Prospettive assistenziali, n. 45, gennaio - marzo 1979

 

 

Editoriale

 

LA RIFORMA SANITARIA: UN IMPEGNO DI TUTTI

 

 

La riforma sanitaria è stata approvata dal Par­lamento (legge 23-12-1978 n. 833 in suppl. Gaz­zetta ufficiale n. 360 del 23-12-1978). Si tratta di una grande vittoria dei partiti di sinistra, del movimento sindacale e delle forze sociali che corona una lotta durata molti anni. Finalmente sarà possibile dare organicità ad un servizio di primaria importanza per tutti indistintamente i cittadini, assicurando il diritto dell'individuo alla tutela della salute collettiva.

Ora si tratta di mantenere vivo il movimento di base per far sì che la legge di riforma sanitaria trovi piena e puntuale applicazione e non diventi un guscio vuoto com'è avvenuto per molte altre leggi.

Per questo bisognerà vigilare perché ogni con­troparte, nelle proprie competenze, esplichi la propria funzione per assicurare l'istituzione cor­retta del servizio.

 

Compiti del Parlamento

 

In primo luogo viene il Parlamento per gli adempimenti di sua competenza: la determina­zione del finanziamento del servizio sanitario re­gionale che deve avvenire mediante la legge di approvazione del bilancio dello Stato, la legge di definizione delle «norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilire le relative san­zioni penali, particolarmente in materia di: 1) in­quinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo; 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzio­nali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4) tutela igie­nica degli alimenti e delle bevande».

Ugualmente spetta al Parlamento disciplinare la produzione e la distribuzione dei farmaci così come gli compete l'approvazione dei piani sani­tari triennali (il primo per gli anni 1980-82 deve essere predisposto dal Governo entro il 30 apri­le prossimo).

 

Compiti del Governo

 

In secondo luogo è al Governo che si guarderà come seconda controparte.

È al Governo infatti che la legge di riforma ha delegato l'emanazione di decreti aventi valore di legge per:

- l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Isti­tuto superiore di sanità;

- l'emanazione di un testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del Comune di Campione ed al personale navigante;

- la riorganizzazione del Ministero della sa­nità;

- il riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale, ivi comprese le zoopro­filassi e di materie infettive e diffusive.

Così come è il Governo che deve emanare entro il 30 giugno prossimo un decreto avente valore di legge per disciplinare lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico, parasani­tario e medico delle unità sanitarie locali. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale suddetto saranno invece disciplinati mediante accordo nazionale unico di durata trien­nale stipulato tra il Governo (4 rappresentanti), le Regioni (5) e l'ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani (6) e le organizzazioni sinda­cali maggiormente rappresentative in campo na­zionale delle categorie interessate. Per inciso ricordiamo che se le norme riguardanti lo stato giuridico normativo ed economico del personale delle Unità sanitarie locali non sarà uguale a quelle del personale operante nei Comuni, nei Consorzi di Comuni e nelle Comunità montane, vi è da prevedere, oltre all'inevitabile spaccatura fra gli addetti dell'Unità sanitaria locale e del Comune, anche un rafforzamento delle tendenze tuttora forti, specie da parte della DC e dei me­dici, di fare dell'Unità sanitaria locale un ente a se stante o un organismo in qualche modo se­parato dal Comune. Difficoltà enormi inoltre si frapporrebbero alla mobilità del personale da un settore all'altro delle attività dei Comuni e delle Unità sanitarie locali. Infine vi sarebbe da parte del personale amministrativo e tecnico la ovvia tendenza a premere per lavorare dove la retribu­zione e le condizioni normative sono più favore­voli. E qui diventa importante conoscere la posi­zione dei sindacati confederali.

 

Compiti delle Regioni

 

Una terza controparte va configurata nelle Re­gioni. Esse infatti esercitano a partire dall'1-1-­1979 tutte le competenze legislative in materia di prevenzione, cura e riabilitazione non riservate allo Stato, assicurando la corrispondenza fra co­sti dei servizi e relativi benefici e stabilendo altresì «le norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'Usl con i servizi sociali esistenti nel territorio».

Entro il 30 giugno 1979 le Regioni devono indi­viduare gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali (Usl) e definire le norme per la loro costi­tuzione e gestione.

Gli ambiti territoriali delle Usl devono coinci­dere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali e le Regioni devono provvedere «altresì ad adeguare la delimitazione dei distret­ti scolastici e di altre unità di servizio di modo che essi, di regola, coincidano» (art. 11).

Le Regioni devono adottare provvedimenti per il graduale trasferimento alle Usl delle funzioni, del personale, dei beni e delle attrezzature degli enti e uffici disciolti: mutue, casse mutue, enti ospedalieri, istituzioni psichiatriche, Ancc (Ass. naz. per il controllo della combustione), Enpi (En­te Nazionale Prevenzione Infortuni), e in parte la Croce Rossa Italiana.

Inoltre le Regioni devono individuare i presidi ed i servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri che per le finalità perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono prevalente­mente attività rivolte a territori comprendenti più Usl.

