Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978
UNA RETRIVA BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE SULL'ASSISTENZA DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
Pubblichiamo
il testo della bozza di proposta di legge di riforma
dell'assistenza predisposta dal Ministero dell'interno in data 5 dicembre '77,
che costituisce un netto passo indietro rispetto al DPR n. 616 «Attuazione
della legge n. 382».
Ci
risulta che il Governo non abbia approvato la bozza in
quanto i Ministeri del lavoro e della sanità hanno contestato l'attribuzione al
Ministero dell'interno dei compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento sul piano nazionale. Ma di fatto in
questa bozza è chiara la volontà di salvare tutto il salvabile da parte della DC.
Per
quanto concerne le IPAB, infatti, che sono - com'è
noto - le istituzioni più forti sia per il numero del
personale addetto, sia per l'entità di patrimoni, il Ministero dell'interno
vorrebbe lo scioglimento solo di quelle inattive in una linea che non può che
appagare ogni desiderio della DC.
Sandro
Magister su l'Espresso del 15-1-1978 così
riassume in rapida successione i traguardi raggiunti dall'offensiva
democristiana:
«1)
l'esenzione del trasferimento ai Comuni, come prevede la legge 382, delle opere
pie che "svolgono in modo precipuo attività inerenti la
sfera educativo-religiosa" (formula escogitata dal
comunista Paolo Bufalini al termine di una trattativa
a tre Dc-Pci-Vaticano);
2)
un'estensione senza precedenti dei privilegi concordatari agli enti
ecclesiastici (questo se andrà in porto l'attuale bozza di revisione
del Concordato, non a caso distribuita ai partiti da Andreotti
nei giorni più caldi dell'offensiva del Cardinal Benelli);
3)
il non passaggio ai Comuni, anche qui in deroga alla 382, delle cosiddette
"Misericordie" (articolo 38 della legge di riforma sanitaria, aggiunto
ex novo il 20 novembre, quattro giorni dopo un acceso
discorso di Benelli, in seguito a trattativa fra il
comunista Rubes Triva e la democristiana, ben
introdotta presso
4)
il salvataggio delle opere pie attive nel settore dell'assistenza (è quanto risulta dalla bozza della legge quadro che riportiamo);
5)
l'accollamento ai Comuni delle opere pie a gestione
antieconomica, in deroga alle deroghe prima enunciate».
TESTO DELLA BOZZA DI PROPOSTA DI
LEGGE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 1. (Contenuto della legge)
In attuazione delle norme
costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale,
la presente legge determina e disciplina gli interventi di assistenza diretti
a garantire al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua
partecipazione alla vita del Paese, prevenendo e rimuovendo gli ostacoli di
natura personale, familiare e sociale.
Tali obiettivi si realizzano
attraverso un complesso di servizi sociali collegati ed integrati con i
servizi sanitari, e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo
sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.
Art. 2. (Destinatari)
Tutti i cittadini hanno diritto a
fruire dei servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico e sociale.
Sono, altresì, ammessi ai suddetti
servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano,
anche se non siano assimilati ai cittadini italiani o
non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità.
Può essere chiesto agli utenti il
concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle
loro condizioni economiche, tenendo conto della situazione locale e della
rilevanza sociale dei servizi.
Le leggi regionali provvedono a stabilire i criteri per il concorso di cui al
precedente comma.
Art. 3. (Principi generali)
Il sistema dei servizi sociali tende
a realizzare i seguenti obiettivi generali:
- rimuovere, anche attraverso la
necessaria opera di prevenzione, le situazioni di bisogno e di disadattamento
individuale, familiare e sociale;
- assicurare, per quanto possibile, il mantenimento e il reinserimento della persona nel proprio
nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo familiare ritenuto
idoneo, garantendo comunque la permanenza del soggetto nel normale ambiente di
vita;
- considerare
prioritariamente le esigenze delle categorie della popolazione più esposte ed
in particolare i bambini, i disadattati e gli anziani;
- tener conto
delle preferenze degli utenti nella scelta dei servizi e delle prestazioni;
- assicurare la partecipazione dei
cittadini e dei rappresentanti degli utenti alla programmazione
e controllo dei servizi;
- attuare
interventi di tipo aperto, limitando il ricovero ai casi eccezionali, non
altrimenti risolvibili;
- correlare le prestazioni alle
necessità degli utenti, anche attraverso una costante opera di qualificazione
e di aggiornamento del personale;
- attuare il più ampio decentramento
dei servizi sul territorio e garantirne l'organica interdipendenza.
