Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre 1978

 

 

LA LEGGE CHE SOPPRIME I MANICOMI

 

 

Con l'entrata in vigore della legge n. 180 del 13 maggio 1978 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», che riproducia­mo, è stata decretata la soppressione dei ma­nicomi.

Sono stati accolti, sul piano delle enunciazio­ni, le indicazioni ed i risultati delle esperienze acquisite nel corso delle dure lotte antimanico­miali condotte in questi anni.

Ottenuta questa importante vittoria, il proble­ma si sposta dall'aspetto legislativo a quello attuativo.

Le attuali controparti sono:

- le Regioni per gli aspetti di legislazione specifica e di programmazione;

- i Comuni per la gestione da attuare a livel­lo di unità locale dei servizi;

- le Province nella fase transitoria.

Crediamo che l'obiettivo prioritario debba es­sere la costituzione o potenziamento dei servizi di territorio (Unità locale), ai quali competono gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione.

Questi interventi, se attuati correttamente, co­stituiscono il filtro per la massima riduzione pos­sibile dei ricoveri ospedalieri volontari e ob­bligatori.

Se invece i servizi di territorio saranno caren­ti o se la loro finalità continuerà ad essere l'e­marginazione, allora si otterrà l'effetto opposto e cioè la manicomializzazione del territorio e degli ospedali generali e il potenziamento delle case di cura private.

La legge 180 prevede che «al fine di garanti­re la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale», i posti letto devono es­sere «organicamente e funzionalmente collega­ti, in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel territorio».

Ciò significa, a nostro avviso, che i suddetti posti letto ospedalieri non devono essere orga­nizzati come un reparto di medicina. Non devo­no cioè avere né primari, né aiuti, né assistenti, né infermieri inseriti negli organici ospedalieri.

Il trattamento psichiatrico nell'ospedale deve invece essere assicurato dalle équipes territo­riali, mentre all'organizzazione ospedaliera do­vrebbe competere la gestione dei servizi gene­rali (cucina, pulizia, ecc.).

In tal modo si assicurerebbe una effettiva con­tinuità terapeutica e si eviterebbe che le équi­pes scarichino i malati negli ospedali.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1. - (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato pos­sono essere disposti dall'autorità sanitaria ac­certamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, com­preso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari ob­bligatori a carico dello Stato e di enti o istitu­zioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o conven­zionate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligato­rio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari ob­bligatori di cui ai precedenti commi devono es­sere accompagnati da iniziative rivolte ad assi­curare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari ob­bligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

 

Art. 2. - (Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale)

La misure di cui al secondo comma del prece­dente articolo possono essere disposte nei con­fronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la propo­sta di trattamento sanitario obbligatorio può pre­vedere che le cure vengano prestate in condi­zioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le con­dizioni e le circostanze che consentano di adot­tare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla conva­lida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da parte di un medico della struttura sa­nitaria pubblica e deve essere motivato in re­lazione a quanto previsto nel precedente comma.

 

Art. 3. - (Procedimento relativo agli accertamenti

e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale)

Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il qua­le il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedalie­ra, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla con­valida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nel­la cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessa­zione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'in­fermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adot­tato nei confronti di cittadini stranieri o di apo­lidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giu­dice tutelare, con le modalità e per gli adempi­menti di cui al primo e secondo comma del pre­sente articolo, indicando la ulteriore durata pre­sumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è te­nuto a comunicare al sindaco, sia in caso di di­missione del ricoverato che in continuità di de­genza, la cessazione delle condizioni che richie­dono l'obbligo del trattamento sanitario; comu­nica altresì la eventuale sopravvenuta impossi­bilità a proseguire il trattamento stesso. Il sin­daco, entro 48 ore dal ricevimento della comu­nicazione del sanitario, ne notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tu­telare adotta i provvedimenti urgenti che posso­no occorrere per conservare e per amministra­re il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto e quinto comma del presente arti­colo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussi­stano gli estremi di un delitto più grave, il rea­to di omissione di atti di ufficio.

