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LEGGI DELLE REGIONI VENETO, TOSCANA
E UMBRIA SUGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE UNITA' LOCALI
Ai sensi
dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni dovevano, entro
il 28 giugno 1979, individuare gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie
locali; disciplinarne con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione e il funzionamento e stabilire i criteri per l'articolazione
per le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.
La costituzione delle Unità sanitarie locali doveva essere deliberata
dalle Regioni entro il 31 dicembre 1979.
Molte sono
le Regioni che non hanno attuato le suddette prescrizioni, nemmeno al momento
in cui scriviamo.
Numerose
sono inoltre le inadempienze del Governo.
Lo stato
giuridico e normativo dei 700.000 operatori sanitari non è
stato definito entro il 30 giugno 1979 come prevedeva la legge 833. Il Governo non ha approvato altri fondamentali provvedimenti
quali la creazione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro,
la definizione del prontuario farmaceutico.
A sua volta
il Parlamento non ha ancora approvato il piano sanitario nazionale, piano che
il Governo ha presentato con notevole ritardo.
Ne consegue
che, al momento in cui scriviamo, vi è una situazione di completo caos
istituzionale. Funzionano infatti enti (mutualistici e
ospedalieri) che, in base alla legge 833, hanno cessato di esistere, mentre in
molte parti d'Italia non ci sono i nuovi organismi (le unità sanitarie locali)
deputate a gestire i servizi a partire dal 1 °
gennaio 1980.
Ciò premesso
in questo articolo stralciamo i punti salienti delle
leggi emanate dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria per la costituzione degli
organi istituzionali previsti dalla legge 833 per quanto riguarda i seguenti
aspetti:
-
composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei
Comuni;
- funzioni
dell'Assemblea dell'Associazione;
-
composizione del Comitato di gestione;
- funzioni
del Comitato di gestione;
-
partecipazione e informazione;
- poteri di
verifica e di coordinamento delle Regioni;
- funzioni
in materia di servizi sociali;
- ufficio di
direzione e organizzazione dei servizi.
REGIONE VENETO
Riferimento: legge 25 ottobre 1979, n. 78 «Norme
per la costituzione ed il funzionamento delle Unità sanitarie locali in
attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea dell'Associazione è formata dai
rappresentanti dei Comuni associati secondo i seguenti criteri:
Comuni fino a 3.000 abitanti: 1
rappresentante; Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti;
Comuni oltre i 10.000 abitanti:
- da 10.001 a 100.000 abitanti: 3
rappresentanti più 1 ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500
abitanti;
- oltre i 100.000 abitanti: 21
rappresentanti più 1 ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000
abitanti.
I rappresentanti dei Comuni nella Assemblea
dell'Associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi Consigli
comunali con voto limitato ad un nominativo, entro il termine di 90 giorni
dalla proclamazione degli eletti. Quando i
rappresentanti da eleggere sono 3 o più, almeno uno deve essere espresso dalla
minoranza.
Quando l'ambito territoriale del l'Unità sanitaria locale
coincide con quello di una Comunità montana, l'Assemblea è sostituita dal
Consiglio della Comunità montana. Nel caso che il territorio della Comunità
montana sia compreso interamente in quello dell'Unità
sanitaria locale si fa luogo all'integrazione dell'Assemblea della Comunità
quando la popolazione residente nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, ma
fuori dal territorio montano della Comunità, non superi il 50 per cento della
popolazione della stessa.
Qualora non vi sia piena coincidenza tra gli ambiti
territoriali della Comunità montana e dell'Unità sanitaria locale, l'Assemblea
della Comunità montana è integrata dai rappresentanti dei Comuni non facenti
parte di essa e ciascun Comune elegge 3
rappresentanti.
