Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre
1978
MODIFICATA
Nel
n. 35 di
Prospettive assistenziali avevamo riportato la legge della Regione Toscana n. 15 del 7 aprile
1976 «Interventi in materia di assistenza sociale e
delega di funzioni agli enti locali».
Era
la prima legge regionale (e purtroppo è rimasta l’unica) che provvedeva
a definire le funzioni dell'assistenza ed a delegarle alle Unità locali
dei servizi.
Le
altre leggi regionali (Veneto, Piemonte, Lazio,
ecc.) si limitano ad elencare gli interventi delegati alle Unità locali.
A
seguito dell'entrata in vigore del DPR 616, il Consiglio regionale della
Toscana ha provveduto con legge n. 35 del
Ribadiamo le nostre riserve in
merito alla costituzione dei consorzi fra Comuni e Province soprattutto dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 616 che fa esclusivo riferimento ai Comuni, alla
non coincidenza delle Unità locali con i Consigli di quartiere (Firenze) e con
i distretti scolastici (V. in particolare l'editoriale del n. 51 di Prospettive assistenziali) e
all'inserimento dei centri di vacanza fra le attività assistenziali.
TESTO DELLA LEGGE
TITOLO I
Interventi di sostegno
economico e per l'istituzione dei servizi di assistenza
sociale da parte degli enti locali
Art. 1. - (Finalità)
Al fine di prevenire e rimuovere le
situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo
della persona umana, in attuazione dell'articolo 4
dello Statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi
di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente
legge.
Art. 2. - (Soggetti e fini degli interventi)
L'assistenza sociale è volta a
garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle
esigenze vitali e l'eguaglianza di prestazioni a parità di bisogni.
In particolare l'assistenza sociale
tende:
a) a prevenire o rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare il mantenimento od il
reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero
l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel
proprio ambiente;
c)
a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da
minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale
ambiente familiare e comunitario;
d)
a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai
sensi del successivo articolo 23.
Gli interventi di assistenza
sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra
le possibili prestazioni.
Art. 3. - (Modalità di intervento)
Le finalità di cui al precedente
articolo si realizzano con:
a) istituzione di servizi sociali per
attività di indagine e interventi di prevenzione,
assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei
comunitari nonché il ricovero nei limiti previsti dal successivo articolo 4;
b) interventi di sostegno economico,
mediante erogazione di assegni integrativi che consentano
il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori nonché l'assistenza ed
il mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque, privi di
sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti direttamente a
favore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti
comunque incapaci, a favore della famiglia. Sono inoltre disposti interventi
economici a favore delle famiglie affidatarie di minori 0 ospitanti adulti
inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;
c) interventi occasionali di sostegno
economico a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze
eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno
e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;
d)
istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri di vacanza.
Art. 4. - (Interventi di ricovero)
Il ricovero ed il mantenimento di
minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, è
disposto a seguito della constatata impossibilità di garantire le esigenze
vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.
Alla scelta dell'istituto di
ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la
famiglia.
Art. 5. - (Centri di vacanza)
I comuni autorizzano l'istituzione e
la gestione dei centri di vacanza di cui alla lettera d) dell'articolo 3.
Apposito regolamento regionale stabilisce i
presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalità del
controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei confronti degli
enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei
provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di
irregolarità o di non osservanza delle disposizioni impartite. I provvedimenti di autorizzazione, diffida e revoca sono adottati dal comune
in cui é ubicato il centro di vacanza.
Il regolamento in particolare
determina:
- i requisiti e le
caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;
- il numero ed i requisiti
professionali del personale addetto ai centri;
- gli accertamenti sanitari e le
misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il
personale.
- le registrazioni e le
documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi
tipi di soggiorno;
- le modalità e la periodicità delle
visite ispettive.
Il regolamento interno degli enti
gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai
locali dei centri di vacanza.
Minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali non possono costituire motivo di esclusione
dal soggiorno nei centri.
Nel caso in cui siano
ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire
o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.
Art. 6. - (Idoneità delle strutture di ospitalità e dei
nuclei familiari affidatari o ospitanti)
I criteri per l'accertamento e per
la determinazione dei requisiti di idoneità delle
strutture di ospitalità, nonché dei nuclei familiari previsti dall'articolo 3,
sono stabiliti dai comuni, o per gli interventi di loro competenza, dalle province
in conformità alle condizioni stabilite con apposita legge regionale.
Le strutture di ospitalità,
di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti
locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del
comune ove le strutture medesime sono ubicate.
