Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

Notizie

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE (1)

 

Nell'ambito di una politica indirizzata al supe­ramento di ogni forma di emarginazione, l'Ammi­nistrazione comunale si è impegnata in questi ultimi anni con una serie di provvedimenti per l'inserimento sociale degli handicappati.

Oltre all'inserimento nella scuola dell'obbligo, promosso e potenziata attraverso gli insegnanti d'appoggio ed altre iniziative l'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 luglio 1978 ha precisato le linee programmati­che per l'inserimento sociale degli handicappati con età superiore ai 14 anni ed in attuazione del­la stessa con deliberazione del Consiglio comu­nale 12 settembre 1978, ha istituito i centri di attività socio-terapeutica destina-ti a soggetti per i quali sia difficilmente ipotizzabile un inserimen­to nei corsi professionali e nel lavoro.

Attualmente sono già attivi cinque di questi centri in quattro quartieri della città: San Salva­rio (Q. 2), due in San Donato (Q. 6), Mirafiori Nord (Q. 12) e Borgata Vittoria (Q. 17).

Inoltre con deliberazione del Consiglio comu­nale in data 13 novembre 1978 e in data 27 marzo 1979 si è disposta l'assunzione mediante chia­mata di n. 30 salariati riservando la stessa a sog­getti handicappati, analogamente a quanto aveva deliberato l'Amministrazione provinciale nel 1977 per n. 18 posti.

Con questo provvedimento si intende inserire sul lavoro n. 30 handicappati e svolgere opera di promozione presso altri enti pubblici (ENEL, SIP, Aziende municipalizzate) e privati per l'inse­rimento lavorativo degli handicappati, secondo il disposto della legge 482 del 1968.

Come piano legislativo poi, assume particolare rilievo il DPR n. 384 del 27 aprile 1978 in attua­zione dell'art. 27 legge 118/71, concernente l'in­serimento sociale e, in particolare, l'eliminazione delle barriere architettoniche nei pubblici edifici e l'adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico: tramvie, filovie, autobus, ecc.

L'importanza di tale provvedimento legislativo é stata recepita dall'Amministrazione civica che con deliberazione del Consiglio comunale in data 12 dicembre 1978, ha approvato la stampa di una pubblicazione divulgativa al fine di informare e sensibilizzare sul problema sopracitato e offrire uno strumento di lavoro agli operatori del settore.

Il citato DPR 384 del 1978 prevede, tra l'altro, la messa a punto di accorgimenti tali da permet­tere l'accesso dei fisicamente impediti ai vari mezzi pubblici.

In attesa che i servizi pubblici di trasporto ven­gano adeguati alle nuove disposizioni e quindi accessibili ai soggetti fisicamente impediti sia con la ristrutturazione degli attuali mezzi, sia con la modificazione delle strutture a terra, in accor­do anche con i gruppi ed i movimenti di base che si occupano dei problemi degli handicappati, si ritiene di dover assicurare comunque il traspor­to ai soggetti gravemente impediti sul piano mo­torio, ricorrendo all'impiego di taxi. Si fa presen­te, inoltre, l'impegno di mettere a disposizione numero 5 pulmini, appositamente attrezzati per il trasporto di handicappati gravemente impediti.

Allo scopo sopra specificato, il Comune stipula una convenzione che regola il servizio di cui si tratta, con le cooperative dei taxisti.

Per usufruire del servizio di trasporto mezzo taxi dovrà essere presentata domanda in carta semplice che verrà vagliata da una commissione medica formata da:

- medico ufficiale sanitario;

- medico in rappresentanza del richiedente, designato dai movimenti e gruppi di base oppure dal richiedente stesso;

- medico in rappresentanza dell'Assessorato ai trasporti e alla viabilità.

Ad ogni utente sarà possibile assegnare un numero massimo di 4 corse giornaliere, sulla ba­se delle sue richieste e di una verifica dei biso­gni (lavoro, scuola, riabilitazione e tempo libero).

L'handicappato che usufruirà del servizio pa­gherà la corsa al prezzo attuale del mezzo pub­blico (Lire 200). Il Comune provvederà ad inte­grare il costo del trasporto sulla base della con­venzione con le cooperative dei taxisti.

I biglietti di cui sopra verranno presi in carico dal cassiere della Ripartizione XVI servizi sociali cui compete l'onere del controllo contabile e che li rilascia ai beneficiari dietro il pagamento di L. 200, in base alle decisioni della Commissione medica, che emanerà apposito documento certi­ficativo.

