Prospettive assistenziali, n. 46, aprile
- giugno 1979
IL COMUNE DI TORINO
HA COMPLETATO LE LINEE D'INTERVENTO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA
Con
l'approvazione delle tre delibere che pubblichiamo, il Comune di Torino ha
completato la definizione delle proprie linee di intervento
nel campo dell'assistenza
(1).
Le
priorità sono state precisate nella deliberazione del 14 settembre 1976 (V. Prospettive assistenziali n. 35) in cui sono altresì contenute le
modalità operative riguardanti le comunità alloggio
per minori, adulti e anziani, gli affidamenti educativi di minori, gli
affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati adulti
e di anziani presso famiglie, persone e nuclei parafamigliari composti da due
e più volontari. Altre due delibere, una relativa alla determinazione dei
criteri generali di erogazione e degli importi per
l'assistenza economica (modificata in parte da una delibera che riportiamo in
questo numero), l'altra concernente le indicazioni programmatiche degli
interventi a favore degli handicappati di età superiore ai 14 anni, sono state
pubblicate sul n. 42 di Prospettive assistenziali.
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PARENTI DELLE PERSONE
ASSISTITE DAL COMUNE MEDIANTE AFFIDAMENTI, INSERIMENTI, COMUNITÀ ALLOGGIO E RICOVERO IN ISTITUTI. APPROVAZIONE DEI CRITERI (2)
Con deliberazione approvata dal
Consiglio comunale in data 12 settembre 1976, è stato affermato che al fine
di prevenire il bisogno assistenziale, è necessario provvedere alla messa a
disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo,
trasporti, abitazione ecc.) solo in tale modo essendo possibile ridurre le
cause che provocano le richieste di assistenza.
Questa linea di intervento
impegna ovviamente non solo il Comune di Torino, ma anche la Regione e
soprattutto la politica nazionale che, eliminando gli sprechi e gli squilibri
economici e sociali presenti nel nostro Paese, assicuri il lavoro,
l'adeguamento delle pensioni al reale costo della vita, l'abitazione ed un
efficiente servizio sanitario.
Nella citata deliberazione inoltre
sono state indicate le priorità di intervento nel
campo socioassistenziale come segue:
a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristica o riabilitativa, ma anche
educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;
b) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);
c) segnalazione ai sensi dell'art.
314/4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 e adempimenti di servizio sociale per
l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il
Tribunale per i minorenni ed il Giudice tutelare;
d) affidamenti educativi di minori,
affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone
singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);
e) istituzione di comunità alloggio
per minori, handicappati adulti e anziani, gestite
direttamente dal Comune di Torino.
Nella stessa deliberazione è pure
affermato: «Con l'attuazione graduale di tutti gli interventi di cui sopra, il
ricovero in istituti a carattere di internato verrà
progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato».
Premesso che il Comune interviene
solo nei riguardi delle persone per le quali le norme vigenti stabiliscono la
sua competenza e nei riguardi dei soggetti per i quali la competenza deriva da
convenzioni, con la presente deliberazione si intendono
definire le modalità ed i criteri di intervento economico da parte del Comune
nei casi di:
- affidamento e inserimento presso
famiglie, persone e nuclei parafamiliari;
- accoglimento in comunità alloggio;
- ricovero in istituti.
Detti criteri e modalità hanno in modo particolare lo scopo di eliminare le
condizioni che possono favorire le situazioni di vita extrafamiliare e il
ricovero in istituto sotto il profilo della convenienza economica dei soggetti
interessati e delle persone tenute agli alimenti.
In risposta a tale esigenza, e in
applicazione dell'obbligo agli alimenti stabilito dal Codice civile, da anni i
servizi comunali richiedono contributi ai soggetti ricoverati in istituto e
alle persone tenute agli alimenti.
Stante l'ampliarsi degli interventi
comunali agli affidamenti, agli inserimenti ed alle comunità-alloggio, si
ravvisa la necessità di estendere la costante prassi comunale relativa ai
suddetti contributi per il ricovero in istituto, anche a tali nuove
iniziative.
1) In base a
tali premesse il Comune non interverrà economicamente tranne casi eccezionali
da valutare in relazione alle esigenze inderogabili dell'utente fatta salva l'azione
di rivalsa delle somme pagate dal Comune stesso quando l'assistito e le
persone tenute agli alimenti godano di redditi e/o posseggano beni immobili e
mobili (iscritti in pubblici registri) tali da consentire agli stessi la
copertura delle spese per affidamenti, inserimenti, comunità alloggio e
ricovero in istituti, di cui alla delibera n. 1398 del 14 settembre 1975 (3).
