Prospettive assistenziali, n. 49,
gennaio - marzo 1980
LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SULLE
ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI (1)
Con legge 17
agosto 1979 n. 37 la Regione Toscana ha approvato le norme relative alla «Istituzione
delle Associazioni intercomunali».
La legge
definisce «gli ambiti territoriali
adeguati alla organizzazione e alla gestione coordinata
dei servizi e delle funzioni esercitate dalle Amministrazioni locali».
È pertanto
diretta a superare la polverizzazione dei Comuni per quanto concerne tutte le
funzioni e tutti i servizi di loro competenza (e non solo quelli sanitari e assistenziali).
Tuttavia,
per verificare se l'obiettivo perseguito è l'Unità
locale di tutti i servizi non gestibili dai singoli Comuni, occorrerà vedere se
la legislazione regionale riguardante i vari settori di intervento prevederà un unico comitato di gestione o tanti comitati
di gestione quante sono le materie.
Nella
seconda ipotesi, infatti, i rischi sono la frammentazione degli interventi, lo
svuotamento dei compiti di indirizzo e coordinamento
dell'Assemblea e dell'Esecutivo dell'Associazione intercomunale e
l'attribuzione di poteri politici ai tecnici.
TESTO
DELLA LEGGE
Art. 1.
(Suddivisione del
territorio in zone sovracomunali)
Nel quadro degli indirizzi e delle iniziative diretti a definire gli
ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione coordinata dei
servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali, il
territorio della regione toscana, sentiti i comuni e le province a norma degli
articoli 11 e 12 della Legge 23-12-1978, n. 833, è suddiviso nelle zone che
risultano dall'allegato A).
Le zone di cui al primo comma individuano gli ambiti
territoriali per la gestione dei servizi sociali e
sanitari ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La zona n. 10 di cui all'allegato A) è suddivisa, ai
fini di una articolata gestione dei servizi sociali e
sanitari, nelle aree ad essa interne indicate nell'allegato B). Con riferimento
a tali servizi, la stessa zona n. 10 individua l'ambito territoriale per il
coordinamento con gli interventi negli altri settori di cui all'art. 11, 2° comma, lett.
a), della legge 23-12-1978, n. 833.
Art. 2.
(Costituzione e funzioni
delle associazioni intercomunali)
In ciascuna delle zone di cui all'allegato A) la
Regione promuove, tra i comuni che in essa ricadono,
una associazione intercomunale.
I comuni associati possono attribuire all'associazione
l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla
Regione. L'associazione promuove inoltre, nel quadro degli
indirizzi e delle direttive di cui agli artt. 7 e 8
della Legge regionale 30-4-1973, n. 30, il coordinamento delle funzioni
regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.
Nel settore dei servizi sanitari
l'associazione opera attraverso le unità sanitarie locali disciplinate dalla
legge 23-12-1978, n. 833 e dalle
relative leggi statali e regionali d'attuazione.
Art. 3.
(Statuto
dell'associazione)
L'associazione intercomunale è retta da un proprio
statuto, che disciplina, tra l'altro, nel rispetto delle norme della presente
legge, della legge 2312-1978, n. 833 e delle altre
leggi statali:
1) la denominazione e la sede dell'associazione;
2) la composizione, i compiti e il funzionamento
degli organi dell'associazione;
3) le forme ed i modi di
collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati e le modalità della
preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali;
4) le modalità per il coordinamento
delle funzioni delegate ai comuni;
5) i casi di esercizio, da
parte dei comuni, della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell'associazione
ai sensi dell'art. 10;
6) le forme rivolte ad assicurare la partecipazione
popolare all'attività dell'associazione, la pubblicità delle sedute
dell'assemblea, le modalità di invio degli ordini del
giorno dell'assemblea ai comuni associati;
7) i criteri di organizzazione
degli uffici; 8) il sistema di contabilità e bilancio; 9) i modi di finanziamento;
10) le modalità per l'insediamento
dell'assemblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione di
cui all'art. 12.
