Prospettive assistenziali, n. 45,
gennaio - marzo 1979
LEGGE
ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
TESTO DELLA LEGGE (1)
TITOLO I
IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
CAPO I
PRINCIPI ED OBIETTIVI
Art. 1.
(I
princìpi)
La tutela della salute fisica e
psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana.
Il servizio sanitario nazionale è
costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed
al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza
distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo
Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è
assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che
svolgono nel settore sociale attività comunque
incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato
possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Gli
obiettivi)
Il conseguimento delle finalità di
cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna
coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli
eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle
bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per
le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e
la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della
sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi
diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e l'economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e
permanente nonché l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario
nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri
territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni,
per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per
garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i
servizi necessari;
c) le scelte responsabili e
consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia,
per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e
con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del
tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione
della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi
medicoscolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni
ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione
dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli
anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale,
privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure
terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei
disturbati psichici;
h) la identificazione
e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e
del suolo.
CAPO II
COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 3.
(Programmazione
di obiettivi e di prestazioni sanitarie)
Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque, garantite a tutti i cittadini.
Art. 4.
(Uniformità
delle condizioni di salute sul territorio nazionale)
Con legge dello Stato sono dettate
norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto
il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente
in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera,
delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di
vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti,
di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e
delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica
e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento,
conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e
periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di
natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di
lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.
Art. 5.
(Indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative regionali)
La funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia
sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
;agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di
rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di
volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi
nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari
particolari.
Il Ministro della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti
le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattività relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi
in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le
amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
(Competenze
dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a)
i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e
di frontiera; anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi,
nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi
dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive
e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la
ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i
preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le
anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati,
i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso
veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle
regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e)
la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione
delle modalità di impiego degli additivi e dei
coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e
dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari;
g) gli standards dei prodotti
industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il
commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di
energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k)
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e
sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere,
la loro utilizzazione e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e
della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o)
l'istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519, ed alla presente legge;
p)
l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le
norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la
determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni
mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e
all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come
titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi
professionali;
t)
il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali
e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione
delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la
distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica,
nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi
ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria
militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le
Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i
servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Art. 7.
(Funzioni
delegate alle regioni)
È delegato alle regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente
articolo 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti
disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera
u) del precedente articolo 6;
c)
i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e
delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei
locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e)
i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono
all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni
obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede,
se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di
vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di
profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni
delegate di cui al presente articolo mediante subdelega
ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di
sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di
porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e
potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si
procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni
organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliari
e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a
base regionale.
L'esercizio della delega alle
regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
Art. 8.
(Consiglio
sanitario nazionale)
È istituito il Consiglio sanitario
nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo
per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e
per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.
Il Consiglio è sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di
prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 51, nonché alle fasi di attuazione
del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale
sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione
annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità
riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni
anno.
Il Consiglio sanitario nazionale,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della
sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione
TrentinoAlto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un
rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero
della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro
e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e
programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e
artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.;
c) dal direttore dell'Istituto
superiore di sanità; dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante
del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presente i criteri di rappresentatività e
competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro effettivo deve
essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente
che subentra in caso di assenza o impedimento del
titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
Art. 9.
(Istituto
superiore di sanità)
L'istituto superiore di sanità è
organo tecnicoscientifico del servizio sanitario nazionale dotato di
strutture e ordinamenti particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità
sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei
propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente
necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle
materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della
presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'istituto
superiore di sanità sano disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto, per l'assolvimento dei
propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere
agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi
gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto
1973, n. 419. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in
attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza,
in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni
pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento
in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del
personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente
l'inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la
valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di
ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle
altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser
chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di
sanità.
Il secondo comma
dell'articolo 4
della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:
«La suddivisione dell'Istituto in
laboratori, il loro numero e le loro competenze sono
stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del
Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste
dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519».
La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n.
519, è sostituita dalla seguente:
«b)
da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità
tra personalità operanti nell'ambito di università e
istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o
nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di
nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della
sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale».
Art. 10.
(L'organizzazione
territoriale)
Alla gestione unitaria della tutela
della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale
mediante una rete completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il
complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane i quali in un
ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario
nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con
legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane
articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnicofunzionali per l'erogazione dei
servizi di primo livello e di pronto intervento.
Art. 11.
(Competenze
regionali)
Le regioni esercitano le funzioni
legislative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera nel rispetto dei princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative
proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in
particolare conformarsi ai seguenti princìpi:
a) coordinare l'intervento sanitario
con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di
organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b)
unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale
adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra
costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività
secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia
partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A
tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani
sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università
presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territorialmente
competenti.
Con questi ultimi
le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere
militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e
per altri scopi che si ritengano necessari;
b)
l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni
interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie
locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali
di gestione dei servizi sociali. All'atto della determinazione degli ambiti di
cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad
adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio
in modo che essi, di regola, coincidano.
