Prospettive assistenziali, n. 46, aprile - giugno 1979

 

 

IL COMUNE DI TORINO HA COMPLETATO LE LINEE D'INTERVENTO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA

 

 

Con l'approvazione delle tre delibere che pub­blichiamo, il Comune di Torino ha completato la definizione delle proprie linee di intervento nel campo dell'assistenza (1).

Le priorità sono state precisate nella delibera­zione del 14 settembre 1976 (V. Prospettive assi­stenziali n. 35) in cui sono altresì contenute le modalità operative riguardanti le comunità allog­gio per minori, adulti e anziani, gli affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso famiglie, persone e nuclei pa­rafamigliari composti da due e più volontari. Altre due delibere, una relativa alla determina­zione dei criteri generali di erogazione e degli importi per l'assistenza economica (modificata in parte da una delibera che riportiamo in questo numero), l'altra concernente le indicazioni pro­grammatiche degli interventi a favore degli han­dicappati di età superiore ai 14 anni, sono state pubblicate sul n. 42 di Prospettive assistenziali.

 

 

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PARENTI DELLE PERSONE ASSISTITE DAL COMUNE MEDIANTE AFFIDAMENTI, INSERIMENTI, COMUNITÀ ALLOGGIO E RICOVERO IN ISTITUTI. APPROVAZIONE DEI CRITERI (2)

 

Con deliberazione approvata dal Consiglio co­munale in data 12 settembre 1976, è stato affer­mato che al fine di prevenire il bisogno assisten­ziale, è necessario provvedere alla messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuo­la materna e dell'obbligo, trasporti, abitazione ecc.) solo in tale modo essendo possibile ridurre le cause che provocano le richieste di assistenza.

Questa linea di intervento impegna ovviamente non solo il Comune di Torino, ma anche la Regio­ne e soprattutto la politica nazionale che, elimi­nando gli sprechi e gli squilibri economici e so­ciali presenti nel nostro Paese, assicuri il lavoro, l'adeguamento delle pensioni al reale costo della vita, l'abitazione ed un efficiente servizio sani­tario.

Nella citata deliberazione inoltre sono state indicate le priorità di intervento nel campo socio­assistenziale come segue:

a) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristica o riabilitativa, ma an­che educativa per i minori, specialmente per quel­li handicappati;

b) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);

c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 e adempimenti di ser­vizio sociale per l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abban­dono, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni ed il Giudice tutelare;

d) affidamenti educativi di minori, affidamen­ti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso volontari (fami­glie, persone singole, nuclei parafamiliari compo­sti da due o più volontari);

e) istituzione di comunità alloggio per mino­ri, handicappati adulti e anziani, gestite diretta­mente dal Comune di Torino.

Nella stessa deliberazione è pure affermato: «Con l'attuazione graduale di tutti gli interventi di cui sopra, il ricovero in istituti a carattere di internato verrà progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato».

Premesso che il Comune interviene solo nei riguardi delle persone per le quali le norme vigen­ti stabiliscono la sua competenza e nei riguardi dei soggetti per i quali la competenza deriva da convenzioni, con la presente deliberazione si in­tendono definire le modalità ed i criteri di inter­vento economico da parte del Comune nei casi di:

- affidamento e inserimento presso famiglie, persone e nuclei parafamiliari;

- accoglimento in comunità alloggio;

- ricovero in istituti.

Detti criteri e modalità hanno in modo partico­lare lo scopo di eliminare le condizioni che pos­sono favorire le situazioni di vita extrafamiliare e il ricovero in istituto sotto il profilo della con­venienza economica dei soggetti interessati e delle persone tenute agli alimenti.

In risposta a tale esigenza, e in applicazione dell'obbligo agli alimenti stabilito dal Codice ci­vile, da anni i servizi comunali richiedono contri­buti ai soggetti ricoverati in istituto e alle perso­ne tenute agli alimenti.

Stante l'ampliarsi degli interventi comunali agli affidamenti, agli inserimenti ed alle comunità-al­loggio, si ravvisa la necessità di estendere la costante prassi comunale relativa ai suddetti con­tributi per il ricovero in istituto, anche a tali nuo­ve iniziative.

1) In base a tali premesse il Comune non inter­verrà economicamente tranne casi eccezionali da valutare in relazione alle esigenze inderogabili dell'utente fatta salva l'azione di rivalsa delle somme pagate dal Comune stesso quando l'assi­stito e le persone tenute agli alimenti godano di redditi e/o posseggano beni immobili e mobili (iscritti in pubblici registri) tali da consentire agli stessi la copertura delle spese per affidamenti, inserimenti, comunità alloggio e ricovero in isti­tuti, di cui alla delibera n. 1398 del 14 settembre 1975 (3).