L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno con il quale sono
disciplinate le modalità di funzionamento e le norme per la sua eventuale
articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
L'Assemblea generale, organo di promozione ed indirizzo politico dell'azione
complessiva dell'Unità sanitaria locale:
a) elegge il comitato di gestione e provvede al suo
scioglimento e alla rinnovazione;
b) fissa la sede dell'Unità sanitaria locale e la sua
denominazione;
c) approva:
- i bilanci preventivi e i
conti consuntivi, stabilendo le modalità per la copertura di eventuali
risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono
manifestate nel corso dell'esercizio;
- i piani e programmi che impegnano più esercizi e
la pianta organica del personale;
- i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Unità
sanitaria locale e le convenzioni, nonché il
regolamento interno di funzionamento;
- il regolamento che disciplina le forme di partecipazione;
d) provvede all'articolazione del territorio dell'Unità
sanitaria locale in distretti sanitari di base, secondo i
criteri stabiliti dalla legge regionale;
e) emana direttive generali
vincolanti per il Comitato di gestione.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione della Unità
sanitaria locale è composto da 7 membri ove la popolazione residente
nell'ambito territoriale della Unità sanitaria locale non superi i 150.000
abitanti, da 9 membri quando la popolazione è compresa tra 150.000 e 300.000
abitanti, da 11 membri quando la popolazione supera i 300.000 abitanti.
Esso è eletto nella prima riunione dell'Assemblea
fra i propri componenti. L'elezione avviene mediante
votazione su liste con voto di preferenza. L'attribuzione dei seggi del
comitato avviene assegnando alla lista che riporta il maggior numero di voti
rispettivamente 5 o 6 o 7 seggi a seconda che il Comitato sia composto di 7 o 9
o 11 membri. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste in proporzione
ai voti riportati. All'interno di ogni lista risulta
eletto chi ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di
preferenze risulta eletto il più anziano di età.
Nell'ipotesi che i componenti
del Comitato di gestione del Comune singolo non siano consiglieri comunali, essi
partecipano alle sedute dell'Assemblea con diritto di parola.
Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale
coincida integralmente con il territorio della Comunità montana, le funzioni
del Comitato di gestione sono assunte dalla Giunta della Comunità stessa.
Qualora invece non vi sia integrale coincidenza, il Comitato
di gestione è eletto dall'Assemblea integrata.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione:
- predispone i bilanci preventivi e i conti
consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale, i
regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione
dell'Assemblea generale;
- collegialmente determina
le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'Assemblea e può
attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a singoli
componenti, nonché a più componenti riuniti in commissioni permanenti per subaree, definite dall'Assemblea nel caso di Unità sanitarie
locali con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i
coordinatori sanitario e amministrativo, nonché il
coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza
dei prescritti requisiti di professionalità;
- compie ogni altro atto di amministrazione
dell'Unità sanitaria locale.
Al fine di assicurare l'efficienza della gestione, il
Comitato può attribuire all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole
strutture specifici compiti di amministrazione di
carattere esecutivo, ulteriori rispetto a quelli previsti con norme generali.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta
di bilancio di previsione con una relazione contenente:
1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei
servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza
fra i relativi costi e benefici;
2) notizie sullo stato di attuazione
delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla
quantificazione di ogni singolo stanziamento di
bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista
attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario
regionale.
Partecipazione e informazione
In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano ampie forme di
partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità
sanitaria locale e di distretto sanitario di base. L'Unità sanitaria locale, al
fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede
con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:
a) istituzione di organismi di
partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai
rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali
operanti nell'Unità sanitaria locale, nonché dai rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) individuazione di forme di partecipazione dei
cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati
all'attuazione e gestione di singoli servizi;
c) realizzazione di un articolato sistema informativo
finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e
degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici,
alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo
e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle
Unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra
la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria
dell'Unità sanitaria locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e
relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lett. c), della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
A tal fine i progetti dei bilanci preventivi, dei
conti consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal Comitato di
gestione, sono inviati alla Giunta regionale la quale esprime il proprio parere,
entro 30 giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia al Comitato di controllo.
Il Comitato di gestione presenta all'Assemblea gli
atti di cui sopra, corredati del parere della Giunta regionale.
La Giunta regionale attua, inoltre, forme di
collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle Unità
sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.
