Prospettive assistenziali, n. 49, gennaio - marzo 1980

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DEL PSI «LEGGE QUADRO SUI SERVIZI SOCIALI» (1)

 

 

Art. 1.

(Principi ed obiettivi).

In attuazione delle norme costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i principi fondamentali relativi agli in­terventi di assistenza diretti a garantire al citta­dino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del paese.

Tali obiettivi si realizzano con un'attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di na­tura personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed inte­grati sul territorio con i servizi sanitari e forma­tivi di base, ed in armonia con gli altri servizi fina­lizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.

È garantita a norma dell'art. 38 della Costitu­zione la libertà dell'iniziativa privata.

 

Art. 2.

(Finalità).

Per rendere effettivo, con un'organica politica di sicurezza sociale, il diritto di tutti i cittadini alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico o psichico, al pieno svi­luppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esi­genze essenziali di vita, l'attività del sistema dei servizi socio-assistenziali persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico-sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno sociale o feno­meni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutta la po­polazione, senza distinzione di condizioni indivi­duali o sociali, ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, seconda moda­lità che garantiscano la libertà e la dignità perso­nale e assicurino eguaglianza di trattamento, rico­noscendo alle persone, per i problemi che le coin­volgono direttamente, congrue possibilità di scel­ta di strutture, di servizio, e di prestazioni;

c) sostenere l'azione della famiglia; garan­tire la permanenza nell'ambiente familiare e so­ciale di appartenenza o in quello liberamente scelto o assicurare, ove necessario, l'inserimento in idonei ambienti sostitutivi della famiglia; pro­muovere il reinserimento di quanti sono emargi­nati in strutture o istituzioni segreganti;

d) sostenere i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali con tutti gli interventi idonei, atti anche a garantire la loro presenza nel normale ambiente di vita, di studio e di lavoro.

 

Art. 3.

(Servizi).

Il conseguimento delle finalità di cui al prece­dente articolo è assicurato mediante:

a) servizi di sostegno individuale e familiare finalizzati ad assicurare ai singoli e alle famiglie la soddisfazione dei bisogni connessi alla vita quotidiana;

b) iniziative volte a favorire la fruizione di alloggi, anche in strutture comunitarie, al fine di assicurare ai singoli, alle famiglie e ai gruppi il diritto alla casa, anche attraverso l'adeguamento delle unità abitative alle esigenze dei soggetti affetti da minorazioni;

c) servizi territoriali aperti volti a favorire la socializzazione dei singoli e dei gruppi, al fine di prevenire la marginalità sociale;

d) servizi di assistenza e segretariato sociale volti ad assicurare al cittadino l'informazione e l'assistenza per l'espletamento degli atti neces­sari a garantire la possibilità di fruizione dei ser­vizi sociali organizzati sul territorio;

e) servizi di consulenza sociale volti a pro­muovere l'educazione alla responsabilità sociale, a risolvere situazioni di conflittualità familiare e sociale e ad assicurare la protezione e la tutela dei minori e dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi;

f) iniziative volte a favorire l'inserimento la­vorativo dei soggetti affetti da minorazioni, attra­verso la formazione professionale secondo le modalità di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845;

g) erogazione di prestazioni economiche, at­te a garantire adeguati mezzi di sussistenza ai cittadini impossibilitati ad acquisire i mezzi eco­nomici necessari per vivere, ai cittadini per i quali non siano in atto trattamenti di previdenza sociale e ai cittadini, che in via temporanea, per circostanze eccezionali ed improvvise, si trovino in situazioni di particolare bisogno;

h) servizi residenziali ad internato, destinati ad ospitare, in via eccezionale, i cittadini per i quali non sia possibile provvedere mediante gli interventi di cui ai punti precedenti, organizzati in modo da garantire il pieno rispetto della per­sonalità degli utenti e da favorirne la partecipa­zione.

 

Art. 4.

(Destinatari).

Tutti i cittadini hanno diritto a fruire dei servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideolo­gico e religioso. Sono, altresì, ammessi ai sud­detti servizi gli stranieri e gli apolidi che si tro­vano in territorio italiano anche se non siano assimilati ai cittadini italiani o non risultino ap­partenenti a Stati per i quali sussiste il tratta­mento di reciprocità, salvo i diritti che la pre­sente legge conferisce con riguardo alla condi­zione della cittadinanza.

Gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri ed agli apolidi sono anticipati dall'Ente locale e posti a carico del bilancio dello Stato.