Lo statuto dell'associazione intercomunale, deliberato
dai consigli dei comuni compresi nell'associazione, è approvato nelle forme
previste per i consorzi tra i comuni.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il consiglio regionale delibera un regolamento provvisorio delle
associazioni intercomunali, che ne disciplina
l'organizzazione e il funzionamento fino all'entrata in vigore dello statuto
di cui al comma precedente.
Art. 4.
(Organi
dell'associazione intercomunale)
Sono organi dell'associazione intercomunale:
a) l'assemblea;
b) l'esecutivo;
c) il presidente.
A norma della legge 23-12-1978, n. 833 e delle
relative leggi statali e regionali di attuazione, per
il settore dei servizi sanitari è istituito presso ogni associazione
intercomunale un comitato di gestione, con i compiti previsti da tali leggi, in
deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 7.
Art. 5.
(Assemblea. Nomina dei membri e durata
in carica)
L'assemblea è composta da
consiglieri dei comuni compresi nel territorio dell'associazione intercomunale
e dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli
comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni,
perdita della qualità di consigliere comunale ed altri casi previsti dallo
statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti
disposizioni.
I consiglieri comunali che vanno a far parte dell'assemblea sono eletti dai rispettivi consigli secondo i
criteri di proporzionalità disciplinati dallo statuto.
Il numero dei componenti
dell'assemblea non può comunque essere inferiore a 50, con garanzia di rappresentanza
delle minoranze.
A far parte dell'assemblea dell'associazione
intercomunale possono essere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo
di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali
eletti a suffragio diretto.
Art. 6.
(Compiti
dell'assemblea)
Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti
di competenza dell'associazione intercomunale non attribuiti ad altri organi
in conformità allo statuto ed ai principi della presente legge.
All'assemblea spetta comunque
di deliberare sugli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei
conti
consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta
organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni.
Art. 7.
(L'esecutivo)
L'esecutivo è composto da
membri dell'assemblea ed è eletto da questa secondo i criteri e le modalità
stabilite dallo statuto.
Possono comunque essere
invitati a partecipare alle sedute dell'esecutivo i sindaci dei comuni
associati.
All'esecutivo spettano compiti di proposta all'assemblea,
di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione
e di vigilanza.
Lo statuto determina le altre funzioni amministrative
di competenza dell'esecutivo.
Art. 8.
(Il presidente)
Il presidente dell'associazione intercomunale è
eletto dall'assemblea tra propri membri, con le modalità previste dallo
statuto.
Il presidente rappresenta l'associazione intercomunale,
convoca e presiede l'esecutivo e l'assemblea, esercita gli altri compiti
attribuitigli dallo statuto.
Art. 9.
(Personale)
Per l'attuazione dei propri compiti, l'associazione intercomunale si avvale del personale e delle
strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e
dagli altri enti locali.
Il personale di cui al comma
precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.
Art.
10.
(Facoltà di riesame
ed esecutività degli atti dell'associazione)
I comuni compresi nell'associazione intercomunale
hanno facoltà di chiedere motivatamente il riesame di determinati atti
dell'associazione, secondo le modalità, i termini e gli effetti disciplinati
dallo statuto.
I controlli sugli atti delle associazioni intercomunali
sono esercitati dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.
Art.
11. (Associazioni all'interno della zona 10)
Le aree A, B, C, D, E di cui all'allegato B) individuano
altrettanti ambiti delle unità sanitarie locali, la cui disciplina si conforma
all'art. 15 della Legge 23-12-1978 n. 833, e alle relative leggi statali e
regionali di attuazione. Organi di tali unità
sanitarie locali sono il consiglio comunale, il comitato di gestione e il suo
presidente.
Per ciascuna delle aree F, G, H di cui all'allegato B) la regione promuove ulteriori associazioni
tra i comuni in esse compresi con i compiti di gestione dei servizi che saranno
disciplinati dalla legge regionale istitutiva delle unità sanitarie locali, in
attuazione dell'art. 61, della legge 23-121978 n. 833. Alle
predette associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli artt. 3, 9, 10 e 12 della presente
legge.
