Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978

 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULL'ASSISTENZA ECONOMICA E DOMICILIARE

 

 

Il trasferimento, a partire dall'1-1-1978, delle competenze operative alle Unità locali dei servizi pone gli organismi suddetti (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane) nella necessità di assumere deliberazioni per definire gli obiettivi, le priorità di intervento ed i contenuti dei servizi. I primi due punti sono affrontati dalla delibera del Comune di Torino n. 1398 del 14 settembre 1976 (1), che ne precisa i contenuti sia che si riferisca agli affidamenti educativi di minori, agli affidamenti assistenziali di interdetti, agli inseri­menti degli handicappati adulti e degli anziani presso famiglie, persone e nuclei parafamiliari composti da due o più volontari, sia che si rife­risca alle comunità alloggio.

Per quanto concerne gli interventi non assi­stenziali, che sono quelli più importanti, perché dimostrano con la loro attuazione o meno, se le Amministrazioni regionali e locali puntano real­mente alla eliminazione di ogni forma di emargi­nazione, rinviamo a quanto abbiamo scritto nei numeri scorsi e in particolare nei n. 29, 31, 32, 35, 36, 37 e 40 della nostra rivista sull'inserimen­to scolastico degli handicappati, nel n. 34 «Obiet­tivi intermedi per il superamento dell'assisten­za» e nel n. 39 «Inserimento lavorativo degli handicappati».

In merito all'assegnazione di alloggi dell'edili­zia economica e popolare segnaliamo la conven­zione stipulata fra la Regione Piemonte e il Con­sorzio regionale, gli I.A.C.P. per l'assegnazione di appartamenti ad anziani e ad invalidi, iniziati­va che andrebbe estesa anche ad altre persone (genitori soli con figli, comunità alloggio, ecc.).

Di seguito riportiamo le proposte di delibera sull'assistenza economica e su quella domicilia­re avanzate dall'Unione per la lotta contro l'emar­ginazione sociale.

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA ECONOMICA

 

Con deliberazione n. 1398 approvata dal Con­siglio Comunale in data 14 settembre 1976 (2), è stato affermato che al fine di prevenire il biso­gno assistenziale, è necessario provvedere alla messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo, trasporti,

ecc.), solo in tale modo essendo possibile ridur­re le cause che provocano le richieste di assi­stenza.

Questa linea di intervento non riguarda ovvia­mente solo il Comune di Torino, ma anche la Re­gione e soprattutto una diversa politica naziona­le che, eliminando gli sprechi e gli squilibri eco­nomici e sociali presenti nel nostro paese, assi­curi il lavoro, l'adeguamento delle pensioni al reale costo della vita, l'abitazione e un efficiente servizio sanitario.

Nella citata deliberazione inoltre sono state indicate le priorità di intervento nel campo so­cio-assistenziale come segue:

a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristico e riabilitativa, ma an­che educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;

b) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);

c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 e adempimenti di ser­vizio sociale per l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abban­dono, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare;

d) affidamenti educativi di minori, affidamen­ti assistenziali di interdetti, inserimenti di han­dicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari) ;

e) istituzione di comunità alloggio per mino­ri, handicappati adulti, e anziani, gestite diretta­mente dal Comune di Torino.

Nella stessa deliberazione è pure affermato:

«Con l'attuazione graduale di tutti gli inter­venti di cui sopra, il ricovero in istituti a carat­tere di internato verrà progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato».

Per quanto riguarda l'assistenza economica, questo intervento è anche previsto e regolamen­tato nella deliberazione della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile 1976, con la quale sono pure disposti contributi in favore dei Comuni a tale fine.

L'intervento economico della Città, pur essen­do solo un rimedio parziale alle gravi insuffi­cienze dei livelli pensionistici, costituisce uno degli strumenti che consentono a molte persone, soprattutto anziane, di evitare il ricovero in istituto, favorendone la permanenza nella pro­pria famiglia o nella propria abitazione e quindi nel contesto sociale di appartenenza.

Il Comune dal 1958 eroga contributi economici sostitutivi del ricovero, il cui importo, con suc­cessivo provvedimento del 1974, è stato deter­minato in base a parametri prefissati (minimo vitale).

