Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre 1978

 

 

LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE UMBRIA PER I CONSORZI IN MATERIA SANITARIA E ASSISTENZIALE (1)

 

 

«Nel momento in cui prendono avvio nella Regione dell'Umbria i primi consorzi socio-sa­nitari previsti dalla legge regionale 14 novem­bre 1974, n. 57, occorre tener presenti le nuove norme statali, di recente emanazione, in parti­colare il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la legge 26 giugno 1977, n. 349, in modo da muoversi su linee di sostanziale coerenza con tutto il quadro della legislazione vigente.

Infatti, come si legge nell'ordine del giorno unanimemente votato dal Consiglio regionale il 16 gennaio 1978, la messa in liquidazione delle mutue (legge n. 349) e l'ampio trasferimento di competenze alle regioni e ai comuni (D.P.R. n. 616) costituiscono una occasione offerta a tut­to il sistema delle autonomie locali per avviare un processo di integrazione e di unificazione di tutti i servizi sanitari e assistenziali a livello territoriale, sulla base delle linee di intervento indicate dalle leggi e dai programmi regionali (la stessa legge n. 57, la legge 23 febbraio 1973, n. 12, il progetto di piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta regionale), in coerenza anche con gli indirizzi di riforma sani­taria che vanno emergendo nel Parlamento.

La citata legislazione regionale sicuramente non è tale da doversi considerare superata dalla normativa statale, la quale anzi, per molti aspetti particolari, oltre che per l'impostazione genera­le, la avvalora e la conferma.

Quello che è superato è il principio della de­lega delle attribuzioni amministrative agli enti locali, perché il D.P.R. n. 616 alla delega ha so­stituito l'attribuzione diretta delle competenze agli enti locali.

Peraltro, in materia di beneficenza pubblica tale diretta attribuzione, in parte, è già operante fin dal 1° gennaio 1978 (art. 25, primo comma, D.P.R. n. 616) e sarà completata dal trasferimen­to ai comuni delle funzioni, del patrimonio e del personale degli enti comunali di assistenza en­tro il 30 giugno 1978 (art. 25, ottavo comma, D.P.R. n. 616), nonché dal trasferimento, sempre ai comuni, -delle funzioni del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dal 1° gennaio 7979 (art. 25, quinto comma, D.P.R. n. 616).

In materia sanitaria e ospedaliera, invece, e segnatamente per quel che riguarda le attribu­zioni aggiuntive, rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni, la stessa diretta attribuzione è espressamente rin­viata alla emanazione della legge di riforma sa­nitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979.

Nel frattempo le regioni dovrebbero ricercare e prevedere nel proprio ordinamento forme, an­che obbligatorie, di aggregazione tra comuni (art. 25, secondo comma, D.P.R. n. 616).

Sancisce in secondo luogo il D.P.R, n. 616 (art. 25, terzo comma) che, dove gli ambiti ter­ritoriali identificati dalle regioni coincidano con le comunità montane, saranno queste ultime a gestire le competenze sanitarie e assistenziali.

Sotto il primo profilo la legge regionale n. 57 (articolo 3) ha scelto quale forma di aggrega­zione il consorzio tra comuni, del quale favori­sce la costituzione, con il precipuo compito di gestire i servizi sanitari e socio-assistenziali. Ha tratto in ciò spunto e ispirazione dal “con­sorzio volontario” tra comuni previsto dalla leg­ge comunale e provinciale del 1934 (art. 156), non senza tuttavia ampliarne i compiti e modi­ficarne i contenuti, perché rispetto al consorzio previsto dalla legge comunale e provinciale per “provvedere a determinati servizi o opere di comune interesse”, il consorzio qui in esame, disciplinato dalla legge regionale, ha come og­getto tutte le funzioni, sia quelle proprie dei singoli comuni, sia quelle finora gestite dalla Regione (articoli 1 e 13 legge n. 57).

Sempre sotto il primo profilo la legge n. 57 (art. 4), come è noto, attraverso il rinvio operato alla legge regionale sull'assetto del territorio (legge 3 giugno 1975, n. 40), ha provveduto ad identificare gli ambiti territoriali di dodici con­sorzi tenendo anche presente che il loro terri­torio potrebbe costituire domani il territorio delle unità sanitarie locali: Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Perugia, Valle Umbra Nord, Valle Umbra Sud, Lago Trasimeno, Media Valle del Tevere, Spoletino, Nursino, Orvietano, Basso Tevere, Conca Ternana.

Sotto il secondo profilo si osserva che esisto­no tre casi nei quali gli ambiti territoriali come sopra individuati coincidono con le rispettive co­munità montane: si tratta dell'Alta Valle del Tevere, il cui territorio coincide con la Comunità Montana “Alto Tevere Umbro”, dell'Eugubino­Gualdese, il cui territorio coincide con la Co­munità montana “Alto Chiascio” e del Nursino, il cui territorio coincide con la Comunità mon­tana “Valnerina”.

Uniformandosi al disposto del citato art. 25, terzo comma, del D.P.R. n. 616, la Giunta regio­nale ha presentato al Consiglio regionale un di­segno di legge, con il quale le funzioni ed i compiti di cui alla legge n. 57 vengono estesi al­le comunità montane, il cui territorio corrispon­de a quello dei comprensori come sopra indi­viduati.

Di conseguenza, tutto quanto nel presente do­cumento è riferito ai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale n. 57, ben può essere esteso alle comunità montane nei casi sopraci­tati.

Quanto sopra, ovviamente, senza minimamen­te pregiudicare quello che sarà il futuro assetto istituzionale, quale sarà contenuto nella disci­plina nazionale in materia.

Fatta questa premessa, e passando ad esami­nare gli aspetti ed i problemi che più da vicino riguardano i consorzi socio-sanitari, innanzitut­to c'è da osservare che l'effettivo esercizio del­le attribuzioni amministrative - quelle proprie dei singoli comuni consorziati e quelle delegate dalla Regione - spetta ai consorzi dal momento delta costituzione degli organi statutari; peral­tro, a questo fine si rappresenta l'importanza e la necessità che i consorzi predispongano un minimo indispensabile di apparato amministra­tivo e possano contare su concrete previsioni di entrate finanziarie.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo in generale, si ritiene opportuno che i consorzi ottengano dagli enti operanti in settori analoghi la disponibilità del personale necessario per il buon andamento della loro attività.

