Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
PROPOSTA DI LEGGE DEL
PSI SU ADOZIONE E AFFIDAMENTO (1)
Titolo I
SERVIZI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE E FAMILIARE E
SOSTITUTIVI DELLA CONVIVENZA FAMILIARE
Art. 1 - Diritto
del minore a vivere nella propria famiglia
La Repubblica garantisce il diritto del minore ad una
crescita adeguata alle sue esigenze e, in particolare, a vivere nell'ambito
della propria famiglia, mediante interventi di sostegno atti a consentire ai
genitori l'assolvimento del loro dovere di allevare, istruire ed educare i figli.
Art. 2 - Servizi
di sostegno individuale e familiare
Per la realizzazione della
finalità di cui all'articolo 1 è compito degli enti locali, nell'ambito dei
servizi previsti dalla legge di riforma dell'assistenza, predisporre interventi
per il sostegno individuale e familiare ed in particolare:
a) interventi di servizio
sociale di tipo professionale, da realizzarsi anche attraverso prestazioni
domiciliari;
b) interventi di assistenza
domiciliare di aiuto domestico ed infermieristico;
c) particolari agevolazioni
per l'utilizzo degli asili nido, delle strutture prescolastiche e scolastiche a tempo pieno, dei centri di vacanza, e delle altre
strutture del tempo libero esistenti sul territorio;
d) interventi di sostegno economico a carattere temporaneo,
commisurati alle effettive esigenze del singolo e della famiglia, secondo parametri prefissati.
Gli enti locali curano l'adeguata informazione dei
genitori sugli strumenti di assistenza a loro
disposizione e sulla conseguenza del mancato riconoscimento e dell'abbandono,
con particolare attenzione alle partorienti, collegandosi con i servizi delle
strutture sanitarie.
Per ente locale, nella presente legge, si debbono intendere i comuni singoli o associati, le comunità
montane e gli organi del decentramento amministrativo di cui alla legge 8
aprile 1976, n. 278.
Art. 3 - Servizi
sostitutivi della convivenza familiare
Per tutti i casi in cui non sia
comunque possibile assicurare al minore una regolare convivenza nella famiglia
di origine, l'ente locale predispone servizi idonei ad una adeguata
assistenza.
In particolare, istituisce:
a) centri di ospitalità
destinati ad accogliere, per periodi particolarmente brevi, minori ed
eventualmente anche i genitori che siano temporaneamente privi di alloggio idoneo,
ovvero il genitore che abbia comunque ritenuto opportuno allontanare sé ed il
minore dalla residenza familiare;
b) comunità-alloggio, destinato ad accogliere i minori,
di norma in numero non superiore a 10, ed a provvedere temporaneamente anche
alla loro educazione, attraverso personale professionalmente qualificato,
utilizzando i servizi scolastici e sociali del territorio;
cura:
1) l'affidamento del minore ad una coppia od a persona singola, quando per ragioni di età, di salute
ovvero per la durata in prospettiva dell'allontanamento dalla famiglia, questa
soluzione appaia la più conveniente per il minore stesso;
2) in via eccezionale il ricovero del minore in
istituto assistenziale od educativo, quando non sia
possibile altrimenti far fronte alle sue esigenze.
Art. 4 -
Modalità di esecuzione degli interventi sostitutivi
della convivenza familiare
L'ospitalità in comunità-alloggio, in istituto assistenziale od educativo, e l'affidamento devono essere
consentiti dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito se del
caso anche il minore.
In mancanza di consenso l'ente locale può rivolgersi
al giudice tutelare perché provveda ai sensi dell'articolo 333 del codice
civile.
L'ente locale, tenendo conto anche delle indicazioni
dei genitori, deve scegliere gli affidatari, la comunità alloggio, l'istituto assistenziale od educativo entro un ambito territoriale che
consenta ai genitori stessi di visitare i figli e vigilare sul trattamento e
l'educazione loro impartita.
Eguale compito di vigilanza spetta all'ente locale,
che può dare specifiche prescrizioni, nell'esclusivo interesse del minore.
