Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre
1978
LINEE DI INDIRIZZO
DELLA REGIONE UMBRIA PER I CONSORZI IN MATERIA SANITARIA E ASSISTENZIALE (1)
«Nel momento in cui prendono avvio
nella Regione dell'Umbria i primi consorzi socio-sanitari previsti dalla legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57, occorre tener presenti le nuove norme statali,
di recente emanazione, in particolare il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la
legge 26 giugno 1977, n.
Infatti, come si
legge nell'ordine del giorno unanimemente votato dal Consiglio regionale il 16
gennaio 1978, la messa in liquidazione delle mutue (legge n. 349) e l'ampio
trasferimento di competenze alle regioni e ai comuni (D.P.R. n. 616) costituiscono una occasione offerta a tutto il sistema delle autonomie
locali per avviare un processo di integrazione e di unificazione di tutti i
servizi sanitari e assistenziali a livello territoriale, sulla base delle linee
di intervento indicate dalle leggi e dai programmi regionali (la stessa legge
n. 57, la legge 23 febbraio 1973, n. 12, il progetto di piano dei servizi
sanitari e socio-assistenziali della Giunta regionale), in coerenza anche con
gli indirizzi di riforma sanitaria che vanno emergendo nel Parlamento.
La citata legislazione regionale
sicuramente non è tale da doversi considerare superata dalla normativa statale,
la quale anzi, per molti aspetti particolari, oltre che per l'impostazione
generale, la avvalora e la conferma.
Quello che è superato è il principio
della delega delle attribuzioni amministrative agli enti locali, perché il
D.P.R. n. 616 alla delega ha sostituito
l'attribuzione diretta delle competenze agli enti locali.
Peraltro, in materia di beneficenza
pubblica tale diretta attribuzione, in parte, è già operante fin dal 1° gennaio
1978 (art. 25, primo comma, D.P.R. n. 616) e sarà
completata dal trasferimento ai comuni delle funzioni, del patrimonio e del
personale degli enti comunali di assistenza entro il
30 giugno 1978 (art. 25, ottavo comma, D.P.R. n. 616), nonché
dal trasferimento, sempre ai comuni, -delle funzioni del personale e dei beni
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dal 1° gennaio 7979
(art. 25, quinto comma, D.P.R. n. 616).
In materia sanitaria e ospedaliera,
invece, e segnatamente per quel che riguarda le attribuzioni aggiuntive,
rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni, la
stessa diretta attribuzione è espressamente rinviata alla emanazione
della legge di riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979.
Nel frattempo le regioni dovrebbero
ricercare e prevedere nel proprio ordinamento forme, anche obbligatorie, di aggregazione tra comuni (art. 25, secondo comma, D.P.R.
n. 616).
Sancisce in secondo luogo il D.P.R, n. 616 (art. 25, terzo comma) che, dove gli ambiti
territoriali identificati dalle regioni coincidano con le comunità montane,
saranno queste ultime a gestire le competenze sanitarie e assistenziali.
Sotto il primo profilo
la legge regionale n. 57 (articolo 3) ha scelto quale forma di aggregazione
il consorzio tra comuni, del quale favorisce la costituzione, con il precipuo
compito di gestire i servizi sanitari e socio-assistenziali. Ha tratto in ciò
spunto e ispirazione dal “consorzio volontario” tra comuni previsto dalla legge
comunale e provinciale del 1934 (art. 156), non senza tuttavia ampliarne i
compiti e modificarne i contenuti, perché rispetto al consorzio previsto dalla
legge comunale e provinciale per “provvedere a
determinati servizi o opere di comune interesse”, il consorzio qui in esame,
disciplinato dalla legge regionale, ha come oggetto tutte le funzioni, sia
quelle proprie dei singoli comuni, sia quelle finora gestite dalla Regione
(articoli 1 e 13 legge n. 57).
Sempre sotto il primo profilo la
legge n. 57 (art. 4), come è noto, attraverso il
rinvio operato alla legge regionale sull'assetto del territorio (legge 3 giugno
1975, n. 40), ha provveduto ad identificare gli ambiti territoriali di dodici
consorzi tenendo anche presente che il loro territorio potrebbe costituire
domani il territorio delle unità sanitarie locali: Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Perugia, Valle Umbra Nord, Valle Umbra
Sud, Lago Trasimeno, Media Valle del Tevere, Spoletino,
Nursino, Orvietano, Basso Tevere, Conca Ternana.
Sotto il secondo profilo si osserva
che esistono tre casi nei quali gli ambiti territoriali come sopra individuati
coincidono con le rispettive comunità montane: si tratta dell'Alta Valle del
Tevere, il cui territorio coincide con
Uniformandosi al
disposto del citato art. 25, terzo comma, del D.P.R. n. 616,
Di conseguenza, tutto quanto nel
presente documento è riferito ai consorzi socio-sanitari di cui alla legge
regionale n. 57, ben può essere esteso alle comunità montane nei casi sopracitati.
Quanto sopra, ovviamente, senza minimamente
pregiudicare quello che sarà il futuro assetto istituzionale, quale sarà
contenuto nella disciplina nazionale in materia.
Fatta questa premessa, e passando ad
esaminare gli aspetti ed i problemi che più da vicino riguardano i consorzi socio-sanitari,
innanzitutto c'è da osservare che l'effettivo esercizio delle attribuzioni
amministrative - quelle proprie dei singoli comuni consorziati e quelle
delegate dalla Regione - spetta ai consorzi dal momento delta costituzione
degli organi statutari; peraltro, a questo fine si rappresenta l'importanza e
la necessità che i consorzi predispongano un minimo indispensabile di apparato amministrativo e possano contare su concrete
previsioni di entrate finanziarie.
Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo
in generale, si ritiene opportuno che i consorzi ottengano dagli enti operanti
in settori analoghi la disponibilità del personale necessario per il buon
andamento della loro attività.
In questo senso sembra abbastanza scontata l'esigenza che i consorzi acquisiscano
dai rispettivi comuni consorziati quel personale almeno che in questi ultimi
è addetto ai servizi sanitari assistenziali, in quanto d'ora innanzi i
consorzi, non più i singoli comuni, gestiranno tale attività.
