Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre
1977
PROPOSTA
DI LEGGE DC SULL'AFFIDAMENTO EDUCATIVO E SULL'ADOZIONE
Pubblichiamo
la lettera dell'ANFAA che precisa i motivi per cui
non è assolutamente d'accordo con l'impostazione data dalla DC all'affidamento
educativo di minori
(1).
Pubblichiamo
inoltre il testo della proposta di legge «Revisione
delle norme sull'adozione speciale e l'affidamento familiare».
Questa
Associazione, presa visione in questi giorni della proposta di legge n. 1552 «Revisione
delle norme sull'adozione e l'affidamento familiare» presentata dall'on. Cassanmagnago e altri alla
Camera e dal sen. De Carolis al Senato, n. 791 «Revisione delle norme sull'adozione speciale ed ordinamento
e regolamentazione dell'affidamento familiare», richiede un urgente incontro
coi destinatari della presente, prima che vengano presi in esame i testi in
oggetto in quanto questa Associazione non condivide l'impostazione che i
firmatari hanno dato alle suddette proposte.
Riteniamo infatti
che tutta la materia relativa all'affidamento a scopo educativo di minori debba
restare di competenza degli enti locali (visto anche il decreto attuativo della
legge 382) e che il Tribunale per i minorenni debba intervenire solo nel caso
in cui vi sia conflitto fra la famiglia d'origine, quella affidataria
e l'ente affidante: in questo caso il Tribunale per i minorenni dovrebbe
intervenire, nell'ambito delle sue competenze attuali, solo per provvedere o
meno per l'allontanamento del minore dalla sua famiglia e disporre
conseguentemente se l'ente deve intervenire o meno.
All'ente locale dovrebbero, ad
avviso di questa associazione, rimanere le competenze
seguenti:
a) messa a disposizione di servizi e
interventi non assistenziali (asili nido e scuole
materne con orari adeguati, scuola dell'obbligo a tempo pieno, casa, ricerca
di posti di lavoro, ecc.);
b) assistenza economica;
c) assistenza domiciliare compresa quella educativa;
d) affidamenti educativi presso
famiglie, persone e comunità alloggio;
e) interventi a
favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (art. 23 del DPR n. 616
del 24/7/1977).
Al riguardo va precisato che alcune
Regioni e alcuni enti locali si sono già mossi nella direzione
dei servizi alternativi sopra citati: si vedano ad esempio la legge della
Regione Umbria n. 12 del 23/2/1973, della Regione Toscana n. 15 del 7 aprile
1976, le leggi regionali relative ai consultori, la delibera della Regione
Piemonte n. 40-2603 del 13/4/1976, la delibera del Comune di Torino n. 1398 del
20/7/1976.
Vi è inoltre da tener presente che
ai sensi del DPR n. 616 del 24/7/1977 «Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 numero 382» le
competenze assistenziali dello Stato, dei vari enti
nazionali e locali sono state trasferite ai Comuni.
Si fa inoltre presente che
l'esperienza italiana e straniera dimostra che gli
affidamenti disposti dall'autorità giudiziaria sono quasi tutti falliti sia
perché la famiglia d'origine del minore vive l'affidamento disposto dalla
magistratura non come un aiuto ma come un intervento negativo (punitivo) nei
suoi riguardi, sia perché il tribunale non può disporre gli interventi
alternativi all'affidamento stesso prima indicati, sia infine perché l'autorità
giudiziaria non può garantire l'aiuto tecnico (selezione, preparazione, appoggio
continuo durante l'affidamento) agli affidatari, aiuto tecnico che è
indispensabile per la buona riuscita dell'inserimento del minore e per
adeguati rapporti con la famiglia d'origine.