Gli organi delle associazioni di cui al precedente comma sono l'assemblea, il comitato di gestione
e il suo presidente. Per essi si applica la disciplina
dell'art. 15 della legge 23-12-1978, numera 833. Per la
prima costituzione e fino all'approvazione dello statuto dell'associazione,
l'assemblea é composta secondo i criteri di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e di essa fanno comunque parte i rappresentanti dei comuni
compresi nella rispettiva associazione che risultino nominati nell'assemblea
dell'associazione intercomunale corrispondente alla zona n. 10 di cui
all'allegato A).
I presidenti dei comitati di gestione delle associazioni di cui al secondo comma e delle altre
unità sanitarie locali interne alla suddetta zona n. 10 possono essere invitati
a partecipare alle riunioni dell'esecutivo dell'associazione intercomunale
corrispondente alla stessa zona n. 10.
Art. 12.
(Prima costituzione dell'associazione
intercomunale)
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il consiglio regionale, su iniziativa
della giunta, delibera le modalità operative attraverso le quali i comuni, in
attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 13,
14, 15, 16, 17 e 18 sono chiamati a concorrere alla prima costituzione
dell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, mediante la
elezione dei propri rappresentanti.
Di tale atto del consiglio regionale è data immediata
comunicazione a tutti i sindaci. Di esso è disposta
inoltre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione i consigli comunali provvedono alla elezione di cui al
primo comma e i relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al
presidente della giunta regionale.
Le associazioni intercomunali sono costituite con
singoli decreti del presidente della giunta regionale, una
volta eletti almeno i tre quarti dei membri delle rispettive assemblee. La eventuale integrazione dell'assemblea con gli altri
membri é disposta con successivo decreto.
Il presidente della giunta regionale o un componente
della giunta da lui delegato provvede inoltre alla prima convocazione
dell'assemblea che, come suo primo atto, elegge il presidente e procede quindi
alla nomina di una commissione per la redazione di uno schema di statuto da sottoporre
all'approvazione dei consigli comunali a norma dell'art. 3. Per la prima
elezione del presidente dell'associazione
intercomunale si applicano le modalità previste dall'art. 37, terzo camma,
dello statuto della regione Toscana.
Art.
13.
(Composizione
dell'assemblea. Proporzionalità della partecipazione dei comuni)
L'assemblea dell'associazione intercomunale è
composta da un numero di membri non inferiore a 50,
qualora la somma di tutti i consiglieri dei comuni compresi nell'associazione
non superi il numero di 200.
Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato
a 60 o 70 rispettivamente nei casi in cui la somma suddetta non superi il
numero di 300 o ecceda tale numero.
Ogni Comune esprime i propri rappresentanti
nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, nel numero che
rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea,
determinato ai sensi del primo e secondo comma, sta nello stesso rapporto
esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e
il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi
nell'associazione intercomunale.
Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza
nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al
rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo
proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla
popolazione residente nei comuni stessi e nei casi e nella misura che seguono:
a) per i comuni compresi nelle associazioni
intercomunali la cui assemblea, ai sensi del primo e secondo comma, sia
composta da un numero di membri non inferiore a 50 o
60:
- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumento del 50%
- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 100%
- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 200%
- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del
300%
b) per i comuni compresi nelle associazioni
intercomunali la cui assemblea, ai sensi del secondo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a 70:
- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumento del 100%
- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 200%
- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 300%
- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del
400%.
Per popolazione residente si intende
quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione
o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato, ai
fini del calcolo proporzionale di cui al 3° comma, anche per la determinazione
del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di
tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
I comuni per i quali il calcolo proporzionale
suddetto dia un quoziente contenente una frazione di
unità esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale un numero di
rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento all'unità
superiore.
Art.
14.