La forma giuridica per ottenere la
disponibilità del suddetto personale ben potrebbe essere quella del “comando”.
A questo riguardo non si esclude che
anche
Si ritiene inoltre necessario che
vengano prorogate e confermate tutte quelle assunzioni operate a titolo
precario per effetto della legge ragionale 25 maggio
1975, n. 36.
Ciò vale in generale e, in
particolare, per i tecnici dell'ambiente, personale che, come
è noto, è stato preparato attraverso appositi corsi specializzati e che
Per detto personale, che va
recuperato integralmente, si dovrà andare ad una soluzione defînitiva,
generale ed unitaria che potrà essere studiata e concordata allorché i consorzi avranno iniziato ad esercitare le proprie
competenze.
I consorzi disporranno inoltre del
personale degli enti comunali di assistenza e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, del quale, come si è detto,
è previsto il trasferimento ai comuni, rispettivamente entro il 30 giugno
1978 ed entro il 1° gennaio 1979.
Sembra infine di dover escludere il
ricorso a nuove assunzioni di personale, in quanto ciò, a parte ovvie
considerazioni di economia, potrebbe incorrere nel
divieto posto da recenti disposizioni legislative nazionali (legge 27 febbraio
1978, n. 43) e sarebbe pure in contrasto con l'indirizzo unanimemente
manifestato dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno del 20 gennaio
1977.
L'impegno dei consorzi si orienterà
invece sulla definizione di programmi comprensoriali, in modo da prevedere la eventuale riconversione e riorganizzazione in maniera
integrata di tutti i presidi e servizi esistenti a livello territoriale,
tenendo presente le possibilità, oggi offerte dalla nuova legislazione, in
particolare la legge n. 349, la quale consente di adottare misure integrative
tra i servizi degli enti locali con le strutture degli enti mutualistici, come
del resto è nello spirito della politica programmatrice della Regione,
evidenziato nel progetto di piano per i servizi sanitari e socio-assistenziali,
deliberando con atto del 30 settembre 1975, n. 2366, sul quale il Consiglio
regionale ha espresso il proprio parere favorevole.
Per quanto riguarda l'organizzazione
amministrativa del consorzio, nella fase di primo impianto, si osserva che
l'assemblea consortile, come per legge, deve provvedere alla “nomina” del
segretario, tenendo conto della rilevanza della funzione e dei compiti che vi
sono connessi, per lo svolgimento, ormai prossimo, della
piena attività dei consorzi socio-sanitari.
Al riguardo si richiama l'attenzione
sull'art. 159 del T.U. della legge comunale e provinciale del
Si richiama inoltre l'attenzione sulla esigenza del consorzio di poter disporre di un minimo
di struttura per far fronte alle prime esigenze di natura amministrativa e
contabile.
Dal punto di vista della organizzazione tecnica, sempre in questa prima fase,
si ritiene che il consorzio debba istituire l'“Ufficio sanitario consortile per
la vigilanza igienica e profilassi”, cui è preposto l'ufficiale sanitario, che,
di conseguenza, assumerà il ruolo di ufficiale sanitario consortile, tenendo
conto che, nell'ambito delle attribuzioni che le norme vigenti demandano all'ufficiale
sanitario, è da riconoscere al consorzio stesso autonomia di organizzazione di
detto ufficio.
In questo senso i consorzi potranno
regolamentare e disciplinare l'organizzazione dell'ufficio in questione,
ripartendo i compiti tra i vari sanitari in base alle esigenze dei consorzi.
Qualora sia unico nel comprensorio
l'ufficiale sanitario di ruolo, i consorzi provvederanno a
conferire al medesimo le funzioni di ufficiale sanitario consortile.
Nel caso invece che nel comprensorio
i titolari siano più potrà essere indetto il concorso interno per titoli,
uniformandosi in tal senso al disposto della legge
(articoli 64 e 73 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 11 Rgt. 11 marzo 1935, n. 281).
Infine, dove l'ufficiale sanitario
di ruolo manchi, potrà essere promosso dal Comune sede
del consorzio il concorso pubblico, previa istituzione del posto in organico,
ferma restando la possibilità di conferire un incarico provvisorio, in base ad
idonei criteri selettivi tra i vari aspiranti.
È inoltre indispensabile che il
consorzio disponga di un “ufficio veterinario consortile”, cui è preposto il veterinario capo, organizzato e disciplinato secondo criteri
analoghi a quelli esposti a proposito dell'ufficiale sanitario.
Per quanto riguarda gli aspetti
finanziari è auspicabile che ogni iniziativa sia
ispirata a considerazione di economia e di contenimento della spesa.
In questo senso, onde evitare che nei bilanci comunali
rimangano finanziamenti inevitabilmente destinati a restare inutilizzati, in
quanto la relativa funzione spetta ai consorzi, o ad essere utilizzati in modo
difforme dalle previsioni dei programmi comprensoriali, è necessario che gli
stanziamenti contenuti nei bilanci dei singoli comuni, riferiti ai servizi
sanitari e socio-assistenziali, vengano acquisiti dai
consorzi stessi.
Analogamente per quel che riguarda i
finanziamenti delle spese per il personale comunale comandato, sebbene a tal
riguardo, sia da far presente la opportunità che gli
stipendi al personale seguitino ad essere erogati dai comuni: si eviterà così
la costituzione di un ufficio del personale presso i consorzi.
Il personale, funzionalmente alle
dipendenze del consorzio dal punto di vista organico, manterrebbe la propria
dipendenza dal Comune di appartenenza, che seguirebbe
ad amministrarlo ad ogni effetto.
I consorzi potranno inoltre disporre di contributi finanziari dalla Regione, la cui
erogazione è prevista da leggi regionali, delle quali si citano, in
particolare, le seguenti:
- la stessa legge n. 57, per gli
stanziamenti di cui ai capitoli 4470 e 4471 del bilancio regionale, il cui riparto è stato predisposto dalla Giunta regionale con
deliberazione del 13 dicembre 1977, n. 4811, pubblicato nel Bollettino
ufficiale n. 1 del 4 gennaio 1978;
- legge 26 maggio 1975, n. 36, per
gli stanziamenti di cui al capitolo 4460 del bilancio
regionale;
- legge 23 febbraio 1973, n. 12, per
gli stanziamenti di cui al capitolo
- legge 1 settembre 1977, n. 54,
sulla tutela materno-infantile in virtù della quale
- legge 22 agosto 1977, n. 8 e
relativo regolamento 22 agosto 1977, n. 47, sull'assistenza ai nefropatici cronici;
- legge 31 maggio 1977, n. 23, sulla
formazione continua degli operatori socio-sanitari, per gli stanziamenti di
cui al cap. 2640 del bilancio.
