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquida­zione.

Tutti gli altri beni immobiliari degli enti pre­detti, salvo restando quanto disposto dagli arti­coli 114 e 115, sono trasferiti alle Regioni, e sono amministrati dalla Regione nel cui territo­rio sono situati.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I residui beni mobiliari, compresi il numera­rio e i titoli di credito, sono attribuiti a ciascuna Regione in proporzione alle spese sostenute dagli enti nel biennio precedente per l'espleta­mento delle funzioni esercitate in ciascuna Re­gione, tenuto conto del valore degli immobili tra­sferiti ai sensi del primo comma. Le passività sono ripartite fra le Regioni con criteri propor­zionali alle attribuzioni patrimoniali.

Nel caso di enti le cui funzioni siano solo par­zialmente trasferite o delegate alle Regioni ov­vero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli artt. 114 e 115 e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non uti­lizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura pro­porzionale alle spese erogate, nel biennio pre­cedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli artt. 113, 114 e 115 si appli­cano anche alle funzioni e ai patrimoni degli en­ti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successiva­mente al 25 luglio 1977.

 

Art. 118 - Continuità delle prestazioni.

Le regioni assicurano, anche con atti ammini­strativi, la continuità delle prestazioni agli assi­stiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.

Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre Regioni o con enti pubblici o privati.

 

Art. 119 - Attività residue degli enti pubblici estinti.

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'articolo 113, continuano ad essere eser­citate nelle Regioni a Statuto speciale median­te ufficio stralcio, fino a quando non sarà diver­samente disposte con le norme di attuazione de­gli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

 

Art. 123 - Sistemazione definitiva del personale.

Entro un anno dalla entrata in vigore dei prov­vedimenti di cui agli artt. 112 e 122, le Regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a lo­ro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.

Le Regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicu­rando in ogni caso agli enti medesimi la provvi­sta dei mezzi finanziari per far fronte ai corri­spondenti oneri.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leg­gi regionali di cui al primo comma, le Regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei pro­pri ruoli il personale di ruolo e a definire la po­sizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione della Regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di queste, presso gli uffici regionali o quelli degli enti lo­cali, d'intesa con questi.

Fino alla stessa data, detto personale è ammi­nistrato dall'Amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vi­gore alla data del 24-2-1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previdenza e quiescenza e assistenza.

Nel caso in cui l'Ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabili­te altresì le norme per l'amministrazione prov­visoria del personale posto a disposizione delle Regioni.

Le Regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del per­sonale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.

Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'Am­ministrazione dello Stato cui appartiene il per­sonale trasferito.

 

Art. 124 - Posizione economica del personale tra­sferito.

Al personale trasferito alle Regioni a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto so­no fatte salve le posizioni economiche rispetti­vamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna Regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto dopo che sia stato effettuato l'inquadra­mento di cui agli articoli precedenti è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad al­tra Regione che faccia domanda di esservi tra­sferito.

 

Art. 125 - Affari pendenti.

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedo­no a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a cia­scuna Regione interessata con elenchi nomina­tivi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non an­cora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa an­che nel conto residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.

Rimane, parimenti, di competenza degli orga­ni dello Stato con oneri a carico del bilancio sta­tale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla Re­gione, qualora l'impegno relativo alla prima an­nualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

Art. 126 - Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in par­te, alle funzioni trasferite alle Regioni o attri­buite agli Enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza sta­tale sono iscritte con decreto del Ministro del tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitali con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque rela­tivi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capi­toli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle fun­zioni trasferite con decreti legislativi di attua­zione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del preceden­te primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le Regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle Regioni a statuto speciale.

 

Art. 136 - Funzioni già trasferite alle Regioni.

Restano ferme tutte le funzioni amministrati­ve già trasferite alle Regioni con leggi o atti aventi forza di legge anteriori al presente de­creto.

 

Art. 137 - Efficacia delle norme.

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.

 

TABELLA A (Stralcio)

 

Uffici dell'Amministrazione dello Stato trasferiti

2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sani­tari di protezione antinfortunistica degli Ispetto­rati provinciali e regionali del lavoro.

8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.

