Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre 1977

 

 

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE «RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI E COSTITUZIONE DELLE UNITÀ LOCALI DI TUTTI I SERVIZI» (1)

 

 

Art. 1. - I servizi sanitari e assistenziali di com­petenza della Regione Piemonte, dei Comuni e delle Comunità montane devono essere istituiti e organizzati in modo da:

- rispondere alle esigenze delle persone, fa­miglie e comunità;

- intervenire per la prevenzione e rimozione delle cause di malattia e di disadattamento;

- assicurare gli interventi curativi e riabilita­tivi a livello domiciliare, ambulatoriale, poliam­bulatoriale, consultoriale e ospedaliero a tutte le persone che ne necessitano, comprese quelle definite malate croniche;

- garantire a tutti i cittadini, compresi quelli handicappati, la fruizione dei normali servizi sa­nitari, prescolastici, scolastici, abitativi, cultu­rali, ricreativi o di altro genere esistenti o da istituire nell'ambito della zona di residenza dei cittadini, evitando qualsiasi forma di segrega­zione, di esclusione e di beneficenza;

- provvedere al reinserimento sociale delle persone ricoverate in istituti;

- assicurare la formazione di base e perma­nente, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori addetti alle attività sopra indicate.

 

(Questo articolo riprende l'art. 1 della Propo­sta di legge nazionale di iniziativa popolare pre­sentata alla Camera dei Deputati l'8/3/1976 (n. 4379) e ripresentata d'ufficio in questa legi­slatura (n. 5 del 5/7/1976).

Le richieste contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare sono state in parte accolte dal DPR n. 616 del 24/7/1977 «Attuazione della legge 382»).

 

Art. 2. - Al fine di evitare una gestione della sanità e dell’assistenza separata dagli altri ser­vizi e allo scopo di consentire ad un unico or­gano di governo locale di intervenire, soprattutto nel campo preventivo, negli altri settori della vita sociale, la Regione promuoverà entro un anno dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge a delegare agli organi di cui all'art. 4 o a riordinare le funzioni inerenti le attività gestibili a livello delle Unità locali di tutti i servizi e riguardanti le seguenti materie: assetto del territorio, urbanistica, assistenza scolastica, istruzione artigiana e professionale, musei e bi­blioteche, agricoltura e foreste, artigianato, la­vori pubblici, turismo e industria alberghiera, viabilità, acquedotti, tranvie e linee automobili­stiche, navigazione e porti lacuali, fiere e mer­cati, acque minerali e termali, cave e torbiere, protezione della fauna.

 

(Con questo articolo si vuole enunciare un principio di fondo per unificare negli organi di governo delle unità locali di tutti i servizi le funzioni che possono essere svolte da esse).

 

Art. 3. - La gestione dei servizi sanitari e as­sistenziali è attuata con la partecipazione delle forze sindacali e sociali operanti nel territorio, le quali definiscono autonomamente le forme organizzative idonee per l'attuazione del control­lo popolare sulle scelte politiche, programmati­che ed operative della Regione e degli enti pre­posti alla gestione dei servizi.

La Regione, gli organismi preposti alla gestio­ne dei servizi, i Comuni, le Comunità montane, le Province e gli enti dipendenti dalla Regione o da essa controllati sono tenuti a trasmettere tempestivamente alle forze sindacali e sociali copia delle proposte di deliberazione, degli atti e ogni altra informazione richiesta.

 

(Si propone che la partecipazione sia autono­ma rispetto alle istituzioni. Con questo articolo pertanto si respinge ogni forma di cogestione, come ad esempio gli attuali comitati di gestione degli asili nido in cui sono presenti rappresen­tanti del Comune, degli operatori e dei genitori).

 

Art. 4. - La gestione dei servizi di cui all'art. 1 è assicurata, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24/ 7/1977 dal Comune di Torino e dai suoi 23 Con­sigli di quartiere, dalle Comunità montane e loro consorzi coincidenti con le unità locali, dai Con­sorzi fra Comuni e dai Consorzi fra Comuni e Comunità montane.