Per conseguire tali obiettivi la Giunta regionale ha
facoltà di chiedere alle Unità sanitarie locali informazioni e notizie e può
proporre ai Consiglio regionale l'emanazione di
indirizzi e direttive vincolanti.
Funzioni in materia di servizi sociali
In attesa della legge di riforma del settore assistenziale
pubblico ed in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, e degli artt. 11 e 15 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le funzioni relative ai servizi
sociali sono esercitate, negli ambiti territoriali individuati ai sensi della
presente legge, dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane.
Qualora le funzioni siano esercitate dalla Associazione di comuni o dalla Comunità montana,
anche integrata, queste provvedono attraverso gli organi di gestione della
Unità sanitaria locale.
L'Assemblea generale della Unità
sanitaria locale, in base alle esigenze locali, individua nel proprio
regolamento quali tra le sottoelencate prestazioni
possono essere erogate dal singolo Comune in deroga all'esercizio in forma associata:
- sussidi economici concessi
a qualsiasi titolo;
- assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;
- gestione delle strutture, tutelari e residenziali,
per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino
di utenza comunale.
Entro 180 giorni dalla costituzione delle Unità
sanitarie locali i Comuni compresi in ambiti territoriali nei quali sia costituita l'Associazione ai sensi della presente legge
o nei quali la gestione dei servizi competa alla Comunità montana, provvedono
a mettere a disposizione dell'Associazione o della Comunità montana il
personale, i beni e le attrezzature destinati ai servizi sociali alla data di
entrata in vigore della presente legge.
All'individuazione del personale e dei beni di cui al
punto precedente provvede il Comune interessato d'intesa con l'Associazione
dei Comuni o con la Comunità montana.
In caso di mancato accordo decide il presidente della
Giunta regionale, su richiesta del Comune,
dell'Associazione o della Comunità montana.
È fatto divieto di procedere alla alienazione,
o comunque allo svincolo di destinazione a servizi sociali, dei beni di cui
all'articolo precedente.
Ai divieti di alienazione ed
ai vincoli di destinazione dei beni può derogarsi con deliberazione del Comune
interessato, previo assenso dell'Unità sanitaria locale e con l'autorizzazione
della Giunta regionale.
A decorrere dalla data di costituzione delle Unità
sanitarie locali i Comuni provvedono a trasferire
annualmente all'Associazione o alla Comunità montana le risorse finanziarie da
adibirsi ai servizi sociali nell'ammontare minimo corrispondente alle risorse
destinate dai singoli Comuni a detti servizi, come risultanti dall'ultimo
conto consuntivo approvato.
L'Assemblea dell'Associazione o della Comunità
montana propone annualmente ai Comuni la revisione
della quota di finanziamento, al fine di assicurare il livello dei servizi e di
perequare le situazioni dei diversi Enti locali interessati.
Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel
settore dei servizi sociali a favore dei Comuni o dei Consorzi di Comuni sono attribuiti ai Comuni, alle Associazioni di
Comuni e alle Comunità montane competenti ai sensi della presente legge.
La gestione contabile dei servizi sociali è tenuta
in modo separato da quella dei servizi sanitari.
Ufficio direzione e organizzazione dei servizi
Questi temi non sono trattati dalla legge della
Regione Veneto n. 78/1978.
REGIONE
TOSCANA
Riferimenti: legge 17 agosto 1979, n. 37 «Istituzione
delle Associazioni intercomunali» (pubblicata integralmente a pagina 35 di
questo numero) e legge 19 dicembre 1979, n. 63 «Ordinamento dell'Unità
sanitaria locale. Attuazione della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea è costituita:
a) dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale di
cui agli artt. 2 e 11 ovvero 20,
ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;
b) dal Consiglio della
Comunità montana, nel caso di cui all'art. 20, secondo comma, della citata
legge.
