Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre
1977
PROPOSTA DI LEGGE
DEL PCI SULL'ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE, L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E
L'AFFILIAZIONE
Pubblichiamo
le osservazioni dell'ANFAA in merito alla proposta di legge del
PCI e il testo integrale della proposta stessa.
Osservazioni generali
Sul piano generale si possono
avanzare tre osservazioni:
a) di metodo: la proposta è stata redatta e presentata senza alcun
dibattito con le organizzazioni e persone interessate: Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie, Associazione giudici minorili, Sindacati,
Amministratori di Regioni e di enti locali e
operatori, e senza tenere in alcun conto le risultanze di convegni, dibattiti,
incontri ecc. che si sono succeduti dal 1963 ad oggi su questi temi. (Si veda al riguardo la pubblicazione dell'A.A.I. «Adozione
e affidamento: problemi e prospettive» che raccoglie la relativa
documentazione fino al 1975);
b) per quel che riguarda i contenuti, essi sono estremamente
arretrati rispetto alla legislazione nazionale e regionale esistente. L'adozione
speciale e ordinaria, così come sono articolate nella proposta, considerano il bambino non come soggetto centrale ma come
un semplice oggetto per l'appagamento degli adulti; l'affiliazione (istituto
esistente solo in Italia e introdotto dal fascismo nel 1939) non solo viene
conservata, ma viene favorita nonostante che essa possa essere pronunciata
escludendo del tutto i genitori di origine; l'affidamento familiare è
strutturato contro i genitori di origine e viene
disposto dai giudici tutelari e dai Tribunali per i minorenni, sottraendo le
relative competenze agli enti locali;
c) di forma: le proposte di legge continuano a dare precedenza
all'adozione ordinaria e non a quella speciale, pur avendo quest'ultima, a
differenza della prima, nell'attuale legislazione, come scopo precipuo l'interesse
preminente del minore.
Stante la necessità di un riesame
completo delle proposte, non si ritiene possibile proporre emendamenti o
modifiche al testo.
Osservazioni
specifiche sull'adozione speciale
L'aspetto positivo
delle modifiche proposte all'adozione speciale riguarda l'innalzamento dell'età
dei minori adottabili da
Circa gli aspetti negativi si
segnalano i seguenti:
1) nei riguardi degli adottanti (vedi articolo 12
della proposta). Mentre nella legge vigente, essendo il riferimento quello «dell'interesse
preminente del minore», l'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in
matrimonio da almeno 5 anni, non separati neppure di fatto,
la proposta prevede che essa sia invece concessa:
- ai coniugi uniti in matrimonio da
almeno due anni;
- ad un uomo e una donna conviventi
da non meno di due anni;
L'età degli adottanti deve superare
di almeno 16 anni (attualmente 20) e di non più di 45
(come attualmente) l'età dell'adottando.
La proposta prevede inoltre che
l'adozione speciale sia permessa anche «nell'esclusivo interesse del minore
ed in casi eccezionali» (che il Tribunale non ha nemmeno l'obbligo di motivare
e che in ogni cosi consentirebbero abusi):
- ai coniugi uniti
in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni;
- a persona non
unita in matrimonio o in stato di separazione personale;
- a chi supera l'età dell'adottando
di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta
anni.
Con le modifiche proposte viene meno
l'interesse preminente del minore sancito dall'attuale legge; in pratica è
data la possibilità a qualsiasi persona, purché siano soddisfatti i requisiti di età, di ottenere minori in adozione. In particolare si
osserva che mentre i Tribunali per i minorenni sono da anni orientati a non
affidare minori a coloro che superano i 40 anni (e ciò
in base alla considerazione dell'interesse preminente del minore), nella
proposta è passibile ad un cinquantenne adottare un bambino di pochi mesi (e
così all'età di quindici anni il minore avrà i1 o i genitori di 65 anni!).
Nello stesso tempo sembra essere troppo bassa la differenza di
età tra adottanti e adottato che può scendere a soli tredici anni. In
base alla possibilità concessa dal nuovo diritto di famiglia di riconoscere i
propri figli nati fuori dal matrimonio e alla
equiparazione dei loro diritti, nei confronti dei genitori, a quelli dei figli
legittimi, si ritiene superflua la possibilità prevista dalla proposta di
legge di adozione speciale del proprio figlio da parte dei genitori che l'hanno
riconosciuto. Tale possibilità inoltre contrasta con la riserva presentata dal
Governo italiano depositando lo strumento di ratifica della Convenzione europea
in materia di adozione di minori.
Per quanto riguarda la possibilità di adozione speciale da parte di coppie conviventi coniugalmente,
si manifestano notevoli perplessità e riserve anche in relazione all'enorme
numero di domande di adozione speciale presentate da coniugi ai Tribunali per
i minorenni (il rapporto medio è di un minore ogni 10 domande) per cui tutti i
minori dichiarati adottabili possono essere adottati.
Sempre per quanto riguarda
l'adozione speciale da parte di coppie conviventi coniugalmente, si dovrebbe
tenere inoltre conto:
- della ancora insufficiente
accettazione sociale delle coppie conviventi e dei
relativi figli;
- dell'assenza di una
esperienza consolidata sulle coppie conviventi;
- dell'impossibilità, stante la
legislazione vigente, che ai minori adottati da coppie conviventi
coniugalmente siano riconosciuti diritti-doveri uguali
a quelli esistenti fra fratelli e sorelle (vedi al riguardo la sentenza n. 76
dell'11-5-1977 della Corte Costituzionale (1).
Pertanto non si ritiene che i minori
adottabili debbano essere inseriti in situazioni di coppia e familiari che a
livello sociologico sono ancora sperimentali.
L'inopportunità dell'affidamento a
scopo di adozione vale non solo per le coppie
conviventi coniugalmente per i motivi sopra esposti, ma anche per le persone
singole, per l'evidente condizione di sfavore in cui verrebbe a trovarsi il minore.
Inoltre tale inopportunità riguarda le coppie dell'uno o dell'altro sesso (in
cui l'inserimento di un minore è possibile tramite l'adozione di una persona
sola).
Si osserva inoltre che, poiché
l'adozione speciale comporta la rottura dei rapporti con tutta la famiglia
d'origine (genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii ecc.) essa non dovrebbe
essere concessa al coniuge del genitore nei casi in cui il genitore stesso sia deceduto o sia stato o addirittura possa essere privato
della potestà parentale sul figlio.
Infatti in tal caso non appare a priori
opportuno, come prevede la proposta di legge, determinare la rottura dei
rapporti dell'adottato con i propri fratelli, sorelle, nonni, zii e altri
parenti i quali, oltretutto, non possono provvedere direttamente al minore,
provvedendovi l'altro genitore.
Si ritiene invece che l'adozione
speciale dovrebbe essere consentita al coniuge del genitore naturale che abbia
riconosciuto il figlio, qualora non sia stato riconosciuto dall'altro genitore
naturale, ovvero questi lo abbia lasciato in stato di
abbandono materiale e morale;
2) nei riguardi dei requisiti degli adottandi (articoli 13-14). Si
ritiene estremamente pericolosa l'attribuzione ai
magistrati del Tribunale per i minorenni della possibilità di disporre
l'affidamento preadottivo senza preventiva
dichiarazione di adottabilità e senza che sia data ai genitori del minore
alcuna possibilità di intervenire prima dell'inserimento del minore in un'altra
famiglia.
Circa i casi previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 12 si vedano le nostre precedenti
osservazioni. Al riguardo occorre anche precisare che nessuna possibilità di intervento è assicurata ai parenti del minore, nonostante
che i loro rapporti giuridici cessino del tutto con la pronuncia dell'adozione
speciale.
Per quanto riguarda i figli di ignoti, la formulazione dell'art. 13 da un lato prevede
che il Tribunale per i minorenni possa intervenire solo dopo che siano
trascorsi «almeno due mesi dalla nascita» (senza indicare alcuna scadenza) e
d'altro lato lascia aperta ai genitori la possibilità di tenere presso di sé
il figlio a tempo indeterminato anche nel caso in cui non provvedano al riconoscimento.
Ciò vale anche nei casi in cui non sussistono impedimenti giuridici al
riconoscimento (es. età non inferiore ai 16 anni dei genitori).
La disposizione di cui all'ultimo
comma dell'art. 13 della proposta è di difficile interpretazione e non si
comprende se essa è riferita ai figli di ignoti o
anche a quelli riconosciuti o legittimi, il che sarebbe gravissimo.
Notevoli perplessità e riserve si
hanno in merito all'art. 14 della proposta che stabilisce quanto segue: «non
è necessaria la dichiarazione di adottabilità e il
giudice può provvedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo ed alla successiva pronuncia di adozione
speciale, quando i genitori o l'unico genitore che comunque provvede
all'assistenza del figlio, dichiarino di non essere in grado di adempiere agli
obblighi educativi e di assistenza materiale rispetto al figlio e di essere in
procinto di abbandonarlo, e non vi siano altri parenti, tenuti agli alimenti,
in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori ed in
particolare quelli concernenti l'educazione e l'affetto familiare».
La dichiarazione, che può essere
resa al Presidente del Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare e agli
organi di assistenza all'infanzia, da un lato
costituisce una possibile incentivazione all'abbandono e dall'altro si presta
a possibili e probabili «ricatti» e abusi, soprattutto da parte degli organismi
assistenziali.
Inoltre questa formulazione
costringerebbe la autorità giudiziaria a convocare
tutti i parenti tenuti agli alimenti per accertare se intendono provvedere al
minore e se sono in grado di farlo.
In merito all'articolo 15 della
proposta non sembra auspicabile modificare quanto prevede la legge attuale
all'art. 314/4 nella parte in cui è stabilito che i minori sono dichiarati in
stato di adottabilità quando privi di assistenza materiale
e morale da parte dei genitori tenuti a provvedervi.
È pericoloso
infatti stabilire, come prevede la proposta, che l'adottabilità possa
essere dichiarata nei confronti di minori che, «pur non essendo privi di
assistenza materiale e morale da parte di chi è tenuto agli alimenti, versino
in condizioni di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed
educativi da parte dei genitori e degli altri parenti quando dal permanere in
tale situazione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile
pregiudizio». Infatti, con la formulazione di cui sopra, il giudice non si limita
a valutare, come prevede la legge attuale, se vi è privazione di assistenza materiale e morale, ma può entrare nel merito
dei rapporti affettivi ed educativi. Ad esempio con tale formulazione verrebbe
data validità giuridica alla sottrazione dei figli di genitori immigrati o
abitanti lontano dall'istituto in cui i figli sono ricoverati;
3) nei riguardi della denuncia delle situazioni di abbandono
(art. 16). L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che, salvo alcuni
rari casi, i Giudici tutelari non hanno assolto i compiti loro assegnati dalla
legge 431/67 sull'adozione speciale, anzi in molti casi ne hanno boicottato
l'applicazione, non trasmettendo ai Tribunali per i minorenni
le segnalazioni ricevute e non sollecitando l'invio - per altro
obbligatorio - degli elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti.
