Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre
1978
INDICAZIONI
PROGRAMMATICHE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI IN ETA' SUPERIORE AI 94 ANNI (1)
La problematica relativa
all'inserimento scolastico e sociale dei soggetti handicappati ha in
questi ultimi anni assunto un notevole rilievo all'interno dei processi di
trasformazione dei servizi sociali ed educativi.
Da un lato, sul piano del dibattito
politico e culturale, cresce la consapevolezza di superamento
delle soluzioni emarginanti per favorire invece la presenza nel normale tessuto
sociale dei soggetti portatori di difficoltà, dall'altro, sul piano delle
risorse da predisporre, alcune iniziative significative che hanno assunto
concretezza sono così riassumibili: a partire dall'anno scolastico 1975-76, le
iniziative ministeriali segnano in termini particolarmente rilevanti e
innovativi, la necessità di avviare su scala nazionale la sperimentazione
dell'inserimento degli alunni handicappati.
Tale sperimentazione deve avere le caratteristiche della territorialità, del collegamento
tra i vari ordini di scuola e si lega ad una ipotesi di rinnovamento globale
della scuola, a vantaggio di tutti gli alunni (c.m. 222 dell'8 agosto 1975;
c.m. 228 del 29 settembre 1976; c.m. 226 del 5 agosto 1977).
Con il D.P.R. 970 si prevede una
figura professionale di insegnante come personale
specializzato operante al servizio di una scuola rinnovata.
La legge del 4 agosto 1977 n. 517
supera il dato della sperimentazione e sancisce che la scuola attua forme di integrazione di alunni portatori di handicap, e che è
compito degli Enti locali attuare forme particolari di sostegno secondo le
rispettive competenze.
Rispetto all'inserimento scolastico
nella realtà torinese da anni la scuola materna comunale si è progressivamente attrezzata per l'effettivo accoglimento di
minori handicappati ed è oggi in grado di garantire con diverse modalità la frequenza
a tutti i bambini da tre a sei anni con qualsiasi tipo e gravità di handicap,
che lo richiedono.
L'Amministrazione comunale ha
cercato inoltre di favorire secondo le competenze proprie la frequenza alla
scuola elementare.
Si è istituito un servizio per
l'integrazione scolastica degli handicappati con lo scopo di programmare,
coordinare, seguire gli interventi, a favore dell'integrazione, realizzati nei
servizi educativi comunali (scuola dell'infanzia, scuola
integrata).
Tale servizio collabora con la
scuola di Stato, innanzi tutto con il gruppo di lavoro costituito ai sensi
della circolare 227 e, per quanto riguarda le esigenze della scuola statale,
svolge una funzione di segnalazione in merito a ristrutturazioni
architettoniche, materiali specifici, sussidi didattici, trasporto, personale
educativo specializzato.
Intervengono
infatti nelle scuole elementari statali circa 80 insegnanti comunali per
lo più con specializzazioni specifiche atte a favorire l'integrazione e la
riabilitazione dei soggetti svantaggiati.
Rispetto ai servizi socio-sanitari
l'Amministrazione comunale ha avviato un processo che si è per ora
concretizzato in:
- decentramento in ogni quartiere di
un primo nucleo di operatori sociali e psico-medici in organico collegamento, superando la
precedente presenza isolata di équipes psico-mediche in singole e limitate realtà scolastiche;
- potenziamento degli interventi
riabilitativi con la creazione dei sei centri per la riabilitazione dei minori con handicaps neuromotori diretta in particolare ai soggetti gravi e
delle fasce di età inferiori;
- predisposizione di strumenti di intervento socio-assistenziali in alternativa al ricovero
in istituto e definizione della loro priorità (assistenza economica,
assistenza domiciliare, affidamento familiare, comunità alloggio) come
previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale 14 settembre 1976.
Si riafferma il principio che di
norma gli handicappati non gravissimi, in particolare se in stato
di abbandono, sono inseriti in numera di 1 o 2 secondo la maggiore o minore
gravità dell'handicap nelle normali comunità alloggio, così come realizzatosi
con risultati positivi, nella comunità per minori istituita nel quartiere
Vallette.
In riferimento alle iniziative di cui
sopra è stata anche prevista l'istituzione di una prima comunità-alloggio per 5
handicappati adulti in via Monginevro 49 (proposta della Giunta municipale in
data 10 luglio 1978 n. meccanografico 7803725/ 19). Inoltre
la nuova deliberazione sull'assistenza economica (approvata dal Consiglio
comunale in data 21 giugno 1978 n. mecc. 7802443/19)
prevede e la corresponsione di contributi per
bisogni particolari, quali le spese di assistenza
(collaboratore familiare), infermiere, insegnante di appoggio, di trasporto
per soggetti handicappati e l'assegnazione di un assegno terapeutico per
medicine.