Fra i beni immobili non si tiene conto degli al­loggi, di proprietà dell'assistito, purché adeguati alle esigenze, abitati da genitori, figli, coniuge dell'assistito e con lui conviventi e degli alloggi di proprietà delle persone tenute agli alimenti e da essi abitati.

Non si tiene conto altresì del negozio di pro­prietà dell'assistito, gestito dallo stesso e dai parenti conviventi. Questa norma vale anche per i negozi di proprietà dei parenti.

Non si tiene inoltre conto dei beni mobili iscrit­ti in pubblici registri (ad es. autovetture degli utenti e delle persone tenute agli alimenti) ne­cessari ed adeguati per ragioni di lavoro e/o per la vita di relazione.

Tuttavia il Comune interverrà economicamen­te, in deroga a quanto sopra indicato, nei casi in cui sia necessario provvedere alle esigenze inde­rogabili dell'utente.

È fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti degli stessi utenti e delle persone obbligate. Tali casi dovranno essere oggetto di valutazio­ne particolarmente accurata e la decisione in me­rito dovrà essere assunta dall'organo dell'Ammi­nistrazione con provvedimento che contenga la dichiarazione ampiamente motivata del carattere di eccezionalità.

Negli altri casi il Comune interviene e richiede agli assistiti e alle persone tenute agli alimenti contributi da determinare secondo i parametri ed i criteri stabiliti nella presente deliberazione.

I contributi alle persone obbligate, sono richie­sti prioritariamente al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle; laddove non sia possibile ot­tenere il contributo dai succitati familiari, si pro­cede nei confronti degli altri obbligati ex codice civile.

2) Le persone affidate o inserite presso fami­glia, persone singole, nuclei parafamiliari o ac­colte in comunità alloggio o ricoverate in istituti che godano di redditi di qualsiasi natura, pensioni e assegni comprese, sono tenute a versare al Co­mune l'importo dei propri redditi fino alla coper­tura del contributo o della spesa o della retta previsti per l'intervento attuato, fermo restando il motivo di esclusione di cui al punto 1).

Per le esigenze personali dell'utente, non sod­disfatte dalla struttura di ricovero, è conservata una quota determinata sommando gli importi del­le voci abbigliamento, igiene della persona e vita di relazione della tabella 1 « Bilancio per l'aggior­namento del minimo vitale » di cui alla citata de­liberazione n. 859 concernente l'assistenza eco­nomica (4).

Tale quota si intende aggiornata ogni qual volta verrà rivista fa tabella di cui sopra. Agli utenti privi di reddito viene erogata dal Comune la som­ma di pari importo.

3) Fermi restando i motivi di esclusione e di contribuzione parziale alle spese, specifici accor­di verranno stabiliti fra il Comune e l'assistito che possegga beni immobili o mobili registrati, il cui valore copra in tutto o in parte le spese. Le finalità di tali accordi sono:

a) garantire all'assistito la proprietà degli im­mobili o mobili registrati, la cui alienazione non è ritenuta opportuna dall'assistito stesso;

b) garantire al Comune il rimborso delle som­me versate dal Comune stesso, prevedendone anche la rivalutazione al momento in cui avverrà il rimborso.

4) Per stabilire se il Comune interviene o non inter-viene e l'eventuale quota a carico degli eser­centi la potestà parentale e delle persone tenute agli alimenti, si procede come segue:

a) si determina il minimo vitale di tutti i componenti, escluso quello della persona assisti­ta, secondo quanto previsto dalla tabella 1, della citata deliberazione n. 859, aggiungendo per inte­ro l'importo completo dell'affitto del nucleo e del­le spese relative (escluso il riscaldamento).

