Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

PROGETTI PILOTA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER ABITAZIONI DESTINATE AD HANDICAPPATI

 

 

La disponibilità di una adeguata abitazione - è risaputo - è una delle alternative reali all'e­sclusione sociale.

Occorre però evitare la creazione di situazioni ghettizzanti.

Gli alloggi per handicappati (lo stesso vale per quelli per anziani e altri casi sociali) non devono però essere concentrati né in «case speciali», come lo sono ad esempio le case albergo desti­nate a particolari categorie di emarginati, né in determinate zone.

Partendo da queste premesse suscita non po­che perplessità l'impostazione politica della do­cumentazione della Commissione delle Comu­nità europee che pubblichiamo a titolo infor­mativo, documentazione presentata alle giorna­te di informazione sul tema «Riabilitazione pro­fessionale degli handicappati», che hanno avuto luogo a Lussemburgo dal 21 al 23 marzo 1979.

 

 

NOTA INFORMATIVA sul contributo della Commissione alle azioni-pilota in materia di alloggio per l'integrazione sociale dei minorati e dei lavoratori migranti

 

Introduzione

La Risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale sottolinea la necessità di azioni specifiche a fa­vore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e volte nel contempo al reinserimento professio­nale e sociale dei minorati.

Successivamente, la Risoluzione del Consi­glio del 27 giugno 1974 che istituisce il 'primo programma d'azione comunitario per la riabili­tazione professionale dei minorati sottolinea l'o­biettivo generale delle iniziative comunitarie a sostegno dei minorati, che consiste nell'aiutare queste persone ad essere in grado di condurre una vita normale, perfettamente inserita nella società. La soppressione degli ostacoli architet­tonici alla loro mobilità sembra costituire un presupposto essenziale per il conseguimento di detto obiettivo.

La Risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie at­tribuisce, per la promozione sociale del gruppo considerato, una particolare importanza alle mi­sure in materia di alloggio. La presente nota fornisce varie informazioni sugli sviluppi dati a livello europeo alle risoluzioni succitate nel set­tore degli alloggi.

 

I. Riabilitazione dei minorati - Soppressione degli ostacoli architettonici alla loro mobilità

In tale argomento, in data 25 luglio 1975, la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio (Doc. COM (75) 432 def.), per in­formarlo sui risultati dei lavori svolti da un grup­po di esperti, il quale aveva elaborato due cate­gorie di requisiti minimi per l'accessibilità degli alloggi destinati a coloro che si servono di sedie a rotelle (livello 1), o per il loro trasferimento permanente in alloggi a tal fine adattati (livel­lo 2). Il documento ora citato, che contiene le conclusioni di questo gruppo d'esperti, è ripro­dotto in Allegato 1.

I servizi della Commissione hanno in seguito riunito un gruppo di esperti governativi per esa­minare i mezzi e gli strumenti necessari per una rapida applicazione delle norme in tutti gli Stati membri. Da una prima analisi del gruppo è ri­sultato che una direttiva comunitaria era diffi­cilmente proponibile a causa delle situazioni le­gislative, amministrative e geografiche estrema­mente diverse da un paese all'altro.

Comunque, il Comitato dei Ministri del Consi­glio d'Europa, avvalendosi in parte per i lavori preparatori degli stessi esperti che avevano in precedenza collaborato con i servizi della Com­missione, ha adottato il 3 novembre 1977 una risoluzione AP(77) 8 riguardante l'adattamento delle abitazioni e dell'ambiente circostante ai minorati. Sette dei nove Stati membri della Co­munità (escluse la Danimarca e l'Irlanda) si so­no in seguito impegnati moralmente ad applicare norme analoghe a quelle succitate.

Con la comunicazione summenzionata, la Com­missione aveva anche informato il Consiglio del­le sue intenzioni di contribuire, di concerto con iniziative adottate a livello nazionale, ad azioni e studi pilota, volti a facilitare la mobilità dei minorati adattando appositi alloggi, e per i quali il Consiglio ha regolarmente approvato uno stan­ziamento di bilancio dal 1976 (voce 3030).

Nel corso dei tre anni successivi, la Commis­sione è intervenuta innanzitutto finanziariamente, mediante sovvenzioni parziali per i seguenti quat­tro progetti pilota:

- riassetto di un centro cittadino (nuova cit­tà di Evry nella regione di Parigi) per prevedere contemporaneamente la costruzione di 70 allog­gi conformi ai requisiti minimi in precedenza accennati e necessari per la mobilità dei mino­rati e l'adattamento degli accessi alle infrastrut­ture pubbliche (trasporti, centri amministrativi e commerciali, ecc.) ;

- la «Casa dei minorati» (Haus der Behin­derten) di Bonn, centro di diagnosi precoce e di orientamento professionale per giovani mino­rati, con un contributo comunitario a favore di 35 piccoli appartamenti per accogliere tempora­neamente i giovani interessati, nonché un cen­tro di residenza annesso alla Casa dei minorati e destinato ad accogliere 20 studenti universita­ri costretti a servirsi di sedie a rotelle;

- un complesso di bungalows destinati ad ac­cogliere 20 minorati motulesi a Dalheim (Lus­semburgo) onde consentire a dei minorati iso­lati, fino ad oggi costretti a restare in ospedale, di tornare ad essere in gran parte dei cittadini di pieno diritto;

- la costruzione di alloggi per 20 adulti gra­vemente minorati (paralisi cerebrale) nelle vici­nanze di laboratori protetti (Landegem, Belgio).

Inoltre vari studi pilota a carattere tecnico si sono occupati di:

- adattamento dell'ambiente urbano per l'in­tegrazione di minorati nella società (Rotterdam);

- attrezzature regolabili per assicurare ai minorati una certa indipendenza negli alloggi (Regno Unito) ;

- accesso agli edifici e ai trasporti pubblici (Italia);

- particolare concezione di piante di appar­tamenti (Danimarca);

- riadattamento di vecchi alloggi (Dublino).

Infine, come iniziativa preliminare alla sua a­zione, la Commissione aveva già approvato nel 1974 il proprio contributo finanziario alla siste­mazione modello o «sperimentale» di due allog­gi situati nella Cité dell'Amitié a Woluwé-Saint-­Lambert a Bruxelles, alloggi «laboratorio» uti­lizzati dalle facoltà di medicina delle due vicine università.