La gestione dei predetti presidi e servizi è attribuita all'Usl in cui hanno sede.

Le Regioni entro il 30 ottobre prossimo devo­no approvare il piano sanitario regionale per il triennio 1980-82.

Le Unità sanitarie locali devono essere costi­tuite entro il 31 dicembre 1979.

 

Comuni e Unità sanitarie locali

 

L'Unità sanitaria locale (comprendente di nor­ma da 50.000 a 200.000 abitanti) è «il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni singoli o associati, e delle Comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assol­vono ai compiti del servizio sanitario nazionale».

Le Usl verranno articolate in distretti sanitari di base quali «strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pron­to intervento».

Gli organi dell'Usl sono l'Assemblea generale, il Comitato di gestione e il suo Presidente.

L'Assemblea è costituita:

- dal Consiglio comunale se l'ambito territo­riale dell'Usl coincide con quello del Comune (non vi sono casi simili in Piemonte);

- dall'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni quando l'ambito territoriale dell'Usl corrisponde a quello dei Comuni associati;

- dall'Assemblea generale della Comunità montana se coincidente con l'Usl. Quando il ter­ritorio dell'Usl comprende anche Comuni non fa­centi parte della Comunità montana, l'Assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali Comuni. Segnaliamo che l'art. 15 rispetto al primo testo approvato dalla Camera è stato modificato nel senso della richiesta avanzata dall'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale e poi assun­ta dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dal Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.

Prevede infatti l'art. 15: «In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune (...) quan­do il territorio delle Unità sanitarie locali coinci­de can quello delle Circoscrizioni può attribuire ai Consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge».

Le competenze del Comitato di gestione e del suo Presidente sono attribuite rispettivamente alla Giunta e al Presidente della Comunità mon­tana coincidente con l'Usl.

Tutti gli atti di amministrazione dell'Usl sono attribuiti al Comitato di gestione (eletto dall'As­semblea generale) che nomina il proprio Presi­dente.

È previsto «un ufficio di direzione delle Usl, articolato distintamente per la responsabilità sa­nitaria ed amministrativa e collegialmente pre­posto al l'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale».

Pertanto ai Comuni e alle Comunità montane bisogna guardare come controparte nell'attua­zione e nell'esercizio delle deleghe.

Per ora è estenuante la lentezza con cui essi procedono al consorziamento, così che finora sono pochi i Consorzi operanti nelle regioni in cui la zonizzazione è stata approvata.

I piani comunali predisposti finora sono spes­so una mera esposizione di fondi richiesti alle Regioni; altri hanno presentato documenti ricchi di pagine, di tabelle e di grafici, ma poveri di proposte concrete; altri ancora non hanno fatto assolutamente niente.

 

Alcuni problemi urgenti

 

È urgente richiamare l'attenzione di tutti sull'applicazione di questa legge. Uomini di legge e burocrati sotto la richiesta di gruppi conserva­tori, hanno già incominciato ad avanzare tutta una serie di obiezioni interpretative sulla legge di riforma sanitaria. Allo scopo evidente di scoor­dinare il complesso unitario delle funzioni del servizio sanitario, si tende a separare la sanità da tutti gli altri servizi boicottando così la già lentissima costituzione dei Consorzi onnicom­prensivi fra Comuni e fra Comuni e Comunità montane.

Così si studiano cavilli per affermare che «l'assemblea generale dell'associazione dei Comuni» compresi in una Usl non può essere l'as­semblea del consorzio fra i Comuni stessi. Si vorrebbe poi che l'assemblea suddetta avesse competenza solo sulla sanità e non anche sull'as­sistenza e sugli altri servizi, creando in tal modo tanti organi di governo e tanti comitati di gestio­ne quanti sono i servizi.

Certo è che è venuto il momento in cui le Re­gioni devono assumere iniziative concrete e ur­genti soprattutto nei riguardi dei seguenti pro­blemi:

- pressione sul Parlamento, sul Governo e sulle altre Regioni affinché le leggi e le dispo­sizioni da varare non contraddicano principi sta­biliti nella riforma sanitaria;

- emanazione di norme tali da consentire entro l'autunno la costituzione delle Unità locali (non limitate solo alla sanità e all'assistenza ma orientate verso tutti i servizi gestibili a questo livello), di modo che esse siano in grado di ge­stire i servizi a partire dal 1° gennaio 1980;

- predisposizione e approvazione del piano dei servizi sanitari e sociali (compresa la forma­zione di base e permanente del relativo persona­le), piano che deve contenere scelte precise e non indicazioni generiche come spesso è avve­nuto finora. Naturalmente il piano dovrebbe es­sere approvato dopo ampia consultazione e ser­rato confronto con le forze sindacali e sociali e la popolazione.

Non vorremmo, visto che nell'estate del 1980 ci saranno le elezioni regionali, provinciali, co­munali e circoscrizionali, che ci fosse un accor­do sotto banco delle forze politiche di rinviare al 1981 le «grane» dei servizi sanitari e sociali, delle Unità locali, dei trasferimenti del persona­le, dei beni e delle attrezzature.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it