Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
PROGETTI PILOTA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER ABITAZIONI DESTINATE AD
HANDICAPPATI
La disponibilità di una adeguata abitazione - è risaputo - è una delle
alternative reali all'esclusione sociale.
Occorre però evitare la creazione di
situazioni ghettizzanti.
Gli alloggi per handicappati (lo
stesso vale per quelli per anziani e altri casi sociali) non devono però essere
concentrati né in «case speciali», come lo sono ad esempio le case albergo
destinate a particolari categorie di emarginati, né
in determinate zone.
Partendo da queste premesse suscita
non poche perplessità l'impostazione politica della
documentazione della Commissione delle Comunità europee che pubblichiamo a
titolo informativo, documentazione presentata alle giornate di informazione
sul tema «Riabilitazione professionale degli handicappati», che hanno avuto luogo a Lussemburgo dal 21 al 23 marzo 1979.
NOTA INFORMATIVA sul contributo della Commissione alle
azioni-pilota in materia di alloggio per
l'integrazione sociale dei minorati e dei lavoratori migranti
Introduzione
La Risoluzione del Consiglio del 21
gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale sottolinea
la necessità di azioni specifiche a favore dei lavoratori migranti e delle
loro famiglie e volte nel contempo al reinserimento professionale e sociale
dei minorati.
Successivamente, la Risoluzione del Consiglio del
27 giugno 1974 che istituisce il 'primo programma d'azione comunitario per la
riabilitazione professionale dei minorati sottolinea l'obiettivo generale delle
iniziative comunitarie a sostegno dei minorati, che consiste nell'aiutare
queste persone ad essere in grado di condurre una vita normale, perfettamente
inserita nella società. La soppressione degli ostacoli architettonici alla
loro mobilità sembra costituire un presupposto essenziale per il conseguimento
di detto obiettivo.
La Risoluzione del Consiglio del 9
febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie attribuisce, per la promozione sociale del
gruppo considerato, una particolare importanza alle misure in materia di alloggio. La presente nota fornisce varie informazioni
sugli sviluppi dati a livello europeo alle risoluzioni succitate nel settore
degli alloggi.
I. Riabilitazione dei
minorati - Soppressione degli ostacoli architettonici alla loro mobilità
In tale argomento, in data 25 luglio
1975, la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio (Doc. COM (75) 432 def.), per informarlo sui risultati dei lavori svolti da un gruppo
di esperti, il quale aveva elaborato due categorie di requisiti minimi per
l'accessibilità degli alloggi destinati a coloro che si servono di sedie a
rotelle (livello 1), o per il loro trasferimento permanente in alloggi a tal
fine adattati (livello 2). Il documento ora citato, che contiene le
conclusioni di questo gruppo d'esperti, è riprodotto in Allegato 1.
I servizi della Commissione hanno in
seguito riunito un gruppo di esperti governativi per
esaminare i mezzi e gli strumenti necessari per una rapida applicazione delle
norme in tutti gli Stati membri. Da una prima analisi del gruppo è risultato
che una direttiva comunitaria era difficilmente proponibile a causa delle
situazioni legislative, amministrative e geografiche estremamente
diverse da un paese all'altro.
Comunque, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa, avvalendosi in parte per i lavori preparatori degli stessi esperti
che avevano in precedenza collaborato con i servizi della Commissione, ha
adottato il 3 novembre 1977 una risoluzione AP(77) 8 riguardante l'adattamento
delle abitazioni e dell'ambiente circostante ai minorati. Sette dei nove Stati
membri della Comunità (escluse la Danimarca e l'Irlanda) si sono in seguito impegnati moralmente ad applicare norme analoghe
a quelle succitate.
Con la comunicazione summenzionata,
la Commissione aveva anche informato il Consiglio delle sue intenzioni di
contribuire, di concerto con iniziative adottate a livello nazionale, ad azioni
e studi pilota, volti a facilitare la mobilità dei minorati adattando appositi alloggi, e per i quali il Consiglio ha regolarmente
approvato uno stanziamento di bilancio dal 1976 (voce 3030).
Nel corso dei tre anni successivi,
la Commissione è intervenuta innanzitutto
finanziariamente, mediante sovvenzioni parziali per i seguenti quattro
progetti pilota:
- riassetto di un centro cittadino
(nuova città di Evry nella
regione di Parigi) per prevedere contemporaneamente la costruzione di 70 alloggi
conformi ai requisiti minimi in precedenza accennati e necessari per la
mobilità dei minorati e l'adattamento degli accessi alle infrastrutture
pubbliche (trasporti, centri amministrativi e commerciali, ecc.) ;
- la «Casa dei minorati» (Haus der Behinderten)
di Bonn, centro di diagnosi precoce e di orientamento
professionale per giovani minorati, con un contributo comunitario a favore di
35 piccoli appartamenti per accogliere temporaneamente i giovani interessati,
nonché un centro di residenza annesso alla Casa dei minorati e destinato ad
accogliere 20 studenti universitari costretti a servirsi di sedie a rotelle;
- un complesso di bungalows destinati ad accogliere 20 minorati motulesi a Dalheim (Lussemburgo) onde consentire a dei minorati isolati, fino ad oggi
costretti a restare in ospedale, di tornare ad essere in gran parte dei
cittadini di pieno diritto;
- la costruzione di
alloggi per 20 adulti gravemente minorati (paralisi cerebrale) nelle
vicinanze di laboratori protetti (Landegem, Belgio).
Inoltre vari studi pilota a carattere tecnico si sono occupati di:
- adattamento
dell'ambiente urbano per l'integrazione di minorati nella società (Rotterdam);
- attrezzature regolabili per
assicurare ai minorati una certa indipendenza negli alloggi (Regno Unito) ;
- accesso agli edifici e ai
trasporti pubblici (Italia);
- particolare concezione di piante di appartamenti (Danimarca);
- riadattamento di vecchi alloggi
(Dublino).
Infine, come iniziativa preliminare
alla sua azione, la Commissione aveva già approvato nel 1974 il proprio
contributo finanziario alla sistemazione modello o «sperimentale» di due alloggi
situati nella Cité dell'Amitié
a Woluwé-Saint-Lambert a
Bruxelles, alloggi «laboratorio» utilizzati dalle facoltà di medicina delle
due vicine università.