L'ente locale deve curare in modo particolare la
conservazione dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia di origine ed adoperarsi per la rimozione delle cause che
hanno determinato il provvedimento.
Art. 5 - Effetti
dell'affidamento e del ricovero
L'affidamento o il ricovero del minore non priva i
genitori della potestà, né determina la cessazione degli assegni familiari,
dell'assistenza mutualistica e di ogni altra prestazione
dovuta al lavoratore per i figli a carico.
In caso di affidamento il
genitore deve tuttavia versare gli assegni percepiti per il figlio all'affidatario per tutta la durata dell'affidamento.
Ove non provveda, il giudice tutelare, a richiesta
dell'ente locale o dell'affidatario, dispone che gli
assegni vengano versati direttamente all'affidatario
stesso.
Ove i genitori non godano delle
prestazioni previdenziali, il minore è considerato a tutti gli effetti a
carico dell'affidatario.
L'affidatario ha diritto
agli interventi previsti dall'articolo 2, ove ne ricorrano le circostanze.
Art. 6 -
Obblighi dell'affidatario
L'affidatario non può
tenere presso di sé in affidamento più di due minori, salvo il caso in cui essi
appartengano alla medesima famiglia.
L'affidatario deve
convivere con il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile ed osservando le eventuali prescrizioni
dell'ente locale e del giudice tutelare, ove sia intervenuto.
Titolo II
ADOZIONE
Art. 7 -
Presupposti per l'adozione
L'adozione può essere pronunciata solo nei confronti
dei minori degli anni 18.
Se il minore che abbia compiuto gli anni 12 si oppone
all'adozione, questa non può essere dichiarata se non in caso di grave
immaturità psichica del minore stesso.
Fuori dei casi di cui al successivo articolo 10, si
può procedere all'adozione solo previa dichiarazione dello stato di adottabilità.
Art. 8 - Denuncia
della situazione di abbandono
Chiunque ha facoltà di segnalare all'ente locale
situazioni di abbandono di minori.
I pubblici ufficiali, nonché
gli organi scolastici, devono riferire al più presto all'ente locale sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a
conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private di protezione o
assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente all'ente locale in cui
l'istituzione ha sede o al tribunale per i minorenni
territorialmente competente l'elenco dei minori ricoverati.
L'omissione dell'invio degli elenchi ovvero le
informazioni false circa i rapporti del minore cori i
familiari costituisce reato punibile rispettivamente ai sensi degli articoli
328 e 479 del codice penale.
L'ente locale accerta se sussiste lo stato di abbandono, ne verifica la causa e si adopera per
rimuoverla mediante gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge.
Ove l'ente locale constati l'inapplicabilità o la non
idoneità degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge,
segnala il caso al tribunale per i minorenni per i provvedimenti di cui al
presente titolo, fornendo tutti gli elementi raccolti.
Art. 9 -
Presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità
Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità dei minori di cui non risulti la paternità e
la maternità, ovvero di quelli che risultino privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori legittimi o naturali riconosciuti o
dichiarati, purché la mancanza di assistenza non abbia carattere transitorio.
Di norma deve ritenersi di carattere transitorio la mancanza di assistenza da parte dei genitori, che
dipenda da particolari condizioni, economiche, sociali ed occupazionali, da
malattia o da reclusione.
La dichiarazione dello stato di adottabilità
non può essere pronunciata prima che siano trascorsi tre mesi dal parto.
Art. 10 -
Pronuncia dell'adozione senza dichiarazione dello stato di adottabilità
Il tribunale per i minorenni fa luogo alla pronuncia
dell'adozione di cui al successivo articolo 29, senza dichiarare lo stato di adottabilità:
1) quando il minore, mancando dell'assistenza dei
genitori ovvero essendo orfano di questi, conviva con parenti entro il 30
grado che intendano stabilmente occuparsene ed appaiano idonei a provvedere
adeguatamente al suo mantenimento, educazione ed istruzione. In questo caso
l'adozione può essere pronunciata nei confronti del solo parente richiedente
ovvero anche del suo coniuge, qualora la domanda sia stata presentata
congiuntamente;
2) quando il minore sia stato riconosciuto da uno
solo dei genitori, ovvero, pur essendo figlio
legittimo, o naturale riconosciuto o dichiarato da entrambi, risulti abbandonato
da uno solo di essi. In questo caso, purché il genitore che provvede al minore
sia consenziente, può essere pronunciata l'adozione a favore di chi convive
stabilmente con il genitore stesso ed abbia i
requisiti di cui alla presente legge;
3) quando il minore sia straniero e ricorrano le circostanze di cui al successivo articolo 32.
