Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre
1978
DETERMINAZIONE DEI
CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE E DEGLI IMPORTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA (1)
(1) Deliberazione del
Consiglio comunale di Torino del 21 giugno 1978. Vedere la tabella riassuntiva.
Con deliberazione approvata dal
Consiglio comunale in data 14 settembre 1976, è stato affermato che al fine
di prevenire il bisogno assistenziale, è necessario provvedere alla messa a
disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo,
trasporti, ecc.), solo in tale modo essendo possibile ridurre le cause che
provocano le richieste di assistenza.
Questa linea di intervento
non riguarda ovviamente solo il Comune di Torino, ma anche
Nella citata deliberazione inoltre
sono state indicate le priorità di intervento nel
campo socioassistenziale come segue:
a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristica e riabilitativa, ma
anche educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;
b) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);
c) segnalazione ai sensi dell'art.
314/4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 e adempimenti di servizio sociale per
l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i
necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni ed il Giudice
tutelare;
d) affidamenti educativi di minori,
affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone
singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);
e) istituzione di comunità alloggio per minori,
handicappati adulti, e anziani.
Nella stessa deliberazione è pure
affermato: «Con l'attuazione graduale di tutti gli interventi di cui sopra, il
ricovero in istituti a carattere di internato verrà
progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato».
Per quanto riguarda l'assistenza
economica, questo intervento è anche previsto e
regolamentato nella deliberazione della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile
1976, con la quale sono pure disposti contributi in favore dei Comuni a tale
fine.
L'intervento economico della Città,
pur essendo solo un rimedio parziale alle gravi insufficienze dei livelli
pensionistici, della disoccupazione sempre crescente, delle carenze
di servizi, costituisce uno degli strumenti che consentono a molte persone,
soprattutto minori, anziani ed inabili, di evitare il ricovero in istituto,
favorendone la permanenza nella propria famiglia o nella propria abitazione e
quindi nel contesto sociale di appartenenza.
Il Comune dal 1958 eroga contributi
economici sostitutivi del ricovero, il cui importo,
con successivo provvedimento del 1974, è stato determinato in base a
parametri prefissati (minimo vitale).
Le varie forme d'intervento
economico erano già state definite con la deliberazione del Consiglio comunale
in data 24 luglio 1972, istitutiva del centro sociale per il quartiere Vanchiglia-Vanchiglietta.
Con la presente deliberazione si intende, ora, determinare i nuovi criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica, tenendo conto delle esperienze
acquisite nel corso di questi ultimi anni e con l'obiettivo di promuovere
l'uniformità dei criteri adottati da altri enti erogatori.
In particolare l'Amministrazione
comunale e l'Amministrazione provinciale, anche ai
sensi della convenzione tra i due Enti per la reciproca messa a disposizione
del servizio, hanno avviato rapporti per raggiungere l'omogeneità dei criteri
per l'assistenza economica erogata dai propri servizi avendo come punto di
riferimento quelli del Comune di Torino; è inteso che l'onere degli interventi
a favore dei diversi soggetti è a carico degli enti tenuti per legge.
L'attuazione del processo per
l'unificazione dei criteri di erogazione assume
rilievo come condizione per una reale integrazione dei servizi socio-sanitari,
specialmente nella prospettiva dei nuovi compiti che spettano al Comune in
seguito al trasferimento ai Comuni delle competenze dell'ONMI all'attuazione
del D.P.R. n. 616 del 27 luglio 1977: si cita «l'assistenza in favore delle
famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto, e assistenza
post-penitenziaria, l'assistenza in favore di minorenni soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria minorile, nell'ambito della competenza amministrativa
e civile, gli interventi di protezione sociale di cui agli art. 8 e seguenti
della legge 20 febbraio 1958 n. 75».
In tale modo, in previsione delle
deleghe ai Consigli di quartiere, si faciliterà la gestione uniforme della
materia da parte dei Consigli stessi, su tutto il territorio cittadino.
Inoltre assume carattere di
particolare necessità ed urgenza tenere conto del fatto che ]'Ente comunale di assistenza in base alla legge regionale n. 2 del 6
gennaio 1978 è stato assorbito dal Comune il quale ora ha l'obbligo di provvedere
alle persone assistite dall'E.C.A. stesso, vale a dire «gli individui e le
famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità» (articolo 1
legge 3 giugno 1937 n. 847).
Da tempo i criteri adottati dall'Ente
comunale di assistenza sono analoghi a quelli adottati
dal Comune per il minimo vitale ed alimentare; per questo quindi è
relativamente semplice far rientrare nella casistica prevista dalla presente
deliberazione «i casi E.C.A.», tuttavia è bene tener conto dei problemi che si
pongono con il passaggio delle attribuzioni dell'E.C.A. al Comune.
L'E.C.A. aveva adottato il minimo
vitale anche per gli ultrasessantenni, provvedimento che appare opportuno in
linea di principio ma che comporta notevoli oneri anche perché i 60 anni sono
l'età del pensionamento ed è noto con quali ritardi si riescano a percepire le
pensioni; pertanto è necessario intervenire con i prestiti in
attesa di pensione.
Inoltre l'ammontare dei fondi che
L'obiettivo che si cerca di
raggiungere nel determinare i nuovi criteri di assistenza
economica applicabili a tutte le persone assistite dal Comune, dalla Provincia
di quelle già di competenza dell'E.C.A., è ancora una
volta, come del resto nelle precedenti deliberazioni con le quali si è adottato
il minimo vitale, quello di ridurre al minimo la discrezionalità
dell'erogazione e la divisione in categorie.
Tuttavia dovendo affrontare una casistica
così vasta è impossibile determinare a priori in modo preciso tutti i bisogni
rispetto ai quali intervenire. Ad esempio i bisogni che vanno al di là della semplice sussistenza e che si manifestano in
presenza di handicaps (disturbi di natura psichiatrica,
ecc.) non sono prevedibili e tanto meno quantificabili eppure ad essi occorre
rispondere con un intervento adeguato pena la destabilizzazione della
situazione dell'individuo interessato.
Lo stesso dicasi per situazioni debitorie
o improvvise difficoltà economiche di diversa natura che colpiscono persone o
nuclei famigliari alle quali occorre dare una risposta per poter permettere
loro di raggiungere una condizione di stabilità.
Pertanto occorre prevedere forme di interventi anche straordinari che lascino ampio margine
di giudizio all'operatore pur fissando dei massimali e pur richiedendo la
documentazione che comprovi lo stato di necessità.
Lo stesso obiettivo di eliminare le
differenze fra le diverse «categorie» può essere perseguito soltanto
gradualmente proprio perché l'esistenza di più Enti erogatori e della
tradizionale logica assistenziale che operava
prevalentemente per «categorie» ha tramandato disparità di trattamento che è
difficile eliminare in breve tempo.
Del resto esistono anche condizioni
legate alla pratica assistenziale o più semplicemente
condizioni «culturali» che impongono di intervenire per evitare «l'istituzionalizzazione»
anche in presenza di situazioni economiche non del tutto sfavorevoli.
Per cui accanto all'erogazione di
contributi che garantiscono la sopravvivenza, per alcune forme di handicaps è prevista l'erogazione di contributi per
garantire il proseguimento degli studi o per prestazioni relative
all'handicaps anche nei casi in cui il reddito
è vicino al minimo vitale.
