Prospettive assistenziali, n. 45, gennaio
- marzo 1979
Editoriale
La
riforma sanitaria è stata approvata dal Parlamento (legge 23-12-1978
n.
Ora
si tratta di mantenere vivo il movimento di base per far sì che la legge di
riforma sanitaria trovi piena e puntuale applicazione e non diventi un guscio
vuoto com'è avvenuto per molte altre leggi.
Per
questo bisognerà vigilare perché ogni controparte, nelle proprie competenze, esplichi la propria funzione per assicurare l'istituzione
corretta del servizio.
Compiti del Parlamento
In
primo luogo viene il Parlamento per gli adempimenti di sua competenza: la
determinazione del finanziamento del servizio sanitario regionale che deve
avvenire mediante la legge di approvazione del
bilancio dello Stato, la legge di definizione delle «norme dirette ad assicurare
condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilire
le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di: 1) inquinamento
dell'atmosfera, delle acque e del suolo; 2) igiene e sicurezza
in ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali,
di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande».
Ugualmente
spetta al Parlamento disciplinare la produzione e la distribuzione dei farmaci
così come gli compete l'approvazione dei piani sanitari triennali (il primo
per gli anni 1980-82 deve essere predisposto dal Governo entro il 30 aprile prossimo).
Compiti del Governo
In
secondo luogo è al Governo che si guarderà come seconda controparte.
È
al Governo infatti che la legge di riforma ha delegato
l'emanazione di decreti aventi valore di legge per:
- l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità;
-
l'emanazione di un testo unico in materia di igiene e
sicurezza del lavoro;
- la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani
all'estero, ai cittadini del Comune di Campione ed al personale navigante;
-
la riorganizzazione del Ministero della sanità;
- il riordinamento delle norme in
materia di profilassi internazionale, ivi comprese le zooprofilassi e di materie infettive e diffusive.
Così
come è il Governo che deve emanare entro il 30 giugno
prossimo un decreto avente valore di legge per disciplinare lo stato giuridico
del personale amministrativo, tecnico, parasanitario e medico delle unità
sanitarie locali. Il trattamento economico e gli istituti normativi di
carattere economico del rapporto di impiego del
personale suddetto saranno invece disciplinati mediante accordo nazionale unico
di durata triennale stipulato tra il Governo (4 rappresentanti), le Regioni
(5) e l'ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani (6) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale
delle categorie interessate. Per inciso ricordiamo che se le norme riguardanti lo stato giuridico normativo ed economico del
personale delle Unità sanitarie locali non sarà uguale a quelle del personale
operante nei Comuni, nei Consorzi di Comuni e nelle Comunità montane, vi è da
prevedere, oltre all'inevitabile spaccatura fra gli addetti dell'Unità
sanitaria locale e del Comune, anche un rafforzamento delle tendenze tuttora
forti, specie da parte della DC e dei medici, di fare dell'Unità sanitaria
locale un ente a se stante o un organismo in qualche modo separato dal Comune.
Difficoltà enormi inoltre si frapporrebbero alla mobilità del personale da un
settore all'altro delle attività dei Comuni e delle Unità sanitarie locali.
Infine vi sarebbe da parte del personale amministrativo e tecnico la ovvia tendenza a premere per lavorare dove la retribuzione
e le condizioni normative sono più favorevoli. E qui
diventa importante conoscere la posizione dei sindacati confederali.
Compiti delle Regioni
Una
terza controparte va configurata nelle Regioni. Esse infatti esercitano a partire dall'1-1-1979 tutte le
competenze legislative in materia di prevenzione, cura e riabilitazione non
riservate allo Stato, assicurando la corrispondenza fra costi dei servizi e relativi
benefici e stabilendo altresì «le norme per la gestione coordinata ed integrata dei
servizi dell'Usl con i servizi sociali esistenti nel
territorio».
Entro il 30 giugno 1979 le Regioni
devono individuare gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali (Usl) e definire le norme per la loro
costituzione e gestione.
Gli
ambiti territoriali delle Usl devono coincidere con
gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali e le Regioni devono
provvedere «altresì
ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici
e di altre unità di servizio di modo che essi, di regola, coincidano» (art. 11).
Le
Regioni devono adottare provvedimenti per il graduale trasferimento alle Usl delle funzioni, del personale, dei beni e delle
attrezzature degli enti e uffici disciolti: mutue, casse mutue, enti
ospedalieri, istituzioni psichiatriche, Ancc (Ass.
naz. per il controllo della combustione), Enpi (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni), e in parte
Inoltre
le Regioni devono individuare i presidi ed i servizi ospedalieri ed
extra-ospedalieri che per le finalità perseguite e per le caratteristiche
tecniche e specialistiche, svolgono prevalentemente attività rivolte a
territori comprendenti più Usl.
La
gestione dei predetti presidi e servizi è attribuita
all'Usl in cui hanno sede.