Per le Unità sanitarie locali interne al territorio
di un Comune, l'Assemblea è costituita dal Consiglio
comunale che mantiene la facoltà di cui all'art. 15, quarto comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
L'Assemblea:
a) elegge il Comitato di gestione;
b) fissa gli indirizzi per la formazione dei piani e
dei programmi pluriennali di attività dell'Unità
sanitaria locale;
c) approva, in conformità del piano sanitario
regionale, i programmi pluriennali di attività e gli
altri atti di natura programmatica, compresi quelli relativi ai servizi
multizonali;
d) approva il bilancio, le sue variazioni e il conto
consuntivo;
e) approva
gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale;
f) approva le convenzioni concernenti l'organizzazione
e l'utilizzazione di servizi e strutture;
g) approva il rendiconto trimestrale di cui all'art. 50
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la relazione annuale prevista dall'art.
49, quarto comma, della citata legge;
h) approva, in conformità al piano sanitario regionale,
l'ordinamento dei servizi e la pianta organica del personale nonché
gli atti di natura regolamentare;
i) delibera ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle leggi vigenti.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è composto da
un numero di membri pari a:
- 13 nel caso in cui la relativa Assemblea sia
formata da un numero di componenti non superiore a
60;
- 15 nel caso in cui la relativa Assemblea sia formata
da un numero di componenti superiore a 60.
I membri del Comitato di gestione sono eletti con
voto limitato rispettivamente nel numero di 8 e 9 per la maggioranza e di 5 e 6
per le minoranze. Essi sono scelti in misura non
inferiore al 50% fra i componenti dell'Assemblea
ovvero per i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interne al
territorio di un Comune, anche fra i membri dei corrispondenti Consigli
circoscrizionali, eletti a suffragio diretto.
I componenti del Comitato di
gestione che non sono membri dell'Assemblea, partecipano alle sedute di questa
con diritto di parola.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione:
a) nomina il presidente e il vice presidente a
maggioranza assoluta dei componenti;
b) predispone i piani ed i programmi pluriennali di attività;
c) predispone il bilancio, le sue variazioni ed il
conto consuntivo;
d) predispone gli atti di natura programmatica,
compresi quelli che comportino impegni di spesa pluriennali;
e) predispone la pianta organica del personale, i
regolamenti e le convenzioni, in relazione alla
organizzazione dei servizi;
f) predispone la relazione annuale sull'attività
svolta;
g) predispone ed attua i programmi di
attività dei servizi multizonali compresi nell'ambito territoriale
dell'Unità sanitaria locale;
h) compie gli altri atti ad esso
attribuiti dalle leggi vigenti.
Partecipazione e informazione
I Comuni singoli o associati, in attuazione dei
principi fissati dall'art. 13, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto,
prevedendo in particolare:
a) organismi di partecipazione con funzioni propositive
e consultive composti dai rappresentanti delle forze
sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'Unità sanitaria
locale, nonché dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi
della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) forme di partecipazione
dei cittadini e degli utenti alle attività del distretto e alla gestione
sociale dei servizi.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione, i
Comuni singoli o associati:
- realizzano un articolato sistema
informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza
degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria, con particolare
riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla
conoscenza delle cause delle malattie ed ai modi di prevenirle;
- individuano idonei strumenti, facilmente
accessibili, di pubblicizzazione dei provvedimenti di maggior rilievo adottati dalle Unità sanitarie locali;
- assicurano ai cittadini la possibilità di rivolgere
petizioni agli organi di gestione per avanzare proposte o eventuali rilievi in
merito all'erogazione delle prestazioni.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
Sulla base delle relazioni annuali approvate dalle
Assemblee delle Unità sanitarie locali, il presidente
della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il mese di
maggio dei primi due anni di validità del piano, una relazione generale sulla
gestione ed efficienza dei servizi sanitari nella regione, ai sensi dell'art.
49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Consiglio regionale approva la relazione generale,
formulando eventuali indirizzi per la migliore
attuazione delle finalità del piano sanitario regionale e indicazioni per le
eventuali modifiche o integrazioni del piano sanitario nazionale.
Il controllo sugli atti dell'Assemblea e del Comitato
di gestione è esercitato dalle sezioni decentrate del Comitato regionale di
controllo, competenti per territorio, integrate da un
esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale.
