Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978
PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE SULL'ASSISTENZA ECONOMICA E DOMICILIARE
Il
trasferimento, a partire dall'1-1-1978, delle
competenze operative alle Unità locali dei servizi pone gli organismi suddetti
(Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane) nella necessità di assumere
deliberazioni per definire gli obiettivi, le priorità di intervento ed i
contenuti dei servizi. I primi due punti sono affrontati dalla delibera del
Comune di Torino n. 1398 del 14 settembre 1976 (1), che ne precisa i contenuti sia che si riferisca
agli affidamenti educativi di minori, agli affidamenti assistenziali di
interdetti, agli inserimenti degli handicappati adulti e degli anziani presso
famiglie, persone e nuclei parafamiliari composti da due o più volontari, sia
che si riferisca alle comunità alloggio.
Per
quanto concerne gli interventi non assistenziali, che sono quelli più
importanti, perché dimostrano con la loro attuazione o meno, se le
Amministrazioni regionali e locali puntano realmente alla eliminazione
di ogni forma di emarginazione, rinviamo a quanto abbiamo scritto nei numeri
scorsi e in particolare nei n. 29, 31, 32, 35, 36, 37 e 40 della nostra rivista
sull'inserimento scolastico degli handicappati, nel n. 34 «Obiettivi
intermedi per il superamento dell'assistenza» e nel n. 39 «Inserimento
lavorativo degli handicappati».
In
merito all'assegnazione di alloggi dell'edilizia
economica e popolare segnaliamo la convenzione stipulata fra
Di
seguito riportiamo le proposte di delibera sull'assistenza economica e su
quella domiciliare avanzate dall'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale.
PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA ECONOMICA
Con deliberazione n. 1398 approvata dal Consiglio Comunale in data 14 settembre 1976 (2), è
stato affermato che al fine di prevenire il bisogno assistenziale, è
necessario provvedere alla messa a disposizione dei servizi primari (asilo
nido, scuola materna e dell'obbligo, trasporti,
ecc.), solo in tale modo essendo
possibile ridurre le cause che provocano le richieste di assistenza.
Questa linea di intervento
non riguarda ovviamente solo il Comune di Torino, ma anche
Nella citata deliberazione inoltre
sono state indicate le priorità di intervento nel
campo socio-assistenziale come segue:
a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto
domestico, infermieristico e riabilitativa, ma anche educativa per i minori,
specialmente per quelli handicappati;
b) assistenza economica da erogare in base a
parametri prefissati (minimo vitale);
c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967 n.
431 e adempimenti di servizio sociale per l'adozione speciale e ordinaria dei
minori che si trovino in situazioni di abbandono,
assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il
Giudice tutelare;
d) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali
di interdetti, inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso
volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o
più volontari) ;
e) istituzione di comunità alloggio per minori,
handicappati adulti, e anziani, gestite direttamente dal Comune di Torino.
Nella stessa deliberazione è pure
affermato:
«Con l'attuazione graduale di tutti
gli interventi di cui sopra, il ricovero in istituti a carattere di internato verrà progressivamente ridotto e, nei limiti
del possibile, eliminato».
Per quanto riguarda l'assistenza
economica, questo intervento è anche previsto e
regolamentato nella deliberazione della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13
aprile 1976, con la quale sono pure disposti contributi in favore dei Comuni a
tale fine.
L'intervento economico della Città,
pur essendo solo un rimedio parziale alle gravi insufficienze dei livelli
pensionistici, costituisce uno degli strumenti che consentono a molte persone,
soprattutto anziane, di evitare il ricovero in istituto, favorendone la
permanenza nella propria famiglia o nella propria abitazione e quindi nel contesto sociale di appartenenza.
Il Comune dal 1958 eroga contributi
economici sostitutivi del ricovero, il cui importo,
con successivo provvedimento del 1974, è stato determinato in base a
parametri prefissati (minimo vitale).