Sembra, di conseguenza, necessario eliminare ogni
intervento dei Giudici tutelari. Si segnala ad esempio che molti Tribunali per
i minorenni per ovviare all'inattività dei Giudici tutelari hanno giustamente
disposto che copie degli elenchi stessi venissero ad essi
inviati, anche se la legge 431 non lo prevede;
4) in merito ai provvedimenti urgenti (art. 17). Con la recente
riforma del diritto di famiglia sono stati sottratti ai Giudici tutelari i
poteri di intervento nei casi urgenti. Appare
pertanto inopportuna la richiesta contenuta nell'articolo 17
della proposta di riaffidarli ai Giudici tutelari, anche
perché si verrebbero a creare situazioni di contrasto fra Giudici tutelari e
Tribunali per i minorenni sui provvedimenti da attuare, contrasti che sono
sempre pregiudizievoli, spesso irreparabilmente, per i minori;
5) in merito alle prescrizioni (art. 19). Per i motivi sopra indicati
appare inopportuno affidare compiti ai Giudici tutelari. Sembra inoltre inopportuno
che il Presidente di un Tribunale per i minorenni o un giudice da questi
delegato possano promuovere azioni per la corresponsione degli alimenti, in
quanto tale corresponsione è del tutto insignificante
rispetto ai bisogni reali dei minori;
6) in merito al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 21). Molto discutibile è la
prevista presenza all'udienza dei minori che hanno compiuto i 12 anni e di quelli
di età inferiore che sono «comunque in grado di
esprimere, pur in modo imperfetto, le loro valutazioni». Infatti
nell'udienza intervengono i genitori, i consulenti, testimoni, avvocati ed il
pubblico ministero, ed è evidente il turbamento che ne deriverebbe per il
minore;
7) in merito al ricorso per Cassazione (art. 26). Attualmente
i genitori, i parenti tenuti agli alimenti, i curatori ed il P.M. possono
proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, alla sezione per i minorenni
presso
Una proposta accettabile sarebbe
quella di consentire due ricorsi: allo stesso
Tribunale per i minorenni e alla Cassazione (le Corti di appello sono in genere
molto arretrate);
8) in merito alla cessazione dello stato di adottabilità (art. 28). Non sembra accettabile che lo
stato di adottabilità cessi «quando l'adottato raggiunge
la maggiore età». Dovrebbe essere invece prevista la non cessazione
quando l'affidamento preadottivo è in corso;
9) in merito alla revoca dello stato di adottabilità (art. 29). Si ritiene inaccettabile
che lo stato di adottabilità possa essere revocato, come
prevede la proposta, nei casi in cui è in corso l'affidamento preadottivo;
10) in merito alla domanda di adozione speciale
(art. 30). La possibilità che nella domanda venga
fatta espressa menzione dei minori che si intendono adottare, così come è
formulata dalla proposta, dà ampio spazio al mercato dei bambini. La menzione
dovrebbe essere consentita solo nei casi in cui si sia
stabilito un rapporto affettivo tra minore ed adottando. Dovrebbero
essere previste delle norme sanzionatorie nei
riguardi di coloro che hanno partecipato ad attività
concernenti il mercato dei bambini, fatto con o senza esborso di denaro, allo
scopo di eludere l'applicazione dell'adozione speciale. Parimenti dovrebbe
essere prevista la possibilità da parte del Tribunale per i minorenni di
impugnare i riconoscimenti falsi di minori;
11) in merito ai servizi pubblici territoriali (art. 31 e 32). Stante
quanto stabilito dall'art. 23, lettera e) del D.P.R. 616 si ritiene che in ogni
caso le indagini, i controlli e gli interventi di appoggio nei confronti dei
minori e degli adottanti debbano sempre essere assicurati dai Comuni, loro
Consorzi e Comunità Montane a livello delle Unità locali dei servizi, ferma
restando la possibilità al Tribunale di avvalersi dell'intervento aggiuntivo
e non sostitutivo di altri esperti.
Per le ragioni già esposte in
precedenza si ritiene che non sia opportuno attribuire compiti in materia ai
Giudici tutelari;
12) in merito alla impugnazione del provvedimento
di affidamento preadottivo (art. 34). Si avanzano
perplessità sulla possibilità di ricorso per Cassazione. AI
massimo l'impugnazione potrebbe essere proposta dal Pubblico Ministero
nel caso in cui ritenga il provvedimento contrario all'interesse del minore, e
dal minore che ha superato 16 anni;
13) in merito all'assenso dei figli all'adozione speciale (art. 37). Si
avanzano riserve sulla richiesta di assenso dei
figli. Si ritiene invece necessario che questi e tutte le
persone conviventi con gli adottanti debbano essere sentiti;
14) in merito agli effetti dell'adozione speciale (art. 39). Poiché con l'adozione speciale il minore assume lo stato di
figlio legittimo, si ritiene opportuno eliminare l'attuale limitazione, ripresa
nella proposta, secondo cui «l'adozione speciale non instaura rapporti di
parentela fra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti». Si richiede
inoltre che dalla cessazione dei rapporti dell'adottato
con la famiglia d'origine siano esclusi solo i divieti matrimoniali, eliminando
l'inciso «e le norme penali fondate sul rapporto di parentela»;
15) in merito alle notizie e certificazioni anagrafiche (art. 41). Si
ritiene inaccettabile, come dispone la proposta, che «la copia integrale dell'atto
di nascita può essere rilasciata (...) solo all'adottato che abbia compiuto il
sedicesimo anno di età o, per plausibili ragioni, a
chi possa dimostrare un legittimo interesse, su autorizzazione dell'autorità
giudiziaria che procede a giudizio, oppure del Presidente del Tribunale per i
minorenni».
Si propone invece che l'ufficiale
dello stato civile, ricevuta la comunicazione della avvenuta
adozione speciale, provveda a trascrivere il provvedimento nei registri dello
stato civile. Nella trascrizione dovrebbero essere indicati la data e il luogo
di nascita, il sesso, il nome e cognome dell'adottato assunto a seguito della adozione speciale. Essa potrebbe inoltre contenere
l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto, la menzione «adozione
speciale», seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di
nascita degli adottanti. Essa non dovrebbe contenere alcuna indicazione sui
genitori di origine dell'adottato. La trascrizione
dovrebbe valere come atto integrale di nascita dell'adottato. Qualsiasi altra
attestazione dovrebbe essere rilasciata senza l'indicazione
della avvenuta adozione; in detta attestazione gli adottanti, se prescritto,
dovrebbero essere indicati come padre e madre e l'adottato come figlio.
L'atto integrale originale di
nascita dell'adottato dovrebbe essere contrassegnato dall'ufficiale
di stato civile con la menzione «adozione speciale». Dell'atto integrale
originale di nascita dell'adottato dovrebbe essere
vietato il rilascio di copia.
La consultazione di detto atto e dei
documenti relativi al procedimento di adozione
speciale dovrebbe essere consentita solo agli ufficiali di stato civile in
merito agli accertamenti inerenti i divieti matrimoniali.
Osservazioni relative all'adozione ordinaria
Il motivo ispiratore dell'adozione
speciale è quello dell'inserimento familiare, con pieno riconoscimento
giuridico, dei minori privi di assistenza morale e materiale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Per quanto riguarda i coniugi
richiedenti, l'applicazione della legge sull'adozione speciale non ha
presentato alcuna difficoltà, in quanto le domande sono di
gran lunga superiori al numero dei minori adottabili. Pertanto non c'è
la necessità di prevedere altri istituti giuridici per la
sistemazione familiare dei minori.
Si ritiene inoltre che l'adozione
ordinaria dovrebbe essere soppressa nei confronti dei maggiori di età oppure dovrebbe essere data a questo istituto,
qualora si volesse conservarlo, una diversa denominazione, quale, ad esempio, «Norme
per la trasmissione del cognome e dei beni».
Osservazioni relative all'affiliazione
Per i motivi esposti al punto
precedente, l'affiliazione dovrebbe essere soppressa. Si ricorda che
l'affiliazione era stata istituita dal fascismo nel
1939 allo scopo di «soddisfare un doppio bisogno giuridico individuale, il
bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perché lo Stato intervenga a cancellare
la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori e il
bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo,
delle famiglie sterili e fornite di poca prole, di avere un focolare allietato
dal sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di
completamento della comunità economica familiare».
Mentre
l'affiliazione era stata istituita con lo scopo precipuo di sottrarre i bambini
alle famiglie povere o in difficoltà, essa era stata poi applicata
soprattutto (dopo l'approvazione della legge sull'adozione speciale quasi
esclusivamente) per ovviare all'impossibilità del riconoscimento dei figli
«adulterini».
Tale problema è stato superato con l'approvazione del nuovo diritto di
famiglia. Perciò, anche per questo motivo, l'affiliazione
non ha più ragione di essere.
Circa le norme previste dagli
articoli 48 e seguenti della proposta si ribadisce
che, ad esclusione delle situazioni di privazione dell'assistenza materiale e
morale, la legge non può e non deve favorire la sottrazione dei minori alle
famiglie e, in particolare, a quelle povere e in difficoltà.
Osservazioni relative all'affidamento
Si ritiene che tutta la materia relativa all'affidamento a scopo educativo di minori debba
restare di competenza degli enti locali (visto anche il decreto attuativo
della legge 382) e che il Tribunale per i minorenni debba intervenire solo nel
caso in cui vi sia conflitto fra la famiglia di origine, quella affidataria o l'ente affidante. In questo caso il Tribunale
per i minorenni dovrebbe intervenire solo per provvedere o
meno all'allontanamento del minore dalla sua famiglia o disporre
conseguentemente se l'ente deve intervenire o meno.
All'ente assistenziale
(le Unità locali) dovrebbero rimanere le competenze seguenti:
a) messa a disposizione di servizi e
interventi non assistenziali (asili nido o scuole
materne con orari adeguati, scuola dell'obbligo a tempo pieno, casa, ricerca di
posti di lavoro, ecc.);
b) assistenza economica;
c) assistenza domiciliare compresa quella educativa;
d) affidamenti educativi presso
famiglie, persone e comunità alloggio;
e)
interventi a favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa o civile (art. 23 del D.P.R. n.