Le varie forme d'intervento economico erano già state definite con la deliberazione del Consi­glio Comunale in data 24-7-72, istitutiva del Cen­tro Sociale per il quartiere Vanchiglia-Vanchi­glietta.

Con la presente deliberazione si intende, ora, determinare i nuovi criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, tenendo conto delle e­sperienze acquisite nel corso di questi ultimi anni e con l'obiettivo di promuovere l'uniformità dei criteri adottati da altri Enti erogatori.

In particolare l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale hanno avviato rap­porti per raggiungere l'omogeneità dei criteri per l'assistenza economica erogata dai propri servizi con i criteri del Comune di Torino, anche ai sensi della convenzione tra i due Enti per la reciproca messa a disposizione dei servizi (3).

L'attuazione del processo per l'unificazione dei criteri di erogazione assume rilievo come con­dizione per una reale integrazione dei servizi socio-sanitari, specialmente nella prospettiva dei nuovi compiti che spettano al Comune in segui­to all'attuazione del D.P.R. n. 616 del 27-7-77. In tal modo, inoltre, in previsione delle deleghe ai Consigli di Quartiere, si faciliterà la gestione uniforme della materia da parte dei Consigli stes­si, su tutto il territorio cittadino.

I contributi economici si suddividono in:

A) Contributi erogati in base al criterio del mi­nimo vitale:

1) Contributi integrativi del minimo vitale;

2) Contributi per cure, assistenza e protesi;

3) Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali;

4) Contributi in carenza di servizi pubblici.

B) Contributi erogati in base al criterio del minimo alimentare:

1) Contributi integrativi del minimo alimentare; 2) Contributi straordinari.

C) Contributi promozionali una tantum.

Le erogazioni economiche sono fornite esclu­sivamente alle persone aventi il domicilio di soccorso in Torino.

Per motivi di assoluta urgenza e necessità, le erogazioni economiche di cui alla presente deli­berazione possono essere fornite anche nei con­fronti di residenti in Torino privi di domicilio di soccorso, salvo rivalsa verso gli Enti competenti.

L'importo del minimo vitale dell'affitto, del mi­nimo salariale, del minimo alimentare e i massi­mali devono essere aggiornati almeno annual­mente.

 

Contributi erogati in base al criterio del minimo vitale

1) Contributo integrativo del minimo vitale.

È erogato a:

- persone di età superiore ai 65 anni;

- persone con invalidità superiore al 67% ri­conosciuta dagli enti competenti;

- minori a carico di invalidi o anziani di cui ai punti precedenti.

La durata del contributo è a tempo indetermi­nato con revisione periodica almeno annuale. L'entità del contributo del «minimo vitale» è pari alla differenza fra minimo vitale più l'affitto, come specificata nella tabella 1 e il reddito ac­certato.

I motivi d'esclusione sono i seguenti:

- reddito superiore al minimo vitale;

- proprietà di beni immobili (salvo il caso d'al­loggio adeguato alle esigenze del nucleo e a­bitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;

- esistenza di persone tenute agli alimenti (v. art. 433 c.c.) il cui reddito mensile sia supe­riore al minimo salariale aumentato di una somma quadrupla dell'importo degli assegni familiari.

La somma a carico delle persone tenute agli alimenti è calcolata, fino alla concorrenza del minimo vitale, nella misura minima del 50% dell'importo eccedente il minimo salaria­le aumentato di una somma quadrupla dell'importo degli assegni familiari.

La documentazione necessaria è la seguente:

- lo stato di famiglia e verifica anagrafica;

- libretti di pensione (nel caso in cui non sia­no ancora stati rilasciati occorre la dichiara­zione della Commissione provinciale Invalidi civili o della Previdenza Sociale) ;

- ricevuta d'affitto;

- libretto della mutua;

- certificati medici comprovanti l'inabilità la­vorativa.

La documentazione suddetta deve essere inte­grata da accertamenti i quali sono:

- indiretti presso gli uffici competenti (cata­sto, enti erogatori di pensioni ecc.) ;

- diretti al domicilio dell'interessato o dei pa­renti tenuti agli alimenti.