 

Art. 4. - (Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio)

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il tratta­mento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sin­daco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stes­so procedimento del provvedimento revocato 0 modificato.

 

Art. 5. - (Tutela giurisdizionale)

Chi è sottoposto a trattamento sanitario ob­bligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tri­bunale mediante raccomandata con avviso di ri­cevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notifica­to alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il prov­vedimento che ha disposto il trattamento sani­tario obbligatorio e sentito il pubblico ministe­ro, può sospendere il trattamento medesimo an­che prima che sia tenuta l'udienza di compari­zione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assun­to informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione.

 

Art. 6. - (Modalità relative agli accertamenti e

trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera per malattia mentale)

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.

A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato 0 di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente leg­ge, devono essere istituiti specifici servizi psi­chiatrici di diagnosi e cura.

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente del­la Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servi­zi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e fun­zionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti pre­scritti, nelle quali possono essere attuati tratta­menti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

In relazione alle esigenze assistenziali, le pro­vince possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

 

Art. 7. - (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica)

A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge le funzioni amministrative concer­nenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle provin­ce, sono trasferite, per i territori di loro compe­tenza, alle regioni ordinarie e a statuto specia­le. Resta ferma l'attuale competenza delle pro­vince autonome di Trento e di Bolzano.

L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli ar­ticoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospe­dalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa .

A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge le regioni esercitano anche nei con­fronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.

Sino alla data di entrata in vigore della rifor­ma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione de­gli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione ri­guardante i servizi psichiatrici e di igiene men­tale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'orga­nizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanita­rie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la di­versa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bi­lanci delle amministrazioni provinciali.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esisten­ti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali gene­rali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neu­ropsichiatriche.

Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle am­ministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e be­neficenza si applicano i divieti di cui all'artico­lo 6 del decreto-legge 20 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 feb­braio 1978, n. 43.

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6 è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei ser­vizi e presìdi psichiatrici pubblici extra ospe­dalieri.

I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono rego­lati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di ca­tegoria maggiormente rappresentative.

Lo schema tipo di convenzione dovrà discipli­nare tra l'altro il collegamento organico e fun­zionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del pre­sente articolo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichia­trici pubblici e dei presìdi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere e­conomico delle corrispondenti categorie del per­sonale degli enti ospedalieri.

 

Art. 8. - (Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici)

Le norme di cui alla presente legge si appli­cano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della pre­sente legge, con singole relazioni motivate, co­munica al sindaco dei rispettivi comuni di resi­denza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sa­nitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. il primario responsabile del­la divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.

Il sindaco dispone il provvedimento di tratta­mento sanitario obbligatorio in condizioni di de­genza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comuni­cazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai com­mi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più gra­ve, il reato di omissione di atti di ufficio.

Tenuto conto di quanto previsto al quinto com­ma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'artico­lo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richie­sta, esclusivamente coloro che vi sono stati ri­coverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di de­genza ospedaliera.

 

Art. 9. - (Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici)

Le attribuzioni in materia sanitaria del diretto­re, dei primari, degli aiuti e degli assistenti de­gli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, ri­spettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'artico­lo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

 

Art. 10. - (Modifiche al codice penale)

Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezio­ne III, paragrafo 6 del codice penale sono sop­presse le parole: «di alienati di mente».

Nella rubrica dell'articolo 716 del codice pe­nale sono soppresse le parole: «di infermi di mente o».

Nello stesso articolo sono soppresse le paro­le: «a uno stabilimento di cura o».

 

Art. 11. - (Norme finali)

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente «Di­sposizioni sui manicomi e sugli alienati» e suc­cessive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice pe­nale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisio­ne delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompa­tibile con la presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della leg­ge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposi­zioni vigenti in materia di profilassi internazio­nale e di malattie infettive e diffusive, ivi com­prese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbliga­tori le competenze delle autorità militari, dei medici di porti, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel­la Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).

 

 

(1) La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16-5-1978.

 

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