Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre
1977
SCHEDA GIURIDICA
SULLE NORME CHE REGOLANO L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI HANDICAPPATI
Costituzione della
Repubblica
art. 3 - «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione...».
art. 34 - «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita».
art.
38 - «Gli inabili e
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».
Leggi nazionali e
decreti
D.P.R.
11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di medicina scolastica.
D.P.R.
22 dicembre 1967, n. 1518. Regolamento per l'applicazione del precedente.
Affidano precise competenze ai
Comuni, Consorzi di comuni e loro ufficiali sanitari
per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di medicina scolastica.
L. 30 marzo 1971, n. 118. Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.
art. 28 - «Ai mutilati e invalidi civili
che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i
corsi di addestramento professionale finanziati dallo
Stato vengono assicurati:
a) il trasporto
gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e
viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o
degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante
adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione
delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari
scolastici degli invalidi più gravi.
L'istruzione dell'obbligo deve
avvenire nelle classi normali della scuola pubblica salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze
intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi
normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati
civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e
per i doposcuola».
art. 27 - «Per facilitare la vita di
relazione dei mutilati ed invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al
pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla
Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore
della presente legge...».
D.P.R.
31 ottobre 1975, n. 970. Decreto delegato sulle scuole speciali.
art.
9 - «(...) Il
personale docente di cui al precedente comma (insegnanti specializzati di tutti
gli ordini di scuola) può essere assegnato a scuole normali per interventi
individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni,
ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento».
D.M. 18 novembre 1975.
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.
Queste norme recepiscono
alcuni dei nuovi criteri di progettazione e realizzazione degli edifici
scolastici rispondenti ad una moderna impostazione dell'attività didattica:
flessibilità degli spazi tale da consentire «attività varie» e accogliere «le
differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata», «accorgimenti
atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi
trasportabili» (punto 3.0.3. iii), inoltre, per il
continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici, l'organismo architettonico
deve essere trasformabile nel tempo senza costosi adattamenti (3.0.3 iv). Il punto 3.0.7. prescrive che «L'edificio scolastico
dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione
anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica...». Sono successivamente richiamate le norme relative alla eliminazione
delle barriere architettoniche ed è previsto (punto 3.8.2) che «le scuole con più
di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una
sedia a ruote ed un accompagnatore...» e (punto
3.9.2) l'installazione di servizi igienici adatti agli handicappati fisici.
L. 11/5/1976, n. 360. Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463. art. unico - «L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952 n. 1463 è
sostituito dal seguente: L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti
disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle
apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie
delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno
secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali
preposti. (...)».
L. 4 agosto 1977, n. 517. Norme sulla
valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.
È la legge più recente e più
importante. L'integrazione degli handicappati è regolata dall'articolo 2 per
la scuola elementare e dall'art. 7 per la scuola media:
art.
2 - «Ferma restando
l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo
studio e la promozione della piena formazione della
personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe
oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attività la
scuola attua forme di integrazione a favore degli
alunni portatori di handicaps con la prestazione di
insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a
ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24
settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico
e forme particolari di sostegno secondo le rispettive
competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle
relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal
consiglio scolastico distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora,
entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle
attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di
interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di
personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità
edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene
periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel
corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse
si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo
dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico».
art. 7 - «Al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità
degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche
di integrazione anche a carattere interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed
iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati
in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito della programmazione di
cui al precedente comma sono previste forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps
da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a
tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di
particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il
limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite
con un massimo di 20 alunni.
In tali classi devono essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e
degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio
e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Le attività di cui al primo comma
del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di
160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo
iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative
di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei
docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e
delle proposte dei consigli di classe.
Esse sono attuate dai docenti delle
classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti
stabiliti per ciascuna classe.
Le attività previste dall'ultimo
comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere
coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente
quinto comma.
Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio
dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di classe, nelle riunioni
periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica
nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro.
Le classi di aggiornamento
e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sono abolite».
Ma anche le nuove norme sulla
valutazione degli alunni (abolizione dei voti, compilazione di una scheda
personale per ogni alunno in base al «livello globale
di maturazione») sono essenziali per un'effettiva integrazione degli handicappati.
Inoltre la stessa legge regola in
particolare l'integrazione dei sordomuti:
art. 10 - «L'obbligo scolastico sancito
dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli
sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive
competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un
programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale».
D.P.R.
n. 616 del 24/7/1977. «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22/7/1975, n. 382». A seguito dello scioglimento dei
patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali, sono state trasferite
alle Regioni per gli aspetti legislativi e ai Comuni per la parte operativa, le
funzioni concernenti l'assistenza scolastica, compresi
gli interventi medico-psichici e quelli nei confronti degli handicappati
psico-fisici.
Circolari
Circolare
8 agosto 1975, n. 227 del Ministero della P.I. - Ufficio studi e
programmazione.
Per facilitare un sempre più ampio
inserimento degli alunni handicappati nelle classi normali si
invitano i provveditori ad individuare gruppi di scuole comprendenti
scuole materna, elementare, media in cui sperimentare l'inserimento di alunni
con disturbi fisici, psichici o sensoriali. È consentito lo sdoppiamento di
classi troppo numerose in modo da non superare i venti alunni. È consentita una maggiore flessibilità organizzativa
(classi aperte, tempo pieno, ecc.) per le classi integrate.
Gli organi collegiali vengono invitati a svolgere un'opportuna opera di
sensibilizzazione. Viene costituito presso i
provveditorati un gruppo di lavoro per affrontare i problemi di applicazione.
