Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

SENTENZA SUL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE DEGLI HANDICAPPATI PSICHICI

 

 

In nome del popolo italiano, noi, dott. Angelo Conversa, Pretore del Lavoro di Torino, abbiamo pronunciato sentenza nel procedimento civile R.G.L. n. 997/79, promosso da: S.A., residente in Torino, rappresentata dall'avv. V.F., presso il quale ha eletto domicilio in Torino, Via D.M. 29. Procura in atti. Parte attrice ricorrente contro l'Amministrazione dell'interno e della società, in persona dei rispettivi Ministri, Segretari di Stato pro-tempore, rappresentanti e difesi dall'Avvoca­tura distrettuale dello Stato di Torino, procura­trice e domiciliataria ex lege. Parti convenute resistenti.

 

Oggetto: assegno alimentare ex legge 1971, 118.

Conclusioni di parte attrice: dichiararsi il di­ritto della Signora S.A., ad ottenere, a carico del­lo Stato ed a cura del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, il trattamento economico di cui all'art. 12 o alternativamente subordinata­mente di cui all'art. 13 legge 30-3-1971 n. 118, e successive modifiche; condannarsi conseguente­mente il Ministero dell'interno ed il Ministero della sanità, in persona dei rispettivi Ministri pro­tempo, alla corresponsione della suddetta provvi­denza economica con decorrenza dal primo gior­no del mese successivo a quello di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità; con gli interessi secondo legge, dalle singole scadenze.

Conclusioni di parte convenuta: assolversi dal­le domande attrici.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato l'8-3-1979, la S., conve­niva avanti questo Pretore i Ministeri degli interni e della sanità, al fine di sentire accogliere le con­clusioni di cui in epigrafe.

Assumeva infatti che, in data 25-6-1976, aveva presentato domanda di pensione per invalidità civile; che tale domanda era stata respinta dalla Commissione invalidi in quanto ritenuta la malat­tia non di competenza, essendo dovuta esclusiva­mente a cause psichiche; che riteneva tale as­serzione infondata, ed aveva espletato i gravami del caso; che la ricorrente era coniugata con due figli di 16 e 17 anni, e separata da oltre tre anni, non potendo proseguire ulteriormente la convivenza a causa del suo stato di salute; che sino al 1978, aveva lavorato presso la M.A. S.p.A., mentre i primi sintomi erano insorti dopo la na­scita dei figli; che negli ultimi 4/5 anni la situa­zione era peggiorata e diventata gravissima; che la ricorrente doveva vivere con l'assistenza pre­valente della sorella e di un fratello; che sussi­stevano pertanto tutti i requisiti di legge per la concessione dei benefici di cui all'art. 12 o all'ar­ticolo 13 legge 1971 n. 118.

Con decreto in data 13-3-1979, il Pretore fissava udienza avanti a sé allì 7-5-1979.

Ricorso e decreto erano ritualmente notificati a parti convenute che si costituivano in termini. Le Amministrazioni anzidette, si limitavano a chiedere genericamente il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

All'udienza fissata il Pretore disponeva per la C.T.U., espletata la quale all'udienza dellì 23-7­1979 pronunziava la presente sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Deve preliminarmente dichiararsi la decadenza ex art. 442-416 C.P.C. di parti convenute da ogni eccezione di merito.

Il C.T.U. dott. C., ha sottoposto la ricorrente ad una visita psichiatrica specialistica, ed a visite mediche a conclusione delle quali ha posto la diagnosi di psicosi dissociativa, con turbe alluci­natorie e molteplici somatizzazioni; gastro-colon­ptosi; colite diffusa.

Si tratta di un quadro gravissimo soprattutto per quel che riguarda la psicosi schizofrenica. A giudizio del C.T.U. le capacità di lavoro della ricorrente sono scemate almeno all'85% del nor­male.

Il Pretore, condivide a pieno le conclusioni del C.T.U. in ragione della loro completezza diagno­stica, e dell'assenza di vizi logici.

Le malattie anzidette sono chiaramente ricom­prese nell'art. 2 della legge 30-3-1971, n. 118, trat­tandosi di minorazione psichica acquisita, con caratteri progressivi.

La dizione legislativa infatti, è comprensiva di qualunque causa morbosa possa comunque deter­minare una delle minorazioni considerate dalla legge.

In ordine alle condizioni socio-economiche del­la ricorrente, nulla ha eccepito la difesa di parte convenuta, e pertanto valutando tale comporta­mento contro le Amministrazioni predette, il Pre­tore, stima di avere per ammesse le circostanze di fatto sopra esposte.

Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 13, legge 1971, n. 118, e le parti convenute in solido devono essere condannate alla corresponsione dell'assegno relativo, con la decorrenza 1-7-1976, e con gli interessi di legge sui ratei maturati e non percetti.

Le spese di lite sono poste a carico di parti convenute, e sono liquidate in dispositivo.

Le spese di C.T.U. sono del pari poste a carico di parti convenute, con separato provvedimento. La sentenza è esecutiva di diritto.

 

P.Q.M.

 

il Pretore visto l'art. 442 C.P.C.

- dichiara parte attrice, S.A., incapace al la­voro in misura superiore ai 2/3 del normale, ai sensi dell'art. 13 g. 1971, n. 118;

- condanna parti convenute, Amministrazioni interni e sanità, in solido, alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 13 cit. con la decorren­za dall'1-7-1976, con gli interessi di legge sui ratei maturati e non percetti;

visto l'art. 91 C.P.C.

- condanna parti convenute in solido a rifon­dere a parte attrice le spese di lite liquidate in L. 10.000 per esposti, L. 60.000 per diritti, L. 100 mila per onorari, e così L. 170.000 oltre succes­sive occorrendo, ed oltre le spese di C.T.U. liqui­date con separato provvedimento;

visto l'art. 447 C.P.C. dichiara la presente sen­tenza esecutiva di diritto.

 

Così deciso in Torino lì 23/24-7-1979.

IL PRETORE

DOTT. ANGELO CONVERSO

 

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