Art. 7. - (Interventi dei comuni)
Gli interventi di competenza dei
comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, sono attuati dal comune di residenza dell'assistito per i fini di
cui all'articolo 2 e con le modalità indicate ai successivi articoli della
presente legge.
Tali interventi possono essere
attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessità ed
urgenza della prestazione da effettuare.
Dell'intervento realizzato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.
I servizi e le strutture utilizzati
per assicurare le prestazioni, pur nella salvaguardia
di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolti alla generalità
della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per
categorie di cittadini.
Art. 8. - (Interventi in materia di assistenza a
categorie)
Gli interventi di cui all'articolo
precedente concernono, tra l'altro, le attività relative a:
a) l'assistenza economica in favore
delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime
del delitto;
b) l'assistenza post-penitenziaria;
c) gli interventi in favore dei minori
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile;
d)
gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della
legge 20 febbraio 1958, n. 75;
e)
gli interventi in favore di profughi stranieri, non riservati allo Stato
dall'articolo 24, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Tra le funzioni assistenziali
attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, sono inoltre comprese quelle già di competenza regionale tra cui, in
particolare, quelle in favore:
1) delle categorie
post-belliche nei limiti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio
1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646;
2) dei profughi e
dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive integrazioni
e modificazioni;
3) degli inabili
al lavoro ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
4) degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'articolo 5,
lettera g, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;
5) degli hanseniani e loro familiari a carico ai sensi delle leggi 3
giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, e della legge regionale 28 aprile 1977, n. 26;
6) degli affetti
da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'articolo 5 della legge 14
dicembre 1970, n. 1088.
7) delle
coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti
attività commerciali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 gennaio
1973, n. 4;
8) dei lavoratori
emigrati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.
Art. 9. - (Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti della
magistratura)
Gli interventi a favore dei minori
soggetti ai provvedimenti di cui all'articolo 23,
lettera c, del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, sono attuati nell'ambito del servizio istituito dalla legge regionale
12 marzo 1977, n. 18, indipendentemente dalla residenza anagrafica
dell'assistito, su richiesta ed in collaborazione con le autorità giudiziarie
operanti nella Regione.
Il recupero delle spese per i
ricoveri e gli affidamenti familiari, sostenute nell'ambito degli interventi
di cui al primo comma, è attuato, esclusivamente nei confronti dei comuni non
toscani, in base alle disposizioni previste dall'articolo 72 e seguenti della
legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9/bis. - (Interventi ai sensi dell'articolo 154 del T.U. delle leggi di p.s.)
I provvedimenti di ricovero ai sensi
dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono attuati nei
limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge e alle condizioni di cui
al secondo comma dell'articolo 7 anche a favore di non residenti.
Art. 9/ter. - (Funzioni di controllo e vigilanza)
Rientrano tra le funzioni attribuite
ai comuni per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, quelle relative a:
a) la vigilanza sull'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, e dell'articolo 4 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
b)
la vigilanza e il controllo di cui all'articol0 4, punto 4 e all'articolo 5
del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.
TITOLO II
Controversie per le
spese di soccorso e di assistenza e delega di
funzioni agli enti locali
Art. 10. - (Delega delle decisioni delle controversie)
La decisione delle controversie tra
comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni
di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili
al lavoro a norma dell'articolo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o
l'istituzione che ha erogato la prestazione, ovvero, nell'ipotesi di cui
all'articolo 1 lettera c), seconda
parte, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si
trova il comune di residenza del ricoverato.
Qualora nel corso del procedimento
siano accertati interessi patrimoniali della provincia, In controversia è decisa dalla Giunta regionale.
Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono
decise dalla Giunta regionale.
Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono
essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.
Art. 11. - (Contestazione del debito)
L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta
agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.
Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della
prestazione, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la
distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito
e richiedendone il pagamento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'ente che
intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente
ricoverante motivata opposizione.
In caso di omessa
opposizione, il debito si intende riconosciuto a tutti gli effetti.
Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con
lettera raccomandata.
Art. 12. - (Decisione delle controversie)
Per la decisione delle controversie,
l'ente ricoverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta,
unitamente alle proprie controdeduzioni, nonché ogni altro elemento utile per la decisione.
La provincia decide la controversia
sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché
di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.
Qualora, nel corso dell'istruttoria,
emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di
competenza di altro ente, la provincia dà
comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia,
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie
deduzioni.
Trascorso il termine assegnato, la
provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette
l'ordine relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125 del D.P.R. 5 febbraio 1891, n. 99.
Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10, la provincia,
acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla Giunta regionale per i
provvedimenti di competenza.
TITOLO III
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza -
Riordinamento e delega di funzioni agli enti locali
Art. 13. - (Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.)
Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, numero 6972 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di
esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono
delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare
sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza
ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di
amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie, escluse
quelle indicate al successivo articolo
I comuni esercitano la delega, ai
sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a
superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli Statuti alla
disciplina contenuta nella presente legge;
c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle I.P.A.B.
con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati
nel territorio;
d) i servizi sociali delle I.P.A.B. saranno organizzati
in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione
alla loro gestione;
e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione
dei servizi delle I.P.A.B. secondo
le finalità e la modalità d'intervento previste dal Titolo I della presente
legge.
La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel
caso previsto dall'articolo 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata
ad un commissario nominato dal comune.
L'indennità spettante al commissario
è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostruzione dell'amministrazione ordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano ad ogni altro ente pubblico locale operante nella
materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Art. 14. - (Funzioni esercitate direttamente dalla Regione)
Sono esercitate direttamente dalla
Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi
regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il
raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie
relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione dei
consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione
o la costituzione d'ufficio di federazioni.
I provvedimenti di cui al primo
comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
Le funzioni di cui al secondo comma
sono di competenza della Giunta regionale, che le esercita nel
quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza
sociale approvati dal Consiglio regionale.
Art. 14/bis. - (Delega delle funzioni concernenti le persone giuridiche private)
Le funzioni concernenti
le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione e che operano
nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono
sub-delegate ai comuni in cui gli enti hanno la propria sede legale. Sono
riservate alla Regione le funzioni di cui all'articolo 14/ter.
La delega concerne in particolare:
1) la nomina e la sostituzione di
amministratori e di rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto
di fondazione non possono attuarsi (articolo 25 cod. civ.);
2) la sospensione dell'esecuzione di
deliberazioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume (articolo 23,
ultimo comma, cod. civ.);
3) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ivi compreso l'annullamento
delle deliberazioni di fondazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume (articolo 25 cod. civ.);
4) lo scioglimento
dell'amministrazione delle fondazioni e la nomina di commissari (articolo 25
cod. civ.);
5)
l'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori (articolo 25 cod. civ.);
6) il
coordinamento dell'attività di più fondazioni (articolo 25 cod. civ.).
Gli enti delegati si atterrano agli indirizzi stabiliti dall'articolo 13.
Art. 14/ter. -
(Funzioni concernenti /e persone
giuridiche private esercitate direttamente dalla Regione)
Sono esercitate dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, le funzioni
concernenti le persone giuridiche private di cui al precedente articolo,
relative a:
1) il riconoscimento giuridico
(articolo 12 cod. civ.);
2) l'approvazione dello statuto e
delle successive modifiche, di associazioni e
fondazioni (articoli 12 e 16 cod. civ.);
3) l'unificazione
dell'amministrazione di più fondazioni (articolo 26 cod. civ.);
4) la trasformazione di fondazioni
(articolo 28 cod. civ.);
5) la devoluzione dei beni di associazioni e fondazioni (articoli 31 e 32 cod. civ.);
6) la dichiarazione di estinzione (articolo 27 cod. civ.).
L'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e
legati è rilasciata dalla Regione secondo le norme fissate per l'attuazione
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 15. - (Istituzioni a carattere associativo)
Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano né
alle istituzioni a carattere associativo le cui attività, a norma di statuto,
si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci, né alle confraternite
soggette al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.
Le istituzioni di cui al comma
precedente riconosciute quali istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle
province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.
I comuni, le province e i loro
consorzi promuovono intese perché nello stesso quadro possa raccordarsi anche
l'attività delle istituzioni private.
Art. 15/bis. - (Individuazione delle persone giuridiche private operanti in materia
di beneficenza pubblica)
Il Consiglio regionale, agli effetti
dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 14/bis, 14/ter e 15, individua, su proposta
della Giunta, le persone giuridiche private che operano nelle materie di cui
all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le cui finalità statutarie
si esauriscono nell'ambito della Regione.
Art. 16. - (Trasferimento ai Comuni delle funzioni degli enti comunali di assistenza)
Con effetto dal 30 giugno 1978, le
funzioni comunque svolte e il patrimonio degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali
subentrano nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive o
passive, di pertinenza degli enti.
Dalla predetta data il personale di
ruolo è assegnato ai rispettivi comuni.
È altresì assegnato ai rispettivi
comuni il personale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio continuativo presso gli enti comunali di assistenza alla data del 24 luglio 1977.