Spettano inoltre agli organismi suddetti:

- il controllo delle istituzioni pubbliche e pri­vate operanti nel campo della sanità, dell'assi­stenza e della formazione degli operatori sanitari e sociali per quanto attiene le competenze attri­buite alla Regione ed agli enti locali;

- le nomine di competenza regionale degli amministratori delle istituzioni di cui sopra. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge i Comuni e le Co­munità montane devono provvedere alla costitu­zione dei Consorzi i cui membri devono essere scelti fra i Consiglieri comunali del territorio. Entro la stessa data il Comune di Torino deve provvedere alla istituzione dei propri organi di decentramento. In caso di mancata attuazione di quanto sopra disposto, vi provvederà la Re­gione tramite un commissario speciale designato dal Consiglio regionale.

La Regione provvederà a stabilire rapporti con le Comunità montane, le relative popolazioni e le forze sindacali e sociali operanti nel territorio per concordare, anche tramite unificazioni e ri­definizioni degli ambiti territoriali, l'organico col­legamento fra Comunità montane e Unità locali di tutti i servizi.

I Comuni e le Comunità montane devono met­tere a disposizione degli organismi di cui al pri­mo comma del presente articolo il proprio per­sonale, le strutture, le attrezzature ed i fondi relativi alla sanità, all'assistenza ed alla forma­zione degli operatori sanitari e sociali.

In materia di sanità, assistenza e formazione degli operatori sanitari e sociali restano alla Regione le funzioni di programmazione, d'indiriz­zo, di coordinamento, di vigilanza e di finanzia­mento.

Il personale dei servizi sanitari e assistenziali deve operare a tempo pieno, comprendendo in questo le attività di studio, ricerca e aggiorna­mento.

Il personale religioso che opera, anche tramite convenzioni, nelle IPAB da almeno un anno è inserito, su richiesta ed entro il 31/12/1978, nei ruoli organici ordinari e occorrendo sopranume­rari dell'ente con la qualifica corrispondente al lavoro svolto, sempre che l'interessato sia in possesso dei titoli di studio corrispondenti.

Al personale proveniente dallo scioglimento degli enti, IPAB comprese, sono assicurati la conservazione del posto di lavoro ed il tratta­mento salariale e normativo. Esso è messo a disposizione della Regione e, entro sessanta giorni, assegnato alle Unità locali di tutti i ser­vizi previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.

 

(Questo articolo riguarda la costituzione degli organi di governo delle unità locali di tutti i ser­vizi (per Torino sono i Consigli di quartiere) e un organico collegamento fra le unità locali e le Comunità montane al fine di ottenere la mas­sima semplificazione possibile degli organi di governo locale).

 

Art. 5. - I servizi sanitari e assistenziali, orga­nizzati a livello delle unità locali di cui alla legge n. 41 del 9/7/1976, provvedono ad assicurare le necessarie prestazioni preventive, curative, ria­bilitative e sociali di tipo domiciliare, ambulato­riale, consultoriale, poliambulatoriale e ospeda­liero alla popolazione residente e, per quanto concerne l'ambiente di lavoro, ai lavoratori del territorio.

I servizi sanitari e assistenziali assicurano al­tresì, con modalità organizzative e operative di piena integrazione con le altre attività, le pre­stazioni:

- di medicina scolastica di cui al D.P.R. 11/2/1961 n. 264 e 22/11/1967 n. 1518;

- di assistenza medico-psichica, compresi gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi agli handicappati fisici, psichici e sensoriali;

- consultoriali di cui alla legge della Regione Piemonte n. 39 del 9/7/1976.

In casi di assoluta urgenza o necessità gli in­terventi sono estesi ai cittadini non residenti nel territorio e agli stranieri.

Gli interventi assistenziali possono compren­dere anche le attività svolte dai servizi sociali di fabbrica a seguito di accordi conclusi fra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Al fine di assicurare la necessaria funzionalità, l'unità locale può essere suddivisa in sottozone, in ciascuna delle quali opera un gruppo di opera­tori sanitari e assistenziali in grado di fornire le prestazioni di base preventive, curative, riabili­tative e sociali.

 

(In questo articolo sono elencati gli interventi di competenza delle unità locali di tutti i servizi. Questi interventi devono comprendere anche quelli attualmente gestiti dai Comuni e dalle Comunità montane).