Nella presente deliberazione si
opera il tentativo di adottare almeno un unico punto di riferimento, cioè quello del minimo vitale più l'importo massimo
prestabilito della prestazione per stabilire il tetto massimo del reddito oltre
al quale non vengono più erogate simili prestazioni neppure in parte.
Svincolato da qualsiasi riferimento
al reddito resta soltanto l'assegno «terapeutico» erogato agli «psichiatrici» a
causa della situazione particolare di questa categoria di assistiti.
Anche per queste considerazioni è
evidente la necessità di attribuire alla presente deliberazione un carattere sperimentale e di prevederne una verifica
periodica per poterne precisare meglio i criteri e per meglio adattarla alla
realtà degli assistiti.
Il punto di riferimento fondamentale
per stabilire i massimali di reddito, entro il quale
effettuare le prestazioni economiche che garantiscano la semplice sussistenza
«minimo alimentare» o che garantiscano il «minimo vitale» per coloro che non
raggiungano un reddito sufficiente, è stato individuato nel «minimo salariale
più assegni familiari», che del resto era già presente nelle precedenti deliberazioni.
Partendo dal principio che per ovvi
motivi non appare opportuno erogare in assistenza più di quanto un individuo
potrebbe percepire come salario, si è scelto come «minimo salariale» il
salario minimo previsto per gli addetti del commercio
pari a L. 190.000 mensili.
Tenendo conto che la persona che
percepisce tale salario deve far fronte anche alle spese di affitto
(che dalle 35.000 mensili previste nella precedente deliberazione sono portate
a L. 50.000 mensili), si calcola che la somma a disposizione
per tutte le altre spese è di L. 140.000 mensili.
Pertanto tale cifra è stata assunta
come massimale per i casi in cui il contributo erogato non prevede la
copertura delle spese di affitto (minimo alimentare).
Il punto di riferimento del minimo
salariale (L. 190.000 più assegni familiari)
tendenzialmente dovrebbe essere esteso a tutti i casi
suscettibili di assistenza economica, tuttavia si è preferito non riferirsi
ad esso e conservare come termine di confronto il minimo vitale per gli ultrasessantacinquenni
e per gli inabili e ciò per evitare il ricorso ai ricoveri e per tenere in maggior
considerazione questa categoria di persone particolarmente esposte.
Il minimo salariale (L. 190.000 mensili più assegni familiari) invece, viene considerato come massimale di reddito oltre al quale
non si interviene per gli ultrasessantenni ecc. ai quali tuttavia si applicano i criteri del minimo
vitale.
Ciò sia per le considerazioni
generali sopra esposte, sia perché i criteri già adottati dall'E.C.A., che aveva in carico questi
assistiti, prevedevano come tetto il minimo salariale più assegni familiari.
L'applicazione attenta della
presente deliberazione e l'esperienza acquisita consentiranno
di eliminare queste disparità di trattamento.
Sono stati previsti contributi per
rispondere alle necessità alimentari o vitali (minimo alimentare,
minimo vitale) e per rispondere a particolari esigenze che nascono da carenze
di servizi o dall'esistenza di handicaps e sono
stati distinti in:
A) Contributi erogati
in base al criterio del minimo vitale:
1) contributi integrativi del minimo
vitale;
2) contributi in
base al criterio del minimo vitale fino al tetto del minimo salariale (L. 190.000 più assegni familiari);
3) contributi per bisogni
particolari (assistenza, cure e protesi);
4) contributi in carenza
di servizi pubblici;
5) contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali;
6) contributi a persone soggette ad
assistenza psichiatrica che vivono in pensione o in comunità con rette a
carico dell'utente.
B) Contributi erogati
in base al criterio del minimo alimentare:
1) contributi integrativi del minimo
alimentare;
2) contributi straordinari.
C) Contributi
eccezionali, ossia assegno terapeutico.
D) Contributi urgenti
ed una tantum.
Le prestazioni economiche sopra
elencate sono fornite esclusivamente alle persone
aventi il domicilio di soccorso in Torino, salvo i casi per cui la legge non
prevede esplicitamente tale obbligo (ad esempio ex ONMI, IPIM).
Per i motivi di assoluta
urgenza e necessità, le erogazioni economiche di cui alla presente
deliberazione possono essere fornite anche nei confronti di residenti in Torino
privi di domicilio di soccorso.
In tutti i casi in cui è possibile, resta fermo il diritto di rivalsa nei confronti
degli Enti competenti.
L'importo del minimo vitale,
dell'affitto, del minimo salariale, del minimo alimentare
ed i massimali di cui alla tabella 4, devono essere aggiornati almeno
annualmente.
A) CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO VITALE
1) Contributo
integrativo del minimo vitale.
È erogato a:
- persone di età
superiore ai 65 anni;
- persone con invalidità
superiore al 67% riconosciuta dalle competenti Commissioni provinciali;
- ciechi, sordi, minori handicappati
fino ai 18 anni, età in cui viene corrisposto
l'assegno di invalidità civile;
- persone soggette ad assistenza
psichiatrica per le quali l'équipe di zona dichiara una inabilità lavorativa temporanea o definitiva;
- minori di età
inferiore ai 15 anni a carico di invalidi o anziani di cui ai punti precedenti.
La durata del contributo è a tempo indeterminato con
revisione periodica almeno annuale.
L'entità del contributo del «minimo
vitale» è pari alla differenza fra il minimo vitale più l'affitto, come
specificata nella tabella 1, e il reddito accertato.
Quando la persona assistibile,
appartenente alle categorie sopra indicate, vive nel nucleo familiare o ha
parenti tenuti agli alimenti, il confronto tra il
minimo vitale e il reddito per determinare l'entità del contributo va fatto
tenendo conto ovviamente del minimo vitale e del reddito complessivo del
nucleo familiare compresa la persona assistita; occorre precisare, però, che il
computo del minimo vitale va fatto sommando per intero al minimo vitale del
nucleo familiare la quota del minimo vitale della persona assistibile, vale a
dire L. 120.000 e non come se si trattasse di una
persona a carico.
Nel caso che la persona assistibile
coabiti con il nucleo familiare, si terrà conto dell'affitto reale del nucleo
familiare ospitante, diviso per il numero di tutti i componenti.
I motivi dell'esclusione sono i
seguenti:
- reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo
il caso d'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano
strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli
alimenti (art.
In ogni caso tuttavia il contributo
potrà essere erogato se saranno stati esperiti tutti i tentativi perché la
persona obbligata provveda a corrispondere gli
alimenti.
Appare opportuno
però tener conto almeno in parte, della realtà di rapporti parentali
quali si configura nel costume e nella società attuale.
Pertanto il reddito delle persone
tenute agli alimenti, paragonato al minimo vitale più affitto reale delle
persone stesse si calcola:
al 100% nel caso dei coniugi anche nei
casi di unione di fatto accertate, dei figli, dei genitori;
al 70% nel caso dei fratelli;
al 60% nel caso degli altri ascendenti
e discendenti;
al 40% nel caso degli affini.
Nel caso in cui tenuto agli alimenti
sia una persona sola, il contributo verrà richiesto
solo se il suo reddito è superiore ai minimo salariale (L.
190.000).