Le varie forme d'intervento
economico erano già state definite con la deliberazione del Consiglio Comunale
in data 24-7-72, istitutiva del Centro Sociale per il
quartiere Vanchiglia-Vanchiglietta.
Con la presente deliberazione si intende, ora, determinare i nuovi criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica, tenendo conto delle esperienze
acquisite nel corso di questi ultimi anni e con l'obiettivo di promuovere
l'uniformità dei criteri adottati da altri Enti erogatori.
In particolare l'Amministrazione
Comunale e l'Amministrazione Provinciale hanno avviato
rapporti per raggiungere l'omogeneità dei criteri per l'assistenza economica
erogata dai propri servizi con i criteri del Comune di Torino, anche ai sensi
della convenzione tra i due Enti per la reciproca messa a disposizione dei
servizi (3).
L'attuazione del processo per
l'unificazione dei criteri di erogazione assume
rilievo come condizione per una reale integrazione dei servizi socio-sanitari,
specialmente nella prospettiva dei nuovi compiti che spettano al Comune in
seguito all'attuazione del D.P.R. n. 616 del 27-7-
I contributi economici si
suddividono in:
A) Contributi erogati in base al criterio del minimo vitale:
1) Contributi integrativi del minimo
vitale;
2) Contributi per cure, assistenza e
protesi;
3) Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali;
4) Contributi in carenza
di servizi pubblici.
B) Contributi erogati in base al criterio del minimo alimentare:
1) Contributi integrativi del minimo
alimentare; 2) Contributi straordinari.
C) Contributi promozionali una tantum.
Le erogazioni economiche sono
fornite esclusivamente alle persone aventi il domicilio di soccorso in Torino.
Per motivi di assoluta
urgenza e necessità, le erogazioni economiche di cui alla presente deliberazione
possono essere fornite anche nei confronti di residenti in Torino privi di
domicilio di soccorso, salvo rivalsa verso gli Enti competenti.
L'importo del minimo vitale
dell'affitto, del minimo salariale, del minimo alimentare
e i massimali devono essere aggiornati almeno annualmente.
Contributi erogati in
base al criterio del minimo vitale
1) Contributo
integrativo del minimo vitale.
È erogato a:
- persone di età
superiore ai 65 anni;
- persone con invalidità superiore
al 67% riconosciuta dagli enti competenti;
- minori a carico di
invalidi o anziani di cui ai punti precedenti.
La durata del contributo è a tempo
indeterminato con revisione periodica almeno annuale.
L'entità del contributo del «minimo vitale» è pari alla differenza fra minimo
vitale più l'affitto, come specificata nella tabella 1 e il reddito accertato.
I motivi d'esclusione sono i
seguenti:
- reddito superiore al minimo
vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo
il caso d'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
e abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano
strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli
alimenti (v. art. 433 c.c.) il cui reddito mensile sia
superiore al minimo salariale aumentato di una somma quadrupla dell'importo degli assegni familiari.
La somma a carico delle persone
tenute agli alimenti è calcolata, fino alla concorrenza del minimo vitale,
nella misura minima del 50% dell'importo eccedente il minimo salariale aumentato di una somma quadrupla dell'importo degli
assegni familiari.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- lo stato di famiglia e verifica
anagrafica;
- libretti di pensione (nel caso in
cui non siano ancora stati rilasciati occorre la dichiarazione della
Commissione provinciale Invalidi civili o della Previdenza Sociale) ;
- ricevuta d'affitto;
- libretto della mutua;
- certificati medici comprovanti
l'inabilità lavorativa.
La documentazione suddetta deve
essere integrata da accertamenti i quali sono:
- indiretti presso gli uffici
competenti (catasto, enti erogatori di pensioni ecc.) ;
- diretti al domicilio
dell'interessato o dei parenti tenuti agli alimenti.
2) Contributi per cure,
assistenza e protesi.
