Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre 1978

 

 

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI IN ETA' SUPERIORE AI 94 ANNI (1)

 

 

La problematica relativa all'inserimento scola­stico e sociale dei soggetti handicappati ha in questi ultimi anni assunto un notevole rilievo all'interno dei processi di trasformazione dei ser­vizi sociali ed educativi.

Da un lato, sul piano del dibattito politico e culturale, cresce la consapevolezza di supera­mento delle soluzioni emarginanti per favorire invece la presenza nel normale tessuto sociale dei soggetti portatori di difficoltà, dall'altro, sul piano delle risorse da predisporre, alcune inizia­tive significative che hanno assunto concretezza sono così riassumibili: a partire dall'anno scola­stico 1975-76, le iniziative ministeriali segnano in termini particolarmente rilevanti e innovativi, la necessità di avviare su scala nazionale la spe­rimentazione dell'inserimento degli alunni han­dicappati.

Tale sperimentazione deve avere le caratteri­stiche della territorialità, del collegamento tra i vari ordini di scuola e si lega ad una ipotesi di rinnovamento globale della scuola, a vantaggio di tutti gli alunni (c.m. 222 dell'8 agosto 1975; c.m. 228 del 29 settembre 1976; c.m. 226 del 5 agosto 1977).

Con il D.P.R. 970 si prevede una figura profes­sionale di insegnante come personale specia­lizzato operante al servizio di una scuola rin­novata.

La legge del 4 agosto 1977 n. 517 supera il dato della sperimentazione e sancisce che la scuola attua forme di integrazione di alunni portatori di handicap, e che è compito degli Enti locali attuare forme particolari di sostegno secondo le rispet­tive competenze.

Rispetto all'inserimento scolastico nella realtà torinese da anni la scuola materna comunale si è progressivamente attrezzata per l'effettivo ac­coglimento di minori handicappati ed è oggi in grado di garantire con diverse modalità la fre­quenza a tutti i bambini da tre a sei anni con qualsiasi tipo e gravità di handicap, che lo ri­chiedono.

L'Amministrazione comunale ha cercato inoltre di favorire secondo le competenze proprie la fre­quenza alla scuola elementare.

Si è istituito un servizio per l'integrazione sco­lastica degli handicappati con lo scopo di pro­grammare, coordinare, seguire gli interventi, a favore dell'integrazione, realizzati nei servizi educativi comunali (scuola dell'infanzia, scuola integrata).

Tale servizio collabora con la scuola di Stato, innanzi tutto con il gruppo di lavoro costituito ai sensi della circolare 227 e, per quanto riguarda le esigenze della scuola statale, svolge una funzione di segnalazione in merito a ristruttura­zioni architettoniche, materiali specifici, sussidi didattici, trasporto, personale educativo specia­lizzato.

Intervengono infatti nelle scuole elementari statali circa 80 insegnanti comunali per lo più con specializzazioni specifiche atte a favorire l'integrazione e la riabilitazione dei soggetti svantaggiati.

Rispetto ai servizi socio-sanitari l'Amministra­zione comunale ha avviato un processo che si è per ora concretizzato in:

- decentramento in ogni quartiere di un primo nucleo di operatori sociali e psico-medici in orga­nico collegamento, superando la precedente pre­senza isolata di équipes psico-mediche in singole e limitate realtà scolastiche;

- potenziamento degli interventi riabilitativi con la creazione dei sei centri per la riabilitazio­ne dei minori con handicaps neuromotori diretta in particolare ai soggetti gravi e delle fasce di età inferiori;

- predisposizione di strumenti di intervento socio-assistenziali in alternativa al ricovero in istituto e definizione della loro priorità (assisten­za economica, assistenza domiciliare, affidamen­to familiare, comunità alloggio) come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale 14 settembre 1976.

Si riafferma il principio che di norma gli han­dicappati non gravissimi, in particolare se in sta­to di abbandono, sono inseriti in numera di 1 o 2 secondo la maggiore o minore gravità dell'handi­cap nelle normali comunità alloggio, così come realizzatosi con risultati positivi, nella comunità per minori istituita nel quartiere Vallette.

In riferimento alle iniziative di cui sopra è stata anche prevista l'istituzione di una prima comunità-alloggio per 5 handicappati adulti in via Monginevro 49 (proposta della Giunta municipale in data 10 luglio 1978 n. meccanografico 7803725/ 19). Inoltre la nuova deliberazione sull'assistenza economica (approvata dal Consiglio comunale in data 21 giugno 1978 n. mecc. 7802443/19)

 pre­vede e la corresponsione di contributi per biso­gni particolari, quali le spese di assistenza (col­laboratore familiare), infermiere, insegnante di appoggio, di trasporto per soggetti handicappati e l'assegnazione di un assegno terapeutico per medicine.

