Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre
1977
SCHEMA
RIASSUNTIVO DEL D.P.R. N. 616
Con il D.P.R. n. 616 del 24-7-1977 «Attuazione dell'art. 1 della legge 22-7-1975 n. 382» è stato «completato» il trasferimento
delle competenze dallo Stato alle Regioni e ai Comuni.
Per quanto riguarda l'assistenza tale
«completamento» è ancora parziale; tuttavia le funzioni trasferite alle
Regioni ed ai Comuni attribuiscono agli enti suddetti ampi poteri di intervento.
Nello schema che segue sono indicati
le nuove competenze, gli adempimenti ed i tempi per la loro attuazione.
1. Entro il 13-10-1977
gli enti nazionali e le IPAB interregionali devono comunicare
ai Presidenti delle Regioni, del Consiglio dei Ministri e della Commissione
parlamentare delle questioni regionali tutti gli elementi utili per la
individuazione delle funzioni esercitate, dei beni, del personale e delle
entrate.
2. Entro il 12-11-1977
Il ricorso potrebbe riguardare il
mancato trasferimento:
I) degli interventi assistenziali relativi agli appartenenti alle forze armate,
all'arma dei carabinieri, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco e ai loro
familiari (competenza riservata allo Stato);
II) delle IPAB che svolgono in modo
precipuo attività inerente alla sfera educativo-religiosa
di cui il D.P.R. n. 616 prevede la conservazione;
III) degli enti pubblici nazionali a
favore di categorie (E.N.A.O.L.I.,
O.N.P.I., Unione ciechi, Ente sordomuti,
ecc.) che possono trasformarsi in associazioni private su richiesta di almeno
il 30% dei soci;
IV) dell'Ordine Mauriziano.
Inoltre il ricorso potrebbe
concernere l'attribuzione delle funzioni di orientamento
professionale affidate ai distretti scolastici, anziché alle Regioni ed ai
Comuni.
3. Entro il 12-11-1977
4. Alla data del 31-12-1977 cessa ogni forma
di finanziamento statale agli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni
private che svolgono attività nelle materie trasferite e delegate alle Regioni.
Infatti il D.P.R. n. 616 stabilisce che le
funzioni regionali relative all'assistenza «concernono tutte le attività che attengono,
nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che
in natura, a favore di singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al
quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di
assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle
prestazioni economiche di natura previdenziale». Pertanto, a partire dall'1-1-1978
a) ai minori, agli anziani ed agli
handicappati;
b) alle persone
colpite da catastrofe o calamità naturali, escluso il primo soccorso;
c) ai rifugiati, ai profughi e
rimpatriati, esclusa la prima assistenza;
d) alle famiglie dei detenuti e alle
vittime del delitto;
e) agli ex carcerati;
f) ai minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito
delle competenze civile e amministrativa (rieducativa);
g) alle prostitute ed ex prostitute.
Inoltre sono state trasferite alle
Regioni, a seguito dello scioglimento dei patronati scolastici e dei loro
consorzi provinciali, le funzioni legislative concernenti l'assistenza
scolastica, compresi gli interventi medico-psichici e quelli nei confronti dei
minorati psico-fisici.
6. Restano di competenza dello
Stato:
A) gli interventi nei riguardi degli
appartenenti alle categorie indicate al punto 1, numero I;
B) gli interventi
di primo soccorso ai rifugiati, ai profughi, ai rimpatriati e alle persone
colpite da catastrofe o da calamità naturali;
C) i rapporti con organismi
stranieri.
Gli ambiti territoriali devono «concernere contestualmente la gestione dei
servizi sociali (2) e sanitari».
Se l'unità locale coincide con una
comunità montana, la gestione spetta alla Comunità montana stessa.
La legge regionale può stabilire l'obbligatorietà dei consorzi fra Comuni.
8. Poiché gli organi di governo
delle unità locali non sono ancora stati istituiti, vi è da prevedere che
nella fase transitoria, e cioè a partire dall'1-1-1978, troverà applicazione l'art. 118 del D.P.R.
n. 616 che recita «Le
regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle
prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle
leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite».
10. Entro il 30-3-1978 sono trasferite alle Regioni
le funzioni degli enti pubblici nazionali, esclusi quelli di assistenza a
categorie per i quali il termine è prorogato di un anno. Sono altresì
trasferite le IPAB operanti in due o più regioni, escluse quelle che svolgono
in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
I beni e il personale degli enti
suddetti sono messi a disposizione delle Regioni che li
possono trasferire ai Comuni e loro Consorzi.
12. Entro 1'1-1-1979, e secondo le modalità stabilite dalla riforma
dell'assistenza se verrà approvata entro il 1978, sono trasferiti ai Comuni le
funzioni, i beni e il personale delle IPAB operanti nell'ambito di una sola
regione, escluse quelle che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
Nota. Altre importanti funzioni sono
state trasferite alla Regione e/o ai Comuni in materie che hanno attinenza con
l'assistenza e la cui idonea regolamentazione può contribuire alla eliminazione o riduzione delle cause che provocano la
richiesta di assistenza: assistenza sanitaria e ospedaliera (le cui funzioni
saranno trasferite alle Regioni e ai Comuni con la riforma del settore e
comunque dall'1-1-1979), istruzione artigiana e professionale (compresa la
formazione di base e permanente, l'aggiornamento e la riqualificazione degli
operatori sanitari e socio-assistenziali),
promozione educativa e culturale, urbanistica (compresi i criteri di assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
(1) Si ritiene che
(2) Il D.P.R. n. 616,
quando fa riferimento esclusivo all'assistenza, parla di «servizi di assistenza e beneficenza» (v.
l'art. 25). Invece, in riferimento agli ambiti
territoriali, la dizione è di «servizi sociali e sanitari». Dei servizi sociali
si parla all'art. 17 nei seguenti termini: «Sono
trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di
cui all'art. 1 nelle materie "polizia urbana e rurale",
"beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria e
ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale",
"assistenza scolastica", "musei e biblioteche di
enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione
di ciascuna regione». Pertanto a livello di unità locale
la gestione non dovrebbe essere limitata agli interventi di sanità e
assistenza, ma essere estesa almeno a tutte le attività decentrabili delle
materie sopra elencate.
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