Può essere chiesto agli utenti il concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economiche, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

 

Art. 5.

(Prestazioni economiche).

Le prestazioni di carattere economico si distin­guono in ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

1) sotto forma di pensione sociale tutti i cittadini che, per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà non possono ac­cedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi ne­cessari per vivere;

2) sotto forma di assegni continuativi di assistenza tutti i cittadini che, a causa della loro inabilità, hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita, o di una sorveglianza personale continua.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono definite con leggi dello Stato.

Le prestazioni straordinarie sono dirette a co­loro che si trovano in difficoltà economiche, con­tingenti o temporanee, e sono erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo, dai comuni, secondo i criteri indicati dalle leggi re­gionali.

 

Art. 6.

(Compiti dello Stato).

Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a sta­tuto ordinario in materia di servizi sociali, atti­nenti ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, da esercitarsi nei mo­di previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1975, n. 382;

b) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gravità ed estensione e gli interventi straordinari ad essi collegati;

c) gli interventi di prima assistenza in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conse­guenza di eventi straordinari ed eccezionali;

d) gli interventi in favore dei profughi stra­nieri, limitatamente al periodo strettamente ne­cessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato o per il tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi, nonché gli oneri relativi alla assi­stenza agli stranieri e agli apolidi;

e) gli interventi sociali prestati ad apparte­nenti alle forze armate e agli altri dipendenti dello Stato, limitatamente al funzionamento e alla gestione di circoli e mense e comunque di attività direttamente collegate all'espletamento del ser­vizio;

f) i rapporti in materia di assistenza con orga­nismi stranieri e internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assi­stenziali in attuazione di regolamenti della Comu­nità Economica Europea, nonché l'adempimento di accordi internazionali in materia di assistenza;

g) le pensioni e gli assegni di carattere con­tinuativo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

h) gli interventi fuori del territorio nazionale, a favore degli italiani residenti all'estero;

i) la certificazione della qualifica di orfano, vedova, inabile e degli altri titoli di legittima­zione al godimento dei benefici previsti dalle leg­gi vigenti, da esercitarsi mediante delega alle regioni.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e co­ordinamento di cui alla lettera a) del presente articolo rientrano la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali, le disposizioni generali in ma­teria di ordinamento e durata dei corsi e la deter­minazione dei requisiti necessari per l'ammis­sione.

 

Art. 7.

(Ministero della sanità e dei servizi sociali).

Il Ministero della sanità assume la denomina­zione di Ministero della sanità e dei servizi so­ciali.

Le funzioni amministrative di cui alle lettere c), d), f), dell'articolo precedente nonché gli as­segni a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui alla let­tera g) del precedente articolo sono esercitate dal Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Gli interventi previsti dalle lettere b), e), h), dello stesso articolo restano assegnati rispetti­vamente ai ministeri competenti.

Le funzioni di cui alla lettera i) dell'articolo pre­cedente sono attribuite al Ministero del tesoro. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente sono trasferiti al Ministero della sa­nità e dei servizi sociali, per costituire la dire­zione generale dei servizi sociali, i seguenti uffici: Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno; Divisione V (tutela della famiglia e dei lavoratori) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla medesime Direzione generale può essere assegnato, a domanda, personale esperto nel set­tore dei servizi sociali proveniente da altri mini­steri ovvero da enti pubblici soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 28 luglio 1975, n. 382, e dei relativi decreti di attua­zione e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione in legge, con modificazioni, del de­creto-legge 18 agosto 1978, n. 481.

La legge dello Stato prevista dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa al rior­dinamento del Ministero della sanità, stabilirà i criteri e le modalità per l'effettuazione di tali trasferimenti e la determinazione dei ruoli per il personale.

 

Art. 8.

(Consiglio nazionale per l'assistenza sociale).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e dei servizi sociali, è istituito il Consiglio nazionale per l'as­sistenza sociale con funzioni consultive, compo­sto da un assessore per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, da un assessore del­la provincia di Trento e uno della provincia di Bolzano; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio, del tesoro, degli affari esteri, della pubblica istruzione, designati dai ministri com­petenti, nonché da sei esperti nominati dal CNEL, da quattro esperti nominati dal Governo e da sei rappresentanti nominati dall'ANCI. Per ogni mem­bro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale è presieduto dal Ministro della sanità e dei ser­vizi sociali o, per sua delega, da un Sottosegretario ed ha il compito di elaborare indicazioni in relazione ai problemi che si pongono a livello nazionale per assicurare un equilibrato sviluppo di servizi sociali nel Paese, di attuare un organico collegamento con le regioni, di formulare propo­ste in ordine alla funzione di indirizzo e di coor­dinamento spettante al Governo, anche al fine della determinazione dei parametri minimi che saranno adottati dalle Regioni, allo scopo di ga­rantire le prestazioni economiche già obbligato­riamente assicurate dagli enti nazionali disciolti ex articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, superando co­munque la settorialità in conformità al primo comma dell'art. 4 della presente legge. Nell'eser­cizio della funzione di indirizzo e coordinamento il Governo è comunque tenuto a richiedere il pa­rere del Consiglio nazionale per l'assistenza sociale.