Nel 1977, secondo anno di svolgimento della propria azione, la Commissione ha concentrato i suoi interventi finanziari su due importanti a­zioni pilota:

- adattamento, nell'ambito di un vasto pro­gramma di rinnovamento urbanistico che com­portava l'ammodernamento o la ricostruzione di 215 alloggi, l'adeguamento degli accessi e degli spazi ai requisiti minimi di cui all'allegato 1, nonché la sistemazione specifica di 57 alloggi sui 215 destinati ad accogliere dei minorati (quartiere Garibaldi a Milano);

- azione concertata con il Ministero per la protezione dell'ambiente del Regno Unito e con­sistente in opere di adattamento di vecchi allog­gi nonché nel l'organizzazione di servizi di cura a domicilio.

Infine, nel 1978, la Commissione si occupa per la prima volta dell'integrazione sociale dei minorati mentali mediante contributi finanziari alla costruzione di «case familiari» vicine a la­boratori protetti.

La Commissione sovvenziona inoltre i lavori di sistemazione di un albergo destinato ad acco­gliere dei minorati motulesi per estendere al settore delle attività ricreative la mobilità di co­loro che sono costretti a servirsi di sedie a ro­telle e completare così il loro reinserimento sociale.

L'allegato 2 riassume le azioni e gli studi pi­lota patrocinati fino ad oggi dalla Commissione.

 

II. Azioni e studi pilota in materia di alloggi dei lavoratori migranti

Prima della risoluzione del Consiglio del 9 feb­braio 1976 relativa ad un programma di azione a favore dei lavoratori migranti e delle loro fa­miglie, la Commissione aveva:

- rivolto, in data 7 luglio 1965, una raccoman­dazione agli Stati membri relativa all'alloggio dei lavoratori e delle loro famiglie che si tra­sferiscono all'interno della Comunità;

- attribuito, nel quadro del programma «Al­loggi sociali CECA», una particolare importanza all'alloggio dei lavoratori migranti;

- avviato, nel quadro degli studi di cui all'ar­ticolo 118 del Trattato, una ricerca sulle condi­zioni di alloggio dei lavoratori stranieri nella Co­munità europea (relazione DELCOURT, pubblica­ta nel 1976) (1);

- svolto, nel quadro dei suoi programmi plu­riennali «Alloggi sociali CECA», tutta una serie di azioni-modello riservate esclusivamente ai la­voratori del settore minerario e siderurgico.

Dando seguito alla risoluzione succitata, il Consiglio ha approvato, a decorrere dal 1977, una previsione di spese di bilancio (voce 3031) uguale a quella destinata alle azioni-pilota per contribuire al miglioramento delle condizioni di alloggio dei minorati estesa in seguito, e ormai in modo generale, alle azioni pilota destinate a contribuire al miglioramento delle condizioni di alloggio dei lavoratori migranti.

Nel corso del primo anno (1977) la Commis­sione ha:

- concesso prestiti (a 20 anni, al tasso d'in­teresse dell'1%) a nove azioni pilota di ammo­dernamento o di sistemazione di alloggi per la­voratori migranti in Belgio, in Francia, nella Re­pubblica federale di Germania e nei Paesi Bas­si, sulla base di progetti varati da associazioni di inquilini, da cooperative, da comuni o su sem­plice iniziativa di privati (avvalendosi di ban­che intermediarie per la gestione dei prestiti) ;

- concesso sovvenzioni per un'assistenza so­ciale specifica «Alloggi per lavoratori migran­ti» (nel Regno Unito ed in Belgio), nonché per la gestione di un centro di accoglienza ad essi destinato nel Lussemburgo.

Nel 1978, la Commissione ha concesso vari prestiti ad azioni analoghe, ma che rispondeva­no in modo più diretto ad obiettivi di rinnova­mento urbanistico volti ad integrare i lavoratori migranti nella popolazione locale, e consistenti:

- in opere di ammodernamento di 125 alloggi per lavoratori migranti nel vecchio centro di Gand;

- nella sistemazione esterna di un blocco di alloggi, condiviso da inquilini tedeschi e stra­nieri (italiani, jugoslavi e turchi) a Stoccarda;

- nella trasformazione di un vecchio centro di accoglienza, riservato a lavoratori migranti del settore siderurgico nella Lorena, in un bloc­co di alloggi destinato ad una popolazione inte­grata (francesi e stranieri);

- alla sistemazione di un centro di incontri circondato da alloggi moderni e integrati in un quartiere del centro della città di Mannheim, nel quale la popolazione straniera (nel quartiere considerato), costituisce il 35% della popolazio­ne totale.

Inoltre, la Commissione finanzia per due anni l'attività di un assistente sociale destinata a so­stenere un'iniziativa di privati che intendono u­nirsi in associazioni di inquilini con alcuni la­voratori migranti.

Infine, i servizi della Commissione hanno fat­to svolgere uno studio sulla possibilità di con­cepire un sistema europeo di risparmio alla co­struzione che consentisse ai lavoratori migran­ti di trasferire i benefici dei contratti di rispar­mio da uno Stato membro all'altro.

Il Comitato consultivo per la libera circolazio­ne dei lavoratori (Regolamento 1612/68) si è d'altronde occupato delle conclusioni della rela­zione DELCOURT ed ha istituito un gruppo di lavoro «Alloggio dei lavoratori migranti» della cui attività, già avviata, sarà possibile trarre un primo bilancio solo verso la fine del 1979.

 

 

ALLEGATO 1

 

Oggetto: Eliminazione degli ostacoli architet­tonici che impediscono la mobilità dei minorati - Risultati dell'attività di un gruppo di esperti in­dipendenti riunito dalla Commissione.

 

In risposta al programma di azione sociale presentato dalla Commissione, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 il Consiglio dei Ministri ha espresso la volontà politica di adottare le mi­sure necessarie alla riabilitazione professionale e sociale delle persone minorate.

Per raggiungere con pieno successo questo obiettivo, che non può essere separato dall'in­tegrazione sociale, non si può prescindere dal­la mobilità dei minorati. Se le condizioni in cui l'individuo minorato vive e si muove nella so­cietà non gli consentono di condurre una vita propria, egli non sarà mai in grado di avvalersi delle possibilità di formazione professionale e quindi di una nuova attività lavorativa. Ciò non è generalmente riconosciuto come invece do­vrebbe esserlo, anche se in alcuni Stati membri sono già state intraprese delle iniziative per ri­muovere gli ostacoli che impediscono l'integra­zione dei minorati.

