Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DEL PSI SU ADOZIONE E AFFIDAMENTO (1)

 

 

Titolo I

SERVIZI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE E FAMILIARE E SOSTITUTIVI DELLA CONVIVENZA FAMILIARE

 

Art. 1 - Diritto del minore a vivere nella propria famiglia

La Repubblica garantisce il diritto del minore ad una cre­scita adeguata alle sue esigenze e, in particolare, a vivere nell'ambito della propria famiglia, mediante interventi di sostegno atti a consentire ai genitori l'assolvimento del loro dovere di allevare, istruire ed educare i figli.

 

Art. 2 - Servizi di sostegno individuale e familiare

Per la realizzazione della finalità di cui all'articolo 1 è compito degli enti locali, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge di riforma dell'assistenza, predisporre interven­ti per il sostegno individuale e familiare ed in particolare:

a) interventi di servizio sociale di tipo professionale, da realizzarsi anche attraverso prestazioni domiciliari;

b) interventi di assistenza domiciliare di aiuto dome­stico ed infermieristico;

c) particolari agevolazioni per l'utilizzo degli asili nido, delle strutture prescolastiche e scolastiche a tempo pieno, dei centri di vacanza, e delle altre strutture del tempo libero esistenti sul territorio;

d) interventi di sostegno economico a carattere tem­poraneo, commisurati alle effettive esigenze del singolo e della famiglia, secondo parametri prefissati.

Gli enti locali curano l'adeguata informazione dei geni­tori sugli strumenti di assistenza a loro disposizione e sulla conseguenza del mancato riconoscimento e dell'ab­bandono, con particolare attenzione alle partorienti, colle­gandosi con i servizi delle strutture sanitarie.

Per ente locale, nella presente legge, si debbono inten­dere i comuni singoli o associati, le comunità montane e gli organi del decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

 

Art. 3 - Servizi sostitutivi della convivenza familiare

Per tutti i casi in cui non sia comunque possibile assi­curare al minore una regolare convivenza nella famiglia di origine, l'ente locale predispone servizi idonei ad una ade­guata assistenza.

In particolare, istituisce:

a) centri di ospitalità destinati ad accogliere, per pe­riodi particolarmente brevi, minori ed eventualmente anche i genitori che siano temporaneamente privi di alloggio ido­neo, ovvero il genitore che abbia comunque ritenuto oppor­tuno allontanare sé ed il minore dalla residenza familiare;

b) comunità-alloggio, destinato ad accogliere i minori, di norma in numero non superiore a 10, ed a provvedere temporaneamente anche alla loro educazione, attraverso personale professionalmente qualificato, utilizzando i ser­vizi scolastici e sociali del territorio;

cura:

1) l'affidamento del minore ad una coppia od a per­sona singola, quando per ragioni di età, di salute ovvero per la durata in prospettiva dell'allontanamento dalla fami­glia, questa soluzione appaia la più conveniente per il mi­nore stesso;

2) in via eccezionale il ricovero del minore in istituto assistenziale od educativo, quando non sia possibile altri­menti far fronte alle sue esigenze.

 

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi sostitutivi della convivenza familiare

L'ospitalità in comunità-alloggio, in istituto assistenziale od educativo, e l'affidamento devono essere consentiti dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito se del caso anche il minore.

In mancanza di consenso l'ente locale può rivolgersi al giudice tutelare perché provveda ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

L'ente locale, tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori, deve scegliere gli affidatari, la comunità alloggio, l'istituto assistenziale od educativo entro un ambito territo­riale che consenta ai genitori stessi di visitare i figli e vigi­lare sul trattamento e l'educazione loro impartita.

Eguale compito di vigilanza spetta all'ente locale, che può dare specifiche prescrizioni, nell'esclusivo interesse del minore.

L'ente locale deve curare in modo particolare la conser­vazione dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia di origine ed adoperarsi per la rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento.

Art. 5 - Effetti dell'affidamento e del ricovero

L'affidamento o il ricovero del minore non priva i geni­tori della potestà, né determina la cessazione degli assegni familiari, dell'assistenza mutualistica e di ogni altra presta­zione dovuta al lavoratore per i figli a carico.

In caso di affidamento il genitore deve tuttavia versare gli assegni percepiti per il figlio all'affidatario per tutta la durata dell'affidamento.

Ove non provveda, il giudice tutelare, a richiesta dell'ente locale o dell'affidatario, dispone che gli assegni ven­gano versati direttamente all'affidatario stesso.