In questo
quadro pare pertanto opportuno affiancare agli interventi per gli handicappati
sino al compimento della scolarità d'obbligo, un piano
di provvedimenti che diano continuità a questi impegni, indirizzato ai
portatori di handicaps che hanno superato il 14° anno
di età.
Per i
soggetti di questa età che abbiano 0 meno fruito delle
risorse riabilitative e socializzanti cui si è fatto cenno, la risorsa a tutt'oggi prevalente è costituita da servizi quali i Centri
di Lavoro Protetto che, oltre a limiti di capienza, presentano grosse
caratteristiche negative quali la concentrazione forzata di problematiche e la
ripetitività artificiosa delle attività proposte.
L'intendimento
di predisporre da parte della Amministrazione comunale
interventi su questa problematica si può peraltro configurare come impegno
nella gestione organica da parte del Comune dei servizi di sicurezza sociale
così come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e
dalla Legge della Regione Piemonte n. 39 dell'8 agosto 1977.
Peraltro la
predisposizione di risorse per gli handicappati ultraquattordicenni ha un
significato non riduttivo o semplicemente riparativo
nella misura in cui vengono potenziate e organizzate
le strutture per la prevenzione delle cause invalidanti e per la
riabilitazione precoce.
Si tratta in
questo quadro di avviare un processo che, partendo dalle strutture sin qui predisposte
dall'ente locale (consultori familiari e pediatrici, centri riabilitativi,
servizi vaccinali, medicina scolastica, servizi
socio-assistenziali), coinvolga le altre strutture sanitarie esistenti mutualistiche
ed ospedaliere, e punti alla costruzione di un sistema organico di servizi per
la tutela materno-infantile, la prevenzione delle
cause di handicaps, la riabilitazione precoce.
In questa
prospettiva e nell'ambito degli accordi concretatisi con la stipulazione della convenzione con
la Provincia di Torino per
la gestione dei servizi socio-sanitari operanti nel territorio cittadino e
tenuta presente la sopraesposta necessità di un organico intervento a favore
dei soggetti handicappati, il Comune e
la Provincia di Torino definirono, nel corso
dell'anno 1976, un progetto che, muovendosi dal territorio di appartenenza
dell'utente e previ accordi con
la Regione Piemonte,
gli enti pubblici e privati gestori dei Centri di formazione professionale, i
vari livelli categoriali e intercategoriali
delle organizzazioni sindacali, l'Unione industriale, e le altre categorie
imprenditoriali, ne promuovesse l'inserimento nella formazione professionale e
l'inserimento lavorativo.
A tal fine è
stato istituito un gruppo di lavoro composto da
operatori del Comune e della Provincia di Torino con il compito di promuovere
la realizzazione del progetto di cui sopra, partendo da una organica raccolta
di dati riguardanti i soggetti handicappati residenti nel territorio comunale
ed in stretto contatto sia con le équipes
socio-sanitarie operanti sul territorio e sia con gli operatori dei Centri di
lavoro protetto, attualmente già funzionanti nella Provincia di Torino.
Tale nucleo è
stato integrato, in una seconda fase, da rappresentanti degli Assessorati al lavoro,
all'istruzione ed all'assistenza della Regione
Piemonte. Inoltre la
Regione Piemonte, per dare risposta ai cittadini handicappati
ultraquattordicenni nel territorio regionale, ha predisposto un piano che prevede
l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo.
Per
tradizione i Centri di lavoro protetto per handicappati gravi sono stati
gestiti dalla Provincia. La necessità già indicata di ricondurre la gestione
di tutta la materia, nell'ambito del decentramento e dell'organizzazione dei
servizi di zona (Unità locale dei servizi) e nel contempo
la dimensione e la rilevanza delle esigenze, rendono necessario prevedere una
gradualità nel ridimensionamento degli attuali Centri di lavoro protetto
gestiti dalla Provincia (piazza Massaua e corso
Toscana).
Ciò sarà
possibile con la realizzazione da parte del Comune di interventi
e di servizi specifici nei vari quartieri della città, secondo le linee
indicate nella presente deliberazione e nei successivi provvedimenti attuativi
della stessa.
A seguito
quindi di intese intervenute fra il Comune e
la Provincia di Torino,
la Provincia continuerà a
provvedere alla gestione del Centro di corso Toscana e di piazza Massaua assicurando anche interventi vari di assistenza
erogati direttamente, quali il pagamento delle rette per il ricovero in
istituti di handicappati psichici, o tramite convenzione, quali il rimborso
delle spese per gli affidamenti educativi e la gestione di comunità-alloggio
(Convenzione con il Comune di Torino: deliberazione n. 1398 del 14 settembre
1976).