Alla stessa stregua delle persone
tenute agli alimenti non coabitanti, vengono
considerate le persone o i nuclei familiari tenuti agli alimenti che ospitano
persone assistibili; pertanto è possibile intervenire con aiuti economici nel
caso di anziani, inabili, ecc. anche quando essi convivono con persone tenute
agli alimenti. Anche in tale caso si tiene conto del reddito della famiglia ospitante secondo le percentuali sopraindicate e
quando non vi siano altri motivi di esclusione.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- stato di famiglia e verifica
anagrafica;
- libretti di pensiona
(nel caso in cui non siano ancora stati rilasciati occorre la dichiarazione
della Commissione provinciale invalidi civili o della previdenza sociale);
- ricevuta d'affitto;
- libretto della mutua;
- certificati medici comprovanti
l'inabilità lavorativa.
La documentazione suddetta deve
essere integrata da accertamenti i quali sono:
- indiretti presso gli uffici
competenti (catasto, enti erogatori di pensioni ecc.);
- diretti al domicilio dell'interessato
o dei parenti tenuti agli alimenti.
2) Contributi erogati in base al criterio del minimo vitale, fino al
tetto del minimo salariale (L. 190.000) più assegni
familiari.
È erogato a:
- persone di età
superiore ai 60 anni e inferiore ai 65 anni;
- donne in stato
di gravidanza per un periodo di due mesi prima del parto e 3 mesi dopo e ad
altri minori a carico durante tale periodo.
La durata del contributo è a tempo
determinato fino al compimento del 65esimo anno di età
e con revisione almeno annuale.
L'entità del contributo è pari al
minimo vitale più affitto fino al tetto del minimo salariale (comprensivo
della quota prevista per affitto) (Lire 190.000) assegni familiari - il reddito
accertato.
I motivi di esclusione:
- reddito
superiore al minimo vitale oppure al minimo salariale (comprensiva delle quote
prevista in L. 50.000 (L.
190.000) più assegni familiari.
Per quanto riguarda gli altri motivi
di esclusione, vale quanto disposto nel precedente
punto A/1.
Analogamente le disposizioni per la
documentazione e gli accertamenti valgono quelli indicati nel precedente
punto A/1.
3) Contributi per
bisogni particolari (assistenza, cure, protesi).
Questi contributi sono erogati, con
carattere continuativo o una tantum, sia agli utenti del contributo di cui al
punto A) sia a quella di cui al successivo punto B), nei casi di:
- cure costose e
prolungate o diete particolari non coperte in tutto o in parte da altri enti
secondo le disposizioni ed i massimali di cui alla tabella (tabella n. 4);
- custodia anche temporanea di
minori, anziani o inabili;
- assistenza ai soggetti non
autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richieda la
presenza di terzi (ad esempio di un collaboratore familiare o di infermiere in zona non coperta dal servizio comunale o di
un logopedista per i sordi, o di un insegnante di
appoggio per i ciechi, e per i sordi, in zone dove non esistano servizi
pubblici, o di un infermiere specializzato per persone soggette ad assistenza
psichiatrica). Tale erogazione economica viene
effettuata secondo i massimali di cui alla tabella 4 e con revisione periodica
o almeno annuale nel caso di contributi continuativi;
- trasporto necessario ad accedere a servizi o a prestazioni relative ad un handicap;
- fornitura o riparazione di apparecchiature ortopediche o di altro tipo per la parte
non coperta da altri enti;
- sono escluse le protesi dentarie
ed auricolari: tuttavia può essere erogato contributo per la riparazione delle
protesi auricolari e per le protesi otodontiche per
minori di 15 anni; quando altri enti non vi provvedano, e comunque
secondo i massimali della tabella 4;
- forniture di attrezzature
o esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica (ad esempio stufe,
riparazioni, ecc.).
L'entità delle prestazioni è pari
alla spesa da sostenere se il reddito annuo è pari o inferiore al minimo vitale
annuo, oppure, se il reddito è superiore al minimo vitale, è pari alla
differenza fra la spesa da sostenere e la differenza fra reddito e minimo
vitale.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- certificazioni mediche;
- preventivi di spese sanitarie di altro tipo;
- fatture;
- altri elementi di prova.
Gli accertamenti da effettuare sono quelli indicati al punto A/1.
4) Contributi in carenza di servizi pubblici.
Sono erogati nei casi in cui gli
interessati non possano utilizzare i servizi pubblici
in carenza di questi e siano pertanto costretti a ricorrere a quelli privati
(come ad esempio per gli asili nido o scuole materne).
L'ammontare del contributo è pari al
costo della prestazione quando il minimo vitale è pari
o inferiore al reddito; se il reddito è superiore al minimo vitale più affitto
il contributo sarà pari alla differenza tra la spesa da sostenere e la differenza
fra reddito e minimo vitale più affitto.
Tale contributo viene
erogato secondo i massimali di cui alla tabella 4.
La documentazione richiesta deve
comprovare la necessità del servizio e la sua utilizzazione.
5) Contributi a titolo
di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.
Sono erogati alle persone che hanno
acquisito il titolo alle prestazioni INPS o di invalidità,
e sono in attesa delle relative liquidazioni.
Il prestito è subordinato
all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione scritta comprovante
il riconoscimento del diritto da parte degli enti competenti.
L'entità dello stesso è pari
all'importo mensile della pensione fino al massimale del minimo vitale più
affitto, per gli utenti di cui al punto A/1, mentre l'entità dello stesso è
pari all'importo mensile della pensione fino al massimale del minimo salariale
compreso l'affitto (L. 190.000) più assegni
familiari, per gli utenti di cui al punto A/2.
Qualora il contributo a titolo di
prestito in attesa di pensione, non sia sufficiente a
coprire il minimo vitale, si erogherà un ulteriore contributo integrativo del
minimo vitale, secondo i criteri stabiliti nel punto A/1 e A/2; vale a dire,
se la pensione di cui l'utente è in attesa non è sufficiente a coprire il
minimo vitale, godrà di un contributo integrativo al minimo vitale come gli
altri utenti, secondo quanto previsto ai punti A/1 e A/2, oltre all'intervento
economico a titolo di prestito in attesa di pensione.
Il prestito decorre:
- per le pensioni
INPS, dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte
dell'ente;
- per le
invalidità civili dal momento della comunicazione ufficiale del diritto
all'assegno mensile.
L'erogazione del
contributo a titolo di prestito è subordinato all'assunzione, da parte
del titolare, dell'obbligo di rimborsare quanto percepito.
A tal fine l'interessato al momento
dell'erogazione sottoscriverà una apposita
dichiarazione impegnativa.
Gli accertamenti previsti al
precedente punto A/1 devono essere integrati dalla verifica dell'ammontare
della liquidazione di fine servizio eventualmente
percepita, della quale si dovrà tener conto al fine di determinare l'erogazione
del contributo a titolo di prestito.
6) Contributi per
persone soggette ad assistenza psichiatrica che vivono in pensioni o in
comunità con rette a carico dell'utente.
A tali utenti si eroga un contributo
che non può essere superiore al minimo vitale più una somma massima di L. 100.000 per spese di alloggio,
considerato la maggiore spesa che comporta una sistemazione in pensione
rispetto alle correnti spese d'affitto.
B) CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE
1) Contributo integrativo
del minimo alimentare.
Il contributo è erogato fino al
massimo del minimo salariale (L. 140.000) aumentato degli assegni familiari alle persone e ai nuclei familiari
in temporanea situazione di crisi comunque determinata il cui reddito non
raggiunga il minimo alimentare.