Passando quindi ad esaminare le
attribuzioni amministrative delegate ai consorzi con la legge regionale 14
novembre 1974, n. 57, non può non richiamarsi il principio che ha ispirato la
norma regionale, affermato dall'art. 118 della Costituzione, secondo il quale
le regioni esercitano normalmente le proprie funzioni amministrative
delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Il precetto costituzionale persegue
evidentemente lo scopo di riordinare il potere locale, inteso come potere di amministrazione attiva, mantenendo invece alla Regione
soltanto quelle funzioni indispensabili all'esercizio della potestà di
programmazione, coordinamento e controllo.
Principio fondamentale che discende
dalla norma costituzionale, specificamente applicabile in materia sanitaria e assistenziale, peraltro recepito negli articoli 22 e segg.
del D,P.R. n. 616 oltre che nel disegno di legge sulla riforma sanitaria, è di
consentire una “globalità di interventi”, vale a dire
la possibilità che il titolare del diritto alla prestazione sanitaria trovi dinnanzi
a sé un solo titolare del dovere di fornire la prestazione stessa.
Ma non si esclude, anzi si ritiene
indispensabile, che per poter attuare pienamente i suddetti
principi ispiratori, sia necessario l'emanazione di altre norme
legislative da parte dello Stato, e da parte delle regioni, prima fra tutte la
legge di riforma sanitaria, senza le quali ostacoli di indole giuridico e
organizzativo sarebbero difficilmente superabili e potrebbe essere frustrato
il principale scopo di dare ai cittadini un servizio sanitario più efficiente.
La legge regionale n. 57 è chiaramente
orientata a perseguire le suddette finalità.
La delega ai consorzi socio-sanitari
è molto ampia; tutte le attribuzioni amministrative regionali in materia
sanitaria e assistenziale vengono delegate ai
consorzi, ad eccezione di alcune, tassativamente indicate, che sono invece
conservate alla competenza regionale (art. 13).
Permane tuttavia qualche difficoltà
per poter attuare il criterio della delega globale
delle attribuzioni ai consorzi, pur chiaramente enunciato dalla legge n. 57.
Esistono infatti
frequenti casi nei quali le norme vigenti prevedono che l'emanazione di determinati
provvedimenti sia preceduta dal pronunciamento di organi regionali (es.
Consiglio provinciale di sanità).
In mancanza di norme di legge che
abbiano innovato o modificato nella competenza dei suddetti
organi, si ritiene che i consorzi, pur competenti ad adottare i provvedimenti
in questione, debbano tuttavia richiedere il pronunciamento degli organi
regionali medesimi, ove questo sia richiesto dalle vigenti disposizioni.
Tutto quanto sopra premesso, il
Dipartimento per i servizi sociali, anche su richiesta
dei rappresentanti dei consorzi già costituiti avanzata nella riunione
svoltasi presso il Dipartimento per i servizi sociali il 16 gennaio
Al riguardo si deve tuttavia avvertire
che, tale compito non si è presentato agevole per la vasta mole di attribuzioni amministrative da considerare, peraltro
previste da norme legislative sparse e frammentarie, sicché la elencazione che
segue dovrà essere ritenuta esemplificativa e non tassativa, in modo anche che
singole attribuzioni amministrative, seppure non espressamente previste nel
detto elenco, possano essere trattate e considerate secondo criteri di analogia
con le norme legislative richiamate.
La futura esperienza maturata
dall'esame delle situazioni concrete che man mano si
presenteranno agli operatori della Regione e dei consorzi, sicuramente
renderà più agevole, nella reciproca collaborazione, la soluzione di
specifiche difficoltà, mediante l'automatica applicazione delle regole generali
sopraesposte.
In conclusione, il Dipartimento per
i servizi sociali ritiene della massima utilità portare quanto sopra a
conoscenza dei Comuni delle Comunità montane e dei consorzi socio-sanitari,
nell'ambito del potere di indirizzo e coordinamento
spettante alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.
57, ai fine di facilitare ed omogeneizzare l'attività e le iniziative.
A tale scopo il Dipartimento
medesimo ha discusso in più riunioni le suesposte linee di
indirizzo con rappresentanti dei comuni, delle comunità montane di cui
sopra e dei consorzi già costituiti, nonché delle Organizzazioni sindacali.
Ai sensi del sopracitato art.
Si propone pertanto alla Giunta
regionale l'adozione dei provvedimenti di competenza».
Sentito il
relatore e fatte proprie le considerazioni e le conclusioni dallo stesso
esposte; Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione consiliare;
Visto l'art. 14
della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;
All'unanimità dei voti espressi nei
modi di legge,
delibera:
- di approvare le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio da parte dei
consorzi socio-sanitari delle funzioni agli stessi attribuite per effetto
della legge regionale 14 novembre 1974, n. 47, nonché l'elenco allegato, esemplificativo
delle attribuzioni amministrative delegate, che è parte integrante del
presente atto deliberativo.
Ad esecutività conseguita, l'atto
stesso sarà portato a conoscenza dei Comuni, e dei consorzi socio-sanitari già
costituiti nonché di quelli che man mano si
costituiranno.
LINEE DI INDIRIZZO
PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE
- Vietare le onoranze ai defunti in
caso di epidemia (art. 15 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).
- Disporre, in casi determinati, il
riscontro diagnostico anche nei cadaveri delle persone
decedute a domicilio (art. 2 legge 15 febbraio 1961, n. 83).
- Stabilire il quantitativo
dei vaccini antivaiolo, antidifterico, antitetanico da acquistare per le
vaccinazioni obbligatorie (art. 267 T.U. LL.SS. -
art. 2 legge 6 giugno 1939, n. 891 - art. 1 legge 20 marzo 1968, n. 419).