Il tribunale per i minorenni deve effettuare
in ogni caso, prima della emissione del decreto di cui all'articolo 19, le
opportune indagini di cui agli articoli 12 e 26.
Nei casi previsti dal presente articolo il decreto di adozione è emesso senza previo affidamento preadottivo.
Art. 11 - Affidamento a scopo adottivo
senza autorizzazione dell'ente locale o del tribunale dei minorenni: sanzioni
Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo
adottivo, senza autorizzazione dell'ente locale o del
tribunale per i minorenni, un minore a privati o svolga comunque opera di
mediazione al fine di realizzare tale affidamento è punito con la pena fino a
due anni.
Se l'affidamento è realizzato, la stessa pena si
applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.
La pena è aumentata per. gli
esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai, per gli operatori e
gli amministratori degli organismi appartenenti agli enti di assistenza
pubblica o privata, quando abbiano agito nell'esercizio delle proprie
funzioni.
Art. 12 -
Accertamenti sulla situazione di abbandono
Il tribunale per i minorenni, acquisita l'informativa
di cui all'articolo 8, dispone d'urgenza ulteriori
approfonditi accertamenti, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente
locale, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui
ha vissuto e vive, sulla situazione psicologica e sui rapporti con i genitori.
Nel corso della procedura per la dichiarazione dello
stato di adottabilità devono essere in ogni caso
sentiti il minore, se in grado di esprimersi, il rappresentante dell'istituto
ove è ricoverato il minore, il servizio o la persona cui eventualmente lo
stesso è affidato, il tutore ove esista ed i servizi specialistici che abbiano
seguito il minore.
Art. 13 -
Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori
non riconosciuti
Quando dalla informativa e
dalle indagini di cui all'articolo precedente si venga a conoscenza del
genitore o dei genitori del minore che dall'atto di nascita risulti figlio
naturale, non riconosciuto né dichiarato, il presidente del tribunale per i
minorenni sospende la dichiarazione dello stato di adottabilità e convoca i
genitori naturali dinanzi a sé, con l'assistenza di un legale, dandone
contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a
quello di residenza dei genitori, se diverso.
All'udienza di comparizione il tribunale per i
minorenni fissa al genitore o ai genitori un termine di tre mesi perché provvedano a riconoscere il minore; informandoli delle
conseguenze del mancato riconoscimento.
Nella medesima udienza ed in vista del
riconoscimento, il tribunale per. i minorenni può
impartire ai genitori prescrizioni idonee a garantire il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore.
Nel caso di non riconoscibilità
per difetto di età di uno dei genitori la
dichiarazione è sospesa fino a tre mesi dal raggiungimento del sedicesimo anno
di età del medesimo genitore.
Art. 14 -
Dichiarazioni dello stato di adottabilità di minori
con genitori conosciuti ed esistenti
Quando dalle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo
12 consta che il minore in stato di abbandono abbia
genitori legittimi o naturali ovvero parenti entro il 30 grado conosciuti e
viventi, il presidente del tribunale per i minorenni convoca i genitori o i
parenti entro il terzo grado innanzi a sé, con l'assistenza di un legale,
dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini
ed a quello di residenza delle persone convocate, se diverso.
Udite le dichiarazioni dei genitori e dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice
delegato impartisce con decreto ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a
garantire il mantenimento; l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo
al tempo stesso periodici accertamenti, almeno mensili, da eseguirsi a cura
dell'ente locale. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono
e deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle conseguenze del
mancato adempimento delle prescrizioni impartite e
degli effetti della dichiarazione dello stato di adottabilità.
