Prospettive assistenziali, n. 39, luglio-settembre 1977

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

INFORMAZIONI SUI MINORI ADOTTATI CON ADOZIONE SPECIALE

 

Pubblichiamo il testo integrale della nota in materia inviata dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino in data 28 aprile 1977, prot. n. 225/77 ai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ai Sindaci e ai Presidenti delle Province.

 

Si è verificato un caso in cui i genitori di una bambina dichiarata adottabile e adottata, sono riusciti a rintracciare la bambina (ormai tredi­cenne) presso la famiglia adottiva, creando an­goscia e turbamento sia alla bambina stessa che ai genitori adottivi.

Non sappiamo in concreto ove questi genito­ri abbiano assunto informazioni. Le uniche due vie possibili, ad un primo esame, sembrano es­sere:

a) la parrocchia dove la bambina fu battezza­ta: ivi infatti si rivolsero a suo tempo i genitori adottivi per chiedere la modifica del cognome della bambina ed ivi quindi potrebbe essere rimasta traccia della nuova situazione della bam­bina, traccia poi incautamente rivelata ai geni­tori naturali;

b) l'Ufficio di Stato civile. Infatti 1) Qualche ufficiale di stato civile nell'annotare in margine all'atto di nascita l'avvenuta adozione speciale, indica non solo il nome dei genitori adottivi ma anche il loro indirizzo: annotazione quest'ultima che non è affatto chiesta dalla legge ed è estre­mamente pericolosa. 2) Gli ufficiali di stato ci­vile, sulla base del fatto che i registri di stato civile sono pubblici, consentono la lettura a chiunque o, almeno, a chi dichiara o prova di essere il genitore; così è estremamente facile per gli «ex genitori» venire a sapere presso chi si trova il bambino in adozione speciale.

Ritiene questo Tribunale che sopra ogni altra disposizione di legge, tra l'altro precedente all'entrata in vigore della legge sull'adozione spe­ciale, debba prevalere la norma dettata all'ar­ticolo 314/26, codice civile, per cui con l'adozio­ne speciale «cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine». Tale perentoria affermazione della legge comprende in sé l'ob­bligo per ogni cittadino e soprattutto per i pub­blici ufficiali di conservare e far conservare in ogni modo, nei confronti di tutti ma soprattutto della famiglia di origine, il segreto circa il luo­go ove si trova il minore adottato con adozione speciale e le generalità dei genitori adottivi. Obbligo di segreto che naturalmente è sanziona­to dall'art. 326 codice penale.

Si pregano quindi tutte le autorità civili e reli­giose cui questa lettera è indirizzata, di volere ritrasmetterne il contenuto a tutti gli ufficiali di Stato civile ed a tutti i parroci e di volere poi comunicare a questo T.M. quali strumenti siano loro risultati di pratica attuazione per evitare fughe di notizie, così pericolose per i minori adottati. Per nostro conto ci permettiamo di in­dicare:

a) eliminazione, nella annotazione, almeno dell'indirizzo dei genitori adottivi;

b) il rifiuto da parte del funzionario di far pren­dere in visione del registro quanto dalle anno­tazioni risulta che il minore è stato adottato con adozione speciale; rifiuto appoggiato dalla legge sull'adozione speciale, a cui potrebbe seguire un invito, al cittadino richiedente la lettura, di presentarsi a questo Tribunale per i minori.

 

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