Questi contributi sono erogati, con
carattere continuativo o una tantum sia agli utenti del contributo
di cui al punto A che al successivo punto B, nei casi di:
1) cure costose o prolungate,
medicinali compresi, o diete particolari non coperte in tutto
2) assistenza ai soggetti non
autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richieda la
presenza di terzi (ad es. necessità di un collaboratore familiare o di infermiere in zona non coperta dal servizio Comunale);
secondo i massimali di cui alla tabella;
3) fornitura o spese di riparazione
di protesi o apparecchiature ortopediche o di altro
tipo, con esclusione di quelle auricolari o dentarie, per la parte non coperta
da altri enti;
4) forniture di attrezzature
o esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica (ad es. stufe,
riparazioni, ecc.).
L'entità della prestazione è pari
alla spesa da sostenere se il reddito è pari o inferiore al minimo vitale,
oppure se il reddito è superiore al minimo vitale, è pari alla differenza fra
la spesa da sostenere e la differenza fra reddito e minimo vitale.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- certificazioni mediche;
- preventivi di spese sanitarie di altro tipo;
- fatture;
- altri elementi di prova.
Gli accertamenti da effettuare sono analoghi a quelli indicati al punto A) 1).
3) Contributi a titolo
di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.
Sono erogati alle persone che hanno
acquisito il titolo alle prestazioni I.N.P.S. o di invalidità,
e sono in attesa delle relative liquidazioni.
Il prestito è subordinato
all'esibizione da parte del richiedente, della dichiarazione scritta
comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli Enti competenti.
L'entità dello stesso è pari
all'importo mensile della pensione fino al massimo del minimo vitale più
affitto (come indicato nella tabella 1). Tale prestito sarà integrato dal
contributo del minimo vitale se la pensione è al di sotto
dello stesso più affitto.
Il prestito decorre:
- per le pensioni I.N.P.S., dal momento della comunicazione
del riconoscimento del diritto da parte dell'Ente;
- per le invalidità, dal momento della comunicazione ufficiale del riconoscimento dell'invalidità.
L'erogazione del
contributo a titolo di prestito è subordinato all'assunzione, da parte
del titolare, dell'obbligo di rimborsare quanto percepito. A tal fine
l'interessato al momento dell'erogazione
sottoscriverà un'apposita dichiarazione impegnativa.
Gli accertamenti previsti al
precedente punto A) 1) devono essere integrati dalla verifica dell'ammontare
della liquidazione di fine servizio eventualmente percepita.
4) Contributi in carenza di servizi pubblici.
Sono erogati nei casi in cui gli
interessati non possono utilizzare i servizi pubblici in carenza
di questi e siano pertanto costretti a ricorrere a quelli privati (come ad es.
per gli asili nido, per la custodia temporanea di minori, anziani o inabili
ecc.).
L'ammontare del contributo è pari al
costo della prestazione quando il minimo vitale è pari
o inferiore al reddito; se il reddito è superiore al minimo vitale,
l'intervento sarà pari alla differenza fra la spesa da sostenere e la
differenza fra reddito e minimo vitale.
La documentazione richiesta deve
comprovare la necessità del servizio e la sua utilizzazione.
B) Contributi erogati
in base al criterio del minimo alimentare
1) Contributo
integrativo del minimo alimentare.
È erogato ai nuclei familiari e alle
persone disoccupate il cui reddito non raggiunga
l'importo corrispondente al minimo salariale aumentato degli assegni familiari,
a causa di una temporanea situazione di crisi comunque determinata. L'importo
del minimo salariale è pari al salario minimo della
categoria con il salario meno elevato (ved. tab. n. 2) della Provincia di Torino. Il contributo viene erogato fino alla cessazione della situazione di
crisi che deve intendersi temporanea e salvo casi eccezionali, per un periodo
non superiore a 6 mesi.
L'entità del contributo è pari alla differenza fra l'importo corrispondente al minimo
alimentare (tab. n. 3) e il reddito accertato.