Art. 12.
(Attribuzioni
delle province)
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma delle autonomie locali spetta alle
province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la
localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
Art. 13.
(Attribuzioni
dei Comuni)
Sono attribuite ai
comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed
alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di
cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità
sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati,
assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle
leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità,
delle formazioni sociali esistenti sul territorio,
dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione
dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi
sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari
triennali delle regioni di cui all'articolo 55. Disciplinano inoltre, anche ai
fini dei compiti di educazione sanitaria propri
dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Art. 14.
(Unità
sanitarie locali)
L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato
in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000
abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche
e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree
a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire
la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più
elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie
competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e
collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica
negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla
tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e
infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i)
all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le
malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla
vigilanza sulle farmacie;
o)
all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia
veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali
all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q) agli accertamenti, alle
certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
Art. 15.
(Struttura
e funzionamento delle unità sanitarie locali)
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge,
è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane.
Organi della unità
sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo
presidente.
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di
parte di esso;
b) dall'assemblea generale
dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello
complessivo dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della
comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità
sanitaria locale. Qualora il territorio della unità
sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità
montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile
1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli
circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali
e quando il territorio di queste coincide. con quello
delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che
gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale
dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata dai
rappresentanti dei comuni associati; eletti con criteri di proporzionalità. Il
numero dei rappresentanti viene determinato con legge
regionale.,
La legge regionale
detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni
sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con
voto limitato, il:comitato di gestione, il quale nomina
il proprio, presidente.
Il comitato di gestione compie tutti
gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria
locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci
e dei conti consuntivi, del piani e programmi che impegnino più esercizi,
della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono
predisposti- dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti
assemblee generali.
Le competenze del comitato di
gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta é a1
presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare,
per:
1) assicurare
l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro
coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione
di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria
ed amministrativa e collegialmente preposto
all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e
alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di
direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalità e di esperienza in materia di tutela
della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre
bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto
previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche
dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui
all'articolo 47;
5) predisporre
l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al
successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati.
La legge regionale stabilisce
altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità
sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
Art. 16.
(Servizi
veterinari)
La legge regionale stabilisce norme
per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale
più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del
potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione
delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei
mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi,
della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e
ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
Art. 17.
(Requisiti
e struttura interna degli ospedali)
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei
requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della
programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione
dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio
dell'integrazione tra le divisioni, sezioni c servizi
affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed
extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali,
nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della
integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di
gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto
all'articolo 34 della presente legge.
Art. 18.
(Presidi
e servizi multizonali)
La legge regionale individua,
nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari
ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e
per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la
gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati
e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collegamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie
locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi
organi di gestione;
b)
gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di
gestione allegato al conto di gestione generale
dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d)
la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente
per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze
della gestione.
CAPO III
PRESTAZIONI E FUNZIONI
Art. 19.
(Prestazioni
delle unità sanitarie locali)
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di
cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la
popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo
comma dell'articolo 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto
alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario
nazionale sono iscritti in appositi elenchi
periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio
hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza
di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove
prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità
militare.
Gli emigrati, che rientrino
temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
Art. 20.
(Attività
di prevenzione)
Le attività di prevenzione
comprendono:
a) l'individuazione, l'accertamento ed
il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento
negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge
vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché
al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27;
i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di
macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel
territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite
dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati
e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi
del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli
strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) la indicazione
delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento
di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti
in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma,
lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d)
la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare
le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi,
attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne
l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e
di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto
alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri
servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al
successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze
tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione
all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da
specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi
collettivi applicati nell'unità produttiva.
Art. 21.
(Organizzazione
dei servizi di prevenzione)
In relazione agli standards fissati in sede nazionale,
all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei
lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità
sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di
medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi
all'interno delle unità produttive.
In applicazione di quanto disposto
nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su
proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna
unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo
articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da
essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma
precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro
dall'articolo 8, secondo comma, nonché la facoltà di
diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal
personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può
sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 22.
(Presidi
e servizi multizonali di prevenzione)
La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli
impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli,
artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presìdi
e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche
funzionali e interdisciplinari di tali presidi e
servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento
degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di
igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di
cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui
all'articolo 18.
Art. 23.
(Delega
per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro)
Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un
decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze
del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi
programmi di attività sono approvati dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve
uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione
dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività
tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei
confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e
della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con
l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e
dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e
dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di
impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei
prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle
proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di
competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di
competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le
regioni e con le regioni stesse, su richiesta di
queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per
l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione
delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività
governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e
sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
L'accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal
precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I
programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle
proposte delle regioni.
L'Istituto, anche
ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento
con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle
ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale
inoltre della collaborazione degli istituti di
ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati
a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel
medesimo settore.