2) Contributi per cure, assistenza e protesi.

Questi contributi sono erogati, con carattere continuativo o una tantum sia agli utenti del con­tributo di cui al punto A che al successivo pun­to B, nei casi di:

1) cure costose o prolungate, medicinali com­presi, o diete particolari non coperte in tutto 0 in parte da altri enti, secondo i massimali di cui alla tabella;

2) assistenza ai soggetti non autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richieda la presenza di terzi (ad es. necessità di un collaboratore familiare o di infermiere in zona non coperta dal servizio Comunale); secon­do i massimali di cui alla tabella;

3) fornitura o spese di riparazione di protesi o apparecchiature ortopediche o di altro tipo, con esclusione di quelle auricolari o dentarie, per la parte non coperta da altri enti;

4) forniture di attrezzature o esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica (ad es. stufe, riparazioni, ecc.).

L'entità della prestazione è pari alla spesa da sostenere se il reddito è pari o inferiore al mi­nimo vitale, oppure se il reddito è superiore al minimo vitale, è pari alla differenza fra la spesa da sostenere e la differenza fra reddito e mini­mo vitale.

La documentazione necessaria è la seguente:

- certificazioni mediche;

- preventivi di spese sanitarie di altro tipo;

- fatture;

- altri elementi di prova.

Gli accertamenti da effettuare sono analoghi a quelli indicati al punto A) 1).

3) Contributi a titolo di prestito in attesa di pre­stazioni previdenziali.

Sono erogati alle persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni I.N.P.S. o di invalidità, e sono in attesa delle relative liquidazioni.

Il prestito è subordinato all'esibizione da par­te del richiedente, della dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento del diritto da par­te degli Enti competenti.

L'entità dello stesso è pari all'importo men­sile della pensione fino al massimo del minimo vitale più affitto (come indicato nella tabella 1). Tale prestito sarà integrato dal contributo del minimo vitale se la pensione è al di sotto dello stesso più affitto.

Il prestito decorre:

- per le pensioni I.N.P.S., dal momento della comunicazione del riconoscimento del dirit­to da parte dell'Ente;

- per le invalidità, dal momento della comuni­cazione ufficiale del riconoscimento dell'in­validità.

L'erogazione del contributo a titolo di prestito è subordinato all'assunzione, da parte del tito­lare, dell'obbligo di rimborsare quanto percepi­to. A tal fine l'interessato al momento dell'ero­gazione sottoscriverà un'apposita dichiarazione impegnativa.

Gli accertamenti previsti al precedente pun­to A) 1) devono essere integrati dalla verifica dell'ammontare della liquidazione di fine servi­zio eventualmente percepita.

4) Contributi in carenza di servizi pubblici.

Sono erogati nei casi in cui gli interessati non possono utilizzare i servizi pubblici in carenza di questi e siano pertanto costretti a ricorrere a quelli privati (come ad es. per gli asili nido, per la custodia temporanea di minori, anziani o inabili ecc.).

L'ammontare del contributo è pari al costo della prestazione quando il minimo vitale è pari o inferiore al reddito; se il reddito è superiore al minimo vitale, l'intervento sarà pari alla differen­za fra la spesa da sostenere e la differenza fra reddito e minimo vitale.

La documentazione richiesta deve comprova­re la necessità del servizio e la sua utilizzazione.

 

B) Contributi erogati in base al criterio del minimo alimentare

1) Contributo integrativo del minimo alimentare.

È erogato ai nuclei familiari e alle persone di­soccupate il cui reddito non raggiunga l'importo corrispondente al minimo salariale aumentato degli assegni familiari, a causa di una tempora­nea situazione di crisi comunque determinata. L'importo del minimo salariale è pari al sala­rio minimo della categoria con il salario meno elevato (ved. tab. n. 2) della Provincia di Torino. Il contributo viene erogato fino alla cessazio­ne della situazione di crisi che deve intendersi temporanea e salvo casi eccezionali, per un pe­riodo non superiore a 6 mesi.

