Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre
1977
BOZZA
DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
«RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI
E COSTITUZIONE DELLE UNITÀ LOCALI DI TUTTI I SERVIZI» (1)
Art. 1. - I servizi sanitari e assistenziali di competenza della Regione Piemonte, dei
Comuni e delle Comunità montane devono essere istituiti e organizzati in modo
da:
- rispondere alle esigenze delle
persone, famiglie e comunità;
- intervenire per
la prevenzione e rimozione delle cause di malattia e di disadattamento;
- assicurare gli interventi curativi
e riabilitativi a livello domiciliare, ambulatoriale, poliambulatoriale,
consultoriale e ospedaliero a tutte le persone che ne
necessitano, comprese quelle definite malate croniche;
- garantire a tutti i cittadini,
compresi quelli handicappati, la fruizione dei normali
servizi sanitari, prescolastici, scolastici, abitativi, culturali, ricreativi
o di altro genere esistenti o da istituire nell'ambito della zona di residenza
dei cittadini, evitando qualsiasi forma di segregazione, di esclusione e di
beneficenza;
- provvedere al reinserimento
sociale delle persone ricoverate in istituti;
- assicurare la formazione di base e
permanente, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori addetti alle
attività sopra indicate.
(Questo articolo riprende l'art. 1 della
Proposta di legge nazionale di iniziativa popolare presentata alla Camera dei
Deputati l'8/3/1976 (n. 4379) e ripresentata d'ufficio in questa legislatura (n.
5 del 5/7/1976).
Le richieste contenute nella proposta
di legge di iniziativa popolare sono state in parte
accolte dal DPR n. 616 del 24/7/1977 «Attuazione della legge
382»).
Art. 2. - Al fine di evitare una gestione
della sanità e dell’assistenza separata dagli altri servizi e allo scopo di
consentire ad un unico organo di governo locale di intervenire, soprattutto
nel campo preventivo, negli altri settori della vita sociale,
(Con questo articolo si
vuole enunciare un principio di fondo per unificare negli organi di governo
delle unità locali di tutti i servizi le funzioni che possono essere svolte da
esse).
Art. 3. - La gestione dei servizi sanitari
e assistenziali è attuata con la partecipazione delle forze sindacali e
sociali operanti nel territorio, le quali definiscono autonomamente le forme
organizzative idonee per l'attuazione del controllo
popolare sulle scelte politiche, programmatiche ed operative della Regione e
degli enti preposti alla gestione dei servizi.
(Si propone che la
partecipazione sia autonoma rispetto alle istituzioni. Con questo
articolo pertanto si respinge ogni forma di cogestione, come ad esempio
gli attuali comitati di gestione degli asili nido in cui sono presenti
rappresentanti del Comune, degli operatori e dei genitori).
Art. 4. - La gestione dei
servizi di cui all'art. 1 è assicurata, ai sensi del D.P.R. n. 616 del
24/ 7/1977 dal Comune di Torino e dai suoi 23 Consigli di
quartiere, dalle Comunità montane e loro consorzi coincidenti con le unità
locali, dai Consorzi fra Comuni e dai Consorzi fra Comuni e Comunità
montane.
Spettano inoltre agli organismi
suddetti:
- il controllo delle istituzioni
pubbliche e private operanti nel campo della sanità, dell'assistenza
e della formazione degli operatori sanitari e sociali per quanto attiene le
competenze attribuite alla Regione ed agli enti locali;
- le nomine di
competenza regionale degli amministratori delle istituzioni di cui sopra. Entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della presente (proposta di) legge i Comuni e le Comunità montane
devono provvedere alla costituzione dei Consorzi i cui membri devono essere scelti
fra i Consiglieri comunali del territorio. Entro la stessa data
il Comune di Torino deve provvedere alla istituzione dei propri organi
di decentramento. In caso di mancata attuazione di quanto sopra disposto, vi
provvederà
I Comuni e le Comunità montane
devono mettere a disposizione degli organismi di cui al primo comma del
presente articolo il proprio personale, le strutture,
le attrezzature ed i fondi relativi alla sanità, all'assistenza ed alla formazione
degli operatori sanitari e sociali.
In materia di sanità, assistenza e
formazione degli operatori sanitari e sociali restano
alla Regione le funzioni di programmazione, d'indirizzo, di coordinamento, di
vigilanza e di finanziamento.
