Prospettive assistenziali, n. 39, luglio-settembre
1977
Notiziario
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
INFORMAZIONI SUI MINORI ADOTTATI CON ADOZIONE SPECIALE
Pubblichiamo
il testo integrale della nota in materia inviata dal Presidente del Tribunale
per i minorenni di Torino in data 28 aprile 1977, prot.
n. 225/77 ai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle
d'Aosta, ai Sindaci e ai Presidenti delle Province.
Si è verificato un caso in cui i
genitori di una bambina dichiarata adottabile e adottata, sono riusciti a
rintracciare la bambina (ormai tredicenne) presso la famiglia adottiva,
creando angoscia e turbamento sia alla bambina stessa che
ai genitori adottivi.
Non sappiamo in concreto ove questi
genitori abbiano assunto informazioni. Le uniche due vie possibili, ad un
primo esame, sembrano essere:
a) la parrocchia dove la bambina fu
battezzata: ivi infatti si rivolsero a suo tempo i
genitori adottivi per chiedere la modifica del cognome della bambina ed ivi
quindi potrebbe essere rimasta traccia della nuova situazione della bambina,
traccia poi incautamente rivelata ai genitori naturali;
b) l'Ufficio di Stato civile. Infatti 1) Qualche ufficiale di stato civile nell'annotare
in margine all'atto di nascita l'avvenuta adozione speciale, indica non solo il
nome dei genitori adottivi ma anche il loro indirizzo: annotazione quest'ultima
che non è affatto chiesta dalla legge ed è estremamente pericolosa. 2) Gli
ufficiali di stato civile, sulla base del fatto che i registri di stato civile
sono pubblici, consentono la lettura a chiunque o, almeno, a chi dichiara o
prova di essere il genitore; così è estremamente
facile per gli «ex genitori» venire a sapere presso chi si trova il bambino in
adozione speciale.
Ritiene questo Tribunale che sopra
ogni altra disposizione di legge, tra l'altro precedente all'entrata in vigore
della legge sull'adozione speciale, debba prevalere
la norma dettata all'articolo 314/26, codice civile, per cui con l'adozione
speciale «cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine». Tale
perentoria affermazione della legge comprende in sé l'obbligo per ogni
cittadino e soprattutto per i pubblici ufficiali di conservare e far
conservare in ogni modo, nei confronti di tutti ma soprattutto della famiglia di origine, il segreto circa il luogo ove si trova il
minore adottato con adozione speciale e le generalità dei genitori adottivi.
Obbligo di segreto che naturalmente è sanzionato
dall'art. 326 codice penale.
Si pregano quindi tutte le autorità
civili e religiose cui questa lettera è indirizzata,
di volere ritrasmetterne il contenuto a tutti gli ufficiali di Stato civile ed
a tutti i parroci e di volere poi comunicare a questo T.M.
quali strumenti siano loro risultati di pratica attuazione per evitare fughe di
notizie, così pericolose per i minori adottati. Per nostro conto ci permettiamo
di indicare:
a) eliminazione, nella
annotazione, almeno dell'indirizzo dei genitori adottivi;
b) il rifiuto da parte del
funzionario di far prendere in visione del registro quanto dalle
annotazioni risulta che il minore è stato adottato con adozione
speciale; rifiuto appoggiato dalla legge sull'adozione speciale, a cui potrebbe
seguire un invito, al cittadino richiedente la lettura, di presentarsi a questo
Tribunale per i minori.
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