I soggetti fisicamente impediti che fruiscono del servizio in oggetto dovranno consegnare alla Ripartizione XVI servizi sociali i blocchetti dei buoni utilizzati entro il 10 del mese successivo al loro utilizzo.

L'entrata costituita dalla vendita dei biglietti, presunta in L. 12.000.000, va imputata al cap. 155 art. 4 (Ricuperi e rimborsi diversi da enti diversi e da privati) del bilancio comunale 1979.

La spesa che è necessario impegnare, per il servizio taxi in oggetto sino al 31 dicembre 1979 è di L. 180.000.000.

Nell'ambito della spesa sopraindicata sono comprese anche le spese sostenute per la stam­pa dei buoni e di ogni altro materiale (manifesti) per la pubblicizzazione del servizio.

La spesa totale di L. 180.000.000 va imputata: per L. 100.000.000 mediante prelievo dal fon­do di riserva secondo quanto stabilito dall'Asses­sore al bilancio;

per L. 30.000.000 al cap. 758 art. 2 (Assisten­za agli inabili al lavoro ed indigenti invalidi - Sussidi sostitutivi) del bilancio comunale 1979;

per L. 20.000.000 al cap. 923 art. 1 del bilan­cio comunale 1979;

per L. 20.000.000 al cap. 923 art. 5 del bilan­cio comunale 1979;

per L. 10.000.000 al cap. 38 art. 4 del bilancio comunale 1979.

La Giunta municipale, con votazione a scruti­nio segreto, propone al Consiglio comunale:

a) di approvare la convenzione di cui in al­legato che forma parte integrante della presente deliberazione al fine dell'istituzione del servizio di trasporto mediante taxi a persone fisicamente impedite;

b) di approvare l'entrata di L. 12.000.000, do­vuta alla vendita dei buoni ai beneficiari, che va introitata al cap. 155 art. 4 (Ricuperi e rimborsi diversi da enti diversi e da privati) del bilancio comunale 1979;

c) di autorizzare la conseguente spesa di L. 180.000.000 che l'Amministrazione comunale pagherà alle cooperative di taxisti per il servizio effettuato.

Nell'ambito della spesa sopracitata sono com­prese anche le spese per la stampa dei buoni e di ogni altro materiale (manifesti) per la pubbli­cizzazione del servizio.

Detta spesa di L. 180.000.000 trova copertura:

per L. 100.000.000 con prelievo dal fondo di riserva;

per L. 30.000.000 dal cap. 758 art. 2 (Assi­stenza agli inabili - Sussidi sostitutivi) del bilan­cio comunale 1979;

per L. 20.000.000 al cap. 923 art. 1 (Viabilità - Spese diverse - Manutenzione targhe e attrezzi) del bilancio comunale 1979;

per L. 20.000.000 al cap. 923 art. 5 (Viabilità - Spese diverse - Acquisto materiale per il magaz­

zino) del bilancio comunale 1979;

per L. 10.000.000 al cap. 38 art. 4 (Fondi per studi riforme di strutture e pubblicazioni varie - Studi vari) del bilancio comunale 1979.

d) Di approvare le spese di atto della con­venzione di cui in allegato esente da Iva ai sensi dell'art. 10, punto 9° DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e che ammontano a L. 120.000 che vanno imputate al cap. 35 art. 2 (Spese per bollo e registri - ono­rari per atti) del bilancio comunale 1979.

 

 

Convenzione tra Comune e Cooperative di taxisti per servizio di trasporto mediante taxi per conto del Comune, destinato a persone fisicamente impedite

 

1) La parte convenzione riguarda il servizio di trasporto mediante taxi effettuato per conto del Comune a beneficio di persone fisicamente impe­dite a servirsi dei mezzi pubblici di trasporto e disciplina i relativi rapporti intercorrenti tra il Comune e le seguenti Cooperative di taxisti:

a) Cooperativa Esercenti Taxi s.r.l.

b) Cooperativa Taxi Torino s.r.l.

c) Società Cooperativa «Avvenire» s.r.l.

d) Società Cooperativa Taxisti Torinesi s.r.l.

e) Società Cooperativa Pronto Taxi s.r.l.

f) Società Cooperativa s.r.l.

g) Società Cooperativa «President» s.r.l.

h) Cooperativa Radio Taxi Torino S.p.A.

