Prospettive assistenziali, n. 47, luglio - settembre 1979

 

LEGGE PER LA TUTELA DEI BAMBINI RICOVERATI IN OSPEDALE

 

 

Pubblichiamo la legge della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 1979 «Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione» su cui esprimiamo un giudizio favorevole.

Altre Regioni continuano ad ignorare il delicato problema o credono (come la Regione Piemonte) di averlo risolto con semplici circolari che non vengono rispettate dagli ospedali e che non con­sentono ai cittadini, per il loro carattere non pre­scrittivo, di pretenderne l'applicazione.

Altre Regioni, come la Campania (v. la legge regionale n. 7 del 20 febbraio 1978), consentono assurdamente solo «alla madre o a colei che ne fa le veci» di assistere il bambino.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1.

È data facoltà ai genitori o ai familiari di assi­stere in modo continuo i bambini durante il pe­riodo di degenza in ospedale al fine di tutelarne il rapporto sul piano psicologico ed umano con­tribuendo, fra l'altro, a facilitare il più favorevol­mente possibile l'evoluzione della malattia.

Tale facoltà può essere limitata dai sanitari curanti allorché comprovate e particolari esigen­ze terapeutiche e condizioni igieniche esigano di salvaguardare sia l'interesse dei ricoverati che la tutela dei familiari.

 

Art. 2.

È fatto obbligo agli ospedali di predisporre ser­vizi idonei a garantire ai genitori o ai familiari dei bambini ricoverati ambienti di sosta e riposo not­turno; l'ente ospedaliero potrà adottare altre par­ticolari facilitazioni allo scopo di favorire la sud­detta permanenza.

 

Art. 3.

I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai geni­tori del bambino ricoverato tutte le informazioni che riguardano l'evolversi del quadro nosologico e le terapie al medesimo praticate.

Dovranno altresì preparare adeguatamente i genitori in assistenza affinché non ostacolino il lavoro del reparto e collaborino alla somministra­zione delle terapie prescritte al bambino degente.

 

Art. 4.

Al fine di garantire l'armonioso sviluppo psico­fisico del bambino è fatto divieto di adottare provvedimenti curativi che influiscano negativa­mente sul suo bilancio generale di salute.

Nessuna sperimentazione clinica potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza che i sani­tari curanti abbiano ottenuto il relativo consenso da parte dei genitori del degente o di chi ne esercita la patria potestà.

 

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