Nel 1977, secondo anno di
svolgimento della propria azione, la Commissione ha concentrato i suoi
interventi finanziari su due importanti azioni pilota:
- adattamento, nell'ambito di un
vasto programma di rinnovamento urbanistico che comportava l'ammodernamento o
la ricostruzione di 215 alloggi, l'adeguamento degli accessi e degli spazi ai
requisiti minimi di cui all'allegato 1, nonché la
sistemazione specifica di 57 alloggi sui 215 destinati ad accogliere dei
minorati (quartiere Garibaldi a Milano);
- azione concertata con il Ministero
per la protezione dell'ambiente del Regno Unito e consistente in opere di adattamento di vecchi alloggi nonché nel
l'organizzazione di servizi di cura a domicilio.
Infine, nel 1978, la Commissione si
occupa per la prima volta dell'integrazione sociale dei minorati mentali
mediante contributi finanziari alla costruzione di «case familiari» vicine a laboratori protetti.
La Commissione sovvenziona inoltre i
lavori di sistemazione di un albergo destinato ad accogliere dei minorati
motulesi per estendere al settore delle attività ricreative la mobilità di coloro
che sono costretti a servirsi di sedie a rotelle e completare così il loro
reinserimento sociale.
L'allegato 2 riassume le azioni e
gli studi pilota patrocinati fino ad oggi dalla Commissione.
II. Azioni e studi pilota in materia di alloggi dei lavoratori migranti
Prima della risoluzione del
Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma di azione
a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Commissione aveva:
- rivolto, in data 7 luglio 1965,
una raccomandazione agli Stati membri relativa all'alloggio dei lavoratori e
delle loro famiglie che si trasferiscono all'interno
della Comunità;
- attribuito, nel
quadro del programma «Alloggi sociali CECA»,
una particolare importanza all'alloggio dei lavoratori migranti;
- avviato, nel
quadro degli studi di cui all'articolo 118 del Trattato, una ricerca
sulle condizioni di alloggio dei lavoratori stranieri nella Comunità europea
(relazione DELCOURT, pubblicata nel 1976) (1);
- svolto, nel quadro
dei suoi programmi pluriennali «Alloggi sociali CECA», tutta una serie di azioni-modello riservate esclusivamente ai lavoratori
del settore minerario e siderurgico.
Dando seguito alla risoluzione
succitata, il Consiglio ha approvato, a decorrere dal 1977, una previsione di
spese di bilancio (voce 3031) uguale a quella destinata alle azioni-pilota per
contribuire al miglioramento delle condizioni di alloggio
dei minorati estesa in seguito, e ormai in modo generale, alle azioni pilota
destinate a contribuire al miglioramento delle condizioni di alloggio dei
lavoratori migranti.
Nel corso del primo anno (1977) la
Commissione ha:
- concesso
prestiti (a 20 anni, al tasso d'interesse dell'1%) a nove azioni pilota
di ammodernamento o di sistemazione di alloggi per lavoratori migranti in
Belgio, in Francia, nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi,
sulla base di progetti varati da associazioni di inquilini, da cooperative, da
comuni o su semplice iniziativa di privati (avvalendosi di banche
intermediarie per la gestione dei prestiti) ;
- concesso
sovvenzioni per un'assistenza sociale specifica «Alloggi per lavoratori
migranti» (nel Regno Unito ed in Belgio), nonché per
la gestione di un centro di accoglienza ad essi destinato nel Lussemburgo.
Nel 1978, la Commissione ha concesso
vari prestiti ad azioni analoghe, ma che rispondevano in modo più diretto ad
obiettivi di rinnovamento urbanistico volti ad
integrare i lavoratori migranti nella popolazione locale, e consistenti:
- in opere di ammodernamento
di 125 alloggi per lavoratori migranti nel vecchio centro di Gand;
- nella sistemazione esterna di un
blocco di alloggi, condiviso da inquilini tedeschi e
stranieri (italiani, jugoslavi e turchi) a Stoccarda;
- nella trasformazione di un vecchio
centro di accoglienza, riservato a lavoratori migranti
del settore siderurgico nella Lorena, in un blocco di alloggi destinato ad una
popolazione integrata (francesi e stranieri);
- alla sistemazione di un centro di incontri circondato da alloggi moderni e integrati in un
quartiere del centro della città di Mannheim, nel
quale la popolazione straniera (nel quartiere considerato), costituisce il 35%
della popolazione totale.
Inoltre, la Commissione finanzia per
due anni l'attività di un assistente sociale destinata a sostenere
un'iniziativa di privati che intendono unirsi in associazioni di inquilini con
alcuni lavoratori migranti.
Infine, i servizi della Commissione
hanno fatto svolgere uno studio sulla possibilità di concepire
un sistema europeo di risparmio alla costruzione che consentisse ai lavoratori
migranti di trasferire i benefici dei contratti di risparmio da uno Stato
membro all'altro.
Il Comitato consultivo per la libera
circolazione dei lavoratori (Regolamento 1612/68) si
è d'altronde occupato delle conclusioni della relazione DELCOURT ed ha
istituito un gruppo di lavoro «Alloggio dei lavoratori migranti» della cui
attività, già avviata, sarà possibile trarre un primo bilancio solo verso la
fine del 1979.
ALLEGATO 1
Oggetto:
Eliminazione degli ostacoli architettonici che impediscono la mobilità dei
minorati - Risultati dell'attività di un gruppo di esperti
indipendenti riunito dalla Commissione.
In risposta al programma di azione
sociale presentato dalla Commissione, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 il
Consiglio dei Ministri ha espresso la volontà politica di adottare le misure
necessarie alla riabilitazione professionale e sociale delle persone minorate.
Per raggiungere con pieno successo
questo obiettivo, che non può essere separato dall'integrazione
sociale, non si può prescindere dalla mobilità dei minorati. Se le condizioni
in cui l'individuo minorato vive e si muove nella società
non gli consentono di condurre una vita propria, egli non sarà mai in grado di
avvalersi delle possibilità di formazione professionale e quindi di una nuova
attività lavorativa. Ciò non è generalmente riconosciuto come invece dovrebbe
esserlo, anche se in alcuni Stati membri sono già state intraprese delle
iniziative per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'integrazione dei
minorati.