(Proporzionalità dei
rappresentanti delle liste politiche)
I rappresentanti che ciascun comune, ai sensi del
precedente articolo, esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale riflettono proporzionalmente la consistenza
quantitativa delle liste politiche rappresentate nel consiglio comunale. In
particolare, ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata nell'assemblea
dell'associazione intercomunale nel numero dei consiglieri che, rispetto al
totale dei consiglieri del comune a eleggere
nell'assemblea a norma del precedente articolo, sta nello stesso rapporto
esistente tra il numero dei consiglieri espressi dalla lista nel consiglio
comunale ed il numero complessivo dei consiglieri del comune. Dai quozienti
risultanti da tale calcolo proporzionale per ciascuna lista politica
si ricava la provenienza di lista delle unità corrispondenti al totale dei
consiglieri da eleggersi dal consiglio comunale nell'assemblea dell'associazione
intercomunale, anche per effetto dell'applicazione del criterio sussidiario dei
maggiori resti. Qualora il quoziente calcolato per due o più liste contenga un resto uguale e occorra individuare quale di
queste liste debba esprimere un proprio consigliere nell'assemblea dell'associazione
intercomunale, si applicano i seguenti criteri: a) tra più liste il cui quoziente esprime, oltre il resto, almeno
una unità piena, si sceglie quella meno rappresentata in consiglio comunale in
proporzione alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni comunali; b) tra più liste, per alcune delle
quali il relativo quoziente esprime almeno una unità piena e per altre no, si
scelgono queste ultime; c) tra più
liste il cui quoziente non esprime una unità piena, si sceglie quella che nelle
elezioni comunali ha ottenuto la maggiore percentuale di voti.
Art.
15.
(Garanzia di
rappresentanza delle liste minoritarie)
Ciascuna lista politica che, nel complesso dei comuni
compresi nel l'associazione intercomunale, abbia espresso
almeno un consigliere comunale e per la quale l'applicazione dei criteri di
cui al precedente articolo non consenta la rappresentanza nell'assemblea
dell'associazione intercomunale, acquista il diritto alla nomina nell'assemblea
stessa di un proprio consigliere comunale, che si va ad aggiungere ai membri
di provenienza delle altre liste secondo i criteri disciplinati dal precedente
articolo.
Qualora le liste minoritarie predette, sempre
considerate separatamente tra di loro, siano rappresentate,
nel complesso dei comuni compresi nell'associazione intercomunale, da più di un
consigliere, il loro rappresentante nell'assemblea dell'associazione
intercomunale è espresso, nell'ordine e ove necessario: a) dal consiglio comunale nel quale la lista ha il maggior
quoziente, calcolato con le modalità e ai fini di cui all'articolo precedente;
b) dal consiglio comunale alla cui
formazione la lista ha concorso con la maggiore percentuale di voti; c) dal consiglio comunale
corrispondente al territorio con maggiore popolazione.
Allo scopo di consentire l'applicazione del presente
articolo alle liste politiche non rappresentate a livello nazionale, lo
statuto dell'associazione intercomunale determina le
modalità per l'accertamento dell'affinità tra le varie liste rappresentate
in più consigli comunali. Per la fase transitoria si applicano i criteri
classificatori delle varie liste politiche approvati
dal consiglio regionale a norma del precedente art. 12 primo comma.
Art.
16.
(Ulteriori integrazioni)
Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 13, 14 e 15 comporti l'elezione nell'assemblea dell'associazione
intercomunale di un numero di consiglieri inferiore a
60, ovvero inferiore a 70 o 80, rispettivamente nei casi di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 13, l'assemblea è integrata fino e non oltre tale
numero con ulteriori consiglieri comunali di provenienza di quelle liste
politiche per ciascuna delle quali la somma dei rispettivi quozienti comunali
calcolati a norma dell'art. 14, diminuita di tante unità pari al numero dei
consiglieri della lista espressi dai comuni a far parte dell'assemblea secondo
le operazioni di cui agli artt. 14 e 15, dia una
differenza di segno positivo. La misura di tale differenza
determina le priorità tra le varie liste che possono concorrere alla integrazione dell'assemblea a norma del presente
articolo. Nel caso che, per una o più liste, la differenza predetta sia eccedente ad una unità, queste stesse liste possono
concorrere alla integrazione dell'assemblea con più consiglieri, anche a
preferenza di altre liste, secondo l'ordine di priorità che via via si determina computando in diminuzione, per ciascuna
lista, tante unità quanti sono i rispettivi consiglieri assegnati per
l'integrazione dell'assemblea.
