Prospettive assistenziali, n. 45, gennaio - marzo 1979

 

 

LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

 

TESTO DELLA LEGGE (1)

 

TITOLO I

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

CAPO I

PRINCIPI ED OBIETTIVI

 

Art. 1.

(I princìpi)

La Repubblica tutela la salute come fondamen­tale diritto dell'individuo e interesse della col­lettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei ser­vizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzio­ne di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei citta­dini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garan­tendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono con­correre ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 2.

(Gli obiettivi)

Il conseguimento delle finalità di cui al prece­dente articolo è assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2) la prevenzione delle malattie e degli in­fortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della sa­lubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le impli­cazioni che attengono alla salute dell'uomo, non­ché la prevenzione e la difesa sanitaria degli al­levamenti animali ed il controllo della loro ali­mentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, pro­duzione, immissione in commercio e distribuzio­ne dei farmaci e dell'informazione scientifica su­gli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeu­tica, la non nocività e l'economicità del prodotto;

8) la formazione professionale e permanen­te nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

b) la sicurezza del lavoro, con la partecipa­zione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudi­zievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'in­fanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nell'età evo­lutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico­scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'in­tegrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attività sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale, privilegian­do il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

 

CAPO II

COMPETENZE E STRUTTURE

 

Art. 3.

(Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)

Lo Stato, nell'ambito della programmazione e­conomica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.

La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che de­vono essere, comunque, garantite a tutti i cit­tadini.

 

Art. 4.

(Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)

Con legge dello Stato sono dettate norme di­rette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabi­lite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

4) tutela igienica degli alimenti e delle be­vande;

5) ricerca e sperimentazione clinica e spe­rimentazione sugli animali;

6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fis­sati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentra­zioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

 

Art. 5.

(Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali)

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere uni­tario, anche con riferimento ;agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esi­genze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi in­ternazionali e comunitari, spetta allo Stato e vie­ne esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, me­diante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'in­tesa con il Ministro della sanità, sentito il Con­siglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei mini­stri al Comitato interministeriale per la program­mazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua compe­tenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle re­gioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

 

Art. 6.

(Competenze dello Stato)

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i rapporti internazionali e la profilassi inter­nazionale, marittima, aerea e di frontiera; anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffu­sive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodu­latori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sa­nitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbrica­zione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'e­sportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefa­centi o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il com­mercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle mo­dalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli og­getti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) gli standards dei prodotti industriali;

h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande ali­mentari;

i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle for­me di energia capaci di alterare l'equilibrio bio­logico ed ecologico;

k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla pro­duzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utiliz­zazione e il trapianto di organi limitatamente al­le funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infor­tuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

o) l'istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;

p) l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;

q) la fissazione dei requisiti per la determina­zione dei profili professionali degli operatori sa­nitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei re­quisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle profes­sioni mediche e sanitarie ausiliarie;

r) il riconoscimento e la equiparazione dei ser­vizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai con­corsi e come titolo nei concorsi stessi;

s) gli ordini e i collegi professionali;

t) il riconoscimento delle proprietà terapeuti­che delle acque minerali e termali e la pubbli­cità relativa alla loro utilizzazione a scopo sani­tario;

u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il ter­ritorio nazionale, sono disposti l'obbligo di ab­battimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di conta­minazione; la determinazione degli interventi ob­bligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizio­ni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-in­dustriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzio­ne e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamen­to tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

 

Art. 7.

(Funzioni delegate alle regioni)

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzio­ni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e dif­fusive, di cui al precedente articolo 6, lettera b);

b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della let­tera u) del precedente articolo 6;

c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

d) il controllo dell'idoneità dei locali ed at­trezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

e) i controlli sulla produzione e sul commer­cio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e paras­sitarie.

Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni.

In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i rela­tivi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la co­stituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle fun­zioni;

b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Ta­bella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliari e degli operatori, prevedendo, per la co­pertura dei posti vacanti, concorsi a base regio­nale.

L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'art. 34 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

 

Art. 8.

(Consiglio sanitario nazionale)

È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.

Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in or­dine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di pre­stazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di perso­nale sanitario necessario alle esigenze del ser­vizio sanitario nazionale.

Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su pro­posta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna regio­ne e, per quanto concerne la regione Trentino­Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bi­lancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante desi­gnato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.;

c) dal direttore dell'Istituto superiore di sa­nità; dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rap­presentante del Consiglio nazionale delle ricer­che e da dieci esperti in materia sanitaria desi­gnati dal CNEL, tenendo presente i criteri di rap­presentatività e competenze funzionali al servi­zio sanitario nazionale.

Per ogni membro effettivo deve essere nomi­nato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di as­senza o impedimento del titolare.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.

 

Art. 9.

(Istituto superiore di sanità)

L'istituto superiore di sanità è organo tecnico­scientifico del servizio sanitario nazionale do­tato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'am­bito dei propri compiti istituzionali le informa­zioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'istituto superiore di sanità sano disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri com­piti istituzionali, ha facoltà di accedere agli im­pianti produttivi nonché ai presidi e servizi sa­nitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istitu­to su richiesta delle regioni.

L'Istituto, in attuazione di un programma pre­disposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sani­tari con esclusione del personale tecnico-infer­mieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna pe­riodicamente l'inventario nazionale delle sostan­ze chimiche corredato dalle caratteristiche chi­mico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiet­tivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali pro­grammi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalen­dosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a colla­borare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

Con decreto del Ministro della sanità, di con­certo con il Ministro del tesoro, verranno deter­minati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:

«La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su propo­sta del Comitato scientifico e del Comitato am­ministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519».

La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituita dalla seguente:

«b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra perso­nalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igie­nico-sanitari regionali. Tali esperti sono nomina­ti su proposta del Consiglio sanitario nazionale».

 

Art. 10.

(L'organizzazione territoriale)

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero terri­torio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.

L'unità sanitaria locale è il complesso dei pre­sidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.

Sulla base dei criteri stabiliti con legge regio­nale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico­funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

 

Art. 11.