Fra i beni immobili non si tiene
conto degli alloggi, di proprietà dell'assistito,
purché adeguati alle esigenze, abitati da genitori, figli, coniuge
dell'assistito e con lui conviventi e degli alloggi di proprietà delle persone
tenute agli alimenti e da essi abitati.
Non si tiene conto altresì del
negozio di proprietà dell'assistito, gestito dallo stesso e dai parenti
conviventi. Questa norma vale anche per i negozi di proprietà dei parenti.
Non si tiene inoltre conto dei beni
mobili iscritti in pubblici registri (ad es. autovetture degli utenti e delle
persone tenute agli alimenti) necessari ed adeguati per ragioni di lavoro e/o
per la vita di relazione.
Tuttavia il Comune
interverrà economicamente, in deroga a quanto sopra indicato, nei casi in cui
sia necessario provvedere alle esigenze inderogabili dell'utente.
È fatta salva
l'azione di rivalsa nei confronti degli stessi utenti e delle persone
obbligate. Tali
casi dovranno essere oggetto di valutazione
particolarmente accurata e la decisione in merito dovrà essere assunta
dall'organo dell'Amministrazione con provvedimento che contenga la
dichiarazione ampiamente motivata del carattere di eccezionalità.
Negli altri casi il Comune
interviene e richiede agli assistiti e alle persone tenute agli alimenti
contributi da determinare secondo i parametri ed i criteri stabiliti nella
presente deliberazione.
I contributi alle persone obbligate,
sono richiesti prioritariamente al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli
e sorelle; laddove non sia possibile ottenere il contributo dai succitati familiari,
si procede nei confronti degli altri obbligati ex
codice civile.
2) Le persone affidate o inserite
presso famiglia, persone singole, nuclei parafamiliari o accolte in comunità
alloggio o ricoverate in istituti che godano di redditi di
qualsiasi natura, pensioni e assegni comprese, sono tenute a versare al
Comune l'importo dei propri redditi fino alla copertura del contributo o
della spesa o della retta previsti per l'intervento attuato, fermo restando il
motivo di esclusione di cui al punto 1).
Per le esigenze personali
dell'utente, non soddisfatte dalla struttura di ricovero, è conservata una
quota determinata sommando gli importi delle voci
abbigliamento, igiene della persona e vita di relazione della tabella 1 «
Bilancio per l'aggiornamento del minimo vitale » di cui alla citata deliberazione
n. 859 concernente l'assistenza economica (4).
Tale quota si intende
aggiornata ogni qual volta verrà rivista fa tabella di cui sopra. Agli utenti
privi di reddito viene erogata dal Comune la somma di
pari importo.
3) Fermi restando i motivi di esclusione e di contribuzione parziale alle spese,
specifici accordi verranno stabiliti fra il Comune e l'assistito che possegga
beni immobili o mobili registrati, il cui valore copra in tutto o in parte le spese.
Le finalità di tali accordi sono:
a) garantire all'assistito la
proprietà degli immobili o mobili registrati, la cui
alienazione non è ritenuta opportuna dall'assistito stesso;
b) garantire al Comune il rimborso
delle somme versate dal Comune stesso, prevedendone anche la rivalutazione al
momento in cui avverrà il rimborso.
4) Per stabilire se il Comune
interviene o non inter-viene e l'eventuale
quota a carico degli esercenti la potestà parentale
e delle persone tenute agli alimenti, si procede come segue:
a) si
determina il minimo vitale di tutti i componenti, escluso quello della persona
assistita, secondo quanto previsto dalla tabella 1, della citata deliberazione
n. 859, aggiungendo per intero l'importo completo dell'affitto del nucleo e
delle spese relative (escluso il riscaldamento).