Qualora le condizioni lo richiedano, il presidente del tribunale
per i minorenni invita il pubblico ministero a promuovere l'azione per la
corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.
Art. 15 - Convocazione dei genitori o
parenti con residenza fuori distretto ovvero con residenza sconosciuta
Nel caso in cui i genitori o i parenti da convocare
ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 risiedano fuori dal
distretto del tribunale per i minorenni, la loro audizione può essere delegata
al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Qualora non risulti alcuna
residenza, il giudice dispone le necessarie ricerche e, se queste risultano
negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le notifiche
siano eseguite mediante deposito in cancelleria.
Art. 16 - Risultanze della convocazione dei genitori e dei parenti
Qualora i genitori o i parenti convocati ai sensi
degli articoli precedenti non si siano presentati senza giustificato motivo
neppure alla seconda convocazione, ovvero quando
dall'audizione dei medesimi sia risultato il persistere dello stato di
abbandono e sia altresì risultata la mancanza di volontà ad ovviarvi, ovvero,
infine, quando le prescrizioni impartite non siano state in alcun modo
adempiute senza giustificato motivo, il tribunale per i minorenni provvede ai
sensi del successivo articolo 19.
Art. 17 -
Sospensione del procedimento di stato di adottabilità
Il presidente del tribunale per i minorenni può, in qualunque momento prima della dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore, ordinare la sospensione del procedimento quando
risulti opportuno nell'interesse del minore.
La sospensione deve essere comunicata all'ente locale
che si è occupato del minore, con l'invito a seguire la situazione e ad adoperarsi per una rapida soluzione della stessa.
Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione,
l'ente locale deve riferire al tribunale per i minorenni che provvede per la
prosecuzione del procedimento, ovvero ne ordina
l'archiviazione.
Art. 18 -
Decreto di archiviazione
Qualora non ricorrano i presupposti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità, o questo
appaia contrario agli interessi del minore, il tribunale per i minorenni ordina
l'archiviazione del caso.
Il decreto di archiviazione
non è soggetto a reclamo.
Art. 19 -
Decreto di adottabilità
A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove la situazione di abbandono
risulti definitiva, la dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con
decreto motivato, udito il pubblico ministero.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, al tutore ove esista, ai parenti sentiti nel corso
della procedura, agli enti locali interessati, con contestuale avviso agli
stessi del loro diritto di impugnazione nei successivi
30 giorni.
Contestualmente alla dichiarazione di
adottabilità è sospesa la potestà genitoriale.
Il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un tutore ed emette gli
altri provvedimenti necessari nell'interesse del minore.
Art. 20 -
Impugnazione del decreto che dichiara lo stato di adottabilità
Il decreto che dichiara lo stato di
adottabilità può essere impugnato con ricorso innanzi alla sezione
specializzata per i minorenni presso la corte d'appello territorialmente
competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento oppure entro 40
giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.
L'impugnazione può essere proposta dalle persone indicate
nell'articolo precedente.
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei
fatti e dei motivi di impugnazione.
Art. 21 -
Giudizio sull'impugnazione
Il presidente della sezione
specializzata per i minorenni presso la corte d'appello, entro 5 giorni dalla
data di deposito del ricorso di cui
all'articolo precedente, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione entro 60
giorni.
Il presidente della sezione specializzata per i
minorenni dispone immediatamente la notifica del decreto di comparizione al
ricorrente ed alle altre persone indicate nel precedente articolo
19.
All'udienza fissata la sezione specializzata per i minorenni presso la Corte d'appello sente il ricorrente, le
persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e quindi, sulle
conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza.
La sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per
cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.
Art. 22 -
Trascrizione del provvedimento che dichiara lo stato di adottabilítà
Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara io
stato di adottabilità esso è trascritto
immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in
apposito registro.
Successivamente alla trascrizione non sono ammessi il riconoscimento
e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
Art. 23 - Decadenza
della potestà genitoriale
Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo
stato di adottabilità decade la potestà dei genitori.