La Commissione ha chiesto pertanto la consu­lenza di un gruppo di specialisti indipendenti per stabilire che cosa sia realmente necessario per eliminare gli ostacoli architettonici che impedi­scono la mobilità, avvalendosi pienamente dell'esperienza acquisita negli Stati membri della Comunità. Tra il 15 febbraio 1974 e il 30 gennaio 1975 il gruppo si è riunito in quattro sessioni plenarie ed in numerosi riunioni a livello di sot­togruppo.

Gli esperti hanno avviato i lavori sottolinean­do il fatto che, sebbene la percentuale di perso­ne fisicamente minorate in una data popolazione nazionale sia superiore a quanto non si creda generalmente, delle considerazioni quantitative non dovrebbero motivare l'azione in questo cam­po. Poiché la maggior parte di noi, in diverse fasi della vita, può essere almeno temporanea­mente inabile (vecchiaia, incidenti, gravidanza, ecc.) dovremmo preoccuparci in generale di da­re possibilità ad ogni cittadino in tali condizioni di vivere una vita il più normale possibile.

Una sempre maggiore flessibilità nell'adegua­re l'ambiente ai nuovi schemi di vita è un segno incoraggiante della nostra disponibilità nel ve­nire incontro alle diverse esigenze, via via che esse si presentano. L'adattabilità degli alloggi potrebbe in effetti essere la parola d'ordine per far fronte alle particolari esigenze di persone fisicamente o mentalmente minorate, come del resto suggeriscono le raccomandazioni formu­late dalle Nazioni Unite.

D'altra parte, la realtà attuale è ancora lon­tana da questo ideale. L'impiego di pesanti pan­nelli in cemento, ad esempio, nella costruzione di nuovi alloggi può rendere più difficile un suc­cessivo adeguamento a costi modici. È pertanto necessaria un'azione immediata ed energica per imporre requisiti minimi di accessibilità, se vo­gliamo evitare il rischio di costruire ogni anno centinaia di migliaia di alloggi sovvenzionati, inaccessibili per coloro che si servono di sedie a rotelle.

Progettando tutti gli alloggi in modo da tener conto delle esigenze specifiche dei minorati, tut­ti ne trarranno vantaggio e non soltanto i mi­norati stessi. Il nostro obiettivo a lungo termine è un nuovo tipo di alloggio in cui tutti i mino­rati, compresi coloro costretti a servirsi di se­dia a rotelle, possono vivere senza una assisten­za speciale. Consapevole del problema di dover conciliare l'ideale con la realtà immediata, il gruppo è pervenuto ad una duplice soluzione che tuttavia non dovrebbe considerarsi esclusivamen­te in funzione del momento attuale.

- I criteri relativi al tipo 2, esposti qui di se­guito, dovrebbero garantire la progettazione di alloggi che si prestano ad essere abitati perma­nentemente dalle persone minorate, comprese quelle che si servono di sedie a rotelle normali per l'interno. Se si terrà pienamente conto delle raccomandazioni, le persone minorate, nella mi­sura in cui la loro invalidità lo consente, potran­no disporre di un certo grado di indipendenza, che potrà essere eventualmente aumentato adat­tando opportunamente gli accessori e le attrez­zature interne.

- I criteri relativi al tipo 1, anch'essi ripor­tati nell'allegato 1, garantirebbero il grado mi­nimo di accessibilità che dovrebbe essere im­posto per i nuovi alloggi, almeno per quelli che si avvalgono del sostegno del contribuente. Si può pertanto affermare che i criteri del tipo 1 potrebbero contribuire ad attuare l'obiettivo dell'integrazione sociale dando alle persone mino­rate la possibilità di visitare altre persone e unirsi ad esse. AI tempo stesso, i criteri del ti­po 1 offrirebbero una soluzione temporanea ai problemi di alloggio per talune persone mino­rate ed una soluzione permanente per coloro che sono colpiti da invalidità in maniera meno grave.

È essenziale pervenire all'attuazione dei cri­teri del tipo 1 e del tipo 2 se dobbiamo conse­guire "pienamente l'obiettivo di una vera integra­zione dei minorati, obiettivo che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 si è prefisso. Questi criteri, inoltre, devono essere applicati immediatamente onde evitare che si continuino a fabbricare su vasta scala alloggi che non sa­ranno nemmeno accessibili agli invalidi.

Il gruppo di esperti ha esaminato i criteri di­mensionali che costituiscono i requisiti minimi per entrambi i tipi di alloggio e ne hanno stabi­lito il costo approssimativo per l'attuazione. Se questi criteri fossero adottati a livello di proget­tazione di un nuovo edificio, il costo sarebbe trascurabile per il tipo 1 e molto modico per il tipo 2. In realtà, sarebbe più o meno costoso soltanto l'adattamento degli alloggi già esisten­ti, a seconda del tipo di struttura.

Il gruppo si è tuttavia reso pienamente conto delle difficoltà che potrebbero sorgere nell'attua­zione di questi criteri nell'ambito delle legisla­zioni nazionali, soprattutto negli Stati membri a struttura federale. Si è pertanto suggerito che la Commissione riunisca al più presto un gruppo di esperti governativi incaricati di cercare i me­todi ed i mezzi più adeguati per l'attuazione di questi criteri nel minor tempo possibile.

 

ALLOGGI TIPO 1:

 

Tutti gli alloggi di questo tipo devono essere accessibili per ricevere ed ospitare temporanea­mente persone fisicamente minorate, comprese quelle che si servono di normali sedie a rotelle per l'interno.

 

Campo d'applicazione

Gli alloggi del tipo uno, progettati in confor­mità con le istruzioni e le raccomandazioni ripor­tate qui di seguito, sono accessibili ai minorati e ne consentono l'occupazione permanente per quegli invalidi che non siano confinati su sedia a rotelle. Per coloro che sono costretti a servirsi di sedie a rotelle e che, per potersi muovere in maniera adeguata, debbono abitare negli allog­gi del tipo 2, gli alloggi del tipo 1 costituiranno, in linea di massima, una soluzione temporanea. Se si terrà pienamente conto delle istruzioni e delle raccomandazioni, le persone minorate po­tranno entrare e muoversi nelle stanze princi­pali dell'alloggio, potranno accedere ad almeno una camera da letto e potranno servirsi della cucina e dei servizi sanitari mediante l'aiuto di una terza persona.