In questo senso sembra abbastanza scontata l'esigenza che i consorzi acquisiscano dai ri­spettivi comuni consorziati quel personale al­meno che in questi ultimi è addetto ai servizi sanitari assistenziali, in quanto d'ora innanzi i consorzi, non più i singoli comuni, gestiranno tale attività.

La forma giuridica per ottenere la disponibi­lità del suddetto personale ben potrebbe essere quella del “comando”.

A questo riguardo non si esclude che anche la Regione possa aderire ad eventuali richieste di comando di personale proprio, sempreché, te­nuto conto delle esigenze di funzionalità degli uffici regionali, esistano i presupposti di dispo­nibilità e di effettiva necessità da parte dei consorzi.

Si ritiene inoltre necessario che vengano pro­rogate e confermate tutte quelle assunzioni o­perate a titolo precario per effetto della legge ragionale 25 maggio 1975, n. 36.

Ciò vale in generale e, in particolare, per i tecnici dell'ambiente, personale che, come è no­to, è stato preparato attraverso appositi corsi specializzati e che la Giunta regionale ritiene particolarmente utile allo svolgimento delle fun­zioni dei consorzi, specialmente nel delicato set­tore della vigilanza igienica.

Per detto personale, che va recuperato inte­gralmente, si dovrà andare ad una soluzione de­fînitiva, generale ed unitaria che potrà essere studiata e concordata allorché i consorzi avran­no iniziato ad esercitare le proprie competenze.

I consorzi disporranno inoltre del personale degli enti comunali di assistenza e delle istitu­zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, del quale, come si è detto, è previsto il trasferi­mento ai comuni, rispettivamente entro il 30 giu­gno 1978 ed entro il 1° gennaio 1979.

Sembra infine di dover escludere il ricorso a nuove assunzioni di personale, in quanto ciò, a parte ovvie considerazioni di economia, po­trebbe incorrere nel divieto posto da recenti di­sposizioni legislative nazionali (legge 27 feb­braio 1978, n. 43) e sarebbe pure in contrasto con l'indirizzo unanimemente manifestato dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno del 20 gennaio 1977.

L'impegno dei consorzi si orienterà invece sulla definizione di programmi comprensoriali, in modo da prevedere la eventuale riconversio­ne e riorganizzazione in maniera integrata di tutti i presidi e servizi esistenti a livello terri­toriale, tenendo presente le possibilità, oggi offerte dalla nuova legislazione, in particolare la legge n. 349, la quale consente di adottare misure integrative tra i servizi degli enti locali con le strutture degli enti mutualistici, come del resto è nello spirito della politica programma­trice della Regione, evidenziato nel progetto di piano per i servizi sanitari e socio-assistenziali, deliberando con atto del 30 settembre 1975, n. 2366, sul quale il Consiglio regionale ha espres­so il proprio parere favorevole.

Per quanto riguarda l'organizzazione ammini­strativa del consorzio, nella fase di primo im­pianto, si osserva che l'assemblea consortile, come per legge, deve provvedere alla “nomi­na” del segretario, tenendo conto della rilevan­za della funzione e dei compiti che vi sono con­nessi, per lo svolgimento, ormai prossimo, del­la piena attività dei consorzi socio-sanitari.

Al riguardo si richiama l'attenzione sull'art. 159 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, in virtù del quale, col consenso dell'Amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario od altro impiegato di uno dei comuni che fanno parte di consorzio.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla esigenza del consorzio di poter disporre di un minimo di struttura per far fronte alle prime esigenze di natura amministrativa e contabile.

Dal punto di vista della organizzazione tecni­ca, sempre in questa prima fase, si ritiene che il consorzio debba istituire l'“Ufficio sanitario consortile per la vigilanza igienica e profilassi”, cui è preposto l'ufficiale sanitario, che, di con­seguenza, assumerà il ruolo di ufficiale sanitario consortile, tenendo conto che, nell'ambito delle attribuzioni che le norme vigenti demandano all'ufficiale sanitario, è da riconoscere al consor­zio stesso autonomia di organizzazione di detto ufficio.

In questo senso i consorzi potranno regola­mentare e disciplinare l'organizzazione dell'uffi­cio in questione, ripartendo i compiti tra i vari sanitari in base alle esigenze dei consorzi.

Qualora sia unico nel comprensorio l'ufficiale sanitario di ruolo, i consorzi provvederanno a conferire al medesimo le funzioni di ufficiale sanitario consortile.

Nel caso invece che nel comprensorio i tito­lari siano più potrà essere indetto il concorso interno per titoli, uniformandosi in tal senso al disposto della legge (articoli 64 e 73 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 11 Rgt. 11 marzo 1935, n. 281).

Infine, dove l'ufficiale sanitario di ruolo man­chi, potrà essere promosso dal Comune sede del consorzio il concorso pubblico, previa istituzio­ne del posto in organico, ferma restando la pos­sibilità di conferire un incarico provvisorio, in base ad idonei criteri selettivi tra i vari aspi­ranti.

È inoltre indispensabile che il consorzio di­sponga di un “ufficio veterinario consortile”, cui è preposto il veterinario capo, organizzato e disciplinato secondo criteri analoghi a quelli esposti a proposito dell'ufficiale sanitario.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari è au­spicabile che ogni iniziativa sia ispirata a con­siderazione di economia e di contenimento del­la spesa.

In questo senso, onde evitare che nei bilanci comunali rimangano finanziamenti inevitabilmen­te destinati a restare inutilizzati, in quanto la relativa funzione spetta ai consorzi, o ad essere utilizzati in modo difforme dalle previsioni dei programmi comprensoriali, è necessario che gli stanziamenti contenuti nei bilanci dei singoli comuni, riferiti ai servizi sanitari e socio-assi­stenziali, vengano acquisiti dai consorzi stessi.

Analogamente per quel che riguarda i finan­ziamenti delle spese per il personale comunale comandato, sebbene a tal riguardo, sia da far presente la opportunità che gli stipendi al per­sonale seguitino ad essere erogati dai comuni: si eviterà così la costituzione di un ufficio del personale presso i consorzi.

Il personale, funzionalmente alle dipendenze del consorzio dal punto di vista organico, manter­rebbe la propria dipendenza dal Comune di ap­partenenza, che seguirebbe ad amministrarlo ad ogni effetto.

