Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
Notizie
SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI DESTINATO A PERSONE
FISICAMENTE IMPEDITE (1)
Nell'ambito di una politica
indirizzata al superamento di ogni forma di
emarginazione, l'Amministrazione comunale si è impegnata in questi ultimi anni
con una serie di provvedimenti per l'inserimento sociale degli handicappati.
Oltre all'inserimento nella scuola
dell'obbligo, promosso e potenziata attraverso gli insegnanti d'appoggio ed
altre iniziative l'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale in data
24 luglio 1978 ha precisato le linee programmatiche
per l'inserimento sociale degli handicappati con età superiore ai 14 anni ed in
attuazione della stessa con deliberazione del Consiglio comunale 12 settembre
1978, ha istituito i centri di attività socio-terapeutica destina-ti
a soggetti per i quali sia difficilmente ipotizzabile un inserimento nei corsi
professionali e nel lavoro.
Attualmente sono già attivi cinque di questi
centri in quattro quartieri della città: San Salvario
(Q. 2), due in San Donato (Q.
6), Mirafiori Nord (Q. 12)
e Borgata Vittoria (Q. 17).
Inoltre con deliberazione del
Consiglio comunale in data 13 novembre 1978 e in data 27 marzo 1979 si è
disposta l'assunzione mediante chiamata di n. 30
salariati riservando la stessa a soggetti handicappati, analogamente a quanto
aveva deliberato l'Amministrazione provinciale nel 1977 per n. 18 posti.
Con questo provvedimento si intende inserire sul lavoro n. 30 handicappati e svolgere
opera di promozione presso altri enti pubblici (ENEL, SIP, Aziende
municipalizzate) e privati per l'inserimento lavorativo degli handicappati,
secondo il disposto della legge 482 del 1968.
Come piano legislativo poi, assume
particolare rilievo il DPR n. 384 del 27 aprile 1978 in attuazione
dell'art. 27 legge 118/71, concernente l'inserimento sociale e, in
particolare, l'eliminazione delle barriere architettoniche nei pubblici edifici
e l'adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico: tramvie, filovie, autobus,
ecc.
L'importanza di tale provvedimento
legislativo é stata recepita dall'Amministrazione civica che con deliberazione
del Consiglio comunale in data 12 dicembre 1978, ha approvato la stampa di una pubblicazione
divulgativa al fine di informare e sensibilizzare sul problema sopracitato e offrire uno strumento
di lavoro agli operatori del settore.
Il citato DPR 384 del 1978 prevede,
tra l'altro, la messa a punto di accorgimenti tali da
permettere l'accesso dei fisicamente impediti ai vari mezzi pubblici.
In attesa che i servizi pubblici di
trasporto vengano adeguati alle nuove disposizioni e quindi accessibili ai
soggetti fisicamente impediti sia con la ristrutturazione degli attuali mezzi,
sia con la modificazione delle strutture a terra, in accordo anche con i
gruppi ed i movimenti di base che si occupano dei problemi degli handicappati,
si ritiene di dover assicurare comunque il trasporto ai soggetti gravemente
impediti sul piano motorio, ricorrendo all'impiego di taxi. Si fa presente,
inoltre, l'impegno di mettere a disposizione numero 5 pulmini, appositamente attrezzati per il trasporto di handicappati
gravemente impediti.
Allo scopo sopra specificato, il
Comune stipula una convenzione che regola il servizio
di cui si tratta, con le cooperative dei taxisti.
Per usufruire del servizio di
trasporto mezzo taxi dovrà essere presentata domanda
in carta semplice che verrà vagliata da una commissione medica formata da:
- medico ufficiale sanitario;
- medico in
rappresentanza del richiedente, designato dai movimenti e gruppi di base oppure
dal richiedente stesso;
- medico in rappresentanza
dell'Assessorato ai trasporti e alla viabilità.
Ad ogni utente sarà possibile
assegnare un numero massimo di 4 corse giornaliere, sulla base delle sue
richieste e di una verifica dei bisogni (lavoro, scuola, riabilitazione e
tempo libero).
L'handicappato che usufruirà del
servizio pagherà la corsa al prezzo attuale del mezzo pubblico
(Lire 200). Il Comune provvederà ad integrare il costo del trasporto sulla
base della convenzione con le cooperative dei taxisti.
I biglietti di cui sopra verranno presi in carico dal cassiere della Ripartizione XVI
servizi sociali cui compete l'onere del controllo contabile e che li rilascia
ai beneficiari dietro il pagamento di L. 200, in base
alle decisioni della Commissione medica, che emanerà apposito documento certificativo.
