Prospettive assistenziali, n. 45,
gennaio - marzo 1979
RIFORMA
DELL'ASSISTENZA
Alla
data del 2 febbraio 1979 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari interni della Camera dei Deputati hanno approvato i
primi 13 articoli della riforma dell'assistenza.
Poiché
è in discussione anche la proposta di legge di iniziativa
popolare «Competenze regionali in materia di servizi
sociali e scioglimento degli enti assistenziali» (firme raccolte 120.000), è
stato chiesto ai Presidenti delle due suddette Commissioni di consultare le
organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa popolare.
La
consultazione consentirebbe di verificare la disponibilità delle Commissioni
parlamentari a confrontarsi con i movimenti di base.
Nel
rinviare il commento a quando saranno approvati tutti gli articoli, dobbiamo però segnalare che il Ministero dell'interno e
ARTICOLI APPROVATI
Art. 1.
(Princìpi ed obiettivi)
In attuazione delle norme
costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale,
la presente legge determina i princìpi
fondamentali relativi agli interventi di assistenza diretti a garantire al
cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione
alla vita del Paese.
Tali obiettivi si realizzano con
un'attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale,
familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed
integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base, e in
armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.
È garantita a
norma dell'articolo 38 della Costituzione la libertà dell'iniziativa
privata.
Art. 2.
(Servizi
sociali)
I servizi sociali sono volti a
mantenere i cittadini nel loro ambiente familiare e sociale e di conseguenza
sono prevalentemente servizi sociali territoriali aperti, a carattere
domiciliare o di centri diurni.
Essi tendono al recupero e al
reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di tutti i
cittadini che per qualsiasi causa ne siano stati
esclusi.
Art. 3.
(Destinatari)
Tutti i cittadini hanno diritto a
fruire dei servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere
giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.
Sarà favorita la preferenza degli
utenti nella libera scelta nell'ambito dei servizi programmati. Sono, altresì,
ammessi ai suddetti servizi, gli stranieri e gli apolidi che si trovano in
territorio italiano, anche se non siano assimilati ai
cittadini italiani o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste
il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce
con riguardo alla condizione di cittadinanza.
Può essere chiesto agli utenti il
concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle
loro condizioni economiche, tenendo conto della situazione locale e della
rilevanza sociale dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
Art. 4.
(Prestazioni
economiche)
Le prestazioni di carattere
economico si distinguono in ordinarie e
straordinarie.
Hanno diritto alle prestazioni
ordinarie:
sotto forma di pensione sociale, tutti i
cittadini che, per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro
volontà non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi necessari
per vivere;
sotto forma di assegni continuativi di
assistenza, tutti i cittadini che, a causa della loro inabilità, hanno bisogno
dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita, o di una
sorveglianza personale continua.
Le prestazioni economiche ordinarie
e le relative misure sono definite con leggi dello Stato. Le prestazioni
straordinarie sono dirette a coloro che si trovano in difficoltà economiche,
contingenti e temporanee, e sono erogate dai comuni secondo i criteri
indicati dalle leggi regionali.
Art. 5.
(Compiti
dello Stato)
Sono di competenza dello Stato:
a) la funzione di indirizzo
e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto
ordinario in materia di servizi sociali attinenti ad esigenze di carattere
unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e
agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;
b) gli interventi di primo soccorso in
caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gravità ed estensione e
gli interventi straordinari ad essi collegati;
c) gli interventi di prima assistenza
in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali;
d) gli interventi in favore dei
profughi stranieri, limitatamente al periodo strettamente necessario alle
operazioni di identificazione e di riconoscimento
della qualifica di rifugiata e per il tempo che intercorre fino al loro
trasferimento in altri paesi, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli
stranieri e agli apolidi;
e) gli interventi sociali prestati ad
appartenenti alle Forze armate e agli altri dipendenti dello Stato,
limitatamente al funzionamento e alla gestione di circoli e mense e comunque di attività direttamente collegate all'espletamento
del servizio;
f) i rapporti in materia di assistenza con organismi stranieri ed internazionali, la
distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in
attuazione di regolamenti della Comunità economica europea, nonché l'adempimento
di accordi internaziona4i in materia di assistenza;
g)
le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in
attuazione dell'articolo 38 della Costituzione;
h)
a favore degli italiani all'estero gli interventi fuori del territorio
nazionale;
i) la certificazione della qualifica di orfano, vedova, inabile e degli altri titoli di legittimazione
al godimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti, da esercitarsi mediante
delega alle regioni.
Artt. 6. e 7.
(Non
ancora definiti)
Art. 8.
(Compiti
delle Regioni)
La potestà delle regioni in materia
di servizi sociali e di prestazioni economiche a carattere straordinario è
svolta nel rispetto delle norme e dei princìpi
stabiliti dalla presente legge.
