Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
Notiziario
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
INDAGINE
CONOSCITIVA DEL SENATO SULLE MODIFICHE ALLE LEGGI DELLA ADOZIONE SPECIALE E
ORDINARIA, DELL'AFFIDAMENTO E DELL'AFFILIAZIONE
Proseguiamo
in questo numero a relazionare sulle udienze
conoscitive che la Commissione Giustizia del Senato ha promosso sulle proposte
di legge presentate nella scorsa legislatura in materia di adozione speciale e
ordinaria, affiliazione e affidamento.
Le
precedenti parti sono state pubblicate sui nn. 45 e
47; il seguito sarà pubblicato prossimamente.
Ricordiamo
infine che DC e PCI hanno ripresentato al Senato
proposte identiche a quelle della precedente legislatura; si è aggiunto
inoltre un progetto di legge del PSI.
Tribunale per i minorenni di Palermo
Il presidente Ignazio Baviera
premette che «nella zona di Palermo
l'assistenza ai minori si svolge tuttora quasi esclusivamente mediante ricovero».
A suo parere, «sarebbe necessario passare
almeno, per quanto più è possibile, dal ricovero completo al ricovero a tempo
parziale».
Per quanto concerne l'istituto della affiliazione, considera «opportuno mantenerlo, avendo una sua utilità,
quale sviluppo naturale che fa seguito all'affidamento familiare. Circa
l'adozione ordinaria ritiene che effettivamente essa possa nuocere
all'applicazione dell'adozione speciale, e che pertanto il legislatore
dovrebbe precisare che possa farsi ricorso ad essa
soltanto quando manchino i presupposti per far luogo all'adozione speciale. In
ogni caso dovrebbero stabilirsi cautele dirette ad impedire che l'adozione
ordinaria possa servire di copertura per il cosiddetto "mercato dei
bambini"».
Venendo a considerare il problema
fondamentale, costituito dall'adozione speciale, comunica anzitutto che «presso il Tribunale per i minori di
Palermo, negli undici anni di applicazione della
relativa legge, sono state pronunciate 937 adozioni speciali, partendo da una
massa di procedimenti instaurati superiore a 2.500. Ritiene che il problema
più serio per l'attuazione della legge sia ancora oggi quello
dell'interpretazione dei presupposti, ovvero dello stato di abbandono; afferma
tuttavia che la definizione dello stato di abbandono come di una situazione di
"mancanza di assistenza" (definizione con cui si possono sintetizzare
le formulazioni di cui ai disegni di legge n. 797 e 968) appare soddisfacente.
Resterà poi, naturalmente, rimesso alla evoluzione
della società il determinare, di fatto, l'evoluzione del concetto di
assistenza, ovvero l'insieme dei comportamenti dei genitori indispensabili per
concretare l'assistenza stessa. Ritiene comunque che
si debba privilegiare l'interesse del minore contro quella che è stata
giustamente qualificata come una assurda pretesa di proprietà da parte dei
genitori naturali: deplora che la stampa locale, in Sicilia, abbia invece in
passato costantemente sostenuto il diritto dei genitori naturali. Suggerisce
inoltre l'opportunità di trovare qualche rimedio al grave protrarsi dei giudizi
in appello. Ritiene infine che nei giudizi di opposizione
alla dichiarazione di adottabilità dovrebbe stabilirsi il patrocinio gratuito
a spese dello Stato a favore del minore, i cui reali interessi non sono
purtroppo debitamente difesi, nella prassi attuale». Ad una domanda della senatrice Tedesco precisa che «tale gratuito patrocinio a suo avviso dovrebbe essere inserito nella
stessa legge di riforma dell'adozione».
Giudice tutelare di Roma
Il giudice Montoro,
dopo essersi soffermato sulle molteplici competenze attribuite ai giudici
tutelari nel settore minorile, rileva che «l'istituto
dell'affiliazione, dopo il venir meno degli impieghi abnormi che di esso si facevano per sopperire alla possibilità (che ora
esiste) di riconoscere i figli adulterini, conserva un sia pur limitato campo
di applicazione, che appare tuttavia valido: le poche affiliazioni che si
registrano oggi sono dirette effettivamente allo scopo di proteggere il minore.