Art. 16/bis. - (Trasmissione della documentazione
concernente gli enti comunali di assistenza)
Entro il 30 giugno 1978, il
presidente del consiglio di amministrazione dell'ente
comunale di assistenza trasmette al rispettivo comune:
1) l'inventario dei beni;
2) l'elenco delle carte, titoli e
documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;
3) la ricognizione
dei rapporti giuridici pendenti con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria
dell'ente;
4) l'ultimo conto consuntivo
deliberato;
5) il bilancio preventivo relativo all'anno 1978;
6) l'elenco del personale in
servizio, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento
economico in atto;
7) il regolamento dell'ente con
annessa pianta organica del personale;
8) il verbale di verifica della
consistenza di cassa effettuata successivamente alla
entrata in vigore della presente legge;
9) il contratto per il servizio di
tesoreria.
La documentazione sopraindicata deve
essere prodotta altresì per tutte le I.P.A.B. concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.
Art. 16/ter - (Scioglimento degli enti comunali di assistenza)
Con effetto dal 1 luglio 1978 gli enti
comunali di assistenza sono estinti. Dalla stessa data
gli amministratori degli enti cessano da tutte le loro funzioni.
Qualora, alla detta data, non risultino compiute o completate le operazioni relative al
trasferimento delle funzioni, i comuni provvedono direttamente a tutti gli
adempimenti occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva chiusura della
gestione degli enti.
Il comune, sulla base
dell'inventario consegnato dagli amministratori o delle rilevazioni
direttamente effettuate, provvede a richiedere le
trascrizioni relative all'avvenuto trasferimento di diritti su beni immobili o
mobili registrati.
Art. 17. - (Personale degli enti comunali di assistenza)
Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai rispettivi comuni ai sensi del
precedente articolo 16, è utilizzato, fino all'inquadramento nei ruoli del
comune, per l'esercizio delle attività connesse ai servizi sociali o anche, se
necessario, per lo svolgimento di attività proprie di altri servizi.
Tale utilizzazione
avverrà, in ogni caso, nel rispetto della professionalità di ciascun dipendente
e senza pregiudizio del futuro inquadramento.
Fino all'inquadramento nei ruoli dei
comuni, al personale degli enti comunali di assistenza
continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di
provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla
data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del
trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato
aventi natura diversa da quelli indicati all'articolo 16,
i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti
estinti.
Art. 17/bis. - (IPAB amministrate dagli enti comunali di assistenza)
Fino all'entrata in vigore della
legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di
cui all'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
Gli organi di amministrazione
di IPAB, che siano espressi in parte dal consiglio di amministrazione
dell'ente comunale di assistenza, rimangono in carica sino all'esaurimento del
mandato in corso.
Alla scadenza, il comune provvede alla nomina degli amministratori già espressi dall'ente
comunale di assistenza.
Art. 17/ter. -
(Gestione contabile dell'attività assistenziale)
Il comune nell'esercizio delle
funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza
è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui
all'articolo 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.
I mandati di pagamento relativi ad
interventi assistenziali possono essere estinti dal
tesoriere del comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:
a) commutazione in assegno bancario
non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli
stessi a mezzo di raccomandata;
b) assegno postale localizzato.
TITOLO IV
Ambiti territoriali e
coordinamento degli interventi di assistenza sociale
Art. 18. - (Consorzi socio-sanitari e coordinamento territoriale)
Le funzioni attribuite o delegate ai
comuni per effetto dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle
norme della presente legge, sono esercitate attraverso i consorzi costituiti ai
sensi della legge regionale 28 agosto 1974, n. 50.
Fino alla costituzione dei consorzi,
i comuni provvedono ad esercitare direttamente le funzioni
loro attribuite o delegate. Onde evitare duplicazioni di
servizi ed assicurare un'organica utilizzazione delle strutture esistenti, le
province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro
servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempestivamente
le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza
dell'assistito.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ed associazioni
pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla
presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i
contributi erogati al comune o al consorzio territorialmente interessato.
Gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
TITOLO V
Modalità di
finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni
dei comuni
Art. 21. - (Oneri relativi all'esercizio di funzioni
delegate)
Entro il 28 febbraio di ogni anno
a) la ripartizione fra gli enti
delegati dei mezzi finanziari per gli oneri aggiuntivi di funzionamento
di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30;
b)
il comando di personale regionale presso gli enti delegati, a norma
dell'articolo 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;
c) l'assegnazione di beni regionali
agli enti delegati.