In allegato alla circolare è
riportata una parte della relazione della Commissione ministeriale
sull'integrazione scolastica degli
handicappati, e precisamente quella intitolata «Un nuovo modo di essere della scuola,
condizione della piena integrazione scolastica».
Circolare
29 settembre 1976, n. 228 del Ministero della P.I.
Fornisce alcune precisazioni in
merito all'applicazione della C.M. n. 227 avvertendo,
tuttavia, che non vi saranno incrementi di spesa. Scuola
materna: priorità nelle nuove istituzioni di sezioni alle scuole in cui è
prevista l'integrazione, un'insegnante aggiunta ogni tre sezioni. Scuola elementare: priorità alle classi aperte all'integrazione
nell'accordare il tempo pieno e nuovi posti in organico di docenti preferibilmente
provenienti da scuole speciali. Scuola media: preferenza alle classi con
handicappati nell'assegnazione della «struttura
integrata» e interscuola, prescuola, attività
complementari, attrezzature e sussidi didattici. Per tutti gli ordini di scuole
viene suggerito il contenimento a 20 degli alunni per
classe, con non più di due handicappati. La circolare prevede possibilità di
collaborazione con gli Enti locali.
Circolare
3 agosto 1977, n. 216 del Ministero della P.I.
Fornisce ulteriori
precisazioni alle due circolari precedenti. Raccomanda alle singole scuole di
accogliere alunni handicappati secondo il criterio della territorialità.
Rileva che è «essenziale e preliminare l'opera di sensibilizzazione
e di predisposizione del personale docente direttamente o indirettamente
coinvolto». Per la scuola elementare si suggerisce il criterio di utilizzare un
insegnante di «sostegno» per ogni 4 0 6 alunni handicappati. Si precisano i
compiti del «gruppo di lavoro» per l'integrazione, costituito presso ogni
Provveditorato, e si prevedono comandi di personale scolastico per questa attività.
Circolari annuali del Ministero della P.I. che regolano l'istituzione e il
funzionamento di classi a tempo pieno: prevedono criteri di priorità per le
scuole in cui si attua l'integrazione degli handicappati (cfr. la più
recente del 30 luglio 1977, n. 210).
Circolari annuali del Ministero della P.I. che regolano il servizio socio-psico-pedagogico nella scuola materna e dell'obbligo:
prevedono pure criteri di priorità per le scuole in cui si attua l'integrazione
degli handicappati (cfr. la più recente
del 4 agosto 1977, n. 3361).
Ipotesi di accordo sindacale (febbraio 1977)
Si conviene innanzitutto
che eventuali riduzioni di posti negli organici provinciali, dovuti a una
pluralità di cause non soltanto di natura sociale, ma anche riferiti a
modificazioni in atto nella struttura e nel funzionamento della scuola primaria
(esempio: chiusura delle scuole speciali), debbono essere opportunamente
utilizzate al fine di una migliore qualificazione dell'intervento educativo
della scuola elementare (estensione delle attività integrative, iniziative di
sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicaps). Suddetta qualificazione è altresì funzionale
ad una razionale utilizzazione di tutto il personale
in servizio nella scuola elementare.
Sentenze
1. Del Pretore di Venezia in merito alla frequenza
scolastica degli handicappati (18 gennaio 1974).
Nell'autunno 1972 la preside di una
scuola media inferiore rifiutava di accogliere le domande di
iscrizione di due ragazzi spastici costretti in sedia a rotelle e uno
dei quali impossibilitato a scrivere. L'AIAS (associazione italiana assistenza
spastici) presentava una denuncia per omissione di atti
d'ufficio.
Nella sua linea difensiva la preside
invocava le disposizioni dell'art. 5 R.D. 4 maggio 1925. Il Pretore riteneva
illegittimo il comportamento dell'imputata ed affermava: «Ogni ragazzo ha il
diritto (oggi anche l'obbligo) di iscriversi a scuola e nessuno può
precludergli ciò se non nei casi di macroscopica
ripugnanza o in quelli in cui si evidenzia la necessità di evitare pericolo di
contagio o simili gravi conseguenze».
2. Del Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) per il Piemonte, in merito alla bocciatura di un alunno handicappato
(31 agosto 1976).
Al termine dell'anno scolastico
1975-76, il piccolo C., frequentante la classe prima elementare, veniva
respinto, fra l'altro, con la motivazione «per tardivo sviluppo psichico». Il
T.A.R. accoglieva il ricorso dei genitori per i seguenti motivi: 1) eccesso di
potere per irrazionalità e carenze di motivazione; 2)
eccesso di potere per contraddittorietà; 3) eccesso di potere per difetto di
istruttoria e sviamento. Molto interessanti le motivazioni della sentenza, fra
cui le seguenti: deve porsi, a fondamento della decisione di promozione o no,
un n giudizio in prospettiva», che si basi «non già su una valutazione rigida
e formalistica dei risultati raggiunti, ma piuttosto sulla considerazione dei
migliori e maggiori risultati che potrebbero in futuro
risultare conseguibili». «La scuola tende alla promozione del ragazzo,
promozione che può anche non coincidere con il fatto burocratico del passaggio
di classe. Ciò che conta è che il superamento o meno
della classe frequentata sia giustificato da ragioni di promozione umana». «Il
diritto della scuola» non può ridursi per il piccolo C., «ad un numero
indefinito di anni trascorsi sempre in una prima elementare, riaffrontando
ogni anno quelle difficoltà di ambientamento, che secondo le relazioni
allegate assorbono gran parte delle sue capacità, senza lasciargli spazio per
realizzarsi, sia pure nei limiti consentiti a lui dalle sue possibilità».
www.fondazionepromozionesociale.it