La Commissione ha chiesto pertanto
la consulenza di un gruppo di specialisti indipendenti per stabilire che cosa sia realmente necessario per eliminare gli ostacoli
architettonici che impediscono la mobilità, avvalendosi pienamente dell'esperienza
acquisita negli Stati membri della Comunità. Tra il 15 febbraio 1974 e il 30
gennaio 1975 il gruppo si è riunito in quattro sessioni plenarie ed in numerosi riunioni a livello di sottogruppo.
Gli esperti hanno avviato i lavori
sottolineando il fatto che, sebbene la percentuale di
persone fisicamente minorate in una data popolazione nazionale sia superiore a
quanto non si creda generalmente, delle considerazioni quantitative non
dovrebbero motivare l'azione in questo campo. Poiché la maggior parte di noi,
in diverse fasi della vita, può essere almeno temporaneamente inabile
(vecchiaia, incidenti, gravidanza, ecc.) dovremmo
preoccuparci in generale di dare possibilità ad ogni cittadino in tali condizioni
di vivere una vita il più normale possibile.
Una sempre maggiore flessibilità
nell'adeguare l'ambiente ai nuovi schemi di vita è un segno incoraggiante
della nostra disponibilità nel venire incontro alle diverse esigenze, via via che esse si presentano. L'adattabilità degli alloggi potrebbe in effetti essere la parola d'ordine per far fronte alle
particolari esigenze di persone fisicamente o mentalmente minorate, come del
resto suggeriscono le raccomandazioni formulate dalle Nazioni Unite.
D'altra parte, la realtà attuale è
ancora lontana da questo ideale. L'impiego di pesanti pannelli in cemento, ad esempio, nella
costruzione di nuovi alloggi può rendere più difficile un successivo
adeguamento a costi modici. È pertanto necessaria un'azione immediata ed
energica per imporre requisiti minimi di accessibilità,
se vogliamo evitare il rischio di costruire ogni anno centinaia di migliaia di
alloggi sovvenzionati, inaccessibili per coloro che si servono di sedie a
rotelle.
Progettando tutti gli alloggi in
modo da tener conto delle esigenze specifiche dei minorati, tutti ne trarranno vantaggio e non soltanto i minorati stessi.
Il nostro obiettivo a lungo termine è un nuovo tipo di alloggio
in cui tutti i minorati, compresi coloro costretti a servirsi di sedia a
rotelle, possono vivere senza una assistenza speciale. Consapevole del
problema di dover conciliare l'ideale con la realtà immediata, il gruppo è
pervenuto ad una duplice soluzione che tuttavia non dovrebbe considerarsi
esclusivamente in funzione del momento attuale.
- I criteri relativi
al tipo 2, esposti qui di seguito, dovrebbero garantire la
progettazione di alloggi che si prestano ad essere abitati permanentemente
dalle persone minorate, comprese quelle che si servono di sedie a rotelle normali
per l'interno. Se si terrà pienamente conto delle raccomandazioni, le persone
minorate, nella misura in cui la loro invalidità lo consente, potranno disporre di un certo grado di indipendenza, che potrà
essere eventualmente aumentato adattando opportunamente gli accessori e le
attrezzature interne.
- I criteri relativi
al tipo 1, anch'essi riportati nell'allegato 1, garantirebbero il grado
minimo di accessibilità che dovrebbe essere imposto per i nuovi alloggi,
almeno per quelli che si avvalgono del sostegno del contribuente. Si può
pertanto affermare che i criteri del tipo 1 potrebbero contribuire ad attuare
l'obiettivo dell'integrazione sociale dando alle persone minorate la
possibilità di visitare altre persone e unirsi ad esse.
AI tempo stesso, i criteri del tipo 1 offrirebbero
una soluzione temporanea ai problemi di alloggio per talune persone minorate
ed una soluzione permanente per coloro che sono colpiti da invalidità in
maniera meno grave.
È essenziale pervenire
all'attuazione dei criteri del tipo 1 e del tipo 2 se
dobbiamo conseguire "pienamente l'obiettivo di una vera integrazione dei
minorati, obiettivo che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 si è
prefisso. Questi criteri, inoltre, devono essere applicati immediatamente onde
evitare che si continuino a fabbricare su vasta scala alloggi che non saranno nemmeno accessibili agli invalidi.
Il gruppo di esperti
ha esaminato i criteri dimensionali che costituiscono i requisiti minimi per
entrambi i tipi di alloggio e ne hanno stabilito il costo approssimativo per
l'attuazione. Se questi criteri fossero adottati a
livello di progettazione di un nuovo edificio, il costo sarebbe trascurabile
per il tipo 1 e molto modico per il tipo 2. In realtà, sarebbe più o meno costoso soltanto l'adattamento degli alloggi già
esistenti, a seconda del tipo di struttura.
Il gruppo si è tuttavia reso
pienamente conto delle difficoltà che potrebbero sorgere nell'attuazione di questi criteri nell'ambito delle legislazioni
nazionali, soprattutto negli Stati membri a struttura federale. Si è pertanto
suggerito che la Commissione riunisca al più presto un gruppo di esperti governativi incaricati di cercare i metodi ed i
mezzi più adeguati per l'attuazione di questi criteri nel minor tempo possibile.
ALLOGGI TIPO 1:
Tutti gli alloggi di questo tipo
devono essere accessibili per ricevere ed ospitare temporaneamente persone
fisicamente minorate, comprese quelle che si servono di normali sedie a rotelle
per l'interno.
Campo d'applicazione
Gli alloggi del tipo
uno, progettati in conformità con le istruzioni e le raccomandazioni
riportate qui di seguito, sono accessibili ai minorati e ne consentono
l'occupazione permanente per quegli invalidi che non siano confinati su sedia a
rotelle. Per coloro che sono costretti a servirsi di sedie a rotelle e che, per
potersi muovere in maniera adeguata, debbono abitare
negli alloggi del tipo 2, gli alloggi del tipo 1 costituiranno, in linea di
massima, una soluzione temporanea. Se si terrà pienamente conto delle
istruzioni e delle raccomandazioni, le persone minorate potranno
entrare e muoversi nelle stanze principali dell'alloggio, potranno accedere ad
almeno una camera da letto e potranno servirsi della cucina e dei servizi
sanitari mediante l'aiuto di una terza persona.
