Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre 1977

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

BENEFICI ALLE LAVORATRICI MADRI ADOTTIVE

 

Da tempo il C.I.A.I., in collegamento anche con l'A.N.F.A.A., ha preso una serie di iniziative miranti al riconoscimento alle lavoratrici madri adottive di benefici analoghi a quelli già in atto per le altre madri che lavorano. È noto che nell'attualità tale riconoscimento è frequentemente rimesso a benevoli interpretazioni di circolari ministeriali o degli Istituti di previdenza se non addirittura a sentenze pretorili. Trattandosi poi di adozioni internazionali interviene a rendere più difficile le cose la procedura spesso complessa che sta a monte dell'affidamento. Sono ancora eccezionali i casi di estensione normativizzata dei benefici di cui trattasi: riguardano il settore pubblico e specificamente alcuni, pochi Enti lo­cali (ad esempio: Provincia e Comune di Milano) che nella propria regolamentazione organica fanno esplicito riferimento alle lavoratrici ma­dri adottive.

Il centro del problema sul quale il C.I.A.I. è ri­petutamente intervenuto concerne il termine ini­ziale dei benefici da concedere alle madri adot­tive: questo termine deve coincidere non già con la nascita del minore ma con il suo ingresso di fatto nella nuova famiglia. Questo principio dovrebbe essere ovvio ma nei fatti è tuttora di­satteso, per cui l'assenza obbligatoria retribuita dal lavoro è, ad esempio, riconosciuta alle lavo­ratrici madri adottive soltanto nel caso (raro per non dire rarissimo) che il minore affidato a sco­po di adozione abbia meno di 3 mesi di vita ed anche in tal caso l'assenza obbligatoria retribui­ta vale solo per il periodo di tempo che manca al raggiungimento dei 3 mesi. È evidente l'assur­dità di questo stato di cose.

Avuta notizia che nel progetto di legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in ma­teria di lavoro, in discussione presso la Commis­sione Lavoro della Camera dei Deputati nella scorsa primavera, era prevista anche una norma relativa all'estensibilità al padre dei benefici ac­cordati dalla legge 1204-71 alla lavoratrice ma­dre, il C.I.A.I. ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato nel corso di una seduta conoscitiva della stessa Commissione; il risultato di questo incontro e di altri successivi contatti è stata l'approvazione da parte della Camera dell'art. 6 del progetto di legge che così dispone:

«Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadot­tivo, ai sensi dell'articolo 314-20 del codice ci­vile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e del trattamento economico rela­tivo, durante i primi tre mesi successivi all'ef­fettivo ingresso del bambino nella famiglia adot­tiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'ar­ticolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bam­bino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del di­ritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secon­do comma dello stesso articolo 7».

L'intero progetto di legge trasmesso al Sena­to nella scorsa estate è stato approvato con mo­difiche (che non riguardano peraltro il proble­ma che ora ci interessa). L'iter legislativo si è concluso nei giorni scorsi.

Il testo dell'articolo 6 ora riportato non è to­talmente soddisfacente: più coerente sarebbe stato prevedere il limite di 8 anni, in linea con la vigente legge sull'adozione speciale, anziché di 6. Ci sembra comunque rappresenti un indub­bio passo avanti nell'equiparazione fra lavoratri­ci madri e lavoratrici madri adottive soprattut­to in quanto trattasi di una normativa a caratte­re nazionale che supererà l'attuale varietà di situazioni (nel settore pubblico e privato e nell'ambito di ciascuno dei due settori).

L'occasione per un ulteriore affinamento del­la normativa potrà essere rappresentata dall'au­spicata riforma della legge 431-67 sull'adozione speciale.

ANGELO PROVERBIO

 

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