Il personale dei servizi sanitari e assistenziali deve operare a tempo pieno, comprendendo in
questo le attività di studio, ricerca e aggiornamento.
Il personale religioso che opera,
anche tramite convenzioni, nelle IPAB da almeno un anno è inserito, su richiesta ed entro il 31/12/1978, nei ruoli organici
ordinari e occorrendo sopranumerari dell'ente con la qualifica corrispondente
al lavoro svolto, sempre che l'interessato sia in possesso dei titoli di studio
corrispondenti.
Al personale proveniente dallo
scioglimento degli enti, IPAB comprese, sono assicurati la conservazione del
posto di lavoro ed il trattamento salariale e
normativo. Esso è messo a disposizione della Regione e, entro sessanta giorni,
assegnato alle Unità locali di tutti i servizi previa contrattazione con le
organizzazioni sindacali.
(Questo articolo riguarda la
costituzione degli organi di governo delle unità locali di tutti i servizi
(per Torino sono i Consigli di quartiere) e un organico collegamento fra le
unità locali e le Comunità montane al fine di ottenere la massima
semplificazione possibile degli organi di governo locale).
Art. 5. - I servizi sanitari e assistenziali, organizzati a livello delle unità locali di
cui alla legge n. 41 del 9/7/1976, provvedono ad assicurare le necessarie
prestazioni preventive, curative, riabilitative e sociali di tipo domiciliare,
ambulatoriale, consultoriale, poliambulatoriale
e ospedaliero alla popolazione residente e, per quanto concerne l'ambiente di
lavoro, ai lavoratori del territorio.
I servizi sanitari e assistenziali assicurano altresì, con modalità
organizzative e operative di piena integrazione con le altre attività, le prestazioni:
- di medicina scolastica
di cui al D.P.R. 11/2/1961
n. 264 e 22/11/1967 n. 1518;
- di assistenza
medico-psichica, compresi gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi
agli handicappati fisici, psichici e sensoriali;
- consultoriali
di cui alla legge della Regione Piemonte n. 39 del 9/7/1976.
In casi di assoluta
urgenza o necessità gli interventi sono estesi ai cittadini non residenti nel
territorio e agli stranieri.
Gli interventi assistenziali
possono comprendere anche le attività svolte dai servizi sociali di fabbrica a
seguito di accordi conclusi fra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
Al fine di assicurare la necessaria
funzionalità, l'unità locale può essere suddivisa in sottozone, in ciascuna
delle quali opera un gruppo di operatori sanitari e
assistenziali in grado di fornire le prestazioni di base preventive, curative,
riabilitative e sociali.
(In questo articolo sono
elencati gli interventi di competenza delle unità locali di tutti i servizi.
Questi interventi devono comprendere anche quelli attualmente
gestiti dai Comuni e dalle Comunità montane).
Art. 6. - Gli interventi di prevenzione
sono diretti:
a) nel campo sanitario alla individuazione nel territorio e nei luoghi di lavoro dei
rischi di malattie, all'assunzione di tutti i dati derivanti dalle indagini
suddette al fine della loro elaborazione epidemiologica e alla trasmissione
alle forze sindacali e sociali e alla popolazione;
b) nel campo assistenziale
alla individuazione delle situazioni di segregazione (ricovero in istituti) e
delle cause di emarginazione nei settori del lavoro e della vita sociale
(istituzioni prescolastiche e scolastiche, attività ricreative e culturali,
abitazione, trasporti, barriere architettoniche, ecc.).
Nell'ambito delle competenze
regionali, gli interventi comprendono altresì l'eliminazione delle suddette
situazioni, rischi e cause mediante idonei provvedimenti legislativi e
operativi.
(Per quanto riguarda i
contenuti dei servizi, al primo posto sono messi gli interventi diretti ad
eliminare per quanto possibile le varie cause di malattia e di disadattamento
ed evitare i ricoveri in istituti di assistenza).
Art. 7. - Le prestazioni
curative e sociali sanitarie e assistenziali fornite a livello
domiciliare e ambulatoriale hanno lo scopo di:
- assicurare una adeguata
risposta alle situazioni di malattia e di disadattamento individuale,
familiare e sociale;
- costituire un filtro nei confronti
dei poliambulatori e dei ricoveri in ospedali e in
istituti di assistenza.
Ai poliambulatori
sono inviati i casi che esigono dotazioni strumentali e personale specializzato
in grado di assicurare gli interventi non praticabili a livello domiciliare e
ambulatoriale.