Istruzioni (2)
1. L'ingresso agli edifici e
all'alloggio deve essere accessibile alle persone che si servono di normali
sedie a rotelle;
2. L'accesso agli edifici e
all'alloggio dalla strada e dal parcheggio da cui si accede
all'alloggio stesso deve essere a livello stradale, o altrimenti deve essere
costituito da un piano inclinato nel qual caso è opportuno che il grado di
pendenza non sia superiore a 1:20; il grado di pendenza comunque non deve mai
eccedere 1:12. Se esiste, la soglia della porta d'ingresso non deve essere più
alta di 0,025, in modo da poter essere superata con la
sedia a rotelle, se necessario.
3. Se c'è l'ascensore, le dimensioni
interne nominali non debbono essere inferiori a 1,100
di ampiezza per 1,400 di profondità. La porta dell'ascensore stesso deve
consentire un'apertura non inferiore a 0,100, in conformità con le norme ISO.
4. Le porte dei vani principali, e cioè della sala di soggiorno, della zona pranzo, della
cucina, di almeno una camera da letto, del bagno e del gabinetto (se separato)
devono essere sufficientemente ampie da consentire il passaggio ad una normale
sedia a rotelle. Gli stipiti della porta posti a 0,900 l'uno dall'altro (misura
modulare 9 M) sono soddisfacenti, poiché danno un'apertura totale di circa 0,785 quando la porta è aperta a 90°.
5. I corridoi all'interno
dell'alloggio devono essere di ampiezza pari ad
almeno 0,900. Per quanto riguarda gli altri spazi di circolazione, si vedano gli orientamenti in appresso indicati.
Raccomandazioni
6. Gli stipiti delle porte di accesso a stanze diverse da quelle di cui al paragrafo 4,
devono essere posti ad una distanza di almeno 0,900 dove possibile.
7. Gli accessori metallici di porte
e finestre devono essere facilmente manovrabili.
8. I rubinetti per lavelli, impianti
di riscaldamento devono essere facilmente azionabili.
9. Per le porte interne si devono evitare soglie con gradino.
10. Le finestre devono essere poste
in modo che una persona seduta possa veder fuori.
11. I materiali per il pavimento
devono essere antiscivolo.
12. Le prese di corrente elettrica
devono essere molto numerose.
13. Gli
interruttori e le prese di corrente devono essere allineati orizzontalmente
all'altezza delle maniglie delle porte.
14. Le cucine devono essere progettate
in modo da consentire un uso efficiente ed economico, in considerazione delle
esigenze delle persone minorate.
15. Le stanze da bagno e i gabinetti
devono essere progettati tenendo conto delle esigenze delle persone minorate.
ALLOGGI TIPO 2:
Alloggio adatto ad
essere abitato permanentemente da tutte le persone minorate.
Campo di applicazione
Gli alloggi del tipo 2, progettato
in conformità con le istruzioni e le raccomandazioni riportate qui di
seguito, sono adatti ad essere abitati permanentemente da persone minorate,
comprese coloro che si servono di sedie a rotelle ordinarie per l'interno. Se
si terrà pienamente conto delle istruzioni e delle raccomandazioni, le persone
minorate, nella misura in cui la loro invalidità lo
consente, potranno disporre di un certo grado di indipendenza che potrà essere
eventualmente aumentato opportunamente adattando gli accessori e le
attrezzature.
Istruzioni (3)
1. Tutte le parti dell'alloggio
devono essere accessibili.
2. L'accesso all'alloggio deve
essere a livello stradale oppure costituito da un piano inclinato con un grado
di pendenza non superiore a 1:20. Le soglie delle
porte d'ingresso non devono essere superiori a 0,025, in modo da poter essere
eventualmente superate con la sedia a rotelle.
3. Dove è installato un ascensore,
le dimensioni nominali interne non devono essere inferiori
a 1,100 di ampiezza per 1,400 di profondità. La porta dell'ascensore deve
consentire un'apertura non inferiore a 0,800. Il pianerottolo all'uscita
dell'ascensore deve avere uno spazio libero non inferiore a 1,500 per 1,500.
4. Le porte di accesso
a tutte le stanze devono essere abbastanza ampie da consentire il passaggio
della sedia a rotelle. Gli stipiti della porta devono essere posti a una distanza di 0,900 (misura modulare 9 M). Le porte
fissate lateralmente alla parete devono essere
progettate in modo da facilitare i movimenti della sedia a rotelle, e per le
porte interne si devono evitare le soglie con gradino.
5. I corridoi devono avere un'ampiezza
pari ad almeno 1,200. Per gli altri spazi di circolazione si vedano gli
orientamenti in appresso indicati.
6. Tutte le stanze, ed in
particolare la cucina ed il bagno devono essere utilizzabili da parte di una
persona confinata su una sedia a rotelle, provvedendo ai necessari ed eventuali
adattamenti.
Raccomandazioni
7. Gli accessori metallici di porte
e finestre devono essere facilmente manovrabili.
8. I rubinetti di lavelli, impianti
di riscaldamento devono essere facilmente azionabili.
9. Le finestre devono essere poste
in modo che una persona seduta possa vedere fuori.
10. I materiali per il pavimento
devono essere antiscivolo.
11. Le prese di corrente devono
essere molto numerose.
12. Gli
interruttori e le prese di corrente devono essere allineati orizzontalmente
all'altezza delle maniglie delle porte.
13. Il passaggio dall'abitazione al
parcheggio deve essere coperto, con spazio sufficiente per lo spostamento dalla
sedia a rotelle alla macchina.
ALLEGATO 2
Oggetto:
Programmi pilota e studi atti a migliorare la
mobilità dei minorati fisici mediante la soppressione degli ostacoli
architettonici.
Introduzione
Nella risoluzione del 21 gennaio
1974 relativa ad un programma d'azione sociale, il Consiglio ha dato una
priorità al riadattamento professionale ed al reinserimento sociale dei
lavoratori minorati.