Tenuto conto di quanto sopra, si
propone che la legge definisca solo i poteri e doveri degli affidatari ed i
rapporti con la famiglia di origine e l'ente
affidante. Per quanto riguarda i poteri di intervento
del tribunale per i minorenni si ritiene che siano sufficienti quelli previsti
dagli artt. 330 e 333 del codice civile, che
potrebbero essere esplicitamente estesi agli affidatari, prevedendo anche la
possibilità di ricorso al giudice dei genitori o degli affidatari solo però nel
caso di contrasto fra di loro e/o l'ente
assistenziale. Per quanto riguarda l'affiliazione, questa associazione
è pienamente d'accordo sulla sua soppressione.
Sulle modifiche proposte alla legge
5/6/1967 n. 431 relativa all'adozione speciale, si ritiene sarebbe preferibile
provvedere alla revisione delle norme vigenti
sull'adozione speciale che si sono dimostrate essere inadeguate; si avanzano
pertanto riserve e vive preoccupazioni sull'opportunità di un testo
completamente nuovo che sostituisca la legge 431.
Si concorda invece sull'elevazione
dell'età degli adottabili da
Si ribadisce
che l'adozione speciale non deve essere concessa a persone singole ma solo a
persone coniugate, salvo sopravvenuta separazione dopo l'affidamento preadottivo poiché l'interesse prevalente da tutelare è
quello del bambino e non quello degli aspiranti adottanti e stante il fatto
che vi sono più coppie che intendono adottare dei minori dichiarati in stato
di adottabilità (il rapporto è di
Questa Associazione, confidando in
un positivo riscontro della richiesta di incontro per
un costruttivo confronto sui temi dell'affidamento e dell'adozione su cui da
anni opera, porge i migliori saluti.
PROPOSTA DI LEGGE «REVISIONE DELLE
NORME SULL'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO FAMILIARE» (1)
Art. 1. (Diritto del minore alla propria famiglia).
Il minore ha diritto di crescere
nell'ambito della propria famiglia. Gli organi socio
assistenziali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono
attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione
anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai
genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di
porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa.
Art. 2. (Affidamenti familiari e ricoveri in istituti educativo-assistenziali).
Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad assicurargli un
adeguato sviluppo psico-fisico, può essere affidato ad un'altra famiglia, o ad
una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di ottenere
il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Il ricovero in un istituto educativo
o assistenziale pubblico o privato è consentito solo
quando ciò corrisponda meglio all'interesse del minore a mantenere i rapporti
con la famiglia di origine o qualora non sia possibile un conveniente
affidamento familiare.
In tal caso la direzione
dell'istituto designa una persona che assuma la cura
del minore, con i diritti e i doveri dell'affidatario.
Art. 3. (Provvedimento di affidamento).
L'affidamento familiare - quando non
suscita una situazione di abbandono che comporta
l'apertura del procedimento di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti -
è disposto dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato il quale provvede d'ufficio oppure su istanza dei genitori o dei
parenti, oppure su richiesta dei servizi sociali preposti all'assistenza all'infanzia,
ovvero degli enti di assistenza pubblica o privata.
Art. 4. (Opposizione all'affidamento).
Avverso il provvedimento di affidamento, il genitore ha facoltà di proporre
opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento avanti al
tribunale per i minorenni che decide con decreto nella sua composizione
collegiale.
Contro il decreto è ammesso ricorso
in cassazione. L'affidamento può essere revocato se il genitore assume l'impegno di curare personalmente il figlio e sussistono le
condizioni che fanno prevedere che tale impegno sarà mantenuto. In tal caso il
tribunale può imporre prescrizioni al genitore.
Il giudice con il provvedimento di affidamento dispone le modalità di esecuzione di esso e
l'organo che deve svolgere opera di sostegno e di vigilanza durante l'affidamento
riferendo periodicamente al tribunale.
Art. 5. (Poteri e doveri dell'affidatario).
L'affidatario
deve convivere con il minore e provvedere alle funzioni educative, osservare le
prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità
affidante. Deve mantenere e favorire i rapporti tra il minore da una parte e i
suoi genitori e parenti dall'altra e favorire il recupero della famiglia d'origine per il reinserimento in essa del minore.