Nel caso di persona sola obbligata, non si tiene conto del minimo vitale, ma del minimo salariale secondo quanto previsto dalla tabella 2 della citata deliberazione n. 859, aumentato dell'even­tuale importo dell'affitto eccedente L. 50.000 (pre­visto come massimale nella citata deliberazione n. 869) e delle spese relative (escluso il riscalda­mento);

b) si deduce dalla spesa prevista per affida­menti e inserimenti, accoglimento in comunità alloggio e ricovero in istituto, la somma versata direttamente dall'assistito;

c) qualora il reddito degli esercenti la pote­stà parentale o delle persone tenute agli alimenti superi il minimo vitale (o il minimo salariale) co­me indicato al punto a) la quota a carico delle persone di cui sopra è calcolata come segue:

 

                                                           Contributo

                                                           al Comune

- fino     a L.      50.000        10%          L.        5.000

- fino     a L.    100.000        15%          L.      15.000

- fino     a L.    150.000        20%          L.      30.000

- fino     a L.    200.000        25%          L.      50.000

- fino     a L.    300.000        30%          L.      90.000

- fino     a L.    400.000        35%          L.     140.000

- fino     a L.    500.000        40%          L.     200.000

- fino     a L.    600.000        45%          L.     270.000

- fino     a L.    700.000     47,5%          L.     332.500

- fino     a L.    800.000        50%          L.     400.000

 

Con separato provvedimento si aggiornerà la deliberazione n. 869/78 sull'assistenza econo­mica.

Il Comune provvede ad assumere a proprio ca­rico l'importo della spesa dell'intervento, ridotto della quota a carico dell'assistito e degli esercen­ti la potestà parentale e delle persone tenute agli alimenti.

Per quanto concerne la proprietà da parte degli esercenti la potestà parentale e delle persone tenute agli alimenti di beni mobili registrati e immobili, si applicano le stesse norme previste ai punto 1 e 3.

I massimali relativi al minimo vitale e al mi­nimo salariale citati nella presente deliberazione si intendono aggiornati ogni qualvolta verranno riviste le relative tabelle (n. 1 e 2) della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 869.

In ogni caso la retta massima di riferimento per il calcolo dei contributi a carico degli utenti e delle persone obbligate agli alimenti, non può superare di quattro volte il minimo vitale degli utenti e degli obbligati.

Il Comune si impegna ad assumere iniziative affinché dalle spese e dalle rette di ricovero in istituto o in comunità possano essere dedotte le somme relative all'assistenza sanitaria, farma­ceutica e quelle relative a maggiore assistenza per cronicità, per lungodegenza ed handicaps.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzioni, adotterà le misure necessarie comprese quelle giudiziali perché gli interessati adempiano all'obbligo stesso.

La presente deliberazione si applica esclusiva­mente nei confronti delle persone per le quali il Comune ha disposto provvedimenti di affida­mento, di ricovero in comunità e in istituto.

La Giunta municipale propone al Consiglio co­munale di approvare i criteri generali indicati in premessa relativi ai contributi a carico degli utenti e dei parenti delle persone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti, comu­nità alloggio e ricovero in istituti.

 

 

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO. DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE (5)

 

Con deliberazione n. 1398 del 14 settembre 1976 il Consiglio comunale si faceva interprete di diffusi ed affermati orientamenti sia politici che sociali nella direzione di eliminare o almeno ridurre la domanda di assistenza, avendo ben presente che il bisogno assistenziale si previene con la messa a disposizione di servizi primari (asili, scuole, case, trasporti ecc.).

Questa linea di intervento deve necessaria­mente veder coinvolta la Regione ma soprattutto non può prescindere da una diversa politica na­zionale che, eliminando gli sprechi e gli squilibri economici e sociali presenti nel nostro paese, assicuri il lavoro, l'adeguamento delle pensioni, l'abitazione, un efficiente servizio sanitario, ecc.

Con la citata deliberazione, il Consiglio comu­nale si proponeva di operare per la limitazione dei ricoveri con carattere di internato ed indivi­duava una serie di interventi alternativi al rico­vero stesso secondo priorità fissate come segue:

a) assistenza domiciliare, atta a consentire il mantenimento od il ricupero dei massimi livelli possibili di autosufficienza, senza allontanamento dal proprio ambiente, attraverso il «servizio di aiuto domestico» e l'assistenza educativa ai mi­nori, specialmente se handicappati, nonché con opportuni collegamenti con le strutture sanitarie territoriali (servizi sanitari di base, ambulatoriali, ospedalieri ecc.) per assicurare prestazioni qua­lificate a domicilio in caso di necessità;

b) assistenza economica, da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);

c) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 legge 5 giugno 1967 n. 431 ed adempimenti di servizio sociale per l'adozione speciale ed ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il Tri­bunale per i minorenni ed il Giudice tutelare;

d) affidamenti educativi di minori, affidamen­ti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso volontari (fami­glie, persone sole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);

e) istituzione di comunità alloggio per mino­ri, handicappati adulti, anziani gestite direttamen­te dal Comune di Torino.

