Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre 1977

 

 

SCHEDA GIURIDICA SULLE NORME CHE REGOLANO L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI HANDICAPPATI

 

 

Costituzione della Repubblica

art. 3 - «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione...».

art. 34 - «La scuola è aperta a tutti. L'istru­zione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita».

art. 38 - «Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

 

Leggi nazionali e decreti

 

D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di me­dicina scolastica.

D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518. Regolamento per l'applicazione del precedente.

Affidano precise competenze ai Comuni, Con­sorzi di comuni e loro ufficiali sanitari per l'orga­nizzazione e l'espletamento dei servizi di medi­cina scolastica.

 

L. 30 marzo 1971, n. 118. Nuove norme in fa­vore dei mutilati e invalidi civili.

art. 28 - «Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento profes­sionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accor­gimenti per il superamento e la eliminazione del­le barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici de­gli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gra­vità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequen­za degli invalidi e mutilati civili alle scuole me­die superiori ed universitarie. Le stesse disposi­zioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola».

art. 27 - «Per facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in con­formità alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la elimi­nazione delle barriere architettoniche anche ap­portando le possibili e conformi varianti agli edi­fici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge...».

 

D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. Decreto dele­gato sulle scuole speciali.

art. 9 - «(...) Il personale docente di cui al precedente comma (insegnanti specializzati di tutti gli ordini di scuola) può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che pre­sentino specifiche difficoltà di apprendimento».

 

D.M. 18 novembre 1975. Norme tecniche aggior­nate relative all'edilizia scolastica.

Queste norme recepiscono alcuni dei nuovi criteri di progettazione e realizzazione degli edi­fici scolastici rispondenti ad una moderna impo­stazione dell'attività didattica: flessibilità degli spazi tale da consentire «attività varie» e acco­gliere «le differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata», «accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili» (punto 3.0.3. iii), inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasfor­marsi dei metodi didattici, l'organismo architet­tonico deve essere trasformabile nel tempo sen­za costosi adattamenti (3.0.3 iv). Il punto 3.0.7. prescrive che «L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica...». Sono successivamente richiamate le norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche ed è previsto (punto 3.8.2) che «le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore...» e (pun­to 3.9.2) l'installazione di servizi igienici adatti agli handicappati fisici.

 

L. 11/5/1976, n. 360. Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463. art. unico - «L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952 n. 1463 è sostituito dal seguente: L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi or­dinarie delle pubbliche scuole. In tali classi de­vono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. (...)».

 

L. 4 agosto 1977, n. 517. Norme sulla valuta­zione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

È la legge più recente e più importante. L'in­tegrazione degli handicappati è regolata dall'ar­ticolo 2 per la scuola elementare e dall'art. 7 per la scuola media:

art. 2 - «Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del dirit­to allo studio e la promozione della piena forma­zione della personalità degli alunni, la program­mazione educativa può comprendere attività sco­lastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi di­verse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei sin­goli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti spe­cializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 otto­bre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'arti­colo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psi­copedagogico e forme particolari di sostegno se­condo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del program­ma predisposto dal consiglio scolastico distret­tuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secon­do mese dell'anno scolastico, il piano delle atti­vità di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di cir­colo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque asse­gnate alla direzione didattica nonché delle di­sponibilità edilizie e assistenziali e delle esigen­ze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verifi­cato e aggiornato dallo stesso collegio dei do­centi nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento com­plessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamen­ti del programma di lavoro didattico».

art. 7 - «Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione edu­cativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di soste­gno, anche allo scopo di realizzare interventi in­dividualizzati in relazione alle esigenze dei sin­goli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di inte­grazione e di sostegno a favore degli alunni por­tatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di spe­cializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel nu­mero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la ne­cessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di so­stegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostitu­zione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno sco­lastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di so­stegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei con­sigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale de­gli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'ar­ticolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative com­prese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'an­damento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli op­portuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi diffe­renziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite».

Ma anche le nuove norme sulla valutazione degli alunni (abolizione dei voti, compilazione di una scheda personale per ogni alunno in base al «livello globale di maturazione») sono essen­ziali per un'effettiva integrazione degli handi­cappati.

Inoltre la stessa legge regola in particolare l'integrazione dei sordomuti:

art. 10 - «L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elemen­tari e medie, nelle quali siano assicurati la ne­cessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale».

 

D.P.R. n. 616 del 24/7/1977. «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975, n. 382». A seguito dello scioglimento dei patro­nati scolastici e dei loro consorzi provinciali, sono state trasferite alle Regioni per gli aspetti legislativi e ai Comuni per la parte operativa, le funzioni concernenti l'assistenza scolastica, com­presi gli interventi medico-psichici e quelli nei confronti degli handicappati psico-fisici.

 

Circolari

Circolare 8 agosto 1975, n. 227 del Ministero della P.I. - Ufficio studi e programmazione.

Per facilitare un sempre più ampio inserimen­to degli alunni handicappati nelle classi normali si invitano i provveditori ad individuare gruppi di scuole comprendenti scuole materna, elemen­tare, media in cui sperimentare l'inserimento di alunni con disturbi fisici, psichici o sensoriali. È consentito lo sdoppiamento di classi troppo numerose in modo da non superare i venti alunni. È consentita una maggiore flessibilità organizza­tiva (classi aperte, tempo pieno, ecc.) per le classi integrate.

Gli organi collegiali vengono invitati a svolge­re un'opportuna opera di sensibilizzazione. Viene costituito presso i provveditorati un gruppo di lavoro per affrontare i problemi di applicazione.

