Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978
Notiziario del Centro
italiano per l'adozione internazionale
NORME SUI LAVORATORI GENITORI ADOTTIVI
La legge 9 dicembre 1977 n. 903
«Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» prevede:
Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano
adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo,
ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al
momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età,
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c),
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo,
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono
altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7,
primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia e sempreché il bambino
non abbia superato i tre anni di età, nonché del
diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso
articolo 7.
Art. 7. - Il diritto di assentarsi dal
lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal
secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti
anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario
ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa
alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore
presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui
sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del
bambino.
Nel caso di cui al primo comma
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore,
entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione
del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che
prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli altri enti pubblici, a carattere economico, e delle società cooperative,
anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i
lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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