Art. 4. (Prestazioni economiche)
Le prestazioni di carattere
economico sono ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto alle prestazioni
ordinarie - sotto forma di pensione sociale o di altri
assegni continuativi - tutti i cittadini che, per età, inabilità o per altri
motivi indipendenti dalla loro volontà, non possano accedere al lavoro, siano
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e non usufruiscano di trattamento
assicurativo previdenziale.
Le prestazioni economiche ordinarie
e le relative misure sono definite con leggi dello Stato. Le prestazioni
straordinarie sono dirette ai cittadini che si trovano in
difficoltà economiche, contingenti e temporanee, e sono disciplinate con
leggi regionali.
Art. 5. (Compiti dello Stato)
Sono di competenza dello Stato.
a) la funzione di indirizzo
e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto
ordinario in materia di servizi sociali attinente ad esigenze di carattere
unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e
agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;
b) gli interventi
di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gravità
ed estensione;
c) gli interventi di prima
assistenza in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali;
d) gli interventi in favore dei
profughi stranieri, limitatamente al periodo strettamente necessario alle
operazioni di identificazione e di riconoscimento della
qualifica di rifugiato e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri
paesi;
e) gli interventi
di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze Armate dello Stato,
all'Arma dei Carabinieri, agli altri Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti;
f) i rapporti in materia di assistenza con organismi stranieri ed internazionali, la
distribuzione tra le Regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali
in attuazione di Regolamenti del
g) le pensioni e gli assegni di
carattere continuativo disposti dalla legge a favore degli
invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
h) le pensioni e
gli assegni per gli orfani e gli invalidi del lavoro;
i) le pensioni sociali a carico
dell'INPS, le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa
integrazione stipendi e salari o ad essi assimilabili.
Art. 6. (Compiti del Ministero dell'Interno)
Il Ministero dell'Interno esercita
le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, salvo quelle di cui alle lettere a), h), i) dello stesso
articolo e gli interventi di protezione sociale a favore degli appartenenti
alle Forze Armate dello Stato e all'Arma dei Carabinieri.
Al fine di garantire un organico
collegamento con le Regioni è istituito - con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri - il consiglio nazionale per l'assistenza sociale con
funzioni consultive composto da un Assessore per ciascuna
delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e, per
Il consiglio nazionale per
l'assistenza sociale è presieduto dal Ministro dell'Interno ed ha il compito di
elaborare proposte e indicazioni in relazione ai
problemi che si pongono a livello nazionale per assicurare un equilibrato
sviluppo dei servizi sociali nel Paese.
Art. 7. (Compiti delle Regioni)
Le Regioni hanno autonoma potestà
legislativa in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche a
carattere straordinario, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti
dalla presente legge.
Le Regioni attuano le finalità della
presente legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali
coordinati con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale e sulla base
delle indicazioni e proposte dei Comuni, singoli o associati, nonché degli altri enti pubblici e privati operanti
nell'ambito regionale, delle Associazioni degli operatori sociali, dei rappresentanti
degli utenti e delle formazioni sociali.
Le Regioni provvedono in particolare
a:
- stabilire le norme generali per la istituzione, la organizzazione e la gestione dei servizi
sociali e delle unità locali dei servizi sociali previste dal successivo art.
