Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978
SENTENZA SUL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO AL LAVORO DEGLI INVALIDI
In
data 24 maggio 1976
TESTO DELLA SENTENZA
Con ricorso al
Pretore di Brescia in data 18 aprile 1974, Boglioni
Gualtiero, premesso che l'ufficio provinciale del lavoro aveva disposto il 2
aprile 1974 il suo avviamento al lavoro presso
La società, costituitasi, eccepiva
che non era consentito all'ufficio del lavoro di determinare la categoria nella
quale il Boglioni avrebbe dovuto essere assunto e
che neppure costui poteva rifiutare i posti di lavoro offertigli perché non
implicanti la categoria impiegatizia; sosteneva che i posti di lavoro offerti
al Boglioni erano rispondenti alle
di lui capacità lavorative e che l'eventuale incompatibilità delle
mansioni con lo stato fisico di esso invalido avrebbe dovuto essere valutata dal
collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Il Pretore, con sentenza in data
2-10 luglio 1974, accoglieva la domanda, condannando la società
al risarcimento del danno in lire 359.125. La società proponeva appello, ma
l'adito Tribunale di Brescia, con sentenza del 31 ottobre-22 novembre 1974,
respingeva il gravame.
Il Tribunale riteneva
l'applicabilità della legge 2-4-1968 n. 472 anche ai lavoratori della categoria
impiegatizia e la legittimità dell'avviamento al lavoro degli invalidi civili
con la indicazione di tale categoria, ai sensi
dell'art. 16 sulla facoltà di richiesta nominativa dei lavoratori di concetto;
dell'art. 21 sulla comunicazione periodica all'ufficio del lavoro, da parte di
ogni azienda, del numero complessivo del personale occupato, distinto anche
per categoria di mestiere; dell'art. 19 sulla formazione degli elenchi delle
categorie di invalidi aspiranti al lavoro secondo una occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative, e sulla documentazione, da parte di ogni invalido
iscritto nell'elenco, anche delle attitudini lavorative professionali in
relazione alla occupazione cui egli aspira; dell'art. 10 circa il normale
trattamento economico, giuridico e normativo dell'invalido assunto al lavoro e
comportante, perciò, anche l'inquadramento nella categoria spettantegli.
Il Tribunale riteneva, altresì,
irrilevante la circostanza che la società non avesse
disponibilità di posti di impiegato, perché tutti occupati, osservando che non
doveva tenersi conto di tale disponibilità o meno in quanto la legge impone
ai datori di lavoro di riservare al personale invalido una determinata
aliquota, e pertanto l'imprenditore non può opporre il completamento
dell'organico ed è tenuto ad assumere l'invalido avviato presso l'azienda, con
la qualifica professionale legittimamente attribuitagli dal competente ufficio
del lavoro.
Infine il Tribunale osservava che
non era applicabile, nel caso, l'art. 20 della legge 482/1968, poiché il
ricorso al collegio medico è previsto soltanto per accertare la compatibilità,
o meno dello stato fisico dell'invalido con le mansioni
in concreto affidategli nell'ambito della categoria professionale di
inquadramento.
Motivi della decisione
Con un unico complesso motivo di annullamento la società ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione dei vari articoli della legge 2 aprile 1968 n. 482
richiamati dal Tribunale; nonché la violazione e falsa applicazione degli
articoli 1218, 1225, 1226, 1227 e 2908 cod. civile e degli articoli 37, 99, 122
e 113 del cod. proc. civile;
difetto a contraddittorietà di motivazione; tutto in relazione all'art. 360 n.
3 e n. 5 c.p.c.; ed in subordine l'illegittimità costituzionale
della legge 482/1968, nell'interpretazione datale dal Tribunale, in
riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Sostanzialmente la
società muove le seguenti specifiche censure:
a) esclusione di un diritto
soggettivo dell'invalido avviato al lavoro ad essere assunto dal datore di
lavoro e limitato effetto di tale avviamento al solo risarcimento del danno;
b) difetto di prova sul danno
liquidato in concreto al Boglioni;
c) mancanza del potere per l'ufficio
preposto al collocamento di imporre l'assunzione al lavoro di un invalido con
una determinata qualifica;
d) erroneità, ed
eventuale illegittimità costituzionale della legge come interpretata dal Tribunale;
e) difetto di motivazione circa
l'offerta al Boglioni di una occupazione,
quella di magazziniere, contemplata come preferenziale per gli invalidi.
La legge 2 aprile 1968 n. 482,
costituendo un corpo completo di norme sulla assunzione
obbligatoria delle varie categorie meritevoli di tutela e concludendo la
vasta serie di provvedimenti legislativi in materia (n. 453-1945; n. 479-1946;
n. 1222-1947; n. 538-1948; n. 375-1950, n. 5391950; n. 137-1952; n. 1176-1952;
n. 142-1953; n. 292-1953; n. 594-1954; n. 594-1957; n. 130-1958; n. 173-1958;
n. 308-1958; n. 365-1958; n. 15391962 e n. 367-1963), ripropone i principi
che, nelle precedenti leggi, sono stati già riconosciuti come basilari secondo
l'interpretazione giurisprudenziale. In particolare il principio fondamentale
è quello che l'iniziativa tendente ad adempiere
all'obbligo dell'assunzione, secondo le aliquote percentuali riservate alle
categorie protette, compete al datore di lavoro a mezzo della propria
richiesta e che solo a seguito di questa l'ufficio del lavoro può provvedere
all'avviamento del lavoratore che deve essere assunto; inoltre, effettuata la
richiesta, esso datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione dei lavoratori che
abbiano ottenuto il relativo provvedimento di assegnazione (Cass. 3ª Sez. penale 8-2-1968 n. 220 ric. Barone-Silvestri; e Cass.
