Prospettive assistenziali, n. 47, luglio
- settembre 1979
Notiziario del Centro
italiano per l'adozione internazionale
RELAZIONE
SUI LAVORI DEL GRUPPO DI ESPERTI DELLE NAZIONI UNITE SULL'ADOZIONE E
L'AFFIDAMENTO
Dall'11 al 15 dicembre 1978 si è
riunito a Ginevra un Gruppo di Esperti
convocato dalle Nazioni Unite per esaminare il problemi relativi all'Adozione
e all'Affidamento Familiare.
Questo gruppo ha elaborato una Bozza
di «Dichiarazione di principi in materia di: “Assistenza
all'infanzia e alla famiglia”; “Affidamento Familiare” e “Adozione”».
Tale Bozza di Dichiarazione sarà fatto oggetto di studio e di approvazione da parte della Commissione
di Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite.
Il gruppo era composto da rappresentanti di tutte le regioni geografiche, di enti
governativi e non e di organizzazioni private.
Numerose sono a nostro avviso le
lacune presenti in tale Dichiarazione, che risente notevolmente dello sforzo
di mediazione tra culture estremamente diverse ed
anche di una certa preponderanza dell'influenza americana (basti pensare al
continuo riferimento alle Agenzie, private e non, come Enti erogatori di
servizi, di stampo prettamente americano).
Si è voluto di proposito limitare al
piano generale, restando in tal modo ben lontani da
quanto è stato proposto nel 1972 dalla risoluzione votata al Convegno Mondiale
di Milano sull'Adozione e l'Affidamento Familiare, nella quale si chiedeva alle
Nazioni Unite la Convocazione di una Conferenza Mondiale per la definizione di
una Convenzione Mondiale sulla legislazione in materia di adozione
e adozione internazionale.
Ci sembra, ciononostante, utile
riportare alcune parti di questa dichiarazione, perché è significativa del
fatto che, dopo un lungo periodo di silenzio - e in un momento in cui si fa
sempre più sentire l'esigenza di una regolamentazione internazionale in materia
di adozione, anche a causa del continuo aumento di
adozioni internazionali (più o meno legali) che si sta verificando anche in
Italia - la discussione su questi temi sta forse riprendendo a livello delle
Nazioni Unite.
Dichiarazione sui
principi legali e sociali relativi alla protezione e alla sicurezza sociale dei
bambini, con particolare riferimento all'affidamento familiare e all'adozione
nazionale e internazionale
«Assistenza all'infanzia e alla famiglia»
1) È nel migliore interesse di ogni nazione considerare prioritario il diritto del
bambino e della famiglia alla sicurezza sociale. Una corretta politica di
sicurezza sociale in questo settore, è garanzia di una buona utilizzazione
e di ulteriore sviluppo delle risorse nazionali.
....................
3) Si afferma che il bambino deve
essere curato, in via prioritaria, dai suoi genitori.
In caso che i genitori non possano offrire cure adeguate al bambino, come prima
alternativa devono essere presi in considerazione i parenti
prossimi. 4) Quando la famiglia biologica non è disponibile o è inadeguata, si
deve ricorrere ad una famiglia sostitutiva.
....................
«Affidamento Familiare»
7) Ogni bambino ha diritto a una famiglia. I bambini che non possono rimanere nella
loro famiglia biologica devono essere collocati in adozione
o in affidamento familiare piuttosto che in istituto, a meno che, particolari
necessità del bambino possano essere meglio soddisfatte mediante l'utilizzo di
strutture specializzate.
8) Quei bambini per i quali
l'istituto è stato in precedenza considerato come
l'unica soluzione possibile, dovrebbero essere collocati in famiglie: o in
affidamento familiare o in adozione.
9) L'affidamento eterofamiliare
dei bambini dovrebbe essere regolamentato.
10) L'affidamento eterofamiliare dovrebbe essere un servizio temporaneo,
pianificato, in attesa di trovare una soluzione
definitiva per il bambino, soluzione che include, ma non deve essere limitata,
al ritorno nella sua famiglia biologica o all'adozione.
....................
«Adozione»
13) Lo scopo primario dell'adozione
è quello di fornire una famiglia permanente al bambino che non può essere
seguito dalla sua famiglia biologica.
....................
15) Ai genitori biologici deve
essere garantito un periodo di tempo sufficiente e un appoggio adeguato in
modo che essi possano prendere una decisione circa il futuro del loro bambino,
essendo però consapevoli che è nel miglior interesse del bambino prendere
questa decisione al più presto possibile.
16) La legislazione e i servizi
dovrebbero garantire che il bambino diventi una parte integrante della
famiglia adottiva.
....................
19) I Governi dovrebbero verificare
l'adeguatezza dei loro servizi nazionali all'infanzia ed individuare quei
bambini i cui bisogni non possono essere soddisfatti dai servizi esistenti nel
Paese. Per alcuni di questi bambini, l'adozione internazionale può essere
considerata come uno strumento adeguato per dare loro una famiglia.
....................
21) In ogni Paese gli affidamenti a
scopo adottivo devono essere effettuati tramite agenzie autorizzate a lavorare
nel campo dell'adozione internazionale. Queste agenzie devono fornire i
medesimi servizi e offrire le medesime garanzie
richieste per l'adozione nazionale.
22) Tenendo in considerazione la
sicurezza sociale e legale del bambino, le adozioni per procura non possono
essere accettate.
23) Nessun progetto di adozione deve essere preso in considerazione prima che il
bambino sia dichiarato legalmente in stato di adottabilità e prima che sia
approntata tutta la documentazione necessaria a completare l'adozione. I
consensi necessari devono essere dati sotto forma legalmente valida per
entrambi i Paesi. Deve essere chiarito che il bambino potrà permanentemente immigrare
nel Paese degli adottanti e ottenere susseguentemente la loro nazionalità.
24) Nei casi di adozione
internazionale, deve essere assicurata, in entrambi i Paesi implicati, la
validità legale dell'adozione.
25) Il bambino dovrà avere in ogni
momento, un nome, una nazionalità e un tutore.
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