Le qualifiche professionali del
corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna,
devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà
della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto
collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad
elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad
omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne
le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego
pacifico dell'energia nucleare.
Art. 24.
(Norme
in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di
omologazioni)
Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della
produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
secondo i princìpi generali indicati nella presente
legge.
L'esercizio della delega deve
uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare
l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di
vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi
internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme
per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai
progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza
diretta dei lavoratori;
3) prevedere
l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione
antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei
requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni
che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre
attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il
controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e
periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità
per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la
concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti
e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e
di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione,
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo,
anche domestico;
b)
i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei
prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali
devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di
modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di
lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del
lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la
determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di
vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le
cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che
esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità
per procedere, in presenza di rischio grave ed
imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti
o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie,
attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività
o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la
produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze
e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni
particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino
rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la
determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività
di origine chimica, fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, anche in relazione alla localizzazione degli
impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di
lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e
medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di
sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il
riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti
all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario
coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia -di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le
omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e
le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non
di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di
specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei
prodotti da omologare;
c)
le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al
tipo omologato.
Le norme delegate determinano le
sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni
contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle
violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme
in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e
all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché
le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi
mercantili e degli aeromobili.
Art. 25.
(Prestazioni
di cura)
Le prestazioni curative comprendono la assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche,
specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e
pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza
del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve
avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare
in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
L'assistenza
medico specialistica
è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unità sanitaria locale di cui
l'utente fa parte o presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente
legge. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei
ricoveri ospedalieri.
Le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso le strutture delle
unità sanitarie focali di cui l'utente fa parte, o presso le strutture
convenzionate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e
gli istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono
rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e
qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per
tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo.
L'assistenza ospedaliera è prestata
di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati
esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente.
Nell'osservanza del principio della
libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli
altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in
cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in
istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione
ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere
consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
Art. 26.
(Prestazioni
di riabilitazione)
Le prestazioni sanitarie dirette al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa,
sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti
nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i
requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo
approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le
prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell'articolo 3.
Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.
Art. 27.
(Strumenti
informativi)
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitàmente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici
principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la
tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della
protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita
e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono
determinate le modalità per la graduale, distribuzione a tutti i cittadini del
libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della
sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le
associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i
criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste
dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire a
modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati
a scopo epidemiologico dall'istituto superiore di sanità oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle
unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
Art. 28.
(Assistenza
farmaceutica)
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti
pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli
articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al
precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel
prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria
locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli
istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43,
possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo
comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari
enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli
altri presidi sanitari.
La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e
servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle
farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
Art. 29.
(Disciplina
dei farmaci)
La produzione e la distribuzione dei
farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con
gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del
farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate
norme:
a) per la disciplina
dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione
in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione
programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in
armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità
economica europea;
c)
per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per
la valutazione dei costi;
d) per la individuazione
dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione
clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei
farmaci;
f) per definire le caratteristiche e
disciplinare la immissione in commercio dei farmaci
da banco;
g) per la regolamentazione del
servizio di informazione scientifica sui farmaci e
dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione
e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla
legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Art. 30.
(Prontuario
farmaceutico)
Il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale approva con proprio
decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa
proposta di un comitato composto:
dal Ministro della sanità, che lo
presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della
sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore
di sanità; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del
farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
da sette esperti designati dal
Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di
chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra
medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio
sanitario nazionale;
da un rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato;
da due esperti di economia sanitaria
designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle
ricerche;
da cinque esperti della materia
designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal
Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno
dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente
comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni
tre anni.
Il prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai princìpi
dell'efficacia terapeutica, della economicità
del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e
dell'esclusione dei prodotti da banco.
Il Ministro della sanità provvede
entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il
prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.
Fino all'approvazione del prontuario
terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo,
resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 31.
(Pubblicità
ed informazione scientifica sui farmaci)
Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui
farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
È vietata ogni forma di propaganda e
di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della
presentazione di ricetta medica e comunque di quelli
contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della
nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro
della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la
propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli
indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di
educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in
materia della Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni,
tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte
che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti
universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un
programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato
anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori
scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al
precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo
comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica
sotto il controllo del Ministero della sanità.
Il programma per l'informazione
scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai
medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
Art. 32.
(Funzioni
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)
Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario
provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e
disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse
dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni
e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o
di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità
delle competenti autorità.
Sono altresì fatti
salvi i poteri
degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
Art. 33.
(Norme
per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)
Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge
e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere
disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di
un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali
e, ove necessiti la degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per
ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria
ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di
modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Art. 34.
(Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi
generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a
struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma
dell'articolo precedente possono essere disposte nei
confronti di persane affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al
primo comma.
Il trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non
vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee mimuse sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un
medico della unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al
precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali,
in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle
strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e
i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al
presente comma sono dotati di posti letto nel numero
fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35.
(Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)
Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida
di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata
di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere
notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le
successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone
la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti
di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in
tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la
ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice
tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui
al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le
parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a
cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il
presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste
dalle parti.
I ricorsi ed i successivi
procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
Art. 36.
(Termalismo terapeutico)
Le prestazioni idrotermali, limitate
al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi
di cui al presente articolo, nonché presso aziende
termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera
t), e convenzionate ai sensi
dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui
al secondo comma dell'articolo 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli
stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione,
e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre
aziende termali.
Gli stabilimenti termali gestiti
dall'INPS ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la
cura e la prevenzione della invalidità pensionabile
in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti
in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati
e sono disciplinati a norma dell'articolo 18.
Le aziende termali già facenti capo
all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore
destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista
dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono
dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui
territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali
delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà
avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
Art. 37.
(Delega
per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai
cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante)
Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e
della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i princìpi generali della
presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso
forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela
della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi,
per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per
tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività
lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali
garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste
particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per
l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti
pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o
uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche
norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti
nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli
previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati
dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua
eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che
disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritta
all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali
o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché
in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo
comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile,
dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i princìpi
generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente
legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.
Art. 38.
(Servizio
di assistenza religiosa)
Presso le strutture di ricovero del
servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto
della volontà e della libertà di coscienza del
cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale
provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza
religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per
territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose
competenti per territorio.
Art. 39.
(Cliniche
universitarie e relative convenzioni)
Fino alla riforma dell'ordinamento
universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed
università relativamente alle attività del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo
coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto
finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione
degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle
facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento,
di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime
ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni
una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al
terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle
unità sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di
ricerca, in quanto rispondano ai requisiti
di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i
Ministri della pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior
funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto
all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro
personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle
quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le
strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate
le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a
direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle
lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da
una commissione di esperti composta da tre rappresentanti
dell'università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì
prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura che sono attualmente
gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo
ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria,
nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove
divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a
carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in
ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di
nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la
procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti
il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo
comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione
delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno
sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste nel presente
articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite
le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
Art. 40.
(Enti
di ricerca e relative convenzioni)
Convenzioni analoghe a quelle
previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della
presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca
i cui organi svolgano attività finalizzate agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali
organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo,
assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli
enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Art. 41.
(Convenzioni
con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria
spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è
innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera,
nonché degli ospedali di cui all'articolo 1 della
legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria
spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è
innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31
dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai
sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in
conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza
ospedaliera, ai princìpi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie
locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al
primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di
Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma
del presente articolo devono essere stipulate in conformità
a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la
dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.
Art. 42.
(Istituti
di ricovero e di cura a carattere scientifico)
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a
prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di
ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere
scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del
Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali
delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per
la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano
nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle
case di cura private a seconda che si tratti di istituti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per
assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della
particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni
sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente
legge.
Il controllo sulle deliberazioni
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto
attiene alle attività assistenziali, è esercitato
nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo
Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica
di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle
regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi
personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei
programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei
programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di
ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca,
definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per
la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con
riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con
riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite
convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi
di ricerca;
d)
la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale
del servizio sanitario nazionale.
Sino all'adozione dei decreti
ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di
nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica
svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e
Gli istituti a carattere scientifico
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità
giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le
attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono
trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità
giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo
articolo 43.
Art. 43.
(Autorizzazione
e vigilanza su istituzioni sanitarie)
La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere
privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non
hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo
26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi
e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di
cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto
la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le
istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri
corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità
sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi
entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda
delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario
preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con
le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma
precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro
forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con
quelli delle unità sanitarie locali.
Sino alla emanazione
della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli
51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il
decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del
predetto articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
Art. 44.
(Convenzioni
con istituzioni sanitarie)
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare
le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto
prioritariamente di quelle già convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme
per:
a) le convenzioni fra le unità
sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da
stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a
quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie
locali;
b)
le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui
all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate
dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del
presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno
efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.
Art. 45.
(Associazioni
di volontariato)
È riconosciuta la funzione delle
associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di
concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del
servizio sanitario nazionale.
Tra le
associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le
cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e
personali dei soci.
Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal
trasferimento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni
avanzano documentata istanza al presidente della
giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio
comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni
previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla
commissione di cui al sesto comma dell'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della
legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie
locali e le associazioni del volontariato ai fini del
loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite
convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria
regionale.
Art. 46.
(Mutualità
volontaria)
La mutualità volontaria è libera.
È vietato agli enti, imprese ed
aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento
di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare
prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio
sanitario nazionale.
CAPO IV
PERSONALE
Art. 47.