(Competenze regionali)

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.

Le leggi regionali devono in particolare con­formarsi ai seguenti princìpi:

a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;

b) unificare l'organizzazione sanitaria su ba­se territoriale e funzionale adeguando la norma­tiva alle esigenze delle singole situazioni re­gionali;

c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armo­nia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizza­zioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché de­gli organi della sanità militare territorialmente competenti.

Con questi ultimi le regioni possono concor­dare:

a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di cala­mità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;

b) l'uso dei servizi di prevenzione delle uni­tà sanitarie locali al fine di contribuire al miglio­ramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.

Le regioni, sentiti i comuni interessati, deter­minano gli ambiti territoriali delle unità sanita­rie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali. All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

 

Art. 12.

(Attribuzioni delle province)

Fino all'entrata in vigore della legge di rifor­ma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regio­nali, la localizzazione dei presidi e servizi sani­tari ed esprimere parere sulle delimitazioni ter­ritoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

 

Art. 13.

(Attribuzioni dei Comuni)

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni am­ministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente ri­servate allo Stato ed alle regioni.

I comuni esercitano le funzioni di cui alla pre­sente legge in forma singola o associata median­te le unità sanitarie locali, ferme restando le at­tribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sa­nitaria locale.

I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni so­ciali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'ar­ticolo 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti di­rettamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

 

Art. 14.

(Unità sanitarie locali)

L'ambito territoriale di attività di ciascuna uni­tà sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristi­che geomorfologiche e socio-economiche della zona.

Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consen­tire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infanti­le, all'assistenza pediatrica e alla tutela del di­ritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli isti­tuti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sa­nitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermie­ristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infer­mieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilan­za sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, su­gli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

 

Art. 15.

(Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali)

L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o asso­ciati, e delle comunità montane.

Organi della unità sanitaria locale sono:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presi­dente.

L'assemblea generale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito terri­toriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;

b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello com­plessivo dei comuni associati;

c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio della unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappre­sentanti di tali comuni.

In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attività delle uni­tà sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide. con quello delle circoscrizioni può at­tribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associa­ti; eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.,

La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli co­muni sulle decisioni di particolare rilievo dell'as­sociazione dei comuni.

L'assemblea generale elegge, con voto limita­to, il:comitato di gestione, il quale nomina il pro­prio, presidente.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei con­ti consuntivi, del piani e programmi che impe­gnino più esercizi, della pianta organica del per­sonale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti- dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.

Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta é a1 presidente della comunità mon­tana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizza­zione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in partico­lare, per:

1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coor­dinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

2) prevedere un ufficio di direzione dell'uni­tà sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i ser­vizi e alla direzione del personale. Per il perso­nale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono pre­vedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;

3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;

4) emanare il regolamento organico del per­sonale dell'unità sanitaria locale e le piante or­ganiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;

5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al suc­cessivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati.

La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

 

Art. 16.

(Servizi veterinari)

La legge regionale stabilisce norme per il rior­dino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di con­servazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigi­lanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.

 

Art. 17.

(Requisiti e struttura interna degli ospedali)

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture del­le unità sanitarie locali, dotate dei requisiti mi­nimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divi­sioni, sezioni c servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valo­rizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 del­la presente legge.

 

Art. 18.

(Presidi e servizi multizonali)

La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratte­ristiche tecniche e specialistiche, svolgono atti­vità prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria lo­cale e ne disciplina l'organizzazione.

La stessa legge attribuisce la gestione dei pre­sidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubi­cati e stabilisce norme particolari per definire:

a) il collegamento funzionale ed il coordina­mento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso ido­nee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;

b) gli indirizzi di gestione dei predetti pre­sidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;

c) la tenuta di uno specifico conto di gestio­ne allegato al conto di gestione generale dell'uni­tà sanitaria locale competente per territorio;

d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per terri­torio e la sua eventuale articolazione in riferi­mento alle specifiche esigenze della gestione.

 

CAPO III

PRESTAZIONI E FUNZIONI

 

Art. 19.

(Prestazioni delle unità sanitarie locali)

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabili­tazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'arti­colo 3.

Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente ag­giornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.

Gli utenti hanno diritto di accedere, per moti­vate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.

I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sa­nità militare.

Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.

 

Art. 20.

(Attività di prevenzione)

Le attività di prevenzione comprendono:

a) l'individuazione, l'accertamento ed il con­trollo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei regi­stri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentra­mento comunale, ai fini anche di una corretta ge­stione degli strumenti informativi di cui al suc­cessivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;

c) la indicazione delle misure idonee all'eli­minazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'eser­cizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostan­ze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratte­ristiche tossicologiche ed i possibili effetti sul­l'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attra­verso l'adozione delle misure idonee a prevenir­ne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamen­ti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il pro­filo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie lo­cali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto indu­striale, si avvalgono degli operatori sia dei pro­pri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro com­petenze tecniche e funzionali, erogano le presta­zioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'ela­borazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate con­giuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

 

Art. 21.

(Organizzazione dei servizi di prevenzione)

In relazione agli standards fissati in sede na­zionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attual­mente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presi­dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità sanitarie lo­cali organizzano propri servizi di igiene ambien­tale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente del­la regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate rela­tivamente all'applicazione della legislazione sul­la sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, non­ché la facoltà di diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le or­ganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presidente della giunta può sospendere l'e­secuzione dell'atto impugnato.

 

Art. 22.

(Presidi e servizi multizonali di prevenzione)

La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presìdi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizo­nali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le moda­lità di cui all'articolo 18.

 

Art. 23.

(Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commer­cio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la preven­zione e la sicurezza del lavoro, da porre alle di­pendenze del Ministro della sanità. Nel suo or­gano di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'a­gricoltura e foreste ed i suoi programmi di atti­vità sono approvati dal CIPE, su proposta del Mi­nistro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie pro­fessionali e degli infortuni sul lavoro;

b) prevedere le attività di consulenza tecni­co-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione del­le tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle at­trezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei rela­tivi metodi di rilevazione ai fini della omologa­zione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.

