Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre
1978
Notiziario del Centro
italiano per l'adozione internazionale
PROPOSTE DI LEGGE DI RIFORMA DELL'ADOZIONE
Negli ultimi numeri di questa
rivista (vedi P.A. n. 40, 41, 42), ampio spazio è stato dato alla presentazione
e al commento delle due proposte di legge (DC, PCI) per la modifica della
legge sull'adozione speciale, e per la introduzione
di norme sull'affidamento familiare.
Il CIAI condivide le critiche che a
questi progetti sono state mosse dall'ANFAA e sottolinea
la necessità che le modifiche alla attuale legislazione portino all'elevazione
dell'età degli adottabili con adozione legittimante da
Una gravissima lacuna riscontrata in
entrambi i progetti di legge è l'assoluta mancanza di norme
tese a regolamentare l'adozione di bambini stranieri da parte di
genitori italiani (unica eccezione è l'acquisizione della cittadinanza italiana
da parte di minori stranieri adottati con adozione legittimante da persone di
tale cittadinanza prevista da entrambi i progetti. Tale diritto è d'altronde
già contemplato dall'art. 5 della legge 431/67).
Sembra questa una lacuna ancor più
grave se si considera che anche in Italia le adozioni internazionali stanno attualmente registrando un notevole incremento. Se da un
lato questo dato è indice positivo di una maggior
maturazione collettiva nei confronti dei problemi dell'infanzia sola e del
superamento del mito del sangue e del tabù della razza e del colore, d'altro
canto si deve constatare che l'adozione di un bambino straniero viene spesso
considerata come alternativa alla difficoltà sempre
crescente di reperire un bambino italiano o come una scappatoia per ottenere
un bambino anche senza essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
italiana. Sempre più numeroso è infatti il numero di
minori che arrivano in Italia attraverso privati, grazie alla collaborazione
più o meno in buona fede di qualche religioso o di qualche avvocato compiacente
e che finiscono presso famiglie o persone singole che non presentano garanzie
atte a offrire al minore un sano sviluppo psico-fisico e che non sono in
possesso di quei requisiti legali richiesti dalla legge 431/67, che a nostro
avviso è a tutt'oggi l'unico istituto atto a garantire
a tutti gli effetti il minore straniero.
È perciò indispensabile che nella
modifica all'attuale legislazione si inserisca una
norma che preveda espressamente che le coppie che intendono adottare un minore
di nazionalità straniera, debbano, prima dell'arrivo del bambino in Italia,
aver seguito la medesima procedura legale richiesta per l'adozione di bambini
italiani e aver ottenuto dal competente Tribunale per i minorenni la relativa
dichiarazione di idoneità.
Si ritiene inoltre necessario che la
deliberazione dei provvedimenti di adozione di minori
stranieri a favore di cittadini italiani (per quei paesi ove la legislazione
preveda che l'adozione debba essere finalizzata in loco), venga pronunciata
dal Tribunale per i minorenni di residenza degli adottandi e non, come avviene
attualmente, dalle Corti d'appello. Un provvedimento in tal senso è di estrema necessità e urgenza, perché le Corti d'appello si
limitano a esaminare gli aspetti puramente tecnico-legali, tralasciando tutta
quella parte (motivazioni che spingono i richiedenti all'adozione, valutazione
dell'idoneità psico-fisica degli adottanti, studio delle caratteristiche del
minore, ecc.) che rivestono una importanza ancora maggiore in caso di adozione
di un bambino straniero, adozione che comporta obbiettivamente problemi
maggiori di quanto li comporti l'adozione di un bambino italiano. Necessità
ancora più grande è quella che queste adozioni siano
seguite attentamente durante il periodo immediatamente susseguente all'arrivo
in Italia del bambino. E, a nostro parere, è il
Tribunale per i minorenni, attraverso l'ente da lui incaricato (l'unità locale
dei servizi) l'unico organo atto a garantire lo svolgimento di tale servizio.
Si ritiene che quanto detto sopra
sia il minimo indispensabile per una regolamentazione
dell'adozione internazionale, anche se non sufficiente. Forte infatti è l'esigenza che si arrivi alla definizione di una
Convenzione mondiale sulla legislazione in materia di adozione e adozione
internazionale, come richiesto alle Nazioni Unite dalla Conferenza mondiale
sull'adozione e l'affidamento familiare (Milano, 1971).
Le uniche due Convenzioni esistenti
in campo internazionale (che oltretutto interessano
solamente i Paesi europei) sono
La richiesta
inviata alle Nazioni Unite è fino ad ora sfociata nell'invio ai Governi
degli Stati membri, di un questionario per la raccolta di «informazioni recenti
sulle politiche, i programmi e le leggi riguardanti la protezione dei minori
suscettibili di essere adottati o di essere affidati a famiglie» e
nell'autorizzazione da parte del Consiglio economico-sociale delle Nazioni
Unite a organizzare un Comitato di esperti (Comitato che a tutt'oggi
non è ancora stato convocato) per lo studio del problema.
Auspichiamo che in occasione del
prossimo Anno internazionale del bambino, indetto dalle Nazioni Unite per il
1979, la questione possa avere dei positivi sviluppi.
www.fondazionepromozionesociale.it