Resta fermo quanto già previsto nella citata deliberazione e cioè che i vari interventi non devono comportare la creazione di servizi a sé stanti ma essere uno dei compiti dell'Unità locale dei servizi operante in ciascuna delle 23 zone di cui alla delibera del Consiglio comunale del 9 febbraio 1976 (6), ed inoltre che tali interventi dovranno essere previsti, organizzati e dimen­sionati in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni singola zona per quanto concerne la con­sistenza dei rischi cui si intende ovviare (l'emar­ginazione ed il ricovero in istituto).

A tal fine sarà necessario per ogni zona recu­perare tutte le informazioni di carattere sanitario, anagrafico, sociale, ambientale che permettano di individuare l'esistenza o meno del rischio di cui sopra, la sua rilevanza in termini di gravità e di numero degli esposti.

Sarà inoltre opportuno predisporre momenti di sperimentazione che consentano di avviare il processo verificando metodi, costi ed efficacia.

La presente deliberazione ha lo scopo di defi­nire i criteri di intervento in materia di aiuto do­mestico, servizio attribuito alle funzioni delibe­rative del Consiglio di Circoscrizione.

L'aiuto domestico ha lo scopo di favorire e con­sentire la permanenza al proprio domicilio di persone che abbiano perduto in parte o comple­tamente l'autosufficienza e di evitare l'istituzio­nalizzazione.

Ogni altro intervento di carattere peculiarmen­te sanitario (come il servizio infermieristico e quello riabilitativo, nonché quello medico) dovrà essere organizzato rigorosamente nell'ambito dei servizi sanitari dell'ULS rendendo efficienti ed efficaci le strutture territoriali, in modo partico­lare potenziando i momenti ambulatoriali, com­presa l'istituzione dell'ospedale di giorno e do­tandoli di sufficiente elasticità per consentire interventi domiciliari diversificati qualora questi si rendano strettamente necessari. Attualmente e sino a quando tali servizi non saranno operanti, l'Amministrazione Comunale prosegue il servizio infermieristico domiciliare finora svolto, conver­tendolo, ove è necessario, in base alle esigenze dei quartieri.

Il servizio di aiuto domestico ha come obiettivo operativo l'integrazione dell'attività della perso­na o del nucleo non autosufficiente.

Il servizio di aiuto domestico è rivolto alle persone:

- le cui esigenze non sono o non possono essere soddisfatte da parenti o da volontari o da vicini di casa. A tale scopo gli operatori sono tenuti a verificare la possibilità che gli interventi siano assicurati da parenti, vicini di casa o vo­lontari, tenendo anche conto delle possibilità di intervento economico del Comune, di cui alla de­liberazione del Consiglio comunale in data 21 giugno 1978 n. 869 lettera A punto 3;

- autosufficienti, in modo da conservare la massima autonomia possibile, sia sul piano per­sonale che sociale;

- non autosufficienti, nei casi in cui le pre­stazioni siano necessarie per evitare il ricovero; - con reddito inferiore o pari al minimo vitale, aumentato dall'affitto corrisposto più spese rela­tive (escluso riscaldamento), fino ad un massimo di L. 50.000, a cui si aggiungono L. 60.000 per nucleo per gli autosufficienti e, per i non auto­sufficienti, aumentato in base alle esigenze degli utenti, fino al massimale previsto dalla tabella 4 della citata deliberazione n. 869/78;

- non proprietarie di beni immobili, salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nu­cleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano necessari e adeguati per ra­gioni di lavoro;

- che non abbiano persone tenute agli alimen­ti (art. 433 C.C.) e che di fatto vi provvedano. Tutte le condizioni di cui sopra dovranno sus­sistere perché il servizio venga erogato. L'intervento del Comune è inoltre limitato alle persone che non hanno diritto alle prestazioni di altri enti. Il Comune assumerà iniziative nei con­fronti dell'Amministrazione provinciale per defi­nire gli ambiti di intervento del servizio di aiuto domestico anche agli assistiti dalla Provincia e per regolamentare gli oneri relativi di spesa.

Il servizio sarà fornito prioritariamente alle persone sole o ai nuclei familiari i cui compo­nenti sono inabili al lavoro. Le prestazioni di aiuto domestico devono coprire le sfere individuali (igiene personale, vestizione, mobilizzazione e nu­trizione della persona) e dell'ambiente (pulizia e riordino della casa, piccolo bucato, stiratura e cucito, miglioramento dei livelli di confort del­l'abitazione).

