Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre
1978
Con l'entrata in vigore della legge n. 180 del 13
maggio 1978 «Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori», che riproduciamo, è stata decretata la soppressione
dei manicomi.
Sono
stati accolti, sul piano delle enunciazioni, le indicazioni ed i risultati
delle esperienze acquisite nel corso delle dure lotte antimanicomiali condotte
in questi anni.
Ottenuta
questa importante vittoria, il problema si sposta
dall'aspetto legislativo a quello attuativo.
Le
attuali controparti sono:
-
le Regioni per gli aspetti di legislazione specifica e
di programmazione;
-
i Comuni per la gestione da attuare a livello di unità
locale dei servizi;
-
le Province nella fase transitoria.
Crediamo
che l'obiettivo prioritario debba essere la costituzione o potenziamento dei
servizi di territorio (Unità locale), ai quali competono gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione.
Questi interventi, se attuati correttamente, costituiscono
il filtro per la massima riduzione possibile dei ricoveri ospedalieri
volontari e obbligatori.
Se
invece i servizi di territorio saranno carenti o se la loro finalità
continuerà ad essere l'emarginazione, allora si otterrà l'effetto opposto e cioè la manicomializzazione del
territorio e degli ospedali generali e il potenziamento delle case di cura
private.
La
legge 180 prevede che
«al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della
salute mentale», i posti letto devono essere
«organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli
altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel territorio».
Ciò
significa, a nostro avviso, che i suddetti posti letto
ospedalieri non devono essere organizzati come un reparto di medicina.
Non devono cioè avere né primari, né aiuti, né
assistenti, né infermieri inseriti negli organici ospedalieri.
Il
trattamento psichiatrico nell'ospedale deve invece essere assicurato dalle équipes territoriali, mentre all'organizzazione
ospedaliera dovrebbe competere la gestione dei servizi generali (cucina,
pulizia, ecc.).
In
tal modo si assicurerebbe una effettiva continuità
terapeutica e si eviterebbe che le équipes
scarichino i malati negli ospedali.
TESTO DELLA LEGGE
Art. 1. - (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge
e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere
disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o
istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali
e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua
qualità di autorità sanitaria locale, su proposta
motivata di un medico.
Art.
2. - (Accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori per malattia mentale)
La misure di cui al secondo comma del precedente
articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da
malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma
la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera
solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano
le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma
dell'art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve
essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3. - (Procedimento relativo agli accertamenti
e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale)
Il provvedimento di cui all'articolo
2 con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla
proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida
di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore
dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le
successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il
settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il
ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica
altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento
stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui
al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4. - (Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio)
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di
modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato 0
modificato.
Art. 5. - (Tutela giurisdizionale)
Chi è sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le
parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a
cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il
presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto informazioni e
raccolte le prove disposte di ufficio o richieste
dalle parti.
I ricorsi ed i successivi
procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
Art. 6. - (Modalità relative agli accertamenti e
trattamenti
sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera per malattia mentale)
Gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a
carico dello Stato 0 di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai
successivi commi.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti
dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli
ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura.
I servizi di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo
quanto è previsto dal decreto del Presidente del
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in
possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono
essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di
ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province
possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai
sensi del successivo articolo 7.
Art. 7. - (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica)
A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge le funzioni amministrative concernenti l'assistenza
psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza,
alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera
disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i
ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31
dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla
competenza della spesa .
A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti
degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri
ospedali.
Sino alla data di entrata
in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le
province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla
gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i
servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene
mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative
non possono comportare maggiori oneri per i bilanci
delle amministrazioni provinciali.
È in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici
dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si
applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 dicembre 1977,
n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi
e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6 è addetto personale degli
ospedali psichiatrici e dei servizi e presìdi
psichiatrici pubblici extra ospedalieri.
I rapporti tra le province, gli enti
ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da
approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle
province d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà
disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra
le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del
personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio
Art. 8. - (Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici)
Le norme di cui
alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali
psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della
divisione, entro novanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al
sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i
quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario
obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile
del trattamento stesso. il
primario responsabile della divisione è altresì
tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento
di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2
e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli
adempimenti di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di
cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di
un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al
quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta,
esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9. - (Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici)
Le attribuzioni in materia sanitaria
del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali
psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente,
dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10. - (Modifiche al codice penale)
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono
soppresse le parole: «di alienati di mente».
Nella rubrica dell'articolo 716 del
codice penale sono soppresse le parole: «di infermi
di mente o».
Nello stesso articolo sono soppresse
le parole: «a uno stabilimento di cura o».
Art. 11. - (Norme finali)
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e
3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente «Disposizioni sui
manicomi e sugli alienati» e successive modificazioni, l'articolo 420 del
codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1
dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore della legge istitutiva
del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo
unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di
malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie,
sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze
delle autorità militari, dei medici di porti, di aeroporto e di frontiera e dei
comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
(1) La legge è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16-5-1978.
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