Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre
1978
FINALMENTE
SCIOLTI L'ENAOLI E L'ONPI
Con
questa legge sono soppressi alcuni enti, fra i quali l'ENAOLI, l'ONPI, l'Ente
nazionale per la protezione morale del fanciullo.
Pubblichiamo
integralmente sia il decreto legge n. 481, sia la legge
n. 641.
DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, n. 481
Fissazione
al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 696, per la
cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o
sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella 8 del medesimo decreto, nonché
norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per
le attività assistenziali italiane ed internazionali.
Art. 1.
Il decimo comma dell'art. 113 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, numero 616, è sostituito dal seguente:
«In ogni caso qualora al 1° gennaio
1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi,
né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34,
cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o
di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui
alla tabella B».
Art. 2.
Fino all'adozione dei decreti di cui
all'art. 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui
alla tabella B allegata al medesimo
decreto:
a) di istituire nuovi posti in
organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che
comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque
in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o
promozione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno
effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino
valutazioni a carattere discrezionale;
b) di procedere ad alienazioni o
trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti
reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto
di durata superiore a quattro anni.
Gli atti compiuti
in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e
l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono
personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento
degli atti predetti.
Art. 3.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al
sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano
altresì alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza nonché alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali
italiane ed internazionali.
Art. 4.
L'Opera nazionale pensionati d'Italia
e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono
assoggettabili alla disciplina di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 5.
Sono convalidati le contribuzioni,
finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri
enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla
tabella B, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo fra il 1°
luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo
113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione,
finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del
medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi
enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta
Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.
Art. 1.
È convertito in legge il
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente
fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per
la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore
degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia
del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali
italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:
Articolo
1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio 1979, con le altre: 31 marzo 1979.
Dopo
l'art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la
protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera
nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9)
Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale «Umberto e
Margherita di Savoia», 11) Unione italiana di assistenza
all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra
anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele
II» di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo» di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente
mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale
artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57)
Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e
profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le funzioni di liquidazione sono
assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi
consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai
consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione
dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni
predette.
Gli organi di cui al precedente
comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo
1979.
Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non
possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi
alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza
sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede,
ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti,
nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le
funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate
in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati
ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra
ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio dei familiari dei caduti
per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla
Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale
famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per
servizio.
Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'articolo
precedente e previsti dalla tabella 8, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli
articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le procedure di cui
agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali
degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle
funzioni trasferite nei rispettivi territori.
Dalla data
indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni
assicurano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale
degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni
trasferite.
Art. 1-quater. - Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
inserito il seguente comma:
«Il decreto dichiara altresì
l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione
diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui
al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali,
abbiano accertato:
1) la non economicità
dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti
residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della
spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli
enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti
dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri
enti similari».
Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo di gestione
per le-aziende termali è soppresso con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le operazioni di
liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso
sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile
1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. AI comitato
saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle società di cui
al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a
favore dell'ente soppresso.
Le partecipazioni azionarie delle
società inquadrate nel predetto ente nonché i
rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM
in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e
finanziariamente separata.
L'EFIM provvede, nei modi e nei
termini previsti da apposito provvedimento
legislativo:
a) al ripianamento
delle perdite e al risanamento delle gestioni delle
società già facenti capo all'EAGAT;
b) all'inquadramento nell'EFIM delle
società o stabilimenti di imbottigliamento di acque
minerali, già inquadrate nell'EAGAT;
c) al trasferimento alle regioni delle
attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese
le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore
destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di
riforma sanitaria, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle
attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino
campano S.p.a.
Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal secondo e
terzo comma dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI,
dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del
medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti
dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o
associati.
Le entrate dell'ONPI sono ripartite
fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977,
nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.
Fino all'entrata in vigore delle
leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.
Fino all'entrata in vigore di nuove
norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti,
l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai
superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani,
è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita
presso l'INPS.
La commissione tecnica di cui
all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, individua i contingenti di personale da trasferire
alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.
Fino al riordino con legge regionale
delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche
integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.
Le entrate dell'ENAOLI sono
ripartite fra le regioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni tenuto
conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli
assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi,
che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni
di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente
l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo
1, ultimo comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con
la legge 5 gennaio 1953, n. 35, è assunta dall'Istituto nazionale
assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento
generale INAM dei lavoratori dell'industria.
Le entrate dell'ENAL sono ripartite
fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto
che affluiscono al Tesoro dello Stato. Il fondo di cui all'articolo
132 del suddetto decreto è incrementato di una somma pari alle entrate
iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla
gestione del concorso pronostici Enalotto.
Le partecipazioni azionarie
dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società
veneziana Conterie S.p.a. sono
trasferite all'ENI, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni
mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie
sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e
117 del medesimo decreto.
Art. 1-septies. - Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti
degli enti pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti «Fondazione
Giuseppe Verdi») e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna)
della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Gli enti pubblici di cui al n. 39)
Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale
per il controllo della combustione (ANCC) della
tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma
sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data
del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non
sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'articolo
113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad
individuare gli organi dello Stato o di altri enti
pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano
comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli
enti locali.