Per ciascuna lista, i consiglieri da integrare
nell'assemblea ai sensi del precedente comma sono espressi, nell'ordine, dai
comuni nei quali la lista stessa presenta, ai sensi dell'art. 14, i quozienti
con più alto resto, non considerando tuttavia i comuni per i quali tale resto,
in conseguenza delle precedenti operazioni, ha comportato l'attribuzione alla
lista di un ulteriore consigliere nell'assemblea dell'associazione intercomunale.
Qualora si debba scegliere tra i comuni nei quali la lista presenta un
quoziente con resto uguale, si applica il criterio della maggiore percentuale
di voti ottenuti dalla lista per l'elezione comunale, ovvero,
in via subordinata, della maggiore popolazione.
Anche ai fini del presente articolo trova applicazione il
disposto del terzo comma dell'art. 15.
Art.
17.
(Liste di
maggioranza assoluta)
Nel caso in cui l'applicazione dei criteri dei
precedenti artt. 13, 14, 15 e 16 attribuisca ad una
determinata lista politica la maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, e sempre che la stessa
lista non abbia ottenuto anche la complessiva maggioranza assoluta dei voti
validi nelle elezioni dei consigli comunali in carica nei comuni compresi
nell'associazione intercomunale, l'assemblea suddetta è aumentata di tanti
membri quanti occorrono, sommati a quelli attribuiti alle altre liste politiche,
a superare il numero dei membri della lista maggioritaria.
I membri aggiunti all'assemblea ai sensi del
precedente comma sono attribuiti alle liste politiche
rappresentate nei consigli dei comuni dell'associazione intercomunale,
secondo l'ordine determinato dalla percentuale con cui, per ciascuna lista
politica, la somma dei rispettivi quozienti comunali, calcolati a norma
dell'art. 14, si trova rispetto al numero dei membri dell'assemblea già
assegnati alla lista.
Nella determinazione delle liste politiche che, in
base alle migliori percentuali suddette, concorrono alla integrazione
dell'assemblea, non sono computate, oltre la lista maggioritaria, le liste
alle quali siano già stati assegnati un numero di membri dell'assemblea pari al
numero complessivo dei rispettivi consiglieri comunali dei comuni compresi
nell'associazione intercomunale.
Per i consiglieri da integrare nell'assemblea ai
sensi del presente articolo, si applicano i criteri dell'art. 16, secondo e terzo comma.
Art.
18.
(Sindaci dei comuni
associati)
I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto
dell'assemblea dell'associazione intercomunale. In
quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti delle elezioni dei
membri dell'assemblea a norma dei precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri spettanti alla
rispettiva lista politica.
Art.
19.
(Consorzi socio-sanitari
e distretti scolastici)
Fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del servizio sanitario nazionale, i consorzi
socio-sanitari costituiti in base alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50,
continuano a svolgere le loro funzioni negli ambiti territoriali delle zone di intervento individuate con la legge regionale 7 dicembre
1973, n. 64.
La regione assume la zonizzazione di cui all'articolo
1 come base per le proprie proposte di revisione dei
distretti scolastici. Tali proposte sono trasmesse al ministro della pubblica
istruzione per i provvedimenti di competenza di questi, ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. 31-5-1974, n. 416. Del provvedimento del
ministro viene richiesta l'emanazione prima della data
prevista per le prossime elezioni dei consigli distrettuali.