Il Consiglio, consapevole, in questo
contesto. dell'importante
contributo fornito dagli alloggi adattati alle esigenze dei minorati, ha
approvato l'inclusione nel bilancio del 1975 di una previsione di spesa (voce
di bilancio 3051) per un «contributo alla realizzazione di esperimenti pilota
concernenti il miglioramento delle condizioni di alloggio dei lavoratori
minorati». Tale bilancio è stato approvato dal Parlamento Europeo il 12
dicembre 1974.
Nel considerare le azioni specifiche
volte a soddisfare il duplice obiettivo di riadattamento professionale e
reinserimento sociale, è emersa la necessità di intraprendere un'azione energica
e coordinata al fine di eliminare gli ostacoli di natura architettonica alla
mobilità nell'alloggio, nonché nel mondo esterno.
Per questo motivo la Commissione ha
riunito un gruppo di esperti indipendenti, competenti
in materia nei vari Stati membri. Nel 1974, tali esperti hanno proposto alcune
norme relative alle dimensioni minime articolate su
due livelli, il primo per garantire dei limiti minimi per l'accesso
all'abitazione mediante sedie a rotelle, il secondo per consentire la mobilità
all'interno dell'abitazione.
Sebbene i lavori del gruppo
riguardassero innanzitutto l'adattamento delle abitazioni per minorati, è stato sottolineato in molteplici occasioni che
l'accesso agli edifici pubblici ed ai trasporti pubblici era altrettanto
indispensabile al conseguimento dei due obiettivi succitati. Le norme minime
adottate per le abitazioni hanno comunque fornito un
valido punto di partenza per un esame più approfondito di tali problemi. Sono
proposte tre categorie di azioni-pilota.
Il primo tipo di azione
è connesso al problema di rendere accessibili ed utilizzabili per i minorati
fisici le attrezzature interne dell'abitazione. È fondamentale studiare in
pratica talune implicazioni di carattere tecnico ed economico. Inoltre, è
altrettanto importante che un'abitazione utilizzabile
sia funzionale in un ambiente soddisfacente. L'integrazione non si ottiene
solo con un'abitazione adatta, ma richiede l'accessibilità a tutte le
attrezzature.
Al di là della necessità d'imporre requisiti minimi
di accessibilità ai nuovi alloggi - specialmente agli alloggi sovvenzionati
dai contribuenti - emerge l'interesse di esaminare, in un caso ben definito,
la correlazione tra l'alloggio adattato alle esigenze dei minorati ed il
successo di un programma di riadattamento professionale e di reinserimento
sociale. Anche tale studio specifico è proposto nella
seconda parte della presente comunicazione. Inoltre, nel medesimo ordine di idee, la Commissione si associerà
ad un programma dimostrativo che porrà in risalto i problemi della
riabilitazione dei minorati e, in questo contesto, la necessità di eliminare
gli ostacoli di natura architettonica.
Infine, è stato scelto un certo
numero di studipilota di carattere tecnico nell'intento di esaminare
meglio specifici problemi tecnici, quali le rampe d'accesso e le attrezzature
adattabili per la cucina ed il bagno. Queste attrezzature, abbinate alla
rimozione degli ostacoli di natura architettonica, consentiranno al minorato -
più di qualsiasi altra misura - di muoversi e, fino ad un certo punto, di essere indipendente. L'assegnazione di bilancio proposta
di 450.000 u.c. coprirà tutti i progetti-pilota, che
saranno ultimati entro il 1976.
Per riassumere, i tre tipi succitati
di ricerca applicata
a) valutazione delle difficoltà
tecniche e costo dell'adattamento di un'abitazione nel contesto
urbano alle necessità dei minorati;
b) valutazione
dell'impatto di tale adattamento sul successo delle misure di riabilitazione;
c) valutazione degli elementi di adattamento sul piano tecnico consentiranno al Consiglio
di valutare le raccomandazioni che la Commissione gli sottoporrà in una fase
successiva.
Questi progetti di ricerca saranno
realizzati contemporaneamente in otto Stati membri (Danimarca,
Francia, Repubblica federale tedesca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,
Irlanda ed Italia). Le proposte specifiche di azioni-pilota
sono descritte nella parte IV dell'allegato.
Il programma
Per valutare obiettivamente i pregi
dei singoli programmi pilota, è necessario innanzitutto
uno schema di riferimento che stabilisca i criteri e gli orientamenti più
adeguati per la scelta dei programmi che potrebbero essere appoggiati. Nello
sviluppo di tale programma la Commissione si è
avvalsa del parere del suo gruppo consultivo di esperti.
Obiettivo
L'obiettivo del programma è di
aumentare la possibilità di reinserimento sociale e professionale dei
minorati, eliminando gli ostacoli di natura architettonica. Ciò si otterrà
promuovendo un numero limitato di progetti che saranno parzialmente
finanziati dalla Comunità. Tali progetti sono selezionati per
individuare i principali problemi ed indicare le opportune azioni da intraprendere
per risolverli.
Definizioni
Un programma pilota è un progetto
sperimentale limitato che esamina talune azioni per esplorarne l'efficacia
nel far fronte alle necessità dei minorati.
Uno studio-pilota è un'indagine su
alcuni problemi specifici di carattere tecnico.
Criteri per la scelta
dei programmi
Il primo criterio in base al quale
la Comunità concederà un aiuto è che i programmi scelti siano
di natura innovatrice e diano dei risultati tali da incidere notevolmente sullo
sviluppo delle politiche sul piano nazionale e ad altri livelli.
In secondo luogo, la Commissione
attribuirà la priorità a programmi che presentino un
particolare interesse comunitario. Si tratterà pertanto di progetti che
riguardano problemi riscontrati in più Stati membri, o potenzialmente comuni a
due o più Stati membri.
Disposizioni relative al contributo comunitario
La partecipazione della Comunità
varia secondo la natura del programma-pilota. Essa va da un contributo
finanziato del 50% dei costi supplementari di costruzione o di
adattamento di un'abitazione alle esigenze dei minorati, al 20% del
costo effettivo della costruzione. Ogni programma formerà oggetto di regolari
rapporti sull'avanzamento dei lavori, per i quali è previsto un contributo
finanziario.