L'importo del minimo salariale è
pari al salario minimo della categoria addetta alle
aziende commerciali (vedi tabella n. 2) della Provincia di Torino, diminuito
dell'importo dell'affitto calcolato in L. 50.000
comprensivo delle spese. Ciò in quanto con questa forma di contributo si intende sopperire soltanto la necessità alimentare.
Il contributo viene
erogato fino alla cessazione della situazione di crisi che deve intendersi temporanea
e, salvi casi eccezionali, per un periodo non superiore a sei mesi.
L'entità del contributo è pari alla
differenza fra l'importo corrispondente al minimo alimentare (tabella n. 3) e
il reddito accertato.
Motivi di esclusione:
- reddito superiore al minimo alimentare o al minimo salariale (L.
140.000 mensili) aumentato degli assegni familiari nel caso di nucleo;
- proprietà di beni immobili (salvo
il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
e abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano
strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli
alimenti (vedi art.
Analogamente a quanto stabilito al
punto A/1, il reddito delle persone tenute agli alimenti, paragonato al minimo
vitale più affitto reale delle persone stesse, si
calcola:
- al 100% nel caso di coniugi (anche
nei casi di unione di fatto accertate), di figli e dei
genitori;
- al 70% nel caso di fratelli;
- al 60% nel caso di
altri ascendenti e discendenti;
- al 40% nel caso degli affini.
Alla stessa stregua delle persone
tenute agli alimenti non coabitanti, vengono
considerate le persone o i nuclei familiari tenuti agli alimenti che ospitano
persone assistibili; pertanto è possibile intervenire con aiuti economici nel
caso di anziani, inabili ecc. anche quando essi convivono con persone tenute
agli alimenti. Anche in tale caso si tiene conto del reddito della
famiglia ospitante secondo le percentuali sopraindicate e quando non
vi siano altri motivi di esclusione.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- stato di famiglia e verifica
anagrafica;
- libretto di lavoro o talloncino di
disoccupazione;
- libretto della mutua;
- ricevuta d'affitto;
- eventuale documentazione sanitaria
dell'Ufficio d'igiene di Torino o dei medici condotti comprovante la
momentanea incapacità lavorativa.
La documentazione suddetta deve
essere integrata da accertamenti:
- indiretti presso
gli uffici competenti (Catasto, INAM, uffici del lavoro, datore di lavoro,
ecc.);
- diretti a domicilio
dell'interessato.
2) Contributi
straordinari.
Questi contributi sono erogati a
persone e nuclei familiari di cui al precedente punto B/1, in
presenza di situazioni debitorie relative a
spese di cui al minimo vitale (tabella 1).
L'entità dei contributi è variabile a seconda dei casi, nell'arco dei 12 mesi l'insieme dei contributi
straordinari non può essere superiore a una cifra pari 3 volte il minimo
salariale (lire 140.000) più assegni familiari.
I motivi di esclusione
sono quelli indicati al punto B/1.
Per quanto concerne la
documentazione, oltre a quella prevista al punto B/1 è necessaria anche la
documentazione specifica relativa alla situazione debitoria
per la quale viene richiesto il contributo (esempio,
intimazione di sfratto, bollette della luce e del gas non pagate, altra documentazione
comprovante i debiti).
Gli accertamenti sono quelli
indicati al punto B/1.
C) CONTRIBUTI ECCEZIONALI E ASSEGNO TERAPEUTICO
Sono interventi riferiti a bisogni
particolari ed eccezionali non facilmente determinabili a priori relativi ad
alcune forme di handicap e a persone soggette ad assistenza psichiatrica.
Tali interventi sono di natura
diversa rispetto a quelli previsti al punto A/3 e possono essere effettuati sussistendo anche altre forme di intervento
previste dalla presente deliberazione.
Le erogazioni sono previste senza
riferimenti al minimo vitale o al reddito e sono rivolte a quelle persone verso
le quali, per legge, l'ente locale è obbligato a
intervenire.
L'intervento ha come massimale il
75% della quota base del minimo vitale.
La documentazione necessaria è la
seguente:
- certificati medici che attestino
la particolarità del bisogno;
- fatture di acquisto
di alimenti speciali, o di medicinali, o di prodotti particolari, oppure
dichiarazioni della farmacia, o del servizio al quale accedono.
L'operatore, nel proporre l'assegno
terapeutico, deve indicare le spese a cui l'assegno terapeutico
si riferisce.
La documentazione suddetta deve
essere integrata da accertamenti diretti al domicilio dell'interessato.
D) CONTRIBUTI URGENTI ED UNA TANTUM
Questi contributi sono erogati a
coloro ai quali non è possibile, data l'urgenza dell'intervento 0 per altri
gravi motivi, richiedere la documentazione prevista ai punti A e B.
L'ammontare massimo è pari al 50%
dell'importo mensile del minimo alimentare.
Nei limiti del possibile, anche per
questi interventi dovrà essere acquisita la relativa documentazione.
Per le erogazioni successive verrà seguita la prassi indicata ai punti A e B.
Le tabelle sopra citate e allegate
fanno parte integrante della presente deliberazione.
TABELLA 1
Bilancio
per l'aggiornamento del minimo vitale
Voci:
Alimentazione
(Allegato 1) 44.000
Abbigliamento
(Allegato 2) 13.371
Beni e servizi vari:
1) igiene della casa
(All. 3) 2.295
2) igiene della persona
(All. 4) 3.247
3) sanità (All. 5) 510 6.052
4) governo della
casa (All. 6)
a) spese generali 19.733
b) biancheria della
casa 1.816
c) utensileria della
casa 473 22.022
Vita di relazione
(Allegato 7) 15.730
Riscaldamento
(Allegato 8) 18.541
119.716
Arrotondato
120.000
L'affitto è preso in considerazione fino a un massimo di L. 50.000 mensili
comprese le spese.
Considerando come quota base quella
del capo famiglia si può ottenere la seguente tabella:
Componenti il
nucleo % della
quota base Importi
Capo famiglia 100 120.000
Familiare a carico
oltre i 10 anni 70 84.000
Altre persone a
carico
oltre i 10 anni 60 72.000
Familiare a carico
da
ALLEGATO 1 ALLA
TABELLA 1
ALIMENTAZIONE
Per determinare con rigore il
fabbisogno energetico ci si è rivolti ad esperti che hanno indicato il
fabbisogno alimentare secondo quanto stabilito nell'Allegato
alla tabella 3.
Tenendo conto delle indicazioni
ricevute si è cercato di stabilire i costi degli alimenti necessari facendo
riferimento ai prezzi correnti.
Visto che nell'elaborato degli
esperti alcuni alimenti, come ad esempio la carne, sono
considerati equivalenti dal punto di vista dietologico, nel determinare il
valore in denaro corrispondente, si è scelto il prezzo dell'alimento meno
costoso, ad esempio il pollo.
Inoltre si è tenuto conto delle
differenze di calorie previste per le persone adulte di sesso maschile e
femminile operando una media tra i due quantitativi indicati e determinando il corrispondente valore in denaro rispetto a questa media.
Ancora tra gli alimenti indicati per
le persone da
Si è preferito sostituire questa
voce con la carne di pollo in considerazione del fatto che un bambino in buona
salute non ha bisogno dei cibi omogeneizzati, e tenendo conto che nella presente
deliberazione al punto A/3 è previsto un contributo per le persone bisognose di
una dieta particolare quando espressamente prescritta.