- Rendere
obbligatoria la vaccinazione antitifica in tutti i casi in cui sia
necessaria (art. 2 D.C.G. 2 dicembre 1926).
- Ricevere dai
medici le denunce di malattia venerea in fase contagiosa (art. 5 legge 25
luglio 1956, n. 937).
- Facoltà di ordinare la visita
medica di persone sospette di diffondere malattie
veneree e disporre l'allontanamento dall'opificio o dall'esercizio pubblico in
cui lavorano; se necessario ordinare il ricovero ospedaliera (art. 6 legge 25
luglio 1956, n. 837).
- Attestare
l'idoneità dei dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree (art. 18
D.P. 27 ottobre 1962, n. 2056).
- Valutare la necessità del ricovero
ospedaliero per la cura delle malattie veneree (art. 7 D.P. 27 ottobre 1962,
n. 2056) e dare l'autorizzazione al ricovero dei malati venerei (art. 31 D.P.
n. 2056).
- Ricevere dai medici condotti il
rapporto annuale sull'attività svolta nel settore anti
venereo e formulare le proposte per la assegnazione
di premi ai medici condotti particolarmente meritevoli per detta attività
(art. 25 D.P. n. 2056).
- Segnalare al Ministero di grazia e
giustizia l'opportunità di trasferire in sedi più
adatte i detenuti affetti da malattie veneree (art. 26 D.P. n. 2056).
MEDICINALI E PRESIDI
MEDICO-CHIRURGICI
- Ordinare la chiusura dell'officina
o del locale dove siano fabbricati o smerciati medicinali non autorizzati
(art. 188 T.U. LL.SS.) o presidi medico-chirurgici
non autorizzati (art. 189 T.U. LL.SS.) e delle
officine non autorizzate alla produzione di medicinali
(art. 144 e 161 T.U. LL.SS.).
- Ordinare la
chiusura dei depositi e magazzini all'ingrosso di medicinali che non siano
diretti da personale laureato prescritto dalla legge (art. 188 bis T.U. LL.SS).
- Ispezionare ogni
biennio le officine di prodotti medicinali (art. 144 T.U. LL.SS.).
- Vigilare sull'applicazione del
regolamento concernente la disciplina della produzione; del commercio e della
vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate
(art. 25 D.P. 3 agosto 1968, n .1255).
- Facoltà di visitare le richieste di acquisto di prodotti di cui sopra, ovvero di proibirne la
vendita al pubblico e di far procedere al loro temporaneo sequestro (art. 21).
- Vietare la vendita al pubblico di
medicinali e ordinare il sequestro (artt. 126 e 188 T.U. LL.SS).
- Vietare l'impiego di sieri e
vaccini, prodotti opoterapici
e biologici (art. 185 T.U. LL.S.S).
- Autorizzare gli istituti
produttori di sieri e vaccini ad abbattere mediante salasso i propri animali
nel pubblico macello (art. 2 D.M. 17 febbraio 1929).
- Eseguire le
ispezioni, ordinarie e straordinarie, agli istituti produttori di sieri e
vaccini (art. 8 R.D. 18 giugno 1905, n. 407).
- Ricevere dai direttori dei
laboratori autorizzati i referti di analisi di «vetro
neutro» non regolamentare e, dagli interessati, le istanze di revisione di
analisi (art. 7 R.D.L. 20 maggio 1935, n. 1310), trasmettendo la denuncia all'A.G. (art. 8).
- Ricevere dal direttore del
laboratorio chimico provinciale le denunce inerenti alla non
regolarità dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari
immagazzinate, dagli interessati le domande di revisione di analisi, e
trasmettere le denunce all'A.G. (art. 30 D.P. 3
agosto 1968, n. 1255).
ALIMENTI E BEVANDE
- Ordinare la
chiusura temporanea fino a 6 mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità,
la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio (art. 15 legge 30
aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 11 della legge 26 febbraio 1963, n.
441). Sospendere eventualmente la chiusura temporanea e nominare un commissario
per la vigilanza permanente nella disciplina igienico-sanitaria
circa la produzione e vendita di alimenti e bevande
(art. 14 legge n. 441).
- Possibilità di procedere
all'ispezione o al prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi dove si
producano, si conservino, si smercino o si consumino
sostanze alimentari e bevande; possibilità di procedere al sequestro delle
merci e se necessario alla loro distruzione per la tutela della salute pubblica
(art. 1 e 16 legge n. 283).
- Disporre la sospensione o il
ritiro delle licenze di esercizio ai trasgressori
della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione
o il commercio di cereali, sfarinati, pane e pasta alimentari (art. 46 legge
n. 441).
- Registrazione concernente
l'esercizio di fabbriche di conserve alimentari vegetali, e rilascio della apposita attestazione all'interessato, previo parere
della commissione che esegue i necessari accertamenti. Provvedere alla loro
chiusura temporanea in caso di irregolarità (art. 1,
2, 3 R.D. 14 ottobre 1926, n. 1927).
- Dare parere circa l'impianto e
l'esercizio di stabilimenti per la produzione e l'imbottigliamento della birra
(art. 17 legge 16 agosto 1962, n. 1354).
- Previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari
(art. 6 D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131) dare il parere per il rilascio della
licenza a fabbricare e detenere in depositi all'ingrosso margarina e grassi
idrogenati alimentari (art. 1 legge 4 novembre 1951, n. 1316).
- Autorizzare l'attivazione di
stabilimenti, celle frigorifere per la fabbricazione e conservazione di alimenti surgelati di origine vegetale (legge 30 aprile
1969, n. 783 modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 541; D.M. 15 giugno
1971 e successive modificazioni - ved. anche legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11).
- Ricevere la comunicazione
obbligatoria da parte di chi intende effettuare la denetalizzazione dei vini con ferro cianuro di potassio
(art. 1 D.M. 5 settembre 1967).
- Ricevere la denuncia per l'impiego
di sostanze estranee nel caffè, dagli esercenti gli
stabilimenti di torrefazione (art. 5 R.D. 19 dicembre 1926, n. 2415).
- Vigilare
nell'uti-lizzazione e nel commercio delle acque minerali naturali ed
artificiali, nazionali od estere (art. 22 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924) e
chiudere gli stabilimenti che producono o smerciano acque minerali non
autorizzate (art. 199 T.U. LL.SS.).