Quanto all'adozione speciale, ritiene che siano in gran parte
superati i contrasti fra i giudici tutelari ed i tribunali per i minori
sulla applicazione della relativa legge: i giudici tutelari, superata la iniziale
impreparazione dei nuovi compiti, hanno dimostrato di sapere operare
utilmente, e ciò anche in relazione alla tutela degli interessi patrimoniali
dei minori, interessi che hanno pur sempre la loro importanza per l'educazione
del minore».
In riferimento quindi alle proposte di
legge all'esame della Commissione, il giudice Montoro
ritiene necessario che «l'affiliazione
sia conservata unitamente all'adozione ordinaria, anche per lasciare
possibilità intermedie tra l'obiettivo massimo dell'adozione speciale ed il
semplice affidamento familiare, insoddisfacente sotto molti aspetti».
Ritiene inoltre eccessiva la previsione «di
tutori e curatori speciali (di nomina del tribunale per i minori) nel disegno
di legge n. 791: sottolinea invece la validità del
tutore nominato dal giudice tutelare, che svolge una funzione duratura e che deve
rispondere del suo operato». A tale proposito ravvisa l'opportunità di
valorizzare maggiormente «le funzioni
del giudice tutelare, dal momento che si evidenziano
oggi, da ogni parte, i vantaggi offerti dalla figura del giudice monocratico, in stretto contatto con i cittadini».
«Di
fronte alle critiche avanzate verso la giurisprudenza delle Corti d'appello
(nell'attività di secondo grado sulle decisioni dei Tribunali per i minori), ritiene che una certa insofferenza nei confronti di tale
giurisprudenza possa essere giustificata, tenendo conto della differenza
culturale e generazionale rispetto ai Tribunali per i minori. Tale differenza
va peraltro diminuendo, e comunque egli ritiene che si possano e debbano adottare
soltanto misure idonee ad accelerare i giudizi di appello».
Tribunale per i minorenni di Roma
A parere del giudice Giuseppe Salmè «l'adozione
speciale sembra oggi l'unico, isolato, strumento di intervento
con il quale il Tribunale per i minori deve affrontare le innumerevoli e angosciate
richieste di ogni genere che gli pervengono: forse una riforma generale dei
servizi e delle strutture assistenziali avrebbe dovuto precedere la legge con
cui nel 1967 si è creato l'istituto dell'adozione speciale, dal quale troppo ci
si attende».
Ritiene pertanto che si imponga «con
urgenza la riforma dell'assistenza, in particolare per il settore minorile: su
questo punto i due disegni di legge offrono solo indicazioni schematiche».
Sul funzionamento dell'istituto
dell'adozione speciale, riconosce che «mentre
non vi sono dubbi sulla necessità di insistere sulla tutela del minore anche
in contrapposizione con i diritti dei genitori naturali, resta molto da
discutere sulla interpretazione da dare di questa
tutela, ovvero sulla valutazione realistica degli interessi del minore. In tal
senso occorre sottoporre ad un vaglio approfondito i comportamenti dei
genitori, avendo presente che lo stato di abbandono
non dipende tanto dalla misura degli interessamenti e interventi dei
genitori, quanto dallo stato soggettivo del minore, che può sentirsi
abbandonato anche in presenza di interessamento assiduo. Ciò nonostante non si
può nemmeno sopravvalutare il rimedio offerto dall'adozione speciale: il
rapporto fra genitori e figli deve essere tenuto sotto
controllo anche in riguardo ai genitori adottivi, e comunque l'affidamento preadottivo dovrebbe essere considerato come un periodo di
prova, durante il quale gli adottanti dovrebbero essere aiutati dall'ente
pubblico, ma al tempo stesso seguiti e controllati. In tal senso è da sottolineare una maggiore prudenza che oggi si riscontra nei
Tribunali per i minori, quanto all'uso della adozione speciale».
Il giudice Salmè
ritiene inoltre che qualora venisse approvata
l'elevazione del limite di età a diciotto anni, qualora fosse stabilita, dovrebbe
essere definito «in maniera diversificata
il presupposto dello stato di abbandono, distintamente per le diverse fasce di
età, assumendo il problema aspetti ben diversi quando si passa dall'infanzia
all'adolescenza. A tale riguardo osserva anche come non possa
parlarsi con assoluta certezza di stato di abbandono nemmeno in situazione di
ricovero, posto che anche in tale situazione sussistono talvolta presupposti psichici
favorevoli per il minore».