L'affidatario
- che può ricevere un contributo da parte degli organi assistenziali
per il mantenimento del minore - esercita tutte le funzioni inerenti alla
potestà genitoriale ma i genitori, se non decaduti
dalla potestà, hanno il potere di vigilare sulle concrete modalità di esercizio
della potestà da parte dell'affidatario, ricorrendo
al giudice ove tale potere di vigilanza sia impedito ovvero ove sussista un
pregiudizio del minore.
All'affidatario
spettano gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore a lui affidato.
Art. 6. (Segnalazione al tribunale per minorenni di ogni affidamento).
(Capo
A dell'affidamento familiare).
Chiunque - non essendo parente entro
il quarto grado alloggi per un periodo presumibilmente superiore ai due mesi,
un minore a scopo di allevo o di educazione deve darne
entro 10 giorni segnalazione al tribunale per i minorenni.
L'omissione della segnalazione
comporta a titolo di sanzione amministrativa la pena pecuniaria di lire 50.000 nonché, se trattasi di privato, l'automatica inidoneità ad
ottenere affidamenti adottivi o familiari.
Analogo onere incombe sul genitore
che affidi a privati non parenti entro il quarto grado un
minore per un periodo superiore a due mesi, affinché sia ospitato per la intera
giornata compreso il pernottamento. L'omissione della segnalazione comporta, se
accompagnata da disinteresse per il minore, la decadenza della potestà genitoriale a norma dell'articolo 330 del codice civile e
l'apertura della procedura di adottabilità.
Art. 7. (Abrogazione delle norme sull'affiliazione).
Le norme di cui
agli articoli 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, del codice
civile sono abrogate.
Restano in vigore salo per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Condizioni per la dichiarazione di adottabilità).
Il minore che non riceve da parte
dei genitori o parenti entro il quarto grado quella
diretta assistenza materiale o morale indispensabile per un adeguato sviluppo
psico-fisico è in situazione di abbandono e deve essere dichiarato in stato di
adottabilità.
Non può essere dichiarata l'adottabilità quando la mancanza di assistenza è dovuta a
forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono
sussiste per i minori ricoverati presso pubbliche o private istituzioni o dati
in affidamento familiare qualora i genitori non seguano con continuità i
figli, non creino un valido rapporto affettivo con essi o comunque non
provvedano, senza giustificato motivo, a predisporre le condizioni idonee per
il reinserimento del minore in famiglia.
Art. 9. (Denuncia della situazione di abbandono).
La situazione di abbandono
può essere segnalata da chiunque e accertata anche d'ufficio dal giudice. Deve
essere segnalata da qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio che ne sia venuto comunque a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni. Gli enti che assistono minori e gli istituti
pubblici o privati che li ospitano per l'intera giornata con pernottamento sono
tenuti ad inviare ogni sei mesi al tribunale per minorenni l'elenco completo
dei minori assistiti od ospitati con indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti tra il minore e la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del
minore stesso. L'omissione dell'invio degli elenchi o l'inesatta indicazione
dei rapporti familiari costituisce reato punibile con la pena
prevista dall'articolo 328 del codice penale.
Art. 10. (Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione del tribunale per minorenni:
sanzioni).
Chiunque istighi un genitore ad
affidare a scopo adottivo, senza autorizzazione del tribunale per minorenni,
un minore a privati o svolga comunque opera di mediazione
al fine di realizzare tale affidamento o la realizzi è punito con la pena
prevista da reato di usurpazione di pubbliche funzioni. Se
l'istigazione è accolta e se l'affidamento è realizzato la stessa pena si
applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.
La pena è raddoppiata per gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai,
per gli operatori degli organismi appartenenti agli enti di assistenza pubblica
o privata.
Art. 11. (Riconoscimento allo scopo di eludere le norme sull'adozione
legittimante: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).