 

Istruzioni (2)

1. L'ingresso agli edifici e all'alloggio deve es­sere accessibile alle persone che si servono di normali sedie a rotelle;

2. L'accesso agli edifici e all'alloggio dalla strada e dal parcheggio da cui si accede all'al­loggio stesso deve essere a livello stradale, o altrimenti deve essere costituito da un piano in­clinato nel qual caso è opportuno che il grado di pendenza non sia superiore a 1:20; il grado di pendenza comunque non deve mai eccedere 1:12. Se esiste, la soglia della porta d'ingresso non deve essere più alta di 0,025, in modo da poter essere superata con la sedia a rotelle, se necessario.

3. Se c'è l'ascensore, le dimensioni interne nominali non debbono essere inferiori a 1,100 di ampiezza per 1,400 di profondità. La porta dell'ascensore stesso deve consentire un'apertura non inferiore a 0,100, in conformità con le nor­me ISO.

4. Le porte dei vani principali, e cioè della sala di soggiorno, della zona pranzo, della cucina, di almeno una camera da letto, del bagno e del ga­binetto (se separato) devono essere sufficien­temente ampie da consentire il passaggio ad una normale sedia a rotelle. Gli stipiti della porta posti a 0,900 l'uno dall'altro (misura modulare 9 M) sono soddisfacenti, poiché danno un'aper­tura totale di circa 0,785 quando la porta è aper­ta a 90°.

5. I corridoi all'interno dell'alloggio devono es­sere di ampiezza pari ad almeno 0,900. Per quan­to riguarda gli altri spazi di circolazione, si ve­dano gli orientamenti in appresso indicati.

 

Raccomandazioni

6. Gli stipiti delle porte di accesso a stanze diverse da quelle di cui al paragrafo 4, devono essere posti ad una distanza di almeno 0,900 dove possibile.

7. Gli accessori metallici di porte e finestre devono essere facilmente manovrabili.

8. I rubinetti per lavelli, impianti di riscalda­mento devono essere facilmente azionabili.

9. Per le porte interne si devono evitare so­glie con gradino.

10. Le finestre devono essere poste in modo che una persona seduta possa veder fuori.

11. I materiali per il pavimento devono essere antiscivolo.

12. Le prese di corrente elettrica devono es­sere molto numerose.

13. Gli interruttori e le prese di corrente de­vono essere allineati orizzontalmente all'altezza delle maniglie delle porte.

14. Le cucine devono essere progettate in mo­do da consentire un uso efficiente ed economi­co, in considerazione delle esigenze delle per­sone minorate.

15. Le stanze da bagno e i gabinetti devono essere progettati tenendo conto delle esigenze delle persone minorate.

 

ALLOGGI TIPO 2:

 

Alloggio adatto ad essere abitato permanente­mente da tutte le persone minorate.

 

Campo di applicazione

Gli alloggi del tipo 2, progettato in conformi­tà con le istruzioni e le raccomandazioni ripor­tate qui di seguito, sono adatti ad essere abitati permanentemente da persone minorate, compre­se coloro che si servono di sedie a rotelle ordi­narie per l'interno. Se si terrà pienamente conto delle istruzioni e delle raccomandazioni, le per­sone minorate, nella misura in cui la loro invali­dità lo consente, potranno disporre di un certo grado di indipendenza che potrà essere eventual­mente aumentato opportunamente adattando gli accessori e le attrezzature.

 

Istruzioni (3)

1. Tutte le parti dell'alloggio devono essere accessibili.

2. L'accesso all'alloggio deve essere a livel­lo stradale oppure costituito da un piano incli­nato con un grado di pendenza non superiore a 1:20. Le soglie delle porte d'ingresso non de­vono essere superiori a 0,025, in modo da poter essere eventualmente superate con la sedia a rotelle.

3. Dove è installato un ascensore, le dimen­sioni nominali interne non devono essere infe­riori a 1,100 di ampiezza per 1,400 di profondità. La porta dell'ascensore deve consentire un'aper­tura non inferiore a 0,800. Il pianerottolo all'u­scita dell'ascensore deve avere uno spazio libe­ro non inferiore a 1,500 per 1,500.

4. Le porte di accesso a tutte le stanze devo­no essere abbastanza ampie da consentire il pas­saggio della sedia a rotelle. Gli stipiti della por­ta devono essere posti a una distanza di 0,900 (misura modulare 9 M). Le porte fissate lateral­mente alla parete devono essere progettate in modo da facilitare i movimenti della sedia a ro­telle, e per le porte interne si devono evitare le soglie con gradino.

5. I corridoi devono avere un'ampiezza pari ad almeno 1,200. Per gli altri spazi di circolazione si vedano gli orientamenti in appresso indicati.

6. Tutte le stanze, ed in particolare la cucina ed il bagno devono essere utilizzabili da parte di una persona confinata su una sedia a rotelle, provvedendo ai necessari ed eventuali adatta­menti.

 

Raccomandazioni

7. Gli accessori metallici di porte e finestre devono essere facilmente manovrabili.

8. I rubinetti di lavelli, impianti di riscaldamen­to devono essere facilmente azionabili.

9. Le finestre devono essere poste in modo che una persona seduta possa vedere fuori.

10. I materiali per il pavimento devono essere antiscivolo.

11. Le prese di corrente devono essere molto numerose.

12. Gli interruttori e le prese di corrente de­vono essere allineati orizzontalmente all'altezza delle maniglie delle porte.

13. Il passaggio dall'abitazione al parcheggio deve essere coperto, con spazio sufficiente per lo spostamento dalla sedia a rotelle alla mac­china.

 

 

ALLEGATO 2

 

Oggetto: Programmi pilota e studi atti a miglio­rare la mobilità dei minorati fisici mediante la soppressione degli ostacoli architettonici.

 

Introduzione

Nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale, il Consiglio ha dato una priorità al riadattamento professio­nale ed al reinserimento sociale dei lavoratori minorati.