Infine è da segnalare che le fasce di età sono state riviste rispetto a quanto previsto nelle
precedenti deliberazioni, sempre seguendo le indicazioni dei dietologi.
Alimenti Anni
0-1 Prezzo Spesa giornal.
Latte intero gr. 400 L. 450 al litro L. 180,–
Crema di riso oppure
farina di riso, oppure
crema cereali gr. 25 L. 1,100 per gr. 200 L. 137,5
Zucchero gr. 10 L. 590 al kg. L. 5,9
Verdure: Tipo I gr. 100 L. 1.000 al kg. (zucchini) L.
100,–
Tipo II gr.
100 L.
300 al kg. (patate) L. 30,–
Carne (pollo) gr. 60 L. 2.200 al kg. L. 132,–
Formaggini gr. 50 L. 210 per gr. 60 L. 175,–
Olio d'oliva o semi gr.
20 L.
1.350 al litro L. 27,–
Frutta fresca di stag. L. 100 L. 700 al kg. L. 70,–
Pastina L. 30 L. 500 per gr. 250 L. 60,–
L. 917,4
917,4x30 = L.
27.522 arrotondate a L. 28.000 mensili
Anni
2 comp. a 9 Anni 10
comp. a 18 Anni 19 comp. a 40 * Anni 41 comp. a 41 *
Alimenti Fabbis. Prezzo
lire Spesa Fabbis. Spesa Fabbis. Spesa Fabbis. Spesa
giorn. al litro o al kg. giorn. giorn. giorn. giorn. giorn. giorn. giorn.
in gr. in gr. in gr.
Latte intero gr.
150 450 60 300 135 250 112,5 200 90
Zucchero gr.
40 590 23,6 50 29,5 30 17,7 25 14,7
Marmellata - 650 per 400 gr. - 100 162,5 25 40,6 25 40,6
Pasta o riso
o semola gr.
50 490 25 150 73,5 175 85,75 175 85,75
Pane comune gr.
100 400 40 200 80 175 70 175 70
Carne di qualsiasi
tipo gr. 100 pollo (prezzo inf.) 220 100 220 100 220 100 220
L.
2.200 al kg.
Uova n. un uovo = L.
90 1 90 1 90 1 90
Frutta di stagione gr. 200 (media - prezzo 140 300 210 300 210 300 210
infer.) L. 700 al kg
Ortaggi:
Tipo
I gr. 100 (cipolle
400 al kg.) 40 200 80 250 100 200 80
Tipo Il gr.
100 (patate 300 al kg.) 30 200 60 250 75 200 60
Formaggi: Tipo I gr. 30
oppure Tipo II gr.
50 (fontina L.
300 hg.) 150 80 240 65 195 50 150
oppure Tipo III gr.
70
Grassi da condimento gr. 30 (olio semi 1.380
It.) 41 50 69 55 75,9 55 75,9
–––––– –––––– –––––– ––––––
777,6 1.449,5 1.292,45 1.186,9
x 30 x
30 x 30 x 30
–––––– –––––– –––––– –––––––
2.332,8 43.485 38.773,50 34.608,5
* Da 19 anni in poi
si è fatto una media fra fabbisogno dell'uomo e della
donna.
ALLEGATO
2 ALLA TABELLA 1
ABBIGLIAMENTO
Articoli uomo Articoli
donna
Fabbi- Prezzo Spesa Fabbi Prezzo Spesa
sogno unitario annua sogno unitario annua
Cappotto 0,25 45.000 11.250 Cappotto 0,25 45.000 11.250
Vestito invernale 0,50 59.000 29.000 Vestito invernale 0,50 25.000 12.500
Vestito estivo 0,50 35.000 17.500 Vestito estivo 1,00 20.000 20.000
Maglione lana 0,50 7.900 3.950 Tailleur 0,50 35.000 17.500
Camicia 3,00 8.000 24.000 Canottiera 2,00 3.300 6.600
Canottiera estiva 2,00 1.800 3.600 Maglione invernale 1,00 10.500 10.500
Canottiera invernale 1,00 2.200 2.200 Mutande 6,00 700 4.200
Mutande 6,00 1.600 9.600 Calze 6,00 400 2.400
Calzini 4,00 1.200 4.800 Camicia notte 0,33 6.500 2.145
Fazzoletti 6,00 400 2.400 Sottoveste 1,00 4.000 4.000
Pigiama 0,33 7.500 2.415 Reggiseno 2,00 2.800 5.600
Scarpe 2,00 20,000 40.000 Fazzoletti 6,00 300 1.800
Manutenzione: Scarpe 2,00 13.000 36.000
Lavatura
a secco 6,00 (capi) 1.700 10.200 Manutenzione:
Risuolatura tacchi 2,00 (capo) 5.500 11.000 Lavatura
a secco 6,00 (capi) 1.000 6.000
––––––– Risuolatura
tacchi 2,00 (capo) 4.000 8.000
172.415 –––––––
148.495
Spesa
media annua tra uomo e donna: (172.415 + 148.495) = L.
320.910
L. 320.910 : 2 = L. 160.455 spesa media annua individuale
L. 160.455 : 12 = L. 13.371 spesa mensile per abbigliamento.
ALLEGATO
3 ALLA TABELLA 1
Igiene della casa
Unità di Fabbi- Costo Costo
misura sogno unitario totale
Sapone duro bucato pz. 12,00 240 2.880
Detersivi kg. 12,00 1.200 14.400
Candeggina litri 6,00 270 1.620
Spugne pz. 6,00 120 720
Scope pz. 1,00 2.000 2.000
Strofinacci pz. 6,00 250 1.500
Cera per pavimenti kg. 3,00 750 2.250
Spazzole per abiti pz. 0,50 1.600 800
Spazzole per scarpe pz. 0,50 600 300
Lucido per scarpe scat. 6,00 180 1.080
Totale
annuo 27.550
Spesa mensile per igiene della casa L. 27.550 : 12 = L. 2.295
ALLEGATO 4
ALLA TABELLA 1
Igiene della persona
Uomo
Unità di Fabbi- Costo Costo
misura sogno unitario totale
Saponetta pz. 12,00 300 3.600
Dentifricio pz. 4,00 500 2.000
Pettine pz. 1,00 800 800
Spazzolino denti pz. 1,00 550 550
Spazzolino unghie pz. 0,50 320 160
Lamette da barba pz. 70,00 110 7.700
Barbiere (taglio
capelli) 8,00 3.000 24.000
Shampoo flc. 4,00 1.000 4.000
42.810
Donna
Unità di Fabbi- Costo Costo
misura sogno unitario totale
Saponetta pz. 12,00 300 3.600
Dentifricio pz. 4,00 500 2.000
Pettine pz. 1,00 800 800
Spazzolino denti pz. 1,00 550 550
Spazzolino unghie pz. 0,50 320 160
Parrucchiere 8,00 3.000 24.000
Shampoo flac. 4,00 1.000 4.000
35.110
Spesa media annua fra uomo e donna: (42.810 + 35.110) = L. 77.920 : 2 = L. 38.960
L. 38.960 : 12 = L. 3.247 spesa mensile per
l'igiene della persona.
ALLEGATO
5 ALLA TABELLA 1
Sanità
Articoli Fabbisogno Costo unitario Costo unitario
Alcool (bott. cc. 250) 6,00 200 1.200
Cotone (pacco gr. 100) 3,00 500 1.500
Cerotto (una
scatola) 1,00 500 500
Bende (una scatola) 1,00 300 300
Analgesico (una
scatola) 3,00 490 1.470
Termometro (1 pz.) 0,50 1.000 500
Siringa (1 pz.) 0,50 900 450
+ ago (1 pz.) 2,00 100 200
6.120
Spesa mensile per sanità L.
