Prospettive assistenziali, n. 49, gennaio - marzo 1980

 

 

PROPOSTA Di LEGGE DEL PCI «RIFORMA DELL'ASSISTENZA» (1)

 

 

Art. 1.

(Principi ed obiettivi).

In attuazione delle norme costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i principi fondamentali relativi agli in­terventi di assistenza diretti a garantire al citta­dino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del Paese.

Tali obiettivi si realizzano con una attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natu­ra personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed inte­grati sul territorio con i servizi sanitari e forma­tivi di base, e in armonia con gli altri servizi fina­lizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.

È garantita a norma dell'art. 38 della Costitu­zione la libertà dell'iniziativa privata.

 

Art. 2.

Per rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, i servizi sociali perseguono le seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono provocare si­tuazioni di bisogno sociale o fenomeni di emar­ginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutta la po­polazione di cui al successivo art. 3, garantendo la libertà e la dignità personale, assicurando ugua­glianza di trattamento e offrendo al cittadino reali possibilità di scelta di strutture, servizi e pre­stazioni;

c) sostenere l'azione della famiglia, garan­tendo anche ai cittadini in difficoltà la permanen­za nell'ambiente familiare e sociale di apparte­nenza o provvedendo, se necessario, al loro inse­rimento in famiglie liberamente scelte o in am­bienti sostitutivi delle famiglie d'origine; promuo­vendo il reinserimento di quanti sono emarginati in strutture o istituzioni segreganti;

d) sostenere i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali con tutti gli interventi idonei a garantire la loro integrazione nel nor­male ambiente di vita e di lavoro.

Di conseguenza i servizi sociali sono prevalen­temente territoriali, aperti, a carattere domiciliare e di centri diurni.

 

Art. 3.

(Destinatari).

Tutti i cittadini hanno diritto a fruire di servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologi­co, religioso.

Sono altresì ammessi ai suddetti servizi, gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano anche se non siano assimilati ai cittadini italiani o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce con riguardo alla condizione di cittadinanza.

Gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri ed agli apolidi sono anticipati dai comuni e posti a carico del bilancio dello Stato.

Può essere chiesto agli utenti il concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economiche, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

In ogni caso le leggi regionali debbono garan­tire agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

 

Art. 4.

(Prestazioni economiche).

Le prestazioni di carattere economico si distin­guono in ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

a) sotto forma di pensione sociale tutti i cittadini che, per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà non possono acce­dere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi neces­sari per vivere;

b) sotto forma di assegni continuativi di as­sistenza, tutti i cittadini che, a causa della loro inabilità, hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita, o di una sorveglianza personale continua.

Le prestazioni economiche ordinarie e le rela­tive misure sono definite con leggi dello Stato. Le prestazioni straordinarie sono dirette a co­loro che si trovano in difficoltà economiche con­tingenti o temporanee, e sono erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo in aggiunta a quelle previste dal secondo comma del presente articolo, dai Comuni, secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.

 

Art. 5.

(Compiti dello Stato).

Sono di competenza dello Stato:

1) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a sta­tuto ordinario in materia di servizi sociali atti­nenti ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;

2) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gra­vità ed estensione e gli interventi straordinari ad essa collegati;

3) gli interventi di prima assistenza in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conse­guenza di eventi straordinari ed eccezionali;

4) gli interventi in favore di profughi stra­nieri, limitatamente al periodo strettamente ne­cessario alle operazioni di identificazione o di riconoscimento della qualifica di rifugiato o per il tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi, nonché gli oneri relativi all'assi­stenza agli stranieri e agli apolidi;

5) gli interventi sociali prestati ad apparte­nenti alle Forze armate e agli altri dipendenti dello Stato, limitatamente al funzionamento e alla gestione di circoli e mense e comunque di attività direttamente collegate all'espletamento del ser­vizio;

6) i rapporti in materia di assistenza con organismi stranieri ed internazionali, la distribu­zione tra le Regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea, nonché l'adempi­mento di accordi internazionali in materia di assi­stenza;

7) le pensioni e gli assegni di carattere con­tinuativo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

8) a favore degli italiani all'estero gli inter­venti fuori del territorio nazionale;

9) la certificazione della qualifica di orfano, vedova, inabile e degli altri titoli di legittimazione al godimento dei benefici previsti dalle leggi vi­genti, da esercitarsi mediante delega alle Regioni. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coor­dinamento di cui al numero 1) del presente arti­colo rientrano la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli ope­ratori sociali, le disposizioni generali in materia di ordinamento e durata dei corsi e la determi­nazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

 

Art. 6.