Il Consiglio, consapevole, in questo contesto. dell'importante contributo fornito dagli alloggi adattati alle esigenze dei minorati, ha approva­to l'inclusione nel bilancio del 1975 di una pre­visione di spesa (voce di bilancio 3051) per un «contributo alla realizzazione di esperimenti pi­lota concernenti il miglioramento delle condizio­ni di alloggio dei lavoratori minorati». Tale bi­lancio è stato approvato dal Parlamento Europeo il 12 dicembre 1974.

Nel considerare le azioni specifiche volte a soddisfare il duplice obiettivo di riadattamento professionale e reinserimento sociale, è emer­sa la necessità di intraprendere un'azione ener­gica e coordinata al fine di eliminare gli ostacoli di natura architettonica alla mobilità nell'allog­gio, nonché nel mondo esterno.

Per questo motivo la Commissione ha riunito un gruppo di esperti indipendenti, competenti in materia nei vari Stati membri. Nel 1974, tali e­sperti hanno proposto alcune norme relative alle dimensioni minime articolate su due livelli, il primo per garantire dei limiti minimi per l'acces­so all'abitazione mediante sedie a rotelle, il se­condo per consentire la mobilità all'interno dell'abitazione.

Sebbene i lavori del gruppo riguardassero in­nanzitutto l'adattamento delle abitazioni per mi­norati, è stato sottolineato in molteplici occa­sioni che l'accesso agli edifici pubblici ed ai tra­sporti pubblici era altrettanto indispensabile al conseguimento dei due obiettivi succitati. Le norme minime adottate per le abitazioni hanno comunque fornito un valido punto di partenza per un esame più approfondito di tali problemi. So­no proposte tre categorie di azioni-pilota.

Il primo tipo di azione è connesso al proble­ma di rendere accessibili ed utilizzabili per i mi­norati fisici le attrezzature interne dell'abitazio­ne. È fondamentale studiare in pratica talune im­plicazioni di carattere tecnico ed economico. Inoltre, è altrettanto importante che un'abitazio­ne utilizzabile sia funzionale in un ambiente sod­disfacente. L'integrazione non si ottiene solo con un'abitazione adatta, ma richiede l'accessibilità a tutte le attrezzature.

Al di là della necessità d'imporre requisiti mi­nimi di accessibilità ai nuovi alloggi - spe­cialmente agli alloggi sovvenzionati dai contri­buenti - emerge l'interesse di esaminare, in un caso ben definito, la correlazione tra l'alloggio adattato alle esigenze dei minorati ed il successo di un programma di riadattamento professionale e di reinserimento sociale. Anche tale studio specifico è proposto nella seconda parte della presente comunicazione. Inoltre, nel medesimo ordine di idee, la Commissione si associerà ad un programma dimostrativo che porrà in risalto i problemi della riabilitazione dei minorati e, in questo contesto, la necessità di eliminare gli ostacoli di natura architettonica.

Infine, è stato scelto un certo numero di studi­pilota di carattere tecnico nell'intento di esami­nare meglio specifici problemi tecnici, quali le rampe d'accesso e le attrezzature adattabili per la cucina ed il bagno. Queste attrezzature, abbi­nate alla rimozione degli ostacoli di natura archi­tettonica, consentiranno al minorato - più di qualsiasi altra misura - di muoversi e, fino ad un certo punto, di essere indipendente. L'asse­gnazione di bilancio proposta di 450.000 u.c. co­prirà tutti i progetti-pilota, che saranno ultimati entro il 1976.

Per riassumere, i tre tipi succitati di ricerca applicata

a) valutazione delle difficoltà tecniche e costo dell'adattamento di un'abitazione nel contesto urbano alle necessità dei minorati;

b) valutazione dell'impatto di tale adattamen­to sul successo delle misure di riabilitazione;

c) valutazione degli elementi di adattamento sul piano tecnico consentiranno al Consiglio di valutare le raccomandazioni che la Commissio­ne gli sottoporrà in una fase successiva.

Questi progetti di ricerca saranno realizzati contemporaneamente in otto Stati membri (Da­nimarca, Francia, Repubblica federale tedesca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda ed Italia). Le proposte specifiche di azioni-pilota sono descritte nella parte IV dell'allegato.

 

Il programma

Per valutare obiettivamente i pregi dei singoli programmi pilota, è necessario innanzitutto uno schema di riferimento che stabilisca i criteri e gli orientamenti più adeguati per la scelta dei programmi che potrebbero essere appoggiati. Nello sviluppo di tale programma la Commissio­ne si è avvalsa del parere del suo gruppo con­sultivo di esperti.

 

Obiettivo

L'obiettivo del programma è di aumentare la possibilità di reinserimento sociale e professio­nale dei minorati, eliminando gli ostacoli di na­tura architettonica. Ciò si otterrà promuovendo un numero limitato di progetti che saranno par­zialmente finanziati dalla Comunità. Tali progetti sono selezionati per individuare i principali pro­blemi ed indicare le opportune azioni da intra­prendere per risolverli.

 

Definizioni

Un programma pilota è un progetto sperimen­tale limitato che esamina talune azioni per e­splorarne l'efficacia nel far fronte alle necessità dei minorati.

Uno studio-pilota è un'indagine su alcuni pro­blemi specifici di carattere tecnico.

 

Criteri per la scelta dei programmi

Il primo criterio in base al quale la Comunità concederà un aiuto è che i programmi scelti sia­no di natura innovatrice e diano dei risultati tali da incidere notevolmente sullo sviluppo delle politiche sul piano nazionale e ad altri livelli.

In secondo luogo, la Commissione attribuirà la priorità a programmi che presentino un partico­lare interesse comunitario. Si tratterà pertanto di progetti che riguardano problemi riscontrati in più Stati membri, o potenzialmente comuni a due o più Stati membri.

 

Disposizioni relative al contributo comunitario

La partecipazione della Comunità varia secon­do la natura del programma-pilota. Essa va da un contributo finanziato del 50% dei costi sup­plementari di costruzione o di adattamento di un'abitazione alle esigenze dei minorati, al 20% del costo effettivo della costruzione. Ogni pro­gramma formerà oggetto di regolari rapporti sull'avanzamento dei lavori, per i quali è previsto un contributo finanziario.