(Personale
dipendente)
Lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto
espressamente dal presente articolo, secondo i princìpi generali e comuni del rapporto di pubblico
impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità
sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il
suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e
retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente
del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i
ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e
dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere
esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i
trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il
diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e
veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari
e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e
cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono
stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a
favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle
attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su
richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per
l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere
disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per
equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario
universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale
delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace
organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di
cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della
Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei
diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro
della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri
generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio
regionale;
3) criteri generali per la
regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico,
della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i
concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione
su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie
da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire
che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene
nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo
comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche
ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno
svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui
all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo
129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti
che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
servizio a rapporto di impiego continuativo presso
strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le
modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per
l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo
concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in
modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno
1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per
l'attuazione del proprio programma di attività e in
relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di
ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e
prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a
singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione
del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i
relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro
a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli
istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale
unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione
del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
È fatto divieto di concedere al
personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di
qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il
trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo
scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e
tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di
bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano
la responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può
stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni
professionali presso la organizzazione sanitaria
militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di
orario previsto per detto personale.
Art. 48.
(Personale
a rapporto convenzionale)
L'uniformità del trattamento
economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è
garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata
triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra
il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di
ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per
la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di
cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto
ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica
di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria
locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di
formazione di elenchi unici per i medici generici, per
i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è
consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo
a tempo definito;
4) la disciplina delle
incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad
altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del
lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti
per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da
determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro
compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in
dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio
della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività
libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.
Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno -essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato
dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi
forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto
di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del
trattamento economico a seconda della quantità e
qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori
della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a
tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e
per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e,
per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i
pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo
sull'attività dei medici convenzionati, nonché le
ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il
principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di
commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione
in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente
disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare
l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità
per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del
medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i
medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione
sanitaria;
13) la
collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione
di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma
precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente
articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì,
ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la
regione.
Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità
sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente
carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali
per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali di stipulare
convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle
rispettive strutture.
È altresì nulla qualsiasi
convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente
articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente
norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini
nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso
delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti
le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli
aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi
affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi
demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle
disposizioni di cui al comma precedente; la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale
dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta
federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti
nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui
l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato
con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al
presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di
previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
CAPO V
CONTROLLI, CONTABILITA' E
FINANZIAMENTO
Art. 49.
(Controlli
sulle unità sanitarie locali)
Il controllo sugli atti delle unità
sanitarie locali è esercitato dai comitati regionali
di controllo di cui all'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 -
integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale
- nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
Le modificazioni apportate in sede
di riordinamento delle autonomie locali alla materia
dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono
automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le
comunità montane presentano annualmente, in base a
criteri e princìpi uniformi predisposti dalle
regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al
presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle
esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale
presenta annualmente al consiglio regionale una relazione
generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la
situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione
degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione
deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per
singole voci, delle unità sanitarie locali.
Art. 50.
(Norme
di contabilità)
Entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a
disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità
sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi:
1) la disciplina
amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare
corrispondente ai princìpi della contabilità
pubblica previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni,
singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno
l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale,
al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da
comunicare immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunità
competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del
presente articolo;
3) i bilanci devono recare
analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di
cassa;
4) i predetti bilanci, in cui
saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i canti consuntivi devono
contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di
quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze
complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi
delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel
bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o
delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle
unità sanitarie locali debbono essere allegati alle
contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in
entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane
per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi
affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre
finalità;
8) i contratti di fornitura non
possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è
vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del
tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato.
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro
il termine perentoria di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in
cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti
dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto,
dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di
cui al numero 8) del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per
forniture.
La regione a sua volta fornirà gli
stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di
rilevazione contabile delle spese del servizio
sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e
coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al
numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del
presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo,
e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli
o associati, e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30
giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti
necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria
locale.
Art. 51.
(Finanziamento
del servizio sanitario nazionale)
Il fondo sanitario nazionale
destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è
annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato. Gli importi relativi devono risultare
stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto
capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Le somme stanziate a norma del
precedente comma vengono ripartite con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte
le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base
di indici e di standards
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale.
Tali indici e standards
devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le
modalità di cui al secondo comma dell'articolo
All'inizio di ciascun trimestre, il
Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente
articolo.
Le regioni, sulla
base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge
regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata
per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non
superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire
gradualmente livelli di prestazioni uniformi
nell'intero territorio ragionale. Per il riparto della quota
loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni
provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario
nazionale.
Con provvedimento regionale,
all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità
sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18,
la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili
dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in
solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di
dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano
determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a
fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione
e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
Art. 52.
(Finanziamento
per l'esercizio finanziario 1979)
Per l'esercizio finanziario
Ai fini della determinazione del
fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977
vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti
dall'applicazione delle norme contrattuali,
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del
personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b)
la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni
e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle
rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti
negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie
degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici
di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo
fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto
dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento
la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal
presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente
comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto
disposto dal terzo comma dell'articolo 61 e sulla base
degli atti ricognitivi previsti dall'articolo 7 della
legge 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i
necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano 4e
funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento
delle stesse alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano
anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 50.