Quando vi è fondato sospetto che un
minore sia stato riconosciuto da chi non è il padre naturale, con lo scopo di
eludere le norme sulla adozione legittimante, il tribunale
per i minorenni, d'ufficio, può nominare un curatore perché inizi l'azione di
cui agli articoli 263 e 264 del codice civile.
La competenza a giudicare è in questo caso attribuita al tribunale per i minorenni.
Art. 12. (Accertamenti sulla situazione di abbandono).
Il presidente del tribunale per i
minorenni, o il giudice da lui delegato, quando ha motivo di ritenere che un minore
possa trovarsi in situazione di abbandono, assume
tutte le informazioni necessarie e adotta, anche d'ufficio, i provvedimenti
temporanei per la custodia e la protezione del minore, egli può disporre
altresì la sospensione della potestà dei genitori e dell'esercizio delle
funzioni del tutore, nominando nell'uno e nell'altro caso un tutore provvisorio.
I provvedimenti temporanei sono comunicati
ai genitori e al pubblico ministero e possono essere impugnati soltanto
insieme al provvedimento definitivo sullo stato di adottabilità.
Art. 13. (Provvedimenti ex articoli 330-333 nel corso della
procedura d'adottabilità).
Nel corso della procedura di adottabilità il tribunale, nella sua composizione
collegiale, può emettere anche d'ufficio - previo parere del pubblico ministero
- i provvedimenti di cui all'articolo 330, 333 ecc.
Art. 14. (Adottabilità dei minori non riconosciuti).
I minori per i quali sull'atto di
nascita non è stata indicata la paternità né la
maternità sono adottabili senza necessità di una pronuncia giudiziaria dello
stato di adottabilità. Il giudice, in tal caso,
provvede immediatamente all'affidamento preadottivo a meno che non vi sia richiesta di sospensione della
procedura di affidamento da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
naturali, chiede un congruo termine per provvedere al riconoscimento.
La sospensione può essere disposta
per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso di non riconoscibilità
per difetto di età del genitore la sospensione può
essere prolungata fino a due mesi dopo il raggiungimento dei 16 anni, purché
vi sia diretta assistenza del minore da parte del genitore naturale o dei suoi
parenti entro il quarto grado.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento deve dichiararsi la
cessazione dello stato di adottabilità ove non
sussista più abbandono materiale o morale. Se trascorrono i termini senza che
sia stato effettuato il riconoscimento si procede,
senza altre formalità di procedura, all'affidamento preadottivo.
Intervenuto l'affidamento preadottivo il riconoscimento e la dichiarazione di
paternità o maternità sono privi di efficacia.
Art. 15. (Adottabilità dei minori quando i genitori vi
consentano).
I genitori possono consentire alla
dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio.
La dichiarazione di consenso è resa al giudice o ad un operatore dei servizi
sociali pubblici che ne redigono verbale.
In tal caso il giudice, omessa ogni
formalità di procedura, promuove con decreto non impugnabile la dichiarazione
dello stato di adottabilità e provvede contestualmente,
se possibile, all'affidamento preadottivo.
Art. 16. (Procedura di accertamento dell'abbandono quando vi siano genitori o parenti).
Fuori dei casi di cui agli articoli
14 e 15 quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza di
genitori, il giudice deve ascoltarli contestando loro, anche verbalmente, la
situazione di abbandono.
Nel caso in cui i genitori risiedono
fuori del territorio di competenza del tribunale
procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni
o al giudice tutelare competente per territorio.
Nel caso di residenza all'estero è
delegata l'autorità consolare.
Qualora non risulti
la residenza del genitore il giudice dispone ricerche a mezzo della polizia nel
luogo di ultima dimora e, se queste risultino negative, emette decreto di
irreperibilità ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Devono essere anche sentiti i
parenti tenuti agli alimenti solo quando risulti sul
provvedimento la loro esatta residenza e vi siano prove concrete che abbiano
mantenuto rapporti con il minore.