Il contributo comunitario per gli studi tecnici si limita al 50% del costo effettivo.

 

Cooperazione con gli Stati membri

1) Tutte le richieste trasmesse alla Commis­sione per un contributo finanziario a favore di progetti pilota da parte di organismi diversi da quelli governativi verranno inviate anche al go­verno dello Stato membro interessato. Il gover­no avrà la possibilità di far conoscere la propria opinione alla Commissione prima che essa in­traprenda un'azione.

2) Tutte le richieste devono contenere un pia­no del programma, il suo obiettivo, i metodi e il calendario, la persona responsabile, il finanzia­mento e qualsiasi altra informazione utile.

3) Nessun programma patrocinato dalla Com­missione sarà reso operativo nel territorio di uno Stato membro senza il consenso del governo.

4) I rappresentanti dei governi e, se del caso, esperti di altri settori saranno consultati su tut­ti i problemi importanti derivanti dall'attuazione del programma.

5) I governi interessati verranno informati dei contributi finanziari accordati.

 

Realizzazione del programma

Riportiamo in appresso un elenco dei progetti e studi per i quali la Commissione prevede un contributo. Allo stadio attuale alcuni elementi di quest'elenco debbono essere sperimentati.

 

Programmi-pilota

1. Programma per la costruzione e l'adatta­mento di 72 abitazioni a talune esigenze di na­tura architettonica al fine di studiare

- le difficoltà tecniche di una soluzione «ex post» paragonata ad una soluzione «ex ante» e le sue esatte implicazioni economiche;

- la correlazione tra adattamento dell'abita­zione e adattamento dell'ambiente;

«EVRY», regione di Parigi, Francia.

2. Programma per la costruzione di alloggi per 20 minorati, secondo progetti che prevedono l'e­liminazione di ostacoli per la riabilitazione del minorato mediante la soppressione dell'isola­mento psicologico;

DAHLHEIM, Lussemburgo

3. Programma per la costruzione di 20 appar­tamenti per studenti e 35 appartamenti per gio­vani che hanno appena lasciato la scuola, pro­gettati appositamente per minorato fisici, che abbiano da un lato i servizi medici e assisten­ziali e, dall'altro, le possibilità di istruzione uni­versitaria o formazione professionale, sopprimendo quanto rappresenta un ostacolo di natu­ra architettonica per il minorato;

HAUS DER BEHINDERTEN, Bonn

 

Studi-pilota

1. Studio relativo alla determinazione delle condizioni di vita nel contesto dello sviluppo globale urbano.

2. Studio relativo all'attrezzatura regolabile.

3. Studio relativo all'accesso agli edifici e ser­vizi pubblici.

4. Studio relativo alla veduta in pianta di un appartamento.

5. Studio relativo alla ricostruzione di vari ti­pi di case.

 

Mezzi finanziari

La spesa totale prevista per il 1975 ammonta a 450.000 UC. La spesa relativa per il 1976 è di 500.000 UC. I progetti relativi al 1976 saranno basati sull'esperienza dei programmi realizzati.

 

Progetti

 

A. Progetto «EVRY»

La nuova città di «EVRY» è situata nella re­gione di Parigi e, quando sarà ultimata avrà una popolazione di 500.000 abitanti. L'ambiente ed alcune abitazioni saranno adattati in modo da essere completamente accessibili ai minorati fisici. Per rendere possibile tale adattamento, è meglio concentrarsi sul centro cittadino. Esso alloggerà 30.000 abitanti, con accesso ad un cen­tro sportivo e culturale, un centro commerciale con uffici per 7500 posti di lavoro, attrezzature scolastiche e per la ricerca, una stazione ferro­viaria, ecc.

I lavori di adattamento del centro cittadino onde rendere accessibile le attrezzature ai mi­norati fisici sono iniziati nel 1973, ma alcuni pro­blemi fondamentali debbono tuttora essere risol­ti, per esempio:

- l'accessibilità della stazione di trasporto urbana e della stazione ferroviaria,

- il collegamento verticale tra i diversi livelli di circolazione e l'accessibilità ai servizi e agli impianti pubblici,

- l'accessibilità e l'adattabilità di abitazioni. È importante notare che la nozione di acces­sibilità e adattabilità dell'abitazione è stretta­mente connessa con quella della circolazione all'interno dell'area cittadina e dell'accessibilità ai mezzi di trasporto.

Il progetto «EVRY» è perfettamente in grado di far fronte ai seguenti problemi:

- difficoltà tecniche di un adattamento «ex­post» rispetto ad una soluzione «ex ante»;

- esatte implicazioni economiche;

- correlazione tra adattamento dell'abitazio­ne e adattamento dell'ambiente.

Il centro cittadino comprende 7500 abitazioni ed a questo stadio si intende adattare l'1% di tali abitazioni per i minorati - percentuale che sottolinea il fatto che si tratta di uno studio­pilota. Onde fornire un valido raffronto per le succitate analisi «ex-post» ed «ex-ante» il pro­gramma prevede l'adattamento di 57 alloggi esi­stenti e contemporaneamente la costruzione di altri 15.

Si propone che la Comunità contribuisca al fi­nanziamento delle spese relative all'adattamen­to degli alloggi, sia nuovi che esistenti, alle esi­genze dei minorati.

Le soluzioni relative ai problemi ambientali saranno finanziate dal governo francese.

Per rendere un'abitazione adatta ad una per­sona minorata è necessario tener conto delle seguenti esigenze:

1) Porta d'ingresso sufficientemente ampia per permettere il passaggio di una sedia a ro­telle;

2) Rampe con una determinata inclinazione;

3) Ascensori sufficientemente ampi per esse­re utilizzati da un invalido su sedia a rotelle;

4) Porte interne dell'abitazione larghe almeno 0,900 m;

5) Corridoi sufficientemente larghi per con­sentire la circolazione;

6) Speciale attrezzatura per la cucina e il ba­gno, ecc.

Il preventivo relativo al costo («ex post») per l'adattamento di un alloggio esistente alle esigenze di un minorato è dell'ordine di 40.000 FF. Il costo supplementare («ex ante») per rendere un alloggio nuovo utilizzabile da parte di un minorato fisico è valutato al 10% del co­sto dell'abitazione.