616 del 24-7-1977).
Al riguardo va precisato che alcune
Regioni e alcuni enti locali si sono già mossi nella direzione
dei servizi alternativi sopra citati. Si citano ad esempio le leggi della
Regione Umbria n. 12 del 23-2-1973, della Regione Toscana n. 15 del 7 aprile
1976, le leggi regionali relative ai consultori, la
delibera della Regione Piemonte n. 40/ 2603 del 13-4-1976 e la delibera del
Comune di Torino n. 1398 del 20-7-1976.
Vi è inoltre da tener presente che,
ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977 «Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22-7-1975, n. 382», le competenze assistenziali dello Stato, dei vari enti nazionali e locali
sono state trasferite ai Comuni.
Si fa inoltre presente che
l'esperienza italiana e straniera dimostra che gli
affidamenti disposti dall'autorità giudiziaria sono quasi tutti falliti sia
perché la famiglia d'origine del minore vive l'affidamento disposto dalla
magistratura non come un aiuto ma come un intervento negativo (punitivo) nei
suoi riguardi, sia perché il Tribunale non può disporre gli interventi
alternativi all'affidamento stesso prima indicati, sia infine perché
l'autorità giudiziaria non può garantire l'aiuto tecnico (selezione,
preparazione, appoggio continuo durante l'affidamento) agli affidatari, aiuto
tecnico che è indispensabile per la buona riuscita dell'inserimento del minore
e per adeguati rapporti con la famiglia d'origine.
Tenuto conto di quanto sopra, si
propone che la legge definisca solo i poteri e doveri degli affidatari ed i
rapporti con la famiglia di origine e l'ente
affidante.
Osservazioni relative alle norme regolatrici dell'assistenza
Si ritiene che sia necessario
modificare gli articoli 330 e 333 del codice civile per estendere l'intervento
del Tribunale per i minorenni:
a) nei confronti degli ospedali, case
di cura, collegi, istituti di ricovero di minori che violano i diritti
fondamentali dei minori attribuendo al Tribunale stesso la facoltà di ordinare
agli enti assistenziali competenti (Unità locali dei
servizi) di provvedere in modo idoneo in base alle leggi regionali;
b) nei confronti dei tutori e degli
affidatari, parenti e non parenti, che violano o trascurano i loro doveri nei
confronti dei minori.
Inoltre dovrebbe essere previsto un apposito articolo affinché il Tribunale per i minorenni nei
casi di conflitto fra minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria
e ente assistenziale, possa disporre gli opportuni interventi, visti come
aiuto nei confronti del minore.
In ogni caso deve restare ferma la
competenza degli enti assistenziali (Unità locali dei
servizi). Inoltre dovrebbero essere definiti in modo chiaro i poteri ed i
doveri degli enti assistenziali (v. articolo 402 del
codice civile).
PROPOSTA DI LEGGE «RIFORMA DELLE NORME SULL'ASSISTENZA
MINORILE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE RELATIVE ALL'ADOZIONE ORDINARIA, ALL'ADOZIONE SPECIALE,
ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E ALL'AFFILIAZIONE» (2)
Capo I
RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE
ORDINARIA
Art. 1.
Il titolo del capo I del titolo VIII del codice civile sostituito dal seguente:
«Dell'adozione ordinaria e dei suoi
effetti».
Art. 2.
L'articolo 291 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 291 - (Condizioni). - L'adozione è permessa
alle persone che hanno compiuto i trenta anni e che superano di almeno sedici
anni l'età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo
consigliano il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha compiuto
il ventiseiesimo anno e supera di almeno quattordici anni l'età dell'adottato.
Se l'adottando è minorenne,
l'adozione ordinaria può essere effettuata,
nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa si presenti più
vantaggiosa all'adottando rispetto all'adozione speciale, all'affidamento familiare,
all'affiliazione. È consentita, altresì, nei casi in cui, essendo il minore in
stato di abbandono, può escludersi che l'affidamento preadottivo abbia principio di esecuzione per mancanza di
persone disposte ad assumersene l'onere o per altro equiparabile motivo, o
quando l'affidamento stesso sia revocato e si verifichi la situazione innanzi
ipotizzata. È, infine, permessa quando, pur non sussistendo lo stato di abbandono del minore, i genitori, che all'adozione
consentano, non possano dare al minore l'assistenza educativa, morale e
materiale di cui questo ha bisogno, ovvero nei casi in cui tra il minore ed i
suoi genitori sussistano gravi situazioni di conflitto, tali da turbare sensibilmente
i loro rapporti affettivi o da ostacolare l'opera educativa dei genitori
stessi, sempre che, anche in quest'ultimo caso, i
genitori consentano all'adozione».
Art. 3.
L'articolo 293 del codice civile è
abrogato.
Art. 4.
L'articolo 296 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 296
- (Consenso per l'adozione). - Per l'adozione si
richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i
sedici anni.
Se l'adottando non ha compiuto l'età
indicata nel comma precedente, il consenso è dato dal
suo legale rappresentante.
L'adottando che ha compiuto gli anni
dodici, o che, pur non avendo compiuto tale età, è in
grado di riferire elementi utili per il giudizio, deve essere personalmente
sentito».
Art. 5.
L'articolo 297 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 297
- (Assenso dei genitori, dei figli e del
coniuge). - Se
l'adottando è minorenne, è necessario l'assenso dei genitori
di lui.
Se l'adottante ha figli legittimi o
naturali riconosciuti ed essi hanno raggiunto la maggiore età, è necessario il
loro assenso. Se i figli dell'adottante sono minori
d'età, il tribunale per i minorenni nomina loro un curatore speciale che li
rappresenta nel procedimento per l'adozione e che può prestare per loro conto
l'assenso.
Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, è necessario l'assenso del coniuge non
legalmente separato. Il coniuge legalmente separato, che non abbia prestato il
proprio assenso fuori del procedimento, deve essere invitato a comparire in esso ed ivi può manifestare il proprio dissenso.
Nell'ipotesi indicata nel primo
comma l'assenso non è necessario quando il minore versi
in stato di abbandono o sia stato dichiarato lo stato di adottabilità. Negli
altri casi, preveduti dallo stesso comma, la mancanza di assenso
anche di uno solo dei genitori impedisce l'adozione ordinaria.
La mancata concessione dell'assenso
da parte dei figli dell'adottante o del curatore nominato a norma del primo
capoverso, oppure del coniuge dell'adottante, non impedisce l'adozione, ma
questo può essere effettuata so,lo per gravi ragioni,
valutato l'interesse dell'adottando minore di età.
La mancanza di opposizione
da parte del coniuge legalmente separato equivale ad assenso.
Il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».
Art. 6.
Dopo il terzo
comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:
« Se uno
dei coniugi adotta il figlio dell'altro, l'esercizio della potestà spetta ad
entrambi ».
Art. 7.
L'articolo 303 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 303
- (Cessazione della potestà dell'adottante). - Se
cessa la potestà dell'adottante, e non vi è altri che la eserciti
sull'adottato, il tribunale per i minorenni, su istanza dell'adottato, dei suoi
parenti o affini, del pubblico ministero o anche d'ufficio, adotta i
provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza
e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori».
Art. 8.
L'articolo 307 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 307 - (Revoca per indegnità dell'adottante). -
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o
gli ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, pure su istanza
delle altre persone indicate nell'articolo
Art. 9.
L'articolo 311 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 311
- (Manifestazione del consenso). - Il consenso
dell'adottante e dell'adottando deve essere manifestato personalmente al
presidente del tribunale nel cui distretto l'adottante ha residenza. Se
l'adottando è minore di età, il consenso, anche nei
casi in cui è dato dal legale rappresentante di lui, deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione
l'adottando ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate
nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata».
Art. 10.
L'articolo 312 del codice civile è sostituito
dal seguente: «Art. 312 - (Forma del procedimento). - Il tribunale, assunte le opportune
informazioni, provvede con decreto, sentito il pubblico ministero, dopo aver
accertato:
1) se tutte le condizioni prevedute dalla legge sono state adempiute;
2) se colui che
vuole adottare è in grado di assumersi gli oneri della tutela;
3) se l'adozione conviene
all'adottando.
Il tribunale per i minorenni,
nell'ambito della sua competenza, procede nelle forme e compie gli
accertamenti preveduti dalle norme che regolano l'adozione speciale, in quanto
compatibili».
Art. 11.
L'articolo 313 del codice civile è
abrogato.
Capo II
RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE
SPECIALE
Art. 12.
L'articolo 314/2 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/2 - (Requisiti degli adottanti).
- L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussiste separazione
personale neppure di fatto, o ad un uomo ed una donna che stabilmente e con
affetto coniugale convivono da non meno di due anni, e che sono fisicamente e
moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che
intendono adottare, in modo da assicurare a questi l'assistenza e gli affetti
familiari costanti e sicuri di cui sono privi.
L'età degli adottanti deve superare
di almeno 16 e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.
L'adozione speciale non è consentita a coloro che non hanno
compiuta la maggiore età o che hanno superato l'età di 50 anni. I limiti di età innanzi indicati devono sussistere al momento della
pronuncia del giudice. Nell’esclusivo interesse del minore ed in casi eccezionali
l'adozione speciale è permessa anche:
a) ai coniugi
uniti in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni;
b) a persona non
unita in matrimonio, o in stato di separazione personale;
c) a chi supera l'età dell'adottando
di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta
anni.
È ammessa l'adozione speciale da
parte del coniuge del genitore del figlio legittimo o del genitore naturale che
abbia riconosciuto il figlio, purché il minore sia sottoposto alla potestà del
genitore stesso e da lui assistito ed educato, e
l'adozione possa consentire di tutelare meglio gli interessi ed i bisogni del
minore, se l'altro genitore dell'adottando è deceduto oppure si trovi in una
delle seguenti condizioni:
1) è stato privato della potestà sul
figlio;
2) può essere privato della potestà
per avere violato gli obblighi di assistenza nei
confronti del minore, abbandonandolo o privandolo dell'affetto,
dell'assistenza morale e della cura materiale;
3) non ha riconosciuto il figlio
naturale ed ha tenuto nei confronti del minore il comportamento indicato nella
fattispecie precedentemente descritta.