Ove i genitori non godano delle prestazioni previden­ziali, il minore è considerato a tutti gli effetti a carico dell'affidatario.

L'affidatario ha diritto agli interventi previsti dall'arti­colo 2, ove ne ricorrano le circostanze.

 

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario non può tenere presso di sé in affidamento più di due minori, salvo il caso in cui essi appartengano alla medesima famiglia.

L'affidatario deve convivere con il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile ed osservando le eventuali prescrizioni dell'ente locale e del giudice tutelare, ove sia intervenuto.

 

Titolo II

ADOZIONE

 

Art. 7 - Presupposti per l'adozione

L'adozione può essere pronunciata solo nei confronti dei minori degli anni 18.

Se il minore che abbia compiuto gli anni 12 si oppone all'adozione, questa non può essere dichiarata se non in caso di grave immaturità psichica del minore stesso.

Fuori dei casi di cui al successivo articolo 10, si può procedere all'adozione solo previa dichiarazione dello stato di adottabilità.

 

Art. 8 - Denuncia della situazione di abbandono

Chiunque ha facoltà di segnalare all'ente locale situa­zioni di abbandono di minori.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, devono riferire al più presto all'ente locale sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comun­que a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assi­stenza all'infanzia trasmettono trimestralmente all'ente lo­cale in cui l'istituzione ha sede o al tribunale per i mino­renni territorialmente competente l'elenco dei minori rico­verati.

L'omissione dell'invio degli elenchi ovvero le informa­zioni false circa i rapporti del minore cori i familiari costi­tuisce reato punibile rispettivamente ai sensi degli articoli 328 e 479 del codice penale.

L'ente locale accerta se sussiste lo stato di abbandono, ne verifica la causa e si adopera per rimuoverla mediante gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ove l'ente locale constati l'inapplicabilità o la non ido­neità degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della pre­sente legge, segnala il caso al tribunale per i minorenni per i provvedimenti di cui al presente titolo, fornendo tutti gli elementi raccolti.

 

Art. 9 - Presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità dei minori di cui non risulti la paternità e la maternità, ovvero di quelli che risultino privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori legittimi o natu­rali riconosciuti o dichiarati, purché la mancanza di assi­stenza non abbia carattere transitorio.

Di norma deve ritenersi di carattere transitorio la man­canza di assistenza da parte dei genitori, che dipenda da particolari condizioni, economiche, sociali ed occupazionali, da malattia o da reclusione.

La dichiarazione dello stato di adottabilità non può es­sere pronunciata prima che siano trascorsi tre mesi dal parto.

 

Art. 10 - Pronuncia dell'adozione senza dichiarazione dello stato di adottabilità

Il tribunale per i minorenni fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al successivo articolo 29, senza dichiarare lo stato di adottabilità:

1) quando il minore, mancando dell'assistenza dei genitori ovvero essendo orfano di questi, conviva con pa­renti entro il 30 grado che intendano stabilmente occupar­sene ed appaiano idonei a provvedere adeguatamente al suo mantenimento, educazione ed istruzione. In questo caso l'adozione può essere pronunciata nei confronti del solo parente richiedente ovvero anche del suo coniuge, qualora la domanda sia stata presentata congiuntamente;

2) quando il minore sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, ovvero, pur essendo figlio legittimo, o natu­rale riconosciuto o dichiarato da entrambi, risulti abbando­nato da uno solo di essi. In questo caso, purché il genitore che provvede al minore sia consenziente, può essere pro­nunciata l'adozione a favore di chi convive stabilmente con il genitore stesso ed abbia i requisiti di cui alla presente legge;

3) quando il minore sia straniero e ricorrano le circo­stanze di cui al successivo articolo 32.

Il tribunale per i minorenni deve effettuare in ogni caso, prima della emissione del decreto di cui all'articolo 19, le opportune indagini di cui agli articoli 12 e 26.

Nei casi previsti dal presente articolo il decreto di ado­zione è emesso senza previo affidamento preadottivo.

 

Art. 11 - Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione dell'ente locale o del tribunale dei minorenni: sanzioni

Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo adotti­vo, senza autorizzazione dell'ente locale o del tribunale per i minorenni, un minore a privati o svolga comunque opera di mediazione al fine di realizzare tale affidamento è punito con la pena fino a due anni.

Se l'affidamento è realizzato, la stessa pena si applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.

La pena è aumentata per. gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai, per gli operatori e gli am­ministratori degli organismi appartenenti agli enti di assi­stenza pubblica o privata, quando abbiano agito nell'eser­cizio delle proprie funzioni.