I consorzi potranno inoltre disporre di contri­buti finanziari dalla Regione, la cui erogazione è prevista da leggi regionali, delle quali si citano, in particolare, le seguenti:

- la stessa legge n. 57, per gli stanziamenti di cui ai capitoli 4470 e 4471 del bilancio regio­nale, il cui riparto è stato predisposto dalla Giunta regionale con deliberazione del 13 di­cembre 1977, n. 4811, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 1 del 4 gennaio 1978;

- legge 26 maggio 1975, n. 36, per gli stan­ziamenti di cui al capitolo 4460 del bilancio regionale;

- legge 23 febbraio 1973, n. 12, per gli stan­ziamenti di cui al capitolo 2470, in favore dei mi­nori, anziani e inabili al lavoro;

- legge 1 settembre 1977, n. 54, sulla tutela materno-infantile in virtù della quale la Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale il relativo progetto di ripartizione, con delibe­razione del 17 gennaio 1978, n. 176;

- legge 22 agosto 1977, n. 8 e relativo re­golamento 22 agosto 1977, n. 47, sull'assisten­za ai nefropatici cronici;

- legge 31 maggio 1977, n. 23, sulla forma­zione continua degli operatori socio-sanitari, per gli stanziamenti di cui al cap. 2640 del bilancio.

Passando quindi ad esaminare le attribuzioni amministrative delegate ai consorzi con la leg­ge regionale 14 novembre 1974, n. 57, non può non richiamarsi il principio che ha ispirato la norma regionale, affermato dall'art. 118 della Costituzione, secondo il quale le regioni eserci­tano normalmente le proprie funzioni ammini­strative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Il precetto costituzionale persegue evidente­mente lo scopo di riordinare il potere locale, inteso come potere di amministrazione attiva, mantenendo invece alla Regione soltanto quel­le funzioni indispensabili all'esercizio della po­testà di programmazione, coordinamento e con­trollo.

Principio fondamentale che discende dalla nor­ma costituzionale, specificamente applicabile in materia sanitaria e assistenziale, peraltro rece­pito negli articoli 22 e segg. del D,P.R. n. 616 oltre che nel disegno di legge sulla riforma sa­nitaria, è di consentire una “globalità di inter­venti”, vale a dire la possibilità che il titolare del diritto alla prestazione sanitaria trovi din­nanzi a sé un solo titolare del dovere di fornire la prestazione stessa.

Ma non si esclude, anzi si ritiene indispensa­bile, che per poter attuare pienamente i suddetti principi ispiratori, sia necessario l'emanazione di altre norme legislative da parte dello Stato, e da parte delle regioni, prima fra tutte la legge di riforma sanitaria, senza le quali ostacoli di indole giuridico e organizzativo sarebbero diffi­cilmente superabili e potrebbe essere frustrato il principale scopo di dare ai cittadini un servi­zio sanitario più efficiente.

La legge regionale n. 57 è chiaramente orien­tata a perseguire le suddette finalità.

La delega ai consorzi socio-sanitari è molto ampia; tutte le attribuzioni amministrative re­gionali in materia sanitaria e assistenziale ven­gono delegate ai consorzi, ad eccezione di al­cune, tassativamente indicate, che sono invece conservate alla competenza regionale (art. 13).

Permane tuttavia qualche difficoltà per poter attuare il criterio della delega globale delle at­tribuzioni ai consorzi, pur chiaramente enuncia­to dalla legge n. 57.

Esistono infatti frequenti casi nei quali le nor­me vigenti prevedono che l'emanazione di de­terminati provvedimenti sia preceduta dal pro­nunciamento di organi regionali (es. Consiglio provinciale di sanità).

In mancanza di norme di legge che abbiano innovato o modificato nella competenza dei sud­detti organi, si ritiene che i consorzi, pur com­petenti ad adottare i provvedimenti in questione, debbano tuttavia richiedere il pronunciamento degli organi regionali medesimi, ove questo sia richiesto dalle vigenti disposizioni.

Tutto quanto sopra premesso, il Dipartimento per i servizi sociali, anche su richiesta dei rap­presentanti dei consorzi già costituiti avanzata nella riunione svoltasi presso il Dipartimento per i servizi sociali il 16 gennaio 1978, ha pro­ceduto ad elencare come segue le singole attri­buzioni, citando altresì le norme legislative di riferimento e fondando essenzialmente la ricer­ca sul D.P.R. 14 gennaio 1972, n, 4, oltre che sulla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Al riguardo si deve tuttavia avvertire che, tale compito non si è presentato agevole per la vasta mole di attribuzioni amministrative da conside­rare, peraltro previste da norme legislative spar­se e frammentarie, sicché la elencazione che segue dovrà essere ritenuta esemplificativa e non tassativa, in modo anche che singole attri­buzioni amministrative, seppure non espressa­mente previste nel detto elenco, possano essere trattate e considerate secondo criteri di analo­gia con le norme legislative richiamate.

La futura esperienza maturata dall'esame del­le situazioni concrete che man mano si presen­teranno agli operatori della Regione e dei con­sorzi, sicuramente renderà più agevole, nella re­ciproca collaborazione, la soluzione di specifiche difficoltà, mediante l'automatica applicazione delle regole generali sopraesposte.

In conclusione, il Dipartimento per i servizi sociali ritiene della massima utilità portare quan­to sopra a conoscenza dei Comuni delle Comu­nità montane e dei consorzi socio-sanitari, nell'ambito del potere di indirizzo e coordinamen­to spettante alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 57, ai fine di facilitare ed omogeneizzare l'attività e le inizia­tive.

A tale scopo il Dipartimento medesimo ha di­scusso in più riunioni le suesposte linee di in­dirizzo con rappresentanti dei comuni, delle co­munità montane di cui sopra e dei consorzi già costituiti, nonché delle Organizzazioni sindacali.

Ai sensi del sopracitato art. 14 ha chiesto inol­tre il parere della competente commissione consiliare, la quale, nella seduta dell'8 marzo 1978, si è pronunciata favorevolmente.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'a­dozione dei provvedimenti di competenza».

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Sentito il relatore e fatte proprie le conside­razioni e le conclusioni dallo stesso esposte; Visto il parere espresso al riguardo dalla com­missione consiliare;

Visto l'art. 14 della legge regionale 14 novem­bre 1974, n. 57;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

 

delibera:

 

- di approvare le linee di indirizzo e coordi­namento per l'esercizio da parte dei consorzi socio-sanitari delle funzioni agli stessi attribui­te per effetto della legge regionale 14 novem­bre 1974, n. 47, nonché l'elenco allegato, esem­plificativo delle attribuzioni amministrative de­legate, che è parte integrante del presente atto deliberativo.