Il contributo comunitario per gli
studi tecnici si limita al 50% del costo effettivo.
Cooperazione con gli
Stati membri
1) Tutte le richieste trasmesse alla
Commissione per un contributo finanziario a favore di progetti pilota da parte
di organismi diversi da quelli governativi verranno
inviate anche al governo dello Stato membro interessato. Il governo avrà la possibilità di far conoscere la propria opinione
alla Commissione prima che essa intraprenda un'azione.
2) Tutte le richieste devono
contenere un piano del programma, il suo obiettivo, i
metodi e il calendario, la persona responsabile, il finanziamento e qualsiasi
altra informazione utile.
3) Nessun programma patrocinato dalla
Commissione sarà reso operativo nel territorio di uno Stato membro senza il
consenso del governo.
4) I rappresentanti dei governi e,
se del caso, esperti di altri settori saranno
consultati su tutti i problemi importanti derivanti dall'attuazione del
programma.
5) I governi interessati verranno informati dei contributi finanziari accordati.
Realizzazione
del programma
Riportiamo in appresso un elenco dei
progetti e studi per i quali la Commissione prevede un contributo. Allo stadio
attuale alcuni elementi di quest'elenco debbono essere sperimentati.
Programmi-pilota
1. Programma per la costruzione e l'adattamento di 72 abitazioni a talune esigenze di natura
architettonica al fine di studiare
- le difficoltà
tecniche di una soluzione «ex post» paragonata ad una soluzione «ex ante» e le
sue esatte implicazioni economiche;
- la correlazione tra adattamento
dell'abitazione e adattamento dell'ambiente;
«EVRY», regione di Parigi, Francia.
2. Programma per la costruzione di alloggi per 20 minorati, secondo progetti che prevedono
l'eliminazione di ostacoli per la riabilitazione del minorato mediante la
soppressione dell'isolamento psicologico;
DAHLHEIM, Lussemburgo
3. Programma per la costruzione di
20 appartamenti per studenti e 35 appartamenti per giovani che hanno appena
lasciato la scuola, progettati appositamente per minorato
fisici, che abbiano da un lato i servizi medici e assistenziali e,
dall'altro, le possibilità di istruzione universitaria o formazione
professionale, sopprimendo quanto rappresenta un ostacolo di natura
architettonica per il minorato;
HAUS
DER BEHINDERTEN,
Studi-pilota
1. Studio relativo
alla determinazione delle condizioni di vita nel contesto dello sviluppo
globale urbano.
2. Studio relativo
all'attrezzatura regolabile.
3. Studio relativo
all'accesso agli edifici e servizi pubblici.
4. Studio relativo
alla veduta in pianta di un appartamento.
5. Studio relativo
alla ricostruzione di vari tipi di case.
Mezzi finanziari
La spesa totale prevista per il 1975
ammonta a 450.000 UC. La spesa relativa per il 1976 è di
500.000 UC. I progetti relativi al 1976 saranno basati
sull'esperienza dei programmi realizzati.
Progetti
A. Progetto «EVRY»
La nuova città di «EVRY» è situata nella regione di Parigi e, quando sarà ultimata avrà una
popolazione di 500.000 abitanti. L'ambiente ed alcune abitazioni saranno
adattati in modo da essere completamente accessibili ai minorati fisici. Per
rendere possibile tale adattamento, è meglio concentrarsi sul centro cittadino.
Esso alloggerà 30.000 abitanti, con accesso ad un centro sportivo e culturale,
un centro commerciale con uffici per 7500 posti di lavoro, attrezzature
scolastiche e per la ricerca, una stazione ferroviaria, ecc.
I lavori di adattamento
del centro cittadino onde rendere accessibile le attrezzature ai minorati
fisici sono iniziati nel 1973, ma alcuni problemi fondamentali debbono tuttora
essere risolti, per esempio:
- l'accessibilità della stazione di
trasporto urbana e della stazione ferroviaria,
- il collegamento
verticale tra i diversi livelli di circolazione e l'accessibilità ai servizi e
agli impianti pubblici,
- l'accessibilità e l'adattabilità di abitazioni. È importante notare che la nozione di accessibilità e adattabilità dell'abitazione è strettamente
connessa con quella della circolazione all'interno dell'area cittadina e
dell'accessibilità ai mezzi di trasporto.
Il progetto «EVRY» è perfettamente
in grado di far fronte ai seguenti problemi:
- difficoltà
tecniche di un adattamento «expost» rispetto ad una soluzione «ex ante»;
- esatte implicazioni economiche;
- correlazione tra adattamento
dell'abitazione e adattamento dell'ambiente.
Il centro cittadino comprende 7500
abitazioni ed a questo stadio si intende adattare l'1%
di tali abitazioni per i minorati - percentuale che sottolinea il fatto che si
tratta di uno studiopilota. Onde fornire un valido raffronto per le succitate
analisi «ex-post» ed «ex-ante» il programma prevede
l'adattamento di 57 alloggi esistenti e contemporaneamente la costruzione di altri
15.
Si propone che la Comunità
contribuisca al finanziamento delle spese relative all'adattamento
degli alloggi, sia nuovi che esistenti, alle esigenze dei minorati.
Le soluzioni relative
ai problemi ambientali saranno finanziate dal governo francese.
Per rendere un'abitazione adatta ad
una persona minorata è necessario tener conto delle
seguenti esigenze:
1) Porta
d'ingresso sufficientemente ampia per permettere il passaggio di una sedia a rotelle;
2) Rampe con una determinata inclinazione;
3) Ascensori
sufficientemente ampi per essere utilizzati da un invalido su sedia a rotelle;
4) Porte interne dell'abitazione
larghe almeno 0,900 m;
5) Corridoi sufficientemente larghi per consentire la circolazione;
6) Speciale attrezzatura per la
cucina e il bagno, ecc.
Il preventivo relativo
al costo («ex post») per l'adattamento di un alloggio esistente alle
esigenze di un minorato è dell'ordine di 40.000 FF.
Il costo supplementare («ex ante») per rendere un alloggio nuovo utilizzabile
da parte di un minorato fisico è valutato al 10% del costo
dell'abitazione.