11, nonché í livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;
- determinare i
criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni secondo i principi
indicati nel precedente articolo 2;
- determinare le aree territoriali
più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi sociali, da
individuare con la consultazione dei Comuni, assicurando la loro
corrispondenza alle zonizzazioni regionali definite per i servizi sanitari e
per gli altri settori dello sviluppo sociale. Le Regioni stabiliscono i modi
per realizzare l'integrazione fra i suddetti servizi e, nelle zone
comprendenti più Comuni, favoriscono forme associative, anche obbligatorie,
fra i Comuni per la gestione dei servizi stessi;
- definire i requisiti del personale
addetto o da adibire ai servizi sociali nonché
promuovere iniziative per la qualificazione, la riqualificazione e
l'aggiornamento dello stesso, in collaborazione con le Università e le altre
istituzioni formative e sulla base del fabbisogno di operatori;
- determinare la misura e le
modalità di erogazione delle prestazioni
straordinarie e temporanee per i cittadini che si trovino in particolari
situazioni di difficoltà personali o familiari;
- provvedere alla ripartizione dei
fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei servizi sociali
sulla base delle priorità prospettate dagli organismi preposti alla gestione
dei servizi e definite in sede di programmazione regionale;
- determinare le condizioni ed i
requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'apposito
registro regionale;
- esercitare la
vigilanza su tutte le attività socio-assistenziali svolte nell'ambito
regionale;
- svolgere una azione
di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi
sociali.
Art. 8. (Compiti delegati alle Regioni)
È delegato alle Regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative statali concernenti il riconoscimento della
personalità giuridica, l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità o legati, nonché la vigilanza sotto ogni
forma, a norma del Titolo II del Libro I del Codice
Civile, nei confronti degli enti privati di assistenza, le cui finalità
statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione.
Nell'esercizio delle funzioni
delegate, le Regioni si attengono ai criteri
direttivi stabiliti dall'organo statale competente, al quale spetta anche di
accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui
sono preordinate.
In caso di persistente inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, si applicano,
per i provvedimenti sostitutivi, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge
22 luglio 1975, n. 382.
Art. 9. (Compiti delle Province)
Le province concorrono per il
proprio ambito territoriale alla elaborazione del
programma regionale di sviluppo dei servizi sociali, ne approvano il piano di
localizzazione, esprimono il parere sulla rispondenza alla gestione dei
servizi stessi delle delimitazioni territoriali determinate dalla regione.
Art. 10. (Compiti dei Comuni)
Le province svolgono le funzioni
amministrative che ad esse possono essere delegate
dalle regioni.
I Comuni singoli e associati ai fini
dell'attuazione dei principi e degli obiettivi della
presente legge ed in conformità alla normativa regionale:
- provvedono alla organizzazione
e alla gestione del complesso dei servizi sociali localizzati nel loro
territorio;
- partecipano alla
elaborazione, realizzazione e controllo del programma regionale di sviluppo
dei Servizi Sociali di cui all'art. 7 della presente legge;
- provvedono alla qualificazione e
al potenziamento dei Servizi Sociali già funzionanti sul territorio e alla istituzione di nuovi servizi curandone il
coordinamento e la interdipendenza tra di loro e con gli altri servizi sanitari
e formativi funzionanti nell'ambito territoriale di competenza;
- provvedono ad
erogare le prestazioni economiche straordinarie agli aventi diritto
secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale;
- assicurano il diritto dei cittadini
di partecipare alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi
sociali pubblici attraverso l'intervento dei rappresentanti degli utenti e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate
nel territorio;
- stipulano Convenzioni con le
istituzioni private di assistenza iscritte nel
registro regionale di cui al successivo art. 13 purché non abbiano scopi di
lucro e sempreché risultino idonee per i livelli di
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa
e operativa. Provvedono a consultare le stesse nella
fase preparatoria della programmazione regionale;
- si avvalgono della collaborazione
degli organismi del volontariato.
Allorché gli ambiti territoriali dei servizi
definiti ai sensi dell'art. 7 della presente legge coincidono con quelli
delle comunità montane, le funzioni di cui al comma precedente sono attribuite
alle stesse.
Art. 11. (Unità locali dei Servizi Sociali)
Le funzioni di cui al precedente
articolo possono essere esercitate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle
loro associazioni attraverso le Unità locali dei Servizi Sociali.
Per i Comuni organizzati in
circoscrizioni, l'Unità locale corrisponde ad una o più circoscrizioni,
secondo le determinazioni dei Comuni interessati.