Fino all'attuazione della riforma della Presiden­za del Consiglio, i compiti istruttori collegati alla funzione di cui al numero 1) dell'articolo 5 della presente legge, le funzioni amministrative di cui ai numeri 3), 4) e 6), nonché le funzioni relative all'erogazione degli assegni e delle pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui al numero 7) dello stesso art. 5 sono eserci­tate dal Ministero della sanità che assume la denominazione di Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Gli interventi previsti ai numeri 2), 5), 8) e 9) dello stesso articolo restano assegnati ai Mini­steri rispettivamente competenti.

La Direzione generale dei servizi civili del Mi­nistero dell'interno e le relative funzioni e la V Divisione del Ministero del lavoro (tutela della famiglia e dei lavoratori) con le relative funzioni, sono trasferite al Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al prece­dente articolo 5 e del presente articolo, al Mini­stero della sanità e dei servizi sociali può essere assegnato, a domanda, personale esperto nel settore dei servizi sociali proveniente da altri Ministeri ovvero da enti pubblici soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 28 luglio 1975, n. 382, e dei relativi decreti di attuazione e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La legge dello Stato prevista dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'ordi­namento del Ministero della sanità, stabilirà i criteri e le modalità per l'effettuazione di tali tra­sferimenti e la determinazione dei ruoli per il personale.

 

Art. 7.

(Consiglio nazionale per l'assistenza sociale).

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della sanità e dei servizi sociali, è istituito il Consiglio nazionale per l'as­sistenza sociale, con funzioni consultive, compo­sto da un assessore per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e, per la Regione Trentino-Alto Adige, da un assessore della provincia di Trento e da un assessore della provincia di Bolzano, da sei esperti nominati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da sei rappresentanti nominati dall'ANCI e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle istituzioni pubbliche e private.

Per ogni membro effettivo deve essere nomi­nato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di as­senza o di impedimento del titolare.

Il Consiglio nazionale dell'assistenza sociale è presieduto dal Ministro della sanità e dei servizi sociali o, per delega, da un sottosegretario ed ha il compito di elaborare indicazioni in relazione ai problemi che si pongono a livello nazionale per assicurare un equilibrato sviluppo di servizi so­ciali nel paese, di attuare un organico collega­mento con le Regioni, di formulare proposte in ordine alla funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo.

Il Ministro della sanità e dei servizi sociali assicura il coordinamento tra le attività del Con­siglio sanitario nazionale di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche provve­dendo alla convocazione di riunioni congiunte per l'esame di problemi attinenti argomenti di comu­ne interesse.

 

Art. 8.

(Compiti delle Regioni).

La potestà delle Regioni in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche a carattere straordinario è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni attuano le finalità della presente legge mediante la programmazione degli inter­venti socio-assistenziali coordinati con gli obiet­tivi definiti in sede di programmazione nazionale e con gli obiettivi generali dello sviluppo regio­nale secondo le procedure previste nei rispettivi statuti, assicurando comunque il concorso dei co­muni e delle province e tenendo conto delle indi­cazioni e proposte emerse dalla consultazione delle associazioni regionali delle formazioni so­ciali, degli organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.

Le Regioni in particolare provvedono a:

1) stabilire le norme generali per la istitu­zione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;

2) approvare il piano di sviluppo dei servizi sociali, coordinandolo con il Piano sanitario na­zionale;

3) determinare i criteri generali per il con­corso degli utenti al costo delle prestazioni, se­condo i principi indicati nel precedente art. 4;

4) determinare le aree territoriali più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi, se­condo le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5) promuovere iniziative per la qualificazio­ne, la riqualificazione e l'aggiornamento del per­sonale addetto o da adibire ai servizi sociali in collaborazione con le Università e le altre isti­tuzioni formative, e sulla base del fabbisogno di operatori determinato in sede di programmazione regionale;

6) determinare gli indirizzi di carattere gene­rale per l'erogazione delle prestazioni straordi­narie e temporanee per i cittadini che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;

7) provvedere alla ripartizione fra i Comuni singoli o associati, comprese le Comunità mon­tane, dei fondi comunque disponibili per l'im­pianto e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità prospettate dagli organismi prepo­sti alla gestione dei servizi e definite in sede di programmazione regionale;

8) determinare le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'apposito registro regionale;

9) disciplinare la vigilanza sulle attività so­cio-assistenziali svolte nell'ambito regionale;

10) svolgere un'azione di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei ser­vizi sociali, anche promuovendo le sperimenta­zioni di nuovi servizi.

La legge regionale stabilisce le norme per la gestione amministrativa dei servizi sociali svolti dai Comuni singoli o associati, assicurandone il coordinamento e le opportune forme di collega­mento con i servizi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali e con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo.