Per quanto riguarda i lamentati
ritardi delle decisioni delle Corti di appello,
ritiene che «si potrebbe eliminare la reclamabilità dei provvedimenti cautelari e delle
prescrizioni impartite in sede istruttoria. Il giudizio di appello
in ogni caso deve essere conservato, in quanto svolge una funzione positiva».
Per quanto concerne il problema
delle «adozioni internazionali» suggerisce «una preventiva delibazione delle sentenze
di adozione straniera, con riguardo alla idoneità degli adottanti, e previo
divieto di lasciare entrare il minore in Italia (prima della delibazione)».
Considerando infine il problema
della prospettata adozione prenatale, ritiene «che gli scopi con essa perseguiti possano
essere raggiunti da altri mezzi, mentre la preadozione
in se stessa sembra psicologicamente controproducente».
I giudici Antonietta Carestia e
Giovanni Carlino esprimono perplessità sull'istituto dell'adozione speciale in
quanto, interrompendo definitivamente i rapporti con la famiglia di origine, potrebbe «produrre
crisi di identità del minore»; per questo «sarebbe quindi consigliabile utilizzare l'istituto dell'adozione
ordinaria, con la quale non si cancella il vincolo di sangue, purché tale
istituto sia integrato con quei controlli sulla idoneità degli aspiranti
all'adozione che sono stabiliti per l'adozione speciale».
La senatrice
Tedesco chiede
ai magistrati di Roma se essi ritengano, comunque, adeguata la definizione
dello stato di abbandono nella vigente normativa stabilita con la legge del
1967. Il dottor Salmè dichiara «di ritenere adeguata tale normativa, purché si tolga in essa il presupposto della forza maggiore, che oggi è sempre
intesa, correttamente, come circostanza transitoria: in caso di impossibilità
ad assistere i figli per forza maggiore, i genitori naturali devono essere
aiutati adeguatamente dall'ente pubblico».
Il giudice Carestia ribadisce, a tale riguardo, che «la definizione dello stato di abbandono dovrebbe comunque essere
diversificata per fasce di età, volendosi elevare il limite di età ai diciotto
anni».
Ad una ulteriore
domanda della senatrice Tedesco, se essi ritengano preferibile l'affiliazione
o l'affidamento familiare, rispetto all'adozione speciale, e ciò al fine di non
rompere del tutto i vincoli con la famiglia naturale, il giudice Carlino «dichiara preferibile una legislazione che
consenta un passaggio graduale dall'affidamento familiare (o dall'adozione
ordinaria) all'adozione speciale, in modo da non interrompere bruscamente i
vincoli con la famiglia naturale».
Giudice tutelare di Bergamo
Il dirigente della Pretura Corrado Bufardeci dopo alcune considerazioni generali sul ruolo del
giudice tutelare nella attuale realtà legislativa,
rispondendo ad alcuni quesiti, dichiara «che
lístituto della affiliazione dovrebbe essere
conservato dal legislatore - sebbene sia ormai scarsamente applicato - e per
dare al giudice una ulteriore possibilità di intervento, e per agevolare quelle
coppie che non sono disposte ad assumersi la responsabilità piena derivante
dall'adozione. Anche l'adozione ordinaria, sebbene meno
usata di un tempo, potrebbe conservare una sua funzione, per gli adottandi
maggiorenni, risolvendo problemi patrimoniali di successione. Per
quanto riguarda i minori, l'adozione ordinaria
potrebbe confluire nella speciale, facendosi di esse un unico istituto. Quanto
infine all'affidamento familiare, ritiene che possa essere un istituto utile,
anche per i suoi possibili sviluppi (ritorno alla famiglia di
origine, affiliazione, adozione): dovrebbe però ricevere un assetto
giuridico più preciso, e venire anche sanzionato dal giudice».