I soggetti fisicamente impediti che
fruiscono del servizio in oggetto dovranno consegnare
alla Ripartizione XVI servizi sociali i blocchetti dei buoni utilizzati entro
il 10 del mese successivo al loro utilizzo.
L'entrata costituita dalla vendita
dei biglietti, presunta in L. 12.000.000, va imputata
al cap. 155 art. 4 (Ricuperi e rimborsi diversi da enti diversi
e da privati) del bilancio comunale 1979.
La spesa che è
necessario impegnare, per il servizio taxi in oggetto sino al 31
dicembre 1979 è di L. 180.000.000.
Nell'ambito della spesa
sopraindicata sono comprese anche le spese sostenute per la stampa dei buoni e
di ogni altro materiale (manifesti) per la pubblicizzazione del servizio.
La spesa totale di L. 180.000.000 va imputata: per L.
100.000.000 mediante prelievo dal fondo di riserva secondo quanto stabilito
dall'Assessore al bilancio;
per L.
30.000.000 al cap. 758 art. 2 (Assistenza agli inabili al lavoro ed indigenti
invalidi - Sussidi sostitutivi) del bilancio comunale 1979;
per L.
20.000.000 al cap. 923 art. 1 del bilancio comunale 1979;
per L.
20.000.000 al cap. 923 art. 5 del bilancio comunale 1979;
per L.
10.000.000 al cap. 38 art. 4 del bilancio comunale 1979.
La Giunta municipale, con votazione
a scrutinio segreto, propone al Consiglio comunale:
a) di approvare la convenzione di cui in allegato che forma parte integrante della presente
deliberazione al fine dell'istituzione del servizio di trasporto mediante taxi
a persone fisicamente impedite;
b) di approvare l'entrata di L. 12.000.000, dovuta alla vendita dei buoni ai
beneficiari, che va introitata al cap. 155 art. 4 (Ricuperi e rimborsi diversi
da enti diversi e da privati) del bilancio comunale
1979;
c) di autorizzare la conseguente spesa
di L. 180.000.000 che l'Amministrazione comunale
pagherà alle cooperative di taxisti per il servizio
effettuato.
Nell'ambito della spesa sopracitata sono comprese anche
le spese per la stampa dei buoni e di ogni altro materiale (manifesti) per la pubblicizzazione del servizio.
Detta spesa di L.
180.000.000 trova copertura:
per L.
100.000.000 con prelievo dal fondo di riserva;
per L.
30.000.000 dal cap. 758 art. 2 (Assistenza agli inabili - Sussidi sostitutivi)
del bilancio comunale 1979;
per L. 20.000.000
al cap. 923 art. 1 (Viabilità - Spese diverse - Manutenzione targhe e attrezzi)
del bilancio comunale 1979;
per L.
20.000.000 al cap. 923 art. 5 (Viabilità - Spese diverse - Acquisto materiale
per il magaz
zino) del bilancio comunale 1979;
per L. 10.000.000
al cap. 38 art. 4 (Fondi per studi riforme di strutture e pubblicazioni varie -
Studi vari) del bilancio comunale 1979.
d) Di approvare le spese di atto della convenzione di cui in allegato esente da Iva
ai sensi dell'art. 10, punto 9° DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e che ammontano a L. 120.000 che vanno imputate al cap. 35 art. 2 (Spese per
bollo e registri - onorari per atti) del bilancio comunale 1979.
Convenzione tra Comune
e Cooperative di taxisti per servizio di trasporto
mediante taxi per conto del Comune, destinato a persone fisicamente impedite
1) La parte convenzione riguarda il
servizio di trasporto mediante taxi effettuato per conto del Comune a beneficio
di persone fisicamente impedite a servirsi dei mezzi pubblici di trasporto e
disciplina i relativi rapporti intercorrenti tra il Comune e le seguenti
Cooperative di taxisti:
a) Cooperativa Esercenti Taxi s.r.l.
b) Cooperativa Taxi Torino s.r.l.
c) Società Cooperativa «Avvenire» s.r.l.
d) Società Cooperativa Taxisti
Torinesi s.r.l.
e) Società Cooperativa Pronto Taxi
s.r.l.
f) Società Cooperativa s.r.l.
g) Società Cooperativa «President»
s.r.l.
h) Cooperativa Radio Taxi Torino S.p.A.