Motivi di esclusione:
- reddito superiore al minimo
salariale aumentato dagli assegni familiari;
- proprietà di beni immobili (salvo
il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
e abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano
strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli
alimenti (v. art. 433 c.c.) il cui reddito mensile sia
superiore al minimo salariale aumentato di una somma quadrupla dell'importo
degli assegni familiari.
La somma a carico delle persone
tenute agli alimenti è calcolata, fino alla concorrenza del minimo alimentare
nella misura minima del 50% dell'importo eccedente il minimo salariale aumentato
di una somma quadrupla dell'importo degli assegni
familiari.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- stato di famiglia e verifica
anagrafica;
- libretto di lavoro o talloncino di
disoccupazione;
- libretto della mutua;
- ricevuta d'affitto;
- eventuale documentazione sanitaria
dell'Ufficio d'Igiene di Torino o dei medici condotti comprovante la momentanea
incapacità lavorativa.
La documentazione suddetta deve
essere integrata da accertamenti:
- indiretti presso gli uffici
competenti (catasto, INAM, Uffici del Lavoro, datore di lavoro,
ecc.) ;
- diretti a domicilio
dell'interessato.
2) Contributi
straordinari.
Questi contributi sono erogati ai
nuclei familiari o alle persone disoccupate di cui al precedente
punto B) 1), in presenza di situazioni debitorie
relative a spese di cui al minimo vitale (tab. 1).
L'entità dei contributi è variabile a seconda dei casi; nell'arco di 12 mesi l'insieme dei contributi
straordinari non può essere superiore alla differenza fra l'importo del minimo
salariale aumentato dagli assegni familiari e l'importo comprendente i
contributi integrativi del Minimo Alimentare e il reddito accertato.
I motivi di esclusione
sono quelli indicati al punto B) 1).
Per quanto concerne la
documentazione, oltre a quella prevista al punto B) 1), è necessaria anche la
documentazione specifica relativa alla situazione debitoria
per la quale viene richiesto il contributo (es.: intimazione di sfratto, bollette della luce e del gas
non pagate, altra documentazione comprovante i debiti).
Gli accertamenti sono quelli
indicati al punto B) 1).
Sussidi promozionali
una tantum
Questi contributi sono erogati a
coloro ai quali non è possibile, data l'urgenza
dell'intervento o per altri motivi, richiedere la documentazione richiesta ai
punti A) e B).
L'ammontare massimo è pari al 50%
dell'importo mensile del minimo alimentare. Per le erogazioni successive verrà seguita la prassi indicata ai
punti A) e B).
Altri sussidi promozionali possono essere erogati per favorire l'inserimento sociale,
previo parere favorevole dell'équipe socio-sanitaria
di zona. La documentazione e gli accertamenti sono a
seconda dei casi, quelli indicati ai punti A) e B).
Tabella 1
Minimo vitale |
||
Voci: |
|
|
ALIMENTAZIONE (all. 1 e 2) |
|
69.000 |
ABBIGLIAMENTO (all. 3) |
|
8.918 |
BENI E SERVIZI VARI: |
|
|
1) igiene della casa (all. 4) |
1.449 |
|
2) igiene della persona (all. 5) |
3.247 |
|
3) sanità (all. 6) |
253 |
4.949 |
4) governo della casa (all. 7) |
|
|
a) spese generali |
10.612 |
|
b) biancheria della casa |
833 |
|
c) utensileria della casa |
199 |
11.644 |
VITA DI RELAZIONE (all. 8) |
|
10.954 |
RISCALDAMENTO (all. 9) |
|
14.208 |
|
|
119.673 |
arrotondato |
120.000 |
Considerando come quota base quella
del «capo famiglia» e tenendo conto che il salario minimo
(v. tabella 2) è di L. 190.000 al quale si deve
dedurre il massimale per l'affitto, e cioè L. 35.000,
si ottiene la seguente tabella:
Salario
minimo - massimale affitto |
Minimo
vitale |
||
per 1 persona |
L. 155.000 |
1 compon.
|
120.000 |
|
|
|
|
per 2 persone |
L. 155.000 |
2 compon.