 

Art. 6. - Gli interventi di prevenzione sono di­retti:

a) nel campo sanitario alla individuazione nel territorio e nei luoghi di lavoro dei rischi di ma­lattie, all'assunzione di tutti i dati derivanti dalle indagini suddette al fine della loro elaborazione epidemiologica e alla trasmissione alle forze sindacali e sociali e alla popolazione;

b) nel campo assistenziale alla individuazione delle situazioni di segregazione (ricovero in isti­tuti) e delle cause di emarginazione nei settori del lavoro e della vita sociale (istituzioni presco­lastiche e scolastiche, attività ricreative e cul­turali, abitazione, trasporti, barriere architettoni­che, ecc.).

Nell'ambito delle competenze regionali, gli in­terventi comprendono altresì l'eliminazione delle suddette situazioni, rischi e cause mediante ido­nei provvedimenti legislativi e operativi.

 

(Per quanto riguarda i contenuti dei servizi, al primo posto sono messi gli interventi diretti ad eliminare per quanto possibile le varie cause di malattia e di disadattamento ed evitare i ri­coveri in istituti di assistenza).

 

Art. 7. - Le prestazioni curative e sociali sani­tarie e assistenziali fornite a livello domiciliare e ambulatoriale hanno lo scopo di:

- assicurare una adeguata risposta alle situa­zioni di malattia e di disadattamento individuale, familiare e sociale;

- costituire un filtro nei confronti dei poliam­bulatori e dei ricoveri in ospedali e in istituti di assistenza.

Ai poliambulatori sono inviati i casi che esi­gono dotazioni strumentali e personale specia­lizzato in grado di assicurare gli interventi non praticabili a livello domiciliare e ambulatoriale.

Nei poliambulatori possono essere previsti al­cuni posti letto per assicurare gli interventi che richiedono un ricovero diurno limitato.

I ricoveri ospedalieri devono avvenire solo tramite i dipartimenti di emergenza e di accet­tazione.

 

(Si stabilisce che gli interventi sanitari e assi­stenziali siano assicurati secondo le seguenti priorità: a domicilio, in ambulatorio e, solo quan­do è necessario, nei poliambulatori e negli ospedali).

 

Art. 8. - Il Comune di Torino ed i 23 consigli di quartiere della città stessa, i Consorzi e le Comunità montane coincidenti con le unità lo­cali devono assicurare gli interventi assistenzia­li di competenza in base alle seguenti priorità: - interventi preventivi indicati all'art. 6;

- assistenza economica ordinaria e straordi­naria da erogare in base a criteri e parametri prefissati;

- assistenza domiciliare comprendente le prestazioni di aiuto domestico, infermieristiche, riabilitative ed educative;

- segnalazione all'autorità giudiziaria minori­le, ai sensi delle leggi vigenti, dei minori in situazione di abbandono materiale e morale (V. legge sull'adozione speciale n. 431 del 5/6/1967) e di quelli per i quali è necessario l'intervento del tribunale per i minorenni o del giudice tute­lare; attività derivanti da provvedimenti dell'au­torità giudiziaria minorile;

- affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso famiglie, per­sone e nuclei parafamiliari composti da due o più volontari o in comunità alloggio gestite dalle unità locati o autogestite;

- ricovero, nella fase transitoria, in istituti di assistenza previamente autorizzati a funzionare e aventi strutture e personale adeguati e situati nel territorio di residenza dei soggetti interes­sati, salvo loro diversa richiesta.

Gli interventi assistenziali sono assicurati, in particolare, fino al loro reinserimento sociale:

- ai minori, agli handicappati adulti ed agli anziani in situazione di bisogno economico e/o sociale;

- alle persone colpite da catastrofe o da calamità naturali escluso il primo soccorso;

- ai rifugiati, ai profughi e ai rimpatriati, esclusa la prima assistenza;

- alle famiglie dei carcerati e alle vittime del delitto;

- agli ex carcerati;

- ai minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, nell'ambito delle competenze civile e amministrativa (rieducativa);

- alle prostitute ed ex prostitute;

- alle persone tossico-dipendenti e assimila­bili ai sensi della legge n. 685 del 22/12/1975.