2) ai beneficiari del servizio,
riconosciuti tali in base ad accertamento di apposita
Commissione medica comunale, vengono distribuiti, a cura della Ripartizione
XVI - servizi sociali, blocchetti di buoni: ciascun buono è valido per una
corsa in taxi entro i limiti del territorio urbano (salvo speciali
autorizzazioni della civica amministrazione) ed é composto di due parti
entrambe numerate e riportanti il nome del beneficiario;
3) il beneficiario potrà farsi
accompagnare da una o due persone in relazione alle
necessità conseguenti alle sue condizioni fisiche; gli accompagnatori devono
iniziare e terminare la corsa assieme al beneficiario;
4) se necessita
il trasporto sul taxi della carrozzella dovrà esserne dato preventivo avviso e
la stessa dovrà risultare pieghevole;
5) ad avvenuta effettuazione della
corsa, entrambe le parti del buono devono essere sottoscritte dal
beneficiario e dal taxista, con l'indicazione del numero civico del taxi,
giorno ed ora della corsa, luogo di partenza e di arrivo,
importo della corsa risultante dall'indicazione del tassametro e dalie vigenti
condizioni tariffarie;
6) il taxista deve staccare la parte
esterna del buono e presentarlo alla Cooperativa a cui aderisce, che
mensilmente provvederà a richiedere al Comune
(Ripartizione XVI servizi sociali - via Giolitti 2
bis) il pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate, mediante
emissione di regolare fattura con allegati i singoli buoni;
7) il Comune provvederà
ad assumere appositi provvedimenti, con cadenza mensile, per la liquidazione
dei relativi importi nei riguardi delle organizzazioni di cui al punto 1), che
si impegnano a loro volta a corrispondere ai singoli taxisti
le quote a ciascuno spettanti;
8) le summenzionate cooperative si impegnano a che il servizio venga effettuato da parte dei
singoli taxisti in base alle condizioni sovraelencate, attenendosi alle modalità che potranno
essere ulteriormente concordate con la Civica Amministrazione;
9) l'importo complessivo della spesa
per le prestazioni di cui trattasi, esenti da I.V.A. ai sensi
dell'art. 10, punto 14 del DPR 29 gennaio 1979 n. 24, è presunto per l'anno in
corso in L. 177 milioni;
10) le spese di
atto, relative e conseguenti, sono a carico della Civica
amministrazione.
SCHERMOGRAFIA: UNA BATTAGLIA VINTA?
Il
24 marzo 1979 il Ministero della Sanità ha diffuso la seguente circolare n. 20
nella quale si riferisce del parere espresso dal Consiglio Superiore della
Sanità sulla schermografia per il personale scolastico. Ne pubblichiamo il
testo trasmesso ai Provveditori dal Ministero P.I. con propria circolare n. 89
del 14 aprile 1979.
Questo Ministero, alla luce degli
attuali dati inerenti l'andamento della malattia
tubercolare in Italia, che dimostrano come l'infezione del bacillo di Kook, pur se in decremento è ancora lontana dai livelli di
sicurezza raggiunti da altre Nazioni, sta riesaminando il problema di diagnosi
precoce e prevenzioni globali inerente tale noxa
patogena.
Tra i presidi diagnostici più
comunemente usati si annovera la schermografia che, indirizzata verso
categorie a rischio quali l'infanzia scolarizzata,
gli insegnanti, gli alimentaristi ed altri gruppi altamente esposti a
contagiare ed essere contagiati, permette di individuare precocemente e
pertanto isolare e curare efficacemente eventuali soggetti affetti da tbc prima che possano diventare focolai di
infezioni per intere collettività.
Tale accertamento viene
attuato in particolare negli alunni delle scuole che risultano cuti positivi
al test tubercolinico, agli insegnanti per i quali è
previsto dall'art. 49 del DPR 22 dicembre 1967 n. 1518 un controllo biennale,
ed agli alimentaristi (L. 30 aprile 1961 n. 203 art.
14) nonché a tutti coloro che richiedono un certificato di sana e robusta
costituzione fisica.
Negli ultimi tempi, come è noto, sono sorte perplessità circa l'ipotetica
pericolosità dell'indagine schermografica a causa della dose di radiazioni
ionizzanti cui sarebbero esposti i soggetti e in particolare in giovane età
dell'infanzia, dove la dose gonadi sembra particolarmente elevata e
pericolosa.
L'ipotesi di un eventuale effetto
dannoso è stata inoltre avanzata da insegnanti di
varie parti del Paese, specie nei riguardi del potere oncogeno delle
radiazioni a causa della periodicità dell'accertamento.
È sorto così il problema di
accertare la reale consistenza dell'ipotizzato pericolo tenendo bensì conto che
l'insorgenza di focolai tubercolari di un certo livello specie in ambiente
scolastico, è una realtà degli ultimi anni e che di conseguenza rinunciare ad
un presidio diagnostico che ha finora permesso la individuazione
di molti casi di malattia in soggetti apparentemente sani, comporta indubbi
pericoli.