Gli enti e le regioni, per la parte
di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti
di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al
piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la
regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione.
TITOLO II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 53.
(Piano
sanitario nazionale)
Le linee generali di
indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del
servizio sanitario nazionale sono stabilite dal Parlamento attraverso il
piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della
sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, in conformità agli obiettivi
della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza
di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel
paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano ha; di norma, durata
triennale e viene presentato al Parlamento entro il 30
giugno dell'ultimo anno di validità del piano sanitario precedente.
Il piano sanitario nazionale
stabilisce per il periodo della sua durata:
a)
gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 2;
b)
l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere
annualmente nel bilancio dello Stato;
c) gli indici e gli standards
nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le
regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale
un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione
delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per
gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli
indici nazionali e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa
degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano
destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore
agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della
priorità di investimento il piano tiene conto anche
delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture
sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione
di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni
dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui
dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o
supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono
uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali
deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione
dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del
personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché le fasi o
le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi
assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono
riferirsi i piani regionali di cui al successivo
articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli
obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi
alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni
tecnico-professionali, organizzative e gestionali e
alle necessità quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per
verifiche periodiche dello stato di attuazione del
piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del
servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della
salute.
Ai fini della programmazione
sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di
persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la
formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla
predisposizione del piano sanitaria nazionale.
La remunerazione delle persone di
cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto di conferimento
dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con
apposito capitola da istituirsi nello stato di previsione della spesa
del Ministero della sanità.
Art. 54.
(Primo
piano sanitario nazionale)
Il piano sanitario nazionale per il
triennio 19801982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile
1979.
Art. 55.
(Piani
sanitari regionali)
Le regioni provvedono all'attuazione
del servizio sanitario nazionale in base a piani
sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni
nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle
regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla
giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti
per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre
istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle
regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della
scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del
piano regionale debbono uniformarsi gli atti e
provvedimenti emanati dalle regioni.
Art. 56.
(Primi
piani sanitari regionali)
Per il triennio 1980-1982
i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro
il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a)
l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio
della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, l'unificazione
delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera
f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono
riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Art. 57.
(Unificazione
dei livelli delle prestazioni sanitarie)
Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto
previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono
gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le
prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue
aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti
previdenziali.
Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto
dalla lettera f), quarto comma,
dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della
partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di
tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
Sono comunque
fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti
vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi,
dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto
riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla
iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli
invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso
di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale
è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti
previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di
cui all'articolo 75 della presente legge.
Art. 58.
(Servizio
epidemiologico e statistico)
Nel piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività
per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche,
statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale
e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività,
per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27,
sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni, nell'ambito dei
programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica
che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio
sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i
criteri in ordine alla scelta dei campioni di
rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano
nazionale e regionale.
Art. 59.
(Riordinamento
del Ministero della sanità)
Con legge dello Stato, entro il 30
giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà
essere strutturato per l'attuazione dei compiti che
gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e
dei princìpi direttivi in essa indicati ed in stretta
correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale
debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del
Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione
organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.
Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la
composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo
alla natura di organo consultivo tecnico del Ministro
della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito
del servizio sanitario nazionale.
In attesa della legge di cui al primo
comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via
provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione
alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della
presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti
legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario
nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici
apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni
generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario
nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti
previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre unità.
Per le esigenze degli
uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con
funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro 8 della richiamata
tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti
nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.
Art. 60.
(Costituzione
del Consiglio sanitario nazionale)
Entro 45 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge è costituito il Consiglio
sanitario nazionale di cui all'articolo 8.
Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla
conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome
preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume
i campiti attribuiti al comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29
giugno 1977, n. 349.
Fino all'adozione dei provvedimenti
di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 sono
prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli
articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Alle sedute del Consiglio sanitario
nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma
partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal
CNEL di cui al secondo comma dell'articolo 4 della
legge 29 giugno 1977, n. 349.
Per l'assolvimento dei propri
compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del
Ministero della sanità di cui al precedente articolo 59,
dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'articolo 4 della
legge 29 giugno 1977, n. 349.
Art. 61.
(Costituzione
delle unità sanitarie locali)
Le regioni, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al
precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la
struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i
criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari
di base.
Con provvedimento da adottare entro
il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti
le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso
provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai
comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni,
dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente
titolari gli enti, o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a
cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i
servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti
od uffici di cui alla precedente lettera a)
che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la
definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti
in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente
articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei
servizi di cui alla precedente lettera a)
a partire dalla data di costituzione delle unità
sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti
per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di
prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla
stessa.