|
120.000 |
+ assegno famil. |
10.000 |
|
40.000 |
|
L. 165.000 |
|
160.000 |
|
|
|
|
per 3 persone |
L. 155.500 |
3 compon.
|
120.000 |
+ 2 assegni |
20.000 |
|
40.000 |
|
L. 175.000 |
|
10.000 |
|
|
|
170.000 |
|
|
|
|
per 4 persone |
L. 155.000 |
4 compon.
|
120.000 |
+ 3 assegni |
30.000 |
|
40.000 |
|
L. 185.000 |
|
10.000 |
|
|
|
10.000 |
|
|
|
180.000 |
per ogni componente in più L. 10.000 |
|
|
La tabella è stata compilata in modo
da evitare che le quote relative al minimo vitale
superino il salario minimo aumentato delle quote relative agli assegni
familiari.
L'affitto viene
preso in considerazione a parte fino ad un massimo di L.
35.000 mensili al netto delle spese.
Tabella
2
Minimo alimentare
Si intende per minimo alimentare uno
«standard» riferito allo stretto necessario per la sopravvivenza.
Il minimo alimentare
è così stabilito per i nuclei familiari:
- 1 componente solo - 2 componenti |
L. |
60.000 90.000 |
- 3 » |
L. |
110.000 |
- 4 » |
L. |
130.000 |
- 5 » |
L. |
150.000 |
- 6 » |
L. |
170.000 |
- 7 » |
L. |
190.000 |
- per ogni componente in più per ogni componente in più |
L. |
10.000 |
Al contributo per il minimo vitale
non si aggiunge l'affitto.
Tabella
3
Massimali per
contributi per cure, assistenza e protesi
a) Cure costose, prolungate e diete.
Massimali mensili: L.
100.000 quando è richiesto l'uso esclusivo di prodotti dietetici;
L. 30.000 quando è richiesta dieta ipernutrítiva e particolare.
b) Pagamento medicinali.
Massimale mensile: L.
30.000.
c) Assistenza a soggetti non autosufficienti.
Necessità di assistenza domiciliare:
- per una collaboratrice domestica: massimale L. 40.000 mensili;
- per un'infermiera: massimale L.
300.000.
d) Forniture o spese di riparazione di protesi o
apparecchiature ortopediche.
Per questi interventi non sono stati fissati massimali: si
ritiene di lasciare la valutazione caso per caso.
e) Forniture di attrezzature o
esecuzioni di opere indispensabili per la vita domestica.
Vedi punto precedente.
f) Massimale dei contributi per l'inserimento sociale.
Il massimale è di L. 150.000.
PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA DOMICILIARE
Con la deliberazione n. 1398
approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 settembre 1976 (4) è
stato rilevato che allo scopo di prevenire il bisogno assistenziale
è necessario provvedere alla messa a disposizione dei servizi primari (asilo
nido, scuola materna e dell'obbligo, casa, trasporti, ecc.). In tal modo è
possibile eliminare o ridurre le cause che provocano le richieste di assistenza.
Questa linea di intervento
non riguarda ovviamente solo il Comune di Torino, ma anche
Inoltre nella citata deliberazione
le priorità di intervento nel campo
socio-assistenziale sono state definite come segue:
a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto
domestico, infermieristica e riabilitativa, ma anche educativa per i minori,
specialmente per quelli handicappati;
b) assistenza economica da erogare in base a
parametri prefissati (minimo vitale);
c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967
numero 431 e adempimenti di servizio sociale per l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in
situazioni di abbandono, assicurando i necessari
collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare;
d) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali
di interdetti, inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso
volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o
più volontari) ;
e) istituzione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti,
anziani, gestite direttamente dal Comune di Torino.
Inoltre nella citata deliberazione è
affermato quanto segue: «Con l'attuazione graduale di tutti gli interventi di
cui sopra, il ricovero in istituti a carattere di internato
verrà progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato».