Nei poliambulatori
possono essere previsti alcuni posti letto per
assicurare gli interventi che richiedono un ricovero diurno limitato.
I ricoveri ospedalieri devono
avvenire solo tramite i dipartimenti di emergenza e di
accettazione.
(Si stabilisce che gli
interventi sanitari e assistenziali siano assicurati secondo le seguenti
priorità: a domicilio, in ambulatorio e, solo quando è necessario, nei poliambulatori e negli ospedali).
Art. 8. - Il Comune di Torino ed i 23
consigli di quartiere della città stessa, i Consorzi e le Comunità montane
coincidenti con le unità locali devono assicurare gli
interventi assistenziali di competenza in base alle seguenti priorità: -
interventi preventivi indicati all'art. 6;
- assistenza economica ordinaria e
straordinaria da erogare in base a criteri e
parametri prefissati;
- assistenza domiciliare
comprendente le prestazioni di aiuto domestico,
infermieristiche, riabilitative ed educative;
- segnalazione all'autorità
giudiziaria minorile, ai sensi delle leggi vigenti,
dei minori in situazione di abbandono materiale e morale (V. legge
sull'adozione speciale n. 431 del 5/6/1967) e di quelli per i quali è
necessario l'intervento del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare;
attività derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- affidamenti educativi di minori,
affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso famiglie, persone e nuclei
parafamiliari composti da due o più volontari o in comunità alloggio gestite
dalle unità locati o autogestite;
- ricovero, nella fase transitoria,
in istituti di assistenza previamente autorizzati a
funzionare e aventi strutture e personale adeguati e situati nel territorio di
residenza dei soggetti interessati, salvo loro diversa richiesta.
Gli interventi assistenziali
sono assicurati, in particolare, fino al loro reinserimento sociale:
- ai minori, agli
handicappati adulti ed agli anziani in situazione di bisogno economico e/o
sociale;
- alle persone
colpite da catastrofe o da calamità naturali escluso il primo soccorso;
- ai rifugiati, ai profughi e ai
rimpatriati, esclusa la prima assistenza;
- alle famiglie dei carcerati e alle
vittime del delitto;
- agli ex carcerati;
- ai minorenni
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, nell'ambito delle
competenze civile e amministrativa (rieducativa);
- alle prostitute ed ex prostitute;
- alle persone tossico-dipendenti e
assimilabili ai sensi della legge n. 685 del 22/12/1975.
Il Comune di Torino, le Comunità
montane coincidenti con le Unità locali ed i Consorzi provvedono
a richiedere le rivalse agli interessati ed ai parenti tenuti a
provvedervi, solo nei casi di ricovero in istituto, di affidamento, di
inserimento e di accoglimento in comunità alloggio ed in base a criteri e parametri
prefissati tenendo conto dei redditi.
(Nell'articolo sono indicate
le priorità di intervento nel campo assistenziale in modo che sia data
precedenza alle prestazioni che consentono la permanenza nel nucleo familiare
e comunque nel contesto sociale di appartenenza).
Art. 9. -
- ricoverati in ospedali e istituti;
- strutture, servizi, attrezzature e
personale socio-sanitario;
- dati
epidemiologici e ogni altro elemento necessario per una corretta informazione
sociosanitaria.
L'accesso a tali dati è consentito
in qualsiasi momento agli organi di cui sopra e, escluse le parti coperte dal
segreto di ufficio ai sensi delle leggi vigenti, alle
forze sindacali e sociali.
(Com'è scritto anche
nell'art. 8 dello statuto della Regione Piemonte, «presupposto della partecipazione
è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale».
Con l'articolo 9 si chiede quindi l'attuazione di quanto sopra).
Art. 10. - Rimangono di
competenza delle Province le spese relative:
- all'assistenza diretta ad assicurare
il segreto del parto prevista dalle leggi vigenti;
- all'assistenza delle gestanti e
madri nubili, dei minori nati fuori del matrimonio (esclusi quelli riconosciuti
dai due genitori), dei figli di ignoti e dei ciechi e
sordomuti poveri rieducabili;
- all'assistenza psichiatrica.
I servizi relativi saranno però assicurati dal Comune di Torino, dalle Comunità
montane coincidenti con le Unità locali e dai Consorzi.