L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie at­tribuzioni istituzionali, attività di consulenza nel­le materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della pre­sente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie lo­cali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le informa­zioni e le consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.

Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordina­mento di cui all'articolo 5.

L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimenta­zioni per l'assolvimento dei propri compiti isti­tuzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'esple­tamento dei compiti previsti dal precedente comma.

L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricer­ca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle ma­lattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programma­zione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.

L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricer­ca e di sperimentazione, opera in stretto colle­gamento con l'Istituto superiore di sanità e coor­dina le sue attività con il Consiglio nazionale del­le ricerche e con il Comitato nazionale per l'e­nergia nucleare. Esso si avvale inoltre della col­laborazione degli istituti di ricerca delle univer­sità e di altre istituzioni pubbliche. Possono es­sere chiamati a collaborare all'attuazione dei sud­detti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'istituto cura altresì i colle­gamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.

Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli ope­ratori dei servizi di prevenzione delle unità sani­tarie locali.

L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi inte­ressanti le macchine, gli impianti e le attrezza­ture soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno.

Nulla è innovato per quanto concerne le dispo­sizioni riguardanti le attività connesse con l'im­piego pacifico dell'energia nucleare.

 

Art. 24.

(Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni)

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professio­nali, nonché in materia di omologazioni, unifican­do e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i princìpi generali indicati nella presente legge.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, te­nendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;

2) prevedere l'emanazione di norme per as­sicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;

3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunisti­ca e prevenzionale;

4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che pre­sentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;

5) definire le procedure per il controllo del­le condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza non­ché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemio­logiche al fine di seguire sistematicamente l'e­voluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) stabilire:

a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il no­leggio, la concessione in uso e l'impiego di mac­chine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi perso­nali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavo­rativo, anche domestico;

b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);

7) stabilire i requisiti ai quali devono corri­spondere gli ambienti di lavoro al fine di consen­tirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispon­denza alle condizioni di sicurezza;

8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicu­rezza del lavoro, in particolare per quanto riguar­da la dislocazione degli impianti e la determina­zione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;

9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposi­zioni in materia di sicurezza del lavoro;

10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chi­mici, fisici e biologici;

11) indicare i criteri e le modalità per pro­cedere, in presenza di rischio grave ed imminen­te, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrez­zature e prodotti, sino alla eliminazione delle con­dizioni di nocività o di rischio accertate;

12) determinare le modalità per la produzio­ne, l'immissione sul mercato e l'impiego di so­stanze e di prodotti pericolosi;

13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;

14) stabilire le modalità per la determina­zione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e bio­logica di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, anche in relazione alla localizzazione degli im­pianti;

15) prevedere le norme transitorie per con­seguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per faci­litare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;

16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;

17) garantire il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comu­ni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omo­geneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia -di sicurezza del lavoro;

18) definire per quanto concerne le omolo­gazioni:

a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicu­rezza;

b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;

c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omo­logato.

Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni conte­nute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle fer­rovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed im­pianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti ter­restri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.

 

Art. 25.

(Prestazioni di cura)

Le prestazioni curative comprendono la assi­stenza medico-generica, specialistica, infermie­ristica, ospedaliera e farmaceutica.

Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono ero­gate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzio­nato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di resi­denza del cittadino.

La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.

Il rapporto fiduciario può cessare in ogni mo­mento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere mo­tivata.

L'assistenza medico specialistica è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unità sanita­ria locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente legge. Le prestazioni specialistiche possono es­sere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso le strutture delle unità sanitarie focali di cui l'u­tente fa parte, o presso le strutture convenzio­nate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e gli istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione stru­mentale e qualificazione funzionale del persona­le, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo.

L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regio­ne di residenza dell'utente.

Nell'osservanza del principio della libera scel­ta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programma­zione stabiliti nel piano sanitario nazionale, di­sciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme stra­ordinarie di assistenza indiretta.

 

Art. 26.

(Prestazioni di riabilitazione)

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero fun­zionale e sociale dei soggetti affetti da minora­zioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sa­nitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di for­nire il servizio direttamente, vi provvede median­te convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aven­ti i requisiti indicati dalla legge, stipulate in con­formità ad uno schema tipo approvato dal Mini­stro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario  delle protesi ed i cri­teri per la sua revisione periodica.

 

Art. 27.

(Strumenti informativi)

Le unità sanitarie locali forniscono gratuità­mente i cittadini di un libretto sanitario perso­nale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteri­stici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'uni­tà sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario persona­le, i cui dati sono rigorosamente coperti dal se­greto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure prati­cate durante il servizio di leva:

Il libretto è  custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interes­se della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale compren­dente le indicazioni relative all'eventuale espo­sizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

Con lo stesso provvedimento sono determi­nate le modalità per la graduale, distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.

I dati complessivi derivanti dai suindicati stru­menti informativi, facendo comunque salvo il se­greto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sani­tarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.

 

Art. 28.

(Assistenza farmaceutica)

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza far­maceutica attraverso le farmacie di cui sono tito­lari enti pubblici e le farmacie di cui sono tito­lari i privati, tutte convenzionate secondo i cri­teri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del re­stante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, non­ché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.

 

Art. 29.

(Disciplina dei farmaci)

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la pre­valente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servi­zio sanitario nazionale;

b) per la revisione programmata delle auto­rizzazioni già concesse per le specialità medici­nali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica eu­ropea;

c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valu­tazione dei costi;

d) per la individuazione dei presidi autoriz­zati e per la definizione delle modalità della spe­rimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) per la brevettabilità dei farmaci;

f) per definire le caratteristiche e discipli­nare la immissione in commercio dei farmaci da banco;

g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'atti­vità degli informatori scientifici;

h) per la revisione e la pubblicazione perio­dica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ot­tobre 1973, n. 752.

 

Art. 30.

