Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978

 

 

SENTENZA SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO DEGLI INVALIDI

 

 

In data 24 maggio 1976 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emanato la seguente senten­za in materia di collocamento obbligatorio.

 

 

TESTO DELLA SENTENZA

 

Con ricorso al Pretore di Brescia in data 18 a­prile 1974, Boglioni Gualtiero, premesso che l'uf­ficio provinciale del lavoro aveva disposto il 2 aprile 1974 il suo avviamento al lavoro presso la Soc. n.c. ICEB, quale invalido al lavoro e per la categoria impiegatizia, ma che la società a­veva rifiutato di instaurare con lui tale rapporto con qualifica impiegatizia, pretendendo di adi­birlo a mansioni operaie, conveniva la stessa so­cietà in giudizio chiedendo che essa fosse di­chiarata obbligata alla sua assunzione come im­piegato ed al risarcimento dei danni.

La società, costituitasi, eccepiva che non era consentito all'ufficio del lavoro di determinare la categoria nella quale il Boglioni avrebbe do­vuto essere assunto e che neppure costui pote­va rifiutare i posti di lavoro offertigli perché non implicanti la categoria impiegatizia; sosteneva che i posti di lavoro offerti al Boglioni erano ri­spondenti alle di lui capacità lavorative e che l'eventuale incompatibilità delle mansioni con lo stato fisico di esso invalido avrebbe dovuto es­sere valutata dal collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il Pretore, con sentenza in data 2-10 luglio 1974, accoglieva la domanda, condannando la so­cietà al risarcimento del danno in lire 359.125. La società proponeva appello, ma l'adito Tribuna­le di Brescia, con sentenza del 31 ottobre-22 no­vembre 1974, respingeva il gravame.

Il Tribunale riteneva l'applicabilità della legge 2-4-1968 n. 472 anche ai lavoratori della catego­ria impiegatizia e la legittimità dell'avviamento al lavoro degli invalidi civili con la indicazione di tale categoria, ai sensi dell'art. 16 sulla fa­coltà di richiesta nominativa dei lavoratori di concetto; dell'art. 21 sulla comunicazione perio­dica all'ufficio del lavoro, da parte di ogni azien­da, del numero complessivo del personale occu­pato, distinto anche per categoria di mestiere; dell'art. 19 sulla formazione degli elenchi delle categorie di invalidi aspiranti al lavoro secondo una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, e sulla documentazione, da parte di ogni invalido iscritto nell'elenco, anche delle at­titudini lavorative professionali in relazione alla occupazione cui egli aspira; dell'art. 10 circa il normale trattamento economico, giuridico e nor­mativo dell'invalido assunto al lavoro e compor­tante, perciò, anche l'inquadramento nella cate­goria spettantegli.

Il Tribunale riteneva, altresì, irrilevante la cir­costanza che la società non avesse disponibi­lità di posti di impiegato, perché tutti occupati, osservando che non doveva tenersi conto di ta­le disponibilità o meno in quanto la legge impo­ne ai datori di lavoro di riservare al personale invalido una determinata aliquota, e pertanto l'imprenditore non può opporre il completamen­to dell'organico ed è tenuto ad assumere l'inva­lido avviato presso l'azienda, con la qualifica professionale legittimamente attribuitagli dal competente ufficio del lavoro.

Infine il Tribunale osservava che non era ap­plicabile, nel caso, l'art. 20 della legge 482/1968, poiché il ricorso al collegio medico è pre­visto soltanto per accertare la compatibilità, o meno dello stato fisico dell'invalido con le man­sioni in concreto affidategli nell'ambito della ca­tegoria professionale di inquadramento.