Pertanto, il costo totale dell'adattamento di 57 alloggi esistenti ammonta a 2.280.000 FF. Il costo supplementare per rendere 15 nuovi allog­gi adatti a minorati è valutato a 225.000 FF. Si propone di finanziare il 40% del costo dell'adat­tamento degli alloggi esistenti - vale a dire 912.000 FF o 164.200 UC - ed il 50% del costo supplementare dei nuovi alloggi - vale a dire 112.500 FF o 20.300 UC. La Commissione inten­derebbe inoltre finanziare uno studio, per una spesa di 6.000 UC che esponga e valuti i risul­tati delle operazioni. Per riassumere, si propo­ne un contributo della Comunità di 190.500 UC:

- 40% del costo dell'adattamento di alloggi 164.200,

- 50% del costo supplementare 20.300,

- costo dello studio estimativo 6.000.

 

B. DAHLHEIM, Lussemburgo

Il progetto realizzato dalla ADIPH (Associa­tion pour la Défense des Intérêts des Personnes Physiquement Handicapées), che rappresenta gli interessi dei minorati nel Lussemburgo. Nel lanciare questo primo progetto del genere, spe­rando che esso incoraggerà altre azioni, l'asso­ciazione potrà contare su un aiuto statale e del comune di Dahlheim, dove saranno costruite le case.

Questo programma darà alloggio a 20 mino­rati di vari gradi, unitamente ai servizi assisten­ziali e medici. L'obiettivo principale del program­ma è la riabilitazione dei minorati eliminando l'isolamento psicologico. La rimozione degli o­stacoli di natura architettonica nell'alloggio e nell'ambiente dovrebbe aumentare le possibili­tà di lavoro. Il programma, pur essendo suffi­cientemente ristretto per incoraggiare i contatti sociali, si integrerà contemporaneamente in un contesto sociale più ampio. Infine, il morale e la fiducia dei minorati verranno incoraggiati offren­do loro la possibilità di intervenire effettivamen­te nell'amministrazione dei loro alloggi e delle relative attrezzature.

Il costo complessivo del progetto è stimato a 30.000.000 Flux. Si propone un contributo comu­nitario del 20% - 6.000.000 di Flux o 120.000 UC; inoltre sarà necessario procedere ad uno studio estimativo del costo di 5.000 UC. In tota­le, il contributo comunitario ammonterà a:

- spese di costruzione                             120.000 UC

- studio estimativo                                      5.000 UC

                                                             125.000 UC

 

C. Haus der Behinderten, Bonn

La «Haus der Behinderten», un'associazione volontaria che assiste i minorati (sotto la pre­sidenza del ministro federale Arendt) propone di fornire 20 appartamenti per studenti dell'Uni­versità di Bonn e 35 appartamenti per giovani che hanno appena lasciato la scuola in collabo­razione con un centro per minorati.

Data la scelta limitata dei mezzi di sussisten­za offerta ai giovani minorati fisici, è particolar­mente importante che coloro che ne hanno la capacità abbiano la possibilità di avere un'istru­zione universitaria. Tuttavia, i problemi di allog­gio che normalmente debbono risolvere gli stu­denti nelle università non residenziali sono più gravi nel caso dei minorati e debbono essere risolti in modo da tener conto delle loro esigen­ze specifiche.

Gli appartamenti per studenti saranno integra­ti ai normali alloggi per studenti. Il programma è finanziato dal Governo federale e dalla Città e dall'Università di Bonn, che renderanno l'Uni­versità, sia all'interno che all'esterno, facilmen­te accessibile ai minorati. Il progetto presenta il duplice vantaggio di un inserimento sociale all'interno della Comunità studentesca, con un massimo di fiducia in sé e di indipendenza fisica del giovane minorato. Contemporaneamente il centro annesso fornirà un certo grado di sicu­rezza psicologica, offrendo tra le altre cose ser­vizi medici ed assistenziali. Il progetto, che può essere considerato di natura sperimentale, pre­senta un ampio interesse, fornendo la possibili­tà di sperimentare una possibile soluzione dei problemi residenziali, sociali e psicologici degli studenti minorati.

La sezione della «Haus der Behinderten» che si occupa della formazione professionale acco­glierà circa 35 giovani diplomati affetti da mino­razioni fisiche o da lesioni al cervello e non an­cora in grado di affrontare un lavoro, nell'intento di preparare questi minorati alla formazione pro­fessionale mediante corsi speciali della durata di tre mesi. Si propone inoltre di costruire al­loggi speciali collegati al centro per questi 35 giovani: fornendo loro una sistemazione. Sarà possibile organizzare questi corsi se rispondono ad un'esigenza specifica dell'Arbeitsverwaltung (Istruzione federale per il lavoro), dal momen­to che sono necessari notevoli sforzi per impar­tire a questa categoria di disadattati un'adeguata formazione professionale.

Si propone di finanziare una percentuale (50%) dei corsi supplementari (400.000 DM o 109.200 UC) per rendere gli alloggi adatti ai mi­norati. È inoltre auspicabile finanziare uno stu­dio per la valutazione dei risultati del progetto.

Il contributo comunitario ammonterà comples­sivamente a 59.600 UC:

50% del costo supplementare per

la costruzione di 55 appartamenti                 54.600 UC

Costo dello studio                                         5.000 UC

                                                                 59.600 UC

 

D. Studi-pilota di carattere tecnico

 

1) Studio relativo alla determinazione delle condizioni (Stad en Landskap, Rotterdam, Hol­land).

Per conseguire l'obiettivo di una completa in­tegrazione sociale e professionale dei minorati è necessario esaminare il problema sulla base più ampia. Fino ad ora non c'è stata un'imposta­zione fondamentale per integrare i minorati nel­la società, provvedendo alla ricostruzione ed all'espansione urbana. Questi progetti dovrebbe­ro avere lo scopo di determinare le condizioni di vita che offrono le possibilità ottimali per otte­nere tale integrazione.

Il programma in oggetto comporta lo sviluppo di un piano urbano per la creazione di un quar­tiere di circa 20.000 abitanti. Onde garantire che tutti gli abitanti godano di condizioni di vita ot­timali, i servizi per la collettività dovrebbero tener conto delle esigenze di specifiche catego­rie in minoranza, ossia non solo dei minorati gravi, ma anche, ad esempio, degli anziani.