- Ricevere dal direttore del
laboratorio provinciale di igiene e profilassi i
certificati di analisi di sostanze alimentari e bevande non regolamentari, e
dagli interessati le istanze di revisione di analisi (art. 1 legge 30 aprile
1962, n. 283). Idem
per gli alimenti della prima infanzia e i prodotti dietetici (art. 26 e 27 D.P.
30 maggio 1953, n. 578) e per gli estratti alimentari e prodotti affini
(art. 25 e 26 D.P. 30 maggio 1953, n. 578). Trasmettere la denuncia all'A.G. (art. 1 legge 30 aprile 1962, n. 283), previo invito a
definire il contesto in via amministrativa quando si
tratti di pane, pasta e farina (art. 45 legge 4 luglio 1967, n. 580).
ACQUE MINERALI E STABILIMENTI
TERMALI
- Autorizzare l'apertura di
stabilimenti termali, di cure idropiniche,
idroterapiche, fisiche di ogni specie (art. 194 T.U.
LL. SS.).
- Autorizzare la
pubblicità degli stabilimenti termali, idropinici,
idroterapici e fisioterapici (art. 201 T.U. LL.SS.).
- Vigilare sull'esercizio degli
stabilimenti termali, di cure idropiniche,
idroterapiche, fisiche di ogni specie (art. 22 R.D. 28
settembre 1919, n. 1924).
- (L'Ufficiale sanitario) redige i verbali
di prelevamento di campioni di acque minerali, ai fini
dell'autorizzazione ministeriale alla vendita (art. 4 D.C.G. 7 novembre 1939)
ed esprime il proprio parere in merito all'autorizzazione a vendere acque
minerali artificiali (art. 7 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924).
- Vigilare
sull'utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali e artificiali,
nazionali o estere (art. 22 R.D. n. 1924) e facoltà di chiudere gli stabilimenti che producono
e smerciano acque minerali non autorizzate (art. 199 T.U. LL.SS).
- Ordinare la chiusura degli
stabilimenti termali, di cure idropiniche,
idroterapiche, fisiche di ogni genere gestiti senza
autorizzazione (art. 194, ultimo comma T.U. LL.SS.).
ARIA, ACQUA, SUOLO, ABITATO
- Accordare agli
istituti di cura la deroga temporanea dall'obbligo di distruggere o incenerire
sul posto i rifiuti solidi (art. 25 legge 20 marzo 1941, n. 366).
- Ricevere
comunicazione dell'attivazione di risaie, giudicare sulle controversie in
proposito, vietare la coltivazione del riso quando questa risulti nociva (art.
206, 207 e 208 T.U. LL.SS).
- Dichiarare
inabitabile un edificio per ragioni igieniche (art. 222 T.U. LL.SS).
- Chiedere al Genio civile la
perizia dei lavori necessari per porre una casa colonica nelle condizioni di abitabilità sancite dal regolamento locale d'igiene
(art. 23 T.U. LL.SS.).
- Rilasciare
l'autorizzazione, sentita l'apposita commissione provinciale, ad utilizzare e
custodire gas tossici (art. 5 e 10 R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e art 33 e 37 D.P.R.
10 giugno 1955, n. 354) e revocarla o sospenderla (art. 22 R.D. 9 gennaio 1927,
n. 147).
- Ricevere dal direttore del
laboratorio chimico provinciale i referti di analisi
dei combustibili non regolamentari (per gli impianti tecnici), dagli interessati
le istanze di revisione di analisi, e trasmettere le denunce all'A.G. (art. 19 legge 13 luglio 1966, n. 615).
Per quel che riguarda specificamente
la tutela delle acque dall'inquinamento, si rammenta
che la materia è oggi disciplinata in modo organico dalla legge 10 maggio
1976, n. 319, e di conseguenza le relative attribuzioni e competenze sono
ormai previste da tale legge alla quale si rinvia.
- Autorizzare l'utilizzazione
di gas tossici (art. 5 e seg. R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
art. 33 D.P. 10 giugno 1955, n. 854).
- Autorizzazione a
custodire e conservare gas tossici (art. 37 D.P. 10 giugno 1955, n. 54).
- Rilasciare le
patenti che abilitano all'impiego di gas tossici (art. 26 R.D. 9 gennaio 1927,
n. 147) e revocarle o sospendere (art: 36), previo superamento dell'esame di
cui agli artt. 27 e segg.
PREVIDENZE IN FAVORE DI INVALIDI
CIVILI ED ALTRE CATEGORIE SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA
- Attività delle commissioni
sanitarie (di primo grado), con competenze inerenti l'ambito
comprensoriale.
- Autorizzazioni relative
all'assistenza riabilitativa agli invalidi civili.
GABINETTI DI ANALISI E CASE DI CURA PRIVATE
- Autorizzare l'apertura di ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo
di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti (art. 193, primo
comma, T.U. LL. SS.); vedi tuttavia legge regionale 18 luglio 1977, n. 34).
- Potere di vigilanza sui presidi
sanitari gestiti da privati (gabinetti di analisi,
case di cura, ecc.).
- Ordinare la chiusura di ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo
di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti, qualora siano
gestiti senza autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione o per altre irregolarità (art. 193, ultimo comma,
T.U. LL.SS.).
- Ordinare la chiusura delle case di
cura private, in caso di inadempienze; proporre alla
Regione la revoca dell'autorizzazione (art. 52, terzo e quinto comma legge 12
febbraio 1968, n. 132).
- Ordinare la chiusura fino a 3 mesi
dei centri di riabilitazione privati per invalidi
civili; in caso di inadempienze, proporre alla Regione la revoca
dell'autorizzazione (art. 4 legge 30 marzo 1971, n. 118).
RADIAZIONI IONIZZANTI
- Autorizzare l'apertura di istituti, gabinetti medici, reparti e ambulatori ove si
impieghino a scopo terapeutico sostanze radioattive e apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti e a scopo diagnostico sostanze radioattive (art. 96,
decimo comma D.P.R. n. 185, vedi tuttavia legge regionale 18 luglio 1977, n.
34).