L'Unità locale dei servizi sociali è
un organo del comune, o del consorzio o della comunità montana con propria
gestione e contabilità separata, salvo quanto sarà previsto dalla legge di
riforma della finanza locale.
La legge regionale fissa norme per:
1) la costituzione e la gestione
dell'Unità locale dei servizi sociali quale strumento
tecnicooperativo inserito nella struttura amministrativa del Comune singolo o
associati o della comunità montana;
2) la definizione delle strutture
dell'unità locale, prevedendo in particolare la costituzione di un comitato di
gestione con la partecipazione di rappresentanti del Consiglio Comunale, o dell'Assemblea
del Consorzio dei Comuni, o dell'Organo rappresentativo della comunità montana,
con garanzia di presenza delle minoranze nonché di
rappresentanti delle locali forze sociali, delle associazioni dei destinatari
dei servizi, degli operatori sociali e delle associazioni, fondazioni e
istituzioni di cui al successivo articolo 12;
Il comitato di gestione:
a) sovraintende
alla gestione della Unità locale ed al coordinamento
dei servizi sociali che ne fanno parte;
b) propone le
dotazioni di personale tecnico e amministrativo dell'Unità locale e dei
relativi servizi sociali; tale personale fa parte dell'organico del Comune o,
secondo i casi, della comunità montana o dell'associazione di comuni;
c) elabora il programma annuale di attività dell'unità locale, compreso l'aggiornamento e la
qualificazione del personale tecnico e amministrativo;
d) predispone il bilancio preventivo
e consuntivo dell'unità locale, che costituisce parte integrante del bilancio
del Comune o associazione dei Comuni o comunità montana, fermi restando: il
vincolo di destinazione degli specifici stanziamenti regionali, le norme concernenti il patrimonio e i proventi patrimoniali delle
istituzioni trasferite al Comune di cui al successivo articolo 16 della
presente legge, la separazione di eventuali passività.
Art. 12. (Libertà dell'assistenza privata)
In conformità all'ultimo comma
dell'art. 38 del
Art. 13. (Registro regionale istituzioni private)
In ogni Regione, presso il
competente Assessorato regionale, è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni
private che intendono essere consultate nella fase preparatoria della
programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle
convenzioni di cui al precedente art. n. 10.
L'iscrizione nel Registro delle
istituzioni private è disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale previo accertamento della loro corrispondenza
ai principi stabiliti dalla presente legge e alle condizioni previste dalle
leggi regionali, sentiti i Comuni nel cui territorio l'istituzione opera.
Per le istituzioni operanti in più Regioni l'iscrizione è effettuata nel Registro tenuto
presso l'Assessorato della Regione in cui l'istituzione ha sede legale, sentite
le altre Regioni interessate.
La legge regionale stabilisce le
procedure per l'iscrizione nel registro e per la cancellazione dal registro stesso in caso di gravi violazioni delle normative
statali e regionali, prevedendo che le procedure stesse siano atte a garantire
l'obiettività delle valutazioni occorrenti e la preventiva consultazione delle
istituzioni interessate.
Art. 14. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
Le I.P.A.B.
che non svolgono in modo precipuo attività inerenti la
sfera educativo-religiosa e che sono in grado, per
l'efficiente organizzazione di strutture e di personale, anche volontario, di
continuare autonomamente la propria attività, nonché le I.P.A.B.
a carattere associativo le cui attività di fondano, a norma di statuto, su prestazioni
volontarie dei soci, sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A questo fine le I.P.A.B.
interessate presentano istanza motivata e documentata
entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al 7° comma dell'art. 25 del sopracitato
D.P.R. ai Comuni dove hanno sede legale, che le corredano del proprio parere e
le inoltrano alla rispettiva Regione.
Il Presidente della Regione, sentito
il Consiglio regionale, provvede a trasmetterle al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per le determinazioni della
Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 - 6° comma - D.P.R. 24 luglio 1976,
n. 616.
L'elenco delle I.P.A.B.
che si trovano nelle condizioni citate nel primo comma del presente articolo è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le I.P.A.B. iscritte
nell'elenco perdono la personalità giuridica di diritto pubblico e rientrano
nella disciplina delle persone giuridiche private.