(Prontuario farmaceutico)

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sa­nitario nazionale approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario na­zionale, previa proposta di un comitato com­posto:

dal Ministro della sanità, che lo presiede; dal direttore generale del servizio farma­ceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmaco­logia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e far­macisti dipendenti o convenzionati con le strut­ture del servizio sanitario nazionale;

da un rappresentante del Ministero dell'in­dustria, commercio e artigianato;

da due esperti di economia sanitaria desi­gnati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti desi­gnati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Il comitato di cui al precedente comma è no­minato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sani­tà, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai princìpi dell'effica­cia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontua­rio terapeutico con la procedura di cui al primo comma.

Fino all'approvazione del prontuario terapeuti­co del servizio sanitario nazionale di cui al pre­sente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

Art. 31.

(Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)

Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.

È vietata ogni forma di propaganda e di pub­blicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.

Sino all'entrata in vigore della nuova discipli­na generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio de­creto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci di­versi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sani­taria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle re­gioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perver­ranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli isti­tuti universitari e di ricerca, nonché dall'indu­stria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui far­maci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli infor­matori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al preceden­te comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.

 

Art. 32.

(Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

Il Ministro della sanità può emettere ordinan­ze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterina­ria, con efficacia estesa all'intero territorio na­zionale o a parte di esso comprendente più re­gioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'eser­cizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veteri­nario provinciale e dagli ufficiali sanitari e vete­rinari comunali o consortili, e disciplina il trasfe­rimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal pre­sidente della giunta regionale o dal sindaco or­dinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comu­ni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di ese­cuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la re­sponsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

 

Art. 33.

(Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato pos­sono essere disposti dall'autorità sanitaria ac­certamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel ri­spetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari ob­bligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari ob­bligatori sono attuati dai presidi e servizi sani­tari pubblici territoriali e, ove necessiti la de­genza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbli­gatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di preven­zione e di educazione sanitaria ed i rapporti or­ganici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbliga­torio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamen­to sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sin­daco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stes­so procedimento del provvedimento revocato o modificato.

 

Art. 34.

(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)

 La legge regionale, nell'ambito della unità sa­nitaria locale e nel complesso dei servizi gene­rali per la tutela della salute, disciplina l'istitu­zione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilita­tive relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'artico­lo precedente possono essere disposte nei con­fronti di persane affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra­ospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per ma­lattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da ri­chiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee mi­muse sanitarie extraospedaliere. Il provvedimen­to che dispone il trattamento sanitario obbliga­torio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il rico­vero deve essere attuato presso gli ospedali ge­nerali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i pre­sidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garan­tire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario re­gionale.

 

Art. 35.

(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)

Il provvedimento con il quale il sindaco dispo­ne il trattamento sanitario obbligatorio in condi­zioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quar­to comma, corredato dalla proposta medica mo­tivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di man­cata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condi­zioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'in­fermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutela­re nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei con­fronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanita­rio responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comu­nicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulte­riore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenu­to a comunicare al sindaco, sia in caso di dimis­sione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica al­tresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, en­tro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tu­telare adotta i provvedimenti urgenti che pos­sono occorrere per conservare e per ammini­strare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del prov­vedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbli­gatorio, e chiunque vi abbia interesse, può pro­porre al tribunale competente per territorio ri­corso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può pro­porre analogo ricorso avverso la mancata con­valida del provvedimento che dispone il tratta­mento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tri­bunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provve­dimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche pri­ma che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione.

 

Art. 36.

(Termalismo terapeutico)

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appo­siti presidi e servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, let­tera t), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sani­tario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo com­ma dell'articolo 3.

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazio­ne sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modifica­zioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabi­le in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'artico­lo 18.

Le aziende termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulte­riore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

 

Art. 37.

(Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante)

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari este­ri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i princìpi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavo­ratori frontalieri, per tutto il periodo di perma­nenza all'estero connesso alla prestazione di at­tività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi lo­cali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) dovranno essere previste particolari for­me e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipen­denti dello Stato e di enti pubblici, ai loro fami­liari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranie­ri, che prestino la loro opera presso rappresen­tanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assi­stenza tecnica;

c) dovranno essere previste specifiche nor­me per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cit­tadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.

Restano salve le norme che disciplinano l'as­sistenza sanitaria dovuta alle persone aventi di­ritta all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in at­tuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.

Entro il termine di cui al primo comma il Go­verno è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli af­fari esteri, un decreto avente valore di legge or­dinaria per disciplinare l'erogazione dell'assi­stenza sanitaria al personale navigante, maritti­mo e dell'aviazione civile, secondo i princìpi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.

 

Art. 38.

(Servizio di assistenza religiosa)

Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza re­ligiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani com­petenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.

 

Art. 39.

(Cliniche universitarie e relative convenzioni)

Fino alla riforma dell'ordinamento universita­rio e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per discipli­nare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiet­tivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegna­mento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di

ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di ido­neità fissati con decreto interministeriale adot­tato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funziona­mento dell'attività didattica e di ricerca median­te la completa utilizzazione del personale docen­te delle facoltà di medicina e l'apporto all'inse­gnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzio­ne universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette fun­zioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti compo­sta da tre rappresentanti dell'università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezio­ni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connes­si all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università. In caso di mancato accordo tra regioni ed uni­versità in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, se­zioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma van­no attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che di­sciplineranno sulla base della legislazione vi­gente le materie indicate nell'articolo 4 del de­creto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da ema­nare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Mini­stri della pubblica istruzione e della sanità, sen­tite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pub­blica istruzione.

 

Art. 40.

(Enti di ricerca e relative convenzioni)

Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 del­la presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svol­gano attività finalizzate agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la ero­gazione da parte di tali organi di prestazioni sa­nitarie a livello preventivo, assistenziale e riabi­litativo, nonché la utilizzazione del personale de­gli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.

 

Art. 41.

(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territo­rio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministra­tivo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospeda­liera, nonché degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territo­rio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione tran­sitoria e finale della Costituzione ed in confor­mità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai princìpi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competen­ti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del pre­sente articolo devono essere stipulate in con­formità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finan­ziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente arti­colo.