Per quanto concerne l'assistenza
domiciliare, questo servizio è previsto anche dalla legge del
In relazione, invece, ai centri di incontro, va precisato che la citata leggi 19/1976 della
Regione Piemonte non li individua più come centri di incontro per soli anziani
(come indicava la precedente legge regionale), ma come segue (art. 4): «I
centri di incontro, organizzati a livello
residenziale ed aperti a tutta la popolazione, forniscono attività di
animazione sociale, culturale e di tempo libero».
Con l'impostazione suddetta
In questa ottica
si è mossa l'Amministrazione comunale prevedendo in ogni quartiere centri di
incontro gestiti dall'Assessorato allo Sport, alla gioventù e al tempo libero e
aperti a tutta la popolazione, le cui attività verranno inserite nei centri
civici dei costituendi Consigli di quartiere.
La già citata legge regionale n. 19
del 14 maggio 1976 prevede fra gli interventi di assistenza
domiciliare «le prestazioni infermieristiche, riabilitative, di aiuto
domestico, nonché altre iniziative dirette ad assicurare la vita di relazione».
Prevede inoltre i servizi di mensa e di lavanderia.
Resta fermo quanto già previsto
nella citata deliberazione n. 1398 del 14-9-1976 e cioè
che i vari interventi (ovviamente compresi quelli relativi all'assistenza
domiciliare) non devono portare alla creazione di servizi a se stanti, ma essere
«uno dei compiti dell'équipe socio-sanitarie del
territorio» (per il quale si fa riferimento alle 23 zone (5) di cui alla
delibera del Consiglio comunale di Torino del 9 febbraio 1976).
La presente deliberazione ha lo
scopo di definire i criteri di intervento in materia
di assistenza domiciliare. In tal modo, tra l'altro, in previsione delle
deleghe ai Consigli di quartiere, si consentirà che la gestione possa essere
assicurata dagli stessi.
L'assistenza domiciliare è un
servizio rivolto agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai relativi nuclei
familiari e comprende le prestazioni infermieristiche, educative,
riabilitative, di aiuto domestico, nonché altre
iniziative dirette ad assicurare la vita di relazione.
Tali prestazioni possono essere
integrate dai servizi di mensa e di lavanderia.
Il servizio di assistenza
domiciliare sarà gradualmente attivato in tutti i 23 quartieri e assicurato
compatibilmente con le possibilità in mezzi e in personale.
Le prestazioni di aiuto
domestico saranno fornite esclusivamente a coloro che sono in carenti condizioni
economiche. Questa scelta è motivata dalla necessità di assicurare gli
interventi alle fasce di popolazione con redditi più bassi, al fine di
contribuire, sia pur come tamponamento, alle carenze
attuali (pensioni insufficienti, mancanza di servizi, ecc.).
Il Comune intende peraltro assumere
un'iniziativa per verificare la possibilità di una convenzione con
associazioni di COLF, di modo che le persone e le famiglie non ammesse al
servizio comunale di aiuto domestico possano
rivolgersi a dette associazioni, senza alcun altro intervento del Comune,
usufruendo di un servizio qualificato ad una tariffa prefissata.
Le prestazioni infermieristiche
saranno fornite transitoriamente, e cioè fino alla
stipulazione di accordi con
1. Prestazioni di aiuto domestico
Comprendono la pulizia e il riordino
della casa, lavori di piccolo bucato, stiratura e cucito, acquisto della
spesa, commissioni varie, preparazione pasti, custodia minori,
accompagnamento ai servizi, assistenza generica (non infermieristica) a malati
anziani, disbrigo di pratiche.
Le prestazioni di aiuto
domestico sono fornite gratuitamente alle persone singole e ai nuclei
familiari il cui reddito è inferiore alla somma comprendente il minimo vitale
dei componenti aumentata del 20% del massimale del solo capo famiglia.
Le prestazioni sono fornite a
condizione che i componenti del nucleo familiare non
siano in grado di provvedervi in modo autonomo, anche temporaneamente, e
allorquando il servizio non può essere assicurato, previo accordo degli interessati,
da volontari.