Nei casi indicati nel precedente
comma non è necessaria la dichiarazione di adottabilità
e, nelle ipotesi di cui ai numeri 2) e 3), il tribunale per minorenni provvede
all'affidamento preadottivo del minore, con lo stesso
provvedimento con cui dispone la perdita della potestà del genitore o previo
accertamento della situazione di abbandono o di disinteresse per il minore di
cui al numero 3. Dal momento dell'affidamento preadottivo
la potestà sul minore è esercitata congiuntamente dal genitore che l'ha
conservata e dal coniuge affidatario.
Sono consentite agli stessi coniugi,
alla stessa coppia o alla stessa persona più adozioni
speciali con un solo provvedimento o con più provvedimenti successivi».
Art. 13.
L'articolo 314/3 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/3 - (Requisiti degli adottandi).
- L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Nei casi preveduti dal terz'ultimo
capoverso dell'articolo precedente non è necessaria la dichiarazione di adottabilità, ma, nelle ipotesi prevedute
dai numeri 1), 2) e 3), deve essere sentito, può intervenire ed essere legalmente
rappresentato e difeso il genitore ivi indicato. Questi può impugnare il
provvedimento che dispone l'adozione con gli stessi mezzi consentiti al
pubblico ministero.
Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può prevedere immediatamente,
anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo e alla
successiva pronuncia sull'adozione, quando il minore, trascorsi almeno due mesi
dalla nascita, non sia stato riconosciuto come figlio da alcuno, e coloro che,
ragionevolmente, può presumersi siano i genitori o i parenti tenuti all'obbligo
alimentare lo hanno abbandonato, o pur non avendolo fatto, ne trascurino
l'assistenza e l'educazione, negando, anche con il loro stesso comportamento,
d'esserne tenuti.
Ugualmente si provvede, quando i
genitori del minore sono deceduti e sussistono le altre condizioni indicate nel
precedente comma».
Art. 14.
All'articolo 314/3 del codice civile è aggiunto il
seguente:
«Art. 314/3-bis - (Adozione
speciale consentita dai genitori dell'adottando). - Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamente,
anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo ed alla
successiva pronuncia sull'adozione speciale, quando i genitori, o l'unico
genitore che comunque provvede all'assistenza del figlio, dichiarino di non
essere in grado di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza materiale
rispetto al figlio e di essere in procinto di abbandonarlo, e non vi siano
altri parenti, tenuti agli alimenti, in grado di assumersi in modo congruo gli
oneri gravanti sui genitori, ed in particolare quelli concernenti l'educazione
e l'affetto familiare.
La dichiarazione dei genitori o del
genitore può essere fatta non appena si verificano le
condizioni innanzi indicate. Essa comunque non
produce effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto, salvo
che il termine debba, nell'interesse del minore, essere ritenuto superfluo
per morte della madre, o eccessivo perché la madre si è compiutamente
ristabilita in tempo minore delle conseguenze della gravidanza.
Sull'eccessività del termine decide il tribunale per i minorenni.
La dichiarazione è resa al
presidente del tribunale per i minorenni, che provvede immediatamente alle
necessarie indagini, o al giudice tutelare che ne riferisce al predetto
tribunale con le sue osservazioni motivate e compiuto un sommario accertamento
dei fatti, o all'organo assistenziale competente
secondo la legislazione regionale o, in mancanza, agli organi di assistenza
dell'infanzia, che esercitano le loro funzioni sul luogo ove la dichiarazione
viene fatta, che hanno il dovere di trasmettere immediatamente la dichiarazione
al tribunale per i minorenni, oppure all'ufficiale dello stato civile, o a
persona che a questi deve riferire. L'ufficiale dello stato civile deve, entro
le 24 ore dalla ricezione della notizia o della dichiarazione, informare,
anche per fonogramma, il presidente del tribunale per i minorenni competente e
gli uffici locali di assistenza dell'infanzia.
Nei casi suddetti il presidente del
tribunale per i minorenni, se necessario, adotta i provvedimenti urgenti a
tutela del minore e, fatti senza indugio eseguire i necessari accertamenti, ne
riferisce al tribunale, che, in camera di consiglio, e sentito il pubblico
ministero, provvede a disporre l'affidamento preadottivo, o, se non è possibile o conveniente disporlo,
sospende per un congruo termine il procedimento in attesa degli esiti del primo
intervento assistenziale degli enti locali istituzionalmente competenti. Questi
hanno l'onere di riferire ogni tre mesi, dando dettagliate
informazioni sulla situazione ed esprimendo parere anche sui provvedimenti che
è necessario adottare».
Art. 15.
L'articolo 314/4 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/4 - (Condizioni per la dichiarazione
dello stato di adottabilità). - Su istanza del pubblico ministero o di chiunque ne abbia
interesse, oppure su segnalazione degli istituti di cui al comma seguente o
degli organi aventi compiti ispettivi sugli stessi istituti, sono dichiarati
in stato di adottabilità, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori privi di assistenza materiale e morale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza
di assistenza, da qualsiasi causa dipendente, non sia transitoria e destinata a
venir meno senza che il minore ne risenta gravi conseguenze. Possono inoltre
essere dichiarati in stato di adottabilità i minori
che, pur non essendo privi di assistenza materiale da parte di chi è tenuto
agli alimenti, versino in condizioni di abbandono morale e siano privati di
rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti,
quando dal permanere di tale situazione può derivare agli stessi minori grave
ed irreparabile pregiudizio.
La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, anche
quando i minori siano ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di
protezione ed assistenza dell'infanzia o dati in affidamento familiare.
Il minore che ha compiuto il
sedicesimo anno di età non può essere dichiarato in
stato di adottabilità se si rifiuta di essere adottato. A tal fine egli deve
essere appositamente sentito, anche quando compie l'età sopra indicata nel
corso del procedimento, e può manifestare il suo dissenso sino alla pronuncia
definitiva sull'adozione speciale».
Art. 16.
L'articolo 314/5 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/5 - (Denunzia della situazione di abbandono. Archiviazione della denunzia e delle
segnalazioni manifestamente infondate). - Al di fuori dei casi in cui la
legge lo rende obbligatorio, chiunque ha la facoltà di segnalare al tribunale
per i minorenni, o alle autorità che hanno il dovere di riferire al predetto
giudice, situazioni di abbandono di persone minori di
età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati
di un pubblico servizio, gli organi scolastici, gli istituti pubblici e privati
di assistenza dell'infanzia, gli affidatari familiari
hanno l'obbligo di segnalare al più presto al tribunale per i minorenni o al
giudice tutelare del luogo le condizioni di ogni minore che venga a trovarsi in
situazione di abbandono di cui comunque vengano a conoscenza. Il giudice
tutelare, assunte, se necessario, sommarie informazioni, ne riferisce senza
indugio al tribunale per i minorenni, dopo aver eventualmente adottati i
provvedimenti di eccezionale urgenza indicati nel quarto
comma dell'articolo 314/6.
Gli enti e gli istituti pubblici e
privati che prestano diretta assistenza ai minori
devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare ed al tribunale per i
minorenni del luogo in cui hanno sede l'elenco dei ricoverati e degli
assistiti, specificando i casi nei quali potrebbero essere svolte indagini al
fine di verificare la sussistenza dello stato di abbandono e fornendo in tal
caso ogni elemento utile per il giudizio.
Il giudice
tutelare, assunte
le necessarie informazioni e compiute periodiche e dirette ispezioni, riferisce
al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati ed
assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.
Il tribunale per i minorenni ha la potestà di
compiere, anche senza ricevere segnalazioni, dirette ispezioni ed indagini al
fine di adottare i provvedimenti di sua competenza. Gli accertamenti ispettivi,
in tal caso, possono essere delegati ad uno dei componenti del collegio.
Gli organi regionali che esercitano
potestà di vigilanza e di controllo sugli enti ed istituti indicati nel primo
comma o sugli affidamenti familiari riferiscono al
tribunale per i minorenni competente tutte le situazioni che possono dar luogo
a provvedimenti della detta autorità giudiziaria.
Il presidente del tribunale per i
minorenni, su conforme parere del pubblico ministero, con suo decreto motivato
non soggetto a reclamo, può disporre che non si proceda ad altri atti o
accertamenti nei casi di denunzia o di segnalazione di abbandono
manifestamente infondata».
Art. 17.
L'articolo 314/6 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/6 - (Accertamenti sulla situazione di abbandono. Provvedimenti urgenti). - Il tribunale
per i minorenni, in tutti i casi in cui sussista il
timore che un minorenne versi in stato di abbandono, dispone d'urgenza
approfonditi accertamenti sulla situazione giuridica e di fatto in cui versa il
minore e sull'ambiente in cui ha vissuto o vive.
Il tribunale può, anche
immediatamente, adottare i provvedimenti temporanei necessari per l'assistenza
del minore, può disporre, altresì, la sospensione
della potestà dei genitori o del tutore, nominando in tal caso un tutore
provvisorio.
Quando sussistono motivi d'urgenza, gli
accertamenti ed i provvedimenti indicati nei precedenti commi possono essere
emanati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato.
Prima della trasmissione degli atti
al tribunale per i minorenni, se sussistono eccezionali motivi d'urgenza, il
giudice tutelare può adottare i provvedimenti immediati necessari per
l'assistenza e la protezione del minore, riferendone senza indugio al
tribunale per i minorenni.
Nel casi preveduti dai due commi precedenti,
il tribunale per i minorenni, udito il pubblico ministero e gli altri
interessati, deve al più presto convalidare, modificare o revocare i
provvedimenti innanzi indicati. I provvedimenti temporanei possono comunque essere revocati o modificati in ogni tempo. Essi
devono essere comunicati al pubblico ministero e agli
altri interessati.
Nel corso del procedimento per la
dichiarazione dello stato di adottabilità il tribunale
per i minorenni può emettere, anche d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e
gli interessati, i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice
civile».
Art. 18.
L'articolo 314/7 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/7 - (Atti ed accertamenti preparatori
della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità
di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti). - Quando,
attraverso le indagini effettuate, consta l'esistenza dei genitori o dei
parenti tenuti agli alimenti e ne è nota la residenza,
il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto la loro
comparizione, entro un congruo termine, innanzi a sé o ad un giudice delegato
per interrogarli sulla situazione di abbandono dei minori.
Nel caso in cui i genitori o i
parenti risiedono fuori della città in cui ha sede il tribunale procedente, la
loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni o al giudice
tutelare del luogo ove risiedono le persone da ascoltare.
In caso di residenza all'estero è
delegata l'autorità consolare competente.