Art. 17. (Accertamenti sulla situazione di abbandono).
Nel corso della procedura di adottabilità devono anche essere sentiti il
rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, la persona a cui
eventualmente lo stesso è affidato, il tutore ove esista, i servizi sociali e
specialistici che abbiano seguito il minore.
Si devono altresì raccogliere elementi
utili ad accertare la situazione psico-fisica del minore e i suoi rapporti psico-affettivi con il genitore.
Art. 18. (Prescrizioni).
Udite le dichiarazioni dei genitori
o dei parenti, il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire al minore
l'assistenza morale e materiale di cui ha bisogno.
Analoghe prescrizioni possono essere
emesse nei confronti degli organismi assistenziali al
fine di realizzare più validi rapporti fra il minore e la famiglia.
Nel caso in cui le prescrizioni non possano essere impartite personalmente il giudice emette
decreto da notificare agli interessati.
Le prescrizioni possono essere
impugnate solo con il provvedimento definitivo.
Il giudice dispone periodici
accertamenti sull'osservanza delle prescrizioni impartite.
Lo stesso giudice può segnalare i
fatti accertati al pubblico ministero presso il tribunale ordinario per l'eventuale
esercizio dell'azione diretta ad ottenere la corresponsione degli alimenti a
carico di chi vi è tenuto per legge.
Art. 19. (Sospensione del procedimento).
Il giudice può ordinare, prima della emissione del decreto di adottabilità, la sospensione
del procedimento, quando tale sospensione può essere utile nell'interesse del
minore.
Art. 20. (Dichiarazione della procedura).
Nell'ipotesi in cui si accerti
l'insussistenza od il venir meno delle condizioni di adottabilità,
il collegio pronunzia decreto di archiviazione.
Analogo decreto può essere emesso quando la dichiarazione di adottabilità
contrasterebbe con l'interesse del minore.
Con lo stesso decreto
il collegio può, anche d'ufficio, emettere i provvedimenti di cui agli
articoli 330 e 333 del codice civile, nominare se del caso il tutore, anche al
di fuori dei casi di decadenza dalla potestà, ed imporre prescrizioni all'ente
tenuto ad assistere il minore.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, ai genitori, al tutore, all'ente che assiste il minore ed
all'istituto o alla persona che ha presso di sé il minore.
Il pubblico ministero e l'ente
possono chiedere al tribunale la revoca del decreto.
Art. 21. (Decreto di adottabilità).
Quando sia
accertata la situazione di abbandono, il giudice, sentito il pubblico
ministero, dichiara con decreto motivato lo stato di adottabilità del minore e
contestualmente nomina un tutore provvisorio ed emette i provvedimenti
necessari nell'interesse del minore.
La pronunzia del decreto di adottabilità sospende con efficacia immediata la potestà
dei genitori. Ogni riconoscimento successivo è inefficace.
Qualora il tutore provvisorio sia diverso
dal tutore già esistente, la pronunzia del decreto sospende con efficacia
immediata l'esercizio dei poteri del tutore già nominato.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero ed è notificato per esteso ai genitori od al tutore ed ai parenti
sentiti nel corso della procedura. È altresì notificato al tutore provvisorio
ed alle persone od agli istituti che hanno in affidamento il minore.
Nel decreto debbono
essere richiamati gli articoli di legge che disciplinano il giudizio di
opposizione.
Art. 22. (Opposizione alla dichiarazione di adottabilità).
L'opposizione al provvedimento che
dichiara lo stato di adottabilità è proposta al
tribunale per i minorenni, anche personalmente, con ricorso contenente una
succinta esposizione dei motivi o con dichiarazione resa a verbale avanti al
cancelliere.
Il ricorso deve essere depositato in
cancelleria o la dichiarazione resa entro 20 giorni dalla notificazione del
decreto di adottabilità.