Nel caso di persona sola obbligata,
non si tiene conto del minimo vitale, ma del minimo salariale secondo quanto
previsto dalla tabella 2 della citata deliberazione n. 859, aumentato dell'eventuale
importo dell'affitto eccedente L. 50.000 (previsto
come massimale nella citata deliberazione n. 869) e delle spese relative
(escluso il riscaldamento);
b) si deduce dalla spesa prevista per affidamenti e inserimenti, accoglimento in comunità
alloggio e ricovero in istituto, la somma versata direttamente dall'assistito;
c) qualora il reddito degli esercenti la potestà parentale o
delle persone tenute agli alimenti superi il minimo vitale (o il minimo
salariale) come indicato al punto a)
la quota a carico delle persone di cui sopra è calcolata come segue:
Contributo
al Comune
- fino a L. 50.000 10% L. 5.000
- fino a L. 100.000 15% L. 15.000
- fino a L. 150.000 20% L. 30.000
- fino a L. 200.000 25% L. 50.000
- fino a L. 300.000 30% L. 90.000
- fino a L. 400.000 35% L. 140.000
- fino a L. 500.000 40% L. 200.000
- fino a L. 600.000 45% L. 270.000
- fino a L. 700.000 47,5% L. 332.500
- fino a L. 800.000 50% L. 400.000
Con separato provvedimento si
aggiornerà la deliberazione n. 869/78 sull'assistenza economica.
Il Comune provvede
ad assumere a proprio carico l'importo della spesa dell'intervento,
ridotto della quota a carico dell'assistito e degli esercenti la potestà parentale e delle persone tenute agli alimenti.
Per quanto concerne la proprietà da
parte degli esercenti la potestà parentale e delle
persone tenute agli alimenti di beni mobili registrati e immobili, si applicano
le stesse norme previste ai punto 1 e 3.
I massimali relativi
al minimo vitale e al minimo salariale citati nella presente
deliberazione si intendono aggiornati ogni qualvolta verranno riviste le
relative tabelle (n. 1 e 2) della citata deliberazione del Consiglio comunale
n. 869.
In ogni caso la retta massima di
riferimento per il calcolo dei contributi a carico degli utenti e delle persone
obbligate agli alimenti, non può superare di quattro volte il minimo vitale
degli utenti e degli obbligati.
Il Comune si impegna
ad assumere iniziative affinché dalle spese e dalle rette di ricovero in
istituto o in comunità possano essere dedotte le somme relative all'assistenza
sanitaria, farmaceutica e quelle relative a maggiore assistenza per cronicità,
per lungodegenza ed handicaps.
Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzioni, adotterà le
misure necessarie comprese quelle giudiziali perché gli interessati adempiano
all'obbligo stesso.
La presente deliberazione si applica
esclusivamente nei confronti delle persone per le quali il Comune ha disposto
provvedimenti di affidamento, di ricovero in comunità
e in istituto.
La Giunta municipale propone al
Consiglio comunale di approvare i criteri generali indicati in premessa relativi ai contributi a carico degli utenti e dei parenti
delle persone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti, comunità
alloggio e ricovero in istituti.
SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO. DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E
DEI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE (5)
Con deliberazione n. 1398 del 14
settembre 1976 il Consiglio comunale si faceva interprete di diffusi ed
affermati orientamenti sia politici che sociali nella
direzione di eliminare o almeno ridurre la domanda di assistenza, avendo ben
presente che il bisogno assistenziale si previene con la messa a disposizione
di servizi primari (asili, scuole, case, trasporti ecc.).
Questa linea di intervento
deve necessariamente veder coinvolta la Regione ma soprattutto non può
prescindere da una diversa politica nazionale che, eliminando gli sprechi e
gli squilibri economici e sociali presenti nel nostro paese, assicuri il
lavoro, l'adeguamento delle pensioni, l'abitazione, un efficiente servizio
sanitario, ecc.
Con la citata deliberazione, il
Consiglio comunale si proponeva di operare per la limitazione dei ricoveri con
carattere di internato ed individuava una serie di
interventi alternativi al ricovero stesso secondo priorità fissate come segue:
a) assistenza domiciliare, atta a
consentire il mantenimento od il ricupero dei massimi livelli possibili di autosufficienza, senza allontanamento dal proprio
ambiente, attraverso il «servizio di aiuto domestico» e l'assistenza educativa
ai minori, specialmente se handicappati, nonché con opportuni collegamenti con
le strutture sanitarie territoriali (servizi sanitari di base, ambulatoriali,
ospedalieri ecc.) per assicurare prestazioni qualificate a domicilio in caso
di necessità;
b) assistenza economica, da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);
c) segnalazione ai sensi dell'art.
314/4 legge 5 giugno 1967 n. 431 ed adempimenti di servizio sociale per l'adozione
speciale ed ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il
Tribunale per i minorenni ed il Giudice tutelare;
d) affidamenti educativi di minori,
affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone sole,
nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);
e) istituzione di comunità alloggio
per minori, handicappati adulti, anziani gestite
direttamente dal Comune di Torino.