Pertanto, il costo totale
dell'adattamento di 57 alloggi esistenti ammonta a 2.280.000 FF. Il costo supplementare per rendere 15 nuovi alloggi adatti a minorati è valutato a 225.000 FF.
Si propone di finanziare il 40% del costo dell'adattamento
degli alloggi esistenti - vale a dire 912.000 FF o 164.200 UC - ed il 50% del
costo supplementare dei nuovi alloggi - vale a dire 112.500 FF o 20.300 UC. La Commissione intenderebbe inoltre finanziare uno studio, per una
spesa di 6.000 UC che esponga e valuti i risultati delle operazioni.
Per riassumere, si propone un contributo della
Comunità di 190.500 UC:
- 40% del costo dell'adattamento di alloggi 164.200,
- 50% del costo supplementare
20.300,
- costo dello studio estimativo
6.000.
B. DAHLHEIM,
Lussemburgo
Il progetto realizzato dalla ADIPH (Association pour la Défense des Intérêts
des Personnes Physiquement Handicapées), che
rappresenta gli interessi dei minorati nel Lussemburgo. Nel lanciare questo primo
progetto del genere, sperando che esso incoraggerà altre azioni, l'associazione
potrà contare su un aiuto statale e del comune di Dahlheim,
dove saranno costruite le case.
Questo programma darà
alloggio a 20 minorati di vari gradi, unitamente ai servizi assistenziali
e medici. L'obiettivo principale del programma è la
riabilitazione dei minorati eliminando l'isolamento psicologico. La rimozione
degli ostacoli di natura architettonica nell'alloggio e nell'ambiente dovrebbe
aumentare le possibilità di lavoro. Il programma, pur essendo sufficientemente
ristretto per incoraggiare i contatti sociali, si integrerà
contemporaneamente in un contesto sociale più ampio. Infine, il morale e la
fiducia dei minorati verranno incoraggiati offrendo
loro la possibilità di intervenire effettivamente nell'amministrazione dei
loro alloggi e delle relative attrezzature.
Il costo complessivo del progetto è
stimato a 30.000.000 Flux. Si propone un contributo
comunitario del 20% - 6.000.000 di Flux o 120.000
UC; inoltre sarà necessario procedere ad uno studio estimativo del costo di
5.000 UC. In totale, il contributo comunitario
ammonterà a:
- spese di costruzione 120.000 UC
-
studio estimativo 5.000 UC
125.000
UC
C. Haus der Behinderten,
La «Haus der Behinderten», un'associazione
volontaria che assiste i minorati (sotto la presidenza del ministro federale Arendt) propone di fornire 20 appartamenti per studenti dell'Università di Bonn e 35 appartamenti per giovani che
hanno appena lasciato la scuola in collaborazione con un centro per minorati.
Data la scelta limitata dei mezzi di
sussistenza offerta ai giovani minorati fisici, è particolarmente importante
che coloro che ne hanno la capacità abbiano la
possibilità di avere un'istruzione universitaria. Tuttavia, i problemi di alloggio che normalmente debbono risolvere gli studenti
nelle università non residenziali sono più gravi nel caso dei minorati e
debbono essere risolti in modo da tener conto delle loro esigenze specifiche.
Gli appartamenti
per studenti saranno integrati ai normali alloggi per studenti. Il
programma è finanziato dal Governo federale e dalla Città e dall'Università di
Bonn, che renderanno l'Università, sia all'interno
che all'esterno, facilmente accessibile ai minorati. Il progetto presenta il
duplice vantaggio di un inserimento sociale all'interno della Comunità
studentesca, con un massimo di fiducia in sé e di indipendenza
fisica del giovane minorato. Contemporaneamente il centro annesso fornirà un
certo grado di sicurezza psicologica, offrendo tra le altre cose servizi
medici ed assistenziali. Il progetto, che può essere
considerato di natura sperimentale, presenta un ampio interesse, fornendo la possibilità di sperimentare una possibile soluzione dei
problemi residenziali, sociali e psicologici degli studenti minorati.
La sezione della «Haus der Behinderten»
che si occupa della formazione professionale accoglierà circa 35 giovani
diplomati affetti da minorazioni fisiche o da lesioni
al cervello e non ancora in grado di affrontare un lavoro, nell'intento di
preparare questi minorati alla formazione professionale mediante corsi
speciali della durata di tre mesi. Si propone inoltre di costruire alloggi
speciali collegati al centro per questi 35 giovani: fornendo loro una sistemazione.
Sarà possibile organizzare questi corsi se rispondono ad un'esigenza specifica
dell'Arbeitsverwaltung (Istruzione federale per il
lavoro), dal momento che sono necessari notevoli sforzi per impartire a
questa categoria di disadattati un'adeguata formazione professionale.
Si propone di finanziare una
percentuale (50%) dei corsi supplementari (400.000 DM o 109.200 UC) per rendere
gli alloggi adatti ai minorati. È inoltre auspicabile finanziare uno studio
per la valutazione dei risultati del progetto.
Il contributo comunitario ammonterà
complessivamente a 59.600 UC:
50% del costo supplementare per
la costruzione di 55 appartamenti 54.600 UC
Costo dello studio 5.000
UC
59.600
UC
D. Studi-pilota
di carattere tecnico
1) Studio relativo
alla determinazione delle condizioni (Stad en Landskap, Rotterdam, Holland).
Per conseguire l'obiettivo di una
completa integrazione sociale e professionale dei minorati è necessario
esaminare il problema sulla base più ampia. Fino ad ora non c'è stata
un'impostazione fondamentale per integrare i minorati nella
società, provvedendo alla ricostruzione ed all'espansione urbana. Questi
progetti dovrebbero avere lo scopo di determinare le condizioni di vita che
offrono le possibilità ottimali per ottenere tale integrazione.
Il programma in oggetto comporta lo
sviluppo di un piano urbano per la creazione di un quartiere di circa 20.000
abitanti. Onde garantire che tutti gli abitanti godano di
condizioni di vita ottimali, i servizi per la collettività dovrebbero tener
conto delle esigenze di specifiche categorie in minoranza, ossia non solo dei
minorati gravi, ma anche, ad esempio, degli anziani.