Funzioni in materia di servizi sociali
I Comuni associati esercitano le funzioni di
competenza dei Comuni o ad essi delegate nella materia
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
Ai fini dell'integrazione con i servizi sanitari, la
gestione dei servizi sociali è effettuata dagli organi
preposti alla gestione dei servizi sanitari.
Le Assemblee dei Comuni associati individuano,
tenendo conto anche delle forme di decentramento, quali, tra le seguenti
prestazioni, possono essere erogate dai singoli comuni, in deroga all'esercizio
in forma associata previsto dall'articolo precedente:
- interventi di sostegno economico;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture tutelari e residenziali
per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino
di utenza comunale.
Fino all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza
pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le
Province, mediante la stipula di apposita convenzione,
possono affidare ai Comuni singoli o associati competenti per territorio,
l'esercizio delle funzioni di residua competenza nel campo dell'assistenza
sociale.
Organizzazione dei servizi
I Comuni singoli o associati articolano il territorio
dell'Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, per lo svolgimento
integrato delle attività di primo livello e di pronto intervento.
Tali attività riguardano in particolare:
- la prevenzione delle cause di
rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- la prevenzione individuale e collettiva mediante
prestazioni mediche e sanitarie;
- la cura e la riabilitazione sia ambulatoriale che domiciliare;
- l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- l'orientamento per le prestazioni non erogate a
livello di base.
Le attività di cui sopra sono svolte assicurando la unitarietà e la globalità degli interventi, e sono
organizzate in modo da consentire l'accessibilità e la fruibilità da parte
dell'utenza in ordine all'orario e alla sede di lavoro.
Nel distretto si realizza l'integrazione fra servizi
sanitari e sociali.
Quando il distretto coincide con un Comune o con una
Circoscrizione comunale, i Comuni singoli o associati possono prevedere forme
decentrate di gestione dei servizi di interesse
locale, affidate al Comune o al Consiglio di circoscrizione, con
predeterminazione di criteri direttivi e con onere di rendiconto.
Gli atti adottati nell'ambito delle gestioni decentrate
sono imputati all'Unità sanitaria locale. Per l'articolazione del territorio in
distretti, i Comuni singoli o associati sono tenuti ad osservare, di norma, la
coincidenza con i confini comunali o con le altre zonizzazioni territoriali
subcomunali, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:
- la presenza di bisogni e di fasce
di rischio per gruppi omogenei di popolazione;
- l'effettiva fruibilità dei
servizi da parte degli utenti e l'accessibilità dei medesimi in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche e all'assetto urbanistico del territorio;
- l'efficienza tecnico-funzionale dei servizi;
- la partecipazione ed il controllo popolare sulla efficacia dei servizi.
I Comuni associati provvedono alla suddivisione del territorio in distretti su proposta del singolo
Comune e, comunque, d'intesa con il medesimo.
REGIONE
UMBRIA
Riferimento: legge 19 dicembre 1979, n. 65 «Organizzazione del
Servizio sanitario regionale».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea dell'Associazione è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza dei Comuni
associati, eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo le seguenti
proporzioni: 40 rappresentanti per le Associazioni con popolazione fino a
50.000 abitanti, 50 per quelle con popolazione tra i 50.001 e i 100.000
abitanti e 60 per quelle con popolazione superiore.
L'Assemblea dell'Associazione, che dura in carica
cinque anni e si rinnova in seguito alle elezioni amministrative generali, viene insediata entro 6 giorni dalle stesse ed esercita le
proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la
compongono.
Il numero dei rappresentanti per ciascun Comune si
ottiene dividendo il numero degli abitanti del Comune per il coefficiente
ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'Associazione ed il
numero dei rappresentanti spettanti all'Associazione stessa, approssimando i
maggiori resti all'unità, progressivamente fino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.
Tutti i Consigli comunali hanno diritto di eleggere almeno un rappresentante.
Il numero dei membri da eleggere da parte di ciascun
Consiglio comunale non può superare il numero complessivo dei membri del
Consiglio stesso; l'eventuale eccedenza è ripartita tra gli altri Comuni
dell'Associazione.