Il Comune di Torino, le Comunità montane coincidenti con le Unità locali ed i Consorzi prov­vedono a richiedere le rivalse agli interessati ed ai parenti tenuti a provvedervi, solo nei casi di ricovero in istituto, di affidamento, di inserimen­to e di accoglimento in comunità alloggio ed in base a criteri e parametri prefissati tenendo conto dei redditi.

 

(Nell'articolo sono indicate le priorità di in­tervento nel campo assistenziale in modo che sia data precedenza alle prestazioni che consen­tono la permanenza nel nucleo familiare e co­munque nel contesto sociale di appartenenza).

 

Art. 9. - La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Torino, le Comunità montane coin­cidenti con le Unità locali ed i Consorzi, deve istituire un sistema informativo permanente in grado di fornire in modo continuo i dati aggior­nati concernenti:

- ricoverati in ospedali e istituti;

- strutture, servizi, attrezzature e personale socio-sanitario;

- dati epidemiologici e ogni altro elemento necessario per una corretta informazione socio­sanitaria.

L'accesso a tali dati è consentito in qualsiasi momento agli organi di cui sopra e, escluse le parti coperte dal segreto di ufficio ai sensi delle leggi vigenti, alle forze sindacali e sociali.

 

(Com'è scritto anche nell'art. 8 dello statuto della Regione Piemonte, «presupposto della par­tecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale». Con l'articolo 9 si chiede quindi l'attuazione di quanto sopra).

 

Art. 10. - Rimangono di competenza delle Pro­vince le spese relative:

- all'assistenza diretta ad assicurare il segre­to del parto prevista dalle leggi vigenti;

- all'assistenza delle gestanti e madri nubili, dei minori nati fuori del matrimonio (esclusi quelli riconosciuti dai due genitori), dei figli di ignoti e dei ciechi e sordomuti poveri rieducabili;

- all'assistenza psichiatrica.

I servizi relativi saranno però assicurati dal Comune di Torino, dalle Comunità montane coin­cidenti con le Unità locali e dai Consorzi.

Le Province, previ accordi con gli enti interes­sati e le organizzazioni sindacali, provvederanno a mettere a disposizione delle unità locali il personale, le strutture, le attrezzature e gli stan­ziamenti relativi alle attività sanitarie e assisten­ziali trasferite, comprese quelle relative agli handicappati fisici e psichici.

 

(Con questo articolo si vuole manifestare l'esi­genza che alle Province vengano sottratte tutte le competenze assistenziali e sanitarie, al fine di unificare prestazioni, personale e strutture nelle unità locali di tutti i servizi).

 

Art. 11. - Il Comune di Torino, le Comunità montane coincidenti con le Unità locali ed i Con­sorzi assumono le iniziative necessarie per l'in­serimento di persone volontarie nelle attività sanitarie e assistenziali che non richiedono pre­stazioni da attribuire alla competenza di perso­nale qualificato e specializzato.

Alle persone volontarie sono rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute purché previa­mente autorizzate.

 

(Si ritiene che spazi idonei debbano essere lasciati al volontariato, da intendere come inter­venti di persone e gruppi spontanei e non di enti).

 

Art. 12. - A partire dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge, il ricovero in isti­tuzioni di assistenza é consentito solamente pre­vio parere favorevole delle Unità locali tenute a provvedere.

Le Unità locali, fatte salve le rivalse di cui all'art. 8, provvedono direttamente al pagamento delle rette di loro competenza alle istituzioni di assistenza.

Non è ammessa alcuna altra forma di contri­buto diretto o indiretto alle istituzioni di assi­stenza da parte della Regione, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dei Con­sorzi.

 

(Con questo articolo si stabilisce che i ricoveri in istituto siano sempre e solo decisi dalle Unità locali).

 

Art. 13. - Come misura preventiva degli infor­tuni e per facilitare la vita di relazione degli handicappati, la Regione dispone i necessari in­terventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, le abitazioni, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche, ricreative, culturali o comunque di interesse sociale, di nuova edificazione siano costruite in conformità del D.M. 18/12/1975, dell'art. 27 della legge 30/3/1971 n. 118 e in osser­vanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15/6/1968 riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Agli edifici appaltati o già costruiti devono es­sere apportate le possibili conformi varianti.