Il costo per lo studio è stimato a:

Introduzione e filosofia di base                                f l.      20.000

Inventario e analisi del problema                              f l.      50.000

Elenco dei desiderata e delle esigenze                    fl.       20.000

Esecuzione dei lavori

– Studio modello e analisi partico­lareggiata              f l.    140.000

– Studio dell'impatto finanziario                               f l.      50.000

Giustificazione, conclusioni e raccomandazione       f l.     20.000

                                                                            fl.     300.000

Il contributo comunitario del 50% ammonte­rebbe a fl. 150.000, ovvero a 41.430 UC.

 

 

2) Studio-pilota relativo all'attrezzatura rego­labile: Consiglio centrale dei minorati (R.U.). Si è discusso per qualche tempo sull'opportu­nità di munire gli alloggi di accessori per cuci­na e bagno regolabili per persone minorate di diversa gravità.

La reazione «feed-back» dell'informazione sui vantaggi o svantaggi inerenti all'attrezzatura re­golabile è insufficiente e spesso il proprietario o gli utenti non sono in grado di stabilire il nes­so tra il costo dell'investimento e il successo o fallimento delle attrezzature. Si tratta di un'im­portante area di ricerca poiché le conclusioni chiariranno la necessità o meno di prevedere un importo superiore per la fornitura di tali attrez­zature particolari.

Il costo totale è stimato a 9.200 sterline. Un contributo del 50% da parte della Comunità am­monterebbe a L. 4.600, ovvero a 10.400 UC.

 

3) Studio dei problemi relativi all'accessibilità degli edifici pubblici e delle infrastrutture (tra­sporti, ecc.) e ricerca delle soluzioni (Associa­zione Italiana per la Riabilitazione dei Minorati).

La ricerca si propone di porre l'accento sul problema relativo all'accessibilità degli edifici e delle infrastrutture (trasporti, ecc.) da parte de­gli handicappati e dei minorati fisici in genere e sulle soluzioni da dare al problema medesimo.

La ricerca si orienterà prevalentemente sulla rete viaria e trasporti analizzando e studiando esempi di soluzioni attuali e nuove proposte in alcune città italiane e ricercando eventuali rea­lizzazioni esistenti all'estero.

Il quadro analitico realizzato metterà in evi­denza le carenze infrastrutturali; si potrà indi­viduare in tal modo una serie di problemi speci­fici per i quali potranno essere predisposte delle soluzioni alternative con un'eventuale scala di priorità.

Il programma prospettato si rivolge, oltre che alla categoria degli handicappati più gravi, alla casistica oltremodo ampia che include i bambi­ni, gli anziani, i malati, le donne incinte, gli in­fortunati temporanei, cioè praticamente tutta la popolazione.

Il costo totale è valutato a 10.000.000 di lire: un contributo comunitario del 50% corrisponde­rebbe pertanto a 5.000.000 di lire, pari a 8.000 UC.

 

4) Ricerca relativa a piante di appartamenti (Boligudvaiget for Bevaegelsehaemmede, Dani­marca).

I requisiti minimi europei citati nella parte I rappresentano solo un aspetto, anche se fonda­mentale, di un'abitazione agibile per persona mi­norata. È auspicabile svolgere anche uno studio approfondito ed un'analisi della veduta in pianta di appartamenti.

Tale analisi dovrebbe essere abbinata ad una valutazione delle piante esistenti secondo le esi­genze dei minorati. Il medesimo studio compor­terebbe anche una valutazione economica.

Il costo globale è stimato a 100.000 corone danesi. Il contributo comunitario del 50% am­monterebbe a 50.000 corone danesi, ovvero 6.670 UC.

 

5) Studio relativo alla ricostruzione di vari tipi di case (Unione delle Organizzazioni volon­tarie per i minorati, Dublino, Irlanda).

Questo studio intende completare il program­ma EVRY che riguarda il riadattamento di edifici di recente costruzione. Poiché in generale il par­co di alloggi in Europa risale, come costruzione, ad oltre 25 anni fa, è quanto mai auspicabile uno studio sul riadattamento di vecchi edifici. Lo stu­dia riguarderà 4 diversi tipi di case:

1) Un blocco di alloggi, tipico di un quartiere cittadino, con circa 20 appartamenti, costruito alla fine dl XIX secolo.

2) Una casa con 5-7 stanze, in una zona resi­denziale, costruita intorno al 1910.

3) Una casa del genere che di solito è affittata dalle autorità locali, costruita nel periodo fra le due guerre.

4) Un appartamento rappresentativo dell'edi­lizia dell'immediato dopoguerra.

In tutti questi casi, lo studio esaminerà i me­todi ed i mezzi più adeguati per rendere gli al­loggi abitabili da persone minorate: Lo studio va­luterà anche i costi, nei limiti del possibile.

Il costo globale dello studio è stimato a 7.000 L.: il contributo comunitario del 50% ammonte­rebbe a 4.500 L, pari a 8.500 L UC.

Possiamo così riassumere il costo comples­sivo di tali studi-pilota:

Progetto «EVRY», Francia                              190.500 UC

Progetto «Dalheim», Lussemburgo                  125.000 UC

«Haus der Behinderten», Germania                   59.600 UC

Studi pilota di carattere tecnico                         74.000 UC

Totale                                                           450.000 UC

 

Nota supplementare - Belgio

Per i nove Stati membri le varie azioni sono completate da un progetto, sostenuto nel 1974 dalla Commissione, relativo ad una «casa di di­mostrazione» o «alloggio laboratorio», in uno dei primi blocchi di appartamenti della Cité de I'Amitié a Wolluwé-St.-Lambert, Bruxelles.

La «casa di dimostrazione» comporta una cu­cina ergo-terapeutica, porte automatiche, bagno e gabinetto con attrezzature speciali ed altri ri­trovati appositamente concepiti per garantire l'in­dipendenza della persona minorata.

Il contributo totale della Commissione è stato di 976.000 FB, pari a 19.520 UC.

 

 

 

(1) Doc. V/448/76: «L'alloggio dei lavoratori migranti, caso di imprevidenza sociale?», a cura di J. DELCOURT e di un gruppo di esperti.

(2) Tutte le dimensioni lineari sono espresse in metri.

(3) Tutte le dimensioni lineari sono espresse in metri.

 

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