2) ai beneficiari del servizio, riconosciuti tali in base ad accertamento di apposita Commissio­ne medica comunale, vengono distribuiti, a cura della Ripartizione XVI - servizi sociali, blocchetti di buoni: ciascun buono è valido per una corsa in taxi entro i limiti del territorio urbano (salvo speciali autorizzazioni della civica amministra­zione) ed é composto di due parti entrambe nu­merate e riportanti il nome del beneficiario;

3) il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle necessità conseguenti alle sue condizioni fisiche; gli ac­compagnatori devono iniziare e terminare la cor­sa assieme al beneficiario;

4) se necessita il trasporto sul taxi della car­rozzella dovrà esserne dato preventivo avviso e la stessa dovrà risultare pieghevole;

5) ad avvenuta effettuazione della corsa, en­trambe le parti del buono devono essere sotto­scritte dal beneficiario e dal taxista, con l'indi­cazione del numero civico del taxi, giorno ed ora della corsa, luogo di partenza e di arrivo, importo della corsa risultante dall'indicazione del tassa­metro e dalie vigenti condizioni tariffarie;

6) il taxista deve staccare la parte esterna del buono e presentarlo alla Cooperativa a cui ade­risce, che mensilmente provvederà a richiedere al Comune (Ripartizione XVI servizi sociali - via Giolitti 2 bis) il pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate, mediante emissione di regolare fattura con allegati i singoli buoni;

7) il Comune provvederà ad assumere appositi provvedimenti, con cadenza mensile, per la liqui­dazione dei relativi importi nei riguardi delle or­ganizzazioni di cui al punto 1), che si impegnano a loro volta a corrispondere ai singoli taxisti le quote a ciascuno spettanti;

8) le summenzionate cooperative si impegnano a che il servizio venga effettuato da parte dei sin­goli taxisti in base alle condizioni sovraelencate, attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con la Civica Ammini­strazione;

9) l'importo complessivo della spesa per le prestazioni di cui trattasi, esenti da I.V.A. ai sen­si dell'art. 10, punto 14 del DPR 29 gennaio 1979 n. 24, è presunto per l'anno in corso in L. 177 milioni;

10) le spese di atto, relative e conseguenti, sono a carico della Civica amministrazione.

 

 

SCHERMOGRAFIA: UNA BATTAGLIA VINTA?

 

Il 24 marzo 1979 il Ministero della Sanità ha diffuso la seguente circolare n. 20 nella quale si riferisce del parere espresso dal Consiglio Su­periore della Sanità sulla schermografia per il personale scolastico. Ne pubblichiamo il testo trasmesso ai Provveditori dal Ministero P.I. con propria circolare n. 89 del 14 aprile 1979.

 

Questo Ministero, alla luce degli attuali dati inerenti l'andamento della malattia tubercolare in Italia, che dimostrano come l'infezione del bacillo di Kook, pur se in decremento è ancora lontana dai livelli di sicurezza raggiunti da altre Nazioni, sta riesaminando il problema di diagnosi precoce e prevenzioni globali inerente tale noxa patogena.

Tra i presidi diagnostici più comunemente usati si annovera la schermografia che, indirizzata ver­so categorie a rischio quali l'infanzia scolarizzata, gli insegnanti, gli alimentaristi ed altri gruppi al­tamente esposti a contagiare ed essere conta­giati, permette di individuare precocemente e pertanto isolare e curare efficacemente eventuali soggetti affetti da tbc prima che possano diven­tare focolai di infezioni per intere collettività.

Tale accertamento viene attuato in particolare negli alunni delle scuole che risultano cuti posi­tivi al test tubercolinico, agli insegnanti per i quali è previsto dall'art. 49 del DPR 22 dicem­bre 1967 n. 1518 un controllo biennale, ed agli ali­mentaristi (L. 30 aprile 1961 n. 203 art. 14) non­ché a tutti coloro che richiedono un certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Negli ultimi tempi, come è noto, sono sorte perplessità circa l'ipotetica pericolosità dell'in­dagine schermografica a causa della dose di ra­diazioni ionizzanti cui sarebbero esposti i sog­getti e in particolare in giovane età dell'infanzia, dove la dose gonadi sembra particolarmente ele­vata e pericolosa.

L'ipotesi di un eventuale effetto dannoso è sta­ta inoltre avanzata da insegnanti di varie parti del Paese, specie nei riguardi del potere onco­geno delle radiazioni a causa della periodicità dell'accertamento.

È sorto così il problema di accertare la reale consistenza dell'ipotizzato pericolo tenendo bensì conto che l'insorgenza di focolai tubercolari di un certo livello specie in ambiente scolastico, è una realtà degli ultimi anni e che di conseguenza rinunciare ad un presidio diagnostico che ha fi­nora permesso la individuazione di molti casi di malattia in soggetti apparentemente sani, com­porta indubbi pericoli.