Fino a quando non sarà stato emanato
il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela
sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie
norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei princìpi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n.
1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive
riconosciute dal CONI; secondo i propri regolamenti.
Art. 62.
(Riordinamento
delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e
diffusive)
Il Governo, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato,
nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente
legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le
disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi
comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo
conto dei princìpi, delle disposizioni e delle
competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione
del predetto testo unico, si applicano, in quanto non in contrasto con le
disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in
materia.
Art. 63.
(Assicurazione
obbligatoria)
A decorrere dal 1° gennaio
I cittadini che, secondo le leggi
vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto
mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario
nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del
disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i
cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per i familiari che
si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma, un contributo per
l'assistenza di malattia secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
Con decreto del Ministro della
sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, è stabilita nel piano nazionale la quota annuale da porre a carico
degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto
delle variazioni previste nel costo medio pro capite
dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati verseranno la quota
di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale
intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in
collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi ed i controlli
relativi ai versamenti di cui al precedente comma.
Per il mancato versamento o per
omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali
casi nel titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 64.
(Norme
transitorie per l'assistenza psichiatrica)
La regione, nell'ambito del piano
sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al
loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui
dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta,
coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che
necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera;
tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti
pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività
psichiatrica.
È in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche
o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì, con
riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle
unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti
pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono,
per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed
alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del
personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di
assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione, a
partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui
all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici.
Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano
strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario
regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale
nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne
faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di
convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro
personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari
regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto
comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire
la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei
provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4
e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all'adozione dei piani sanitari
regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri
enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi
continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente
prima della entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui
alla lettera i) dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamento
approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto
previsto dalla lettera q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle
nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della
salute mentale delle unità sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui
all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 65.
(Attribuzione,
per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli
enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)
In applicazione del progetto di
riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le
attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli
enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei
comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali.
Con legge regionale sono
disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma,
il reimpiego ed il reinvestimento
dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di
realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché
la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di
cui al primo comma provvedono i commissari
liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono
altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività
di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.
I rimanenti beni, ivi comprese le
sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono
realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad
eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito
al patrimonio dello Stato.
Art. 66.
(Attribuzione,
per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti
locali)
Sono trasferiti al patrimonio del
comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali:
a) i beni mobili ed immobili e le
attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti
locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi
i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e
profilassi;
b) i beni mobili ed immobili e le
attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e
neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale
dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settima comma
dell'articolo 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei
presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di
enti locali.
I rapporti giuridici relativi alle
attività di assistenza sanitaria attribuite alle
unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.
È affidata alle unità sanitarie
locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle
attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari
dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in
materia igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti
legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui
ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi
degli enti ed istituti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al presente
articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b)
del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.
Con legge regionale sono
disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in
opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi
sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché
la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Art. 67.
(Norme
per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppresse)
Entro il 30 giugno
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i
compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in
organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43
della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.
I medici ed i veterinari provinciali
inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo
47, salvo diversa necessità della regione.
I contingenti numerici di cui al
primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre
1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo
40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà
assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei
requisiti di cui al precedente articolo 47, fatta eccezione per quello
rappresentato dal limite di età.
Entro il 31 dicembre 1979 i
commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il
comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione
fissati dal Consiglio sanitario nazionale.
Entro la stessa data
i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349,
dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiorment~e rappresentative in campo nazionale, con
riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri
oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando
del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle
statali.
Allo scadere dell'anno del comando
di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della
presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n.
349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito
alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso
cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente
a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento
stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3),
dell'articolo 47.
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli
unici istituiti presso
Il personale già comandato presso
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977,
n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato,
a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a
quello già assegnato ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n.
698.
Fino a sei mesi dall'entrata in
funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di
convenzionare con le limitazioni previste dall'articolo 48, terzo comma, numero
4), i medici dipendenti degli enti di cui agli articoli 67, 68, 72, 75, già
autorizzati in base alle vigenti disposizioni.
Art. 68.
(Norme
per il trasferimento del personale di enti locali)
Con legge regionale entro il 30
giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'articolo 47 del personale
dipendente dagli enti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'articolo
66 nonché dei comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in
modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni
conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della
presente legge.
Con la medesima legge e con gli
stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli
regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario,
trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di
ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari
comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi
delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta,
alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto
governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario
assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne fa
richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le
disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto,
lettera c).
Il personale di cui ai precedenti
commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo
le tabelle di equiparazione previste dall'articolo
47, terzo comma, numero 3).
Sino all'entrata in vigore del primo
accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 ai personale in oggetto spetta il trattamento economico
previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi
gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e
21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché
dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, numero 349.
Art. 69.
