Prospettive assistenziali, n. 47, luglio - settembre 1979

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

RELAZIONE SUI LAVORI DEL GRUPPO DI ESPERTI DELLE NAZIONI UNITE SULL'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

 

Dall'11 al 15 dicembre 1978 si è riunito a Gi­nevra un Gruppo di Esperti convocato dalle Na­zioni Unite per esaminare il problemi relativi all'Adozione e all'Affidamento Familiare.

Questo gruppo ha elaborato una Bozza di «Di­chiarazione di principi in materia di: “Assistenza all'infanzia e alla famiglia”; “Affidamento Fami­liare” e “Adozione”».

Tale Bozza di Dichiarazione sarà fatto oggetto di studio e di approvazione da parte della Com­missione di Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite.

Il gruppo era composto da rappresentanti di tutte le regioni geografiche, di enti governativi e non e di organizzazioni private.

Numerose sono a nostro avviso le lacune pre­senti in tale Dichiarazione, che risente notevol­mente dello sforzo di mediazione tra culture estremamente diverse ed anche di una certa pre­ponderanza dell'influenza americana (basti pen­sare al continuo riferimento alle Agenzie, private e non, come Enti erogatori di servizi, di stampo prettamente americano).

Si è voluto di proposito limitare al piano gene­rale, restando in tal modo ben lontani da quanto è stato proposto nel 1972 dalla risoluzione votata al Convegno Mondiale di Milano sull'Adozione e l'Affidamento Familiare, nella quale si chiedeva alle Nazioni Unite la Convocazione di una Confe­renza Mondiale per la definizione di una Conven­zione Mondiale sulla legislazione in materia di adozione e adozione internazionale.

Ci sembra, ciononostante, utile riportare alcu­ne parti di questa dichiarazione, perché è signi­ficativa del fatto che, dopo un lungo periodo di silenzio - e in un momento in cui si fa sempre più sentire l'esigenza di una regolamentazione internazionale in materia di adozione, anche a causa del continuo aumento di adozioni interna­zionali (più o meno legali) che si sta verificando anche in Italia - la discussione su questi temi sta forse riprendendo a livello delle Nazioni Unite.

 

 

Dichiarazione sui principi legali e sociali relativi alla protezione e alla sicurezza sociale dei bambini, con particolare riferimento all'affidamento familiare e all'adozione nazionale e internazionale

 

«Assistenza all'infanzia e alla famiglia»

1) È nel migliore interesse di ogni nazione considerare prioritario il diritto del bambino e della famiglia alla sicurezza sociale. Una corretta politica di sicurezza sociale in questo settore, è garanzia di una buona utilizzazione e di ulte­riore sviluppo delle risorse nazionali.

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3) Si afferma che il bambino deve essere cu­rato, in via prioritaria, dai suoi genitori. In caso che i genitori non possano offrire cure adeguate al bambino, come prima alternativa devono es­sere presi in considerazione i parenti prossimi. 4) Quando la famiglia biologica non è dispo­nibile o è inadeguata, si deve ricorrere ad una famiglia sostitutiva.

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«Affidamento Familiare»

7) Ogni bambino ha diritto a una famiglia. I bambini che non possono rimanere nella loro famiglia biologica devono essere collocati in ado­zione o in affidamento familiare piuttosto che in istituto, a meno che, particolari necessità del bambino possano essere meglio soddisfatte me­diante l'utilizzo di strutture specializzate.

8) Quei bambini per i quali l'istituto è stato in precedenza considerato come l'unica soluzione possibile, dovrebbero essere collocati in fami­glie: o in affidamento familiare o in adozione.

9) L'affidamento eterofamiliare dei bambini dovrebbe essere regolamentato.

10) L'affidamento eterofamiliare dovrebbe es­sere un servizio temporaneo, pianificato, in at­tesa di trovare una soluzione definitiva per il bambino, soluzione che include, ma non deve es­sere limitata, al ritorno nella sua famiglia biolo­gica o all'adozione.

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«Adozione»

13) Lo scopo primario dell'adozione è quello di fornire una famiglia permanente al bambino che non può essere seguito dalla sua famiglia biologica.

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15) Ai genitori biologici deve essere garan­tito un periodo di tempo sufficiente e un appoggio adeguato in modo che essi possano prendere una decisione circa il futuro del loro bambino, essen­do però consapevoli che è nel miglior interesse del bambino prendere questa decisione al più presto possibile.

16) La legislazione e i servizi dovrebbero ga­rantire che il bambino diventi una parte integran­te della famiglia adottiva.

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19) I Governi dovrebbero verificare l'adegua­tezza dei loro servizi nazionali all'infanzia ed in­dividuare quei bambini i cui bisogni non possono essere soddisfatti dai servizi esistenti nel Paese. Per alcuni di questi bambini, l'adozione interna­zionale può essere considerata come uno stru­mento adeguato per dare loro una famiglia.

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21) In ogni Paese gli affidamenti a scopo adot­tivo devono essere effettuati tramite agenzie autorizzate a lavorare nel campo dell'adozione internazionale. Queste agenzie devono fornire i medesimi servizi e offrire le medesime garanzie richieste per l'adozione nazionale.

22) Tenendo in considerazione la sicurezza sociale e legale del bambino, le adozioni per pro­cura non possono essere accettate.

23) Nessun progetto di adozione deve essere preso in considerazione prima che il bambino sia dichiarato legalmente in stato di adottabilità e prima che sia approntata tutta la documentazione necessaria a completare l'adozione. I consensi necessari devono essere dati sotto forma legal­mente valida per entrambi i Paesi. Deve essere chiarito che il bambino potrà permanentemente immigrare nel Paese degli adottanti e ottenere susseguentemente la loro nazionalità.

24) Nei casi di adozione internazionale, deve essere assicurata, in entrambi i Paesi implicati, la validità legale dell'adozione.

25) Il bambino dovrà avere in ogni momento, un nome, una nazionalità e un tutore.

 

 

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