In questo quadro pare pertanto opportuno af­fiancare agli interventi per gli handicappati sino al compimento della scolarità d'obbligo, un pia­no di provvedimenti che diano continuità a questi impegni, indirizzato ai portatori di handicaps che hanno superato il 14° anno di età.

Per i soggetti di questa età che abbiano 0 meno fruito delle risorse riabilitative e socializ­zanti cui si è fatto cenno, la risorsa a tutt'oggi prevalente è costituita da servizi quali i Centri di Lavoro Protetto che, oltre a limiti di capienza, presentano grosse caratteristiche negative quali la concentrazione forzata di problematiche e la ripetitività artificiosa delle attività proposte.

L'intendimento di predisporre da parte della Amministrazione comunale interventi su questa problematica si può peraltro configurare come impegno nella gestione organica da parte del Comune dei servizi di sicurezza sociale così come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dalla Legge della Regione Piemonte n. 39 dell'8 agosto 1977.

Peraltro la predisposizione di risorse per gli handicappati ultraquattordicenni ha un significato non riduttivo o semplicemente riparativo nella misura in cui vengono potenziate e organizzate le strutture per la prevenzione delle cause inva­lidanti e per la riabilitazione precoce.

Si tratta in questo quadro di avviare un pro­cesso che, partendo dalle strutture sin qui pre­disposte dall'ente locale (consultori familiari e pediatrici, centri riabilitativi, servizi vaccinali, medicina scolastica, servizi socio-assistenziali), coinvolga le altre strutture sanitarie esistenti mutualistiche ed ospedaliere, e punti alla costru­zione di un sistema organico di servizi per la tutela materno-infantile, la prevenzione delle cause di handicaps, la riabilitazione precoce.

In questa prospettiva e nell'ambito degli ac­cordi concretatisi con la stipulazione della con­venzione con la Provincia di Torino per la gestio­ne dei servizi socio-sanitari operanti nel territo­rio cittadino e tenuta presente la sopraesposta necessità di un organico intervento a favore dei soggetti handicappati, il Comune e la Provincia di Torino definirono, nel corso dell'anno 1976, un progetto che, muovendosi dal territorio di ap­partenenza dell'utente e previ accordi con la Regione Piemonte, gli enti pubblici e privati ge­stori dei Centri di formazione professionale, i vari livelli categoriali e intercategoriali delle or­ganizzazioni sindacali, l'Unione industriale, e le altre categorie imprenditoriali, ne promuovesse l'inserimento nella formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

A tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro composto da operatori del Comune e della Pro­vincia di Torino con il compito di promuovere la realizzazione del progetto di cui sopra, partendo da una organica raccolta di dati riguardanti i sog­getti handicappati residenti nel territorio comu­nale ed in stretto contatto sia con le équipes socio-sanitarie operanti sul territorio e sia con gli operatori dei Centri di lavoro protetto, attual­mente già funzionanti nella Provincia di Torino.

Tale nucleo è stato integrato, in una seconda fase, da rappresentanti degli Assessorati al la­voro, all'istruzione ed all'assistenza della Regio­ne Piemonte. Inoltre la Regione Piemonte, per dare risposta ai cittadini handicappati ultraquat­tordicenni nel territorio regionale, ha predispo­sto un piano che prevede l'utilizzo del Fondo So­ciale Europeo.

Per tradizione i Centri di lavoro protetto per handicappati gravi sono stati gestiti dalla Pro­vincia. La necessità già indicata di ricondurre la gestione di tutta la materia, nell'ambito del de­centramento e dell'organizzazione dei servizi di zona (Unità locale dei servizi) e nel contempo la dimensione e la rilevanza delle esigenze, ren­dono necessario prevedere una gradualità nel ridimensionamento degli attuali Centri di lavoro protetto gestiti dalla Provincia (piazza Massaua e corso Toscana).

Ciò sarà possibile con la realizzazione da parte del Comune di interventi e di servizi specifici nei vari quartieri della città, secondo le linee indicate nella presente deliberazione e nei successivi provvedimenti attuativi della stessa.

A seguito quindi di intese intervenute fra il Comune e la Provincia di Torino, la Provincia continuerà a provvedere alla gestione del Centro di corso Toscana e di piazza Massaua assicuran­do anche interventi vari di assistenza erogati direttamente, quali il pagamento delle rette per il ricovero in istituti di handicappati psichici, o tramite convenzione, quali il rimborso delle spe­se per gli affidamenti educativi e la gestione di comunità-alloggio (Convenzione con il Comune di Torino: deliberazione n. 1398 del 14 settembre 1976).