Le I.P.A.B.
che non abbiano presentato istanza e quelle non
iscritte nell'elenco di cui al comma precedente sono trasferite ai Comuni ai
sensi dell'art. 25 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le modalità
"previste nell'articolo 16 della presente legge.
Art. 15. (Regioni a Statuto speciale)
Le disposizioni
della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con il loro
ordinamento costituzionale.
Art. 16. (Modalità di trasferimento di funzioni, beni e personale delle IPAB soppresse)
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale
le cui funzioni, personale e beni siano trasferiti ai comuni singoli o
associati, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 13 della presente
legge, sono soppresse a decorrere dalla data del trasferimento.
I comuni destinatari delle funzioni
trasferite, effettuano la ricognizione degli scopi
delle IPAB soppresse, ne assicurano la continuazione
dell'attività con eventuali adeguamenti per meglio rispondere alle esigenze
della comunità locale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto dei fini
originali.
Le funzioni vengono
trasferite al Comune o ai Comuni singoli o associati alla cui popolazione erano
destinate, in modo esclusivo o prevalente, le prestazioni dell'istituzione
soppressa.
Il patrimonio mobiliare e
immobiliare delle istituzioni, con il relativo arredamento e attrezzature, è
trasferito ai comuni cui spetta di esercitare le
rispettive funzioni secondo le disposizioni del comma precedente.
I comuni singoli o associati
subentrano, dal momento del trasferimento, nelle situazioni patrimoniali
attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti ai beni
e loro pertinenze.
I trasferimenti ai Comuni dei beni
delle istituzioni avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di
registro.
Gli immobili predetti già adibiti a
centri assistenziali delle istituzioni soppresse, comprese quelle già
amministrate dagli enti comunali di assistenza, debbono
essere destinati in via prioritaria a sede di servizi sociali.
I proventi netti derivanti dalla amministrazione o dalla eventuale trasformazione
patrimoniale dei beni acquisiti per trasferimento debbono essere portati ad
incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività
socio-assistenziali. La gestione finanziaria delle attività di
assistenza e di tutti i beni trasferiti ai Comuni concernenti IPAB ed ECA viene contabilizzata
separatamente fino alla entrata in vigore della legge di riforma della finanza
locale.
Il personale delle istituzioni
soppresse, di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai rispettivi comuni,
contestualmente al passaggio delle funzioni.
Nell'inquadramento dei ruoli al
personale medesimo deve essere assicurata la conservazione della posizione
economica conseguita presso l'ente di provenienza.
I trasferimenti ai Comuni delle
funzioni, dei beni e del personale delle IPAB vengono disposti con singoli decreti del Presidente della
Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati e previa deliberazione del
Consiglio regionale.
La legge regionale regola, in
conformità ai criteri stabiliti nei commi precedenti per le IPAB operanti nell'ambito regionale, la materia concernente
le funzioni, i beni e il personale delle IPAB che
operano nel territorio di più regioni e soppresse a seguito della procedura
prevista dall'art. 113 del decreto sopracitato
e di quelle per le quali con la stessa procedura sia stata trasferita alle
Regioni una parte dei beni e del personale.
I beni di cui al comma precedente
vengono dalla Regione trasferiti in proprietà o dati
in uso ai Comuni singoli o associati dove gli stessi sono dislocati per essere
utilizzati in attività di assistenza e garantendo, per quanto possibile, il
rispetto dei fini originari.
Art. 17. (Finanziamento)
Agli oneri derivanti dalla presente
legge si provvede:
- con i fondi degli enti locali comunque destinati ad interventi aventi finalità
assistenziali; - con quota parte del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni e modifiche;
- con le disponibilità finanziarie
conseguenti alla attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e che confluiranno nel Fondo comune;
- con quota parte degli utili delle
Lotterie nazionali, di cui all'art. 1 della legge 26 marzo 1977, n. 105.
Art. 18. (Abrogazione di norme incompatibili)
È abrogata ogni norma che risulti incompatibile con le disposizioni contenute nella
presente legge.
www.fondazionepromozionesociale.it