Si è pertanto interessato della questione il Consiglio Superiore della Sanità che, confermata l'attuale situazione epidemiologica, ha espresso il parere che non possa essere presa in conside­razione attualmente l'abolizione delle misure pre­ventive destinate ad individuare eventuali casi latenti e contagianti di malattia tubercolare in convivenza e in gruppi professionali produttivi di alto rischio morbigeno, per la particolare imme­diatezza e continuità dei rapporti interpersonali cui danno luogo, quali ad esempio la convivenza scolastica e la professione didattica.

Che pertanto nelle comunità scolastiche deb­bano essere mantenute in vigore le misure pre­ventive sugli alunni previste dal Decreto Presi­denziale 22 dicembre 1967, n. 1518, tuttavia pre­cisando che preliminare e condizionante resta, in tale caso, il saggio tubercolinico cutaneo e solo in presenza di una reazione francamente positiva si deve procedere anche all'esame radiologico to­racico, escludendo comunque e tassativamente l'adozione per tale esame della metodica radio­scopica.

Che per quanto attiene agli insegnanti e a tutto il personale scolastico questo venga invitato a sottoporsi ad un idoneo esame tubercolinico (in­tradermoreazione alla tubercolina, reazione di Matou con 10 U) e che soltanto in caso di rea­zione positiva o di rifiuto del suddetto esame da parte dell'interessato si debba procedere ad un esame radiologico preferibilmente radiografico e non schermografico, richiamando inoltre, l'atten­zione che ai sensi dell'art. 45 del DPR 28 dicembre 1967 n. 1518 l'esame radiologico va eseguito nell'ambito della visita medica.

Che sia comunque consentita la possibilità di presentare, alle competenti strutture di vigilanza sanitaria, da parte degli insegnanti e del perso­nale scolastico tenuto all'obbligo del controllo ra­diologico sul torace, di eventuali documentazioni radiologiche personali già precedentemente ac­quisite in altra sede entro un periodo non supe­riore a sei mesi e che queste vengano conside­rate valide purché tecnicamente adeguate ed espressive.

Per quanto attiene la documentazione radiogra­fica suddetta prevista dal parere del Consiglio Superiore di Sanità, è il caso di precisare che si ritiene di individuare negli Enti Pubblici preposti all'assistenza sanitaria nelle sue fasi di preven­zione cura e riabilitazione, le istituzioni idonee a rilasciare la suddetta documentazione radiogra­fica da presentare ai servizi sanitari di medicina scolastica.

La valutazione delle risultanze radiografiche devono infatti essere interpretate nel contesto della visita medica periodica e di eventuali altri accertamenti sanitari quali il test tubercolinico che dovranno essere organizzati dai servizi di medicina scolastica in stretta collaborazione con i Consorzi Provinciali Antitubercolari, cui è de­mandata l'attuazione a livello provinciale della indagine tubercolinica e della vaccinazione anti­tubercolare.

Il Consiglio Superiore della Sanità ha altresì richiamato l'attenzione nell'ottica della protezio­ne del paziente dalle radiazioni ionizzanti, ancora una volta sulla necessità di un contenimento del­la globalità degli esami radiologici nelle attività sanitarie, esami spesso indicati ed eseguiti senza preliminare ed adeguata valutazione di motiva­zioni cliniche atte a giustificarli, e ha proposto come contributo ad un programma di riduzione delle dosi di radiazione alla popolazione, agli or­ganismi amministrativi di promuovere ogni azio­ne, atta a procedere alla graduale e progressiva sostituzione delle apparecchiature di schermo­grafia tradizionale con unità radiografiche.

Il Consiglio ha ritenuto di invitare le Ammini­strazione Regionali a promuovere una adeguata opera di educazione sanitaria volta a far conosce­re a tutto il personale scolastico l'importanza del­le misure preventive poste in atto al fine di indi­viduare i casi latenti di tubercolosi.

Si invita infine il Ministero della P.I. a rendere note le decisioni del Consiglio Superiore della Sanità ai propri organi periferici e ad organizzare, alla luce di quanto forma oggetto della presente circolare, con la collaborazione degli Enti locali preposti al funzionamento dei servizi medico - sanitari e scolastici, le strutture idonee per un capillare intervento di controllo sanitario degli alunni e del corpo insegnante e per una adeguata campagna di educazione sanitaria.

 

(Notizia tratta dal mensile Satyagraha, n. 8, agosto 1979).

 

 

 

(1) Deliberazione approvata dal Consiglio comunale di Torino il 29 maggio 1979.

 

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