Ad esecutività conseguita, l'atto stesso sarà portato a conoscenza dei Comuni, e dei consor­zi socio-sanitari già costituiti nonché di quelli che man mano si costituiranno.

 

 

LINEE DI INDIRIZZO

 

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

 

- Vietare le onoranze ai defunti in caso di epidemia (art. 15 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

- Disporre, in casi determinati, il riscontro diagnostico anche nei cadaveri delle persone decedute a domicilio (art. 2 legge 15 febbraio 1961, n. 83).

- Stabilire il quantitativo dei vaccini anti­vaiolo, antidifterico, antitetanico da acquistare per le vaccinazioni obbligatorie (art. 267 T.U. LL.SS. - art. 2 legge 6 giugno 1939, n. 891 - art. 1 legge 20 marzo 1968, n. 419).

- Rendere obbligatoria la vaccinazione anti­tifica in tutti i casi in cui sia necessaria (art. 2 D.C.G. 2 dicembre 1926).

- Ricevere dai medici le denunce di malat­tia venerea in fase contagiosa (art. 5 legge 25 luglio 1956, n. 937).

- Facoltà di ordinare la visita medica di per­sone sospette di diffondere malattie veneree e disporre l'allontanamento dall'opificio o dall'e­sercizio pubblico in cui lavorano; se necessario ordinare il ricovero ospedaliera (art. 6 legge 25 luglio 1956, n. 837).

- Attestare l'idoneità dei dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree (art. 18 D.P. 27 ottobre 1962, n. 2056).

- Valutare la necessità del ricovero ospeda­liero per la cura delle malattie veneree (art. 7 D.P. 27 ottobre 1962, n. 2056) e dare l'autorizza­zione al ricovero dei malati venerei (art. 31 D.P. n. 2056).

- Ricevere dai medici condotti il rapporto annuale sull'attività svolta nel settore anti ve­nereo e formulare le proposte per la assegna­zione di premi ai medici condotti particolarmen­te meritevoli per detta attività (art. 25 D.P. n. 2056).

- Segnalare al Ministero di grazia e giusti­zia l'opportunità di trasferire in sedi più adatte i detenuti affetti da malattie veneree (art. 26 D.P. n. 2056).

 

MEDICINALI E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

 

- Ordinare la chiusura dell'officina o del lo­cale dove siano fabbricati o smerciati medici­nali non autorizzati (art. 188 T.U. LL.SS.) o pre­sidi medico-chirurgici non autorizzati (art. 189 T.U. LL.SS.) e delle officine non autorizzate alla produzione di medicinali (art. 144 e 161 T.U. LL.SS.).

- Ordinare la chiusura dei depositi e ma­gazzini all'ingrosso di medicinali che non siano diretti da personale laureato prescritto dalla leg­ge (art. 188 bis T.U. LL.SS).

- Ispezionare ogni biennio le officine di pro­dotti medicinali (art. 144 T.U. LL.SS.).

- Vigilare sull'applicazione del regolamento concernente la disciplina della produzione; del commercio e della vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate (art. 25 D.P. 3 agosto 1968, n .1255).

- Facoltà di visitare le richieste di acquisto di prodotti di cui sopra, ovvero di proibirne la vendita al pubblico e di far procedere al loro temporaneo sequestro (art. 21).

- Vietare la vendita al pubblico di medicina­li e ordinare il sequestro (artt. 126 e 188 T.U. LL.SS).

- Vietare l'impiego di sieri e vaccini, prodot­ti opoterapici e biologici (art. 185 T.U. LL.S.S).

- Autorizzare gli istituti produttori di sieri e vaccini ad abbattere mediante salasso i propri animali nel pubblico macello (art. 2 D.M. 17 feb­braio 1929).

- Eseguire le ispezioni, ordinarie e straor­dinarie, agli istituti produttori di sieri e vaccini (art. 8 R.D. 18 giugno 1905, n. 407).

- Ricevere dai direttori dei laboratori auto­rizzati i referti di analisi di «vetro neutro» non regolamentare e, dagli interessati, le istanze di revisione di analisi (art. 7 R.D.L. 20 maggio 1935, n. 1310), trasmettendo la denuncia all'A.G. (art. 8).

- Ricevere dal direttore del laboratorio chi­mico provinciale le denunce inerenti alla non re­golarità dei fitofarmaci e dei presidi delle der­rate alimentari immagazzinate, dagli interessati le domande di revisione di analisi, e trasmette­re le denunce all'A.G. (art. 30 D.P. 3 agosto 1968, n. 1255).

 

ALIMENTI E BEVANDE

 

- Ordinare la chiusura temporanea fino a 6 mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio (art. 15 legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 11 della legge 26 febbraio 1963, n. 441). Sospendere eventualmente la chiusura temporanea e nominare un commissa­rio per la vigilanza permanente nella disciplina igienico-sanitaria circa la produzione e vendita di alimenti e bevande (art. 14 legge n. 441).

- Possibilità di procedere all'ispezione o al prelievo di campioni negli stabilimenti ed eser­cizi dove si producano, si conservino, si smer­cino o si consumino sostanze alimentari e be­vande; possibilità di procedere al sequestro del­le merci e se necessario alla loro distruzione per la tutela della salute pubblica (art. 1 e 16 legge n. 283).

- Disporre la sospensione o il ritiro delle licenze di esercizio ai trasgressori della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione o il commercio di cereali, sfa­rinati, pane e pasta alimentari (art. 46 legge n. 441).

- Registrazione concernente l'esercizio di fabbriche di conserve alimentari vegetali, e ri­lascio della apposita attestazione all'interessa­to, previo parere della commissione che esegue i necessari accertamenti. Provvedere alla loro chiusura temporanea in caso di irregolarità (art. 1, 2, 3 R.D. 14 ottobre 1926, n. 1927).

- Dare parere circa l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e l'imbottiglia­mento della birra (art. 17 legge 16 agosto 1962, n. 1354).

- Previo accertamento dei requisiti igienico-­sanitari (art. 6 D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131) dare il parere per il rilascio della licenza a fab­bricare e detenere in depositi all'ingrosso mar­garina e grassi idrogenati alimentari (art. 1 leg­ge 4 novembre 1951, n. 1316).