All'eventuale necessità di compere si prov­vede:

- o mediante vicini, parenti o volontari;

- o mediante accordi con negozianti;

- o in ultima istanza, mediante gli operatori del servizio di aiuto domestico.

Ove si renda necessario, in relazione alle esi­genze degli utenti, il servizio di aiuto domestico assicura la lavatura e stiratura della biancheria e di indumenti personali degli utenti sia tramite i servizi comunali sia tramite convenzioni. Per lo sgombero di materiali e di immondizie di rile­vante quantità, per disinfezioni e disinfestazioni si provvede prioritariamente mediante servizi co­munali.

Il servizio provvede inoltre a prestazioni sa­nitarie elementari, così come avviene di norma all'interno della famiglia, quando queste si ren­dano necessarie e non siano attribuite dalla leg­ge ad operatori specifici. Non è compito del ser­vizio provvedere all'intrattenimento (compagnia) degli utenti, ferma restando la necessità di sta­bilire validi rapporti interpersonali. Per la solu­zione di problemi individuali e familiari provvedo­no i servizi sociali e sanitari nell'ambito delle loro competenze.

Le prestazioni di aiuto domestico sono assicu­rate, occorrendo, anche alle comunità alloggio e presso centri socio-terapeutici per handicappati.

Le iniziative di volontariato saranno incoraggia­te e favorite in modo particolare sul versante della vita di relazione. La presenza di volontari verrà programmata con il servizio comunale e ap­provata dal Consiglio di Quartiere.

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono forniti nel pieno rispetto della personalità degli utenti e dei nuclei familiari. Il servizio di aiuto domestico viene svolto in base ai piani di

intervento deliberati dal Consiglio di Circoscri­zione, su proposta degli operatori del servizio sociale di base. Essi devono stabilire le priorità in ordine alle esigenze complessive dell'utenza (rilevanza in termini di gravità e numero degli esposti) e alle esigenze prioritarie di ciascun soggetto assistito, e devono contenere indicazio­ni sulle attività promozionali del servizio. Per­tanto i collaboratori familiari, oltre lo svolgimento dei compiti specifici del servizio di aiuto dome­stico, partecipano con gli altri operatori anche a tutte le attività promozionali. I piani di lavoro set­timanale sono predisposti dagli operatori del servizio sociale di base e devono prevedere veri­fiche periodiche del servizio nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi.

A tutto il personale che verrà impegnato nell'attuazione degli interventi previsti con la pre­sente deliberazione, il Comune garantisce, in ora­rio di lavoro, momenti di aggiornamento e quali­ficazione professionale, finalizzati agli obiettivi sopraspecificati.

Le qualifiche del personale impiegato alle atti­vità di cui sopra restano quelle precisate dal regolamento organico del personale.

La Giunta municipale propone al Consiglio co­munale di approvare i contenuti ed i criteri gene­rali di erogazione del servizio assistenza domici­liare e di aiuto domestico come in premessa enunciati.

Il presente provvedimento viene inizialmente reso operante con le disponibilità di organico at­tuale, con l'impegno di estenderlo a tutti i quar­tieri e con riserva di successive revisioni in base ai piani di lavoro delle singole circoscrizioni e tenendo conto delle possibilità di ristrutturazione dei servizi consentite dalla normativa vigente, dai fondi stanziati in bilancio e dal trasferimento al Comune di funzioni e personale di enti assi­stenziali, secondo le previsioni del D.P.R. n. 616.

 

 

ASSISTENZA ECONOMICA. MODIFICA PARZIALE DEI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI (7)

 

Con deliberazione del Consiglio comunale 21 giugno 1978 (n. mecc. 780243/19 prot. n. 1132 esecutiva p.d.t. dal 21 luglio 1978), l'Amministra­zione ha approvato le norme generali relative all'erogazione dell'assistenza economica effettua­ta dal Comune stabilendo i criteri e le condizioni generali di intervento nonché gli importi relativi.

In considerazione del carattere innovativo del provvedimento, nello stesso era espressamente indicata la necessità di una sperimentazione e di una verifica periodica per poterne precisare me­glio i criteri e per meglio adattarla alla realtà de­gli assistiti; era inoltre prescritto l'aggiornamen­to almeno annuale dell'importo del minimo vitale, dell'affitto, del minimo salariale, del minimo ali­mentare e dei massimali di cui alla tabella 4.