6.120 : 12 = L. 510
ALLEGATO 6
ALLA TABELLA 1
Governo della casa (a+b+c)
a) Spese generali
Costo annuo
Energia elettrica L.
80.000 (L. 20.000 al trim.)
Lampadine L. 2.100 (cons.
medio
Gas L. 80.000 (L. 20.000 al trim.)
Acqua (consumo-tassa) L.
72.000 (L. 6.000 al mese)
Fiammiferi L. 2.700 (n.
36 scat. L. 75 cad.)
L. 236.800
Spese
generali mensili (L. 236.800 : 12) = L. 19.733
b) Biancheria per la casa
Articoli Fabb. Costo Costo
annuo unitario annuo
Tovaglia + 6
tovaglioli 1,00 6.300 6.300
Asciugamani 4,00 2.500 10.000
Coppia lenzuola e
federe 0,50 11.000 5.500
21.800
Spesa mensile per la biancheria della casa (L. 21.800: 12) = L. 1.816
c) Utensileria della
casa
Articoli Fabb. Costo Costo
annuo unitario annuo
Piatti 6,00 500 3.000
Tazzine da caffè 4,00 450 1.800
Bicchieri 4,00 220 880
5.680
Spesa mensile per utensileria della casa (L. 5.680 : 12) = L. 473
ALLEGATO
7 ALLA TABELLA 1
Vita di relazione
Articoli Fabbi- Costo Costo
sogno unitario annuo
Corrispondenza
(lettere e
buste compresa
affrancatura) 48,00 220 10.560
Radio TV
(abbonamento)
- - 26.170
Cinema 24,00
1.000 24.000
Giornale (quot.) - Abbon. annuale - - 40.000
Telefono (al trim.
circa L. 12.000) - - 80.000
Sigarette (media 2 al giorno
a L.
220 pacco da 20) -
- 8.030
188.760
Spesa mensile per vita di relazione (L.
188.760 : 12) = L. 15.730
ALLEGATO 8
ALLA TABELLA 1
Riscaldamento
Esempi di tipi di
combustibile in uso e relativi costi
Mattonelle al
q. L.
12.000
Coke al
q. L.
16.000
Legna al
q. L.
6.000
Ovuli antracite al
q. L.
12.000
Kerosene (recipiente
da
Gasolio per
riscaldamento al Iitro L. 133,50
Spesa media per
riscaldamento centralizzato
Sono stati considerati due preventivi di
spesa che si ritiene rappresentino un minimo e un massimo dei costi di mercato alloggio di mc. 139, ossia camera più cucina e servizi, circa L. 195.000 annue, alloggio di mc.
210, ossia due camere più cucina e servizi, circa L. 250.000 annue). Pertanto la spesa annua media
risulta essere di L.
222.500.
La spesa mensile per
il riscaldamento centralizzato è di L. 18.541.
Nel conteggio del minimo vitale si tiene
conto della spesa relativa al riscaldamento
centralizzato, ritenendo che la spesa per gli altri tipi di riscaldamento sia
comunque contenuta in questa ultima cifra (L.
18.541).
TABELLA
2
Minimo salariale
Dati
rilevati dalle tabelle fornite l'8-11-1977 dalla CGIL
Settore Livelli Retribuz. Osservazioni
(età
superiore ai 18 anni) menslle
Istituti di vigilanza
privata VI L. 313.716
Personale domest. 1°
cat. (L.
1310/h) L.
209.600 Non
convivente.
Aziende commerc. VII L. 189.462 * Meno
di 40 dip.
Imprese pulizia L. 314.194
Barbieri III L. 191.000
Pettinatrici III L. 195.000
Metalmeccanici 1°
cat. L. 299.540
Gomma - Plastica 3° cat. L. 311.920
Vetro 4°-3°cat. L.
308.400
Chimica 3°
cat. L. 394.730 Più
di 50 dip.
Edili 3°
cat. L. 294.078 Meno
di 50 dip.
Alimentaristi ult. cat. L.
345.000
Tessili - Abbigliamento
- Poligrafici Salari
simili a quelli dell'industria metalmeccanica
(*) Si è scelto come
minimo salariale il minimo della tabella suddetta che corrisponde a L. 189.462 arrotondate a L.
190.000. Tenendo conto che la persona che percepisce tale salario deve far
fronte anche alle spese di affitto (che dalle 35.000
mensili previste nella precedente deliberazione sono portate a L. 50.000 mensili), si calcola che la somma a disposizione
per tutte le altre spese è di L. 140.000 mensili.
Pertanto tale cifra
è stata assunta come massimale per i casi in cui il contributo erogato non
prevede la copertura delle spese di affitto (minimo
alimentare).
TABELLA 3
Minimo
alimentare
Si intende per minimo alimentare uno
«standard» riferito ad una dieta bilanciata nei suoi elementi nutritivi e
sufficienti a fornire le calorie necessarie.
Per determinare il valore in denaro
degli elementi necessari per garantire l'alimentazione minima, ma
sufficiente, si è operato tenendo conto di uno studio dietologico di esperti (Allegato 1 della presente tabella).
I calcoli sono stati effettuati secondo quanto esplicitato nell'Allegato 1 della
Tabella 1. Tenendo conto che le persone di diversa età sono state raggruppate
diversamente rispetto alle precedenti delibere e in considerazione del fatto
che in alcuni casi gli importi previsti quale minimo alimentare per le diverse
fasce di età determinate secondo i nuovi criteri
(vedi All. Q alla Tabella 1) risulterebbero inferiori agli importi del minimo
alimentare oggi in vigore, si è preferito elevare gli importi di alcune fasce
di età equiparandoli a quelli che dai nuovi calcoli risultano più elevati.
In questo modo si hanno soltanto più
due importi per il minimo alimentare: da
Pertanto la tabella del minimo alimentare risulta come segue:
Fasce di età Importi
minimo alimentare
Anni 0-1 L.28.000
Anni 2-9 L. 23.000 elevato a L. 28.000
Anni 0-18 L. 43.000 arrot. a L. 44.000
Anni 19-40 L. 39.000 elevato a L. 44.000
Anni 41 alla fine L. 35.000 elevato a L. 44.000
ALLEGATO
1 ALLA TABELLA 3
Consulenza dietologica
per l'allestimento di tabelle dietetiche per gruppi di individui
di età compresa fra gli anni 0- 60.
Le esigenze nutritive (energetiche e
proteiche) dell'uomo variano considerevolmente a seconda
dell'età, del sesso, del momento fisio-metabolico
e del lavoro eseguito; per tale motivo risulta difficile poter radunare tutte
queste variabili in un numero ristretto di gruppi.
Per semplicità noi abbiamo suddiviso
la popolazione solo in gruppi di età, considerando il
sesso esclusivamente nell'età adulta ed abbiamo espresso per questi gruppi la
media dei minimi energetici e proteici, indispensabili per poter assicurare
un'alimentazione accettabile.
Le tabelle presentate sono state
completate da un primo allegato in cui vengono esemplificati i concetti di alcuni alimenti e da un secondo in cui sono riportati i
vari nutrienti forniti con le liste dietetiche proposte.