La stessa legge regionale può stabilire i modi e i tempi per l'unificazione dei servizi sociali con quelli sanitari, modificando, in tal caso, la deno­minazione delle Unità sanitarie locali in Unità socio-sanitarie locali, assicurando, comunque, l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi sociali, nonché la distinzione contabile della gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ulti­mo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 9.

(Compiti delle province).

Il personale e il patrimonio delle province de­stinato alle funzioni in materia di assistenza già trasferite ai comuni singoli o associati, sono tra­sferiti ai comuni nei tempi e con le modalità sta­bilite dalla legge regionale.

L'importo equivalente delle somme stanziate nell'esercizio 1979 dalle Amministrazioni provin­ciali per le funzioni di cui al comma precedente sono destinate alle Regioni per essere intera­mente ripartite tra i comuni secondo quanto pre­visto dal numero 7 del terzo comma del prece­dente art. 8.

Le province svolgono le funzioni amministrative che siano ad esse delegate dalle Regioni.

 

Art. 10.

(Compiti dei comuni).

I comuni sono titolari di tutte le funzioni am­ministrative concernenti l'assistenza sociale sal­vo quelle indicate nei precedenti articoli 5, 6 e 8.

I comuni singoli o associati partecipano alla elaborazione, realizzazione e controllo del pro­gramma regionale di sviluppo dei servizi sociali e stabiliscono la modalità per assicurare ai cit­tadini il diritto di partecipare alla programma­zione dei servizi stessi, anche mediante l'inter­vento dei rappresentanti degli utenti e delle for­mazioni sociali organizzate nel territorio, ivi com­presi gli organismi rappresentativi delle associa­zioni e delle istituzioni di cui al successivo arti­colo 12.

I comuni per realizzare le finalità della pre­sente legge:

a) provvedono alla organizzazione del com­plesso dei servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio qualificando e potenziando i servizi sociali esistenti anche attraverso la trasforma­zione delle strutture già funzionanti, istituendo nuovi servizi e stipulando convenzioni con le istituzioni private iscritte nel registro regionale di cui al successivo art. 12;

b) garantiscono il diritto dei cittadini di par­tecipare alla gestione e al controllo dei servizi sociali pubblici, stabilendo anche le modalità di intervento degli utenti, delle famiglie e delle for­mazioni sociali organizzate nel territorio;

c) erogano le prestazioni economiche stra­ordinarie e temporanee secondo gli indirizzi ge­nerali determinati dalla Regione.

Ai fini di cui alla lettera a) i Comuni si avval­gono della collaborazione del volontariato.

I corrispettivi delle convenzioni di cui alla let­tera a) sono riferiti ai costi del servizio prestato.

 

Art. 11.

(Libertà dell'assistenza privata).

In conformità dell'ultimo comma dell'art. 38 della Costituzione è garantita la libertà di costi­tuzione e di attività delle associazioni, fondazioni o altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali.

 

Art. 12.

(Registro regionale istituzioni private).

In ogni Regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istitu­zioni private, dotate o meno di personalità giuri­dica, che intendono essere consultate, dagli enti locali di cui all'art. 10, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e con­correre alla stipulazione di convenzioni con gli enti medesimi.

L'iscrizione nel registro delle istituzioni pri­vate, fermo restando il rispettivo regime giuri­dico-amministrativo, è disposta dalla Regione sen­titi i comuni singoli o associati nei cui territori opera l'istituzione, previo accertamento dei se­guenti requisiti:

1) assenza di fini di lucro;

2) idonei livelli di prestazioni, di qualifica­zione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa;

3) rispetto per i dipendenti delle norme con­trattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratta di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni e le fondazioni di cui al pri­mo comma con ordini religiosi o case generalizie;

4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e alle condizioni previste dalle leggi regionali.

Per le istituzioni operanti in più Regioni l'iscri­zione è effettuata nel registro tenuto presso la Regione in cui l'istituzione ha sede legale, sentite le altre Regioni interessate.

 

Art. 13.

(Associazioni di volontariato).

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi finalità di concorrere al conseguimento dei fini dell'assi­stenza sociale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al com­ma precedente sono ricomprese anche le istitu­zioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di statuto su prestazioni volon­tarie e personali dei soci.

 

Art. 14.

(Regioni a statuto speciale).

Le disposizioni della presente legge si esten­dono in quanto applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

 

Art. 15.