 

Art. 42.

(Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)

Le disposizioni del presente articolo si appli­cano agli istituti che insieme a prestazioni sani­tarie di ricovero e cura svolgono specifiche atti­vità di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Mini­stro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubi­cati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assi­stenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospeda­lieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai com­petenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni conven­zioni per assistenza sanitaria, sulla base di sche­mi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Con­siglio sanitario nazionale, che tengano conto del­la particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali, è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazio­ni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autoriz­zata con specifico riguardo alle finalità scienti­fiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ri­cerca scientifica.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per di­sciplinare:

a) la composizione degli organi di ammini­strazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presen­za di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di di­ritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei pro­grammi di ricerca biomedica degli istituti di di­ritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricer­ca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scienti­fica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, an­che con riferimento agli obiettivi indicati nel pia­no sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare ap­posite convenzioni con gli istituti di diritto pri­vato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli isti­tuti aventi personalità giuridica di diritto pubbli­co in coerenza con quello del personale del ser­vizio sanitario nazionale.

Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il ricono­scimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Com­missione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79, provvede con proprio de­creto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando 0 meno gli attuali riconoscimenti.

Gli istituti a carattere scientifico aventi perso­nalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconosci­mento abbiano personalità giuridica di diritto pri­vato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del suc­cessivo articolo 43.

 

Art. 43.

(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carat­tere privato, ivi comprese quelle di cui all'arti­colo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 feb­braio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e ser­vizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospeda­lieri corrispondente a quello degli ospedali ge­stiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assisten­za sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il pia­no regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da ap­posite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su pro­posta del Ministro della sanità, sentito il Consi­glio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integra­zione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli ar­ticoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adot­tato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sani­tarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

 

Art. 44.

(Convenzioni con istituzioni sanitarie)

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le isti­tuzioni private di cui all'articolo precedente, te­nendo conto prioritariamente di quelle già con­venzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo prece­dente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di presta­zioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sani­tarie locali;

b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo ap­provati dal Ministro della sanità, sentito il Con­siglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazio­nale.

 

Art. 45.

(Associazioni di volontariato)

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pub­bliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le predette istituzioni avanzano do­cumentata istanza al presidente della giunta re­gionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene da­ta notizia alla commissione di cui al sesto com­ma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all'entrata in vigore della legge di rifor­ma dell'assistenza pubblica dette istituzioni re­stano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti fra le unità sanitarie locali e le asso­ciazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della program­mazione e della legislazione sanitaria regionale.

 

Art. 46.

(Mutualità volontaria)

La mutualità volontaria è libera.

È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbli­che contribuire sotto qualsiasi forma al finanzia­mento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.

 

CAPO IV

PERSONALE

 

Art. 47.

(Personale dipendente)

Lo stato giuridico ed economico del perso­nale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presen­te articolo, secondo i princìpi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministra­tiva del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Con­siglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa con­sultazione delle associazioni sindacali delle ca­tegorie interessate uno o più decreti aventi va­lore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del per­sonale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanita­rio, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle ammini­strazioni le cui funzioni sono trasferite ai comu­ni per essere esercitate mediante le unità sani­tarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli even­tuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifi­ci di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i li­miti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, par­ticolarmente per i medici a tempo pieno, l'eser­cizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omo­geneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carat­tere economico del personale sanitario univer­sitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei ser­vizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per la istituzione e la ge­stione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario na­zionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, del­le promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i tra­sferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobi­lità del personale;

4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regio­ne su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'am­bito delle singole unità sanitarie locali l'assun­zione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguar­danti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'arti­colo 129 del decreto del Presidente della Repub­blica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo de­terminato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzio­nate che cessino il rapporto convenzionale non­ché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non suc­cessiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge pres­so regioni, comuni, province, loro consorzi e isti­tuzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione del­la regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza del­la specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e ser­vizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normati­vi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, sti­pulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organiz­zazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è co­stituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previden­za sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissio­ne interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma preceden­te è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deli­berativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o asse­gni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento eco­nomico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sani­tario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contra­sto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare conven­zioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sani­tarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.

 

Art. 48.

(Personale a rapporto convenzionale)

L'uniformità del trattamento economico e nor­mativo del personale sanitario a rapporto con­venzionale è garantita sull'intero territorio na­zionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazio­nali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Asso­ciazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappre­sentative in campo nazionale di ciascuna cate­goria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma preceden­te è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti delibe­rativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di li­bera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è con­sentito ai medici con rapporto di impiego conti­nuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qua­lificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per cia­scun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di la­voro compatibili; la regolamentazione degli ob­blighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-pro­fessionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno -essere autoriz­zate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attie­ne al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento econo­mico a seconda della quantità e qualità del lavo­ro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazio­ne. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sani­tarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e gene­rici ambulatoriali, da distinti compensi commisu­rati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei me­dici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguar­dando il principio della contestazione degli ad­debiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolar­mente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiorna­mento obbligatorio professionale dei medici con­venzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strut­ture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sa­nitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori profes­sionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le pre­stazioni specialistiche e di riabilitazione in am­bulatori dipendenti da enti o istituti privati con­venzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le far­macie di cui all'articolo 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni profes­sionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamen­to di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con sin­goli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la pre­sente norma comportano la responsabilità perso­nale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professio­nali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizio­ni di cui al comma precedente; la regione inte­ressata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contempora­neamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la sud­detta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo pro­fessionale della provincia, per il compimento de­gli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie pro­fessionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determina­zione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fon­di di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

 

 

CAPO V

CONTROLLI, CONTABILITA' E FINANZIAMENTO

 

Art. 49.

(Controlli sulle unità sanitarie locali)

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie lo­cali è esercitato dai comitati regionali di con­trollo di cui all'articolo 56 della legge 10 feb­braio 1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regio­nale - nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Le modificazioni apportate in sede di riordina­mento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.

I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province auto­nome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.

