Prospettive assistenziali, n. 45,
gennaio - marzo 1979
SENTENZA
SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI HANDICAPPATI
Il Pretore di Milano, Dott. Salvatore Salmeri, Sezione
lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella
causa iscritta al n. 6649/77 R.G.L., vertente tra F.B., attore, e
Oggetto: assunzione
invalido.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-11-
Si costituiva la convenuta, la quale
chiedeva il rigetto delle domande attrici, con il favore delle spese.
Espletatosi il tentativo di conciliazione, dopo
il deposito di note difensive da parte del ricorrente e dopo la discussione
orale della causa, veniva pronunciata la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La convenuta sostiene in primo luogo
di non essere tenuta ad assumere l'attore, in quanto la percentuale degli
invalidi civili da essa occupati coprirebbe
abbondantemente il numero previsto dalla legge 2-4-68, n. 482.
Va ritenuto in proposito,
conformemente alla circolare del Ministero del lavoro n. 6/13577/80 in data 24-4-69,
che, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di assunzione
degli invalidi, non possono essere conteggiati nell'aliquota di legge coloro
che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico della qualifica dopo l'1-7-68 e
coloro che, essendo già occupati nell'azienda, sono in attesa degli
accertamenti medico-legali da parte della Commissione medica provinciale,
mentre sono da ritenersi computabili nell'aliquota di legge gli invalidi civili
in forza alla data del 30-6-68, già giuridicamente riconosciuti,
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti obbligatoriamente.
Quanto detto trova conferma nella
sentenza della Cassazione penale 2-10-76 n. 9223, nella quale si afferma che le
aziende private non possono comprendere nell'aliquota degli invalidi da
occupare obbligatoriamente eventuali dipendenti che siano divenuti invalidi mentre già lavoravano alle dipendenze della stessa
azienda e che non siano stati assunti obbligatoriamente come invalidi tramite
l'Ufficio provinciale del lavoro.
Orbene, dall'elenco del personale
privilegiato esibito dalla convenuta risulta che
almeno 32 invalidi civili sui 48 attualmente occupati presso la stessa
convenuta non sono da computare nella percentuale d'obbligo, in quanto divenuti
tali durante il rapporto di lavoro. Pertanto deve
ritenersi infondato l'assunto della convenuta secondo cui la percentuale
d'obbligo degli invalidi civili sarebbe già coperta.
Inoltre va tenuto presente lo
scorrimento deliberato, conformemente alla legge, dalla Commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio in data 26-11-75, tra le
categorie degli invalidi ex militari di guerra e civili di guerra e quella
degli invalidi civili, per cui la quota spettante
agli invalidi civili è stata portata dal 15% al 30%.
Da ultimo la convenuta sostiene
l'illegittimità del provvedimento di avviamento al
lavoro per difetto della richiesta di assunzione.
Va in proposito rilevato che la
richiesta risulta dalla denuncia del 30-6-
Pertanto, sussistendo a carico della
convenuta l'obbligo di assumere l'attore, va dichiarato costituito ex art.
2932 c.c. il rapporto di lavoro tra le parti, nei termini e secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza
della società convenuta.
Inoltre la convenuta medesima va condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento
danni, delle retribuzioni, nella misura contrattuale, dalla data
dell'avviamento al lavoro fino a quella dell'effettiva assunzione, con interessi
e rivalutazione monetaria, ai sensi di legge, dalle scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
La presente sentenza è
provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Pretore, definitivamente
pronunciando, così decide:
1) dichiara costituito ex art. 2932
c.c. il rapporto di lavoro inter partes
nei termini e secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza della società convenuta;
2) condanna
3) condanna, altresì,
4) dichiara la presente sentenza
provvisoriamente esecutiva.
Milano, 20-4-1978
IL PRETORE
Salvatore Salmeri
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