Gli utili destinati dalle Casse di risparmio ad attività assistenziali, nonché i fondi comunque stanziati in bilancio per attività assistenziali dal­le medesime casse di risparmio o da altre banche di diritto pubblico, ivi compresi quelli destinati ad IPAB istituite dagli stessi istituti di credito, ven­gono assegnati alle Regioni ove gli istituti me­desimi hanno la loro sede legale per essere ripartiti tra i Comuni singoli o associati per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

 

Art. 16.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza che operano nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 ottobre 1980, salvo quanto disposto dall'art. 18.

La legge regionale stabilisce le modalità per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del per­sonale delle IPAB che operano nell'ambito regio­nale ai Comuni singoli o associati, sulla base dei principi stabiliti dai successivi commi.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare delle isti­tuzioni, con il relativo arredamento e attrezzature, è trasferito ai Comuni cui spetta di esercitare le rispettive funzioni secondo le disposizioni del comma precedente.

Nel caso in cui l'IPAB abbia sedi istituzionali o patrimoni ubicati in Regioni diverse, i beni mo­biliari e immobiliari sono destinati ai Comuni in cui l'IPAB ha la sede legale, conservando i diritti delle popolazioni a cui le prestazioni erano de­stinate.

I Comuni singoli o associati subentrano, dal momento del trasferimento nelle situazioni patri­moniali attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti a beni e loro pertinenze.

I trasferimenti ai Comuni dei beni e delle isti­tuzioni avvengono in esenzione da qualsiasi im­posta o tassa di registrazione.

In deroga alle disposizioni previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6872, e dalla legge comunale e provinciale i Comuni sono autorizzati ad effet­tuare alienazioni patrimoniali fino alla concorren­za delle passività accertate alla data del trasferi­mento nell'ambito di ogni singola dotazione pa­trimoniale.

 

Art. 17.

Tutti gli immobili trasferiti ai Comuni a norma della presente legge, dagli articoli 113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge di conversione 20 ottobre 1978, n. 641, dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, già adibiti a centri assistenziali degli enti e delle isti­tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sop­presse, comprese quelle già amministrate dagli enti comunali di assistenza, debbono essere de­stinati a sedi di servizi sociali.

In via transitoria o comunque fintanto che non sarà realizzato un equilibrato sviluppo dei servizi sociali in tutto il territorio nazionale, i Comuni cui sono trasferiti immobili di cui al comma pre­cedente destinati ad utenti di più comuni, prov­vedono a garantire, attraverso l'associazione con i comuni limitrofi e con convenzioni con altri comuni, la continuità delle prestazioni ai citta­dini interessati.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale trasformazione patrimoniale dei beni acquisiti per trasferimento dai comuni e dal­le regioni in forza delle disposizioni di legge di cui al precedente comma debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività socio-assistenziali.

La gestione finanziaria delle attività di assi­stenza e di tutti i beni trasferiti ai comuni concer­nenti le istituzioni pubbliche di beneficenza, gli Enti comunali di assistenza e gli Enti nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene contabilizzata sepa­ratamente, anche nel caso dell'unificazione nelle unità socio-sanitarie previsto dall'ultimo comma dell'art. 8.

 

Art. 18.

Fermo restando quanto previsto dai successivi commi, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 alle IPAB comprese in una delle seguenti categorie:

1) alle IPAB aventi natura di associazione di volontariato. Tale condizione sussiste allorché l'IPAB presenti congiuntamente i seguenti requi­siti:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o promotori pri­vati ;

b) che l'amministrazione ed il governo delle istituzioni siano, per disposizioni statutarie, de­terminati dai soci nel senso che gli stessi eleg­gano la maggioranza dei componenti l'organo col­legiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si esplichi a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci, i quali effettivamente prestino lavoro volontario nelle iniziative dell'ente. Le pre­stazioni volontarie e personali dei soci non pos­sono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

d) che il patrimonio risulti formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti degli associati;

2) alle istituzioni pubbliche promosse ed am­ministrate dai privati ed operanti con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste al­lorché ricorrano congiuntamente i seguenti ele­menti:

a) che si tratti di istituzione il cui atto costi­tutivo o tavola di fondazione sia stato posto in essere da privati;

b) che la maggioranza dei componenti l'or­gano collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria ad effetto permanente, designato da privati; e che in tal caso il Presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designa­zione pubblica;

c) che il patrimonio risulti costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla tra­sformazione degli stessi;

d) che nell'ultimo quinquennio antecedente il 31 dicembre 1979, l'istituzione non abbia fruito di contributi, sovvenzioni od altri finanziamenti, a qualsiasi titolo erogati da Enti pubblici;

e) che nel medesimo quinquennio, le entrate derivanti da rette erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o dallo Stato non abbiano superato il 30 per cento delle entrate complessive dell'ente;