L'entità del contributo è pari alla differenza fra l'importo corrispondente al minimo alimenta­re (tab. n. 3) e il reddito accertato.

Motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo salariale au­mentato dagli assegni familiari;

- proprietà di beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili regi­strati che non siano strumenti di lavoro;

- esistenza di persone tenute agli alimenti (v. art. 433 c.c.) il cui reddito mensile sia supe­riore al minimo salariale aumentato di una som­ma quadrupla dell'importo degli assegni fami­liari.

La somma a carico delle persone tenute agli alimenti è calcolata, fino alla concorrenza del mi­nimo alimentare nella misura minima del 50% dell'importo eccedente il minimo salariale au­mentato di una somma quadrupla dell'importo degli assegni familiari.

La documentazione necessaria è la seguente:

- stato di famiglia e verifica anagrafica;

- libretto di lavoro o talloncino di disoc­cupazione;

- libretto della mutua;

- ricevuta d'affitto;

- eventuale documentazione sanitaria dell'Ufficio d'Igiene di Torino o dei medici condotti comprovante la momentanea incapacità lavora­tiva.

La documentazione suddetta deve essere in­tegrata da accertamenti:

- indiretti presso gli uffici competenti (ca­tasto, INAM, Uffici del Lavoro, datore di lavo­ro, ecc.) ;

- diretti a domicilio dell'interessato.

2) Contributi straordinari.

Questi contributi sono erogati ai nuclei fami­liari o alle persone disoccupate di cui al prece­dente punto B) 1), in presenza di situazioni de­bitorie relative a spese di cui al minimo vitale (tab. 1).

L'entità dei contributi è variabile a seconda dei casi; nell'arco di 12 mesi l'insieme dei con­tributi straordinari non può essere superiore al­la differenza fra l'importo del minimo salariale aumentato dagli assegni familiari e l'importo comprendente i contributi integrativi del Minimo Alimentare e il reddito accertato.

I motivi di esclusione sono quelli indicati al punto B) 1).

Per quanto concerne la documentazione, oltre a quella prevista al punto B) 1), è necessaria anche la documentazione specifica relativa alla situazione debitoria per la quale viene richie­sto il contributo (es.: intimazione di sfratto, bol­lette della luce e del gas non pagate, altra do­cumentazione comprovante i debiti).

Gli accertamenti sono quelli indicati al pun­to B) 1).

 

Sussidi promozionali una tantum

Questi contributi sono erogati a coloro ai qua­li non è possibile, data l'urgenza dell'intervento o per altri motivi, richiedere la documentazione richiesta ai punti A) e B).

L'ammontare massimo è pari al 50% dell'im­porto mensile del minimo alimentare. Per le ero­gazioni successive verrà seguita la prassi indi­cata ai punti A) e B).

Altri sussidi promozionali possono essere ero­gati per favorire l'inserimento sociale, previo parere favorevole dell'équipe socio-sanitaria di zona. La documentazione e gli accertamenti so­no a seconda dei casi, quelli indicati ai punti A) e B).

 

Tabella 1

Minimo vitale

Voci:

 

 

ALIMENTAZIONE (all. 1 e 2)

 

69.000

ABBIGLIAMENTO (all. 3)

 

8.918

BENI E SERVIZI VARI:

 

 

1) igiene della casa (all. 4)

1.449

 

2) igiene della persona (all. 5)

3.247

 

3) sanità (all. 6)

253

4.949

4) governo della casa (all. 7)

 

 

a) spese generali

10.612

 

b) biancheria della casa

833

 

c) utensileria della casa

199

11.644

VITA DI RELAZIONE (all. 8)

 

10.954

RISCALDAMENTO (all. 9)

 

14.208

 

 

119.673

arrotondato

120.000

 

Considerando come quota base quella del «ca­po famiglia» e tenendo conto che il salario mi­nimo (v. tabella 2) è di L. 190.000 al quale si deve dedurre il massimale per l'affitto, e cioè L. 35.000, si ottiene la seguente tabella:

                                                           

Salario minimo - massimale affitto

Minimo vitale

per 1 persona

L. 155.000

1 compon.