L'opposizione non può più essere proposta quando sia stato comunque pronunciato l'affidamento
preadottivo. Sono legittimati all'opposizione
esclusivamente i soggetti a cui è stato notificato il decreto di adottabilità.
Art. 23. (Procedimento di opposizione).
Il procedimento di
opposizione si svolge in camera di consiglio. Il presidente accerta la
regolarità dell'opposizione e se la ritiene
inammissibile o irrecevibile richiede il parere del
pubblico ministero, pronunciando quindi, se del caso, l'inammissibilità o irrecevibilità.
Contro il provvedimento
presidenziale da notificare all'opponente e al pubblico ministero è ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge.
In caso di regolarità
dell'opposizione il presidente fissa con decreto la comparizione avanti al
collegio da tenersi entro tre mesi dalla data dell'opposizione disponendo la
notifica al pubblico ministero, all'opponente od al tutore provvisorio e la
convocazione di tutte le persone sentite nell'istruttoria e degli eventuali
testi indicati dall'opponente.
Se l'opposizione è proposta dal tutore il presidente provvede a nominare al minore un
curatore speciale. Le parti possono farsi assistere da un difensore. Ove
occorra acquisire nuovi mezzi istruttori il collegio li
dispone d'ufficio e li assume direttamente.
Ove l'istruttoria non possa
esaurirsi nella stessa udienza il procedimento può
essere rinviato ad una udienza prossima avanti allo stesso collegio.
Del collegio fa parte, salvo
impedimenti, il giudice che ha pronunziato il decreto di adottabilità.
All'esito dell'istruttoria il
collegio decide immediatamente dando lettura del
dispositivo in udienza.
La sentenza è esente da
registrazione ed è notificata d'ufficio nel testo integrale all'opponente, al
tutore provvisorio, al pubblico ministero ed al curatore se questi è stato
nominato.
Art. 24. (Ricorso per Cassazione).
Entro trenta giorni dalla
notificazione può essere proposto ricorso per cassazione. Non è richiesto il
deposito per multa. Il ricorso per cassazione deve essere, a pena di inammissibilità presentato nel termine suddetto alla cancelleria
del tribunale dei minorenni che ha pronunciato la sentenza. Entro dieci giorni
la cancelleria del tribunale provvederà a trasmettere
alla cancelleria della corte il ricorso e l'intero fascicolo.
La corte di cassazione, ove non
debba cassare con rinvio avendo riscontrato vizi del procedimento nelle fasi
precedenti o ravvisato la necessità di ulteriori
assunzioni di prove, decide anche nel merito nel termine di tre mesi.
Il dispositivo della decisione è
depositato immediatamente in cancelleria ed è comunicato entro dieci giorni a
cura della stessa cancelleria del tribunale per i minorenni
competente.
Art. 25. (Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).
La dichiarazione di
adottabilità divenuta definitiva è trascritta immediatamente, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro.
Copia del decreto con l'attestazione
della sua definitività viene
trasmessa, a cura del cancelliere, all'ufficiale di stato civile del comune di
nascita del minore per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Divenuto definitivo lo stato di adottabilità, non sono ammessi il riconoscimento e la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
Art. 26. (Cessazione dello stato di adottabilità).
Lo stato di adottabilità
cessa con la pronunzia che fa luogo all'adozione legittimante e con il
raggiungimento della maggiore età, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.
Lo stato di adottabilità
cessa altresì, nell'interesse del minare, per revoca pronunziata con decreto
collegiale emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia
in corso l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
La dichiarazione di revoca è
trascritta nel registro di cui all'articolo 19.
Art. 27. (L'adozione legittimante: condizioni).
Deve farsi luogo all'adozione legittimante quando il minore - privo di ambiente familiare
idoneo ad assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico - sia stato dichiarato
in stato di adottabilità.
L'affidamento preadottivo
può essere disposto nei confronti di coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto, che siano moralmente, affettivamente e fisicamente capaci di
mantenere, educare ed istruire il minore, così da assicurargli un ambiente
familiare stabile ed armonioso.
