Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre
1978
ABOLITE
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con
un ritardo di oltre 6 anni il Governo ha finalmente approvato il regolamento
previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 concernente le barriere
architettoniche, i trasporti pubblici e l'assegnazione di alloggi
agli handicappati, regolamento che pubblichiamo integralmente (D.P.R. n. 384 del 27 aprile
Resta
ora la necessità urgente di far applicare il regolamento, tenuto anche conto
che nel D.P.R. 384 non è indicato alcun termine per l'entrata in vigore delle
norme.
Titolo I
Scopi e campi di applicazione
Art. 1.
Le norme del presente regolamento
sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere
architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di
relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello
di carattere collettivo-sociale.
Le norme stesse riguardano le nuove
costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.
Agli edifici già esistenti, anche se
non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi
varianti.
Per edifici pubblici a carattere
collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni
aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario
e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono
prestati servizi di interesse generale.
Art. 2.
Gli edifici, i mezzi di trasporto e
le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente
visibile, il simbolo di accessibilità secondo il
modello di cui all'allegato A al presente regolamento.
Titolo II
Strutture esterne connesse agli
edifici.
Art. 3. - Percorsi pedonali
Al fine di assicurare il
collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna,
e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali
devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in
relazione alle principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La larghezza minima del percorso pedonale
deve essere di mt 1,50. Il dislivello
ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o
delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non deve comunque superare i
In particolare, ogni qualvolta il
percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per
cento.
La pendenza massima del percorso
pedonale non deve superare il 5 per cento.
Tale pendenza può essere elevata
fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano
previsti:
a)
un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt
1,50, ogni
b)
un cordolo sopraelevato di
c)
un corrimano posto ad un'altezza di
La pavimentazione del percorso
pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili
scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque
da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del
percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto
ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale deve pertanto
presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione
e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno,
diversa da quelle della pavimentazione.
Art. 4. - Parcheggi
Al fine di agevolare il trasferimento
dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento
relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in
aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli
accessi medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o
su piani diversi con un dislivello massimo di
La pendenza massima trasversale del
parcheggio non deve superare il 5 per cento.
In particolare è necessario che lo
schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con
inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque
consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura
della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del
parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema
sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio,
dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei
minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici
deve avere una larghezza minima di
La zona relativa
all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento
del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello
massimo di
La zona relativa
all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero
movimento devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di
colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da striscie trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio
devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali
adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai
Art. 5. - Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati
Nei centri abitati, nel caso di
sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere
consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai minorati fisici con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza
di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare o
sostare con il veicolo da essi utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai
veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei
veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati
suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.
Art. 6. - Contrassegno speciale
Ai minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai
comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni
di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve
essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno,
che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a
caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà
predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto
il territorio nazionale.
Titolo III
Struttura edilizia in generale
Art. 7. - Accessi
Al fine di agevolare l'accesso
all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte
esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi
raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce
netta minima di
Le zone antistanti
e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi
rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di
Qualora sia indispensabile prevedere
una soglia, il dislivello massimo non deve superare i
La zona antistante
gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità
minima di
Negli accessi provvisti di soglia,
questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto
ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli
infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.
Art. 8. - Piattaforma di distribuzione
Al fine di agevolare lo spostamento
all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai
percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere
mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia
con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle
quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
La superficie minima della piattaforma
di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato
minore non inferiore a
Alla piattaforma di distribuzione
deve essere possibile accedere direttamente dai
percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve
essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare
la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione
deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.
Art. 9. - Scale
Le scale devono presentare un
andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione
nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e
le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
Il vano scala deve essere immediatamente individuabile
dalle piattaforme di distribuzione.
I gradini delle scale devono avere:
pedata minima .................... cm 30
alzata massima ................... cm 16
Il profilo del gradino deve
presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso
un angolo di circa 78°-80°.
In caso di disegno discontinuo
l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo
di
La pavimentazione delle scale deve
essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali
idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di
parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di
Il corrimano deve essere di sezione
adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto
non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di
scala e la successiva.
Deve essere posto ad un'altezza di
Le rampe delle scale di larghezza
superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il
corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo
gradino di almeno
Art. 10. - Rampe
La larghezza minima di una rampa
deve essere di
La pendenza massima di una rampa non
deve superare l'8 per cento.
Ogni
La pavimentazione della rampa deve
essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.
È ammessa l'interruzione della rampa
mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se
precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di
Art. 11. - Corridoi e passaggi
Al fine di agevolare la circolazione
interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento
quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione,
senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o
mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e
dei passaggi deve essere di
I corridoi o i passaggi non devono
presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono
essere superate possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei
passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere
pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati
accorgimenti.
Art. 12. - Porte
Al fine di rendere agevole l'uso
delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di
persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei
gabinetti, devono avere una luce netta minima di m
0,85 con dimensione media ottimale di
Nel caso di porte a due o più
battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di
In caso di porte successive deve
essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le
porte stesse, di almeno
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti
all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di
Le porte interamente realizzate con
materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare
l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli,
riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso
di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte
deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere
accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a
leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di
Nel caso di adozione,
nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o
verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.
Art. 13. - Pavimenti
I pavimenti all'interno della
struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara
individuazione dei percorsi e ad una eventuale
distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel
materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere
antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei
o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili
incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati,
guide in risalto, ecc.
Nei percorsi aventi caratteristiche
di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili
ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti
stessi.
Deve essere assicurata, nel tempo,
la perfetta planarità del pavimento, scegliendo
materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosita, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.