Nel caso in cui i genitori o i
parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il giudice dispone accurate
ricerche a mezzo della polizia giudiziaria e, se
queste non danno esito, emette decreto di irreperibilità, ordinando che tutte
le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Il giudice può,
altresì, disporre, qualora ne ravvisi la utilità,
prima di emettere il decreto di irreperibilità, la pubblicazione di un avviso
di ricerca su uno o più giornali.
Nel corso del procedimento il
giudice deve compiere le indagini più accurate al fine di
conoscere la personalità del minore, le sue esigenze affettive ed educative, i
suoi rapporti con i genitori, i parenti e l'ambiente in cui vive. A tal fine
il giudice può sentire chiunque sia in grado di riferire e in ogni caso deve
sentire chi ha avuto rapporti con il minore ai fini di educazione,
cura ed assistenza; può, inoltre, chiedere dettagliate informazioni agli
uffici di servizio sociale o medico-psico-pedagogici,
o agli istituti ed enti ai quali il minore sia stato affidato.
Il giudice deve sempre ascoltare il
minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età o
che è comunque in grado di esprimere, pur in modo imperfetto, le sue
valutazioni, o riferire su fatti aventi rilevanza».
Art. 19.
L'articolo 314/8 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 314/8 - (Prescrizioni
impartite dal presidente del tribunale per i minorenni). - Compiuti gli accertamenti di cui
all'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni o il
giudice delegato, ove ne ravvisi l'utilità, impartisce con decreto motivato ai
genitori, ai parenti, alle persone, agli enti o istituti cui il minore è
affidato prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore stesso, stabilendo al tempo stesso
periodici accertamenti che potranno essere eseguiti direttamente, o delegando
il giudice tutelare a avvalendosi di persone esperte
preferibilmente appartenenti a uffici pubblici di servizio sociale operanti
sul territorio. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.
Non è necessaria la notificazione quando del decreto
è stata data lettura alla presenza degli obbligati. Esso deve essere comunicato
agli organi o alle persone incaricate degli accertamenti periodici.
Il presidente o il giudice da lui
delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione
per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge;
può, infine, adottare gli altri provvedimenti temporanei indicati dall'articolo 314/6».
Art. 20.
L'articolo 314/9 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
314/9 - (Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità).
- Il presidente del tribunale per i minorenni o il
giudice delegato può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità
quando dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore.
In tal caso la sospensione è
disposta con decreto motivato, per un periodo non superiore ad un anno,
eventualmente prorogabile. 11 decreto deve essere immediatamente, anche
d'ufficio, revocato quando vengono meno o sono riconosciuti inesistenti i
motivi per i quali era stato emanato.
La revoca può essere chiesta dal
pubblico ministero e da qualsiasi altro interessato».
Art. 21.
L'articolo 314/10 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/10 - (Seguito del procedimento per la
dichiarazione di adottabilità. Atti che devono
precedere l'emanazione della sentenza). - Fuori dall'ipotesi
contemplata nell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni,
o il giudice delegato, nomina un curatore speciale al minore e fissa con
decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale.
Il decreto deve essere comunicato al
pubblico ministero e notificato al minore che ha compiuto i sedici anni, al curatore speciale, ai genitori del minore stesso, ai
parenti tenuti agli alimenti, all'affidatario
familiare ed alle persone che, anche in rappresentanza di enti o istituzioni,
hanno esercitato la rappresentanza o curata l'assistenza del minore stesso.
Il presidente deve dare disposizioni
affinché sia assicurata la presenza del minore che ha compiuto il dodicesimo
anno d'età o che versi nelle altre condizioni descritte nell'ultimo comma
dell'articolo 314/7.
Il pubblico ministero e le altre
persone indicate nel secondo comma possono presentare documenti e richiedere
che per la udienza siano citati testimoni o consulenti
tecnici.
Gli accertamenti compiuti a norma
dell'articolo 314/6 conservano il loro valore anche in questa fase del procedimento.
All'udienza il tribunale per i
minorenni sente le persone convocate, nonché i
testimoni ed i consulenti citati e quindi, sulle conclusioni dei privati
indicati nel secondo comma che chiedano, personalmente o a mezzo di un difensore,
di svolgere argomentazioni a tutela dei loro interessi, e udito in ogni caso il
pubblico ministero, che ha l'obbligo di concludere, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente, e dà lettura in udienza del dispositivo
della sentenza.
Ove occorrano altri atti istruttori o
la rinnovazione di alcuni degli accertamenti compiuti a norma dell'articolo
314/6, il collegio fissa un'altra udienza da tenersi innanzi a sé non oltre il
quindicesimo giorno, e in tale udienza decide.
Nel caso in cui sussistono le
condizioni prevedute dall'articolo
314/9, il tribunale ordina con decreto non impugnabile la sospensione
del procedimento. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo
innanzi indicato».
Art. 22.
L'articolo 314/11 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/11 - (Contenuto della sentenza che
nega lo stato di adottabilità). - Se il tribunale
accerta che lo stato di abbandono del minore non è mai
sussistito o è venuto meno, pronuncia sentenza con la quale nega la dichiarazione
di adottabilità.
Ugualmente provvede nel caso in cui
la dichiarazione di adottabilità è contraria agli
interessi del minore, o manca altro requisito preveduto dalla legge per la
dichiarazione di adottabilità.
Con la stessa sentenza possono
essere adottati i provvedimenti indicati nel secondo e nell'ultimo
comma dell'articolo 314/6. Queste disposizioni della sentenza possono
sempre essere modificate o revocate nell'interesse del minore. Il tribunale
provvede in tal caso anche d'ufficio con decreto motivato, pronunziato in
camera di consiglio, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, chi esercita
la potestà sul minore ed il minore stesso che versi
nelle condizioni descritte dall'ultimo comma dell'articolo 314/7».
Art. 23.
L'articolo 314/12 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/12 - (Sentenza che dichiara lo stato di adottabilità). - Ove risulti la situazione di abbandono e sussistano le altre
condizioni previste dalla legge il tribunale pronuncia sentenza con la quale
dichiara lo stato di adottabilità del minore ed
adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore stesso.
Contestualmente nomina al minore che ne sia sprovvisto
un tutore provvisorio, anche in sostituzione del tutore che precedentemente
esercitava la potestà».
Art. 24.
L'articolo 314/13 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/13 - (Sospensione della
potestà dei genitori). -
La pronunzia della sentenza che dichiara la adottabilità,
ancorché soggetta ad impugnazione, sospende, sin dal momento della pronuncia,
la potestà dei genitori. La sospensione perdura per tutto il tempo in cui il
minore è in stato di adottabilità».
Art. 25.
L'articolo 314/14 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/14 - (Notificazione delle sentenze
che decidono sullo stato di adottabilità). - La
sentenza che nega o dichiara lo stato di adottabilità
è comunicata al pubblico ministero ed è notificata d'ufficio, nel testo
integrale, al minore che ha compiuto i sedici anni, al curatore speciale che ha
assistito il minore nel procedimento, ai parenti tenuti agli alimenti che sono
comparsi nello stesso giudizio ed hanno concluso, all'affidatario
familiare ed alle persone che, per effetto della sentenza, perdono diritti o
potestà o sono gravati da oneri o da doveri».
Art. 26.
L'articolo 314/15 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/15 - (Ricorso per cassazione.
Revocazione). - Le sentenze indicate negli articoli 314/11 e 314/12 sono
impugnabili con il ricorso per cassazione.
Il ricorso può essere proposto dal
pubblico ministero e dagli altri privati interessati che hanno ricevuto o dovevano
ricevere la notificazione del provvedimento.
L'impugnazione deve essere proposta,
a pena d'inammissibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione
del provvedimento, con dichiarazione, anche verbale, ricevuta dal cancelliere
del tribunale per i minorenni che ha pronunziato la
sentenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente dall'impugnante o da
un suo procuratore speciale e contenere l'esatta indicazione della sentenza
cui si riferisce e la enunciazione sommaria dei motivi
sui quali si fonda.
La cancelleria trasmette
l'impugnazione, insieme agli atti ed ai documenti del procedimento, entro dieci
giorni dalla scadenza dell'ultimo termine concesso alle parti per proporre
ricorso.
La corte di cassazione decide con
urgenza, sia che pronunzi annullamento senza rinvio,
sia che disponga l'annullamento con rinvio per rinnovazione di tutti o di
alcuni degli atti del procedimento ritenuti invalidi o per l'assunzione di
nuovi mezzi di prova.
Le sentenze pronunciate dal
tribunale per i minorenni sono soggette alla revocazione disciplinata dagli
articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile. Quest'ultima
impugnazione non è più esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione. Nel procedimento di revocazione non si
applicano il terzo comma dell'articolo 398 e
l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le
disposizioni indicate nel precedente articolo 314/10».
Art. 27.
L'articolo 314/16 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/16 - (Ulteriori
effetti della dichiarazione di adottabilità). - Divenuta definitiva la
sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, sono
sospesi gli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità salvo per quel che concerne i divieti matrimoniali, le
norme penali fondate sul rapporto di parentela, i doveri dei genitori e delle
altre persone tenute a provvedere all'adempimento degli obblighi alimentari ed
i diritti ereditari del minore.
Entro il decimo giorno successivo a
quello in cui il cancelliere del tribunale per i minorenni constata il
passaggio in giudicato della sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, provvede a
trascriverne le indicazioni essenziali su un apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. Il cancelliere deve trasmettere,
altresì, l'estratto della stessa sentenza all'ufficiale di stato civile del
comune di nascita del minore perché ne sia stilata annotazione
a margine dell'atto di nascita».
Art. 28.
L'articolo 314/17 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/17 - (Cessazione dello stato di adottabilità). - Lo stato di adottabilità
cessa per adozione o quando l'adottando raggiunge la maggiore età.
Cessa, altresì, quando il minore,
compiuto il sedicesimo anno di età, dichiara al
presidente del tribunale per i minorenni, che ne fa redigere verbale, di non
volere essere adottato. In quest'ultimo caso il tribunale per i minorenni,
senza formalità di procedura, udito il pubblico ministero, pronunzia, in camera
di consiglio, con decreto, la cessazione dello stato di adottabilità
e dà i provvedimenti necessari per l'assistenza e la rappresentanza del minore.
Il decreto è annotato nel registro indicato nel precedente
articolo e comunicato all'ufficiale dello stato civile perché sia
annotato a margine dell'atto di nascita».
Art. 29.
L'articolo 314/18 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/18
- (Revoca dello stato di
adottabilità). - Lo stato di adottabilità
cessa, altresì, per revoca disposta nell'interesse del minore.
Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo,
la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni, con decreto reso in
camera di consiglio, d'ufficio, su istanza del pubblico ministero o del minore
stesso, che abbia compiuto il sedicesimo anno, dei suoi genitori o di chi esercita
su di lui la potestà. Il tribunale prima di pronunciare
deve sentire il pubblico ministero, l'esercente la potestà sul minore ed il
minore stesso che versa nelle condizioni descritte dall'articolo 314/7.
Nel caso in cui sia
avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilità può essere revocato, su istanza del pubblico ministero o degli
altri soggetti innanzi indicati, con sentenza pronunciata a seguito di
procedimento svoltosi nelle forme indicate nell'articolo 314/10. A tal fine il
presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto l'udienza
di comparizione dopo aver nominato al minore un curatore speciale. Nella udienza debbono essere citati gli affidatari o l'affidatario, che possono comparire e farsi giudizialmente rappresentare e difendere. La sentenza è
soggetta alle impugnazioni di cui adl'articodo
314/15.
La dichiarazione di revoca è
trascritta nel registro indicato dal secondo comma
dell'articolo 314/16 ed annotata a margine dell'atto di nascita».
Art. 30.
L'articolo 314/20 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/19 - (Affidamento preadottivo.
Domanda di affidamento). - La domanda per
adottare con adozione speciale un minore dichiarato in stato di adottabilità o che si trovi nelle condizioni di cui ai
capoversi dell'articolo 314/3 e dell'articolo 314/3-bis deve essere presentata
dalle persone indicate nell'articolo 314/2 al tribunale per i minorenni del
distretto ove il minore si trova. I coniugi o la coppia convivente devono
presentare un'unica domanda.
La domanda può fare menzione
espressa del minore che i richiedenti intendono adottare, ma in tal caso debbono essere indicate dettagliatamente le ragioni di tale
specificazione. La domanda non può comunque fare
riferimento a uno di più fratelli, tutti adottabili in forma speciale, salvo
che non sussistano gravi ragioni, da valutarsi nell'esclusivo interesse
dell'adottando, altrimenti essa deve riguardare tutti i fratelli.
È consentito fare domanda di adozione speciale a più tribunali e per diversi
adottandi, anche successivamente. Nelle domande successivamente
o contestualmente presentate deve farsi menzione delle altre.
La domanda cessa di avere efficacia
se viene revocata o quando vengono meno i requisiti
che la legge prescrive per l'adozione speciale».
Art. 31.
Dopo l'articolo 314/19 del codice
civile è aggiunto il seguente:
«Art. 314/20
- (Accertamenti del tribunale per i minorenni). - Il tribunale per i minorenni deve
accertare, oltre alla sussistenza degli altri requisiti preveduti dalla legge,
l'idoneità specifica degli adottandi ad assumersi gli oneri dell'adozione
speciale in relazione al minore o ai minori indicati
nella domanda o, in mancanza di specifiche indicazioni, con riferimento ai
minori che possono loro essere affidati.
Le attitudini fisiche e morali cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 314/2 debbono
possedere tale specificità ed essere accertate tenendo conto delle condizioni
fisiche e psichiche, della situazione familiare complessiva, dei rapporti con
la comunità, delle capacità educative ed affettive del richiedente.
Il tribunale deve tener conto
preminentemente della personalità del minore da affidare e dei suoi concreti e
complessi bisogni di ordine educativo, affettivo e
materiale, ed accertare che tra richiedente ed affidando possano concretamente
costituirsi positivi rapporti analoghi a quelli familiari.
Quando vi sono più domande da
esaminare comparativamente, il tribunale deve valutare con maggior favore quelle
provenienti da persone che hanno già convissuto, o che convivono con il minore
sia quali affidatari familiari, sia per altra ragione concernente la cura e l'educazione di lui e che abbiano quindi già instaurato con il
minore positivi rapporti di affetto reciproco. Il tribunale, anche se non
sussiste il rapporto di convivenza innanzi indicato, deve tener conto delle positive relazioni che già sussistono tra il richiedente e
la sua famiglia ed il minore.
Il giudizio del tribunale deve
essere sempre improntato alla tutela dei preminenti interessi del minore, e
questi concernono principalmente gli affetti e l'armonia familiare ed i bisogni
educativi e morali. Non debbono mai essere considerati
prevalenti i motivi economici.
Le indagini occorrenti per gli
accertamenti sopra indicati sono effettuati, su
incarico del presidente del tribunale per i minorenni o di un giudice da lui
delegato, dagli uffici e servizi pubblici specializzati che agiscono sul
territorio per conto degli enti locali, o in mancanza di questi, da esperti
incaricati dal giudice. Esse possono sempre essere integrate mediante indagini
istruttorie, testimoniali, peritali o di altra
natura, disposte e fatte eseguire dal giudice, di ufficio o su istanza del
pubblico ministero o degli interessati».
Art. 32.
Dopo l'articolo 314/20 del codice
civile è aggiunto il seguente:
«Art. 314/20-bis - (Procedimento e
decisione del tribunale per i minorenni. Esecuzione ed effetti dell'affidamento). - Compiute le indagini
indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, il presidente del
tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, fissa il giorno nel quale il
tribunale deve provvedere in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Chiunque abbia interesse alla
decisione, o sia in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, può
presentare per iscritto istanze, osservazioni oppure
richiedere di essere personalmente ascoltato.
Il tribunale può integrare le
indagini eseguite dal presidente o dal giudice
delegato e può rinnovarle in tutto o in parte. Può disporre, se ciò è
necessario per salvaguardare meglio gli interessi del minore, con decreto non
soggetto a reclamo, la sospensione del procedimento per non più di sei mesi,
prorogabili, per uguale periodo di tempo, alla scadenza. Altrimenti
decide con decreto l'affidamento preadottivo e ne
determina le specifiche modalità.
Il provvedimento deve essere
trascritto entro tre giorni dalla pronunzia nel registro
indicato nell'articolo 314/16 e comunicato, a norma dello stesso
articolo, all'ufficiale dello stato civile.
L'affidamento preadottivo
conferisce all'affidatario o agli affidatari la
potestà tutoria sul minore e priva della potestà colui o coloro
che ne erano in precedenza investiti.
Ai fini delle prestazioni
mutualistiche e previdenziali e dell'applicazione delle norme poste a tutela della maternità e della famiglia, i minori affidati in vista
dell'adozione speciale sono considerati figli legittimi degli affidatari.
Il tribunale per i minorenni vigila
sul buon andamento dell'affidamento preadottivo,
avvalendosi degli uffici e servizi pubblici indicati
nella prima parte dell'ultimo capoverso del precedente articolo o, in
mancanza, per mezzo di persone esperte da esso designate. Singoli atti di
vigilanza possono essere eseguiti anche delegando il giudice tutelare del
luogo in cui l'atto deve essere compiuto.
Quando la domanda concerne
l'adozione di uno o più minori specificamente indicati
ed il tribunale per i minorenni accerta che non sussistono le condizioni per
l'accoglimento, la respinge, sentito il pubblico ministero, con decreto pronunziato
in camera di consiglio».
Art. 33.
L'articolo 314/21 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/21 - (Revoca dell'affidamento preadottivo).
- L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico
ministero, dell'adottando che ha compiuto il sedicesimo anno di età, delle
persone e degli istituti incaricati della vigilanza indicati nel precedente
articolo, dell'affidatario o degli affidatari quando
vengono meno le circostanze che lo hanno determinato, ed in particolare quando
esso non risponde più alle esigenze del minore o quando si verificano non superabili
difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affidatario
o degli affidatari, oppure quando l'affidatario o gli
affidatari recedono dalla domanda di adozione per gravi motivi o per
sopravvenienza di fatti che rendono loro impossibile o estremamente
difficoltoso di provvedere agli oneri dell'affidamento stesso.
Il presidente del tribunale per i
minorenni, o un giudice da lui delegato, provvede ai necessari accertamenti ed
in particolare sente le persone indicate nel precedente comma ed il minore che
versi nelle condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.
Il tribunale, sentito il pubblico
ministero, provvede sulla revoca con decreto ed adotta, se necessario, i provvedimenti occorrenti per l'assistenza e l'educazione
del minore.
Il provvedimento che decide sulla
revoca deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato, d'ufficio, al
minore che abbia compiuto il sedicesimo anno, all'affidatario o agli affidatari.
Esso è, inoltre, portato a
conoscenza delle persone o degli enti incaricati di dare esecuzione ai
provvedimenti concernenti il minore, o che sono esonerati da oneri o obblighi concernenti l'affidamento».
Art. 34.
L'articolo 314/22 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/22 - (Impugnazione dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).
- I decreti che dispongono, negano o revocano l'affidamento preadottivo
sono impugnabili con ricorso per cassazione proponibile nelle forme, nei
termini e con gli effetti indicati nei commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 314/15. La corte di cassazione provvede con
decreto pronunciato in camera di consiglio.
L'impugnazione può essere proposta
dal pubblico ministero o dalle persone indicate nel penultimo capoverso
dell'articolo precedente che ne abbiano interesse.
Trova applicazione per quanto
necessario il secondo comma dell'articolo 314/16».
Art. 35.
L'articolo 314/23 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/23 - (Durata dell'affidamento preadottivo.
Proroga dello stato di adottabilità). - La durata
dell'affidamento preadottivo
è di un anno decorrente dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.
Il periodo di tempo sopra indicato
può essere ridotto a quattro mesi con lo stesso provvedimento che dispone
l'affidamento o con successivo decreto, quando si tratta di minori già
conviventi da non meno di un anno, a titolo di affidamento
familiare o per altra ragione, con l'adottante o gli adottanti.
Il tribunale per i minorenni,
d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero o delle
altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, può, per
gravi motivi, prorogare per un periodo non superiore ad un anno il termine
indicato nel primo comma. La proroga è disposta in camera di consiglio con
decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero n.
Art. 36.
L'articolo 314/24 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/24 - (Dichiarazione di adozione speciale). - Il tribunale per i minorenni
che ha disposto l'affidamento preadottivo,
decorso il periodo di affidamento, sentito il pubblico ministero, il minore che
versi nelle condizioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7,
l'affidatario o gli affidatari, e le altre persone o enti indicati nel primo
comma dell'articolo 314/21, dopo aver verificato che esistono tutte le
condizioni prevedute dalla legge e, in particolare,
che persiste l'interesse del minore all'adozione, omessa ogni altra formalità
di procedura, provvede con decreto in camera di consiglio a dichiarare
l'adozione speciale.