I comuni singoli o associati e le comunità mon­tane presentano annualmente, in base a criteri e princìpi uniformi predisposti dalle regioni, alle­gata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile de­gli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sani­tario nazionale. Tale relazione deve essere tra­smessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.

 

Art. 50.

(Norme di contabilità)

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in confor­mità ai seguenti princìpi:

1) la disciplina amministrativo-contabile del­le gestioni deve risultare corrispondente ai prin­cìpi della contabilità pubblica previsti dalla legi­slazione vigente;

2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da co­municare immediatamente ai sindaci o ai presi­denti delle comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;

3) i bilanci devono recare analitiche previsio­ni tanto in termini di competenze quanto in ter­mini di cassa;

4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

5) i canti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali del­le gestioni;

6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscrit­te rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o asso­ciati o delle comunità montane. I bilanci di previ­sione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità de­gli enti territoriali cui si riferiscono;

7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità mon­tane per i compiti delle unità sanitarie locali deb­bono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;

8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;

9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato.

Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine pe­rentoria di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disa­vanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al nu­mero 8) del primo comma, non sono stati effet­tuati pagamenti per forniture.

La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniforme­mente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del pre­sente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i ri­spettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.

 

Art. 51.

(Finanziamento del servizio sanitario nazionale)

Il fondo sanitario nazionale destinato al finan­ziamento del servizio sanitario nazionale è an­nualmente determinato con la legge di approva­zione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli del­la parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di pre­visione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazio­ne economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comi­tato interministeriale per la programmazione eco­nomica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Mini­stro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni conte­nute nei piani sanitari nazionali e regionali e sul­la base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono ten­dere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo com­ma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamen­te le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Re­pubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della program­mazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge re­gionale ed intesi ad unificare il livello delle pre­stazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservando­ne un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono ga­rantire gradualmente livelli di prestazioni uni­formi nell'intero territorio ragionale. Per il ripar­to della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provve­dono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale, all'inizio di cia­scun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secon­do il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono re­sponsabili in solido delle spese disposte od auto­rizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da col­legare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.

 

Art. 52.

(Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979)

Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale; parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente soste­nute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 12-bis del de­creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, nu­mero 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzio­ni attribuite al servizio sanitario nazionale.

Ai fini della determinazione del fondo sanita­rio nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in au­mento:

a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazio­ne delle norme contrattuali, regolamentari o le­gislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è re­golato da convenzioni;

b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servi­zi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;

c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.

Fatte salve le necessità finanziarie degli orga­ni centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla riparti­zione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regio­ni, secondo quanto è previsto dal presente arti­colo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.

Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano 4e funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.

Agli enti medesimi si applicano anche, nel pe­riodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 50.

Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50.

Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la ge­stione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il finan­ziamento dell'ente, la regione indica tempesti­vamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.

 

TITOLO II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Art. 53.

(Piano sanitario nazionale)

Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servi­zio sanitario nazionale sono stabilite dal Parla­mento attraverso il piano sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sani­tà sentito il Consiglio sanitario nazionale, in con­formità agli obiettivi della programmazione so­cio-economica nazionale e tenuta presente l'esi­genza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel paese, partico­larmente nelle regioni meridionali.

Il piano ha; di norma, durata triennale e viene presentato al Parlamento entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano sanitario pre­cedente.

Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;

b) l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato;

c) gli indici e gli standards nazionali da as­sumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata orga­nizzazione dei servizi, anche attraverso una de­stinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, preve­dendo in particolare gli indici nazionali e regio­nali relativi ai posti letto e la ripartizione quan­titativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie risulti infe­riore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investi­mento il piano tiene conto anche delle disponi­bilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ri­strutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanita­rie raggiunge o supera i suddetti indici;

d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;

f) le norme generali di erogazione delle pre­stazioni sanitarie, nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimen­ti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i pia­ni regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione de­gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

h) gli obiettivi fondamentali relativi alla for­mazione e all'aggiornamento del personale ad­detto al servizio sanitario nazionale, con partico­lare riferimento alle funzioni tecnico-professio­nali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;

i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;

l) le esigenze prioritarie del servizio sanita­rio nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.

Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente compe­tenti in materia economica e sanitaria, per la for­mulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del pia­no sanitaria nazionale.

La remunerazione delle persone di cui al com­ma precedente è stabilita dal Ministro della sa­nità, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capi­tola da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

Art. 54.

(Primo piano sanitario nazionale)

Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980­1982 deve essere presentato al Parlamento en­tro il 30 aprile 1979.

 

Art. 55.

(Piani sanitari regionali)

Le regioni provvedono all'attuazione del servi­zio sanitario nazionale in base a piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle pre­stazioni nel territorio regionale.

I piani sanitari triennali delle regioni, che de­vono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regio­nale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione de­gli enti locali e delle altre istituzioni ed organiz­zazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale al­meno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.

Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regio­nale debbono uniformarsi gli atti e provvedi­menti emanati dalle regioni.

 

Art. 56.

(Primi piani sanitari regionali)

Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:

a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanita­rio nazionale;

b) le modalità per attuare, nelle unità sani­tarie locali della regione, l'unificazione delle pre­stazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;

c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazio­nale.

 

Art. 57.

(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli en­ti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previ­denza sociale, di concerto con i Ministri del te­soro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'ade­guamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale par­tecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sa­nitarie specifiche, preventive, ortopediche e pro­tesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei rego­lamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di as­sistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che de­vono essere garantite, a prescindere dalla iscri­zione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma re­stando, altresì, l'esclusione di qualunque concor­so di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli in­terventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realiz­zare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.

 

Art. 58.

(Servizio epidemiologico e statistico)

Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazio­ni epidemiologiche, statistiche e finanziarie oc­correnti per la programmazione sanitaria nazio­nale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informa­tica che devono essere organizzati tenendo con­to delle articolazioni del servizio sanitario na­zionale.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate nor­me per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e com­parazione dei dati sul piano nazionale e regio­nale.

 

Art. 59.