Art. 14. - Locali igienici
Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone
a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere
particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque,
non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un
percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso
deve avere una luce netta minima di
Le dimensioni
minime del locale igienico devono essere di 1,80 x
Il locale igienico deve essere
attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio,
corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La
tazza wc deve essere situata nella parete opposta
all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra)
uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle,
dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc
un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi
entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di
La distanza fra il bordo anteriore
della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno
L'altezza del piano superiore della
tazza deve essere di
Il lavabo deve essere posto
preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve
essere posto ad un'altezza di
Le tubazioni di adduzione
e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile
ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il
comando a leva.
Lo specchio deve essere fissato alla
parete; superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e
Il locale igienico deve essere
provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero
perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla
porta) ad una altezza di
Altro corrimano deve essere previsto
all'altezza di
È necessario inoltre prevedere due
corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere
posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse wc
di
Il secondo corrimano verticale deve
essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc,
ad una distanza di
I corrimano,
orizzontali e verticali
devono essere realizzati in tubo di acciaio da
Il campanello elettrico deve essere
del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc,
con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione
della eventuale richiesta di assistenza.
Art. 15. - Ascensori
In tutti gli edifici con più di un
piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore
che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle,
deve presentare le seguenti caratteristiche:
avere una cabina di dimensioni minime di
avere una luce libera sul ripiano di
fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno
avere l'arresto ai piani dotato di un
sistema di autolivellamento del pavimento della
cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali caratteristiche,
essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente
correzione dei dislivelli di fermata;
avere le porte interne ed esterne, a
scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura
delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole
mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico
devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo
di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina
ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando
interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza
massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il
campanello di allarme, deve essere posto un citofono
ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.
Art. 16. - Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione
Negli edifici sociali tutti gli
apparecchi di comando, interruttori, campanelli di
allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere
posti ad una altezza massima di
Devono inoltre essere facilmente
individuabili e visibili anche in caso di illuminazione
nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera
pressione.
Gli apparecchi elettrici di
segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e
Tutti gli apparecchi elettrici di
segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da
consentire la immediata percezione visiva ed
acustica.
Titolo IV
Edilizia abitativa e luoghi di
lavoro
Art. 17. - Case di abitazione
Gli alloggi situati nei piani
terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno
difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.
Agli alloggi così assegnati dovranno
essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del
presente regolamento.
Art. 18. - Edifici scolastici
Gli edifici delle istituzioni
pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università
e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola
dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. Le strutture
interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del
presente regolamento.
L'arredamento, i sussidi didattici e
le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività
didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere,
materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Nel caso di edifici
scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere
raggiungibile dall’esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in
alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con
rampe.
Titolo V
Servizi speciali di pubblica utilità
Art. 19. - Tranvie, filovie, autobus, metropolitane
Sui mezzi di trasporto tranviario,
filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non
deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita.
Al fine di evitare ai minorati di
dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso della
porta di uscita.
Almeno nelle stazioni principali le
metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina
all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei
ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone
non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della
vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno
essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina;
all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza
intralciare il passaggio.
Tale spazio riservato dovrà inoltre
essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in
modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.
Art. 20. - Treni, stazioni, ferrovie
Le principali stazioni
ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei
mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con
difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento
dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà
essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze
da porre in composizione di alcuni treni in circolazione
sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato
un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con
difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito
delle carrozzelle.,
Il Ministro dei trasporti stabilirà
le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di
cui al presente articolo.
Art. 21. - Servizi di navigazione marittima nazionale
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati
con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate
all'agevole passaggio della autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima
è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare: pertanto soglie
o scalini.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta,
in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità
delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area
degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero
fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte.
In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa
deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato
dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla
manovra di essa.
Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con
eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento e
di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad
Gli ascensori eventuali per poltrone
a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli
ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza,
devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del
presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area
degli alloggi.
L'area degli alloggi,
preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e
relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di
ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non
inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti
antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di, segnalazione per
chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici
riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente
regolamento.
Le presenti disposizioni non si
applicano agli aliscafi.
Art. 22. - Servizi di navigazione interna
Le passerelle e gli accessi alle
navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere
idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in
generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze
dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente
attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi
difficoltà tecniche.
Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli aliscafi.
Art. 23. - Aerostazioni
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e
senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.
Le strutture esterne connesse agli
edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento
dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui
agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.
Art. 24. - Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie
aeroportuali e di metropolitane
In tutte le stazioni ferroviarie,
aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito
dovranno essere resi accessibili agli invalidi
(ristoranti, bar, servizi igienici).
Art. 25. - Impianti telefonici pubblici
Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a
ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei
capoluoghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali
sia possibile apportare le conforme varianti, ai sensi dell'art. 1, deve
essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di
il dislivello massimo tra il pavimento
interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve
essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima
di
Le altre caratteristiche sono
stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b)
in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un
quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale
posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti
di cui al precedente punto a);
c) il 5 per cento delle cabine di
nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente
ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5 per cento degli apparecchi
posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non
superiore a
Art. 26. - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
Al fine di consentire la più ampia
partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per
riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di
interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da
persone a ridotte o impedite capacità motorie.
Tale zona deve avere i seguenti
requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante
un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa
ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli
liberi di facile accesso, ricavati tra, le file delle poltrone e riservati
alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in
numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti
normali.
Lo stallo libero deve avere le
seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 -
larghezza
spazio libero, anteriore o posteriore per
la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza
minima di
il pavimento dello stallo deve essere
orizzontale.
ALLEGATO A
Figura e bordo in colore bianco - Fondo
azzurro.
www.fondazionepromozionesociale.it