120.000

 

 

 

 

per 2 persone

L. 155.000

2 compon.

120.000

+ assegno famil.

10.000

 

40.000

 

L. 165.000

 

160.000

 

 

 

 

per 3 persone

L. 155.500

3 compon.

120.000

+ 2 assegni

20.000

 

40.000

 

L. 175.000

 

10.000

 

 

 

170.000

 

 

 

 

per 4 persone

L. 155.000

4 compon.

120.000

+ 3 assegni

30.000

 

40.000

 

L. 185.000

 

10.000

 

 

 

10.000

 

 

 

180.000

per ogni componente in più L. 10.000

 

 

 

La tabella è stata compilata in modo da evitare che le quote relative al minimo vitale superino il salario minimo aumentato delle quote relative agli assegni familiari.

L'affitto viene preso in considerazione a parte fino ad un massimo di L. 35.000 mensili al netto delle spese.

 

Tabella 2

Minimo alimentare

Si intende per minimo alimentare uno «stan­dard» riferito allo stretto necessario per la so­pravvivenza.

Il minimo alimentare è così stabilito per i nu­clei familiari:

 

- 1 componente solo

- 2 componenti

L.

60.000

 90.000

- 3        »

L.

 110.000

- 4        »

L.

 130.000

- 5        »

L.

 150.000

- 6        »

L.

 170.000

- 7        »

L.

 190.000

- per ogni componente in più

per ogni componente in più

L.

 10.000

 

Al contributo per il minimo vitale non si ag­giunge l'affitto.

 

Tabella 3

Massimali per contributi per cure, assistenza e protesi

a) Cure costose, prolungate e diete.

Massimali mensili: L. 100.000 quando è richie­sto l'uso esclusivo di prodotti dietetici;

L. 30.000 quando è richiesta dieta ipernutríti­va e particolare.

b) Pagamento medicinali.

Massimale mensile: L. 30.000.

c) Assistenza a soggetti non autosufficienti.

Necessità di assistenza domiciliare:

- per una collaboratrice domestica: massima­le L. 40.000 mensili;

- per un'infermiera: massimale L. 300.000.

d) Forniture o spese di riparazione di protesi o apparecchiature ortopediche.

Per questi interventi non sono stati fissati massimali: si ritiene di lasciare la valutazio­ne caso per caso.

e) Forniture di attrezzature o esecuzioni di ope­re indispensabili per la vita domestica.

Vedi punto precedente.

f) Massimale dei contributi per l'inserimento sociale.

Il massimale è di L. 150.000.

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA DOMICILIARE

 

Con la deliberazione n. 1398 approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 settem­bre 1976 (4) è stato rilevato che allo scopo di prevenire il bisogno assistenziale è necessario provvedere alla messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbli­go, casa, trasporti, ecc.). In tal modo è possibile eliminare o ridurre le cause che provocano le ri­chieste di assistenza.

Questa linea di intervento non riguarda ovvia­mente solo il Comune di Torino, ma anche la Regione e soprattutto una diversa politica na­zionale.

Inoltre nella citata deliberazione le priorità di intervento nel campo socio-assistenziale sono state definite come segue:

a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto do­mestico, infermieristica e riabilitativa, ma anche educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;

b) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);

c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967 numero 431 e adempimenti di servizio sociale per l'adozione speciale e or­dinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il Giudice tu­telare;

d) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso volontari (fa­miglie, persone singole, nuclei parafamiliari com­posti da due o più volontari) ;

e) istituzione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti, anziani, gestite direttamen­te dal Comune di Torino.

Inoltre nella citata deliberazione è affermato quanto segue: «Con l'attuazione graduale di tut­ti gli interventi di cui sopra, il ricovero in isti­tuti a carattere di internato verrà progressiva­mente ridotto e, nei limiti del possibile, elimi­nato».

Per quanto concerne l'assistenza domiciliare, questo servizio è previsto anche dalla legge del­la Regione Piemonte n. 19 del 4 maggio 1976 «Interventi per la promozione dell'assistenza do­miciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento dei centri di in­contro», i cui contributi sono stati richiesti dal Comune di Torino e ottenuti per gli anni scorsi.