 

TABELLA B (Stralcio) (8)

 

1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF); 2) Opera nazionale per l'assi­stenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI); 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI); 5) Ente nazionale di assisten­za alla gente di mare; 6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC); 7) Opera na­zionale per il Mezzogiorno d'Italia; 8) Opera na­zionale invalidi di guerra (ONIG); 9) Ente nazio­nale assistenza lavoratori (ENAL); 10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia»; 11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia; 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici; 13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazio­nali; 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza al­le vittime del delitto; 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze; 16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III»; 17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri; 18) Istituto postelegrafonici; 19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS); 20) Ente nazionale assistenza magistrale; 21) Isti­tuto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assisten­za ai professori di scuola media; 22) Fondazione figli degli italiani all'estero; 23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F.D. Roosevelt»; 24) Opera nazionale per le città dei ragazzi; 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane; 26) Fondazione «Gerolamo Gaslini»; 27) Casa di ri­poso per musicisti «Fondazione Giuseppe Ver­di»; 28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna; 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli; 30) Asso­ciazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra; 31) Associazione nazionale tra muti­lati e invalidi del lavoro (ANMIL); 32) Associa­zione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra; 33) Associazione nazionale vittime civili di guer­ra; 34) Unione italiana ciechi (UIC); 35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia; 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS); 37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra com­battenti decorati al valor militare; 38) Associa­zione nazionale combattenti e reduci; 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI); 40) Unio­ne nazionale mutilati per servizio; 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 42) Fede­razione nazionale delle associazioni fra le fami­glie numerose; 57) Opera nazionale combattenti; 58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali; 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi; 60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.

Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gesti­scono forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza, per la parte relativa alle attività di carat­tere assistenziale non previdenziale. Sono altre­sì da sottoporre al medesimo procedimento tut­te le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, nu­mero 6972, anche se non previste espressamen­te nell'elenco che precede e che operino nel ter­ritorio di più regioni, escluse quelle che svol­gano in via precipua attività di carattere educa­tivo-religioso, accertata dalla commissione tec­nica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.

L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazio­ni statali. Con decreto del Presidente del Consi­glio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tec­nica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio pa­rere entro trenta giorni dalla richiesta.

 

 

 

 

 

(1) Sono riportate solo le parti riguardanti direttamente o indirettamente la sanità e l'assistenza dello schema di decreto delegato.

In nota sono riprodotti gli articoli approvati dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in prima lettura che sono stati modificati in modo sostanziale dalla Commissione suddetta in seconda lettura e dal Governo.

(2) Prima stesura dell'art. 23: «Sono comprese nelle funzioni di cui all'articolo precedente, le attività relative: a) all'assistenza alle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria, ivi compresi i centri di servizio sociale;

c) agli uffici di servizio sociale dei minorenni ed al personale di educazione attiva, con la sola esclusione del personale di custodia;

d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) alle attività residue dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza, i quali vengono soppressi».

(3) La prima stesura dell'art. 24 non comprendeva il punto 6. Vedi la lettera e) della nota 2.

(4) L'art. 25 prevedeva: «Le funzioni di accertamento delle condizioni economiche per la concessione delle pensioni ed assegni di cui all'art. 24 punto 5 sono delegate alle Regioni che le esercitano assicurando la partecipazione delle rappre­sentanze delle categorie interessate a norma della legislazione vigente nonché di un rappresentante dell'ente erogatore».

(5) In luogo dei commi 6, 7 e 8 la prima stesura era la seguente: «Le leggi regionali disciplinano l'attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, dei beni attribuiti alle Regioni a norma dei succes­sivi artt. 115 e 116, nonché dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti e disciplinano l'utilizzo del personale da parte degli Enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo».

Invariato il resto dell'art. 26.

(5 bis) L'ultimo comma non compariva nella prima stesura.

(6) La prima stesura dell'art. 45 era la seguente: «Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale anche al fine di integrarne i servizi con quelli svolti dall'Amministrazione provinciale per l'assistenza psico-pedagogica fino a quando tali servizi non siano diversamente regolati dalla nuova legge sulle autonomie.

Le funzioni, i servizi e i beni dei patronati scolastici sono attribuiti ai Comuni.

Le funzioni, i servizi e i beni dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti ai Comuni; la legge regionale prov­vede alla liquidazione dei beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.

La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati».

(7) L'art. 114 non compariva nella prima stesura.

(8) Nella prima stesura della Commissione parlamentare per le questioni regionali erano inseriti nella Tabella B anche i seguenti enti: Opera nazionale orfani di guerra, Ente nazionale di lavoro per i ciechi, Opera nazionale di assi­stenza all'infanzia delle Regioni di confine, Casa per veterani di Turate, Croce rossa italiana.

 

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