(Riordinamento del Ministero della sanità)

Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attua­zione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei princìpi direttivi in essa indicati ed in stret­ta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.

Con la stessa legge sono rideterminate le at­tribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecni­co del Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costi­tuisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esi­genze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attua­zione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a defini­re gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportan­do le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX, qua­dro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumen­tati di tre unità.

Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro 8 della richiamata tabella XIX, è ele­vata di dieci unità. Alla copertura dei posti com­plessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 del­la legge 30 settembre 1978, n. 583.

 

Art. 60.

(Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8.

Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusio­ne delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'as­sistenza sanitaria in regime mutualistico, assu­me i campiti attribuiti al comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquida­tori dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Mi­nistro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal CNEL di cui al se­condo comma dell'articolo 4 della legge 29 giu­gno 1977, n. 349.

Per l'assolvimento dei propri compiti il Con­siglio sanitario nazionale si avvale, sino al rior­dinamento del Ministero della sanità di cui al precedente articolo 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

 

Art. 61.

(Costituzione delle unità sanitarie locali)

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigo­re della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti ter­ritoriali delle unità sanitarie locali, ne discipli­nano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

Con provvedimento da adottare entro il 31 di­cembre 1979 secondo le norme dei rispettivi sta­tuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.

Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti, o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del ser­vizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipen­dente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto dispo­sto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa con­sentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere perio­dici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

Fino a quando non sarà stato emanato il prov­vedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sporti­ve, nelle regioni che non abbiano emanato pro­prie norme in materia, continuerà ad essere as­sicurata, con l'osservanza dei princìpi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazio­ni sportive riconosciute dal CONI; secondo i pro­pri regolamenti.

 

Art. 62.

(Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive)

Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigo­re della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è auto­rizzato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordi­nare e riunire in testo unico le disposizioni vi­genti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbliga­torie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei princìpi, delle disposizioni e delle competen­ze previsti dalla presente legge. Sino all'emana­zione del predetto testo unico, si applicano, in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vi­genti in materia.

 

Art. 63.

(Assicurazione obbligatoria)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazio­ne contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutuali­stico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma, un contributo per l'assistenza di malattia secon­do le modalità di cui ai commi seguenti.

Con decreto del Ministro della sanità, da ema­narsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita nel piano naziona­le la quota annuale da porre a carico degli inte­ressati per l'anno successivo. Detta quota è cal­colata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.

Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concer­to con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiara­zione dei redditi, nonché i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma.

Per il mancato versamento o per omessa o in­fedele dichiarazione, si applicano le sanzioni pre­viste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 64.

(Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica)

La regione, nell'ambito del piano sanitario re­gionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la di­versa utilizzazione, correlativamente al loro ren­dersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione prov­vede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospe­dali psichiatrici possono essere ricoverati, sem­pre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicem­bre 1980.

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con isti­tuti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esisten­ti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali gene­rali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o se­zioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destina­zione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la desti­nazione dei beni e del personale delle ammini­strazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più re­gioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, isti­tuisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regio­nale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche pri­vate che all'atto dell'entrata in vigore della pre­sente legge erogano assistenza in regime di con­venzione, ed autorizza, ove necessario, l'assun­zione per concorso di altro personale indispen­sabile al funzionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto com­ma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub­blica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispet­tivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, conver­tito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatri­ci e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni pro­vinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad es­sere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamen­to approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla let­tera q) dell'articolo 6 della presente legge la re­gione provvede all'aggiornamento e alla riquali­ficazione del personale infermieristico, nella pre­visione del superamento degli ospedali psichia­trici ed in vista delle nuove funzioni di tale per­sonale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.

 

Art. 65.

(Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)

In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni in­teressate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della pre­videnza sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalente­mente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territo­rio, con vincolo di destinazione alle unità sani­tarie locali.

Con legge regionale sono disciplinati lo svin­colo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei ca­pitali ricavati dalla loro alienazione o trasforma­zione in opere di realizzazione e di ammoderna­mento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al pri­mo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assi­stenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, so­no realizzati dalla gestione di liquidazione ai sen­si dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.

 

Art. 66.

(Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali)

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, com­presi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settima comma dell'articolo 64, nonché degli altri istituti di pre­venzione e cura e dei presidi sanitari extraospe­dalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

I rapporti giuridici relativi alle attività di assi­stenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie lo­cali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed am­ministrativi necessari per realizzare i trasferi­menti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi ter­mini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove l'abbiano, la per­sonalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svin­colo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in ope­re di realizzazione e di ammodernamento dei pre­sidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alie­nazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

 

Art. 67.

(Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse)

Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le orga­nizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, di­stinti per amministrazione od ente e per quali­fica, del personale da iscrivere nei ruoli regio­nali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:

a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;

b) per la copertura dei posti in organico de­gli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.

I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sa­nitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo diversa necessità della re­gione.

I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, al­la data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'arti­colo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni ef­fetto il precedente rapporto, sarà assunto pres­so le amministrazioni di destinazione previo ac­certamento dei requisiti di cui al precedente ar­ticolo 47, fatta eccezione per quello rappresen­tato dal limite di età.

Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liqui­datori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali mag­giormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valu­tazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.

Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispon­gono, su proposta del Ministro della sanità, pre­via intesa con le organizzazioni sindacali mag­giorment~e rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valuta­zione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.

Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale coman­dato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è tra­sferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del tra­sferimento stesso, secondo le tabelle di equipa­razione previste dal terzo comma, n. 3), dell'ar­ticolo 47.

Il personale non comandato ai sensi dei prece­denti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Con­siglio dei ministri ai sensi del decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all'articolo 1-quater decies della legge 21 ottobre 1978, nu­mero 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad appli­carsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.

Il personale già comandato presso amministra­zioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a do­manda, all'amministrazione presso la quale pre­sta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'articolo 48, terzo comma, numero 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli articoli 67, 68, 72, 75, già autorizzati in base alle vigenti dispo­sizioni.

 

Art. 68.