 

Art. 12 - Accertamenti sulla situazione di abbandono

Il tribunale per i minorenni, acquisita l'informativa di cui all'articolo 8, dispone d'urgenza ulteriori approfonditi accer­tamenti, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, sulla situazione psico­logica e sui rapporti con i genitori.

Nel corso della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità devono essere in ogni caso sentiti il minore, se in grado di esprimersi, il rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, il servizio o la persona cui eventual­mente lo stesso è affidato, il tutore ove esista ed i servizi specialistici che abbiano seguito il minore.

 

Art. 13 - Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori non riconosciuti

Quando dalla informativa e dalle indagini di cui all'arti­colo precedente si venga a conoscenza del genitore o dei genitori del minore che dall'atto di nascita risulti figlio naturale, non riconosciuto né dichiarato, il presidente del tribunale per i minorenni sospende la dichiarazione dello stato di adottabilità e convoca i genitori naturali dinanzi a sé, con l'assistenza di un legale, dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a quello di residenza dei genitori, se diverso.

All'udienza di comparizione il tribunale per i minorenni fissa al genitore o ai genitori un termine di tre mesi per­ché provvedano a riconoscere il minore; informandoli delle conseguenze del mancato riconoscimento.

Nella medesima udienza ed in vista del riconoscimento, il tribunale per. i minorenni può impartire ai genitori pre­scrizioni idonee a garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età di uno dei genitori la dichiarazione è sospesa fino a tre mesi dal raggiungimento del sedicesimo anno di età del medesimo genitore.

 

Art. 14 - Dichiarazioni dello stato di adottabilità di minori con genitori conosciuti ed esistenti

Quando dalle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12 consta che il minore in stato di abbandono abbia geni­tori legittimi o naturali ovvero parenti entro il 30 grado conosciuti e viventi, il presidente del tribunale per i mino­renni convoca i genitori o i parenti entro il terzo grado in­nanzi a sé, con l'assistenza di un legale, dandone contem­poraneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle inda­gini ed a quello di residenza delle persone convocate, se diverso.

Udite le dichiarazioni dei genitori e dei parenti, il presi­dente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato impartisce con decreto ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire il mantenimento; l'istruzione e l'educa­zione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici ac­certamenti, almeno mensili, da eseguirsi a cura dell'ente locale. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono e deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle conseguenze del mancato adempimento delle prescri­zioni impartite e degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità.

Qualora le condizioni lo richiedano, il presidente del tri­bunale per i minorenni invita il pubblico ministero a pro­muovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

 

Art. 15 - Convocazione dei genitori o parenti con residenza fuori distretto ovvero con residenza sconosciuta

Nel caso in cui i genitori o i parenti da convocare ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 risiedano fuori dal distretto del tribunale per i minorenni, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità con­solare competente.

Qualora non risulti alcuna residenza, il giudice dispone le necessarie ricerche e, se queste risultano negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le noti­fiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria.

 

Art. 16 - Risultanze della convocazione dei genitori e dei parenti

Qualora i genitori o i parenti convocati ai sensi degli articoli precedenti non si siano presentati senza giustificato motivo neppure alla seconda convocazione, ovvero quando dall'audizione dei medesimi sia risultato il persistere dello stato di abbandono e sia altresì risultata la mancanza di volontà ad ovviarvi, ovvero, infine, quando le prescrizioni impartite non siano state in alcun modo adempiute senza giustificato motivo, il tribunale per i minorenni provvede ai sensi del successivo articolo 19.

 

Art. 17 - Sospensione del procedimento di stato di adottabilità

Il presidente del tribunale per i minorenni può, in qua­lunque momento prima della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ordinare la sospensione del proce­dimento quando risulti opportuno nell'interesse del minore.

La sospensione deve essere comunicata all'ente locale che si è occupato del minore, con l'invito a seguire la situa­zione e ad adoperarsi per una rapida soluzione della stessa.

Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione, l'ente locale deve riferire al tribunale per i minorenni che provvede per la prosecuzione del procedimento, ovvero ne ordina l'archiviazione.

 

Art. 18 - Decreto di archiviazione

Qualora non ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, o questo appaia contrario agli interessi del minore, il tribunale per i minorenni ordina l'archiviazione del caso.

Il decreto di archiviazione non è soggetto a reclamo.