Se il tribunale constata che le
condizioni prevedute dalla legge sono venute meno o
che l'adozione non può più soddisfare gli interessi del minore, provvede nelle
forme innanzi indicate a dichiarare che non può farsi luogo all'adozione
speciale e nel contempo emana le disposizioni
necessarie per la cura, l'assistenza e la rappresentanza del minore. La
pronuncia negativa del tribunale fa venire meno l’affidamento preadottivo e nel contempo la potestà
e gli oneri dell'affidatario o degli affidatari.
Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione può essere disposta nei riguardi dell'altro coniuge.
Analogamente si provvede nel caso di
dichiarazione di nullità del matrimonio o di divorzio, ma in tal caso l'adozione
può essere pronunciata nei riguardi del coniuge che ha continuato ad assistere,
educare ed istruire il minore, o nei riguardi di quello tra i due che
maggiormente possieda le qualità indicate nel primo
comma dell'articolo 314/2. Ugualmente può disporsi quando
sopravviene la separazione di fatto della coppia convivente maritalmente o la
separazione legale o di fatto dei coniugi affidatari.
Nelle ipotesi prevedute
nel precedente comma, il tribunale può, eccezionalmente e nell'esclusivo
interesse del minore, disporre l'adozione nei confronti di entrambi
gli affidatari, che ne facciano concorde richiesta, adottando nel contempo i
provvedimenti opportuni concernenti l'affidamento, l'assistenza e l'educazione
del minore».
Art. 37.
Dopo l'articolo 314/24 del codice
civile, è aggiunto il seguente:
«Art. 314/24-bis - (Assenso dei
figli e del coniuge non affidatario dell'adottante). - Se l'adottante ha figli legittimi o
naturali riconosciuti, ovvero se è coniugato ma il coniuge
non ha fatto domanda di adozione o ha rinunziato ad essa, è necessario
l'assenso dei figli che hanno raggiunta la maggiore età e si applicano, in
quanto compatibili, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo comma
dell'articolo 297.
I figli dell'adottante, il loro
curatore speciale ed il coniuge che hanno negato il loro assenso all'adozione
speciale possono proporre ricorso per cassazione contro il decreto che dispone
l'adozione nell'ipotesi preveduta dall'articolo che
segue».
Art. 38.
L'articolo 314/25 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/25 - (Impugnazione contro il decreto che provvede sull'adozione
speciale). - Il decreto che provvede sull'adozione speciale è comunicato al
pubblico ministero ed è notificato d'ufficio al minore che ha compiuto i sedici
anni, all'affidatario o agli affidatari, ed alle
persone indicate nel precedente articolo.
Contro il decreto può essere
proposto ricorso per cassazione, nelle forme, nei termini e con gli effetti di
cui all',articolo 314/15, dal pubblico ministero e
dalle altre persone indicate le cui conclusioni non siano state accolte nel
procedimento sull'adozione.
Il decreto può, inoltre, essere
impugnato con la revocazione di cui all'articolo 395 e
seguenti del codice di procedura civile. Non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice
di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le norme sui procedimenti in
camera di consiglio proprie del tribunale per i minorenni».
Art. 39.
L'articolo 314/26 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/26 - (Effetti dell'adozione
speciale). - Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo
stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti.
Nel caso in cui gli adottanti sono o
sono stati coniugi, oppure sono un uomo e una donna che sono o sono stati uniti
coniugalmente, egli assume il cognome dell'uomo. Se l'adottante è una donna
coniugata l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il nome della famiglia di lei.
L'adozione speciale non instaura rapporti
di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali dell'adottante.
Con l'adozione speciale cessano i
rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine,
salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di
parentela».
Art. 40.
L'articolo 314/27 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 314/27 - (Trascrizioni e
comunicazioni ai fini anagrafici dei provvedimenti riguardanti l'adozione
speciale. Esenzione della
registrazione). - I provvedimenti che pronunciano
definitivamente sull'adozione speciale sono tempestivamente annotati dal
cancelliere nel registro indicato nell'articolo 314/16.
Il suddetto registro deve essere
custodito dal cancelliere con la massima riservatezza. Esso può essere consultato
solo dall'autorità giudiziaria e ne possono essere tratti certificati o
estratti o copie di singole annotazioni solo in favore di persone interessate, previamente autorizzate dal presidente del tribunale per i
minorenni.
I decreti che dispongono l'adozione
speciale e quelli che ne pronunziano la revocazione, quando sono diventati definitivi,
sono comunicati all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
I provvedimenti che definiscono il
procedimento di adozione speciale, quelli relativi
alla dichiarazione di adottabilità ed
all'affidamento preadottivo non sono soggetti a
registrazione».
Art. 41.
L'articolo 314/28 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art.
314/28 - (Notizie e certificazioni
anagrafiche. Tutela della segretezza in ordine agli
affidamenti preadottivi ed alle adozioni speciali).
- I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono obbligati
al segreto in ordine alle procedure ed ai
provvedimenti concernenti gli affidamenti preadottivi
e le adozioni speciali, salvo che non siano autorizzati a fornire notizie,
informazioni o certificazioni dal presidente del tribunale per i minorenni, o
da altro organo giurisdizionale.
Gli ufficiali dello stato civile e
quelli di anagrafe non possono fornire notizie, informazioni
o certificazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione speciale,
salvo che siano autorizzati espressamente dall'autorità giudiziaria. Qualunque
attestazione dello stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata
con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi
indicazione relativa alla paternità o alla maternità
del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
La copia integrale dell'atto di
nascita può essere rilasciata, nell'ipotesi in questione, solo all'adottato
che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, o, per
plausibili ragioni, a chi possa dimostrare un legittimo interesse, su
autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede a giudizio oppure del
presidente del tribunale per i minorenni».
Capo III
NORME COMUNI
ALL'ADOZIONE ORDINARIA E
ALL'ADOZIONE SPECIALE
Art. 42.
Nel titolo VIII del libro I del
codice civile è inserito il seguente capo IV con il titolo: «Norme
comuni alle adozioni ordinaria e speciale».
Il capo è composto dei due articoli
che seguono:
«Art. 314/29 - (Cittadinanza dell'adottato). - L'adottato straniero
o apolide acquista per adozione di diritto la cittadinanza italiana quando
l'adottante o anche uno solo degli adottanti ha la
cittadinanza della Repubblica. L'adottato maggiorenne conserva la sua
cittadinanza e non acquista quella italiana quando
dichiara tale volontà all'atto della prestazione del consenso».
«Art.
314/30 - (Gratuità degli atti). - Gli
atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle
procedure concernenti le adozioni ordinarie e speciali relative ai minorenni
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie o natura.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i
documenti relativi alla esecuzione dei provvedimenti
pronunciati dal giudice nei suddetti procedimenti.
Le spese relative
a tali procedimenti sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a
carico dell'erario».
Capo IV
RIFORMA DELLE NORME DEL TITOLO XI
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFILIAZIONE E L'AFFIDAMENTO
Art. 43.
L'articolo 400 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 400
- (Norme regolatrici dell'assistenza dei
minori). - L'assistenza
dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali e da quelle del presente
titolo, dalle leggi regionali.
Queste ultime, anche per dare
attuazione alle norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono
conformarsi ai principi generali fissati nei successivi commi.
L'assistenza ai minori bisognosi di aiuto deve attuarsi, sempre che sia possibile, prioritariamente
attraverso sussidi di natura economica e socio-educativa alla famiglia di
origine, e cioè ai genitori o ai parenti tenuti agli alimenti presso cui i
minori si trovano.
Gli enti locali debbono
curare, inoltre, la istituzione di comunità-alloggio, capaci di accogliere
piccoli gruppi di minori, prevalentemente autogestite,
convenientemente assistite da personale idoneo che possa suscitare particolari
dinamiche educative capaci di sopperire a carenze familiari o sociali che
abbiano prodotto non lievi contrasti tra il minore e i genitori, gli altri
parenti, ,ambiente scolastico o la comunità originaria di territorio o di zona.
Debbono, inoltre, essere favoriti e promossi, secondo
le necessità, centri o pensionati di quartiere o di zona, aventi la finalità di
dare rapida soddisfazione ad esigenze preventive e di immediato intervento per
quei minori che le famiglie, anche per causa di forza maggiore, non possono tenere
con sé per un tempo non trascurabile, ma non molto prolungato.
Deve essere stimolata la formazione
e debbono essere concretamente sovvenuti gruppi quasi
familiari o comunità plurifamiliari, consistenti in
genitori disposti ad accogliere, insieme ai propri figli, ragazzi in difficoltà
personali e familiari, aiutati in questo compito da educatori o assistenti
sociali disposti, se necessario, a fare vita in comune con gli assistiti.
Deve essere programmata, nel complesso,
una pluralità di strutture, non autoritarie né segreganti, capaci di fornire
aiuto assistenziale, materiale, educativo e morale, ai
minori bisognosi, rispettandone la personalità, le esigenze di libertà e di
collegamento fecondo con la comunità sociale.
Il ricovero in istituti di educazione pubblici e privati deve essere disposto solo
come intervento eccezionale, anche per minori handicappati o ritenuti
irregolari per condotta e carattere, da attuarsi solo quando non sia possibile
altro rimedio.
Deve essere favorito, invece, tra le
varie forme di intervento specifico, mediante aiuti
economici e sostegno psico-pedagogico, l'affidamento
familiare del minorenne, che sia privo, anche transitoriamente, di parenti in
grado di assisterlo e di educarlo. L'affidamento deve essere fatto a coniugi,
coppie o persone singole degne di fiducia che siano in grado di assicurare
all'assistito affetto, comprensione e validi intervento educativi,
sostituendosi per il tempo occorrente alla famiglia di origine.
Le legislazioni regionali debbono strutturare i servizi assistenziali in modo tale da
potere utilmente collaborare con l'autorità giudiziaria, sia nella fase di
inchiesta che in quella di esecuzione dei provvedimenti del giudice, mediante
indagini medico-psico-socioiogiche, pareri, informazioni,
consulenze ed interventi ispettivi.
Spetta non solo alle autorità
locali, ma anche agli organi della giustizia minorile operare affinché la
collaborazione con i servizi assistenziali sia
costante».
Art. 44.
L'articolo 401 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 401 - (Limiti di applicazione
delle norme). - Le disposizioni del presente titolo
si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori,
ovvero figli i cui genitori si trovano nell'impossibilità di provvedere al loro
allevamento, nei casi nei quali occorre provvedere d'urgenza o non si possa
disporre secondo le norme del capo III del precedente titolo VIII.