Le Province, previ
accordi con gli enti interessati e le organizzazioni sindacali, provvederanno a mettere a disposizione delle unità locali il
personale, le strutture, le attrezzature e gli stanziamenti relativi alle
attività sanitarie e assistenziali trasferite, comprese quelle relative agli
handicappati fisici e psichici.
(Con questo articolo si
vuole manifestare l'esigenza che alle Province vengano sottratte tutte le
competenze assistenziali e sanitarie, al fine di unificare prestazioni,
personale e strutture nelle unità locali di tutti i servizi).
Art. 11. - Il Comune di Torino, le Comunità
montane coincidenti con le Unità locali ed i Consorzi assumono le iniziative
necessarie per l'inserimento di persone volontarie nelle attività sanitarie e assistenziali che non richiedono prestazioni da attribuire
alla competenza di personale qualificato e specializzato.
Alle persone volontarie sono
rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute purché previamente autorizzate.
(Si ritiene che spazi
idonei debbano essere lasciati al volontariato, da intendere come interventi
di persone e gruppi spontanei e non di enti).
Art. 12. - A partire
dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge, il ricovero
in istituzioni di assistenza é consentito solamente previo parere favorevole
delle Unità locali tenute a provvedere.
Le Unità locali, fatte salve le
rivalse di cui all'art. 8, provvedono direttamente al pagamento delle rette di
loro competenza alle istituzioni di assistenza.
Non è ammessa alcuna
altra forma di contributo diretto o indiretto alle istituzioni di assistenza
da parte della Regione, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e
dei Consorzi.
(Con questo articolo si
stabilisce che i ricoveri in istituto siano sempre e solo decisi dalle Unità
locali).
Art. 13. - Come misura preventiva degli
infortuni e per facilitare la vita di relazione degli handicappati,
Agli edifici appaltati o già
costruiti devono essere apportate le possibili conformi
varianti.
I piani
urbanistici ed i regolamenti edilizi devono essere modificati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente (proposta di) legge per dare applicazione a quanto
previsto dal presente articolo.
(Con questo articolo si
richiede la eliminazione delle barriere architettoniche sia per favorire
l'accesso agli handicappati, sia e soprattutto come misura di prevenzione per
tutti i cittadini).
Art. 14. -
Il piano ospedaliero dovrà inoltre
prevedere che, nei casi di ricovero in ospedale, salvo particolari urgenze,
sia data precedenza assoluta ai residenti nel territorio di competenza.
Il piano ospedaliero deve pertanto:
- individuare i livelli
organizzativi e funzionali ottimali delle attività di
diagnosi e cura ospedaliera in rapporto alle richieste degli utenti;
- adeguare i servizi ospedalieri
agli ambiti territoriali di utenza, attraverso
l'unificazione amministrativa e tecnica degli ospedali situati in una unità
locale e, occorrendo, in uno stesso comprensorio;
- assicurare
l'integrazione degli ospedali con le altre strutture sanitarie esistenti nel
territorio;
- riorganizzare gli ospedali
mediante l'istituzione dei dipartimenti, realizzando prioritariamente quelli di emergenza e accettazione di primo e secondo livello;
- avviare il processo per
l'eliminazione delle sezioni staccate degli ospedali comprese quelle destinate a lungodegenti o cronici;
- prevedere la chiusura degli
ospedali inidonei e esuberanti rispetto alle
necessità del territorio e di quelli aventi una percentuale di letti occupati
inferiore al 50% del totale dei posti disponibili, assicurando al personale il
posto di lavoro, i diritti acquisiti e concordando con le organizzazioni
sindacali la mobilità del personale stesso;
- l'amministrazione e la gestione
degli enti ospedalieri devono essere assicurate dalle Unità locali di tutti i servizi
dei territori di competenza.
(Urgente è la necessità di un
piano ospedaliero almeno transitorio per consentire un utilizzo razionale del
personale e dei servizi, e per evitare sprechi di denaro. Si richiede in
particolare che la gestione di tutti i servizi sanitari e assistenziali
(ospedali compresi) sia assicurata dalle unità locali
di tutti i servizi).
Art. 15. - Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente (proposta di) legge il Comune di
Torino, i Consorzi e le Comunità montane coincidenti con le Unità locali
presentano alla Giunta regionale il piano dei servizi sanitari e
assistenziali del territorio di competenza.