Il costo per lo studio è stimato a:
Introduzione e filosofia di base f l. 20.000
Inventario e analisi del problema f l. 50.000
Elenco dei desiderata
e delle esigenze fl. 20.000
Esecuzione dei lavori
– Studio modello e analisi particolareggiata f l. 140.000
– Studio dell'impatto finanziario f l. 50.000
Giustificazione, conclusioni e
raccomandazione f l.
20.000
fl. 300.000
Il contributo
comunitario del 50% ammonterebbe a fl. 150.000, ovvero
a 41.430 UC.
2) Studio-pilota
relativo all'attrezzatura regolabile: Consiglio
centrale dei minorati (R.U.). Si è discusso per qualche tempo sull'opportunità
di munire gli alloggi di accessori per cucina e bagno regolabili per persone
minorate di diversa gravità.
La reazione «feed-back»
dell'informazione sui vantaggi o svantaggi inerenti all'attrezzatura regolabile
è insufficiente e spesso il proprietario o gli utenti
non sono in grado di stabilire il nesso tra il costo dell'investimento e il
successo o fallimento delle attrezzature. Si tratta di un'importante area di ricerca poiché le conclusioni chiariranno la necessità o
meno di prevedere un importo superiore per la fornitura di tali attrezzature
particolari.
Il costo totale è stimato a 9.200
sterline. Un contributo del 50% da parte della Comunità ammonterebbe a L. 4.600, ovvero a 10.400 UC.
3) Studio dei problemi relativi all'accessibilità degli edifici pubblici e delle
infrastrutture (trasporti, ecc.) e ricerca delle soluzioni (Associazione
Italiana per la Riabilitazione dei Minorati).
La ricerca si propone di porre
l'accento sul problema relativo all'accessibilità
degli edifici e delle infrastrutture (trasporti, ecc.) da parte degli
handicappati e dei minorati fisici in genere e sulle soluzioni da dare al
problema medesimo.
La ricerca si orienterà
prevalentemente sulla rete viaria e trasporti analizzando e studiando esempi di
soluzioni attuali e nuove proposte in alcune città italiane e ricercando eventuali realizzazioni esistenti all'estero.
Il quadro analitico realizzato
metterà in evidenza le carenze infrastrutturali;
si potrà individuare in tal modo una serie di problemi specifici per i quali
potranno essere predisposte delle soluzioni alternative con un'eventuale scala
di priorità.
Il programma prospettato si rivolge,
oltre che alla categoria degli handicappati più gravi, alla casistica oltremodo
ampia che include i bambini, gli anziani, i malati, le donne incinte, gli infortunati
temporanei, cioè praticamente tutta la popolazione.
Il costo totale è valutato a
10.000.000 di lire: un contributo comunitario del 50% corrisponderebbe
pertanto a 5.000.000 di lire, pari a 8.000 UC.
4) Ricerca relativa a piante di appartamenti (Boligudvaiget for Bevaegelsehaemmede, Danimarca).
I requisiti minimi europei citati
nella parte I rappresentano solo un aspetto, anche se
fondamentale, di un'abitazione agibile per persona minorata. È auspicabile
svolgere anche uno studio approfondito ed un'analisi della veduta in pianta di appartamenti.
Tale analisi dovrebbe essere
abbinata ad una valutazione delle piante esistenti secondo le esigenze dei
minorati. Il medesimo studio comporterebbe anche una
valutazione economica.
Il costo globale
è stimato a 100.000 corone danesi. Il contributo comunitario del 50% ammonterebbe
a 50.000 corone danesi, ovvero 6.670 UC.
5) Studio relativo
alla ricostruzione di vari tipi di case (Unione delle Organizzazioni
volontarie per i minorati, Dublino, Irlanda).
Questo studio intende completare il
programma EVRY che riguarda il riadattamento di edifici
di recente costruzione. Poiché in generale il parco di alloggi
in Europa risale, come costruzione, ad oltre 25 anni fa, è quanto mai
auspicabile uno studio sul riadattamento di vecchi edifici. Lo studia riguarderà 4 diversi tipi di case:
1) Un blocco di alloggi,
tipico di un quartiere cittadino, con circa 20 appartamenti, costruito alla
fine dl XIX secolo.
2) Una casa con 5-7 stanze, in una
zona residenziale, costruita intorno al 1910.
3) Una casa del genere che di solito
è affittata dalle autorità locali, costruita nel periodo fra le due guerre.
4) Un appartamento rappresentativo
dell'edilizia dell'immediato dopoguerra.
In tutti questi casi, lo studio
esaminerà i metodi ed i mezzi più adeguati per rendere gli alloggi abitabili
da persone minorate: Lo studio valuterà anche i costi, nei limiti del
possibile.
Il costo globale
dello studio è stimato a 7.000 L.: il contributo comunitario del 50% ammonterebbe
a 4.500 L, pari a 8.500 L UC.
Possiamo così riassumere il costo
complessivo di tali studi-pilota:
Progetto «EVRY», Francia 190.500 UC
Progetto «Dalheim»,
Lussemburgo 125.000 UC
«Haus der Behinderten»,
Studi pilota
di carattere tecnico 74.000
UC
Totale 450.000 UC
Nota
supplementare - Belgio
Per i nove Stati membri
le varie azioni sono completate da un progetto, sostenuto nel 1974 dalla
Commissione, relativo ad una «casa di dimostrazione» o «alloggio laboratorio»,
in uno dei primi blocchi di appartamenti della Cité
de I'Amitié a Wolluwé-St.-Lambert,
Bruxelles.
La «casa di dimostrazione» comporta una cucina ergo-terapeutica, porte automatiche,
bagno e gabinetto con attrezzature speciali ed altri ritrovati appositamente
concepiti per garantire l'indipendenza della persona minorata.
Il contributo totale della
Commissione è stato di 976.000 FB, pari a 19.520 UC.
(1) Doc. V/448/76: «L'alloggio dei lavoratori migranti, caso di imprevidenza sociale?», a cura di J. DELCOURT e di un
gruppo di esperti.
(2) Tutte le
dimensioni lineari sono espresse in metri.
(3) Tutte le
dimensioni lineari sono espresse in metri.
www.fondazionepromozionesociale.it