I piani urbanistici ed i regolamenti edilizi de­vono essere modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge per dare applicazione a quanto previsto dal presente articolo.

 

(Con questo articolo si richiede la eliminazio­ne delle barriere architettoniche sia per favorire l'accesso agli handicappati, sia e soprattutto come misura di prevenzione per tutti i cittadini).

 

Art. 14. - La Regione predisporrà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente (pro­posta di) legge il piano ospedaliero transitorio con precisazione dei mezzi, strumenti e tempi per la trasformazione degli ospedali esistenti e per la costruzione di quelli nuovi occorrenti, af­finché essi siano in grado di accogliere e fornire i necessari interventi non solo agli acuti, com­presi i casi psichiatrici e infettivi, ma anche ai lungodegenti e ai cronici bisognosi di cure sani­tarie non praticabili a domicilio o in ambulatorio.

Il piano ospedaliero dovrà inoltre prevedere che, nei casi di ricovero in ospedale, salvo parti­colari urgenze, sia data precedenza assoluta ai residenti nel territorio di competenza.

Il piano ospedaliero deve pertanto:

- individuare i livelli organizzativi e funzio­nali ottimali delle attività di diagnosi e cura ospedaliera in rapporto alle richieste degli u­tenti;

- adeguare i servizi ospedalieri agli ambiti territoriali di utenza, attraverso l'unificazione amministrativa e tecnica degli ospedali situati in una unità locale e, occorrendo, in uno stesso comprensorio;

- assicurare l'integrazione degli ospedali con le altre strutture sanitarie esistenti nel territo­rio;

- riorganizzare gli ospedali mediante l'istitu­zione dei dipartimenti, realizzando prioritaria­mente quelli di emergenza e accettazione di pri­mo e secondo livello;

- avviare il processo per l'eliminazione delle sezioni staccate degli ospedali comprese quelle destinate a lungodegenti o cronici;

- prevedere la chiusura degli ospedali inido­nei e esuberanti rispetto alle necessità del ter­ritorio e di quelli aventi una percentuale di letti occupati inferiore al 50% del totale dei posti disponibili, assicurando al personale il posto di lavoro, i diritti acquisiti e concordando con le organizzazioni sindacali la mobilità del personale stesso;

- l'amministrazione e la gestione degli enti ospedalieri devono essere assicurate dalle Unità locali di tutti i servizi dei territori di competenza.

 

(Urgente è la necessità di un piano ospedalie­ro almeno transitorio per consentire un utilizzo razionale del personale e dei servizi, e per evi­tare sprechi di denaro. Si richiede in particolare che la gestione di tutti i servizi sanitari e assi­stenziali (ospedali compresi) sia assicurata dalle unità locali di tutti i servizi).

 

Art. 15. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge il Comune di Torino, i Consorzi e le Comunità montane coin­cidenti con le Unità locali presentano alla Giunta regionale il piano dei servizi sanitari e assisten­ziali del territorio di competenza.

I piani suddetti definiti con l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori e delle forze sociali, devono comprendere:

- il censimento delle strutture, attrezzature e personale esistenti;

- la strutturazione ottimale dei servizi sani­tari e assistenziali esistenti;

- la strutturazione ottimale in dipartimenti e servizi degli ospedali del territorio e le riparti­zioni dei posti letto, tenendo conto delle indica­zioni del piano ospedaliero;

- i servizi da istituire, con precisazione dei tempi e modalità;

- le necessità in personale e in termini di formazione di base e permanente, aggiornamen­to, riqualificazione e riconversione, con le rela­tive indicazioni di tempi e strumenti;

- le spese di investimento e di gestione.

 

(La programmazione dei servizi, per essere rispondente alle esigenze della popolazione, non può essere calata dall'alto (dalla Regione e dai Comprensori). Le proposte devono pertanto par­tire dall'organo di governo più vicino alla gente (l'unità locale di tutti i servizi) e trovare una sintesi al livello regionale).