All'eventuale scioglimento,
trasformazione o riorganizzazione dei consorzi per la
difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n.
50) della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.
Qualora entro il 31 marzo 1979 le
regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il
personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della
tabella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.
Art. 1-octies. - Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale
sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre 1978.
Fino all'entrata in vigore della legge
sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica
istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui
al primo comma sono gestiti in via transitoria dal
Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di
cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante
dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti
(ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
In attuazione dell'articolo 10 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con
gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito,
predispongono i programmi e le forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali
devono favorire il processo di integrazione sociale
dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali
aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione
del presente decreto.
Gli immobili di proprietà dell'ENS
adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e
scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.
I beni di cui al precedente comma
conservano la destinazione originaria e, comunque,
anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad
istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Dal 1° settembre 1978 il personale
docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in
servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente
articolo è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei
corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica
istruzione secondo le anzianità possedute e conserva la propria posizione di
ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il
personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo
all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica
istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
All'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in
ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di
cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i
normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 1-novies. - Il sesto comma dell'articolo 117
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
sostituito dal seguente:
«I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono
attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la
copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può
destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma».
Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilità
di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL,
verrà erogato, a far tempo dal lo aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL è altresì
trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo
comma, lettera c), della legge 5
maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno
speciale ai superstiti dei titolari di rendita per
inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa
non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.
L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La commissione tecnica di cui
all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché
i contingenti di personale da trasferire all'INAIL.
Il contributo per il sostegno
dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'articolo 115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
determinato su proposta della commissione tecnica
prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.
Art. 1-undecies. - Il terzo comma dell'articolo 115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
sostituito dai seguenti:
«Il decreto di cui al presente
articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il
sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite
ai sensi del presente articolo; tale contributo, per
l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato
dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL
nell'articolo 1-decies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione.
In ogni caso a
fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge
che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite,
prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero
contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al
primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle
pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali,
i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono
loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i
Ministeri competenti e gli enti pubMici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi
di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di
cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per
sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni
nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire
fini socialmente e moralmente rilevanti».
Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1° aprile
Art. 1-terdecies. - I primi quattro commi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono
sostituiti dai seguenti:
«Il personale in servizio in base ad
atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative
periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma
del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio
delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da
mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno
determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo
comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti
con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o
delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà
ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna
di queste.
Il personale degli enti pubblici non
compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è
assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere
stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento
delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n: 70, e successive
integrazioni, con la osservanza delle disposizioni
contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a
tal fine
b)
ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382».
Art. 1-quater decies. - Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, provvede, in via
transitoria, a destinare il personale assegnato ai ruoli unici presso i
Ministeri che presentino le relative necessità funzionali con riferimento alla
preparazione professionale e alla esperienza acquisita.
Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti
civili dello Stato, il consiglio di amministrazione provveda all'inquadramento
definitivo del personale. Il relativo procedimento non potrà avere inizio in
ogni caso oltre il 31 marzo 1980.
Fino all'inquadramento definitivo
del personale proveniente dagli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, continuano ad
applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relativamente allo
stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza
ed assistenza.
All'amministrazione del personale
assegnato agli uffici stralcio degli enti soppressi provvede
l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro imputando il relativo onere
alle corrispondenti gestioni di liquidazione.
Art. 1-quindecies. - La disciplina dei fondi integrativi di previdenza e
di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti o amministrazioni
soppresse ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà regolamentata nell'ambito della legge
di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro i
quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento
possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in godimento.
A tal fine è previsto il passaggio
delle quote di indennità maturata dall'ente di
provenienza all'amministrazione di destinazione; in mancanza totale o parziale
di copertura finanziaria dell'ente di provenienza provvede l'ufficio
liquidazioni del Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente,
con imputazione alle gestioni di liquidazione.
Il personale che ai sensi del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge
14 agosto 1974, n. 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti
dalle suddette disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a
riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta
assegnato.
A tal fine il collocamento a riposo
del suddetto personale è da considerare in soprannumero rispetto
al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione.
All'articolo 2, al primo comma, la
lettera a), è sostituita con la seguente:
a) di istituire nuovi posti in
organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei
dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978;
i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati
dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o
che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.
Al
primo comma, lettera
b), le parole: di
contratti di affitto di durata superiore a quattro anni, sono
sostituite con le seguenti: di contratti di locazione o di affitto di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di
cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati e pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 2 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
L'autorizzazione a derogare ai
divieti di cui al primo comma può essere concessa dal Presidente del Consiglio
dei Ministri per comprovati motivi di interesse
pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di
atti che interessino più regioni, su conforme parere della commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
All'articolo 3 sono sostituite le parole da: Fino all'entrata in vigore, a: 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti: Fino al 31 dicembre
1978.
All'articolo 3 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta,
determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere gli
atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico
interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei
comuni interessati.
Il divieto di cui al precedente
articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo
4 è soppresso.
L'articolo
5 è soppresso.
Art. 2.
Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti
o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti
pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella 8,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel
periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente
legge.
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