Resta fermo quanto già previsto
nella citata deliberazione e cioè che i vari
interventi non devono comportare la creazione di servizi a sé stanti ma essere
uno dei compiti dell'Unità locale dei servizi operante in ciascuna delle 23
zone di cui alla delibera del Consiglio comunale del 9 febbraio 1976 (6), ed
inoltre che tali interventi dovranno essere previsti, organizzati e dimensionati
in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni singola zona per quanto
concerne la consistenza dei rischi cui si intende ovviare (l'emarginazione ed
il ricovero in istituto).
A tal fine sarà necessario per ogni
zona recuperare tutte le informazioni di carattere sanitario, anagrafico,
sociale, ambientale che permettano di individuare
l'esistenza o meno del rischio di cui sopra, la sua rilevanza in termini di
gravità e di numero degli esposti.
Sarà inoltre opportuno predisporre
momenti di sperimentazione che consentano di avviare
il processo verificando metodi, costi ed efficacia.
La presente deliberazione ha lo
scopo di definire i criteri di intervento in materia
di aiuto domestico, servizio attribuito alle funzioni deliberative del
Consiglio di Circoscrizione.
L'aiuto domestico ha lo scopo di
favorire e consentire la permanenza al proprio domicilio di persone che abbiano perduto in parte o completamente l'autosufficienza
e di evitare l'istituzionalizzazione.
Ogni altro intervento di carattere
peculiarmente sanitario (come il servizio infermieristico e quello
riabilitativo, nonché quello medico) dovrà essere
organizzato rigorosamente nell'ambito dei servizi sanitari dell'ULS rendendo
efficienti ed efficaci le strutture territoriali, in modo particolare
potenziando i momenti ambulatoriali, compresa l'istituzione dell'ospedale di
giorno e dotandoli di sufficiente elasticità per consentire interventi
domiciliari diversificati qualora questi si rendano strettamente necessari. Attualmente e sino a quando tali servizi non saranno
operanti, l'Amministrazione Comunale prosegue il servizio infermieristico
domiciliare finora svolto, convertendolo, ove è necessario, in base alle
esigenze dei quartieri.
Il servizio di aiuto
domestico ha come obiettivo operativo l'integrazione dell'attività della persona
o del nucleo non autosufficiente.
Il servizio di aiuto
domestico è rivolto alle persone:
- le cui esigenze
non sono o non possono essere soddisfatte da parenti o da volontari o da vicini
di casa. A tale
scopo gli operatori sono tenuti a verificare la possibilità che gli interventi
siano assicurati da parenti, vicini di casa o volontari,
tenendo anche conto delle possibilità di intervento economico del Comune, di
cui alla deliberazione del Consiglio comunale in data 21 giugno 1978 n. 869
lettera A punto 3;
- autosufficienti, in modo da
conservare la massima autonomia possibile, sia sul piano personale che sociale;
- non autosufficienti, nei casi in
cui le prestazioni siano necessarie per evitare il ricovero; - con reddito
inferiore o pari al minimo vitale, aumentato dall'affitto corrisposto più spese
relative (escluso riscaldamento), fino ad un massimo di L.
50.000, a cui si aggiungono L. 60.000 per nucleo per
gli autosufficienti e, per i non autosufficienti,
aumentato in base alle esigenze degli utenti, fino al massimale previsto dalla
tabella 4 della citata deliberazione n. 869/78;
- non proprietarie di beni immobili,
salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano
necessari e adeguati per ragioni di lavoro;
- che non abbiano persone tenute
agli alimenti (art. 433 C.C.) e che di fatto vi
provvedano. Tutte le condizioni di cui sopra dovranno sussistere perché il
servizio venga erogato. L'intervento del Comune è
inoltre limitato alle persone che non hanno diritto alle prestazioni di altri enti. Il Comune assumerà iniziative nei confronti dell'Amministrazione provinciale per definire
gli ambiti di intervento del servizio di aiuto domestico anche agli assistiti
dalla Provincia e per regolamentare gli oneri relativi di spesa.
Il servizio sarà fornito prioritariamente
alle persone sole o ai nuclei familiari i cui componenti sono inabili al
lavoro. Le prestazioni di aiuto domestico devono
coprire le sfere individuali (igiene personale, vestizione, mobilizzazione e nutrizione
della persona) e dell'ambiente (pulizia e riordino della casa, piccolo bucato,
stiratura e cucito, miglioramento dei livelli di confort dell'abitazione).