(Entrate
del fondo sanitario nazionale)
A decorrere dal 1° gennaio
a) i contributi assicurativi di cui
all'articolo 76;
b) le somme già destinate in via
diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle
funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle
accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;
c) i proventi ed i redditi netti
derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS
e da altri enti mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da attività a
pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di
rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a
compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
Sono altresì versate all'entrata del
bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979,
dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti,
casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'articolo 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974,
n. 386.
I versamenti al bilancio dello Stato
devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a)
entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme
di cui alla lettera b) entro 15
giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di
3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle
lettere c) ed e) nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla
fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della
gestione.
Alla riscossione delle somme dovute
ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l'intendenza
di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639,
relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto
dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedano la concessione
di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è
previsto dalla presente legge.
Art. 70.
(Scorporo
dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana - CRI - e riordinamento
dell'Associazione)
Con effetto dal 1° gennaio 1980, con
decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitaria nazionale,
sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle
unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria
dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente
alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai
predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del
relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del
personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione
dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio
volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione
dovranno essere rideterminati in
relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle
vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce
rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione,
pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su
base regionale;
4) le cariche dovranno essere
gratuite e dovrà esserne prevista l'elettività da parte dei soci qualificati
per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.
Art. 71.
(Compiti
delle Associazioni di volontariato)
I compiti di cui all'articolo 2,
lettera b), del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche
dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente
articolo
Art. 72.
(Soppressione
dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e
dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione - ANCC -)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è
dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
(ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC)
e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori
sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la
legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai
commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e
dell'ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 i
compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dall'ANCC sono attribuiti
rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con
riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva
dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono
individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC
attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al
precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC,
si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale
da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del
lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle
unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui
all'articolo 22.
Si applicano per il trasferimento
dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui
all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori
centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro.
Art. 73.
(Trasferimento
di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del
lavoro)
In riferimento a quanto disposto
dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e
periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche
e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a
decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali
e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo
comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
Art. 74.
(Indennità
economiche temporanee)
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e
sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale,
l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità
previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita
gestione. A partire dalla stessa data la quota parte
dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è
stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l'istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione
contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole
prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma
con legge dello Stato si provvede a riordinare
l'intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed
infortunio.
Art. 75.
(Rapporto
con gli enti previdenziali)
Entro il 31 dicembre 1980, con legge
dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le
competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali
ai sensi dell'articolo 14, lettera q).
Sino all'entrata in vigore della
legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle
assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni
familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni
concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni,
nonché i beni, le attrezzature ed il personale
strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra
previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano
convenzioni con le unità sanitarie locali per
utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la
istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n.
Gli enti previdenziali di cui al
presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al
personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti
specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47.
Art. 76.
(Modalità
transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia)
Fino al 31 dicembre 1979 gli
adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via
giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni
altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri
istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29
giugno 1977, n. 349.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e
fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono
affidati all'INPS, che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o
gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e
le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di
propria pertinenza
Tali adempimenti restano invece
affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati
posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i
contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.
I contributi di competenza degli
enti di malattia dovranno affluire in apposito conto
corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante
versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati
della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o
altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Restano salve le sanzioni penali
previste in materia dalla vigente legislazione.
Per l'attuazione dei nuovi compiti
provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a
livello centrale che periferico, è tenuto ad
avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze
fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
A decorrere dal 1° gennaio 1980
vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già
stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
Art. 77.
(Liquidazione
degli enti soppressi e ripiano delle loro passività)
Fermo restando quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e
gestioni autonome di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17
agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione
dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato
centrale istituito con lo stesso articolo 4.
Prima che siano
esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni
autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a
definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli
organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro
lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono,
ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che,
trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine
della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono
assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari liquidatori delle
gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno
successivo alla data di assunzione delle gestioni
stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare
all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri
contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità finanziare delle
gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito
conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può
disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la
copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
Eventuali disavanzi di liquidazione,
che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma,
saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è
autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al
mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette
operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una
corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse e per gli anni successivi
con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione
della spesa del Mînistero del tesoro.
Per le esigenze della gestione di
liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto
dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 78.
(Norme
fiscali)
I trasferimenti di beni mobili ed
immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento
di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o
diritta di qualsiasi specie o natura.
Art. 79.
(Esercizio
delle deleghe legislative)
Le norme delegate previste dalla
presente legge sono emanate, con decreti del Presidente del
Art. 80.
(Regioni
a statuto speciale)
Restano salve le competenze
statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla
presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province
autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto,
per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme
relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla
parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due
province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.
Al trasferimento delle funzioni,
degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i
rapporti tra
Art. 81.
(Assistenza
ai mutilati e agli invalidi civili)
Il trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di
cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e
ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.
Art. 82.
(Variazioni
al bilancio dello Stato)
Il Ministro del tesoro è autorizzato
a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 83.
(Entrata
in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Le disposizioni di cui ai Capi II,
III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1°
gennaio 1979.
(1) Legge 23 dicembre
1978, n. 833.
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