I singoli Consigli comunali, previa ripartizione dei
membri loro assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni
comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72,
comma quinto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, eleggono i propri
rappresentanti tra gli eletti nelle rispettive liste
secondo la suddivisione così ottenuta.
I componenti dell'Assemblea
durano in carica quanto i Consigli comunali che li hanno espressi e permangono
nelle funzioni fino alla loro sostituzione.
Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità montane, le competenze
dell'Assemblea, dell'esecutivo e del presidente sono attribuite,
rispettivamente, al Consiglio, alla Giunta e al presidente della Comunità
montana.
Il Consiglio delle Comunità montane nei casi di cui
sopra è composto applicando le stesse norme di cui sopra, garantendo comunque, per quanto concerne il numero dei rappresentanti
dei singoli Comuni, la rappresentanza minima già prevista dall'art. 8 della
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e successive modificazioni.
Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione
L'Assemblea elegge l'esecutivo (1),
approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative
relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali,
la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.
Le deliberazioni concernenti i
bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei componenti il
collegio.
Devono essere preceduti dal parere dei singoli
Consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione
dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei
regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del
conto consuntivo.
I Comuni devono pronunziarsi entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il
parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad
ogni effetto.
L'Assemblea inoltre provvede a:
- stabilire le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili,
ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- approvare la relazione allegata al bilancio sui
livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che
si sono manifestate nel corso dell'esercizio;
- suddividere il territorio delle U.S.L. in distretti sanitari di base.
Per l'espletamento di tali compiti
l'Assemblea può prevedere l'istituzione di commissioni composte di
propri membri e di cittadini, con poteri di proposta e di parere sugli atti di
sua competenza.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione dell'U.S.L. è composto di 9
membri, o di 13 nel caso di U.S.L. che gestiscono
presidi o servizi multizonali. Esso è eletto dall'Assemblea con voto limitato a
due terzi.
Sono eleggibili nel Comitato di gestione, purché in numero non superiore alla metà dei componenti, anche
membri non facenti parte dell'Assemblea.
In caso di cessazione dalla carica di un membro per
qualsiasi causa, si procede alla sua sostituzione garantendo comunque il rispetto della proporzionalità di cui al primo
comma.
Nei casi di coincidenza dell'ambito territoriale dell'U.S.L. con quello di una Comunità montana, le funzioni
di gestione sono svolte dalla Giunta della Comunità montana.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'U.S.L.,
salvo quelli di competenza dell'Assemblea, predispone gli schemi dei
provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'U.S.L., vigilando sul loro funzionamento e riferendo
annualmente all'Assemblea.
Partecipazione e informazione
Mediante la partecipazione i
cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori
sanitari contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei servizi e a dare
impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la
rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal
servizio sanitario regionale.
La partecipazione si espleta
nei confronti dell'attività dei distretti di base e nei confronti del complesso
delle attività delle U.S.L.
Per i fini di cui sopra, l'Assemblea dell'U.S.L.
nomina un comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di
proposta nei confronti degli organi dell'U.S.L.
stessa.
Nel caso di coincidenza dell'ambito territoriale del distretto con quello di un singolo Comune o con una
porzione del territorio comunale, la nomina avviene su designazione del
Consiglio comunale o, ove esista, del Consiglio di circoscrizione.
Qualora il distretto corrisponda al territorio di più
Comuni, il Comitato di distretto è nominato su designazione dei Comuni che ne
fanno parte.
Le designazioni dei rappresentanti dovranno garantire
la rappresentanza delle istanze sociali e degli
operatori secondo modalità fissate in apposito regolamento.
Sulle proposte e sulle iniziative del Comitato di
distretto, i competenti organi dell'U.S.L. devono
pronunciarsi non oltre sessanta giorni.
Le modalità relative al
funzionamento del Comitato di distretto sono disciplinate nello statuto
dell'associazione.
Al fine di rendere possibile la partecipazione
diretta della popolazione, è riconosciuto ai cittadini
residenti nel distretto, in numero non inferiore ad un decimo della
popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione
dell'U.S.L. e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al
miglioramento dei servizi stessi.
