Prospettive assistenziali, n. 46, aprile - giugno 1979

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

ADOTTABILI CON ADOZIONE SPECIALE I MINORI FINO AI 18 ANNI

 

Con provvedimento del Tribunale per i mino­renni dell'Emilia-Romagna dell'11 gennaio 1978 è stato stabilito un importante principio innovato­re: a seguito della ratifica dell'Italia (legge 22 maggio 1974, n. 357) della Convenzione europea in materia di adozione di minori, per la dichiara­zione di adottabilità e l'adozione speciale non è più operante il limite degli anni otto previsto dal primo comma dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Pertanto la dichiarazione di adottabilità e l'a­dozione speciale sono applicabili a tutti i minori infradiciottenni.

 

 

RICORSO DEGLI AFFIDATARI CONTRO LA SENTENZA CHE ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

 

La Corte di Cassazione, con provvedimento del 18 aprile 1978, n. 1832, ha disposto: «Avverso la sentenza che accolga l'opposizione alla dichiara­zione dello stato di adottabilità, la legittimazione a proporre appello va riconosciuta non soltanto al Pubblico ministero ed al curatore speciale, ai sensi dell'espressa previsione di cui all'art. 314/ 14 c.c., in qualità di soggetti abilitati a far valere l'interesse del minore nel corso del procedimento di adozione speciale, ma anche alle persone alle quali il minore medesimo sia stato provvisoria­mente affidato, a norma dell'art. 314/6, comma 2, c.c., in quanto, esse, ancorché non formalmente intervenute nel giudizio di primo grado, ma ne­cessariamente convocate e sentite (artt. 314/11 e 314/13 c.c.), sono portatrici di un'autonoma po­sizione soggettiva, pregiudicata da detta senten­za e meritevole di tutela giuridica nei limiti in cui sia compatibile con il preminente interesse del minore».

 

 

DOCUMENTAZIONE PER L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

 

In relazione alla circolare n. 104 in data 11-12­1978 del Ministero del Tesoro sulle aggiunte di famiglia (richiamata dalla circolare n. 883/A2/EL in data 22-1-1979 del Provveditorato agli Studi) ritengo che l'insegnante F.A.G., beneficiaria del­le aggiunte di famiglia per i tre figli, non sia te­nuta a fornire la copia dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che disposero l'adozione speciale dei figli stessi.

Infatti con l'adozione speciale l'adottato acqui­sta lo status di figlio legittimo a norma dell'art. 314/26 del codice civile e, come tale, non può essere giuridicamente considerato «figlio adot­tivo». Infatti nello stato di famiglia e nel certi­ficato di nascita l'adottato con adozione speciale è indicato semplicemente come «figlio» ed è parificato ad ogni effetto ad ogni altro figlio le­gittimo.

La copia del provvedimento giudiziario richie­sta alla lettera D della suindicata circolare non può riguardare che «i figli adottivi» in base ad adozione ordinaria (artt. 291 e segg. del codice civile). Essi infatti mantengono il rapporto con la famiglia d'origine, della quale conservano il co­gnome. Agli adottanti spetta l'obbligo del mante­nimento e perciò ad essi devono essere corri­sposte le aggiunte di famiglia.

La copia del provvedimento giudiziario viene richiesta per provare che persona diversa dai genitori originari ha titolo a percepire le aggiunte di famiglia. Tale prova non è necessaria nell'ado­zione speciale, che estingue ogni rapporto del minore con la famiglia d'origine e fa diventare gli adottanti genitori legittimi e quindi i soli ge­nitori dell'adottato.

Non è senza significato che la circolare pari­fica i «figli adottivi» ai «minori affiliati o affi­dati», mettendo cioè sullo stesso piano tutti quei casi in cui sussiste una duplicità di rapporto del minore, con la famiglia d'origine e con l'adottante o l'affiliante o l'affidatario.

Il Ministero del Tesoro, al quale invio la pre­sente per conoscenza, è invitato a dare le più opportune istruzioni alle scuole tramite i Provve­ditorati per eliminare ogni incertezza nell'appli­cazione della circolare, che non può ovviamente contrastare con le disposizioni di legge.

AVV. EZIO ADAMI

 

 

MOZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

 

L'assemblea dell'Associazione nazionale fami­glie adottive ed affidatarie, tenutasi a Montecatini Terme il 28 e 29 aprile 1979

considerato

- che l'azione dei tribunali per i minorenni, per quanto concerne i minori privi di un valido nucleo familiare, tende sempre più marcatamente a prendere dei provvedimenti che hanno l'unico risultato, se non lo scopo, di lasciare per anni indefinita la posizione dei minori medesimi con affidamenti familiari, revoche, reinserimenti in fa­miglie o in istituti, nuovi affidamenti ed altri prov­vedimenti spesso provvisori che celano il reale stato di abbandono;

- che deve essere preminente l'interesse dei minore ed il suo diritto ad avere una famiglia, affidataria, quando risulti la temporanea carenza della famiglia d'origine, o adottiva, quando la ca­renza abbia i caratteri della irreversibilità;

- che si è ripetutamente verificato il caso di minori affidati che, una volta dichiarati adottabi­li, sono stati allontanati dalla famiglia affidataria senza avere valutato la possibilità della perma­nenza, nell'interesse prevalente del minore, nel nucleo affidatario;

- che, d'altra parte, malgrado il trasferimento di precise competenze nel settore dell'assisten­za minorile alle Regioni ed agli Enti locali, ben poco è stato fatto per avviare concreti interventi tesi ad evitare situazioni di difficoltà o di abban­dono;

chiede

A) ai tribunali per i minorenni di agire tenendo sempre presente il prioritario interesse del mi­nore e la salvaguardia dei suoi diritti, provve­dendo ad una rapida e precisa verifica della si­tuazione personale e familiare di tutti i minori che vengono segnalati in modo da impedire che gli stessi vivano per anni in situazioni precarie ed emarginanti che provocano sempre danni ir­reversibili al loro sviluppo psico-fisico;

B) alle Regioni ed Enti locali di predisporre tutti gli strumenti necessari per avere costante­mente aggiornata la situazione dei minori rico­verati in istituto per concretare l'avvio di inter­venti alternativi e non segreganti dei minori, co­me messa a disposizione di servizi primari (casa, scuole, asili...) ed anche attraverso interventi domiciliari e di aiuto economico, nonché l'affi­damento, l'adozione e l'inserimento in comunità alloggio o in nuclei parafamiliari;

si impegna

a livello nazionale e locale, mediante l'azione vigile dei propri soci e simpatizzanti, a denuncia­re, di fronte all'opinione pubblica e, se del caso, davanti alla magistratura ordinaria, tutte le col­pevoli omissioni o inadempienze.

 

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