Non possono essere fornite, a
qualsiasi titolo, prestazioni di aiuto domestico ad
altre persone.
2. Prestazioni
infermieristiche e riabilitative
Le prestazioni infermieristiche e
riabilitative domiciliari sono previste solo nei casi in cui non sia possibile,
a causa delle condizioni del soggetto, fornirle a livello ambulatoriale.
Le suddette prestazioni sono
gratuite.
Le prestazioni infermieristiche domiciliari
sono fornite esclusivamente ai singoli e ai nuclei
familiari che si trovino nelle condizioni economiche precisate al punto
precedente.
L’intervento del Comune è inoltre
limitato alle persone che non hanno diritto alle prestazioni di altri enti.
3. Prestazioni
educative domiciliari
Le prestazioni educative sono fornite ai soggetti che
presentano handicaps di qualsiasi natura e
comprendono:
a) l'intervento diretto nei
confronti dei soggetti per consentire il pieno sviluppo delle potenzialità e l'inserimento dei soggetti stessi nelle
normali strutture prescolastiche e scolastiche, ricreative, culturali, di tempo
libero, ecc.;
b) la supplenza, in caso di assenza temporanea dei genitori, al soggetto e/o ai
familiari;
c) l'informazione
e la consulenza sui metodi e strumenti necessari per intervenire sull'handicap.
Il Comune promuoverà
uno stretto e costante collegamento fra le équipes
socio-sanitarie del territorio, gli ospedali e le altre strutture sanitarie al
fine di stabilire le necessarie collaborazioni operative nei riguardi
dei soggetti handicappati.
Le prestazioni educative verranno collegate con le comunità alloggio per minori al
fine di consentire la mobilità del personale addetto ai due suddetti servizi.
Il personale addetto alle prestazioni
educative domiciliari assicura anche le sostituzioni, per assenze impreviste
del personale delle comunità alloggio.
Le prestazioni educative possono anche essere fornite a livello ambulatoriale dalle équipes socio-sanitarie del territorio.
Le prestazioni di cui sopra sono
assicurate anche alle comunità alloggio.
Inoltre le prestazioni suddette,
occorrendo, sono integrate da interventi diretti ad assicurare la vita di
relazione.
Le équipes socio-sanitarie del territorio operano per
favorire il volontariato spontaneo in merito all'aiuto domestico e alla vita
di relazione. Ai
volontari sono rimborsate, su loro richiesta, le spese
vive da essi sostenute, purché precedentemente concordate con il Comune.
I volontari, che scelgono di
collaborare con il Comune, svolgono la loro attività concordandola con
l'Amministrazione e verificandola con le équipes
socio-sanitarie del territorio.
Gli interventi di cui alla presente
deliberazione sono forniti nel pieno rispetto della personalità degli utenti
e dei nuclei familiari.
A tutto il personale che verrà impegnato nell'attuazione degli interventi previsti
con fa presente deliberazione, il Comune garantisce, in orario di lavoro, la
formazione permanente.
Le qualifiche del personale addetto
e da adibire alle attività di cui alla presente deliberazione restano quelle
precisate nel regolamento organico del personale.
Alla presente deliberazione è data
attuazione in relazione al personale attualmente in
servizio e a quello che opererà nei servizi comunali a seguito di convenzioni
stipulate con altri enti (6).
Per l'integrazione del personale
mancante si provvederà mediante ulteriore
deliberazione.
(1) V. Prospettive assistenziali n. 35, pag.
39.
(2) V. Prospettive assistenziali n. 39.
(3) V. Prospettive assistenziali, n. 35, pag.
46.
(4) V. Prospettive assistenziali, n. 35.
(5) Le zone sono gli
ambiti territoriali dei Consigli di Quartiere, ambiti che coincidono con quelli
dell'Unità locale e dei Distretti scolastici.
(6) La convenzione fra
61 Comune e
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