Art.
20.
(Comunità montane)
Con successiva legge regionale, i cui effetti
decorreranno dal primo rinnovo ordinario dei consigli
comunali, la disciplina delle comunità montane prevista dalle leggi regionali
di attuazione della legge 3-12-1971, n. 1102, sarà adeguata a quella delle
associazioni intercomunali, secondo i principi di cui alla presente legge. Le
norme di adeguamento riguarderanno, tra l'altro, gli
statuti e i loro contenuti e modalità di approvazione, il funzionamento interno
e i raccordi con i comuni facenti parte della comunità montana, gli organi e la
relativa composizione, le modalità di elezione e le competenze. La legge
regionale provvederà inoltre alla revisione delle
delimitazioni territoriali delle comunità montane e si atterrà comunque alle
disposizioni della legge statale concernenti la materia.
Qualora un'area intercomunale di cui alla presente
legge coincida con una zona omogenea montana delimitata ai sensi della legge
regionale 2-1-1973, n. 1 e successive modifiche, ovvero
non vi coincida unicamente per frazioni di territorio di comuni solo
parzialmente classificati montani, per l'area suddetta la comunità montana
esercita tutte le funzioni dell'associazione intercomunale, della quale non si
procede alla costituzione a norma dell'art. 2.
Nei casi di cui al comma precedente, e fino alla data
di decorrenza degli effetti della legge regionale da approvarsi ai sensi del
primo comma, alla giunta della comunità montana sono attribuiti i compiti dei
comitati di gestione di cui all'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833, mentre
al presidente ed al consiglio della comunità montana sono
attribuiti rispettivamente i compiti di cui all'art. 8 e all'art. 6. Per tale
fase transitoria, i comuni hanno facoltà di subordinare al rispetto di
determinate procedure e modalità l'attribuzione alla
comunità montana dell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla regione.
Per tutti i casi di coincidenza
parziale tra il territorio delle comunità montane e le singole aree
intercomunali di cui all'art. 1, la legge regionale di cui al primo comma
disciplina la composizione del consiglio della comunità montana in modo da
consentire che tutti i membri del consiglio, espressi dai comuni montani
compresi in una delle associazioni intercomunali di cui alla presente legge,
facciano altresì parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale in
questione. In prima applicazione
e in attesa della decorrenza degli effetti della
legge regionale richiamata, dall'assemblea dell'associazione intercomunale,
costituita ai sensi dell'art. 2, fanno parte di diritto tutti i consiglieri
che, in rappresentanza dei comuni montani compresi nell'area intercomunale,
sono stati eletti nel consiglio di una o più comunità montane. In quanto
compatibile, essi sono computati, agli effetti dell'elezione dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale a norma dei
precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri
spettanti alla rispettiva lista politica.
Art.
29.
(Variazione delle zone sovracomunali)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, il consiglio regionale può modificare, con provvedimento deliberativo,
la delimitazione delle zone di cui all'art. 1, ove ne venga
fatta richiesta da uno o più consigli comunali delle aree interessate, anche al
fine di promuovere intese con altre regioni per la gestione comune di servizi
in territori finitimi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.
Dopo la scadenza del termine suddetto
le eventuali ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale.
I provvedimenti regionali di cui al presente articolo
sono comunque presi dopo aver sentito le province e i
comuni territorialmente interessati.
Art.
22.
(Indennità agli
amministratori. Finanziamenti)
In attesa della legge regionale di riordino e di
omogeneizzazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere agli
amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione, nonché
delle forme associative tra gli enti locali disciplinate con legge regionale
agli amministratori delle associazioni intercomunali si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge regionale 23-11-1977, n. 79.
Il bilancio di previsione per l'anno 1980 determina
il contributo della regione per le spese di primo funzionamento delle
associazioni intercomunali. Il contributo, ripartito in quote fisse per ciascuna associazione, può essere erogato, su richiesta
dell'associazione interessata, per il tramite del comune ove ha sede
l'associazione stessa.