Tribunale per i minorenni di Napoli
Il giudice Stefano Trapani rileva
anzitutto «che il legislatore dovrebbe
rendere più chiara l'attuale definizione dello stato di abbandono,
specialmente precisando il tempo a cui si deve fare riferimento e chiarendo
ogni circostanza, in modo da prevenire, per quanto è possibile, i conflitti con
i genitori naturali». Ritiene inoltre che «nei giudizi di opposizione si debba superare
la difficoltà connessa con il patrocinio, in presenza di persone di modesta
condizione: il patrocinio obbligatorio dovrebbe essere soppresso, oppure
dovrebbe essere gratuito per i non abbienti».
Passando a considerare il difficile
problema affidato ai Tribunali per i minorenni riguardo alla valutazione
comparativa delle coppie aspiranti all'adozione, afferma che le difficoltà dei giudici dovrebbero essere appianate stabilendo
per legge criteri obiettivi e più dettagliati, nonché
determinando il tempo a cui la valutazione deve riferirsi. Lamenta inoltre il
fatto che la scelta negativa del Tribunale (nei riguardi di una coppia) spesso
venga annullata in appello, senza fondarsi sulla complessa situazione della
coppia, che è accertata e valutata solo dal Tribunale. Non è
infine ben chiaro cosa si debba fare delle domande momentaneamente
disattese».
Fa presente quindi «le conseguenze dannose, per gli effetti di
devianza minorile, derivanti dalla scarsa sorveglianza effettuata dai giudici
ordinari sugli istituti di ricovero: se tali compiti venissero
trasferiti al Tribunale per i minori, questo potrebbe prevenire deviazioni che
poi conducono inevitabilmente al crimine, ed inoltre accertare tempestivamente
gli stati di abbandono, che gli istituti abusivamente nascondono».
Per quanto concerne l'istituto
dell'adozione ordinaria, ritiene che «dovrebbe
includersi in esso la valutazione della coppia, che è
caratteristica oggi del procedimento di adozione speciale: in pratica
converrebbe riunire le due adozioni in un unico istituto».
Il giudice Chiariello
si sofferma «sui frequenti casi di aggiramento dell'adozione speciale non già mediante il
ricorso a quella ordinaria, bensì per mezzo di riconoscimento non fondato nei
fatti. Per combattere gli abusi in questione, riterrebbe efficace un attento
controllo sugli istituti di ricovero, che faccia emergere in tempo gli stati di abbandono, offrendo così maggiori possibilità per le
regolari procedure di adozione».
Rispondendo ad
alcune domande della senatrice Tedesco, il giudice riferisce che «nella zona di Napoli gli affidamenti
familiari sono rari, per il disfavore verso la provvisorietà di tali situazioni:
la giurisdizionalizzazione dell'affidamento familiare
gioverebbe, in tal senso, e combatterebbe inoltre il mercato clandestino.
In ogni caso gli abusi diminuirebbero, quando le coppie aspiranti all'adozione
potessero contare su una legge più completa e funzionale di
quella vigente. Considerando quindi le difficoltà inerenti a
una soddisfacente definizione del presupposto morale dello stato di abbandono,
afferma che in ogni caso si dovrebbe richiedere maggior rigore per quanto
concerne l'assistenza dei genitori nei confronti dei figli dati in ricovero ad
istituti».
Rispondendo al senatore Gozzini, il giudice Trapani dichiara che «l'adozione prenatale dovrebbe essere resa
possibile, in quanto la futura madre può legittimamente indicare una
determinata coppia di adottanti, nella quale ha più
fiducia. D'altra parte, l'adozione speciale stessa dovrebbe essere suscettibile
di revoca, nei casi in cui il minore, giunto all'adolescenza, desideri tornare alla famiglia di origine ». II dottor Trapani ritiene
infine « assai consigliabile abilitare la madre nubile non ancora sedicenne a
riconoscere il proprio figlio: ciò eviterebbe inconvenienti ed abusi piuttosto
seri. Circa l'esame della incompatibilità genetica
(per combattere i riconoscimenti abusivi) esprime perplessità sul carattere
obbligatorio dell'accertamento, nonché in relazione alla validità non assoluta
di tale prova».
Tribunale per i minorenni di Milano
Il giudice Gilberto Barbarito rileva anzitutto i ritardi e le incertezze con
cui Regioni ed Enti Locali stanno assumendo le competenze assistenziali
attribuite loro: «spetterebbe ai Comuni
la competenza amministrativa circa l'adozione speciale e l'affidamento
familiare, ma non tutti i Comuni sono pronti ad esercitare tale competenza o
hanno una sufficiente conoscenza di tali problemi».