La Provincia di Torino non provvederà all'isti­tuzione di nuovi centri per handicappati nella città. A tali servizi provvederà invece il Comune di Torino anche in relazione al riordino delle com­petenze definito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. A seguito di tali intese la Provincia predisporrà la messa a disposizione di personale e strutture al Comune di Torino anche ai sensi della conven­zione esistente tra i due enti per l'integrazione dei rispettivi servizi socio-sanitari.

Ciò premesso, tenuto anche conto del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e della Legge regionale n. 39 dell'8 agosto 1977, della deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 196 del 1° feb­braio 1977 e delle funzioni attribuite ai Consigli di quartiere, si intende con la presente delibera­zione definire il quadro programmatico di riferi­mento per gli interventi nei riguardi degli handi­cappati che hanno terminato la scuola dell'ob­bligo e la frequenza presso i Centri educativi comunali.

Con successive deliberazioni, tenuto anche conto delle competenze gestionali e di proposta dei Consigli di quartiere, si provvederà per l'at­tuazione delle presenti indicazioni programma­tiche.

Gli interventi nei riguardi degli handicappati di cui alla presente deliberazione devono essere or­ganicamente collegati con i servizi territoriali di tempo libero, culturali, ricreativi e sportivi e con gli interventi sociali e sanitari e con tutte le ini­ziative comunali che investono interesse rispetto ai problemi di cui si tratta (ad esempio il pro­getto giovani).

1) Per gli handicappati in grado di proseguire gli studi o di inserirsi autonomamente nei nor­mali contesti lavorativi, l'obiettivo da perseguire è la messa a disposizione di strumenti per il con­seguimento di tale fine.

2) Per gli handicappati per i quali, in base alla specifica gravità dell'handicap, è ipotizzabile un inserimento lavorativo che non richieda specifica qualificazione, l'obiettivo è la creazione di corsi pre-professionali presso i normali centri di for­mazione professionale; la funzione di questi cor­si di massima di durata non superiore a due anni è quella di fornire gli strumenti elementari per l'inserimento lavorativo e favorire la massima socializzazione ed autonomia.

Nella scelta dei Centri di formazione profes­sionale verrà data priorità a quelli pubblici, in particolare a quelli comunali ed a quelli in cui il Comune ha suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione.

Sarà svolta un'opportuna azione promozionale perché i frequentanti dei corsi suddetti abbiano, in tutta la misura del possibile, rapporti integrati con gli altri allievi.

Sarà inoltre svolta un'azione promozionale af­finché i Centri di formazione professionale, in cooperazione con i servizi comunali, operino per l'inserimento lavorativo degli handicappati come previsto dalle leggi 482 del 2 aprile 1968 e 118 del 30 marzo 1971, nonché prevedendo con appo­siti provvedimenti deliberativi posti di lavoro all'interno degli enti locali, come già attuato dal­la Provincia di Torino con deliberazione n. 27/153 del 15 marzo 1977.

Poiché la finalità dei corsi suddetti è l'inseri­mento nelle normali sedi lavorative, i corsi do­vranno essere programmati tenendo conto delle fasce lavorative in cui l'inserimento è possibile considerando anche le potenzialità dei soggetti.

Per quanto concerne i punti 1 e 2 sopra citati è necessario un maggior coinvolgimento dell'As­sessorato al lavoro della Regione Piemonte anche per l'attuazione del progetto C.E.E. che prevede lo stanziamento di ingenti fondi (7 miliardi) di­retti a:

- strutture diurne socio-terapeutiche;

- corsi di formazione in ambiente protetto;

- corsi di formazione in ambiente normale;

- tirocini lavorativi ed inserimenti pilotati sul lavoro.

Per l'anno 1978-79 il gruppo per l'inserimento degli handicappati ultraquattordicenni Comune, Provincia e Regione ha elaborato un piano per l'inserimento dei ragazzi handicappati nei corsi di formazione professionale delle scuole regio­nali o riconosciute dalla Regione.

Per l'attuazione di questo piano la Regione ha stanziato L. 800.000.000 di cui una parte saranno rimborsati dal fondo C.E.E.

3) Per gli handicappati per i quali si ritiene sussista l'impossibilità di ogni forma di inseri­mento lavorativo, l'obiettivo da perseguire è la costituzione di centri appositi, denominati centri di attività socio-terapeutica.

Detti centri avranno la finalità di assicurare ai frequentanti il massimo possibile di autonomia personale e sociale, non tralasciando di promuo­vere, anche in relazione all'evoluzione delle con­dizioni degli utenti, iniziative tendenti all'inseri­mento lavorativo.

L'inserimento in detti centri verrà fatto con provvedimento motivato tenendo conto della do­cumentazione esistente sull'interessato, delle indicazioni degli operatori del centro stesso e dei servizi di quartiere che hanno svolto e svol­geranno interventi sul soggetto.