S. Un. civili 30-61969 n. 2372).
Orbene, la legge 482-1968 prevede
tale sistema della richiesta, quale è dato desumere
dagli articoli 11 (sul numero dei posti riservati e sulla percentuale del 50%
di questo destinata ad alcune categorie) ; 16, 4° comma (per le richieste
numeriche), 16, 6° comma (per le richieste nominative); e tale sistema attiene
anche alle categorie impiegatizie e pur queste sono perciò comprese nella
disciplina dell'assunzione obbligatoria, ai sensi del già richiamato art. 16,
6° comma (la richiesta nominativa per gli impiegati di concetto), 19 (sugli
elenchi dei lavoratori distinti in relazione alle loro capacità lavorative, e
sulla documentazione concernente, per ogni iscritto, le sue attitudini
lavorative e professionali) e 21 (sulle denunce semestrali del numero dei
lavoratori occupati in ogni azienda, distinti anche per categorie di mestiere,
e della indicazione nominativa degli invalidi ed altri aventi diritto già
occupati).
Tanto premesso devesi rilevare che
la base della doglianza della società, e cioè il
difetto di un potere autonomo dell'ufficio provinciale del lavoro
all'avviamento al lavoro degli invalidi ed equiparati, non ha pregio in quanto
soltanto nella presente sede di legittimità è dedotta per la prima volta la
circostanza che nella richiesta rivolta da essa società non era specificata la
categoria di impiegati per i lavoratori invalidi da assumere. Non è stato mai
affermato che sia mancata una richiesta siffatta ad opera
della società, né in primo grado, né in grado di appello, ed anzi - potendo
nel caso questa Corte esaminare gli atti di causa, ai fini di indagare sul
contenuto e sulla portata del motivo di ricorso, in relazione anche ai motivi
proposti in grado di appello - è infatti la lettera dell'ufficio provinciale
del lavoro di Brescia in data 2 aprile 1974, concernente l'avviamento del Boglioni che richiama espressamente la «richiesta» fatta
dalla società. Pertanto la deduzione che la categoria impiegati non era
specificata nella richiesta, e che questa non poteva autorizzare l'ufficio del
lavoro ad avviare presso la società un lavoratore invalido
della categoria impiegati, non merita accoglimento.
Infondata è anche la doglianza che
per effetto dell'avviamento al lavoro spetti al lavoratore soltanto il diritto
al risarcimento del danno, in quanto, invece, le norme citate sulla riserva dei
posti a favore degli invalidi e sulla determinazione delle varie categorie di
mestiere, nelle comunicazioni all'ufficio provinciale del lavoro, danno luogo
ad un vero e proprio obbligo di assunzione, con la
stipulazione del relativo contratto di lavoro da parte dell'imprenditore nei
confronti del lavoratore (Sent. 2372-1969).
Circa il difetto di prova sulla entità del danno liquidato al Boglioni
e circa li difetto di motivazione sull'offerta a costui della occupazione di
magazziniere, riservata espressamente dall'art. 11 della legge 482-1968,
trattasi pure di doglianze nuove, non precedentemente svolte in sede di
appello. D'altro canto nello stesso ricorso per cassazione la società espone di
aver proposto al lavoratore posti di categoria operaia
e fra questi «...5/ aiuto magazziniere», ed inoltre riporta la propria
lettera del 9-4-1974 diretta al Boglioni nella
quale, fra l'altro, è detto che egli era stato «invitato a indicare una
mansione operaia di suo gradimento...»; il che conferma che la società non ha
offerto alcun posto di impiegato al Boglione stesso
(pag. 2 ricorso).
Riguardo, infine, alla dedotta
illegittimità costituzionale della legge 2-4-1968 n. 482 per contrasto con
gli articoli 3 e 41 della Costituzione, devesi rilevare che tali questioni (nonché il contrasto anche con l'art. 38 Cost.) sono già
state esaminate e dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale in
riferimento al D.L.C.P.S. 3-10-1947 n. 1222
sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro (sent. n. 38 dell'8-61960) ed alla
legge 3 giugno 1950 n. 375 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli
invalidi di guerra (sent. n.
55 dell'11-7-1961).
È stato invero ritenuto, per tali
leggi, che rientrano fra i vari antecedenti provvedimenti sui quali è sopravvenuta la legge del 1968 n. 482, che esse, in
armonia con il dettato del secondo comma dell'art. 3 Costituzione, rimuovono
gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione economica e sociale del Paese, e non contrastano con gli
articoli 41 e 42 della Costituzione perché il sistema predisposto per
l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri
prestabiliti e non discrezionali e senza che venga alterata la valutazione dei
datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Neppure è stato
ritenuto il contrasto di dette leggi con l'art. 38 Cost. perché il 3° comma di
questo riguarda il diritto degli invalidi all'educazione ed all'avviamento
professionale e d'altro canto le leggi sull'assunzione al lavoro non addossano
alle imprese un mantenimento assistenziale, ma danno
luogo ad un rapporto di lavoro, con le prestazioni sinallagmatiche
dell'attività lavorativa da parte dell'invalido e della retribuzione adeguata a
carico dell'imprenditore. Alla stregua di tali principi deve ritenersi perciò
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge
2-4-1968 n. 482 per contrasto con gli articoli 3 e 41
Cost. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la società, soccombente, deve
essere condannata al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
P. Q. M.
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