All'eventuale necessità di compere si provvede:
- o mediante
vicini, parenti o volontari;
- o
mediante accordi con negozianti;
- o in ultima istanza,
mediante gli operatori del servizio di aiuto domestico.
Ove si renda necessario, in relazione alle esigenze degli utenti, il servizio di
aiuto domestico assicura la lavatura e stiratura della biancheria e di
indumenti personali degli utenti sia tramite i servizi comunali sia tramite
convenzioni. Per lo sgombero di materiali e di immondizie
di rilevante quantità, per disinfezioni e disinfestazioni si provvede
prioritariamente mediante servizi comunali.
Il servizio provvede inoltre a
prestazioni sanitarie elementari, così come avviene di norma all'interno della
famiglia, quando queste si rendano necessarie e non
siano attribuite dalla legge ad operatori specifici. Non è compito del servizio
provvedere all'intrattenimento (compagnia) degli utenti, ferma restando la
necessità di stabilire validi rapporti
interpersonali. Per la soluzione di problemi individuali e familiari provvedono
i servizi sociali e sanitari nell'ambito delle loro competenze.
Le prestazioni di aiuto
domestico sono assicurate, occorrendo, anche alle comunità alloggio e presso
centri socio-terapeutici per handicappati.
Le iniziative di volontariato saranno incoraggiate e favorite in modo particolare sul
versante della vita di relazione. La presenza di volontari verrà
programmata con il servizio comunale e approvata dal Consiglio di Quartiere.
Gli interventi di
cui alla presente deliberazione sono forniti nel pieno rispetto della
personalità degli utenti e dei nuclei familiari. Il servizio di aiuto
domestico viene svolto in base ai piani di
intervento deliberati dal Consiglio di Circoscrizione,
su proposta degli operatori del servizio sociale di base. Essi devono stabilire
le priorità in ordine alle esigenze complessive
dell'utenza (rilevanza in termini di gravità e numero degli esposti) e alle
esigenze prioritarie di ciascun soggetto assistito, e devono contenere
indicazioni sulle attività promozionali del servizio. Pertanto i
collaboratori familiari, oltre lo svolgimento dei compiti specifici del
servizio di aiuto domestico, partecipano con gli
altri operatori anche a tutte le attività promozionali. I piani di lavoro settimanale
sono predisposti dagli operatori del servizio sociale di base e devono
prevedere verifiche periodiche del servizio nei suoi
aspetti quantitativi e qualitativi.
A tutto il personale che verrà impegnato nell'attuazione degli interventi previsti
con la presente deliberazione, il Comune garantisce, in orario di lavoro,
momenti di aggiornamento e qualificazione professionale, finalizzati agli obiettivi
sopraspecificati.
Le qualifiche del personale
impiegato alle attività di cui sopra restano quelle
precisate dal regolamento organico del personale.
La Giunta municipale propone al
Consiglio comunale di approvare i contenuti ed i criteri generali di erogazione del servizio assistenza domiciliare e di
aiuto domestico come in premessa enunciati.
Il presente provvedimento viene inizialmente reso operante con le disponibilità di
organico attuale, con l'impegno di estenderlo a tutti i quartieri e con riserva
di successive revisioni in base ai piani di lavoro delle singole circoscrizioni
e tenendo conto delle possibilità di ristrutturazione dei servizi consentite
dalla normativa vigente, dai fondi stanziati in bilancio e dal trasferimento al
Comune di funzioni e personale di enti assistenziali, secondo le previsioni
del D.P.R. n. 616.
ASSISTENZA
ECONOMICA. MODIFICA PARZIALE DEI CRITERI GENERALI DI
EROGAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI (7)
Con deliberazione del Consiglio
comunale 21 giugno 1978 (n. mecc. 780243/19 prot. n. 1132 esecutiva p.d.t. dal 21 luglio 1978), l'Amministrazione ha approvato
le norme generali relative all'erogazione dell'assistenza economica effettuata
dal Comune stabilendo i criteri e le condizioni generali di intervento nonché
gli importi relativi.
In considerazione del carattere
innovativo del provvedimento, nello stesso era espressamente indicata la
necessità di una sperimentazione e di una verifica periodica per poterne
precisare meglio i criteri e per meglio adattarla alla realtà degli
assistiti; era inoltre prescritto l'aggiornamento almeno annuale dell'importo
del minimo vitale, dell'affitto, del minimo salariale, del
minimo alimentare e dei massimali di cui alla tabella 4.