In relazione, invece, ai centri di incontro, va precisato che la citata leggi 19/1976 della Regione Piemonte non li individua più come centri di incontro per soli anziani (come indicava la precedente legge regionale), ma come segue (art. 4): «I centri di incontro, organizzati a li­vello residenziale ed aperti a tutta la popolazio­ne, forniscono attività di animazione sociale, culturale e di tempo libero».

Con l'impostazione suddetta la Regione ha pre­visto il superamento di ogni caratterizzazione as­sistenziale dei centri di incontro.

In questa ottica si è mossa l'Amministrazione comunale prevedendo in ogni quartiere centri di incontro gestiti dall'Assessorato allo Sport, alla gioventù e al tempo libero e aperti a tutta la popolazione, le cui attività verranno inserite nei centri civici dei costituendi Consigli di quartiere.

La già citata legge regionale n. 19 del 14 mag­gio 1976 prevede fra gli interventi di assistenza domiciliare «le prestazioni infermieristiche, ria­bilitative, di aiuto domestico, nonché altre ini­ziative dirette ad assicurare la vita di relazio­ne». Prevede inoltre i servizi di mensa e di la­vanderia.

Resta fermo quanto già previsto nella citata deliberazione n. 1398 del 14-9-1976 e cioè che i vari interventi (ovviamente compresi quelli rela­tivi all'assistenza domiciliare) non devono por­tare alla creazione di servizi a se stanti, ma es­sere «uno dei compiti dell'équipe socio-sanita­rie del territorio» (per il quale si fa riferimento alle 23 zone (5) di cui alla delibera del Consi­glio comunale di Torino del 9 febbraio 1976).

La presente deliberazione ha lo scopo di defi­nire i criteri di intervento in materia di assisten­za domiciliare. In tal modo, tra l'altro, in previ­sione delle deleghe ai Consigli di quartiere, si consentirà che la gestione possa essere assicu­rata dagli stessi.

L'assistenza domiciliare è un servizio rivolto agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai relativi nuclei familiari e comprende le prestazioni infer­mieristiche, educative, riabilitative, di aiuto do­mestico, nonché altre iniziative dirette ad assi­curare la vita di relazione.

Tali prestazioni possono essere integrate dai servizi di mensa e di lavanderia.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà gra­dualmente attivato in tutti i 23 quartieri e assi­curato compatibilmente con le possibilità in mez­zi e in personale.

Le prestazioni di aiuto domestico saranno for­nite esclusivamente a coloro che sono in carenti condizioni economiche. Questa scelta è motiva­ta dalla necessità di assicurare gli interventi al­le fasce di popolazione con redditi più bassi, al fine di contribuire, sia pur come tamponamen­to, alle carenze attuali (pensioni insufficienti, mancanza di servizi, ecc.).

Il Comune intende peraltro assumere un'ini­ziativa per verificare la possibilità di una conven­zione con associazioni di COLF, di modo che le persone e le famiglie non ammesse al servizio comunale di aiuto domestico possano rivolgersi a dette associazioni, senza alcun altro intervento del Comune, usufruendo di un servizio qualifica­to ad una tariffa prefissata.

Le prestazioni infermieristiche saranno forni­te transitoriamente, e cioè fino alla stipulazione di accordi con la Regione, esclusivamente a co­loro che sono in carenti condizioni economiche.

 

1. Prestazioni di aiuto domestico

Comprendono la pulizia e il riordino della ca­sa, lavori di piccolo bucato, stiratura e cucito, acquisto della spesa, commissioni varie, prepara­zione pasti, custodia minori, accompagnamento ai servizi, assistenza generica (non infermieri­stica) a malati anziani, disbrigo di pratiche.

Le prestazioni di aiuto domestico sono forni­te gratuitamente alle persone singole e ai nuclei familiari il cui reddito è inferiore alla somma comprendente il minimo vitale dei componenti aumentata del 20% del massimale del solo capo famiglia.