In allegato alla circolare è riportata una parte della relazione della Commissione ministeriale

sull'integrazione scolastica degli handicappati, e precisamente quella intitolata «Un nuovo mo­do di essere della scuola, condizione della piena integrazione scolastica».

 

Circolare 29 settembre 1976, n. 228 del Mini­stero della P.I.

Fornisce alcune precisazioni in merito all'ap­plicazione della C.M. n. 227 avvertendo, tuttavia, che non vi saranno incrementi di spesa. Scuola materna: priorità nelle nuove istituzioni di se­zioni alle scuole in cui è prevista l'integrazione, un'insegnante aggiunta ogni tre sezioni. Scuola elementare: priorità alle classi aperte all'inte­grazione nell'accordare il tempo pieno e nuovi posti in organico di docenti preferibilmente pro­venienti da scuole speciali. Scuola media: pre­ferenza alle classi con handicappati nell'assegna­zione della «struttura integrata» e interscuola, prescuola, attività complementari, attrezzature e sussidi didattici. Per tutti gli ordini di scuole viene suggerito il contenimento a 20 degli alunni per classe, con non più di due handicappati. La circolare prevede possibilità di collaborazione con gli Enti locali.

 

Circolare 3 agosto 1977, n. 216 del Ministero della P.I.

Fornisce ulteriori precisazioni alle due circo­lari precedenti. Raccomanda alle singole scuole di accogliere alunni handicappati secondo il cri­terio della territorialità. Rileva che è «essenziale e preliminare l'opera di sensibilizzazione e di predisposizione del personale docente diretta­mente o indirettamente coinvolto». Per la scuola elementare si suggerisce il criterio di utilizzare un insegnante di «sostegno» per ogni 4 0 6 alunni handicappati. Si precisano i compiti del «gruppo di lavoro» per l'integrazione, costituito presso ogni Provveditorato, e si prevedono co­mandi di personale scolastico per questa attività.

 

Circolari annuali del Ministero della P.I. che regolano l'istituzione e il funzionamento di classi a tempo pieno: prevedono criteri di priorità per le scuole in cui si attua l'integrazione degli han­dicappati (cfr. la più recente del 30 luglio 1977, n. 210).

 

Circolari annuali del Ministero della P.I. che regolano il servizio socio-psico-pedagogico nella scuola materna e dell'obbligo: prevedono pure criteri di priorità per le scuole in cui si attua l'integrazione degli handicappati (cfr. la più re­cente del 4 agosto 1977, n. 3361).

 

Ipotesi di accordo sindacale (febbraio 1977)

Si conviene innanzitutto che eventuali ridu­zioni di posti negli organici provinciali, dovuti a una pluralità di cause non soltanto di natura so­ciale, ma anche riferiti a modificazioni in atto nella struttura e nel funzionamento della scuola primaria (esempio: chiusura delle scuole spe­ciali), debbono essere opportunamente utilizzate al fine di una migliore qualificazione dell'inter­vento educativo della scuola elementare (esten­sione delle attività integrative, iniziative di so­stegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicaps). Suddetta qualifi­cazione è altresì funzionale ad una razionale utilizzazione di tutto il personale in servizio nella scuola elementare.

 

Sentenze

1. Del Pretore di Venezia in merito alla fre­quenza scolastica degli handicappati (18 gennaio 1974).

Nell'autunno 1972 la preside di una scuola me­dia inferiore rifiutava di accogliere le domande di iscrizione di due ragazzi spastici costretti in sedia a rotelle e uno dei quali impossibilitato a scrivere. L'AIAS (associazione italiana assi­stenza spastici) presentava una denuncia per omissione di atti d'ufficio.

Nella sua linea difensiva la preside invocava le disposizioni dell'art. 5 R.D. 4 maggio 1925. Il Pretore riteneva illegittimo il comportamento dell'imputata ed affermava: «Ogni ragazzo ha il diritto (oggi anche l'obbligo) di iscriversi a scuola e nessuno può precludergli ciò se non nei casi di macroscopica ripugnanza o in quelli in cui si evidenzia la necessità di evitare peri­colo di contagio o simili gravi conseguenze».

2. Del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte, in merito alla bocciatura di un alunno handicappato (31 agosto 1976).

Al termine dell'anno scolastico 1975-76, il piccolo C., frequentante la classe prima elemen­tare, veniva respinto, fra l'altro, con la motiva­zione «per tardivo sviluppo psichico». Il T.A.R. accoglieva il ricorso dei genitori per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per irrazionalità e carenze di motivazione; 2) eccesso di potere per contraddittorietà; 3) eccesso di potere per di­fetto di istruttoria e sviamento. Molto interes­santi le motivazioni della sentenza, fra cui le seguenti: deve porsi, a fondamento della deci­sione di promozione o no, un n giudizio in pro­spettiva», che si basi «non già su una valuta­zione rigida e formalistica dei risultati raggiunti, ma piuttosto sulla considerazione dei migliori e maggiori risultati che potrebbero in futuro risul­tare conseguibili». «La scuola tende alla pro­mozione del ragazzo, promozione che può anche non coincidere con il fatto burocratico del pas­saggio di classe. Ciò che conta è che il supera­mento o meno della classe frequentata sia giu­stificato da ragioni di promozione umana». «Il diritto della scuola» non può ridursi per il pic­colo C., «ad un numero indefinito di anni tra­scorsi sempre in una prima elementare, riaffron­tando ogni anno quelle difficoltà di ambienta­mento, che secondo le relazioni allegate assor­bono gran parte delle sue capacità, senza lasciar­gli spazio per realizzarsi, sia pure nei limiti consentiti a lui dalle sue possibilità».

 

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