Alimenti Anni
0-1
Latte intero gr. 400
Crema di riso oppure
farina di riso oppure creme di cereali gr. 25
Zucchero gr. 10
* Verdure: Tipo I gr. 100
Tipo II gr. 100
Omogeneizzato di carne gr. 60
Formaggini gr. 50
Olio di oliva o di
semi gr. 20
Frutta fresca di stagione gr. 100
Pastina gr. 30
* Vedi allegato n.
1.
Anni Anni Anni Anni Anni Anni
Alimenti 2-9 10-18 19-40 19-40 41-60 41-60
uom. donne uom. donne
Latte intero gr. 150 300 300 200 200 200
Zucchero gr. 40 50 30 30 30 20
Marmellata gr. - 100 50 - 50 -
Pasta o riso
o semola gr. 50 150 200 150 150 100
Pane comune gr. 100 200 250 100 150 100
* Carne di qualsiasi
tipo gr. 100 100 100 100 100 100
* Uova n. - 1 1 1 1 1
Frutta di stag. gr. 200 300 300 300 300 300
* Ortaggi:
Tipo
I gr. 100 200 300 200 200 200
Tipo II gr. 100 200 300 200 200 200
Formaggi:
Tipo I gr. 30 50 50 30 30 30
oppure Tipo II gr. 50 80 80 50 50 50
oppure Tipo III gr. 70 100 100 70 70 70
Grassi da condimento
in tot. gr. 30 50 60 50 60 50
` Vedi allegato n.
1.
Carne
di qualsiasi tipo:
carne magra o grassa di bue, vitello, sanato, cavallo, coniglio, maiale, pollo,
tacchino, altri volatili, oca, anatra, pesce fresco di fiume o di mare, carni
in scatola, pesce conservato sott'olio o sotto sale, frattaglie (cuore,
fegato, rene, cervella, animelle, trippa, ecc.), insaccati (salame, mortadella,
cotechino, salsiccia, ecc.), prosciutto cotto o crudo,
bresaola, altre carni salate e/o affumicate o conservate in altro modo.
Uova: 2 uova
intere possono sostituire gr. 100 di carne di
qualsiasi tipo.
Formaggi:
- Tipo I: formaggi
conservati a pasta dura, esempio parmigiano, pecorino stagionato, provolone,
ecc.
- Tipo II: formaggi conservati a
pasta semi-dura o molle, esempio fontina, berna, bel
paese, asiago, stracchino, formaggini, gorgonzola, ecc.
- Tipo III: formaggi freschi,
esempio tomini, paglierine, ricotta, robioline,
ecc.
Grassi da condimento: olio di semi o
di oliva, burro, margarina, pancetta, panna, strutto,
lardo.
Ortaggi:
- Tipo I:
insalata, pomodori, zucchine, peperoni, cavoli, cavolfiori, carciofi,
fagiolini, cipolle, bietole.
- Tipo II: carote, patate,
barbabietole, piselli, fagioli e altri legumi.
ALLEGATO
2 ALLA TABELLA 3
Composizione in nutrienti delle
liste dietetiche proposte
FASCE CALORIE PROTEINE LIPIDI GLUCIDI
DI ETA' uomo donna uomo donna uomo
donna uomo donna
0-1 990 35 51 100
2-9 1710 53 60 240
10-18 3110 96 100 457
19-40 2330 2350 88 77 110
90 500 310
41-60 2840 2030 82 64 100 90 400 238
TABELLA
4
MASSIMALI PER
CONTRIBUTI PER CURE, ASSISTENZA E PROTESI
Diete costose e
prolungate
Quando è richiesto l'uso esclusivo
di prodotti dietetici fino ad un 50% in più del minimo alimentare
riferito alla fascia d'età a cui appartiene il soggetto.
Pagamento
medicinali
Non si ritiene di intervenire in
linea di massima tranne nel caso di handicappati, per
medicinali non coperti dall'Ente mutualistico o prodotti stranieri, sempre che
non esistano prodotti equivalenti nei prontuari mutualistici italiani.
In ogni caso non è possibile
superare il massimale mensile di L. 30.000.
Assistenza a soggetti
non autosufficienti
Necessità di
collaboratrice familiare o infermiere, o logopedista
o fisioterapista, o insegnante d'appoggio: fino ad un massimale di L. 300.000 mensili.
Forniture o spese di
riparazione di protesi o apparecchiature ortopediche, acquisto attrezzature
varie, pagamento consulenze all'estero
Per questi interventi non sono fissati massimali, si ritiene di lasciare la
valutazione caso per caso. Per le protesi ortodontiche
per minori di 15 anni, il massimale annuo è fissato in lire 250.000.
Contributi
in carenza di servizi pubblici: massimale pari all'importo massimo
delle quote richieste dalle scuole materne e dagli asili comunali.
Forniture di attrezzature o esecuzioni di opere indispensabili per la
vita domestica
Per questi interventi non sono fissati massimali, si ritiene di lasciare la
valutazione caso per caso.
TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ASSISTENZA
ECONOMICA (*)
Tipo di contributo |
Utenti |
Competenze |
Durata |
Entità |
Motivi di esclusione |
Documentazione e accertamento |
A1 Contributo
integrativo al minimo vitale |
-
persone di età superiore ai 65 anni; - persone con invalidità superiore al 67%
riconosciuta dalla Commissione competente; -
ciechi, sordi, minori handicappati fino ai 18 anni; -
persone soggette ad assistenza psichiatrica per le quali
l'équipe di zona dichiara un'inabilità lavorativa
temporanea; -
minori di età inferiore ai 15 anni a carico di
invalidi o anziani; |
Comune
- Cap. Inabili 568/2 Comune
- Cap. Inabili 568/2 Provincia
Provincia
Comune
- Cap. Minori 537/4 |
A
tempo indeterminato con revisione almeno annuale. |
E'
pari alla differenza fra minimo vitale + affitto e spese e il reddito
accertato. |
-
reddito superiore al M.V.; -
proprietà di beni immobili (salvo il caso d'alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro; -
esistenza di persone tenute agli alimenti. II reddito dei tenuti agli
alimenti si prende in considerazione secondo le seguenti percentuali:
100% nel caso di coniugi o di unioni accertate di fatto, di figli o di
genitori; 70% nel caso di fratelli e sorelle; 60% nel caso di zii e nipoti;
40% nel caso di generi e nuore; |
-
stato di famiglia e verifica anagrafica; -
libretti di pensione (o dichiarazione Commissione prov.le invalidi civili o della
Previdenza Sociale); - ricevuta affitto; - libretto mutua; -
certificato medico comprovante l'inabilità lavorativa; - accertamento diretto a domicilio dell'interessato o
dei tenuti agli alimenti; -
accertamento indiretto presso gli uffici. |
A2 Contributo
erogato in base al criterio del minimo vitale fino
al tetto del minimo salariale (lire 7900) + assegni familiari |
-
persone di età superiore ai 60 anni e inferiore ai
65; -
donne in stato di gravidanza per un periodo di due mesi prima del parto e
tre mesi dopo e con altri minori a carico durante
tale periodo; |
Comune
- Cap. ex Eca 1199 Provincia |
A
tempo determinato fino al compimento del 65° anno di età
e con revisione almeno annuale. |
E'
pari al minimo vitale + affitto sino al tetto del minimo salariale (comprensiva
della quota prevista per affitto) (lire 190.000) + assegni familiari - reddito
accertato. |
-
reddito superiore al minima vitale oppure al minimo
salariale (comprensiva della quota prevista in L.