- Autorizzare lo smaltimento di
rifiuti radioattivi provenienti da dette attività (art. 105 D.P.R. n. 185).
- Ricevere la denuncia del possesso di apparecchi di roentghendiagnostica
medica (art. 195 T.U. LL.SS. - art. 92 D.P.R. n. 185
- art. 6 R.D. 28 gennaio 1935, n. 145 e della vendita degli apparecchi
radiologici (art. 198 T.U. LL.SS.).
- Preparare ogni anno la matricola
dei debitori della tassa di ispezione per i
possessori di apparecchi radiologici e renderla esecutiva (art. 196 T.U. LL.SS. - art. 18 R.D. 28 gennaio 1935, n. 145).
- Ispezionare, nel corso di ciascun
biennio, stabilimenti, istituti, gabinetti ed ambulatori dove
si usano a scopo terapeutico sostanze radioattive o raggi X (art. 4 R.D. 28
gennaio 1935, n. 145).
- Rilasciare il
nulla-osta per la detenzione di sostanze radioattive o apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti (art. 93 D.P.R. n. 185).
- Ordinare la chiusura di istituti, gabinetti medici, reparti e ambulatori ove si
impieghino a scopo terapeutico sostanze radioattive e apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti e a scopo diagnostico sostanze radioattive, in caso di
riscontrata violazione delle norme vigenti (art. 86, ultimo comma, D.P.R. n.
185).
FARMACIE
- Espletato
il concorso da parte della Regione, provvedere, entro due mesi dalla accettazione,
all'ispezione dei locali (art. 9 Rgt 21 agosto 1971,
n. 1274).
- Ricevuta dalla Regione la
comunicazione del nominativo del vincitore che abbia
ottemperato a tutte le formalità di legge, autorizzare il farmacista a gestire
la farmacia (art. 1 legge 2 aprile 1968, n. 475 - art. 11 Rgt.
n. 1275).
- Autorizzare il farmacista avente
diritto, che, avendo determinati requisiti e in presenza
di determinati presupposti, abbia acquistato la farmacia per atto tra vivi o mortis causa (art. 286, 369, 370, 379 T.U. LL.SS. - art. 12 e 18 legge n. 475).
- Trasmettere al Ministero della
sanità i suddetti provvedimenti di autorizzazione
definitiva all'esercizio di farmacie (sia per concorso che per cessione) ai
fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale dei titolari di farmacie (art. 23
legge 2 aprile 1968, n. 475).
- Ricevere comunicazione da parte
del titolare della farmacia del nome, cognome, data di assunzione
degli addetti all'esercizio con relativi certificati medici e tenere apposito
registro in cui sono trascritte le comunicazioni suddette (art. 12 Rgt. n. 1275).
- Tenere e aggiornare il registro delle farmacie.
- Stabilire gli orari di apertura e chiusura delle farmacie, i turni di servizio
festivi, notturni e feriali delle farmacie (art. 119 T.U. LL.SS.
e art. 29 Rgt. 30 settembre
1938, n. 1706).
. - Adottare i provvedimenti per assicurare
l'assistenza farmaceutica in caso di sospensione o interruzione di un esercizio
derivante da qualsiasi causa e dal quale possa derivare danno all'assistenza
farmaceutica (art. 129 T.U. LL.SS.).
- Autorizzare
l'apertura stagionale di farmacie succursali nelle stazioni di cura (art. 116
T.U. LL.SS.).
- Vigilare sul
servizio farmaceutico e procedere all'ispezione delle farmacie, sia prima di
autorizzare l'apertura, sia in via ordinaria (ogni due anni), sia in via
straordinaria (art. 11 e 127 T.U. LL.SS.), con le
modalità di cui all'art. 128 T.U. LL.SS. e 50 del Rgt. n.
1706.
- Pronunciare la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio, secondo la
procedura di cui all'art. 15 del Rgt. n. 1275, nei casi di cui agli artt.
108, 111, e 113 del T.U. LL.SS. ed
inoltre, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 475, quando sia stata inflitta
una condanna che importi l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici, ovvero l'interdizione dalla professione, qualora la condanna non sia
stata pronunciata per reati politici.
- Ordinare la chiusura temporanea delle farmacie (art. 123, 169 e 171 T.U. LL. S.S.).
- Autorizzare la
sostituzione temporanea del titolare della farmacia (art. 11 legge n. 475 e 14 Rgt.
n. 1275).
- Autorizzare il trasferimento
dell'esercizio in altri locali nell'ambito della sede su
domanda dell'interessato, previa pubblicazione della domanda (art. 1 T.U. LL. SS. e 13 Rgt. n.
1275).
- Preparare la matricola dei
debitori delle tasse di ispezione e aggiornarla
annualmente, curandone la regolare pubblicazione (art. 54 Rgt.
n. 1706).
- Autorizzare la gestione
provvisoria delle farmacie vacanti, in attesa del concorso
o di altra definitiva sistemazione (art. 129 T.U. LL.SS.).
- Istituire i
dispensari farmaceutici, mezzo sussidiario previsto dalla legge per rimediare
alla vacanza della farmacia prevista in pianta organica, nei comuni, frazioni o
centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (art. 1 legge 8
marzo 1968, n. 221).
CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO
La materia è espressamente
conservata alla Regione: ci si riferisce ai concorsi per ufficiali sanitari,
medici condotti, veterinari con-dotti, ostetriche condotte, farmacisti,
titolari di farmacie private.
Per quanto
riguarda invece i medici igienisti (esclusi gli ufficiali sanitari) ed i
veterinari igienisti, i relativi concorsi sono affidati alla competenza di
comuni (legge regionale 12 maggio 1975, n. 26).
SANGUE UMANO
- Vigilare sulla raccolta,
conservazione e distribuzione del sangue umano.
MEDICINA SCOLASTICA
- Vigilare sull'igiene delle scuole
e degli istituti di educazione e istruzione (art. 24
T.U. LL.SS.).
- Coordinare d'intesa con il
provveditore agli studi ed il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il
collegamento tra i servizi medicoscolastici ed i servizi di condotta medica e
mutualistici per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni
appartenenti a famiglie aventi diritto all'assistenza medico
chirurgica (art. 12 D.P. 11 febbraio 1961, n. 264).