Le regioni attuano le finalità della
presente legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali
coordinati con gli obiettivi definiti in sede di programmazione nazionale, e con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale
secondo le procedure previste nei rispettivi statuti, assicurando comunque il
concorso dei comuni e delle province e tenendo conto delle indicazioni e
proposte emerse dalla consultazione delle associazioni regionali delle formazioni
sociali e degli organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel
settore. Le regioni in particolare provvedono a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione, la organizzazione e la gestione dei servizi
sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;
2) determinare i
criteri generali per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni secondo
i princìpi indicati nel precedente articolo 2;
3) determinare le aree territoriali
più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi sociali; secondo 4a
norma di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616;
4) promuovere iniziative per la
qualificazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del
personale addetto o da adibire ai servizi sociali in collaborazione con
le università e le altre istituzioni formative, e sulla base del fabbisogno di
operatori determinato in sede di programmazione regionale;
5) determinare gli indirizzi di
carattere generale per la erogazione delle
prestazioni straordinarie e temporanee per i cittadini che si trovino in
particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;
6) provvedere alla ripartizione fra
i comuni singoli e associati, comprese le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei
servizi sociali sulla base delle priorità prospettate dagli organismi preposti
alla gestione dei servizi e definite in sede di programmazione regionale;
7) determinare le
condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'apposito
registro regionale;
8) disciplinare la vigilanza sulle
attività socio-assistenziali svolte nell'ambito
regionale;
9) svolgere una azione
di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi
sociali, anche promuovendo la sperimentazione di nuovi servizi.
Art. 9.
(Compiti
delle province)
Le province concorrono alla elaborazione del piano di individuazione degli ambiti
territoriali e del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali. Approvano
nell'ambito di tale piano il programma provinciale di localizzazione dei
presidi assistenziali ed esprimono il parere sulla rispondenza alla gestione
dei servizi stessi delle delimitazioni territoriali determinate
dalla regione.
Le funzioni in materia di assistenza attualmente svolte dalle province sono
trasferite ai comuni singoli o associati con il relativo personale e patrimonio,
nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
Le province svolgono le funzioni
amministrative che siano ad esse delegate dalle
regioni.
Art. 10.
(Competenze
dei Comuni)
I comuni sono titolari di tutte le
funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale salvo quelle indicate nei precedenti articoli 5, 6 e 8.
I comuni singoli e associati
partecipano alla elaborazione, realizzazione e
controllo del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali e
stabiliscono le modalità per assicurare ai cittadini il diritto di partecipare
alla programmazione dei servizi stessi, anche mediante l'intervento dei
rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel
territorio, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle associazioni e
delle istituzioni di cui al successivo articolo 13.
I comuni per realizzare le finalità
della presente legge:
a) provvedono alla organizzazione
del complesso dei servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio
qualificando e potenziando i servizi sociali esistenti anche attraverso la
trasformazione delle strutture già funzionanti, istituendo nuovi servizi e
stipulando convenzioni con le istituzioni private iscritte nel registro
regionale di cui al successivo articolo 13;
b) garantiscono il diritto dei
cittadini di partecipare alla gestione e al controllo dei servizi sociali
pubblici, stabilendo anche le modalità d'intervento degli utenti, delle
famiglie e delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
c) erogano le prestazioni economiche
straordinarie e temporanee secondo gli indirizzi generali determinati dalla
Regione.
Ai fini di cui al punto a) i comuni si avvalgono della
collaborazione del volontariato. I corrispettivi delle convenzioni di cui ai punto a) sono
riferiti ai costi del servizio prestato.
Art. 11.
(Gestione
dei servizi)
I Comuni singoli o associati
provvedono alla gestione dei servizi sociali pubblici di assistenza
secondo gli indirizzi del programma regionale e nel rispetto degli ambiti
territoriali definiti anche per i servizi sanitari.
La legge regionale stabilisce le norme per la gestione amministrativa dei servizi
sociali svolti dai Comuni singoli o associati, assicurandone il
coordinamento e le opportune forme di collegamento con i servizi sanitari
gestiti dall'unità sanitaria locale e con gli altri servizi finalizzati allo
sviluppo sociale.
Art. 12.
(Libertà
dell'assistenza privata)
In conformità all'ultimo comma
dell'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle associazioni, fondazioni e altre
istituzioni - dotate o meno di personalità giuridica - che perseguano finalità
assistenziali.
Art. 13.
(Registro
regionale istituzioni private)
«In ogni regione è istituito un
registro per la iscrizione delle associazioni,
fondazioni e istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che
intendono essere consultate, dagli enti locali indicati nell'articolo 10, nella
fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla
stipulazione di convenzioni con gli enti medesimi.
L'iscrizione nel registro delle
istituzioni private, fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo,
è disposta dalla regione, sentiti í comuni nei cui territori
l'istituzione opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:
1) assenza di fini di lucro;
2) idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza
organizzativa ed operativa;
3) rispetto per i dipendenti delle
norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di
prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni fra le istituzioni e le
fondazioni di cui al primo comma con ordini religiosi o case generalizie;
4) corrispondenza
ai princìpi stabiliti dalla presente legge e alle
condizioni previste dalle leggi regionali.
Nel rispetto di tali requisiti i
servizi gestiti da privati e convenzionati possono essere inclusi nel piano dei servizi sociali formulato dalle regioni con il concorso
dei comuni e delle province.
Per le istituzioni operanti in più regioni l'iscrizione è effettuata nel registro tenuto
presso la regione in cui l'istituzione ha sede legale, sentite le altre
regioni interessate».
Art. 14.
(Associazioni
di volontariato)
È riconosciuta la funzione delle
associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di
concorrere al conseguimento dei fini dell'assistenza
sociale.
Tra le associazioni di volontariato
di cui al comma precedente sono ricomprese anche le
istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di
statuto su prestazioni volontarie e personali dei
soci.
Art. 15.
(Regioni
a statuto speciale)
Le disposizioni della presente legge
si estendono in quanto applicabili alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure
previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.
www.fondazionepromozionesociale.it