Di fatto l'applicazione della
deliberazione sopra citata ha messo in evidenza la
necessità di modificare i criteri relativi ai contributi a carico delle persone
tenute agli alimenti nel senso di ridurre le quote a carico di questi ultimi.
In relazione a quanto sopra, il periodo inserito
al punto A) pag. 5 della deliberazione n. 869 del 21 giugno 1978 che recita:
«Pertanto il reddito delle persone
tenute agli alimenti, paragonato al minimo vitale più affitto reale delle
persone stesse si calcola:
- al 100% nel caso dei coniugi anche
nei casi di unione di fatto accertate, dei figli, dei
genitori;
- al 70% nel caso dei fratelli;
- al 60% nel caso degli altri
ascendenti e discendenti;
- al 40% nel caso degli affini»
è annullato e sostituito da:
«Qualora il
reddito delle persone tenute agli alimenti superi il minimo vitale (o il minimo
salariale) la quota per il mantenimento del parente, a carico delle persone di
cui sopra, è calcolata come segue:
fino a L.
50.000 10%
fino a L.
100.000 15%
fino a L.
150.000 20%
fino a L.
200.000 25%
fino a L.
300.000 30%
fino a L.
400.000 35%
fino a L.
500.000 40%
fino a L.
600.000 45%
fino a L.
700.000 47,5%
fino a L.
800.000 50%.
Occorre inoltre procedere
all'aggiornamento degli importi del minimo vitale, dell'affitto, del minimo
salariale, del minimo alimentare secondo quanto sotto
specificato.
L'aggiornamento è calcolato in base
ad un aumento del 12,5% corrispondente all'aumento del costo della vita rilevato dall'I.S.T.A.T.
per l'anno 1978
Minimo vitale (tabella 1 della deliberazione n.
869)
Attuale più Nuovi
aumento indici
Alimentazione 44.000 12,5% 49.500
Abbigliamento 13.371 12,5% 14.042
Beni Servizi vari 6.052 12,5% 6.809
Governo della casa 22.022 12,5% 24.775
Vita di relazione 15.730 12,5% 17.697
Riscaldamento 18.541 12,5% 20.859
Totale arrotondato 120.000 più aumento
e arrotondamento 135.000
Massimale per affitto e spese
comprese (escluso riscaldamento)
Attuale Nuovo
indice
L. 50.000 più aumento del 12,5%
e arrotondamento L. 56.000
Minimo salariale
(tabella 2 della deliberazione n. 869)
Attuale Nuovo
indice
L. 190.000 più aumento del 12,5%
e arrotondamento L. 215.000
Minimo
alimentare
Attuale Nuovo
indice
(tabella 3 della deliberazione n. 869)
da zero a 9 anni L.
28.000
più aumento 12,5% e arrotondam. L. 32.000
oltre i 9 anni L.
44.000
più aumento 12,5% e arrotondam. L. 50.000
Non si ritiene invece, di dover
aggiornare i massimali di cui alla tabella n. 4, apparendo ancora adeguati.
L'applicazione della presente
deliberazione decorre dalla data di esecutività della
stessa.
La Giunta municipale propone al
Consiglio comunale di approvare la modifica parziale e l'aggiornamento degli
importi di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 21 giugno 1978 n. 869
avente per oggetto «Assistenza economica -
Determinazione dei criteri generali di erogazione e degli importi» secondo
quanto specificato in narrativa.
(1) Mentre restano a
nostro avviso da definire le prestazioni di assistenza educativa,
ambulatoriale e domiciliare: esse sono necessarie per fornire ai genitori gli
strumenti di intervento nei riguardi dei figli handicappati.
(2) La deliberazione è
stata approvata dal Consiglio comunale di Torino il 14 marzo 1979.
(3) V. Prospettive
assistenziali, n. 35.
(4) V. Prospettive
assistenziali, n. 44.
(5) La deliberazione è
stata approvata dal Consiglio comunale di Torino il 14 marzo 1979.
(6) La città di Torino è suddivisa in 23
Circoscrizioni alle quali è affidato il compito di gestire i servizi dell'Unità
locale.
(7) Questa
deliberazione, approvata dal Consiglio comunale di Torino il 20 marzo 1979,
modifica la deliberazione del 21 giugno 1978 riportata sul n. 44 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it