Le
Regioni entro il 30 ottobre prossimo devono approvare
il piano sanitario regionale per il triennio 1980-82.
Le
Unità sanitarie locali devono essere costituite entro il 31 dicembre 1979.
Comuni e Unità
sanitarie locali
L'Unità
sanitaria locale (comprendente di norma da
Le
Usl verranno articolate in
distretti sanitari di base quali «strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi
di primo livello e di pronto intervento».
Gli
organi dell'Usl sono l'Assemblea generale, il
Comitato di gestione e il suo Presidente.
L'Assemblea
è costituita:
- dal Consiglio comunale se l'ambito territoriale
dell'Usl coincide con quello del Comune (non vi sono
casi simili in Piemonte);
-
dall'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni quando l'ambito
territoriale dell'Usl corrisponde a quello dei Comuni
associati;
-
dall'Assemblea generale della Comunità montana se coincidente con l'Usl. Quando il territorio dell'Usl comprende anche Comuni non facenti parte della
Comunità montana, l'Assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali Comuni.
Segnaliamo che l'art. 15 rispetto al primo testo approvato dalla Camera è stato
modificato nel senso della richiesta avanzata dall'Unione per la lotta contro
l'emarginazione sociale e poi assunta dalla Regione Piemonte, dal Comune di
Torino e dal Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.
Prevede infatti l'art. 15: «In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune
(...) quando il territorio delle Unità sanitarie locali coincide can quello
delle Circoscrizioni può attribuire ai Consigli circoscrizionali poteri che gli
sono conferiti dalla presente legge».
Le
competenze del Comitato di gestione e del suo Presidente sono attribuite
rispettivamente alla Giunta e al Presidente della Comunità montana
coincidente con l'Usl.
Tutti
gli atti di amministrazione dell'Usl
sono attribuiti al Comitato di gestione (eletto dall'Assemblea generale) che
nomina il proprio Presidente.
È
previsto «un
ufficio di direzione delle Usl, articolato
distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto al l'organizzazione, al
coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del
personale».
Pertanto
ai Comuni e alle Comunità montane bisogna guardare come controparte nell'attuazione e nell'esercizio delle deleghe.
Per
ora è estenuante la lentezza con cui essi procedono al consorziamento,
così che finora sono pochi i Consorzi operanti nelle regioni in cui la
zonizzazione è stata approvata.
I
piani comunali predisposti finora sono spesso una mera esposizione di fondi
richiesti alle Regioni; altri hanno presentato documenti ricchi di pagine, di
tabelle e di grafici, ma poveri di proposte concrete;
altri ancora non hanno fatto assolutamente niente.
Alcuni problemi
urgenti
È
urgente richiamare l'attenzione di tutti sull'applicazione di questa legge.
Uomini di legge e burocrati sotto la richiesta di gruppi conservatori,
hanno già incominciato ad avanzare tutta una serie di obiezioni interpretative
sulla legge di riforma sanitaria. Allo scopo evidente di scoordinare
il complesso unitario delle funzioni del servizio sanitario, si tende a
separare la sanità da tutti gli altri servizi boicottando così la già
lentissima costituzione dei Consorzi onnicomprensivi fra Comuni e fra Comuni e Comunità montane.
Così
si studiano cavilli per affermare che «l'assemblea generale dell'associazione dei Comuni» compresi in una Usl non può essere l'assemblea del consorzio fra i Comuni
stessi. Si vorrebbe poi che l'assemblea suddetta avesse competenza solo sulla
sanità e non anche sull'assistenza e sugli altri servizi, creando in tal modo
tanti organi di governo e tanti comitati di gestione
quanti sono i servizi.
Certo
è che è venuto il momento in cui le Regioni devono
assumere iniziative concrete e urgenti soprattutto nei riguardi dei seguenti
problemi:
-
pressione sul Parlamento, sul Governo e sulle altre Regioni affinché le leggi e
le disposizioni da varare non contraddicano principi stabiliti nella riforma
sanitaria;
-
emanazione di norme tali da consentire entro l'autunno la costituzione delle
Unità locali (non limitate solo alla sanità e all'assistenza ma orientate verso
tutti i servizi gestibili a questo livello), di modo che esse siano in grado di
gestire i servizi a partire dal 1° gennaio 1980;
-
predisposizione e approvazione del piano dei servizi sanitari e sociali
(compresa la formazione di base e permanente del relativo
personale), piano che deve contenere scelte precise e non indicazioni
generiche come spesso è avvenuto finora. Naturalmente il piano dovrebbe essere
approvato dopo ampia consultazione e serrato confronto con le forze sindacali
e sociali e la popolazione.
Non
vorremmo, visto che nell'estate del 1980 ci saranno le
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che ci fosse un
accordo sotto banco delle forze politiche di rinviare al 1981 le «grane» dei
servizi sanitari e sociali, delle Unità locali, dei trasferimenti del personale,
dei beni e delle attrezzature.
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