Sulle proposte i competenti organi dell'U.S.L. debbono pronunciarsi entro sessanta giorni.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e
degli utenti interessati all'attuazione del servizio
sanitario, le Associazioni dei Comuni disciplinano la pubblicazione degli atti
delle U.S.L. garantendo:
1) il deposito degli atti e delle proposte di
deliberazione presso gli uffici di direzione delle U.S.L.;
2) la pubblicità dell'estratto degli atti di maggiore
rilevanza negli organi quotidiani di informazione;
3) la pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati
dagli organi delle U.S.L. in appositi spazi nella sede
della stessa U.S.L., dei Comuni associati e dei
distretti di base;
4) il diritto per ogni cittadino di ottenere il
rilascio di copia di ogni atto dell'U.S.L. nel rispetto
della vigente normativa in materia fiscale.
Al fine di promuovere la partecipazione delle forze
sociali alla gestione sociale dell'U.S.L., è istituita presso ogni U.S.L. una consulta i cui membri
sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
dalle formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli
originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.
Le modalità relative alla
composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo statuto.
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori
della sanità, il Comitato di gestione promuove, almeno una volta l'anno, la
conferenza per l'organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo
svolgimento.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
Il Consiglio regionale nomina, con le modalità
previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che
integri il comitato regionale di controllo per l'esercizio del controllo sugli atti delle U.S.L.
Il comitato regionale così integrato esercita il
controllo sugli atti delle U.S.L. nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
Funzioni in materia di servizi sociali
In attesa della legge di riforma dell'assistenza, le
attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei
Comuni ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle Associazioni
dei Comuni o dalle Comunità montane, mediante gli stessi organi di gestione
dell'U.S.L., osservando le disposizioni contenute
nella presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione
con i servizi sanitari.
A tale scopo lo statuto stabilisce le competenze
dell'Assemblea, del Comitato di gestione ed adegua l'organizzazione dei
servizi, dei presidi, dei settori, nonché la
composizione della direzione prevedendo il coordinamento dei settori relativi
ai servizi sociali.
Congiuntamente al piano dei servizi sanitari e con le
stesse procedure, la Regione formula il piano triennale dei servizi
socio-assistenziali con la particolare finalità di realizzare la integrazione dei servizi sanitari con quelli
socio-assistenziali.
La gestione dei fondi per l'esercizio delle attribuzioni
socio-assistenziali è tenuta distinta da quella
relativa al fondo sanitario regionale.
I Comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il
finanziamento delle attività socio-assistenziali, da trasferirsi alle rispettive
Associazioni e Comunità montane e provvedono inoltre di assegnare
il personale ed i beni occorrenti.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi dell'U.S.L., il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi
dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi, della chiarezza nella
individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo.
A tale scopo dovrà, in modo particolare:
1) preporre a ciascun servizio un responsabile
in possesso di corrispondente livello e qualifica funzionale;
2) garantire la integrazione
ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi
attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto, in ogni caso,
delle competenze assegnate al personale;
3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo
da poterle costantemente adattare al mutare delle
esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.
L'U.S.L. articola i propri presidi e uffici nelle
seguenti aree funzionali di intervento:
- area dell'assistenza sanitaria di base;
- area integrativa dell'assistenza sanitaria di base;
- area delle funzioni centrali.
Area dell'assistenza sanitaria di base
- Distretti sanitari
L'erogazione di servizi di prima istanza
e di pronto intervento avviene nell'ambito dei distretti sanitari di base.
Fanno capo ai distretti tutte
quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.
Tali attività riguardano, in particolare:
- il controllo ed il miglioramento
dell'ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela sanitaria delle
attività fisico-ricreative;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le
altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le
altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e
collettiva, compresi quelli di igiene mentale;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti,
domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedalieri,
compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione
dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi
socio-assistenziali.
