Prospettive assistenziali, n. 45, gennaio - marzo 1979

 

 

SENTENZA SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI HANDICAPPATI

 

 

Il Pretore di Milano, Dott. Salvatore Salmeri, Sezione lavoro, ha pronunciato la seguente sen­tenza nella causa iscritta al n. 6649/77 R.G.L., vertente tra F.B., attore, e la S.p.a. B.S., con­venuta.

 

Oggetto: assunzione invalido.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso notificato il 21-11-77 l'attore , pre­messo di essere stato avviato al lavoro come in­valido civile presso la convenuta dall'Ufficio pro­vinciale del lavoro di Milano in data 26-9-77 e di non essere stato, tuttavia, assunto dalla convenu­ta medesima, chiedeva al Pretore di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, di ritenere sussi­stente il rapporto di lavoro alla data del rilascio del nulla osta, disponendo la reintegrazione di es­so ricorrente nel posto di lavoro, con tutti i con­seguenti oneri retributivi e le sanzioni relative a carico della convenuta, e, in via alternativa, di dichiarare costituito il rapporto di lavoro ex ar­ticolo 2932 c.c., nei termini e secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di ap­partenenza della convenuta, con tutti i conse­guenti obblighi retributivi, spese rifuse.

Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attrici, con il favore delle spese.

Espletatosi il tentativo di conciliazione, dopo il deposito di note difensive da parte del ricor­rente e dopo la discussione orale della causa, veniva pronunciata la sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La convenuta sostiene in primo luogo di non essere tenuta ad assumere l'attore, in quanto la percentuale degli invalidi civili da essa occupati coprirebbe abbondantemente il numero previsto dalla legge 2-4-68, n. 482.

Va ritenuto in proposito, conformemente alla circolare del Ministero del lavoro n. 6/13577/80 in data 24-4-69, che, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di assunzione degli invalidi, non pos­sono essere conteggiati nell'aliquota di legge co­loro che hanno ottenuto il riconoscimento giuri­dico della qualifica dopo l'1-7-68 e coloro che, essendo già occupati nell'azienda, sono in attesa degli accertamenti medico-legali da parte della Commissione medica provinciale, mentre sono da ritenersi computabili nell'aliquota di legge gli invalidi civili in forza alla data del 30-6-68, già giuridicamente riconosciuti, indipendentemente dal fatto che siano stati assunti obbligatoria­mente.

Quanto detto trova conferma nella sentenza della Cassazione penale 2-10-76 n. 9223, nella quale si afferma che le aziende private non pos­sono comprendere nell'aliquota degli invalidi da occupare obbligatoriamente eventuali dipendenti che siano divenuti invalidi mentre già lavoravano alle dipendenze della stessa azienda e che non siano stati assunti obbligatoriamente come inva­lidi tramite l'Ufficio provinciale del lavoro.

Orbene, dall'elenco del personale privilegiato esibito dalla convenuta risulta che almeno 32 invalidi civili sui 48 attualmente occupati presso la stessa convenuta non sono da computare nella percentuale d'obbligo, in quanto divenuti tali du­rante il rapporto di lavoro. Pertanto deve ritenersi infondato l'assunto della convenuta secondo cui la percentuale d'obbligo degli invalidi civili sa­rebbe già coperta.

Inoltre va tenuto presente lo scorrimento de­liberato, conformemente alla legge, dalla Com­missione provinciale per il collocamento obbli­gatorio in data 26-11-75, tra le categorie degli invalidi ex militari di guerra e civili di guerra e quella degli invalidi civili, per cui la quota spet­tante agli invalidi civili è stata portata dal 15% al 30%.

Da ultimo la convenuta sostiene l'illegittimità del provvedimento di avviamento al lavoro per difetto della richiesta di assunzione.

Va in proposito rilevato che la richiesta risulta dalla denuncia del 30-6-77, in occasione della qua­le è stato espressamente indicato che la stessa valeva anche come richiesta.

Pertanto, sussistendo a carico della convenuta l'obbligo di assumere l'attore, va dichiarato co­stituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro tra le parti, nei termini e secondo il contratto collet­tivo nazionale di lavoro del settore di apparte­nenza della società convenuta.

Inoltre la convenuta medesima va condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di ri­sarcimento danni, delle retribuzioni, nella misura contrattuale, dalla data dell'avviamento al lavoro fino a quella dell'effettiva assunzione, con inte­ressi e rivalutazione monetaria, ai sensi di legge, dalle scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente ese­cutiva per legge.

 

P.Q.M.

 

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così decide:

1) dichiara costituito ex art. 2932 c.c. il rap­porto di lavoro inter partes nei termini e secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del set­tore di appartenenza della società convenuta;

2) condanna la S.p.a. B.S. al pagamento, in favore di F.B., a titolo di risarcimento danni, del­le retribuzioni, nella misura contrattuale, dalla data dell'avviamento al lavoro fino a quella della effettiva assunzione, con interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi di legge, dalle scadenze al saldo;

3) condanna, altresì, la S.p.a. B.S. al paga­mento delle spese processuali, che liquida in complessive L. 380.000, ivi comprese L. 10.000 per spese borsuali, L. 90.000 per competenze e L. 280.000 per onorario;

4) dichiara la presente sentenza provvisoria­mente esecutiva.

 

Milano, 20-4-1978

IL PRETORE

Salvatore Salmeri

 

 

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