La Soc. n.c. I.C.E.B. ricorre per cassazione con un unico complesso motivo di annullamento; il Boglioni resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

Con un unico complesso motivo di annulla­mento la società ricorrente denuncia la viola­zione e falsa applicazione dei vari articoli del­la legge 2 aprile 1968 n. 482 richiamati dal Tri­bunale; nonché la violazione e falsa applicazio­ne degli articoli 1218, 1225, 1226, 1227 e 2908 cod. civile e degli articoli 37, 99, 122 e 113 del cod. proc. civile; difetto a contraddittorietà di motivazione; tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; ed in subordine l'illegittimità co­stituzionale della legge 482/1968, nell'interpreta­zione datale dal Tribunale, in riferimento agli ar­ticoli 3 e 41 della Costituzione. Sostanzialmente la società muove le seguenti specifiche censure:

a) esclusione di un diritto soggettivo dell'invalido avviato al lavoro ad essere assunto dal datore di lavoro e limitato effetto di tale avvia­mento al solo risarcimento del danno;

b) difetto di prova sul danno liquidato in concreto al Boglioni;

c) mancanza del potere per l'ufficio prepo­sto al collocamento di imporre l'assunzione al lavoro di un invalido con una determinata qua­lifica;

d) erroneità, ed eventuale illegittimità co­stituzionale della legge come interpretata dal Tribunale;

e) difetto di motivazione circa l'offerta al Boglioni di una occupazione, quella di magazzi­niere, contemplata come preferenziale per gli invalidi.

La legge 2 aprile 1968 n. 482, costituendo un corpo completo di norme sulla assunzione obbli­gatoria delle varie categorie meritevoli di tute­la e concludendo la vasta serie di provvedimen­ti legislativi in materia (n. 453-1945; n. 479-1946; n. 1222-1947; n. 538-1948; n. 375-1950, n. 539­1950; n. 137-1952; n. 1176-1952; n. 142-1953; n. 292-1953; n. 594-1954; n. 594-1957; n. 130-1958; n. 173-1958; n. 308-1958; n. 365-1958; n. 1539­1962 e n. 367-1963), ripropone i principi che, nelle precedenti leggi, sono stati già riconosciu­ti come basilari secondo l'interpretazione giuri­sprudenziale. In particolare il principio fondamen­tale è quello che l'iniziativa tendente ad adem­piere all'obbligo dell'assunzione, secondo le ali­quote percentuali riservate alle categorie pro­tette, compete al datore di lavoro a mezzo della propria richiesta e che solo a seguito di questa l'ufficio del lavoro può provvedere all'avviamen­to del lavoratore che deve essere assunto; inol­tre, effettuata la richiesta, esso datore di lavo­ro ha l'obbligo di assunzione dei lavoratori che abbiano ottenuto il relativo provvedimento di as­segnazione (Cass. 3ª Sez. penale 8-2-1968 n. 220 ric. Barone-Silvestri; e Cass. S. Un. civili 30-6­1969 n. 2372).

Orbene, la legge 482-1968 prevede tale siste­ma della richiesta, quale è dato desumere da­gli articoli 11 (sul numero dei posti riservati e sulla percentuale del 50% di questo destinata ad alcune categorie) ; 16, 4° comma (per le ri­chieste numeriche), 16, 6° comma (per le richie­ste nominative); e tale sistema attiene anche alle categorie impiegatizie e pur queste sono perciò comprese nella disciplina dell'assunzio­ne obbligatoria, ai sensi del già richiamato art. 16, 6° comma (la richiesta nominativa per gli im­piegati di concetto), 19 (sugli elenchi dei lavo­ratori distinti in relazione alle loro capacità la­vorative, e sulla documentazione concernente, per ogni iscritto, le sue attitudini lavorative e professionali) e 21 (sulle denunce semestrali del numero dei lavoratori occupati in ogni azien­da, distinti anche per categorie di mestiere, e della indicazione nominativa degli invalidi ed altri aventi diritto già occupati).