L'età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.
Sono consentite ai medesimi coniugi
più adozioni legittimanti, anche con atti successivi.
Art. 28. (Casi speciali di adozione legittimante).
È ammessa l'adozione legittimante da
parte del coniuge del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, qualora
non vi sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, ovvero questi abbia gravemente trascurato l'adempimento dei
propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio.
In tal caso non è necessaria la
dichiarazione di adottabilità
di cui agli articoli 8 e seguenti. Se il figlio è stato riconosciuto anche
dall'altro genitore naturale, il decreto che pronuncia l'adozione deve essergli
notificato. Entro trenta giorni dalla notifica,
l'altro genitore naturale può proporre opposizione al tribunale, secondo le
regole indicate negli articoli 23 e seguenti. Qualora
giudichi fondata l'opposizione, il tribunale revoca l'adozione legittimante e,
se del caso, pronuncia l'adozione a norma dell'articolo 29 lettera b).
Art. 29. (Adozione senza effetto legittimante: casi).
L'adozione senza effetto
legittimante ai sensi dell'articolo 291 del codice civile è consentita per i
minori solo nei seguenti casi:
a) da parte di
persona unita al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado;
b) da parte del
coniuge nei confronti del figlio dell'altro coniuge;
c) da parte di persone anche non
coniugate, quando lo stato di adottabilità sia stato
dichiarato cessato per constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi predetti l'adozione è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nel caso previsto dalla lettera a),
l'adozione può essere disposta anche a favore di una coppia di coniugi.
Art. 30. (Dichiarazione di disponibilità all'adozione
legittimante).
I coniugi che intendono adottare
devono presentare dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni.
È ammissibile la successiva dichiarazione a più tribunali per i minorenni,
purché si dia comunicazione delle precedenti. I
tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere copia degli atti
di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.
La dichiarazione di disponibilità
all'adozione cessa automaticamente di essere efficace
dopo due anni dalla sua presentazione.
Art. 31. (Accertamenti sulla idoneità degli aspiranti all'adozione).
Per tutti i coniugi che si sono
dichiarati disponibili, deve essere effettuata -
secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione di
disponibilità - una appropriata indagine psicologica e sociale. L'indagine dovrà
riguardare i seguenti elementi:
1)le motivazioni che spingono i
coniugi all'adozione;
2) la personalità,
la salute, la situazione familiare dei coniugi, anche in relazione ad altri
membri della famiglia conviventi, e la loro attitudine ad educare un minore.
Le indagini sono affidate ai servizi
specialistici pubblici di assistenza all'infanzia, che
sono tenuti ad effettuarli gratuitamente o ad esperti incaricati dal giudice.
Sono a carico dello Stato, senza
alcuna rivalsa, tutte le spese per le indagini e per gli accertamenti tecnici
fatti eseguire allo scopo di cui sopra.
Le disposizioni precedenti non
pregiudicano il potere e l'obbligo del giudice di compiere, ogni altro accertamento
che appaia necessario.
Art. 32. (Accertamenti sul minore dichiarato adottabile).
I servizi specialistici pubblici e
gli esperti eventualmente incaricati dal giudice
devono provvedere ad un esame del minore al fine di individuare i bisogni dello
stesso, le concrete possibilità di inserimento in una famiglia adottiva, le
caratteristiche ottimali della famiglia in cui può essere inserito.
Art. 33. (Giudizio di comparizione e affidamento).
Il tribunale, esaminate le risultanze e le indagini di cui agli articoli 31 e 32,
sentiti, se è opportuno, i servizi e gli esperti di cui sopra, accertata la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 27 comma secondo e terzo, valutate
comparativamente e nell'interesse preminente del minore, le dichiarazioni di
disponibilità dell'adozione, senza formalità di procedura, dispone
l'affidamento preadottivo.
