Prospettive assistenziali, n. 47,
luglio - settembre 1979
LEGGE
PER
Pubblichiamo
la legge della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 1979 «Tutela del bambino
ricoverato negli ospedali della Regione» su cui esprimiamo un giudizio
favorevole.
Altre
Regioni continuano ad ignorare il delicato problema o credono (come la Regione
Piemonte) di averlo risolto con semplici circolari che non vengono
rispettate dagli ospedali e che non consentono ai cittadini, per il loro
carattere non prescrittivo, di pretenderne
l'applicazione.
Altre
Regioni, come la Campania (v. la legge regionale n. 7 del 20 febbraio 1978), consentono
assurdamente solo «alla madre o a colei che ne fa le veci» di assistere il
bambino.
TESTO DELLA LEGGE
Art. 1.
È data facoltà ai genitori o ai
familiari di assistere in modo continuo i bambini
durante il periodo di degenza in ospedale al fine di tutelarne il rapporto sul
piano psicologico ed umano contribuendo, fra l'altro, a facilitare il più
favorevolmente possibile l'evoluzione della malattia.
Tale facoltà può essere limitata dai
sanitari curanti allorché comprovate e particolari esigenze terapeutiche e
condizioni igieniche esigano di salvaguardare sia
l'interesse dei ricoverati che la tutela dei
familiari.
Art. 2.
È fatto obbligo agli ospedali di
predisporre servizi idonei a garantire ai genitori o ai familiari dei bambini
ricoverati ambienti di sosta e riposo notturno; l'ente ospedaliero potrà
adottare altre particolari facilitazioni allo scopo
di favorire la suddetta permanenza.
Art. 3.
I sanitari curanti sono tenuti a
fornire ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni che
riguardano l'evolversi del quadro nosologico e le terapie al medesimo
praticate.
Dovranno altresì preparare
adeguatamente i genitori in assistenza affinché non ostacolino il lavoro del
reparto e collaborino alla somministrazione delle
terapie prescritte al bambino degente.
Art. 4.
Al fine di garantire l'armonioso
sviluppo psicofisico del bambino è fatto divieto di adottare provvedimenti
curativi che influiscano negativamente sul suo
bilancio generale di salute.
Nessuna sperimentazione clinica
potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza
che i sanitari curanti abbiano ottenuto il relativo consenso da parte dei
genitori del degente o di chi ne esercita la patria potestà.