Tanto premesso devesi rilevare che la base della doglianza della società, e cioè il difetto di un potere autonomo dell'ufficio provinciale del lavoro all'avviamento al lavoro degli invalidi ed equiparati, non ha pregio in quanto soltanto nel­la presente sede di legittimità è dedotta per la prima volta la circostanza che nella richiesta rivolta da essa società non era specificata la categoria di impiegati per i lavoratori invalidi da assumere. Non è stato mai affermato che sia mancata una richiesta siffatta ad opera del­la società, né in primo grado, né in grado di ap­pello, ed anzi - potendo nel caso questa Corte esaminare gli atti di causa, ai fini di indagare sul contenuto e sulla portata del motivo di ricorso, in relazione anche ai motivi proposti in grado di appello - è infatti la lettera dell'ufficio pro­vinciale del lavoro di Brescia in data 2 aprile 1974, concernente l'avviamento del Boglioni che richiama espressamente la «richiesta» fatta dal­la società. Pertanto la deduzione che la catego­ria impiegati non era specificata nella richiesta, e che questa non poteva autorizzare l'ufficio del lavoro ad avviare presso la società un lavorato­re invalido della categoria impiegati, non meri­ta accoglimento.

Infondata è anche la doglianza che per effet­to dell'avviamento al lavoro spetti al lavoratore soltanto il diritto al risarcimento del danno, in quanto, invece, le norme citate sulla riserva dei posti a favore degli invalidi e sulla determina­zione delle varie categorie di mestiere, nelle comunicazioni all'ufficio provinciale del lavoro, danno luogo ad un vero e proprio obbligo di as­sunzione, con la stipulazione del relativo con­tratto di lavoro da parte dell'imprenditore nei confronti del lavoratore (Sent. 2372-1969).

Circa il difetto di prova sulla entità del danno liquidato al Boglioni e circa li difetto di motiva­zione sull'offerta a costui della occupazione di magazziniere, riservata espressamente dall'art. 11 della legge 482-1968, trattasi pure di doglian­ze nuove, non precedentemente svolte in sede di appello. D'altro canto nello stesso ricorso per cassazione la società espone di aver proposto al lavoratore posti di categoria operaia e fra que­sti «...5/ aiuto magazziniere», ed inoltre ripor­ta la propria lettera del 9-4-1974 diretta al Bo­glioni nella quale, fra l'altro, è detto che egli era stato «invitato a indicare una mansione o­peraia di suo gradimento...»; il che conferma che la società non ha offerto alcun posto di im­piegato al Boglione stesso (pag. 2 ricorso).

Riguardo, infine, alla dedotta illegittimità costi­tuzionale della legge 2-4-1968 n. 482 per contra­sto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, de­vesi rilevare che tali questioni (nonché il con­trasto anche con l'art. 38 Cost.) sono già state esaminate e dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale in riferimento al D.L.C.P.S. 3-10-1947 n. 1222 sull'assunzione obbligatoria dei mu­tilati ed invalidi del lavoro (sent. n. 38 dell'8-6­1960) ed alla legge 3 giugno 1950 n. 375 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (sent. n. 55 dell'11-7-1961).

È stato invero ritenuto, per tali leggi, che rien­trano fra i vari antecedenti provvedimenti sui quali è sopravvenuta la legge del 1968 n. 482, che esse, in armonia con il dettato del secondo comma dell'art. 3 Costituzione, rimuovono gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipa­zione di tutti i lavoratori all'organizzazione eco­nomica e sociale del Paese, e non contrastano con gli articoli 41 e 42 della Costituzione per­ché il sistema predisposto per l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizio­ni e criteri prestabiliti e non discrezionali e sen­za che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Neppure è stato ritenuto il contrasto di dette leggi con l'art. 38 Cost. perché il 3° comma di questo riguarda il diritto degli invalidi all'educazione ed all'avviamento professionale e d'altro canto le leggi sull'assunzione al lavoro non addossano alle imprese un mantenimento assistenziale, ma danno luogo ad un rapporto di lavoro, con le prestazioni sinallagmatiche dell'attività lavorativa da parte dell'invalido e della retribuzione adeguata a carico dell'imprendito­re. Alla stregua di tali principi deve ritenersi perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 2-4-1968 n. 482 per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la so­cietà, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

 

P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la so­cietà ricorrente al pagamento delle spese pro­cessuali in lire 7.975 oltre lire 150.000 di ono­rario di avvocato.

 

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