 

Art. 19 - Decreto di adottabilità

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previ­sti dagli articoli precedenti, ove la situazione di abbandono risulti definitiva, la dichiarazione dello stato di adottabi­lità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto motivato, udito il pub­blico ministero.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, al tutore ove esista, ai parenti sentiti nel corso della procedura, agli enti locali interessati, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di impugnazione nei suc­cessivi 30 giorni.

Contestualmente alla dichiarazione di adottabilità è so­spesa la potestà genitoriale. Il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un tutore ed emette gli altri prov­vedimenti necessari nell'interesse del minore.

 

Art. 20 - Impugnazione del decreto che dichiara lo stato di adottabilità

Il decreto che dichiara lo stato di adottabilità può essere impugnato con ricorso innanzi alla sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento oppure entro 40 giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

L'impugnazione può essere proposta dalle persone indi­cate nell'articolo precedente.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione.

 

Art. 21 - Giudizio sull'impugnazione

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello, entro 5 giorni dalla data di depo­sito del ricorso di cui all'articolo precedente, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione entro 60 giorni.

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni dispone immediatamente la notifica del decreto di compa­rizione al ricorrente ed alle altre persone indicate nel pre­cedente articolo 19.

All'udienza fissata la sezione specializzata per i mino­renni presso la Corte d'appello sente il ricorrente, le per­sone convocate nonché quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

La sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per cas­sazione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

 

Art. 22 - Trascrizione del provvedimento che dichiara lo stato di adottabilítà

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara io stato di adottabilità esso è trascritto immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro.

Successivamente alla trascrizione non sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

 

Art. 23 - Decadenza della potestà genitoriale

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo sta­to di adottabilità decade la potestà dei genitori.

 

Art. 24 - Cessazione dello stato di adottabilità

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia che fa luogo all'adozione o con il raggiungimento della maggiore età.

 

Art. 25 - Domanda di adozione

L'adozione di minori in stato di adottabilità può essere richiesta al tribunale per i minorenni, nella cui circoscri­zione il minore ha la residenza, da chiunque, purché citta­dino italiano, abbia raggiunto la maggiore età e non abbia superato gli anni 50, e provi inoltre di essere in grado di adempiere compiutamente agli obblighi previsti dall'articolo 147 del codice civile.

Sono ammesse più domande a diversi tribunali purché si dia comunicazione di tutte le altre.

Il richiedente può indicare specificamente il minore od i minori che intende adottare.

Nel caso di coppie il presupposto per la presentazione congiunta della domanda è inoltre la convivenza da almeno tre anni.

Nel caso di persona legalmente coniugata e convivente è necessario l'assenso del coniuge.

 

Art. 26 - Accertamento sull'idoneità dell'adottante

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, dispone una approfondita indagine, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale del luogo di residenza del richiedente, per accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente ed in particolare per conoscere le motivazioni che sono alla base della ri­chiesta di adozione, le condizioni psicofisiche del richie­dente e la sua idoneità a mantenere, educare ed istruire un minore.

Il presidente del tribunale per i minorenni, qualora lo ritenga opportuno, può sentire i figli legittimi, naturali rico­nosciuti o dichiarati ed adottivi del richiedente, se convi­venti.

 

Art. 27 - Affidamento preadottivo

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo sta­to di adottabilità, il tribunale per i minorenni, esaminate le risultanze delle indagini di cui al precedente articolo, sen­titi i servizi sociali dell'ente locale che hanno seguito il minore e quelli del comune di residenza del richiedente, valutate comparativamente le domande esclusivamente in relazione ai bisogni del minore e tenuto conto prioritaria­mente di eventuali rapporti affettivi preesistenti tra il mi­nore ed altro nucleo familiare, dispone con decreto l'affi­damento preadottivo, a favore del richiedente o della cop­pia di richiedenti che appaiano più idonei a provvedervi, e ne determina le modalità.

Il minore non può comunque essere affidato a chi ha con lo stesso una differenza di età inferiore ai diciotto anni e superiore ai quarantacinque.

Il decreto che dispone l'affidamento preadottivo non è soggetto ad impugnazione e deve essere trascritto entro tre giorni nel registro di cui al precedente articolo 22, a cura del cancelliere.

 

Art. 28 - Revoca dell'affidamento preadottivo

L'ente locale di residenza dell'affidatario o degli affida­tari vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo. In caso di gravi difficoltà di ambientamento del minore presso l'affidatario, o comunque qualora l'affidamento non risponda all'interesse del minore, ovvero quando l'affidata­rio o gli affidatari dichiarino di recedere dalla domanda di adozione, l'ente locale riferisce immediatamente al tribu­nale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, l'ente locale, l'affidatario o gli affidatari, il tutore, provvede con decreto alla revoca dell'affidamento preadottivo e di­spone i provvedimenti del caso in relazione agli interessi del minore.