Il piano è approvato entro il 15
marzo successivo ed è attuato dalla Giunta regionale.
Per l'anno 1978 il piano è
predisposto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre ed è approvato dal
Consiglio entro il 31 ottobre.
Art. 22. - (Finanziamento delle funzioni già esercitate dalla Regione e
attribuite ai comuni)
Tale assegnazione è effettuata a
favore dei comuni con provvedimento della Giunta regionale,
in proporzione diretta alla popolazione residente, secondo gli ultimi dati
disponibili prima della ripartizione, ed in proporzione inversa alle
condizioni socio-economiche di ciascun comune, determinate con deliberazioni
del Consiglio regionale.
Per le funzioni di cui al punto 8 dell'articolo
Art. 23. - (Contributi per funzioni proprie dei comuni)
I comuni o i consorzi interessati alla ripartizione dei contributi di cui al comma precedente
trasmettono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
programmi delle attività previste per l'anno 1978.
Scaduto il termine per la
presentazione dei programmi di attività, il Consiglio
regionale su proposta della Giunta, approva il programma regionale di
intervento e provvede alla ripartizione dei fondi fra i comuni o loro consorzi,
tenendo conto in particolare:
a) di situazioni di particolare
arretratezza nel settore dei servizi sociali;
b) di obiettivi
fissati da piani, programmi o progetti regionali;
c) dei servizi svolti anche a
vantaggio di altri comuni della Regione;
d) dell'opportunità di proseguire
attività e servizi assistenziali già realizzati negli
anni precedenti con il concorso finanziario della Regione
e) dei fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 22;
f) delle assegnazioni di fondi operate
in base ad altre leggi regionali;
g) della necessità di assicurare la
copertura delle spese relative agli interventi di
carattere obbligatorio connessi alle funzioni di cui al secondo comma
dell'articolo 8;
h) degli oneri sostenuti dalla Regione
ai sensi dell'articolo 118 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616.
Art. 24. - (Contributi per soggiorni di vacanza organizzati da associazioni e
istituzioni senza fini di lucro)
Il contributo regionale è
determinato anche in relazione ai contributi erogati
da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.
Le associazioni e le istituzioni
interessate trasmettono apposita domanda alla Giunta
regionale tramite il comune od il consorzio in cui hanno la propria sede e
alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attività svolte,
vistata dall'ente che ha autorizzato il soggiorno stesso.
La ripartizione dei contributi è approvata
con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 25. - (Contributi per funzioni proprie dei comuni per gli anni successivi al
9978)
Con successiva legge regionale
saranno stabilite le procedure di programmazione nel settore dei servizi
sanitari e sociali e saranno fissate le modalità per l'assegnazione agli enti
locali per gli anni 1979 e seguenti dei contributi di
cui all'articolo 23.
Art. 26. - (Imputazione della spesa)
Alle spese derivanti dagli
interventi di cui agli articoli 21, lettera a),
22 e 23 è fatto fronte con gli stanziamenti allocati in corrispondenza dei
capitoli 27.000, 27.100 e 27.200 del bilancio di previsione per l'anno 1978, la
cui dizione viene così modificata.
Cap. 27.000
Finanziamento delle funzioni già esercitate dal
Cap. 27.100
Contributi per le funzioni proprie
dei comuni in materia di assistenza sociale (articolo
23 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni).
Cap. 27.200
Oneri aggiuntivi
per l'esercizio di funzioni delegate (articolo 21, lettera a della legge regionale
7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 27. - (Determinazione e finanziamento degli oneri relativi
ai soggiorni di vacanza)
Alla determinazione e al
finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, sarà
provveduto con successiva legge di variazione al bilancio di previsione per
l'anno 1978. Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.
Art. 31. - (Disposizioni finali)
Cessa di avere
applicazione ogni norma contenuta nelle leggi statali contraria o incompatibile con la presente
legge.
Cessano di avere applicazione tutte
(e disposizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale
5 giugno 1972, n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.
Sono abrogate le norme della legge
regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la presente
legge.
«È altresì abrogato l'articolo 20
della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18».
Art. 32. - (Disposizioni transitorie)
Le norme della presente legge hanno
applicazione a decorrere dal 1° luglio 1976, fatta eccezione per le norme di
cui all'articolo 5, che si applicano dal 1° gennaio 1977.
Per la materia regolata dalle norme
di cui all'articolo 5, che trovano
applicazione dal 1° gennaio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le
norme di legge statali richiamate dal precedente articolo 30.
Dal 1° luglio 1976 è abrogata la legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla
legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.
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