Prospettive assistenziali, n. 46, aprile
- giugno 1979
DECRETO-LEGGE PER
IL TRASFERIMENTO DELLE IPAB AI COMUNI (1)
Art.
1.
Le I.P.A.B.
operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1979, salvo
quanto previsto dai successivi commi.
Sono escluse dal trasferimento ai
comuni le I.P.A.B. compese in
una delle seguenti categorie:
1) che si tratti di
istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste
allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'ente sia
avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo
dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel
senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti
l'organo collegiale deliberante;
c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di
prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di
liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei
soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;
d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di
liberalità o da apporti dei soci;
2) che si tratti di
istituzione promossa ed amministrata da privati, ed operante
prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste
allorché concorrono congiuntamente i seguenti
elementi:
a) che l'atto costitutivo o la tavola
di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere
da privati;
b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere,
sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il
presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione
pubblica;
c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti
da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento
sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in
prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o
finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia
beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore
al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito
rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà
delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;
3) che si tratti di
istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti
elementi:
a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;
b) che risulti
collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi
collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del
culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità
religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo
qualificante di gestione del servizio.
Sono in ogni caso
soppresse:
a) le I.P.A.B.
il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza
da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo
che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità
religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di
riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;
b) le I.P.A.B.
già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;
c) le I.P.A.B.
che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali. Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni
le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.
Non rientrano nella disposizione di
cui al comma precedente le I.P.A.B.
l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di
ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche,
ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di
istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre
disposizioni del presente articolo.
I commi quinto e sesto dell'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1°
gennaio 1979.
Il comma settimo del citato art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977 è sostituito dal seguente:
«La legge regionale disciplina i
modi e le forme di attribuzioni in proprietà o in uso
ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alle
regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei
beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente
decreto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione
dei servizi disposte in attuazione del presente articolo».
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale
rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta
alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente
decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.
Entro i successivi trenta giorni i
comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
Entro i successivi sessanta giorni,
le regioni, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al
precedente comma, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al
comma successivo, le proposte di esclusione dal
trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.
Entro il 15 novembre 1979 una
commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati
dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei
gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il parere sulle proposte delle regioni.
Decorso tale termine, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del
parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso
ove non sia pervenuto nel termine suindicato.
Le I.P.A.B.
così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali
assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella
relativa disciplina, ad eccezione di quelle cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.
Ove non sia stata presentata la
domanda di esclusione di cui al precedente ottavo
comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B.
sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente
articolo.
Il trasferimento ai comuni dei beni,
delle funzioni e del personale per le I.P.A.B.
soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle
condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B.
in una delle categorie di cui al secondo comma del presente decreto, ovvero
dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di
esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.
Art.
2.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto, sentita la regione interessata e su parere della
commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle I.P.A.B. comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo
comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, svolgono prevalentemente attività di istruzione
ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo.
Con proprio decreto, sempre sentita
la regione interessata e su parere della suddetta commissione parlamentare,
conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa
alle I.P.A.B. non svolgenti attività
prevalentemente di istruzione, salvo per quelle I.P.A.B.
nei cui confronti risulti la non inquadrabilità nelle
categorie elencate ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente
articolo.
Ai fini della esclusione
dal trasferimento alle regioni delle I.P.A.B.
interregionali di cui alla annotazione apposta alla tabella 8 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano i criteri
di cui al presente decreto.
Art.
3.
I divieti disciplinati dal primo
comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per le I.P.A.B. non comprese nell'elenco di cui al sesto comma
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977; n.
616, sino alla data di emanazione del decreto di cui
al dodicesimo comma del precedente art. 1.
Art.
4.
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) Decreto-legge n. 113 del 29 marzo 1979.
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