ALLEGATO A
1) Lunigiana: comprendente
i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
2) Area di Massa Carrara:
comprendente i comuni di Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso.
3) Versilia:
comprendente i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
4) Garfagnana:
comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio,
Pieve Fosciano, San Romano Garfagnana,
Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli,
Villa Collemandina.
5) Media Valle del Serchio:
comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo
a Mozzano, Coreglia Antelminelli,
Fabbriche di Vallico.
6) Piana di Lucca: comprendente i comuni di Altopascio, Capannori,
Lucca, Montecarlo, Pescaglia,
Porcari, Villa Basilica.
7) Val di Nievole:
comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a
Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
8) Area Pistoiese:
comprendente i comuni di Abetone,
Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio,
Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese,
Serravalle Pistoiese, Quarrata.
9) Area Pratese:
comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.
10) Area Fiorentina: comprendente i
comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci,
Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle
Val di Pesa, Vaglia.
11) Mugello Val di Sieve: comprendente i comuni di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve,
Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve,
Scarperia, Vicchio.
12) Area Pisana: comprendente i
comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano.
13) Area Livornese: comprendente i
comuni di Collesalvetti, Fauglia,
Livorno, Lorenzana, Orciano Pisano.
14) Bassa Val di Cecina: comprendente i comuni di Bibbona,
Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Cuardistalla, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.
15) Alta Val di Cecina:
comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina,
Pomarance, Volterra.
16) Val d'Era: comprendente i
comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia,
Peccioli,
Ponsacco, Pontedera, Terricciola.
17) Val d'Arno inferiore: comprendente i comuni di
Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli,
Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria
a Monte.
18) Bassa Val d'Elsa: comprendente i comuni di
Capraia Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci.
19) Alta Val d'Elsa: comprendente i
comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.
20) Val d'Arno Superiore:
comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia,
Figline Valdarno, Incisa in
Val d'Arno, Laterina,
Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine
Val d'Arno, Pian di Scò, Reggello,
Rignano sull'Arno, San Giovanni
Valdarno, Terranuova Bracciolini.
21) Casentino: comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio,
Stia, Talla.
22) Val Tiberina: comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi,
Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.
23) Area Aretina Nord: comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Cívitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.
24) Area Val di Chiana Est:
comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.
25) Val di Cornia:
comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.
26) Arcipelago Toscano:
comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,
Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
27) Colline Metallifere: comprendente i comuni di Campagnatico, Castiglione della
Pescaia, Cinigiano, Civitella
Paganico, Grosseto, Scansano, Roccastrada.
29) Colline dell'Albegna: comprendente i comuni di Capalbio,
Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello,
Pitigliano, Sorano.
30) Area Senese: comprendente i
comuni di Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni,
Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano
Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia,
Siena, Sovicille.
31) Val di Chiana: comprendente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.
32) Amiata: comprendente i comuni di
Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del
Piano, Castell'Azzara, Castiglione
d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa
Fiora, Seggiano, Semproniano.
ALLEGATO B
A) il territorio delle
circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 1 e 8;
B) il territorio delle
circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 2 e 3;
C) il territorio delle
circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 4 e 5;
D) il territorio delle
circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 6, 7, 9 e 10;
E) il territorio delle
circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 11, 12, 13 e
14;
F) il territorio dei comuni di
Lastra a Signa, Scandicci e
Signa;
G) il territorio dei comuni di Calenzano, Campi, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia;
H) il territorio dei comuni di
Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in
Chianti, Impruneta, Tavarnelle
Val di Pesa, S. Casciano Val di Pesa.
La delimitazione del territorio del comune di Firenze in circoscrizioni è quella risultante dalla
deliberazione numero 1790/966 adottata dal Consiglio comunale di Firenze in
data 17 maggio 1976.
(1) A pagina 29 di questo numero sono
riportate le norme più significative della legge della Regione Toscana
riguardanti le Unità sanitarie locali.
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