Art. 24 -
Cessazione dello stato di adottabilità
Lo stato di adottabilità
cessa con la pronuncia che fa luogo all'adozione o con il raggiungimento della
maggiore età.
Art. 25 -
Domanda di adozione
L'adozione di minori in stato di adottabilità
può essere richiesta al tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il
minore ha la residenza, da chiunque, purché cittadino italiano, abbia
raggiunto la maggiore età e non abbia superato gli anni 50, e provi inoltre di
essere in grado di adempiere compiutamente agli obblighi previsti dall'articolo
147 del codice civile.
Sono ammesse più domande a diversi tribunali purché
si dia comunicazione di tutte le altre.
Il richiedente può indicare specificamente il minore
od i minori che intende adottare.
Nel caso di coppie il presupposto per la
presentazione congiunta della domanda è inoltre la convivenza da almeno tre
anni.
Nel caso di persona legalmente coniugata e convivente
è necessario l'assenso del coniuge.
Art. 26 -
Accertamento sull'idoneità dell'adottante
Il tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda di
cui al precedente articolo, dispone una approfondita
indagine, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale del luogo
di residenza del richiedente, per accertare l'esistenza dei requisiti di cui
all'articolo precedente ed in particolare per conoscere le motivazioni che sono
alla base della richiesta di adozione, le condizioni psicofisiche del richiedente
e la sua idoneità a mantenere, educare ed istruire un minore.
Il presidente del tribunale per i minorenni, qualora
lo ritenga opportuno, può sentire i figli legittimi, naturali riconosciuti o
dichiarati ed adottivi del richiedente, se conviventi.
Art. 27 -
Affidamento preadottivo
Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo
stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni,
esaminate le risultanze delle indagini di cui al precedente articolo, sentiti
i servizi sociali dell'ente locale che hanno seguito il minore e quelli del
comune di residenza del richiedente, valutate comparativamente le domande
esclusivamente in relazione ai bisogni del minore e tenuto conto prioritariamente
di eventuali rapporti affettivi preesistenti tra il minore ed altro nucleo
familiare, dispone con decreto l'affidamento preadottivo,
a favore del richiedente o della coppia di richiedenti che appaiano più idonei
a provvedervi, e ne determina le modalità.
Il minore non può comunque
essere affidato a chi ha con lo stesso una differenza di età inferiore ai
diciotto anni e superiore ai quarantacinque.
Il decreto che dispone l'affidamento preadottivo non è soggetto ad
impugnazione e deve essere trascritto entro tre giorni nel registro di cui al
precedente articolo 22, a cura del cancelliere.
Art. 28 - Revoca
dell'affidamento preadottivo
L'ente locale di residenza dell'affidatario
o degli affidatari vigila sull'andamento
dell'affidamento preadottivo. In caso di gravi
difficoltà di ambientamento del minore presso l'affidatario, o comunque qualora l'affidamento non risponda
all'interesse del minore, ovvero quando l'affidatario o gli affidatari
dichiarino di recedere dalla domanda di adozione, l'ente locale riferisce
immediatamente al tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico
ministero, l'ente locale, l'affidatario o gli
affidatari, il tutore, provvede con decreto alla revoca dell'affidamento preadottivo e dispone i provvedimenti del
caso in relazione agli interessi del minore.
Il decreto con cui è disposta
la revoca è impugnabile innanzi alla sezione per i minorenni presso la corte
d'appello entro 30 giorni dalla pronuncia. L'impugnazione non sospende
l'efficacia dei provvedimento.
Art. 29 -
Pronuncia sull'adozione
Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentito l'affidatario
o gli affidatari, il minore se in grado di esprimersi, il pubblico ministero,
il tutore, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, verificata la sussistenza di tutte le
condizioni previste dalla presente legge, provvede con decreto, in camera di
consiglio, decidendo di far luogo o di non far luogo all'adozione.
Il decreto è comunicato a cura del cancelliere del
tribunale a tutti i soggetti che sono stati sentiti ai sensi del comma
precedente.