Riferendo quindi, sull'attuazione
data alla legge sull'adozione speciale, il giudice Barbarito
afferma che «il Tribunale per i minori di
Milano è convinto che la legge del 1967 sull'adozione speciale ha consentito
una diversa visione del minore nell'ambito familiare, e che quindi i principi
informatori di tale legge vanno mantenuti. Si riscontrano circa 300
dichiarazioni annue di adottabilità, pur se negli
ultimi tempi sono aumentate le opposizioni delle famiglie di origine alla
dichiarazione dello stato di abbandono. Per quanto riguarda l'affidamento
familiare, la battaglia contro gli istituti ha
conseguito notevoli successi, ma vi è qualche incertezza sulle nuove strutture».
Il presidente Beria
D'Argentine rileva, quindi, che il Tribunale di Milano «ha inteso rendere massimamente trasparente la procedura per la adozione speciale, e ha sporto denuncia per i fenomeni
di mercato di bambini presso la Procura della Repubblica».
Il giudice Caruso
afferma quanto segue: «il principio che
si deve cercare una famiglia per il minore, e non il contrario: tale principio
ispiratore deve reggere tutti gli istituti giuridici previsti dal legislatore.
È necessario, quindi, ripensare l'adozione ordinaria, che tradizionalmente
risponde allo scopo di cercare l'erede per il nome e il patrimonio; e
l'affiliazione, che indubbiamente offre al minore scarse
garanzie giuridiche e sostanziali».
Esprime poi il proprio consenso
«al principio di prescindere, per l'accertamento dello stato di
abbandono
(nella procedura verso l'adozione speciale) dal potere di disposizione dei
genitori e quindi dal loro consenso».
Afferma inoltre: «Il progetto Petrella
giustamente intende coordinare l'attività del Tribunale con quella degli enti
locali, che devono offrire assistenza alle famiglie, in modo da metterle in
grado di continuare a compiere i loro doveri nei riguardi dei figli. Attualmente capita, purtroppo spesso, che dei minori vengano
ricoverati in istituti semplicemente perché gli orari di lavoro dei genitori
non coincidono con quelli della scuola. Ritiene poi che l'attuale previsione di
quattro gradi di giudizio, per i ricorsi contro la
dichiarazione dello stato di adottabilità, sia sovrabbondante e dia luogo ad un
eccessivo allungamento dei tempi. Non crede che sia necessario prevedere obbligatoriamente
un difensore di ufficio dei genitori naturali nella
procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre è opportuna
sempre la presenza di un rappresentante del minore». Lamenta quindi «
l'eccessivo risalto dato da più parti all'istituto dell'affidamento familiare,
che sembra spesso la soluzione più semplice, mentre in realtà ha effetti deleteri
per lo sviluppo dei bambini».
Il giudice Caruso rileva che «il disegno di legge n. 124 intende
assicurare l'esigenza della segretezza per il periodo che inizia dal momento
dell'adozione, mentre lascia scoperta la fase delicatissima dell'affidamento preadottivo, nella quale si verifica
effettivamente l'inserimento del minore nella nuova famiglia».
Sugli affidamenti familiari sarebbe
utile - a parere del giudice Caruso - «un controllo dell'autorità giudiziaria
sull'affidamento familiare, che comunque può svolgere
una funzione positiva nel caso di bambini handicappati e di adolescenti
caratteriali. Un contributo finanziario alle famiglie affidatarie può essere
poi opportuno, ma non deve essere previsto in tutti i casi».
Per il giudice Scaparro
«l'affidamento familiare, crea sempre
legami affettivi, che poi rischiano di dover essere spezzati. In tutta la materia gli elementi psicologici hanno un tale rilievo che
si avverte l'esigenza di una legislazione di principi piuttosto che una
legislazione a carattere regolamentare; e di poter fare affidamento su operatori
sociali professionalmente preparati».
Il senatore Petrella
pone agli intervenuti una serie di domande «sull'opportunità
di una mera legislazione di principi, sui nuovi compiti del Tribunale per i
minori e sull'azione giuridisdizionale di controllo degli
affidamenti familiari».