La Provincia di Torino non provvederà all'istituzione
di nuovi centri per handicappati nella città. A tali servizi provvederà invece
il Comune di Torino anche in relazione al riordino
delle competenze definito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. A seguito di tali intese la
Provincia predisporrà la messa a disposizione di
personale e strutture al Comune di Torino anche ai sensi della convenzione
esistente tra i due enti per l'integrazione dei rispettivi servizi socio-sanitari.
Ciò premesso,
tenuto anche conto del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e della Legge regionale
n. 39 dell'8 agosto 1977, della deliberazione del Consiglio comunale di Torino
n. 196 del 1° febbraio 1977 e delle funzioni attribuite ai Consigli di
quartiere, si intende con la presente deliberazione
definire il quadro programmatico di riferimento per gli interventi nei
riguardi degli handicappati che hanno terminato la scuola dell'obbligo e la
frequenza presso i Centri educativi comunali.
Con successive
deliberazioni, tenuto anche conto delle competenze gestionali
e di proposta dei Consigli di quartiere, si provvederà per l'attuazione delle
presenti indicazioni programmatiche.
Gli interventi nei riguardi degli handicappati di cui alla presente
deliberazione devono essere organicamente collegati con i servizi territoriali
di tempo libero, culturali, ricreativi e sportivi e con gli interventi sociali
e sanitari e con tutte le iniziative comunali che investono interesse rispetto
ai problemi di cui si tratta (ad esempio il progetto giovani).
1) Per gli
handicappati in grado di proseguire gli studi o di inserirsi autonomamente nei
normali contesti lavorativi, l'obiettivo da
perseguire è la messa a disposizione di strumenti per il conseguimento di tale
fine.
2) Per gli
handicappati per i quali, in base alla specifica gravità dell'handicap, è
ipotizzabile un inserimento lavorativo che non richieda specifica
qualificazione, l'obiettivo è la creazione di corsi pre-professionali
presso i normali centri di formazione professionale; la funzione di questi corsi di massima di durata non superiore a due anni è quella di
fornire gli strumenti elementari per l'inserimento lavorativo e favorire la
massima socializzazione ed autonomia.
Nella scelta
dei Centri di formazione professionale verrà data
priorità a quelli pubblici, in particolare a quelli comunali ed a quelli in cui
il Comune ha suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione.
Sarà svolta
un'opportuna azione promozionale perché i frequentanti dei corsi suddetti
abbiano, in tutta la misura del possibile, rapporti integrati
con gli altri allievi.
Sarà inoltre
svolta un'azione promozionale affinché i Centri di formazione professionale,
in cooperazione con i servizi comunali, operino per l'inserimento lavorativo
degli handicappati come previsto dalle leggi 482 del 2 aprile 1968 e 118 del 30
marzo 1971, nonché prevedendo con appositi
provvedimenti deliberativi posti di lavoro all'interno degli enti locali, come
già attuato dalla Provincia
di Torino con deliberazione n. 27/153 del 15 marzo 1977.
Poiché la finalità dei corsi suddetti è l'inserimento nelle
normali sedi lavorative, i corsi dovranno essere programmati tenendo conto
delle fasce lavorative in cui l'inserimento è possibile considerando anche le
potenzialità dei soggetti.
Per quanto
concerne i punti 1 e 2 sopra citati è necessario un
maggior coinvolgimento dell'Assessorato al lavoro della Regione Piemonte anche
per l'attuazione del progetto C.E.E. che prevede lo stanziamento di ingenti fondi
(7 miliardi) diretti a:
- strutture
diurne socio-terapeutiche;
- corsi di
formazione in ambiente protetto;
- corsi di
formazione in ambiente normale;
- tirocini
lavorativi ed inserimenti pilotati sul lavoro.
Per l'anno
1978-79 il gruppo per l'inserimento degli handicappati ultraquattordicenni
Comune, Provincia e Regione ha elaborato un piano per l'inserimento dei ragazzi
handicappati nei corsi di formazione professionale delle scuole regionali o
riconosciute dalla Regione.
Per
l'attuazione di questo piano la
Regione ha stanziato L. 800.000.000
di cui una parte saranno rimborsati dal fondo C.E.E.
3) Per gli
handicappati per i quali si ritiene sussista l'impossibilità di
ogni forma di inserimento lavorativo, l'obiettivo da perseguire è la
costituzione di centri appositi, denominati centri di attività
socio-terapeutica.
Detti centri
avranno la finalità di assicurare ai frequentanti il massimo possibile di autonomia personale e sociale, non tralasciando di promuovere,
anche in relazione all'evoluzione delle condizioni degli utenti, iniziative
tendenti all'inserimento lavorativo.
L'inserimento
in detti centri verrà fatto con provvedimento motivato
tenendo conto della documentazione esistente sull'interessato, delle
indicazioni degli operatori del centro stesso e dei servizi di quartiere che
hanno svolto e svolgeranno interventi sul soggetto.