3) alle istituzioni religiose. Tale condizione sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'istituzione abbia, a norma di statuto, finalità religiose o di culto e che l'attività istitu­zionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiose;

b) che l'istituzione risulti collegata, in forza di disposizioni statutarie, ad una confessione reli­giosa mediante la designazione degli organi col­legiali deliberanti di ministri di culto o di appar­tenenti a congregazioni religiose o di rappresen­tanti di autorità religiose;

c) che l'istituzione si avvalga della collabo­razione di personale religioso come modo quali­ficante di gestione del servizio.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge alle IPAB, il cui organo amministrativo sia composto a norma di statuto, in maggioranza di membri designati da Comuni, Province, Regioni o altri enti pubblici, alle IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA, alle IPAB la cui attività si esplica esclusiva­mente attraverso prestazioni di natura economi­ca, nonché alle IPAB che non esercitano di fatto le attività previste dallo statuto.

Non si applicano le disposizioni di cui agli arti­coli 16 e 17 anche se rientranti nel precedente comma del presente articolo alle IPAB che gesti­scono case di riposo per religiosi e seminari, per le quali valgono comunque le norme e le proce­dure di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21.

 

Art. 19.

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante delle IPAB interessate all'esclusione dal trasfe­rimento, presenta alla Regione e ai Comuni, ove l'IPAB ha la sede legale e le sedi istituzionali, domanda per l'applicazione del primo comma dell'articolo precedente fornendo tutti gli ele­menti utili ai fini dell'esclusione.

Entro i successivi 60 giorni i Comuni di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alle Regioni.

Entro i successivi 60 giorni, la Regione, anche in assenza delle comunicazioni dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo, comuni­cano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle al­la commissione interparlamentare per le questio­ni regionali, le proposte di esclusione dal trasfe­rimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 30 settembre 1980 la Commissione di cui al precedente comma, trasmette alla Presi­denza del Consiglio dei ministri il parere sulle proposte delle Regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consi­glio dei ministri con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione.

Le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni, continuano a sussistere come enti morali, assu­mendo la personalità giuridica di diritto privato, rientrando nella relativa disciplina.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al primo comma del presente articolo, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 16.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle fun­zioni e del personale delle IPAB che hanno avan­zato domanda di esclusione dal trasferimento decorre dalla data di emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadra­mento delle IPAB stesse in una delle categorie di cui al primo comma dell'art. 18.

 

Art. 20.

Le norme di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18 e 19 sostituiscono a tutti gli effetti quelle con­tenute nel sesto e settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelle di cui all'annotazione appo­sta alla tabella 8 allegata al decreto del Presi­dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativa alle IPAB interregionali.

I beni, le funzioni ed il personale delle IPAB interregionali soppresse sono assegnati alle Re­gioni nel cui territorio sono ubicate le sedi isti­tuzionali dell'IPAB stessa per essere destinate ai comuni secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, salvo il caso di IPAB interregionali che svolgono attività destinate esclusivamente alla popolazione di una sola Re­gione, per le quali valgono le norme di cui al quarto comma dell'art. 16 della presente legge.

 

Art. 21.

I divieti disciplinati dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, conver­tito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per tutte le IPAB comprese quelle incluse nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma quinto del precedente art. 19.

 

Art. 22.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo nazionale per i servizi sociali costituito:

a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) dal fondo speciale di cui all'art. 10 della legge n. 698 del 1975 (ONMI);

c) dal fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone);

d) dai fondi previsti dall'art. 1-duodecies del­la legge 21 ottobre 1978, n. 641 (ENAOLI, ONPI, ANMIL);

e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616 (beni in liquida­zione degli enti nazionali, sedi centrali);

f) da una somma aggiuntiva pari a lire 200 miliardi per il triennio 1980-82, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1982.

Alla ripartizione del fondo tra le Regioni si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministero della sanità e dei servizi sociali sulla base delle proposte della Commis­sione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite tra tutte le Regioni com­prese quelle a statuto speciale tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di standards individuati dal con­siglio nazionale per l'assistenza sociale, distinta­mente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards

devono tendere a garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminan­do progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.

Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con de­creto del Presidente della Repubblica il 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

 

Art. 23.

I Comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica sono soppressi e le residue fun­zioni sono attribuite ai comuni singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regio­nali.

I consigli di aiuto sociale di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono soppressi. Le funzioni, i beni e il personale sono trasferiti ai comuni singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali. Sono abrogate le norme previste dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono altresì abrogate le norme di cui all'art. 15 del decreto del 23 marzo 1945, n. 173.

 

 

 

(1) Proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati in data 8 novembre 1979 dall.on. Lodi e altri parlamentari del PCI.

 

 

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