Prospettive assistenziali, n. 46, aprile
- giugno 1979
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
ADOTTABILI CON ADOZIONE
SPECIALE I MINORI FINO AI 18 ANNI
Con provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
dell'11 gennaio 1978 è stato stabilito un importante principio innovatore: a
seguito della ratifica dell'Italia (legge 22 maggio 1974, n. 357) della
Convenzione europea in materia di adozione di minori, per la dichiarazione di
adottabilità e l'adozione speciale non è più operante il limite degli anni otto
previsto dal primo comma dell'art. 314/4 della legge 5 giugno 1967, n. 431.
Pertanto la dichiarazione di adottabilità
e l'adozione speciale sono applicabili a tutti i minori infradiciottenni.
RICORSO
DEGLI AFFIDATARI CONTRO LA SENTENZA CHE ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE ALLA
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
La Corte di Cassazione, con provvedimento del 18
aprile 1978, n. 1832, ha disposto: «Avverso
la sentenza che accolga l'opposizione alla dichiarazione
dello stato di adottabilità, la legittimazione a proporre appello va
riconosciuta non soltanto al Pubblico ministero ed al curatore speciale, ai
sensi dell'espressa previsione di cui all'art. 314/ 14 c.c.,
in qualità di soggetti abilitati a far valere l'interesse del
minore nel corso del procedimento di adozione speciale, ma anche alle persone
alle quali il minore medesimo sia stato provvisoriamente affidato, a norma
dell'art. 314/6, comma 2, c.c., in quanto, esse,
ancorché non formalmente intervenute nel giudizio di primo grado, ma necessariamente
convocate e sentite (artt. 314/11 e 314/13 c.c.),
sono portatrici di un'autonoma posizione soggettiva,
pregiudicata da detta sentenza e meritevole di tutela giuridica nei limiti in
cui sia compatibile con il preminente interesse del minore».
DOCUMENTAZIONE
PER L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA
In relazione alla circolare n. 104 in data 11-121978 del Ministero
del Tesoro sulle aggiunte di famiglia (richiamata dalla circolare n. 883/A2/EL
in data 22-1-1979 del Provveditorato agli Studi) ritengo che l'insegnante F.A.G., beneficiaria delle aggiunte di famiglia per i tre
figli, non sia tenuta a fornire la copia dei provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria che disposero l'adozione speciale dei figli stessi.
Infatti con l'adozione speciale l'adottato acquista lo
status di figlio legittimo a norma dell'art. 314/26 del codice civile e, come
tale, non può essere giuridicamente considerato «figlio adottivo». Infatti nello stato di famiglia e nel certificato di
nascita l'adottato con adozione speciale è indicato semplicemente come «figlio»
ed è parificato ad ogni effetto ad ogni altro figlio legittimo.
La copia del provvedimento giudiziario richiesta
alla lettera D della suindicata circolare non può
riguardare che «i figli adottivi» in base ad adozione
ordinaria (artt. 291 e segg. del codice civile). Essi infatti mantengono il rapporto con la famiglia d'origine,
della quale conservano il cognome. Agli adottanti spetta l'obbligo del mantenimento e perciò ad essi devono essere corrisposte
le aggiunte di famiglia.
La copia del provvedimento giudiziario viene richiesta per provare che persona diversa dai genitori
originari ha titolo a percepire le aggiunte di famiglia. Tale prova non è
necessaria nell'adozione speciale, che estingue ogni rapporto del minore con
la famiglia d'origine e fa diventare gli adottanti genitori legittimi e quindi
i soli genitori dell'adottato.
Non è senza significato che la circolare parifica i
«figli adottivi» ai «minori affiliati o affidati», mettendo cioè
sullo stesso piano tutti quei casi in cui sussiste una duplicità di rapporto
del minore, con la famiglia d'origine e con l'adottante o l'affiliante o l'affidatario.
Il Ministero del Tesoro, al quale invio la presente
per conoscenza, è invitato a dare le più opportune istruzioni alle scuole
tramite i Provveditorati per eliminare ogni incertezza nell'applicazione
della circolare, che non può ovviamente contrastare con le disposizioni di
legge.
AVV. EZIO ADAMI
MOZIONE DELL'ASSEMBLEA
NAZIONALE
L'assemblea dell'Associazione nazionale famiglie
adottive ed affidatarie, tenutasi a Montecatini Terme il 28 e 29 aprile 1979
considerato
- che l'azione dei tribunali per i minorenni, per
quanto concerne i minori privi di un valido nucleo familiare, tende sempre più
marcatamente a prendere dei provvedimenti che hanno l'unico risultato, se non
lo scopo, di lasciare per anni indefinita la posizione
dei minori medesimi con affidamenti familiari, revoche, reinserimenti in famiglie
o in istituti, nuovi affidamenti ed altri provvedimenti spesso provvisori che
celano il reale stato di abbandono;
- che deve essere preminente l'interesse dei minore ed il suo diritto ad avere una famiglia, affidataria, quando risulti la temporanea carenza della
famiglia d'origine, o adottiva, quando la carenza abbia i caratteri della
irreversibilità;
- che si è ripetutamente
verificato il caso di minori affidati che, una volta dichiarati adottabili,
sono stati allontanati dalla famiglia affidataria
senza avere valutato la possibilità della permanenza, nell'interesse
prevalente del minore, nel nucleo affidatario;
- che, d'altra parte, malgrado
il trasferimento di precise competenze nel settore dell'assistenza minorile
alle Regioni ed agli Enti locali, ben poco è stato fatto per avviare concreti
interventi tesi ad evitare situazioni di difficoltà o di abbandono;
chiede
A) ai tribunali
per i minorenni di agire tenendo sempre presente il prioritario interesse
del minore e la salvaguardia dei suoi diritti, provvedendo
ad una rapida e precisa verifica della situazione personale e familiare di tutti
i minori che vengono segnalati in modo da impedire che gli stessi vivano per
anni in situazioni precarie ed emarginanti che provocano sempre danni irreversibili
al loro sviluppo psico-fisico;
B) alle Regioni
ed Enti locali di predisporre tutti gli strumenti necessari per avere
costantemente aggiornata la situazione dei minori ricoverati in istituto per
concretare l'avvio di interventi alternativi e non
segreganti dei minori, come messa a disposizione di servizi primari (casa,
scuole, asili...) ed anche attraverso interventi domiciliari e di aiuto
economico, nonché l'affidamento, l'adozione e l'inserimento in comunità
alloggio o in nuclei parafamiliari;
si impegna
a livello nazionale e locale, mediante l'azione vigile
dei propri soci e simpatizzanti, a denunciare, di fronte all'opinione pubblica
e, se del caso, davanti alla magistratura ordinaria, tutte le colpevoli
omissioni o inadempienze.
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