Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
LEGGE DELLA REGIONE
ABRUZZO SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA'
CIVILE
(1)
Riportiamo
il testo della legge della Regione Abruzzo in quanto conferma che le Regioni
hanno la possibilità di intervenire nel settore delle Commissioni provinciali
per l'accertamento dell'invalidità civile.
TESTO DELLA LEGGE
Art.
1.
Fino a quando non sarà istituito il
servizio sanitario nazionale ed in attesa
dell'emanazione di una organica disciplina della materia di cui all'art. 27 lettera b)
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'organizzazione, anche ai fini delle
relative spese di funzionamento, delle Commissioni previste dalla Legge 30
marzo 1971, n. 118, è disciplinata dalla presente legge.
Art.
2.
Le commissioni sanitarie di cui al
precedente articolo sono autorizzate ad eccedere il numero massimo di sedute di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, fino all'esaurimento di tutte le
istanze pendenti.
Per favorire il regolare
funzionamento, ai componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile, che non siano dipendenti regionali,
è corrisposto il gettone di presenza integrativo di lire 5.000 a seduta.
Ai sanitari componenti
è corrisposto, inoltre, il compenso di L. 1.000 per
ogni accertamento diagnostico.
La corresponsione del gettone di
presenza e del compenso di cui al secondo e terzo
comma del presente articolo decorre dal 1° aprile 1979.
Art.
3.
Le funzioni di Segretario delle
Commissioni, di cui alla presente legge, sono esercitate, allorquando
la designazione è riservata al Medico Provinciale, da un impiegato della
carriera amministrativa, con qualifica funzionale non inferiore a Istruttore o
equiparata, comunque in servizio presso la Regione.
Art.
4.
All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, previsto in L.
14.000.000 per l'anno 1979, si provvede con i fondi stanziati al Cap.
815 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Le leggi di bilancio inerenti agli
esercizi 1980 e successivi determinano, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri occorrenti per i
rispettivi anni, nei limiti degli stanziamentì
indicati nel bilancio pluriennale.
Art.
5.
La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione.
(1) Legge della
Regione Abruzzo 24 agosto 1979, n. 31.
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