- Coordinare e sovrintendere ai
servizi di vigilanza igienica e di assistenza
sanitaria scolastica e nominare, come coordinatore, un medico particolarmente
competente nelle varie specialità (art. 16 D.P. n. 264).
- Inviare alla Regione la relazione
trimestrale e annuale degli ufficiali sanitari
sull'attività sanitaria svolta (art. 26 e 54 Rgt. n. 1518), nonché le notizie sulle situazioni antigieniche
che si determinano nelle scuole (art. 23 Rgt. n. 1518).
- Trasmettere alla
Regione e al Provveditore agli studi comunicazioni dell'ordinanza dei sindaci
(ora presidente al consorzio) concernenti la chiusura della classe o della scuola per motivi
profilattici (Rgt. n. 1518).
- Dare pareri sulla costruzione di edifici scolastici (art. 24 T.U. LL.SS.).
- Decidere i ricorsi contro i
provvedimenti dell'autorità scolastica concernenti l'assegnazione dei soggetti irregolari alle classi differenziali o alle
scuole speciali (art. 31 Rgt. n.
1518).
- Nominare la
commissione presso la quale, prima di decidere i ricorsi di cui sopra, il soggetto
irregolare può essere sottoposto a visita (art. 32 Rgt. n. 1518).
PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA
- Assumere temporaneamente, in qualità di coadiutori, veterinari liberi professionisti
per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti previa
autorizzazione del M.S. (art. 1 D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264).
- Inoltrare alla
Regione le denunce delle malattie infettive degli animali (art. 26 T.U. LL.SS.).
- Esercitare la
vigilanza veterinaria per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di
polizia veterinaria, compiere le necessarie ispezioni (art. 26 T.U. LL.SS.).
- Incaricare del servizio di assistenza veterinaria, ai sensi dell'art. 60 T.U. LL.SS., dove non possa essere altrimenti assicurato, uno o
più veterinari liberi professionisti indicando anche il compenso da
corrispondere.
- Ordinare la sospensione dei
mercati, delle fiere, delle esposizioni di animali e
regolamentare il traffico e il commercio degli animali nelle zone infette
(art. 21 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).
- Determinare l'impiego di
trattamenti immunizzanti in caso di insorgenza di
determinate malattie infettive degli animali (disposizioni varie).
- Decreto di esecuzione
dei piani di risanamento e di profilassi degli allevamenti dalla tubercolosi
bovina (art. 1 D.M. 1 giugno 1968; art. 3 legge 9 giugno 1964, n. 615).
- Ordinare il
divieto temporaneo di raccolta ambulante delle uova o stabilire particolari restrizioni
per il loro commercio (art. 152 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).
- Rilasciare l'autorizzazione a
spostare fuori delle zone infette, dichiarate dal presidente del Consorzio
stesso, e dalle zone di protezione, animali a scopo di macellazione, per
esigenze di alimentazione o di lavori agricoli (art.
14 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).
- Nulla-osta per la
istituzione di mercati, fiere ed esposizioni animali (art. 18 D.P.R. n.
320). - Esercitare il controllo sui mercati e fiere di animali
(art. 22 D.P.R. n. 320).
- Interdire l'uso dei pubblici
abbeveratoi (art. 23 D.P.R. n. 320).
- Rilasciare preventivo nulla-osta
(art. 24 D.P.R. n. 320) per attivazione di: - allevamenti suini annessi a
caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari a
carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di
qualsiasi provenienza; - canili gestiti da privati o da enti a scopo di
ricovero, commercio o addestramento; - allevamenti industriali di animali da pelliccia o di animali destinati al
ripopolamento di riserve di caccia; - giardini zoologici.
- Autorizzare l'attivazione di impianti di sterilizzazione dei rifiuti di cucina
destinati all'alimentazione degli animali (D.M. 13 febbraio 1968).
- Rilasciare il nulla-osta per
l'attivazione degli stabilimenti adibiti alla raccolta della lavorazione delle scorie animali, delle concerie, dei
depositi di pelli, delle colerie di sego e delle
industrie che lavorano allo stato grezzo (art. 25 D.P.R. 8 febbraio 1954, n.
320).
- Rilasciare l'autorizzazione
all'attivazione degli impianti per la incubazione
delle uova (D.M. 16 luglio 1964).
- Rilasciare
l'attestato di «allevamento avicolo sotto controllo» per la profilassi della pullorosi (art. 151 D.P.R. 8 febbraio 1944, n. 320).
- Vigilare sulle stazioni di monta
pubblica (D.P.R. n. 320).
- Adottare i provvedimenti quando
viene rilevata una percentuale di casi di infecondità
superiore alla normale, avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati
(art. 28 D.P.R. n. 320).
- Disporre la
chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora abbiano
causato la diffusione di malattie.
- Dare parere
sulle domande avanzate al M.S. per ottenere l'autorizzazione per la produzione
di materiale seminale e dei centri di fecondazione artificiale (legge 25 luglio
1962, n. 1009; D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256).
- Rilasciare le autorizzazioni per la istituzione per la attivazione dei sotto centri di fecondazione
artificiale (legge n. 1009; D.P.R. n. 1256).
- Rilasciare le autorizzazioni per la inseminazione artificiale delle fattrici negli allevamenti
(legge n. 1009; D.P.R. n. 1256).
- Rilasciare le
autorizzazioni per l'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità
degli animali (art. 30 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).
- Rilasciare le autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività di trasporto animali a mezzo di
autoveicoli (art. 36 D.P.R. n. 320).
- Disporre l'obbligo temporaneo
della visita veterinaria per determinate specie animali da trasportare a mezzo di ferrovia, tramvia, autoveicoli, navi od
aeromobili (art. 32 D.P.R. n. 320; D.M. 12 giugno 1968).
- Istituire posti
di controllo sanitario nelle località di transito obbligato del bestiame che si
sposta a piedi (art. 42 D.P.R. n. 320) per Valpeggio e
transumanza.
- Effettuare
la visita di fine periodo di osservazione per gli animali provenienti
dall'estero e liberalizzarne il commercio.
- Accertare se l'importatore di uova da cova, di pulcini di un giorno, e del pollame vivo
in genere dispone delle attrezzature idonee dal punto di vista igienico-sanitario (D.M. 27 gennaio 1968).