Art. 30 -
Impugnativa del decreto di adozione
L'affidatario o gli
affidatari, il pubblico ministero, l'ente locale che ha effettuato
la vigilanza sull'affidamento preadottivo, il tutore
possono impugnare con ricorso il decreto di cui al precedente articolo innanzi
alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla
comunicazione del decreto. Si applicano al giudizio di impugnazione
le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.
Contro la sentenza della sezione per i minorenni
presso la corte d'appello è ammesso ricorso per
cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione
divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato
all'ufficio dello stato civile per l'annotazione di cui all'articolo 33.
Art. 31 -
Effetti dell'adozione
Per effetto del provvedimento definitivo che
stabilisce l'adozione di un minore, questo acquista lo stato di figlio
legittimo dell'adottante o degli adottanti, di cui
assume il cognome.
L'adozione elimina qualsiasi rapporto giuridico di
parentela del minore adottato con la famiglia o con i parenti di origine, salvi i divieti matrimoniali, e crea vincoli di
parentela a tutti gli effetti giuridici con la famiglia dell'adottante.
Nel caso che gli adottanti siano
una coppia non coniugata, il minore assume a scelta della coppia stessa il
cognome dell'uomo o della donna.
Art. 32 -
Adozione di minori stranieri
L'adozione di minori stranieri è regolata dalle norme
di cui alla presente legge ad eccezione di quelle concernenti la dichiarazione
dello stato di adottabilità.
Il tribunale per i minorenni di residenza del
richiedente o dei richiedenti, accertata la regolarità del documento
comprovante che il minore è stato loro affidato dalla competente autorità
straniera a scopo di adozione, fa luogo alla pronuncia
dell'adozione di cui al precedente articolo 29.
Art. 33 -
Trascrizioni e certificati anagrafici
Il provvedimento che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e
comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita.
L'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo
tale annotazione provvederà a redigere un nuovo atto
di nascita del minore, in conformità al nuovo stato di figlio legittimo,
sostitutivo dell'originale.
L'atto originale di nascita dovrà essere occultato mediante apposizione di sopraffoglio
assicurato con idonei sigilli.
Esso potrà essere consultato solo in forza di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il nuovo atto di nascita contenente gli estremi
numerici dell'atto originale sarà inserito
nell'apposito registro dell'anno di nascita del minore.
Qualunque attestazione e certificazione relativa all'adottato deve essere compiuta solo sulla base
del nuovo atto di nascita, salvo formale provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Art. 34 -
Informazioni relative al minore adottato, sanzioni
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio, che fornisca notizie atte a rivelare il nuovo stato di figlio
legittimo conseguito a seguito di adozione, è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad un milione di lire.
Art. 35 -
Gratuità delle procedure giudiziali e amministrative
Tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi all'adozione sono esenti, senza limiti di
competenza, dalla tassa di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie o natura.
Art. 36 -
Abrogazione delle norme del codice civile incompatibili
Il titolo VIII del primo libro del codice civile è
abrogato. Le norme previste dal titolo XI del primo libro del codice civile restano in vigore solo per le affiliazioni
pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37 -
Patrocinio a spese dello Stato
Nel caso della procedura di adottabilità
di cui al titolo II della presente legge, i genitori, i parenti ed il tutore
del minore possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello
Stato.
Il presidente del tribunale per i minorenni, su richiesta anche verbale dell'interessato, nomina un
difensore iscritto negli albi degli avvocati e procuratori del distretto della
corte d'appello in cui il tribunale per i minorenni ha sede.
Art. 32 -
Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
comporta l'assistenza legale durante l'intera procedura prevista nel titolo II
della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli
onorari viene effettuata dal giudice con apposita
ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Gli onorari per le prestazioni di cui al primo comma
sono ridotti alla metà.
(1) Proposta di legge n. 305 presentata
al Senato il 4-10-1979 dal Sen. Cipellini
e altri parlamentari del PSI. Una proposta identica è stata presentata alla
Camera il 16-10-1979 (n. 735) dalla On. Magnani Noya e altri deputati del PSI.
www.fondazionepromozionesociale.it