Di fatto l'applicazione della deliberazione so­pra citata ha messo in evidenza la necessità di modificare i criteri relativi ai contributi a carico delle persone tenute agli alimenti nel senso di ridurre le quote a carico di questi ultimi.

In relazione a quanto sopra, il periodo inserito al punto A) pag. 5 della deliberazione n. 869 del 21 giugno 1978 che recita:

«Pertanto il reddito delle persone tenute agli alimenti, paragonato al minimo vitale più affitto reale delle persone stesse si calcola:

- al 100% nel caso dei coniugi anche nei casi di unione di fatto accertate, dei figli, dei ge­nitori;

- al 70% nel caso dei fratelli;

- al 60% nel caso degli altri ascendenti e di­scendenti;

- al 40% nel caso degli affini»

è annullato e sostituito da:

«Qualora il reddito delle persone tenute agli alimenti superi il minimo vitale (o il minimo sa­lariale) la quota per il mantenimento del parente, a carico delle persone di cui sopra, è calcolata come segue:

 

fino a L. 50.000         10%

fino a L. 100.000       15%

fino a L. 150.000       20%

fino a L. 200.000       25%

fino a L. 300.000       30%

fino a L. 400.000       35%

fino a L. 500.000       40%

fino a L. 600.000       45%

fino a L. 700.000       47,5%

fino a L. 800.000       50%.

 

Occorre inoltre procedere all'aggiornamento degli importi del minimo vitale, dell'affitto, del minimo salariale, del minimo alimentare secondo quanto sotto specificato.

L'aggiornamento è calcolato in base ad un au­mento del 12,5% corrispondente all'aumento del costo della vita rilevato dall'I.S.T.A.T. per l'anno 1978

 

Minimo vitale (tabella 1 della deliberazione n. 869)

                                    Attuale             più                           Nuovi

                                                           aumento                  indici

Alimentazione               44.000              12,5%                      49.500

Abbigliamento               13.371              12,5%                      14.042

Beni Servizi vari             6.052                12,5%                      6.809

Governo della casa        22.022              12,5%                      24.775

Vita di relazione            15.730              12,5%                      17.697

Riscaldamento              18.541              12,5%                      20.859

Totale arrotondato          120.000            più aumento            

                                                           e arrotondamento      135.000

 

Massimale per affitto e spese comprese (escluso riscaldamento)

 

Attuale                                                 Nuovo indice

L. 50.000 più aumento del 12,5%

e arrotondamento                                  L. 56.000

 

Minimo salariale

(tabella 2 della deliberazione n. 869)

 

Attuale                                                 Nuovo indice                     

 

L. 190.000 più aumento del 12,5%

e arrotondamento                                  L. 215.000

 

Minimo alimentare

 

Attuale                                                 Nuovo indice

 

(tabella 3 della deliberazione n. 869)

da zero a 9 anni L. 28.000

più aumento 12,5% e arrotondam.          L. 32.000

oltre i 9 anni L. 44.000

più aumento 12,5% e arrotondam.          L. 50.000

 

Non si ritiene invece, di dover aggiornare i massimali di cui alla tabella n. 4, apparendo an­cora adeguati.

L'applicazione della presente deliberazione de­corre dalla data di esecutività della stessa.

La Giunta municipale propone al Consiglio co­munale di approvare la modifica parziale e l'ag­giornamento degli importi di cui alla delibera­zione del Consiglio comunale 21 giugno 1978 n. 869 avente per oggetto «Assistenza economi­ca - Determinazione dei criteri generali di eroga­zione e degli importi» secondo quanto specificato in narrativa.

 

 

(1) Mentre restano a nostro avviso da definire le presta­zioni di assistenza educativa, ambulatoriale e domiciliare: esse sono necessarie per fornire ai genitori gli strumenti di intervento nei riguardi dei figli handicappati.

(2) La deliberazione è stata approvata dal Consiglio co­munale di Torino il 14 marzo 1979.

(3) V. Prospettive assistenziali, n. 35.

(4) V. Prospettive assistenziali, n. 44.

(5) La deliberazione è stata approvata dal Consiglio co­munale di Torino il 14 marzo 1979.

(6) La città di Torino è suddivisa in 23 Circoscrizioni alle quali è affidato il compito di gestire i servizi dell'Unità locale.

(7) Questa deliberazione, approvata dal Consiglio comu­nale di Torino il 20 marzo 1979, modifica la deliberazione del 21 giugno 1978 riportata sul n. 44 di Prospettive assi­stenziali.

 

 

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