- Autorizzare l'attivazione di stabilimenti, celle frigorifere per la fabbricazione e conserva­zione di alimenti surgelati di origine vegetale (legge 30 aprile 1969, n. 783 modificata con leg­ge 26 febbraio 1963, n. 541; D.M. 15 giugno 1971 e successive modificazioni - ved. anche legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11).

- Ricevere la comunicazione obbligatoria da parte di chi intende effettuare la denetalizzazio­ne dei vini con ferro cianuro di potassio (art. 1 D.M. 5 settembre 1967).

- Ricevere la denuncia per l'impiego di so­stanze estranee nel caffè, dagli esercenti gli stabilimenti di torrefazione (art. 5 R.D. 19 di­cembre 1926, n. 2415).

- Vigilare nell'uti-lizzazione e nel commercio delle acque minerali naturali ed artificiali, nazio­nali od estere (art. 22 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924) e chiudere gli stabilimenti che produco­no o smerciano acque minerali non autorizzate (art. 199 T.U. LL.SS.).

- Ricevere dal direttore del laboratorio pro­vinciale di igiene e profilassi i certificati di ana­lisi di sostanze alimentari e bevande non rego­lamentari, e dagli interessati le istanze di revi­sione di analisi (art. 1 legge 30 aprile 1962, n. 283). Idem per gli alimenti della prima infanzia e i prodotti dietetici (art. 26 e 27 D.P. 30 maggio 1953, n. 578) e per gli estratti alimentari e pro­dotti affini (art. 25 e 26 D.P. 30 maggio 1953, n. 578). Trasmettere la denuncia all'A.G. (art. 1 legge 30 aprile 1962, n. 283), previo invito a de­finire il contesto in via amministrativa quando si tratti di pane, pasta e farina (art. 45 legge 4 luglio 1967, n. 580).

 

ACQUE MINERALI E STABILIMENTI TERMALI

 

- Autorizzare l'apertura di stabilimenti ter­mali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie (art. 194 T.U. LL. SS.).

- Autorizzare la pubblicità degli stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201 T.U. LL.SS.).

- Vigilare sull'esercizio degli stabilimenti ter­mali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie (art. 22 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924).

- (L'Ufficiale sanitario) redige i verbali di prelevamento di campioni di acque minerali, ai fini dell'autorizzazione ministeriale alla vendita (art. 4 D.C.G. 7 novembre 1939) ed esprime il proprio parere in merito all'autorizzazione a ven­dere acque minerali artificiali (art. 7 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924).

- Vigilare sull'utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali e artificiali, nazio­nali o estere (art. 22 R.D. n. 1924) e facoltà di chiudere gli stabilimenti che producono e smer­ciano acque minerali non autorizzate (art. 199 T.U. LL.SS).

- Ordinare la chiusura degli stabilimenti ter­mali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere gestiti senza autorizzazione (art. 194, ultimo comma T.U. LL.SS.).

 

ARIA, ACQUA, SUOLO, ABITATO

 

- Accordare agli istituti di cura la deroga temporanea dall'obbligo di distruggere o ince­nerire sul posto i rifiuti solidi (art. 25 legge 20 marzo 1941, n. 366).

- Ricevere comunicazione dell'attivazione di risaie, giudicare sulle controversie in proposito, vietare la coltivazione del riso quando questa risulti nociva (art. 206, 207 e 208 T.U. LL.SS).

- Dichiarare inabitabile un edificio per ra­gioni igieniche (art. 222 T.U. LL.SS).

- Chiedere al Genio civile la perizia dei la­vori necessari per porre una casa colonica nel­le condizioni di abitabilità sancite dal regola­mento locale d'igiene (art. 23 T.U. LL.SS.).

- Rilasciare l'autorizzazione, sentita l'appo­sita commissione provinciale, ad utilizzare e cu­stodire gas tossici (art. 5 e 10 R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e art 33 e 37 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 354) e revocarla o sospenderla (art. 22 R.D. 9 gennaio 1927, n. 147).

- Ricevere dal direttore del laboratorio chi­mico provinciale i referti di analisi dei combu­stibili non regolamentari (per gli impianti tec­nici), dagli interessati le istanze di revisione di analisi, e trasmettere le denunce all'A.G. (art. 19 legge 13 luglio 1966, n. 615).

Per quel che riguarda specificamente la tute­la delle acque dall'inquinamento, si rammenta che la materia è oggi disciplinata in modo orga­nico dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e di con­seguenza le relative attribuzioni e competenze sono ormai previste da tale legge alla quale si rinvia.

- Autorizzare l'utilizzazione di gas tossici (art. 5 e seg. R.D. 9 gennaio 1927, n. 147; art. 33 D.P. 10 giugno 1955, n. 854).

- Autorizzazione a custodire e conservare gas tossici (art. 37 D.P. 10 giugno 1955, n. 54).

- Rilasciare le patenti che abilitano all'im­piego di gas tossici (art. 26 R.D. 9 gennaio 1927, n. 147) e revocarle o sospendere (art: 36), pre­vio superamento dell'esame di cui agli artt. 27 e segg.

 

PREVIDENZE IN FAVORE DI INVALIDI CIVILI ED ALTRE CATEGORIE SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA

 

- Attività delle commissioni sanitarie (di pri­mo grado), con competenze inerenti l'ambito comprensoriale.

- Autorizzazioni relative all'assistenza riabi­litativa agli invalidi civili.

 

GABINETTI DI ANALISI E CASE DI CURA PRIVATE

- Autorizzare l'apertura di ambulatori, gabi­netti di analisi per il pubblico a scopo di accer­tamento diagnostico, case e pensioni per ge­stanti (art. 193, primo comma, T.U. LL. SS.); vedi tuttavia legge regionale 18 luglio 1977, n. 34).

- Potere di vigilanza sui presidi sanitari ge­stiti da privati (gabinetti di analisi, case di cu­ra, ecc.).

- Ordinare la chiusura di ambulatori, gabi­netti di analisi per il pubblico a scopo di accer­tamento diagnostico, case e pensioni per ge­stanti, qualora siano gestiti senza autorizzazio­ne ovvero in violazione delle prescrizioni con­tenute nell'atto di autorizzazione o per altre ir­regolarità (art. 193, ultimo comma, T.U. LL.SS.).