I piani suddetti definiti con
l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori e delle forze sociali, devono
comprendere:
- il censimento delle strutture,
attrezzature e personale esistenti;
- la strutturazione
ottimale dei servizi sanitari e assistenziali esistenti;
- la strutturazione
ottimale in dipartimenti e servizi degli ospedali del territorio e le
ripartizioni dei posti letto, tenendo conto delle indicazioni del piano
ospedaliero;
- i servizi da istituire, con
precisazione dei tempi e modalità;
- le necessità in
personale e in termini di formazione di base e permanente, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione, con le relative indicazioni di tempi e
strumenti;
- le spese di investimento
e di gestione.
(La programmazione dei
servizi, per essere rispondente alle esigenze della popolazione, non può essere
calata dall'alto (dalla Regione e dai Comprensori). Le proposte devono pertanto
partire dall'organo di governo più vicino alla gente (l'unità locale di tutti
i servizi) e trovare una sintesi al livello regionale).
Art. 16. - Ricevuti i piani di cui all'art.
15,
Il piano, i cui contenuti, tempi e
finanziamenti sono vincolanti per
(La sintesi regionale dei
piani proposti a livello locale è costituita dal piano regionale per i servizi
sanitari e assistenziali e da quello relativo alla formazione degli
operatori).
Art. 17. - Entro la data di cui all'articolo
precedente,
Il piano deve essere rispondente ai
seguenti principi:
- coincidenza degli obiettivi della
formazione con gli obiettivi della programmazione
sanitaria e assistenziale;
- adeguamento del gettito delle
iniziative formative alle necessità di sviluppo e trasformazione dei servizi
e alle capacità di assorbimento delle strutture
sanitarie e assistenziali;
- innalzamento
delle basi culturali e scientifiche degli operatori allo stato delle
conoscenze;
- apertura della formazione in senso
polivalente, interdisciplinare e di gruppo;
- integrazione delle attività
culturali e scientifiche con le attività pratiche;
- frequenza alle
iniziative di formazione permanente, riqualificazione, aggiornamento e riconversione
nell'orario di lavoro;
- priorità della prevenzione
sanitaria e sociale;
- capacità di recepire
gli apporti collaborativi e/o critici delle forze sindacali e sociali e della
popolazione;
- messa a disposizione degli
strumenti per la più ampia mobilità del personale in
relazione alle esigenze;
- definizione dei
centri di formazione e delle procedure di programmazione locale e di funzionamento
applicabili per i centri operanti per due o più unità locali;
- definizione delle modalità di
collaborazione di docenti e dell'altro personale utilizzabile, stabilendo
tassativamente che quelli scelti fra il personale dei servizi sanitari e assistenziali deve essere di ruolo e a tempo pieno;
- definizione delle iniziative di aggiornamento tecnico e scientifico del personale
docente;
- definizione delle norme
concernenti la revoca delle autorizzazioni concesse
prima dell'entrata in vigore del piano regionale per la formazione e
concernenti l'istituzione di corsi o scuole per operatori sanitari e
assistenziali;
- messa a carico del bilancio
regionale dei finanziamenti relativi alla istituzione
e funzionamento dei centri di formazione.
Il piano, i cui contenuti, tempi e
finanziamenti sono vincolanti per
(La formazione di base e
permanente, la riqualificazione, l'aggiornamento e la riconversione degli operatori
sanitari e assistenziali è una delle condizioni essenziali perché i servizi possano
funzionare bene. Al riguardo devono essere attuate le linee contenute nella
piattaforma presentata alla Regione Piemonte dalla FLO - Federazione
Lavoratori Ospedalieri).
Art. 18. - Le competenze attualmente
attribuite ad enti sono esercitate, a partire dal loro scioglimento, dalla
Regione e dalle Unità locali di tutti i servizi in base a quanto disposto dalla
presente (proposta di) legge.
(Con questo articolo si
intende assicurare immediata continuità alle prestazioni mano a mano che gli
enti sono sciolti in base al DPR n. 616 del 1977).
Art. 19. - Per le spese di
istituzione e di primo avviamento dei Consorzi,
Per i finanziamenti dei piani di cui
agli articoli 14, 15, 16 e 17,
(Le somme non sono state
indicate in quanto non ancora in possesso degli elementi necessari).
(1) La proposta è
stata redatta dal Coordinamento Sanità e Assistenza fra movimenti di base di
Torino.
www.fondazionepromozionesociale.it