Detti centri avranno riferimento all'utenza del quartiere.

Fermo restando quanto sopra e l'impegno a realizzare in tempi compatibili con le risorse fi­nanziarie e la disponibilità di strutture, nonché in rapporto alle specifiche esigenze indicate dai Consigli di quartiere, si prevede, nel transitorio, la possibilità che i centri di prima apertura pos­sano accogliere soggetti provenienti anche da quartieri limitrofi.

Si prevedono inoltre iniziative atte a facilitare la costituzione di cooperative di tipo agricolo, artigianale o di altro genere, in cui siano presenti anche handicappati, stimolandone l'autogestione.

In questa direzione va sia il piano elaborato congiuntamente del gruppo Comune, Provincia, Regione sia la deliberazione della Giunta provin­ciale in data 7 giugno 1978 n. 186-231/a «Ri­strutturazione dei centri di lavoro protetto - Dimissioni di assistiti e loro partecipazione ad attività produttive esterne» che prevede l'inseri­mento in cooperative già esistenti o la creazione di nuove per lavori di manutenzione stradale, floreali e agricoli.

In queste cooperative potranno essere inseriti i soggetti, provenienti sia dai corsi professionali sia dai centri di quartiere, per i quali si sia veri­ficata la reale impossibilità di inserimento in al­tri contesti lavorativi.

Per i soggetti di età superiore a 14 anni con danni cerebrali, organici estesi e permanenti tali da determinare carenze psico-neurologiche di base immodificate da interventi specialistici ed educativi condotti in tutto l'arco evolutivo (0-14 anni) saranno individuate strutture essenzialmen­te di tipo assistenziale, a carattere diurno o resi­denziale senza comunque tralasciare possibili interventi di recupero e di mantenimento delle acquisizioni raggiunte.

Per tali strutture si richiama la deliberazione della Provincia di Torino del 17 gennaio 1978 «Istituto medico-psico-pedagogico del Mainero. Trasferimento di sede» che individua l'apertura di un repartino para-ospedaliero per i soggetti sopraindicati.

Ulteriori iniziative al riguardo potranno essere prese, date le esigenze, in collaborazione con la Regione e gli enti ospedalieri.

Le indicazioni programmatiche di cui alla pre­sente deliberazione devono essere considerate sperimentali e saranno sottoposte a periodiche verifiche.

Il programma di cui alla presente deliberazione sarà attuato in base alle funzioni di competenza del Comune di Torino e alle sue disponibilità di personale e di mezzi finanziari e secondo le linee che verranno indicate dalla Regione.

Restano fermi in via transitoria gli interventi della Provincia di Torino come sopra specificato. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo degli handicappati, il Comune di Torino in colla­borazione con la Regione Piemonte, assumerà le opportune iniziative promozionali dando in parti­

colare continuità al progetto definito nel 1976 con la Provincia di Torino, come indicato in pre­messa.

Per quanto riguarda il personale necessario per tali Centri, verranno impiegati operatori in grado di svolgere funzioni educative, riabilitative e di assistenza che saranno reperiti tra:

- il personale già in servizio;

- il personale della Provincia di Torino, in ap­plicazione della convenzione stipulata tra il Comune e la Provincia di Torino;

- il personale reso disponibile dallo scioglimen­to di Enti (vedi in particolare D.P.R. n. 616); e se necessario, attraverso nuove assunzioni. I servizi di zona, compresi quelli psichiatrici, sanitari, ospedalieri, dovranno assicurare gli in­terventi di appoggio specialistici eventualmente necessari.

Il personale dei centri di attività socio-terapeu­tica fa parte integrante dei servizi socio-sanitari del territorio in cui il centro ha sede.

Poiché non si intende caratterizzare i centri suddetti come struttura chiusa, sono previste da parte degli operatori prestazioni di carattere edu­cativo anche esterne al centro, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza (ad esempio: as­sistenza domiciliare); inoltre può prevedersi per tali operatori la rotazione in altri servizi del Co­mune con attività educativo-assistenziali.

Nei servizi di cui alla presente deliberazione ed in particolare nei reparti para-ospedalieri e nei centri di attività socio-terapeutica sarà favo­rita la presenza di volontari in attività che non richiedano personale specializzato.

La presenza di volontari verrà programmata dal Consiglio di quartiere, in armonia con gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.

Va infine sottolineato che la possibilità di at­tuazione delle presenti linee è in rapporto anche con gli interventi del Ministero della pubblica istruzione nel campo della scuola dell'obbligo, con la legislazione in materia di collocamento obbligatorio al lavoro e con il suo grado di appli­cazione e infine anche con le iniziative che ver­ranno assunte dagli altri Comuni di residenza degli utenti.

 

 

 

(1) Deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 12 settembre 1978.

 

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