Le stesse disposizioni si applicano
ai minori ricoverati in istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo
per il mantenimento e l'educazione, ovvero a quelli
che sono gravemente trascurati nei bisogni materiali, educativi ed affettivi da
coloro che dovrebbero a ciò provvedere».
Art. 45.
L'articolo 403 del codice civile è sostituito
dal seguente: «Art. 403 - (Intervento delle autorità a favore dei minori). - Quando il minore, anche
temporaneamente, è moralmente o materialmente abbandonato, oppure allevato da
persone prive di qualsiasi rapporto affettivo con lui che trascurino
o non siano in grado di provvedere alla sua educazione, le persone e gli enti
incaricati dell'assistenza all'infanzia o l'autorità di pubblica sicurezza
segnalano immediatamente il fatto al giudice tutelare ed al tribunale per i
minorenni, e provvedono a collocare il minore in luogo sicuro e ad adottare le
altre provvidenze indilazionabili, sino a quando non abbia provveduto
l'autorità giudiziaria.
Gli ufficiali dello stato civile e
gli altri pubblici ufficiali, già esercenti una professione sanitaria e gli
incaricati di altro pubblico servizio, che per ragione
del loro ufficio o servizio vengono a conoscenza che un minore si trova nelle
condizioni descritte nel precedente comma, hanno l'obbligo di segnalare
tempestivamente il fatto agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o
alla autorità di pubblica sicurezza, salvo che non abbiano immediatamente
avvertito il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.
Chiunque ha l'obbligo di denunziare
senza ritardo le situazioni di abbandono di minori dei
sedici anni agli enti preposti all'assistenza all'infanzia o all'autorità di
pubblica sicurezza o all'autorità giudiziaria. La violazione di tale obbligo è
punita a norma dell'art. 650 del codice penale.
Il giudice
tutelare, ricevute
le segnalazioni indicate nei precedenti commi, assunte immediatamente sommarie
informazioni, provvede in via d'urgenza a convalidare o modificare le
disposizioni assunte dagli organi assistenziali, trasmettendo subito dopo copia
degli atti al tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza».
Art. 46.
L'articolo 404 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 404
- (Affidamento familiare dei minori). - I genitori o il
genitore o, in loro assenza, i parenti tenuti all'allevamento di un minore, gli
incaricati degli uffici o servizi pubblici preposti
all'assistenza dell'infanzia, gli istituti pubblici o privati ove il minore è
ricoverato possono chiedere al giudice tutelare di disporre che il minore sia
posto in affidamento familiare presso due coniugi, o una coppia unita
coniugalmente, o una persona di fiducia, che possono specificamente indicare,
in tutti i casi nei quali l'affidamento familiare può giovare alla cura ed
all'educazione del minore.
Il giudice tutelare, compiute le
necessarie indagini, sentiti in ogni caso i genitori o gli altri prossimi
congiunti del minore, il minore stesso se ha compiuto i dodici anni o se comunque è in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio,
i rappresentanti degli uffici locali di assistenza all'infanzia e degli
istituti di pubblica assistenza, svolti gli opportuni accertamenti
sull'idoneità dell'affidatario o degli affidatari, se
ravvisa che l'affidamento familiare è utile per il minore, lo dispone con
decreto, non soggetto a reclamo, impartendo le opportune disposizioni
concernenti l'assistenza morale e materiale del minore stesso ed i rapporti
tra affidatari, minore, genitori e parenti dello stesso minore.
Il giudice tutelare trasmette poi
gli atti al tribunale per i minorenni che, sentito il pubblico ministero, in
camera di consiglio, con decreto può convalidare,
modificare o revocare le misure adottate dal giudice tutelare, dopo aver integrate
o rinnovate le indagini già compiute. I genitori ed i parenti del minore e gli
uffici locali di assistenza all'infanzia possono
inviare al tribunale per i minorenni osservazioni e note.
Il decreto pronunciato dal tribunale
per i minorenni deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle
persone ed agli uffici menzionati nei commi precedenti, che possono impugnarlo
con ricorso per cassazione nelle forme, con gli effetti e nei termini indicati
nell'articolo 314/15. La corte decide con decreto in camera di consiglio.
Il giudice tutelare provvede
all'esecuzione dei decreti che dispongono l'affidamento familiare avvalendosi
degli organi locali per l'assistenza all'infanzia. Può sempre modificare le
disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo e deve revocare
l'affidamento familiare quando, venute a cessare le
cause che lo avevano determinato, il minore può essere nuovamente e con
pienezza di garanzie inserito nel suo ambiente familiare.
I provvedimenti innanzi menzionati
sono soggetti a controllo e convalida da parte del
tribunale per i minorenni. Si applicano il secondo ed il terzo comma di questo articolo.
L'affidamento familiare cessa di diritto quando viene disposto l'affidamento preadottivo, o quando il minore viene adottato o affiliato».
Art. 47.
Dopo l'articolo 404 del codice
civile, è inserito il seguente:
«Art. 404-bis - (Oneri, potestà e diritti dell'affidatario).
- L'affidatario o gli affidatari debbono
soddisfare le necessità di assistenza morale e materiale del minore, provvedere
alla sua educazione, curare che egli non trascuri l'istruzione scolastica o
professionale e favorire, tenuto conto delle disposizioni impartite dal giudice
e della situazione concreta, i rapporti tra il minore, la sua famiglia di
origine e l'ambiente sociale di provenienza. Il minore deve, di regola,
convivere con l'affidatario.
L'affidatario,
quando non è direttamente investito delle funzioni tutelari, esercita
sul minore le funzioni inerenti alla potestà dei genitori, ma il legale
rappresentante del minore ha il potere di vigilare sull'esercizio
dell'affidamento e di riferire al giudice tutelare.
All'affidatario,
che ne faccia richiesta, può essere concesso un sussidio per il mantenimento
del minore. Il giudice tutelare può disporre che il sussidio sia versato dalle
persone tenute agli alimenti che ne abbiano le
possibilità economiche.
Si applica all'affidamento familiare
il sesto comma dell'articolo 314/20-bis per quanto concerne le prestazioni
mutualistiche e gli altri benefici ivi indicati.
L'affidatario
o gli affidatari familiari, purché ricorrano le altre condizioni stabilite
dalla legge, hanno diritto di essere favoriti
nell'affidamento preadottivo del minore».
Art. 48.
Dopo l'articolo 404-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 404-ter - (Istanza di affiliazione). - L'affidatario, gli affidatari familiari o uno di essi, decorsi tre anni dall'affidamento, sempreché
il minore non sia stato dichiarato in stato di adottabilità, o, anche in
quest'ultimo caso, quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di
adottabilità non si è provveduto all'affidamento preadottivo,
può chiedere al giudice tutelare che ha disposto l'affidamento familiare e che
ne ha sorvegliato lo svolgimento di affiliare il minore.
Eguale facoltà spetta alla persona,
ai coniugi, alla coppia convivente coniugalmente, che, di fatto, senza ragioni
di lucro, hanno provveduto all',allevamento ed
all'educazione del minore purché sussistano le altre condizioni indicate nel
precedente comma ed il minore nutra verso coloro che lo hanno allevato affetto
filiale. In quest'ultimo caso l'istanza di
affiliazione è proposta al giudice tutelare del luogo dove l'affiliando e gli
affilianti abitualmente risiedono».
Art. 49.
L'ultimo comma
dell'articolo 406
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il provvedimento che accoglie la
domanda di affiliazione deve essere trasmesso al tribunale per i minorenni e
trovano applicazione le norme di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 404. Il provvedimento stesso, divenuto definitivo, deve essere
annotato a margine dell'atto di nascita del minore».
Art. 50.
L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 407 - (Divieto di affiliazione). - Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di
incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350».
Art. 51.
L'articolo 410 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 410 - (Revoca dell'affiliazione). -
L'affiliazione può essere revocata dal tribunale per i minorenni:
1) su
richiesta del pubblico ministero, degli organi pubblici incaricati della vigilanza
sull'affiliazione o della tutela dell'infanzia, ovvero anche d'ufficio, su
rapporto del giudice tutelare, quando si verificano insuperabili contrasti tra
minore ed affiliante, o sopravvengono gravi difficoltà di ambientamento del
minore nella famiglia dell'affiliante, o quando ricorrono altri gravi motivi;
2) su
richiesta delle stesse persone o degli enti innanzi indicati o dello stesso
affiliante, quando sopravviene l'assoluta impossibilità per l'affiliante di
continuare a provvedere all'allevamento del minore o alla sua educazione;
3) su
richiesta dell'affiliato che abbia compiuto il sedicesimo anno d'età, se
sussistono giustificate ragioni.
Il tribunale, compiute le necessarie
indagini, udito l'affiliante, l'affiliato che sia in grado di riferire i
fatti, i genitori di questo, i rappresentanti degli organi pubblici indicati
nel precedente numero 1), sentito il pubblico ministero,
provvede in camera di consiglio con decreto motivato, con il quale può dare i
provvedimenti opportuni per l'allevamento e la cura del minore.
Ai fini delle impugnazioni, si
applica il quarto comma dell'articolo 404.
Il provvedimento di revoca
dell'affiliazione deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore.
Nei casi preveduti nel numero 1) del
primo comma, se ricorrono motivi di particolare urgenza, il giudice tutelare
può emanare con decreto i provvedimenti temporanei per la cura e l'educazione
del minore. Le disposizioni date dal giudice tutelare debbono
essere immediatamente comunicate al tribunale per i minorenni che può convalidarle,
modificarle o revocarle».
Art. 52.
Il secondo comma
dell'articolo 411
del codice civile è abrogato.
Dopo l'ultimo comma dello stesso
articolo sono aggiunti i seguenti:
«Il procedimento per l'estinzione
dell'affiliazione è regolato dai commi secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo
Il provvedimento definitivo con il
quale si dichiara estinta l'affiliazione è annotato a
margine dell'atto di nascita del minore».
Art. 53.
L'articolo 412 del codice civile è
abrogato.
(1) Nella sentenza è
previsto quanto segue: «Come la famiglia legittima è quella costituitasi col
matrimonio e composta dal coniuge e dai figli legittimi e dà
vita a rapporti collaterali, la parentela naturale, risultante dal solo
vincolo di sangue, acquista valore giuridico se riconosciuta o dichiarata ed
opera in modo ristretto in quanto il vincolo che si crea lega soltanto fra di
loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo».
(2) Proposta di legge
presentata al Senato il 27-10-1977 dal Sen. Petrella e altri parlamentari del PCI (n. 968). Una
proposta identica è stata presentata alla Camera (n. 1850 dell'11-11-1977).
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