(Norme per il trasferimento del personale di enti locali)

Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regio­nali di cui al quarto comma, numero 1), dell'arti­colo 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'ar­ticolo 66 nonché dei comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.

Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, prove­niente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari co­munali, i laboratori provinciali di igiene e profi­lassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di ap­partenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.

Parimenti il personale tecnico-sanitario assun­to dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne fa richiesta entro i termini an­zidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, com­ma quinto, lettera c).

Il personale di cui ai precedenti commi è as­segnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le ta­belle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'artico­lo 47 ai personale in oggetto spetta il trattamen­to economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, nu­mero 349.

 

Art. 69.

(Entrate del fondo sanitario nazionale)

A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:

a) i contributi assicurativi di cui all'arti­colo 76;

b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in mate­ria sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;

c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sa­nitarie locali;

d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assi­curazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;

e) i proventi derivanti da attività a pagamen­to svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.

Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospeda­lieri e degli enti, casse, servizi e gestioni auto­nome in liquidazione, di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

I versamenti al bilancio dello Stato devono es­sere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamen­to di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e) nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci con­suntivi della gestione.

Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l'intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la ri­scossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Cessano di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedano la con­cessione di contributi dello Stato ad enti, orga­nismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.

 

Art. 70.

(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione)

Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sa­nitaria nazionale, sono trasferiti ai comuni com­petenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sani­taria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue origi­narie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.

Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.

Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordina­mento della Associazione della Croce rossa ita­liana con l'osservanza dei seguenti criteri di­rettivi:

1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;

2) i compiti dell'Associazione dovranno es­sere rideterminati in relazione alle finalità statu­tarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle so­cietà di Croce rossa nazionali;

3) le strutture dell'Associazione, pur con­servando l'unitarietà del sodalizio, dovranno es­sere articolate su base regionale;

4) le cariche dovranno essere gratuite e do­vrà esserne prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.

 

Art. 71.

(Compiti delle Associazioni di volontariato)

I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del de­creto del Capo provvisorio dello Stato 13 novem­bre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al prece­dente articolo 45, in base a convenzioni da stipu­larsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda 4e competenze delle medesime.

 

Art. 72.

(Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e

dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su pro­posta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il con­trollo della combustione (ANCC) e ne sono no­minati i commissari liquidatori.

Ai predetti commissari liquidatori sono attri­buiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, at­tribuisce ai commissari liquidatori degli enti mu­tualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dall'ANCC sono attri­buiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa ma­teria è disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla pre­sente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzio­ni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurez­za e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai ser­vizi di cui all'articolo 22.

Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto supe­riore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

 

Art. 73.

(Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro)

In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Mini­stro del lavoro e della previdenza sociale, il per­sonale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione an­tinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanita­rie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.

Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.

 

Art. 74.

(Indennità economiche temporanee)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'en­trata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni eco­nomiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modi­ficazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei con­tributi di legge relativi a tali prestazioni è devo­luta all'INPS ed è stabilita con decreto del Mini­stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.

Resta ferma presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assi­curazione contro la tubercolosi, con compiti li­mitati all'erogazione delle sole prestazioni eco­nomiche.

Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare l'intera ma­teria delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.

 

Art. 75.

(Rapporto con gli enti previdenziali)

Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Sta­to sono disciplinati gli aspetti previdenziali con­nessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sen­si dell'articolo 14, lettera q).

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, super­stiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamen­te necessari all'espletamento delle funzioni stes­se, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie lo­cali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi com­presi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.

Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conver­sione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai com­piti di assistenza sanitaria degli enti previden­ziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 61.

Gli enti previdenziali di cui al presente arti­colo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamen­te per i medici dalle norme delegate di cui all'ar­ticolo 47.

 

Art. 76.

(Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia)

Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti rela­tivi all'accertamento, alla riscossione e al recu­pero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri isti­tuti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà con­tabilità separate per ciascuno degli enti o gestio­ni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza­

Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni inte­ressati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.

I contributi di competenza degli enti di malat­tia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di con­to corrente postale o altro idoneo sistema stabi­lito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.

Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoria­mente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è te­nuto ad avvalersi di personale degli enti già pre­posti a tali compiti. Le competenze fisse ed ac­cessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affi­dati all'INPS gli adempimenti previsti da conven­zioni già stipulate con l'INAM ai sensi della leg­ge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carat­tere nazionale.

 

Art. 77.

(Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività)

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli en­ti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversio­ne 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazio­ne dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale isti­tuito con lo stesso articolo 4.

Prima che siano esaurite le operazioni di liqui­dazione degli enti, casse, servizi e gestioni auto­nome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedi­menti da adottarsi in esecuzione di decisioni de­gli organi di giustizia amministrativa non più su­scettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei di­pendenti che, trovandosi in aspettativa per qual­siasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regola­mentari.

Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicem­bre 1956, n. 1404.

I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assun­zione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono con­segnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.

Le disponibilità finanziare delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle defici­tarie.

Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette opera­zioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle ope­razioni stesse e per gli anni successivi con ap­positi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Mîni­stero del tesoro.

Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicem­bre 1956, n. 1404.

 

Art. 78.

(Norme fiscali)

I trasferimenti di beni mobili ed immobili di­pendenti dall'attuazione della presente legge, so­no esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipote­carie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritta di qualsiasi specie o natura.

 

Art. 79.

(Esercizio delle deleghe legislative)

Le norme delegate previste dalla presente leg­ge sono emanate, con decreti del Presidente del­la Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive mo­dificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresen­tanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

 

Art. 80.

(Regioni a statuto speciale)

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie discipli­nate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condi­zioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispet­to, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e al­la parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decre­to del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai ri­spettivi statuti.

Appositi accordi o convenzioni regolano i rap­porti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

 

Art. 81.

(Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)

Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa ope­rativo a partire dal 1° luglio 1979.

 

Art. 82.

(Variazioni al bilancio dello Stato)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provve­dere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 83.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno del­la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del­la Repubblica.

Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Ti­tolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

 

 

 

 

(1) Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

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