- Ordinare la chiusura delle case di cura private, in caso di inadempienze; proporre alla Regione la revoca dell'autorizzazione (art. 52, terzo e quinto comma legge 12 febbraio 1968, n. 132).

- Ordinare la chiusura fino a 3 mesi dei cen­tri di riabilitazione privati per invalidi civili; in caso di inadempienze, proporre alla Regione la revoca dell'autorizzazione (art. 4 legge 30 mar­zo 1971, n. 118).

 

RADIAZIONI IONIZZANTI

 

- Autorizzare l'apertura di istituti, gabinetti medici, reparti e ambulatori ove si impieghino a scopo terapeutico sostanze radioattive e ap­parecchi generatori di radiazioni ionizzanti e a scopo diagnostico sostanze radioattive (art. 96, decimo comma D.P.R. n. 185, vedi tuttavia legge regionale 18 luglio 1977, n. 34).

- Autorizzare lo smaltimento di rifiuti radio­attivi provenienti da dette attività (art. 105 D.P.R. n. 185).

- Ricevere la denuncia del possesso di ap­parecchi di roentghendiagnostica medica (art. 195 T.U. LL.SS. - art. 92 D.P.R. n. 185 - art. 6 R.D. 28 gennaio 1935, n. 145 e della vendita de­gli apparecchi radiologici (art. 198 T.U. LL.SS.).

- Preparare ogni anno la matricola dei debi­tori della tassa di ispezione per i possessori di apparecchi radiologici e renderla esecutiva (art. 196 T.U. LL.SS. - art. 18 R.D. 28 gennaio 1935, n. 145).

- Ispezionare, nel corso di ciascun biennio, stabilimenti, istituti, gabinetti ed ambulatori do­ve si usano a scopo terapeutico sostanze radio­attive o raggi X (art. 4 R.D. 28 gennaio 1935, n. 145).

- Rilasciare il nulla-osta per la detenzione di sostanze radioattive o apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 93 D.P.R. n. 185).

- Ordinare la chiusura di istituti, gabinetti medici, reparti e ambulatori ove si impieghino a scopo terapeutico sostanze radioattive e ap­parecchi generatori di radiazioni ionizzanti e a scopo diagnostico sostanze radioattive, in caso di riscontrata violazione delle norme vigenti (art. 86, ultimo comma, D.P.R. n. 185).

 

FARMACIE

 

- Espletato il concorso da parte della Re­gione, provvedere, entro due mesi dalla accet­tazione, all'ispezione dei locali (art. 9 Rgt 21 a­gosto 1971, n. 1274).

- Ricevuta dalla Regione la comunicazione del nominativo del vincitore che abbia ottem­perato a tutte le formalità di legge, autorizzare il farmacista a gestire la farmacia (art. 1 legge 2 aprile 1968, n. 475 - art. 11 Rgt. n. 1275).

- Autorizzare il farmacista avente diritto, che, avendo determinati requisiti e in presenza di determinati presupposti, abbia acquistato la farmacia per atto tra vivi o mortis causa (art. 286, 369, 370, 379 T.U. LL.SS. - art. 12 e 18 leg­ge n. 475).

- Trasmettere al Ministero della sanità i sud­detti provvedimenti di autorizzazione definitiva all'esercizio di farmacie (sia per concorso che per cessione) ai fini dell'aggiornamento dell'Al­bo nazionale dei titolari di farmacie (art. 23 leg­ge 2 aprile 1968, n. 475).

- Ricevere comunicazione da parte del tito­lare della farmacia del nome, cognome, data di assunzione degli addetti all'esercizio con rela­tivi certificati medici e tenere apposito registro in cui sono trascritte le comunicazioni suddette (art. 12 Rgt. n. 1275).

- Tenere e aggiornare il registro delle far­macie.

- Stabilire gli orari di apertura e chiusura delle farmacie, i turni di servizio festivi, not­turni e feriali delle farmacie (art. 119 T.U. LL.SS. e art. 29 Rgt. 30 settembre 1938, n. 1706).

. - Adottare i provvedimenti per assicurare l'assistenza farmaceutica in caso di sospensione o interruzione di un esercizio derivante da qual­siasi causa e dal quale possa derivare danno all'assistenza farmaceutica (art. 129 T.U. LL.SS.).

- Autorizzare l'apertura stagionale di farma­cie succursali nelle stazioni di cura (art. 116 T.U. LL.SS.).

- Vigilare sul servizio farmaceutico e proce­dere all'ispezione delle farmacie, sia prima di autorizzare l'apertura, sia in via ordinaria (ogni due anni), sia in via straordinaria (art. 11 e 127 T.U. LL.SS.), con le modalità di cui all'art. 128 T.U. LL.SS. e 50 del Rgt. n. 1706.

- Pronunciare la decadenza dell'autorizzazio­ne all'esercizio, secondo la procedura di cui all'art. 15 del Rgt. n. 1275, nei casi di cui agli artt. 108, 111, e 113 del T.U. LL.SS. ed inoltre, ai sen­si dell'art. 14 della legge n. 475, quando sia stata inflitta una condanna che importi l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovve­ro l'interdizione dalla professione, qualora la condanna non sia stata pronunciata per reati politici.

- Ordinare la chiusura temporanea delle far­macie (art. 123, 169 e 171 T.U. LL. S.S.).

- Autorizzare la sostituzione temporanea del titolare della farmacia (art. 11 legge n. 475 e 14 Rgt. n. 1275).

- Autorizzare il trasferimento dell'esercizio in altri locali nell'ambito della sede su domanda dell'interessato, previa pubblicazione della do­manda (art. 1 T.U. LL. SS. e 13 Rgt. n. 1275).

- Preparare la matricola dei debitori delle tasse di ispezione e aggiornarla annualmente, curandone la regolare pubblicazione (art. 54 Rgt. n. 1706).

- Autorizzare la gestione provvisoria delle farmacie vacanti, in attesa del concorso o di altra definitiva sistemazione (art. 129 T.U. LL.SS.).

- Istituire i dispensari farmaceutici, mezzo sussidiario previsto dalla legge per rimediare alla vacanza della farmacia prevista in pianta organica, nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (art. 1 legge 8 marzo 1968, n. 221).

 

CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO

 

La materia è espressamente conservata alla Regione: ci si riferisce ai concorsi per ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari con-dotti, o­stetriche condotte, farmacisti, titolari di farma­cie private.