Il presidente Beria
D'Argentine fa notare che «il Tribunale
per i minori di Milano ha continui e positivi rapporti
con gli enti locali, e che si avvale anche di una notevole partecipazione volontaria.
Sono stati inoltre predisposti nove giudici
decentrati per zone (con esclusione naturalmente delle questioni penali). Su
un piano più generale osserva che la formazione professionale dei magistrati
dovrebbe essere maggiormente curata, apparendo assolutamente inadeguato l'attuale
sistema di reclutamento, che porta spesso al fallimento nell'applicazione di
leggi, pur se tecnicamente bene elaborate».
In risposta ai quesiti della senatrice
Giglia Tedesco Tatò, il giudice Barbarito
charisce che «le domande delle coppie che intendono
adottare un bambino sono oggetto di selezione, tramite un colloquio di gruppo,
un successivo colloquio per singola coppia ed una terza definitiva valutazione».
Il presidente Beria
D'Argentine afferma «che si sta cercando
di accelerare al massimo la procedura di formazione di un elenco di coppie disponibili, da considerare valido per un anno».
Il giudice Scaparro
«lamenta una certa sclerotizzazione
dei criteri comunemente usati per la valutazione delle coppie, mentre dovrebbe
essere privilegiato il momento della discussione di
gruppo, con la partecipazione di persone che abbiano già un'esperienza di
adozione o di affidamento».
Sia il giudice Caruso che il
presidente Beria D'Argentine rilevano
che «pur cercandosi di prevenire, con
una prassi particolarmente cautelativa, i falsi riconoscimenti di paternità,
tendenti ad evitare la procedura di adozione speciale, appare difficile
intervenire in via legislativa».
In relazione ad alcune domande del
senatore Gozzini, il dottor Barbarito
afferma «di ritenere positivo
il disegno di legge n. 1116 bis, in quanto mette in evidenza la necessità di
garantire ogni assistenza alla madre, in particolare anche per consentirle di
portare a termine la gestazione in un ambiente riservato; appare inoltre
necessario darle una rassicurante certezza circa la futura assistenza al
nascituro. Ritiene però impossibile conferire un valore giuridico alla
dichiarazione della madre prima della nascita, e tanto meno addivenire,
su questa base, a una dichiarazione di adottabilità prenatale. Ritiene anche da
escludere che una eventuale coppia aspirante all'adozione
effettui in proprio la dichiarazione allo stato civile, ai fini dell'atto di
nascita: secondo la linea seguita dal Tribunale per i minori di Milano ci si
limita ad attendere un breve intervallo di tempo, dopo la nascita, prima di
dichiarare lo stato di abbandono».
Ad una domanda della senatrice
Tedesco «circa l'eventualità di dare una configurazione particolare
all'istituto e al procedimento di adozione speciale,
limitatamente ai minori adolescenti (qualora cioè il limite di età venisse
elevato a diciotto anni»), il giudice Scaparro
risponde affermativamente: « in particolare non sembra né utile né necessario
obbligare l'adolescente ad una interruzione completa dei rapporti con la famiglia
di origine (sempre che egli conservi una immagine positiva dei genitori
naturali). Non sembra vi siano ostacoli - ai fini dello sviluppo psichico - a
consentire un parallelismo, nella coscienza del minore, fra i nuovi genitori e
quelli d'origine. Nel caso poi dell'affidamento familiare, la necessità che vi
siano genitori (gli affidatari) in grado di assumere il carico e la
responsabilità del minore, non significa che occorra
cancellare il ricordo ed ogni collegamento con la famiglia naturale. In tutti
questi casi sembra assai opportuno tener conto del punto di vista espresso dal
giovane stesso al tribunale dei minori ».
II presidente Beria
D'Argentine ritiene infine «di dover sottolineare, in relazione al contrasto che si profila per
la ripartizione delle competenze in materia minorile fra i giudici tutelari e i
Tribunali per i minori, come sia più opportuno fare affidamento sulla
specializzazione, nella materia, dei magistrati del tribunale dei minori, e ciò
non per un malinteso corporativismo, bensì per realizzare meglio gli interessi
dei minori».
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