Le prestazioni sono fornite a condizione che i componenti del nucleo familiare non siano in grado di provvedervi in modo autonomo, anche temporaneamente, e allorquando il servizio non può essere assicurato, previo accordo degli in­teressati, da volontari.

Non possono essere fornite, a qualsiasi tito­lo, prestazioni di aiuto domestico ad altre per­sone.

2. Prestazioni infermieristiche e riabilitative

Le prestazioni infermieristiche e riabilitative domiciliari sono previste solo nei casi in cui non sia possibile, a causa delle condizioni del sog­getto, fornirle a livello ambulatoriale.

Le suddette prestazioni sono gratuite.

Le prestazioni infermieristiche domiciliari so­no fornite esclusivamente ai singoli e ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni econo­miche precisate al punto precedente.

L’intervento del Comune è inoltre limitato al­le persone che non hanno diritto alle prestazioni di altri enti.

 

3. Prestazioni educative domiciliari

Le prestazioni educative sono fornite ai sog­getti che presentano handicaps di qualsiasi na­tura e comprendono:

a) l'intervento diretto nei confronti dei sog­getti per consentire il pieno sviluppo delle po­tenzialità e l'inserimento dei soggetti stessi nel­le normali strutture prescolastiche e scolastiche, ricreative, culturali, di tempo libero, ecc.;

b) la supplenza, in caso di assenza tempora­nea dei genitori, al soggetto e/o ai familiari;

c) l'informazione e la consulenza sui metodi e strumenti necessari per intervenire sull'han­dicap.

Il Comune promuoverà uno stretto e costante collegamento fra le équipes socio-sanitarie del territorio, gli ospedali e le altre strutture sani­tarie al fine di stabilire le necessarie collabora­zioni operative nei riguardi dei soggetti han­dicappati.

Le prestazioni educative verranno collegate con le comunità alloggio per minori al fine di consentire la mobilità del personale addetto ai due suddetti servizi.

Il personale addetto alle prestazioni educative domiciliari assicura anche le sostituzioni, per assenze impreviste del personale delle comuni­tà alloggio.

Le prestazioni educative possono anche esse­re fornite a livello ambulatoriale dalle équipes socio-sanitarie del territorio.

Le prestazioni di cui sopra sono assicurate an­che alle comunità alloggio.

Inoltre le prestazioni suddette, occorrendo, so­no integrate da interventi diretti ad assicurare la vita di relazione.

Le équipes socio-sanitarie del territorio ope­rano per favorire il volontariato spontaneo in me­rito all'aiuto domestico e alla vita di relazione. Ai volontari sono rimborsate, su loro richiesta, le spese vive da essi sostenute, purché prece­dentemente concordate con il Comune.

I volontari, che scelgono di collaborare con il Comune, svolgono la loro attività concordando­la con l'Amministrazione e verificandola con le équipes socio-sanitarie del territorio.

Gli interventi di cui alla presente deliberazio­ne sono forniti nel pieno rispetto della persona­lità degli utenti e dei nuclei familiari.

A tutto il personale che verrà impegnato nell'attuazione degli interventi previsti con fa pre­sente deliberazione, il Comune garantisce, in orario di lavoro, la formazione permanente.

Le qualifiche del personale addetto e da adibi­re alle attività di cui alla presente deliberazione restano quelle precisate nel regolamento orga­nico del personale.

Alla presente deliberazione è data attuazione in relazione al personale attualmente in servizio e a quello che opererà nei servizi comunali a seguito di convenzioni stipulate con altri enti (6).

Per l'integrazione del personale mancante si provvederà mediante ulteriore deliberazione.

 

 

 

 

 

(1) V. Prospettive assistenziali n. 35, pag. 39.

(2) V. Prospettive assistenziali n. 39.

(3) V. Prospettive assistenziali, n. 35, pag. 46.

(4) V. Prospettive assistenziali, n. 35.

(5) Le zone sono gli ambiti territoriali dei Consigli di Quartiere, ambiti che coincidono con quelli dell'Unità locale e dei Distretti scolastici.

(6) La convenzione fra 61 Comune e la Provincia di Torino è riportata nel n. 35 di Prospettive assistenziali.

 

www.fondazionepromozionesociale.it