Detti centri
avranno riferimento all'utenza del quartiere.
Fermo
restando quanto sopra e l'impegno a realizzare in tempi compatibili con le
risorse finanziarie e la disponibilità di strutture, nonché
in rapporto alle specifiche esigenze indicate dai Consigli di quartiere, si
prevede, nel transitorio, la possibilità che i centri di prima apertura possano
accogliere soggetti provenienti anche da quartieri limitrofi.
Si prevedono
inoltre iniziative atte a facilitare la costituzione di cooperative di tipo
agricolo, artigianale o di altro genere, in cui siano
presenti anche handicappati, stimolandone l'autogestione.
In questa
direzione va sia il piano elaborato congiuntamente del gruppo Comune,
Provincia, Regione sia la deliberazione della Giunta provinciale in data 7
giugno 1978 n. 186-231/a «Ristrutturazione dei centri
di lavoro protetto - Dimissioni di assistiti e loro
partecipazione ad attività produttive esterne» che prevede l'inserimento in
cooperative già esistenti o la creazione di nuove per lavori di manutenzione
stradale, floreali e agricoli.
In queste
cooperative potranno essere inseriti i soggetti, provenienti sia dai corsi
professionali sia dai centri di quartiere, per i quali si
sia verificata la reale impossibilità di inserimento in altri contesti
lavorativi.
Per i
soggetti di età superiore a 14 anni con danni
cerebrali, organici estesi e permanenti tali da determinare carenze psico-neurologiche di base immodificate
da interventi specialistici ed educativi condotti in tutto l'arco evolutivo
(0-14 anni) saranno individuate strutture essenzialmente di tipo
assistenziale, a carattere diurno o residenziale senza comunque tralasciare
possibili interventi di recupero e di mantenimento delle acquisizioni
raggiunte.
Per tali
strutture si richiama la deliberazione della Provincia di Torino del 17 gennaio 1978 «Istituto medico-psico-pedagogico del Mainero.
Trasferimento di sede» che individua l'apertura di un repartino
para-ospedaliero per i soggetti sopraindicati.
Ulteriori iniziative al riguardo potranno essere prese, date
le esigenze, in collaborazione con
la Regione e gli enti ospedalieri.
Le
indicazioni programmatiche di cui alla presente
deliberazione devono essere considerate sperimentali e saranno sottoposte a
periodiche verifiche.
Il programma
di cui alla presente deliberazione sarà attuato in base alle funzioni di
competenza del Comune di Torino e alle sue disponibilità di personale e di
mezzi finanziari e secondo le linee che verranno
indicate dalla Regione.
Restano fermi
in via transitoria gli interventi della Provincia di Torino come sopra
specificato. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo degli handicappati,
il Comune di Torino in collaborazione con
la Regione Piemonte,
assumerà le opportune iniziative promozionali dando in parti
colare
continuità al progetto definito nel 1976 con
la Provincia di Torino,
come indicato in premessa.
Per quanto
riguarda il personale necessario per tali Centri, verranno
impiegati operatori in grado di svolgere funzioni educative, riabilitative e di
assistenza che saranno reperiti tra:
- il
personale già in servizio;
- il personale della Provincia di Torino, in applicazione della
convenzione stipulata tra il Comune e
la Provincia di Torino;
- il
personale reso disponibile dallo scioglimento di Enti
(vedi in particolare D.P.R. n. 616); e se necessario,
attraverso nuove assunzioni. I servizi di zona, compresi quelli psichiatrici,
sanitari, ospedalieri, dovranno assicurare gli interventi di
appoggio specialistici eventualmente necessari.
Il personale
dei centri di attività socio-terapeutica fa parte
integrante dei servizi socio-sanitari del territorio in cui il centro ha sede.
Poiché non si intende caratterizzare i centri suddetti come struttura
chiusa, sono previste da parte degli operatori prestazioni di carattere educativo
anche esterne al centro, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza (ad
esempio: assistenza domiciliare); inoltre può prevedersi per tali operatori la
rotazione in altri servizi del Comune con attività educativo-assistenziali.
Nei servizi
di cui alla presente deliberazione ed in particolare nei reparti
para-ospedalieri e nei centri di attività
socio-terapeutica sarà favorita la presenza di volontari in attività che non
richiedano personale specializzato.
La presenza
di volontari verrà programmata dal Consiglio di
quartiere, in armonia con gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
Va infine sottolineato che la possibilità di attuazione delle
presenti linee è in rapporto anche con gli interventi del Ministero della
pubblica istruzione nel campo della scuola dell'obbligo, con la legislazione in
materia di collocamento obbligatorio al lavoro e con il suo grado di applicazione
e infine anche con le iniziative che verranno assunte dagli altri Comuni di
residenza degli utenti.
(1)
Deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 12 settembre 1978.
www.fondazionepromozionesociale.it