Per quanto riguarda invece i medici igienisti (esclusi gli ufficiali sanitari) ed i veterinari igie­nisti, i relativi concorsi sono affidati alla com­petenza di comuni (legge regionale 12 maggio 1975, n. 26).

 

SANGUE UMANO

 

- Vigilare sulla raccolta, conservazione e di­stribuzione del sangue umano.

 

MEDICINA SCOLASTICA

 

- Vigilare sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione (art. 24 T.U. LL.SS.).

- Coordinare d'intesa con il provveditore a­gli studi ed il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il collegamento tra i servizi medico­scolastici ed i servizi di condotta medica e mu­tualistici per assicurare le prestazioni terapeuti­che agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto all'assistenza medico chirurgica (art. 12 D.P. 11 febbraio 1961, n. 264).

- Coordinare e sovrintendere ai servizi di vi­gilanza igienica e di assistenza sanitaria scola­stica e nominare, come coordinatore, un medico particolarmente competente nelle varie specia­lità (art. 16 D.P. n. 264).

- Inviare alla Regione la relazione trimestra­le e annuale degli ufficiali sanitari sull'attività sanitaria svolta (art. 26 e 54 Rgt. n. 1518), non­ché le notizie sulle situazioni antigieniche che si determinano nelle scuole (art. 23 Rgt. n. 1518).

- Trasmettere alla Regione e al Provvedito­re agli studi comunicazioni dell'ordinanza dei sindaci (ora presidente al consorzio) concer­nenti la chiusura della classe o della scuola per motivi profilattici (Rgt. n. 1518).

- Dare pareri sulla costruzione di edifici sco­lastici (art. 24 T.U. LL.SS.).

- Decidere i ricorsi contro i provvedimenti dell'autorità scolastica concernenti l'assegnazio­ne dei soggetti irregolari alle classi differenzia­li o alle scuole speciali (art. 31 Rgt. n. 1518).

- Nominare la commissione presso la quale, prima di decidere i ricorsi di cui sopra, il sog­getto irregolare può essere sottoposto a visita (art. 32 Rgt. n. 1518).

 

PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA

 

- Assumere temporaneamente, in qualità di coadiutori, veterinari liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli alleva­menti previa autorizzazione del M.S. (art. 1 D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264).

- Inoltrare alla Regione le denunce delle malattie infettive degli animali (art. 26 T.U. LL.SS.).

- Esercitare la vigilanza veterinaria per l'ap­plicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria, compiere le necessarie ispe­zioni (art. 26 T.U. LL.SS.).

- Incaricare del servizio di assistenza vete­rinaria, ai sensi dell'art. 60 T.U. LL.SS., dove non possa essere altrimenti assicurato, uno o più veterinari liberi professionisti indicando anche il compenso da corrispondere.

- Ordinare la sospensione dei mercati, delle fiere, delle esposizioni di animali e regolamen­tare il traffico e il commercio degli animali nelle zone infette (art. 21 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

- Determinare l'impiego di trattamenti im­munizzanti in caso di insorgenza di determinate malattie infettive degli animali (disposizioni varie).

- Decreto di esecuzione dei piani di risana­mento e di profilassi degli allevamenti dalla tu­bercolosi bovina (art. 1 D.M. 1 giugno 1968; art. 3 legge 9 giugno 1964, n. 615).

- Ordinare il divieto temporaneo di raccolta ambulante delle uova o stabilire particolari re­strizioni per il loro commercio (art. 152 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

- Rilasciare l'autorizzazione a spostare fuo­ri delle zone infette, dichiarate dal presidente del Consorzio stesso, e dalle zone di protezione, animali a scopo di macellazione, per esigenze di alimentazione o di lavori agricoli (art. 14 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

- Nulla-osta per la istituzione di mercati, fiere ed esposizioni animali (art. 18 D.P.R. n. 320). - Esercitare il controllo sui mercati e fiere di animali (art. 22 D.P.R. n. 320).

- Interdire l'uso dei pubblici abbeveratoi (art. 23 D.P.R. n. 320).

- Rilasciare preventivo nulla-osta (art. 24 D.P.R. n. 320) per attivazione di: - allevamenti suini annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; - canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, commercio o addestramento; - allevamenti in­dustriali di animali da pelliccia o di animali de­stinati al ripopolamento di riserve di caccia; - giardini zoologici.

- Autorizzare l'attivazione di impianti di ste­rilizzazione dei rifiuti di cucina destinati all'ali­mentazione degli animali (D.M. 13 febbraio 1968).

- Rilasciare il nulla-osta per l'attivazione de­gli stabilimenti adibiti alla raccolta della lavora­zione delle scorie animali, delle concerie, dei depositi di pelli, delle colerie di sego e delle industrie che lavorano allo stato grezzo (art. 25 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

- Rilasciare l'autorizzazione all'attivazione degli impianti per la incubazione delle uova (D.M. 16 luglio 1964).

- Rilasciare l'attestato di «allevamento avi­colo sotto controllo» per la profilassi della pul­lorosi (art. 151 D.P.R. 8 febbraio 1944, n. 320).

- Vigilare sulle stazioni di monta pubblica (D.P.R. n. 320).

- Adottare i provvedimenti quando viene ri­levata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati (art. 28 D.P.R. n. 320).

- Disporre la chiusura temporanea o defini­tiva delle stazioni di monta pubblica qualora ab­biano causato la diffusione di malattie.

- Dare parere sulle domande avanzate al M.S. per ottenere l'autorizzazione per la produ­zione di materiale seminale e dei centri di fe­condazione artificiale (legge 25 luglio 1962, n. 1009; D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256).

- Rilasciare le autorizzazioni per la istitu­zione per la attivazione dei sotto centri di fecon­dazione artificiale (legge n. 1009; D.P.R. n. 1256).

- Rilasciare le autorizzazioni per la insemi­nazione artificiale delle fattrici negli allevamen­ti (legge n. 1009; D.P.R. n. 1256).

- Rilasciare le autorizzazioni per l'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali (art. 30 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).

- Rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasporto animali a mezzo di au­toveicoli (art. 36 D.P.R. n. 320).

- Disporre l'obbligo temporaneo della visita veterinaria per determinate specie animali da trasportare a mezzo di ferrovia, tramvia, auto­veicoli, navi od aeromobili (art. 32 D.P.R. n. 320; D.M. 12 giugno 1968).

- Istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato del bestiame che si sposta a piedi (art. 42 D.P.R. n. 320) per Val­peggio e transumanza.

- Effettuare la visita di fine periodo di os­servazione per gli animali provenienti dall'este­ro e liberalizzarne il commercio.

- Accertare se l'importatore di uova da cova, di pulcini di un giorno, e del pollame vivo in genere dispone delle attrezzature idonee dal punto di vista igienico-sanitario (D.M. 27 gen­naio 1968).

- Accertare se gli importatori di qualsiasi specie animale dispongano di attrezzature idonee (D.P.R. n. 320).

- Idem per I'importazione delle scimmie (O.M. 14 maggio 1968).

- Autorizzare i veterinari ad eseguire i trat­tamenti immunizzanti e le inoculazioni diagno­stiche previsti come obbligatorio (art. 65 D.P.R. n. 320).

- Provvedere al pagamento dei compensi ai veterinari operatori che hanno eseguito le vac­cinazioni e le inoculazioni diagnostiche (D.M. 1 giugno 1968; D.M. 9 agosto 1971; D.M. 3 giu­gno 1968 ed altri).

- Tenere il registro allevamenti avicoli in­denni da pullorosi (art. 151 D.P.R. n. 320).

- Tenere sotto controllo, in apposito scheda­rio le schede di stalla relative agli allevamenti sottoposti a profilassi (leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, nonché DD.MM. vari).

- Rilasciare l'attestazione di allevamento uf­ficialmente indenne (idem).

- Ritirare l'attestazione di allevamento uffi­cialmente indenne quando vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (idem).

- Procedere nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato le dispo­sizioni per la lotta contro la tubercolosi bovina (idem).

- Rilasciare la concessione della licenza a commercianti ad attivare stalle di sosta per ri­covero di bovini provenienti da allevamenti in­denni da tubercolosi bovina (idem).

- Adottare, qualora necessari, provvedimen­ti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie comprometta l'e­sito dei programmi di profilassi e di risanamen­to dalla tubercolosi bovina (idem).

- Liquidare le indennità di abbattimento spet­tanti agli allevatori per l'eliminazione degli ani­mali infetti (idem).

- Liquidare i compensi per prestazioni straor­dinarie al personale eventualmente messo a di­sposizione da altri enti (idem).

- Ordinare l'abbattimento e distruzione, in virtù dell'art. 265 del T.U. LL.S.S., degli animali infetti o sospetti di infezione (legge 23 gennaio 1968, n. 34).

- Fissare l'ammontare dell'indennità di ab­battimento (D.M. 8 novembre 1968).

- Rilasciare i certificati di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 75 modificata con legge 23 gen­naio 1968, n. 33 e relativi decreti di applicazione.

- Ordinare la zona infetta in caso di malat­tie esotiche secondo le vigenti disposizioni.

- Ordinare la zona di protezione obbligato­ria, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

- Ordinanza facoltativa di zona di protezio­ne, nei casi previsti.

- Disciplinare la monta, il pascolo, la macel­lazione l'impiego del lavoro degli animali in caso di insorgenza di malattie infettive degli animali.

 

IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

 

- Approvare la macellazione per uso privato o a scopo industriale anche fuori del pubblico macello nei comuni (ora nei consorzi) ove que­sto non esiste (R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298; il comma articolo unico D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066).

- Approvare in via eccezionale e quando fon­dati motivi giustifichino il provvedimento la ma­cellazione per uso privato o a scopo industriale anche fuori del pubblico macello (primo comma articolo unico D.P.R. n. 1066).

- Procedere in qualunque momento alla ispe­zione e al prelievo di campioni negli stabilimen­ti ed esercizi dove si producano, si conservino, si smercino o si consumino sostanze alimentari e bevande: procedere al sequestro delle merci e se necessario per la tutela della salute pub­blica, alla loro distruzione (legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441),

- Indipendentemente dal procedimento pena­le, ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio (idem).

- Sospendere il provvedimento di chiusura degli stabilimenti e degli esercizi pubblici no­minando un Commissario per la vigilanza sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria nel­la produzione e nella vendita degli alimenti (idem).

- Autorizzare la costruzione dei macelli an­nessi agli stabilimenti privati per la preparazio­ne delle carni insaccate, delle carni in conserva delle carni in scatola, degli estratti di carne, brodi od altri prodotti alimentari in genere (idem; in proposito ved. anche L.R. 25 febbraio 1976, n. 11).

- Autorizzare l'attivazione degli impianti fri­goriferi e delle celle frigorifere da adibirsi alla conservazione delle carni (idem; D.M. 15 giugno 1971 e successive modificazioni, ved. anche L.R. n. 11).

- Autorizzare i laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate la cui produzione sia destinata alla vendita fuori consorzio (idem legge regionale n. 11).

- Idoneità dei locali per la importazione del­le uova sgusciate, congelate, essiccate, ecc. (Circ. ACIS 25 settembre 1957; ved. anche L.R. n. 11).

- Riconoscere i sistemi idonei a produrre la morte nel modo più rapido possibile nella macel­lazione (idem).

- Autorizzare la preparazione degli insaccati nella cui composizione vengono impiegate car­ni appartenenti a specie diverse (idem).

- Autorizzare l'impiego delle carni congelate nella produzione degli insaccati (idem).

- Autorizzare il trasporto delle carni macellate fresche e congelate mediante autoveicoli (Ord. ACIS 30 maggio 1951) e surgelate (legge 27 gennaio 1968, n. 32 e provvedimenti di attua­zione), tenendo aggiornato l'apposito registro.

- Rilasciare registro di carico e scarico per controllo provenienza delle uova da cova ai fini sanitari (legge 3 maggio 1971, n. 49; D.M. 19 ot­tobre 1971).

- Ricevere dagli ambulatori autorizzati il cer­tificato di analisi delle sostanze alimentari di origine animale non regolamentate (legge 30

aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 feb­braio 1963, n. 441).

- Ricevere dagli interessati le istanze di re­visione di analisi (idem).

- Trasmettere le denunzie all'Autorità giudi­ziaria (idem).

 

MANGIMI

 

- Vigilanza di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni.

- Ricevere e raccogliere copia delle prescri­zioni veterinarie per l'impiego di integratori me­dicati (art. 7 D.M. 4 agosto 1969).

 

 

 

(1) Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 1340 del 28 marzo 1978.

 

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