- Accertare se gli importatori di
qualsiasi specie animale dispongano di attrezzature
idonee (D.P.R. n. 320).
- Idem per I'importazione
delle scimmie (O.M. 14 maggio 1968).
- Autorizzare i
veterinari ad eseguire i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche
previsti come obbligatorio (art. 65 D.P.R. n. 320).
- Provvedere al
pagamento dei compensi ai veterinari operatori che hanno eseguito le vaccinazioni
e le inoculazioni diagnostiche (D.M. 1 giugno 1968; D.M. 9 agosto 1971; D.M. 3
giugno 1968 ed altri).
- Tenere il
registro allevamenti avicoli indenni da pullorosi
(art. 151 D.P.R. n.
320).
- Tenere sotto controllo, in apposito schedario le schede di stalla relative agli
allevamenti sottoposti a profilassi (leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio
1968, n. 33, nonché DD.MM. vari).
- Rilasciare l'attestazione di allevamento ufficialmente indenne (idem).
- Ritirare l'attestazione di allevamento ufficialmente indenne quando vengano a
mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (idem).
- Procedere nei
confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato le disposizioni
per la lotta contro la tubercolosi bovina (idem).
- Rilasciare la
concessione della licenza a commercianti ad attivare stalle di sosta per ricovero
di bovini provenienti da allevamenti indenni da tubercolosi bovina (idem).
- Adottare, qualora necessari,
provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza
di animali infetti di altra specie comprometta l'esito dei programmi di
profilassi e di risanamento dalla tubercolosi bovina (idem).
- Liquidare le indennità di abbattimento spettanti agli allevatori per l'eliminazione
degli animali infetti (idem).
- Liquidare i compensi per
prestazioni straordinarie al personale eventualmente messo a
disposizione da altri enti (idem).
- Ordinare l'abbattimento e
distruzione, in virtù dell'art. 265 del T.U. LL.S.S., degli animali infetti o sospetti di infezione (legge 23
gennaio 1968, n. 34).
- Fissare l'ammontare dell'indennità
di abbattimento (D.M. 8 novembre 1968).
- Rilasciare i certificati di cui
alla legge 9 giugno 1964, n. 75 modificata con legge 23 gennaio 1968, n. 33 e
relativi decreti di applicazione.
- Ordinare la zona infetta in caso
di malattie esotiche secondo le vigenti disposizioni.
- Ordinare la zona di protezione obbligatoria, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni.
- Ordinanza facoltativa di zona di
protezione, nei casi previsti.
- Disciplinare la monta, il pascolo,
la macellazione l'impiego del lavoro degli animali in
caso di insorgenza di malattie infettive degli animali.
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
- Approvare la macellazione per uso
privato o a scopo industriale anche fuori del pubblico macello nei comuni (ora
nei consorzi) ove questo non esiste (R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298; il comma
articolo unico D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066).
- Approvare in via eccezionale e
quando fondati motivi giustifichino il provvedimento la macellazione per uso
privato o a scopo industriale anche fuori del pubblico macello
(primo comma articolo unico D.P.R. n. 1066).
- Procedere in qualunque momento alla ispezione e al prelievo di campioni negli stabilimenti
ed esercizi dove si producano, si conservino, si smercino o si consumino
sostanze alimentari e bevande: procedere al sequestro delle merci e se
necessario per la tutela della salute pubblica, alla loro distruzione (legge
30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441),
- Indipendentemente dal procedimento
penale, ordinare la chiusura temporanea fino a sei
mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell'esercizio (idem).
- Sospendere il provvedimento di
chiusura degli stabilimenti e degli esercizi pubblici nominando un Commissario
per la vigilanza sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria nella produzione e nella vendita degli
alimenti (idem).
- Autorizzare la costruzione dei
macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione
delle carni insaccate, delle carni in conserva delle carni in scatola, degli
estratti di carne, brodi od altri prodotti alimentari in genere (idem; in proposito ved.
anche L.R. 25 febbraio 1976,
n. 11).
- Autorizzare
l'attivazione degli impianti frigoriferi e delle celle frigorifere da adibirsi
alla conservazione delle carni (idem;
D.M. 15 giugno
1971 e successive modificazioni, ved. anche L.R. n. 11).
- Autorizzare i laboratori per la
produzione di carni insaccate, salate o comunque
preparate la cui produzione sia destinata alla vendita fuori consorzio (idem legge regionale n. 11).
- Idoneità dei locali per la importazione delle uova sgusciate, congelate, essiccate,
ecc. (Circ. ACIS 25 settembre 1957; ved. anche L.R. n. 11).
- Riconoscere i
sistemi idonei a produrre la morte nel modo più rapido possibile nella macellazione
(idem).
- Autorizzare la preparazione degli
insaccati nella cui composizione vengono impiegate carni
appartenenti a specie diverse (idem).
- Autorizzare l'impiego delle carni
congelate nella produzione degli insaccati (idem).
- Autorizzare il
trasporto delle carni macellate fresche e congelate mediante autoveicoli (Ord.
ACIS 30 maggio 1951) e surgelate (legge 27 gennaio 1968, n. 32 e provvedimenti
di attuazione), tenendo aggiornato l'apposito
registro.
- Rilasciare registro di carico e
scarico per controllo provenienza delle uova da cova ai fini sanitari (legge 3
maggio 1971, n. 49; D.M. 19 ottobre 1971).
- Ricevere dagli ambulatori
autorizzati il certificato di analisi delle sostanze
alimentari di origine animale non regolamentate (legge 30
aprile 1962, n. 283, modificata con legge
26 febbraio 1963, n. 441).
- Ricevere dagli interessati le istanze di revisione di analisi (idem).
- Trasmettere le denunzie
all'Autorità giudiziaria (idem).
MANGIMI
- Vigilanza di cui
alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni.
- Ricevere e raccogliere copia delle
prescrizioni veterinarie per l'impiego di integratori
medicati (art. 7 D.M. 4 agosto 1969).
(1) Delibera della
Giunta regionale dell'Umbria n. 1340 del 28 marzo 1978.
www.fondazionepromozionesociale.it