 

Art. 16. - Ricevuti i piani di cui all'art. 15, la Giunta Regionale entro i tre mesi successivi predispone il piano regionale per i servizi sani­tari e assistenziali, il quale deve essere confor­me agli obiettivi indicati nella presente (proposta di) legge e deve tenere conto dei piani presentati dalle unità locali.

Il piano, i cui contenuti, tempi e finanziamenti sono vincolanti per la Regione, gli Enti locali e gli organismi finanziati o controllati dalla Regio­ne, è approvato dal Consiglio regionale.

 

(La sintesi regionale dei piani proposti a li­vello locale è costituita dal piano regionale per i servizi sanitari e assistenziali e da quello re­lativo alla formazione degli operatori).

 

Art. 17. - Entro la data di cui all'articolo pre­cedente, la Giunta regionale predispone il piano regionale per la formazione di base e perma­nente, la riqualificazione, l'aggiornamento e la riconversione del personale sanitario e assisten­ziale, esclusa la formazione universitaria e post­universitaria.

Il piano deve essere rispondente ai seguenti principi:

- coincidenza degli obiettivi della formazio­ne con gli obiettivi della programmazione sani­taria e assistenziale;

- adeguamento del gettito delle iniziative for­mative alle necessità di sviluppo e trasforma­zione dei servizi e alle capacità di assorbimento delle strutture sanitarie e assistenziali;

- innalzamento delle basi culturali e scienti­fiche degli operatori allo stato delle conoscenze;

- apertura della formazione in senso poliva­lente, interdisciplinare e di gruppo;

- integrazione delle attività culturali e scien­tifiche con le attività pratiche;

- frequenza alle iniziative di formazione per­manente, riqualificazione, aggiornamento e ricon­versione nell'orario di lavoro;

- priorità della prevenzione sanitaria e so­ciale;

- capacità di recepire gli apporti collabora­tivi e/o critici delle forze sindacali e sociali e della popolazione;

- messa a disposizione degli strumenti per la più ampia mobilità del personale in relazione alle esigenze;

- definizione dei centri di formazione e delle procedure di programmazione locale e di funzionamento applicabili per i centri operanti per due o più unità locali;

- definizione delle modalità di collaborazione di docenti e dell'altro personale utilizzabile, sta­bilendo tassativamente che quelli scelti fra il personale dei servizi sanitari e assistenziali de­ve essere di ruolo e a tempo pieno;

- definizione delle iniziative di aggiornamen­to tecnico e scientifico del personale docente;

- definizione delle norme concernenti la re­voca delle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore del piano regionale per la formazione e concernenti l'istituzione di corsi o scuole per operatori sanitari e assistenziali;

- messa a carico del bilancio regionale dei finanziamenti relativi alla istituzione e funziona­mento dei centri di formazione.

Il piano, i cui contenuti, tempi e finanziamenti sono vincolanti per la Regione, gli Enti locali e gli organismi finanziati o controllati dalla Regio­ne, è approvato dal Consiglio regionale.

 

(La formazione di base e permanente, la ri­qualificazione, l'aggiornamento e la riconversio­ne degli operatori sanitari e assistenziali è una delle condizioni essenziali perché i servizi pos­sano funzionare bene. Al riguardo devono essere attuate le linee contenute nella piattaforma pre­sentata alla Regione Piemonte dalla FLO - Fede­razione Lavoratori Ospedalieri).

 

Art. 18. - Le competenze attualmente attribuite ad enti sono esercitate, a partire dal loro scio­glimento, dalla Regione e dalle Unità locali di tutti i servizi in base a quanto disposto dalla presente (proposta di) legge.

 

(Con questo articolo si intende assicurare im­mediata continuità alle prestazioni mano a mano che gli enti sono sciolti in base al DPR n. 616 del 1977).

 

Art. 19. - Per le spese di istituzione e di primo avviamento dei Consorzi, la Regione provvede ad erogare a ciascuno di essi la somma di L. ...

Per i finanziamenti dei piani di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, la Regione provvede mediante lo stanziamento di L. ... per il 1978 e di L. ... per gli anni seguenti.

 

(Le somme non sono state indicate in quanto non ancora in possesso degli elementi neces­sari).

 

 

 

(1) La proposta è stata redatta dal Coordinamento Sanità e Assistenza fra movimenti di base di Torino.

 

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