50.000 ossia 190.000 + assegni familiari). Per
quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale
quanto disposto nel precedente punto A1. |
La
documentazione e gli accertamenti sono gli stessi indicati al punto A1. |
A3 Contributi per
bisogni particolari (assistenza cure e protesi) |
Questi
contributi sono erogati sia agli utenti del contributo di cui al punto A) sia
a quelli del successivo punto B) nei casi di cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti (con
esclusione dei medicinali non coperti da Enti mutualistici o prodotti
stranieri) - custodia anche temporanea ai minori, anziani o inabili -
assistenza a soggetti non autosufficienti - trasporto necessario per accedere
a servizi o a prestazioni relative ad un handicap, ecc. |
Comune: -
per anziani Cap. Inabili 568/2; -
per minori cap. 537/4 |
-
A tempo determinato per i contributi continuativi con revisione
periodica almeno annuale; -
straordinari. |
E'
pari alla spesa da sostenere se il reddito annuo è pari o inferiore al minimo
vitale annuo oppure, se il reddito è superiore al M.V., è pari alla differenza fra la spesa da sostenere e la
differenza fra il reddito e il M.V. |
-
quando il reddito è superiore alla spesa da
sostenere + il M.V. + affitto del nucleo. Per
quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale
quanto disposto nel precedente punto A1. |
-
certificati medici; -
preventivi di spese sanitarie e di altro tipo; -
fatture; -
altri elementi di prova. Gli
accertamenti da effettuare sono quelli indicati al
punto A1. |
A4 Contributi in
carenza di servizi pubblici |
Sono
erogati nei casi in cui gli interessati non possono utilizzare i servizi
pubblici in carenza di questi e siano pertanto
costretti a ricorrere a quelli privati (come ad esempio per gli asili nido e
scuole materne). |
Comune Cap.
Minori 537/4 |
Continuativo
a tempo determinato, oppure straordinario. |
Pari
al costo della prestazione quando il M.V. è pari o
inferiore al reddito. Se il reddito è superiore al M.V. + affitto
il contributo sarà pari alla differenza tra la spesa da sostenere e la
differenza fra il reddito e M.V. + affitto. |
-
quando il reddito del nucleo è superiore al costo
della prestazione + il M.V. del nucleo. Per
quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale
quanto esposto nel precedente punto A1. |
La
documentazione richiesta dovrà comprovare la necessità del servizio e la sua
utilizzazione. |
A5 Contributi a titolo
di prestito in attesa di prestazioni previdenz. |
Sono
erogati alle persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni INPS o di invalidità e sono in attesa delle relative
liquidazioni. II
prestito è subordinato alla esibizione da parte del
richiedente della dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento dei
diritto da parte degli enti competenti. |
Comune
Cap.
Inabili 568/2 |
Continuativo
a tempo determinato. |
E'
pari all'importo mensile della pensione fino al massimale
del M.V. + affitto per gli utenti di cui al punto A1, mentre l'entità dello
stesso è pari all'importo mensile della pensione fino al massimale del M.S.
compreso affitto + assegni familiari. |
-
quando non sia stato acquisito il titolo alle prestazioni INPS o di invalidità oppure tali prestazioni siano superiori al
M.V. + affitto. Per
quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale
quanto esposto nel precedente punto A1 per gli utenti di cui al punto A2. |
Occorre
esibire la dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento
del diritto da parte degli enti competenti. |
A6 Contributi per
persone soggette ad assistenza psichiatrica che vivono in pensioni o in comunità |
Persone
soggette ad assistenza psichiatrica che sono ospiti
di pensioni o comunità. |
Provincia |
A
tempo determinato con possibilità di rinnovo. |
Contributo
che non può essere superiore al M.V. più una somma massima di L. 100.000 per spese di alloggio. |
|
Dichiarazione
che comprovi la retta della pensione o della comunità. |
B1 Contributo integrativo
del minimo alimentare |
Persone
e nuclei familiari in temporanea situazione di crisi comunque
determinata il cui reddito non raggiunge il minimo alimentare. |
Comune Cap.
1199 ex Eca |
A
tempo determinato, con revisione periodica (periodo massimo di erogazione: 6 mesi). |
Pari
alla differenza fra l'importo corrispondente al minimo
alimentare e il reddito. |
-
reddito superiore al minimo alimentare o al minimo
salariale (140.000) + assegni familiari. Per
quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vaie
quanto esposto al precedente punto A1. |
-
stato di famiglia e verifica anagrafica; -
libretto di lavoro o talloncino di disoccupazione; -
libretto mutua; - ricevuta affitto; -
eventuale documentazione sanitaria dell'Ufficio d'igiene o
dei medici condotti, compresa la momentanea incapacità lavorativa.
Accertamenti: indiretti agli uffici competenti e diretti a domicilio
dell'interessato. |
B2 Contributi
straordinari |
Persone
o nuclei familiari di cui al precedente punto B1, in
presenza di situazioni debitorie relative a spese di cui al M.V. |
Comune Cap.
1199 ex Eca |
Straordinari
ripetibili più volte nell'anno. |
E'
variabile a seconda dei casi nell'arco dei 12 mesi. L'insieme dei
contributi non può essere superiore a una cifra
pari a 3 volte il minimo salariale (lire 140.000) + assegni familiari. |
I
motivi d'esclusione sono quelli indicati al punto B1. |
Oltre
a quella prevista al punto B1 è necessaria la documentazione specifica relativa alla situazione debitoria
per la quale viene richiesto il contributo (es. Intimazione di sfratto,
bollette, luce, gas non pagate, altra documentazione comprovante i debiti). Gli
accertamenti sono quelli indicati al punto B1. |
C Contributi
eccezionali e assegni terapeutici |
Sono
interventi particolari ed eccezionali non facilmente determinabili a priori
relativi ad alcune forme di handicap e a persone soggette ad assistenza psichiatrica:
tali interventi sono di natura diversa rispetto quelli previsti al punto A3.
|
Provincia
o Comune Cap.
Inabili 568/2 o Cap.
Minori 537/4 o Cap.
1199 ex Eca |
Continuativi
straordinari a seconda dei casi. |
Le
erogazioni sono previste senza riferimenti al M.V. o al reddito e sono rivolte
a quelle persone verso le quali per legge l'Ente locale è obbligato a intervenire: il massimale è il 75% della quota base del
M.V. |
|
-
l'operatore nel proporre l'assegno terapeutico deve indicare le spese a cui l'assegno
si riferisce; -
certificati medici che attestino la particolarità del bisogno; -
fatture d'acquisto di alimenti speciali, o
medicinali o di prodotti particolari, ecc. |
D Contributi urgenti
e una tantum |
Sono erogati a coloro ai quali non è possibile,
data l'urgenza dell'intervento o per altri gravi motivi, richiedere la documentazione
prevista ai punti A e B. |
Comune Cap.
1199 ex Eca |
Una
tantum. |
L'ammontare
massimo è pari al 50% dell'importo mensile del minimo alim. |
|
Nel
limite del possibile anche per questi interventi dovrà essere acquisita la relativa documentazione. |
(*) Eguale delibera
è stata assunta dalla Provincia di Torino. Gli accertamenti ed í pagamenti verranno fatti tutti dai servizi comunali con rimborso da
parte della Provincia delle somme di sua competenza. |
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