Si è pertanto interessato della
questione il Consiglio Superiore della Sanità che, confermata l'attuale
situazione epidemiologica, ha espresso il parere che non possa essere presa in
considerazione attualmente l'abolizione delle misure
preventive destinate ad individuare eventuali casi latenti e contagianti di
malattia tubercolare in convivenza e in gruppi professionali produttivi di alto
rischio morbigeno, per la particolare immediatezza e
continuità dei rapporti interpersonali cui danno luogo, quali ad esempio la
convivenza scolastica e la professione didattica.
Che pertanto nelle comunità
scolastiche debbano essere mantenute in vigore le misure preventive sugli
alunni previste dal Decreto Presidenziale 22 dicembre
1967, n. 1518, tuttavia precisando che preliminare e condizionante resta, in
tale caso, il saggio tubercolinico cutaneo e solo in
presenza di una reazione francamente positiva si deve procedere anche all'esame
radiologico toracico, escludendo comunque e tassativamente l'adozione per tale
esame della metodica radioscopica.
Che per quanto attiene agli
insegnanti e a tutto il personale scolastico questo
venga invitato a sottoporsi ad un idoneo esame tubercolinico
(intradermoreazione alla tubercolina, reazione di Matou con 10 U) e che soltanto in caso di reazione
positiva o di rifiuto del suddetto esame da parte dell'interessato si debba
procedere ad un esame radiologico preferibilmente radiografico e non
schermografico, richiamando inoltre, l'attenzione che ai sensi dell'art. 45
del DPR 28 dicembre 1967 n. 1518 l'esame radiologico va eseguito nell'ambito
della visita medica.
Che sia comunque
consentita la possibilità di presentare, alle competenti strutture di vigilanza
sanitaria, da parte degli insegnanti e del personale scolastico tenuto
all'obbligo del controllo radiologico sul torace, di eventuali documentazioni
radiologiche personali già precedentemente acquisite in altra sede entro un
periodo non superiore a sei mesi e che queste vengano considerate valide
purché tecnicamente adeguate ed espressive.
Per quanto attiene la documentazione
radiografica suddetta prevista dal parere del Consiglio Superiore di Sanità, è
il caso di precisare che si ritiene di individuare negli Enti Pubblici preposti
all'assistenza sanitaria nelle sue fasi di prevenzione cura e riabilitazione,
le istituzioni idonee a rilasciare la suddetta documentazione radiografica da
presentare ai servizi sanitari di medicina scolastica.
La valutazione delle risultanze radiografiche devono infatti essere interpretate
nel contesto della visita medica periodica e di eventuali altri accertamenti
sanitari quali il test tubercolinico che dovranno
essere organizzati dai servizi di medicina scolastica in stretta collaborazione
con i Consorzi Provinciali Antitubercolari, cui è demandata l'attuazione a
livello provinciale della indagine tubercolinica e
della vaccinazione antitubercolare.
Il Consiglio Superiore della Sanità
ha altresì richiamato l'attenzione nell'ottica della
protezione del paziente dalle radiazioni ionizzanti, ancora una volta sulla
necessità di un contenimento della globalità degli esami radiologici nelle
attività sanitarie, esami spesso indicati ed eseguiti senza preliminare ed
adeguata valutazione di motivazioni cliniche atte a giustificarli, e ha
proposto come contributo ad un programma di riduzione delle dosi di radiazione
alla popolazione, agli organismi amministrativi di promuovere ogni azione,
atta a procedere alla graduale e progressiva sostituzione delle apparecchiature
di schermografia tradizionale con unità radiografiche.
Il Consiglio ha ritenuto di invitare
le Amministrazione Regionali a promuovere una adeguata
opera di educazione sanitaria volta a far conoscere a tutto il personale scolastico
l'importanza delle misure preventive poste in atto al fine di individuare i
casi latenti di tubercolosi.
Si invita infine il Ministero della
P.I. a rendere note le decisioni del Consiglio Superiore della Sanità ai propri
organi periferici e ad organizzare, alla luce di quanto forma oggetto della
presente circolare, con la collaborazione degli Enti locali preposti al
funzionamento dei servizi medico - sanitari e scolastici, le strutture idonee
per un capillare intervento di controllo sanitario degli alunni e del corpo
insegnante e per una adeguata campagna di educazione sanitaria.
(Notizia tratta dal mensile Satyagraha, n. 8,
agosto 1979).
(1) Deliberazione
approvata dal Consiglio comunale di Torino il 29 maggio 1979.
www.fondazionepromozionesociale.it