L'Assemblea, su proposta dei
singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell'U.S.L. in
distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di
popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto delle
caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali
del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il
territorio del distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione
territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Area integrativa dei servizi di
distretto
I servizi integrativi nell'assistenza sanitaria di
base anche se prestati da presidi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle
attività distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività
specialistiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza
ospedaliera.
A tale scopo vengono
istituiti i dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle funzioni da
svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto
stabilito dal piano sanitario regionale.
Il Comitato di gestione, tenendo conto delle
indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana disposizioni per il
collegamento delle aree funzionali di base ed integrativa con l'area delle
funzioni centrali anche mediante l'individuazione nei
distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle
norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico
di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Servizi e presidi multizonali
I presidi e servizi multizonali sono individuati nel
piano sanitario regionale, che individua altresì le Unità sanitarie locali
interessate ai medesimi.
La gestione delle strutture multizonali compete alle
U.S.L. in cui le stesse sono ubicate.
Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei
presidi e servizi multizonali con quelli delle U.S.L. interessate, il Comitato
di gestione territorialmente competente si avvale di un comitato di
coordinamento composto da un rappresentante per
ciascuna delle U.S.L. interessate.
Tale comitato deve essere sentito per tutte le
questioni riguardanti la programmazione dei servizi,
allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni di fruizione dei servizi e
l'accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre
essere sentito ogni volta che il Comitato di gestione lo ritenga opportuno.
Le modalità di funzionamento del comitato sono
stabilite da apposito regolamento interno.
Area delle funzioni centrali e ufficio
di direzione
Entro l'area delle funzioni centrali si svolgono
principalmente le attività di programmazione e di organizzazione,
nonché di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle U.S.L.
A questo scopo vengono
costituiti servizi di settore per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) per la responsabilità sanitaria:
- formazione del personale ed
educazione sanitaria della popolazione;
- igiene e prevenzione ambientale e del lavoro;
- assistenza sanitaria e farmaceutica;
- sanità animale ed igiene e vigilanza degli
allevamenti;
- medicina legale;
b) per la responsabilità amministrativa:
- amministrazione del personale;
- amministrazione economico-finanziaria;
- amministrazione dell'economato e del provveditorato;
- gestione dei servizi tecnologici;
- gestione delle convenzioni.
L'accorpamento in settori delle funzioni di cui sopra
viene determinato in apposito regolamento, tenendo
conto della complessità delle funzioni da svolgere, nonché di quanto stabilito
nel piano sanitario regionale.
In ogni caso i settori devono essere almeno 2 per la
responsabilità sanitaria ed almeno 2 per la responsabilità amministrativa.
A ciascun settore è preposto un responsabile, in
possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme
legislative e contrattuali.
I responsabili dei servizi di settore compongono
l'ufficio di direzione delle U.S.L.,
che è preposto collegialmente all'organizzazione, al coordinamento ed al
funzionamento di tutti i servizi, alla gestione del piano e del sistema
informativo, alle rilevazioni epidemiologiche nonché alla direzione del
personale.
Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia incarichi di responsabilità in qualità di dirigente o
di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra
funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato,
quando non sia membro dell'ufficio di direzione, ad intervenire ai lavori dello
stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato
da coordinatori individuati dal Comitato di gestione nei modi previsti dalle
norme delegate di cui all'art. 47, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Consiglio tecnico degli operatori
In ciascuna U.S.L. è
istituito il consiglio tecnico degli operatori.
Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di
consultazione tecnica del Comitato di gestione dell'U.S.L., esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta
dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani,
dei programmi di intervento e dei progettiobiettivo sulle materie di
competenza delle U.S.L.
(1) La legge della Regione Umbria
prevede un esecutivo dell'Associazione dei Comuni composto da membri dell'Assemblea
ed eletto dalla stessa secondo i criteri e con le modalità previste nello
statuto.
All'esecutivo spettano compiti di
proposta sugli atti e le iniziative di competenza dell'Assemblea, di esecuzione dei provvedimenti della stessa, nonché ogni
altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.
Per quanto riguarda i servizi
sanitari è istituito un Comitato di gestione, in deroga alle attribuzioni
dell'esecutivo.
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