Il decreto con cui è disposta la revoca è impugnabile innanzi alla sezione per i minorenni presso la corte d'ap­pello entro 30 giorni dalla pronuncia. L'impugnazione non sospende l'efficacia dei provvedimento.

 

Art. 29 - Pronuncia sull'adozione

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentito l'affidatario o gli affidatari, il minore se in grado di esprimersi, il pubblico ministero, il tutore, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dal­la presente legge, provvede con decreto, in camera di con­siglio, decidendo di far luogo o di non far luogo all'ado­zione.

Il decreto è comunicato a cura del cancelliere del tribu­nale a tutti i soggetti che sono stati sentiti ai sensi del comma precedente.

 

Art. 30 - Impugnativa del decreto di adozione

L'affidatario o gli affidatari, il pubblico ministero, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento pre­adottivo, il tutore possono impugnare con ricorso il decreto di cui al precedente articolo innanzi alla sezione per i mi­norenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla co­municazione del decreto. Si applicano al giudizio di impu­gnazione le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Contro la sentenza della sezione per i minorenni presso la corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sen­tenza.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione divenuto de­finitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione di cui all'articolo 33.

 

Art. 31 - Effetti dell'adozione

Per effetto del provvedimento definitivo che stabilisce l'adozione di un minore, questo acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti, di cui assume il cognome.

L'adozione elimina qualsiasi rapporto giuridico di paren­tela del minore adottato con la famiglia o con i parenti di origine, salvi i divieti matrimoniali, e crea vincoli di paren­tela a tutti gli effetti giuridici con la famiglia dell'adottante.

Nel caso che gli adottanti siano una coppia non coniu­gata, il minore assume a scelta della coppia stessa il cognome dell'uomo o della donna.

 

Art. 32 - Adozione di minori stranieri

L'adozione di minori stranieri è regolata dalle norme di cui alla presente legge ad eccezione di quelle concernenti la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il tribunale per i minorenni di residenza del richiedente o dei richiedenti, accertata la regolarità del documento comprovante che il minore è stato loro affidato dalla com­petente autorità straniera a scopo di adozione, fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al precedente articolo 29.

 

Art. 33 - Trascrizioni e certificati anagrafici

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto de­finitivo, è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo tale annotazione provvederà a redigere un nuovo atto di nascita del minore, in conformità al nuovo stato di figlio legittimo, sostitutivo dell'originale.

L'atto originale di nascita dovrà essere occultato me­diante apposizione di sopraffoglio assicurato con idonei sigilli.

Esso potrà essere consultato solo in forza di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il nuovo atto di nascita contenente gli estremi numerici dell'atto originale sarà inserito nell'apposito registro dell'anno di nascita del minore.

Qualunque attestazione e certificazione relativa all'adot­tato deve essere compiuta solo sulla base del nuovo atto di nascita, salvo formale provvedimento dell'autorità giu­diziaria.

 

Art. 34 - Informazioni relative al minore adottato, sanzioni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che fornisca notizie atte a rivelare il nuovo stato di figlio legittimo conseguito a seguito di adozione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad un mi­lione di lire.

 

Art. 35 - Gratuità delle procedure giudiziali e amministrative

Tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi all'adozione sono esenti, senza limiti di competenza, dalla tassa di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

 

Art. 36 - Abrogazione delle norme del codice civile incompatibili

Il titolo VIII del primo libro del codice civile è abrogato. Le norme previste dal titolo XI del primo libro del co­dice civile restano in vigore solo per le affiliazioni pronun­ciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 37 - Patrocinio a spese dello Stato

Nel caso della procedura di adottabilità di cui al titolo II della presente legge, i genitori, i parenti ed il tutore del minore possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su richiesta anche verbale dell'interessato, nomina un difensore iscritto negli albi degli avvocati e procuratori del distretto della corte d'appello in cui il tribunale per i minorenni ha sede.

 

Art. 32 - Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale durante l'intera procedura prevista nel titolo II della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Gli onorari per le prestazioni di cui al primo comma sono ridotti alla metà.

 

 

(1) Proposta di legge n. 305 presentata al Senato il 4-10-1979 dal Sen. Cipellini e altri parlamentari del PSI. Una proposta iden­tica è stata presentata alla Camera il 16-10-1979 (n. 735) dalla On. Magnani Noya e altri deputati del PSI.

 

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