Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre
- dicembre 1979
Specchio nero
NEGATO AGLI HANDICAPPATI IL DIRITTO ALLA CASA
A chiacchiere si riconoscono i
diritti, in concreto molto spesso essi sono negati.
Un esempio è costituito dal bando di
concorso dell'IACP (Istituto autonomo case popolari)
di Torino del 1° giugno 1979 in cui, per l'assegnazione di alloggi nel Comune
di Ivrea, è scritto quanto segue: «possono
partecipare al presente concorso gli anziani od invalidi con un nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone».
Per cui se l'anziano o l'invalido hanno la moglie e un figlio, allora niente casa.
Ma non basta!
Il bando precisa
infatti che «è considerato invalido
il richiedente che dimostri con certificato rilasciato dalla competente
Autorità un'invalidità non inferiore al 67% e che non svolga una qualsiasi attività
lavorativa».
Se si considera che la pensione
mensile di invalidità è di L.
70.000, balza evidente il carattere sociale e umano delle condizioni del
bando.
C'è poi da dire
che l'art. 17 del DPR 27 aprile 1978 n. 384 stabilisce che «gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi
che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta».
Il citato articolo del DPR 384 non
parla né di invalidità superiore al 67%, né di nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone e tanto meno prescrive
che l'handicappato «non svolga una qualsiasi
attività lavorativa».
L'IACP ritiene di rispettare le leggi
vigenti? Che cosa ne pensa il Comune di Ivrea, al
quale il DRP 24 luglio 1977 n. 616, art. 94, ha attribuito «le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica»?
Infine che cosa intende fare la
Regione Piemonte a cui i movimenti di base hanno posto da anni il problema
degli alloggi per invalidi, anziani e altri casi sociali e che finora non si è
degnata di dare alcuna risposta positiva?
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