Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
SENTENZA SUL
DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE DEGLI HANDICAPPATI PSICHICI
In nome del popolo italiano, noi,
dott. Angelo Conversa, Pretore del Lavoro di Torino, abbiamo
pronunciato sentenza nel procedimento civile R.G.L.
n. 997/79, promosso da: S.A.,
residente in Torino, rappresentata dall'avv. V.F.,
presso il quale ha eletto domicilio in Torino, Via D.M. 29. Procura in atti.
Parte attrice ricorrente contro l'Amministrazione dell'interno e della società,
in persona dei rispettivi Ministri, Segretari di Stato pro-tempore,
rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
procuratrice e domiciliataria ex lege.
Parti convenute resistenti.
Oggetto: assegno
alimentare ex legge 1971, 118.
Conclusioni di parte attrice: dichiararsi
il diritto della Signora S.A.,
ad ottenere, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno e del
Ministero della sanità, il trattamento economico di cui all'art. 12 o
alternativamente subordinatamente di cui all'art. 13 legge 30-3-1971 n. 118, e
successive modifiche; condannarsi conseguentemente il Ministero dell'interno
ed il Ministero della sanità, in persona dei rispettivi Ministri protempo,
alla corresponsione della suddetta provvidenza economica con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per
l'accertamento dell'inabilità; con gli interessi secondo legge, dalle singole
scadenze.
Conclusioni di parte convenuta:
assolversi dalle domande attrici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8-3-1979, la S., conveniva avanti questo Pretore i
Ministeri degli interni e della sanità, al fine di sentire accogliere le conclusioni
di cui in epigrafe.
Assumeva infatti
che, in data 25-6-1976, aveva presentato domanda di pensione per invalidità
civile; che tale domanda era stata respinta dalla Commissione invalidi in
quanto ritenuta la malattia non di competenza, essendo dovuta esclusivamente
a cause psichiche; che riteneva tale asserzione infondata, ed aveva espletato
i gravami del caso; che la ricorrente era coniugata con due figli di 16 e 17
anni, e separata da oltre tre anni, non potendo proseguire ulteriormente la
convivenza a causa del suo stato di salute; che sino al 1978, aveva lavorato
presso la M.A. S.p.A.,
mentre i primi sintomi erano insorti dopo la nascita dei figli; che negli
ultimi 4/5 anni la situazione era peggiorata e diventata gravissima; che la
ricorrente doveva vivere con l'assistenza prevalente della sorella e di un
fratello; che sussistevano pertanto tutti i requisiti di legge per la
concessione dei benefici di cui all'art. 12 o all'articolo 13 legge 1971 n.
118.
Con decreto in data 13-3-1979, il Pretore fissava udienza avanti a sé allì 7-5-1979.
Ricorso e decreto erano ritualmente notificati a parti convenute che si
costituivano in termini. Le Amministrazioni anzidette, si limitavano a chiedere
genericamente il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.
All'udienza fissata il Pretore
disponeva per la C.T.U.,
espletata la quale all'udienza dellì 23-71979
pronunziava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la
decadenza ex art. 442-416 C.P.C. di parti convenute da ogni eccezione di
merito.
Il C.T.U.
dott. C., ha sottoposto la ricorrente ad una visita psichiatrica specialistica,
ed a visite mediche a conclusione delle quali ha posto la diagnosi di psicosi
dissociativa, con turbe allucinatorie e molteplici somatizzazioni;
gastro-colonptosi; colite diffusa.
Si tratta di un quadro gravissimo
soprattutto per quel che riguarda la psicosi schizofrenica. A giudizio del C.T.U. le capacità di lavoro della
ricorrente sono scemate almeno all'85% del normale.
Il Pretore, condivide a pieno le
conclusioni del C.T.U. in ragione della loro
completezza diagnostica, e dell'assenza di vizi logici.
Le malattie anzidette sono
chiaramente ricomprese nell'art. 2 della legge 30-3-1971, n. 118, trattandosi di minorazione psichica
acquisita, con caratteri progressivi.
La dizione legislativa infatti, è comprensiva di qualunque causa morbosa possa
comunque determinare una delle minorazioni considerate dalla legge.
In ordine alle condizioni socio-economiche della
ricorrente, nulla ha eccepito la difesa di parte convenuta, e pertanto
valutando tale comportamento contro le Amministrazioni predette, il Pretore,
stima di avere per ammesse le circostanze di fatto sopra esposte.
Sussistono pertanto i requisiti di
cui all'art. 13, legge 1971, n. 118, e le parti convenute in solido devono
essere condannate alla corresponsione dell'assegno relativo, con la decorrenza 1-7-1976, e con gli interessi di legge sui ratei maturati e
non percetti.
Le spese di lite sono poste a carico
di parti convenute, e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U.
sono del pari poste a carico di parti convenute, con
separato provvedimento. La sentenza è esecutiva di diritto.
P.Q.M.
il Pretore visto l'art. 442 C.P.C.
- dichiara parte attrice, S.A., incapace al lavoro in
misura superiore ai 2/3 del normale, ai sensi dell'art. 13 g. 1971, n. 118;
- condanna parti
convenute, Amministrazioni interni e sanità, in solido, alla corresponsione
dell'assegno di cui all'art. 13 cit. con la decorrenza dall'1-7-1976, con gli
interessi di legge sui ratei maturati e non percetti;
visto l'art. 91 C.P.C.
- condanna parti convenute in solido
a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate
in L. 10.000 per esposti, L.
60.000 per diritti, L. 100 mila per onorari, e così L. 170.000 oltre successive occorrendo, ed oltre le spese
di C.T.U. liquidate con separato provvedimento;
visto l'art. 447 C.P.C. dichiara la
presente sentenza esecutiva di diritto.
Così deciso in Torino lì 23/24-7-1979.
IL PRETORE
DOTT.
ANGELO CONVERSO
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