Il provvedimento è pronunziato, con
decreto non soggetto a reclamo, dal tribunale ed è trascritto, entro tre
giorni dalla pronunzia, nel registro di cui all'articolo 25.
Il tribunale per i minorenni vigila
sull'andamento dell'affidamento preadottivo,
direttamente ed avvalendosi di persone esperte o di servizi specializzati.
Art. 34. (Revoca dell'affidamento).
L'affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, i
coniugi affidatari, il tutore, le persone o gli istituti di cui all'ultimo
comma dell'articolo precedente, quando l'affidamento non risponde all'interesse
del minore, o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento
nella famiglia dei coniugi affidatari.
Art. 35. (Pronuncia dell'adozione legittimante).
Il tribunale per i minorenni,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi affidatari, il minore se di età superiore ai dodici anni, il pubblico ministero, il
tutore e le persone od i servizi che hanno esercitato la vigilanza, dopo aver
verificato che ricorrano tutte le condizioni previste nella presente legge,
provvede con decreto in camera di consiglio, decidendo di far luogo
all'adozione legittimante. Il decreto è comunicato agli adottanti, al pubblico ministero ed al tutore.
D'ufficio o su
domanda dei coniugi affidatari, il tribunale con decreto motivato può prorogare
di un anno il termine di cui al primo comma.
Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione legittimante può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i coniugi, se ciò corrisponde all'interesse del
minore e il coniuge, o i coniugi, ne facciano richiesta.
Art. 36.
I coniugi affidatari, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al primo comma
dell'articolo 35, possono impugnare, con reclamo alla sezione per i minorenni
della Corte d'Appello, il decreto con il quale il tribunale abbia dichiarato
non farsi luogo all'adozione.
Al procedimento davanti alla sezione
per i minorenni si applicano le norme che regolano il procedimento davanti al
tribunale.
Art. 37.
La pronunzia di adozione
legittimante, divenuta definitiva, è trascritta immediatamente, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro, e comunicata
all'ufficiale di stato civile per le prescritte annotazioni.
Nell'ipotesi di
cui all'articolo 37,
Art. 38.
Per effetto della dichiarazione di adozione legittimante, l'adottato acquista lo stato di
figlio legittimo degli adottanti.
Assume e trasmette il cognome del
padre. Nel caso che l'adozione sia disposta nei
confronti della sola madre separata assume il cognome di origine di costei.
Con l'adozione legittimante cessano
i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine,
salvi i divieti matrimoniali.
Art. 39.
La competenza territoriale in ordine all'apertura della procedura di adottabilità
appartiene al tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore si
trova. I successivi mutamenti di dimora del minore non hanno effetto sulla
competenza territoriale a meno che il giudice non
ritenga opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, spogliarsi della
competenza per attribuirla al tribunale nella cui circoscrizione il minore è
stato trasferito.
Art. 40.
Chiunque, essendone a conoscenza per
ragioni del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunziata adozione legittimante, è punito
ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
La disposizione del comma precedente
si applica anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione
del tribunale per i minorenni.
Art. 41.
Tutti gli atti relativi
all'adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo, e la
registrazione.
Art. 42.
Agli effetti delle prestazioni
mutualistiche e previdenziali, i minori affidati sono equiparati ai figli
legittimi. Alla donna affidataria spettano tutti i
benefici di cui alle norme sulla tutela della lavoratrice madre dal momento
dell'affidamento preadottivo e qualunque sia l'età del minore.
Art. 43.
Il minore straniero o apolide, che
sia legittimato per adozione o adottato da persone di cittadinanza italiana,
acquista di diritto tale cittadinanza.
(1) Proposta n. 1552
presentata il 17-6-1977 alla Camera dei Deputati dall'on.
Cassanmagnago e altri deputati DC. Il testo è
identico a quello della proposta di legge presentata al Senato il 23-6-1977 dal sen. De Carolis e
altri parlamentari DC con il titolo «Revisione delle
norme sulla adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione
dell'affidamento familiare» (n. 791).
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