Il Ministro della sanità e dei servizi sociali as­sicura il coordinamento tra le attività del Consi­glio nazionale per l'assistenza sociale e il Consi­glio sanitario nazionale di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche provvedendo alla convocazione di riunioni congiunte per l'esame di problemi attinenti argomenti di comune interesse.

 

Art. 9.

(Compiti delle Regioni).

La potestà delle Regioni in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche, di cui al ter­zo comma del precedente art. 5, è svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni attuano le finalità della presente legge mediante la programmazione degli inter­venti socio-assistenziali coordinati con gli obiet­tivi definiti in sede di programmazione nazionale, e con gli obiettivi generali dello sviluppo regio­nale, secondo le procedure previste nei rispettivi statuti, assicurando comunque il concorso dei co­muni e delle province e tenendo conto delle indi­cazioni e proposte emerse dalla consultazione delle associazioni regionali, delle formazioni so­ciali e degli organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.

Le regioni in particolare provvedono:

1) a stabilire le norme generali per l'istitu­zione, la organizzazione e la gestione dei servizi sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;

2) ad approvare il piano regionale di sviluppo dei servizi sociali, coordinandolo con il piano sanitario regionale;

3) a determinare i criteri generali per il con­corso degli utenti al costo delle prestazioni se­condo i principi indicati nel precedente art. 4;

4) a determinare le aree territoriali delle uni­tà socio-sanitarie locali di cui al successivo arti­colo 11, secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) a promuovere iniziative per la qualifica­zione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto o da adibire ai servizi sociali in collaborazione con le università e le altre isti­tuzioni formative, e sulla base del fabbisogno di operatori determinato in sede di programmazione regionale;

6) a determinare gli indirizzi di carattere generale per la erogazione delle prestazioni stra­ordinarie per i cittadini che si trovano in parti­colari situazioni di difficoltà personali o familiari;

7) a provvedere alla ripartizione fra i comuni singoli e associati e le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle prio­rità prospettate dagli organismi preposti alla ge­stione dei servizi e definite in sede di program­mazione regionale;

8) a determinare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'appo­sito registro regionale;

9) a disciplinare la vigilanza sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale;

10) a svolgere una azione di assistenza tec­nica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali, anche promuovendo la sperimen­tazione di nuovi servizi.

 

Art. 10.

(Compiti delle province).

Le province concorrono alla elaborazione del piano di individuazione degli ambiti territoriali della unità socio-sanitaria locale di cui al succes­sivo articolo 11 e del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali. Approvano, nell'ambito di tale piano, il programma provinciale di localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono il pa­rere sulla rispondenza alla gestione dei servizi stessi delle delimitazioni territoriali determinate dalla regione.

Le funzioni in materia di assistenza attualmen­te svolte dalle province sono trasferite ai comuni singoli o associati con il relativo personale e pa­trimonio, nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Le somme stanziate nei bilanci delle Ammini­strazioni provinciali, per un importo almeno pari a quanto stanziato nell'anno 1979 per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono destinate alle Regioni, per essere interamente ripartite tra i comuni, secondo quanto previsto dal numero 7) del terzo comma del precedente articolo 9.

Le province svolgono le funzioni amministrative che siano ad esse delegate dalle Regioni.

 

Art. 11.

(Compiti dei comuni).

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni am­ministrative concernenti l'assistenza sociale che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni.

Entro il 31 dicembre 1980, con legge regionale, l'USL prevista agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la deno­minazione di unità socio-sanitaria locale (USSL) e provvede, oltre ai compiti ad essa assegnati dalla citata legge, a gestire il complesso dei pre­sidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli e associati per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge, nonché a stipulare, se del caso, le convenzioni con le istituzioni private iscritte nel registro di cui al successivo art. 15.

I comuni singoli e associati partecipano alla elaborazione e realizzazione del programma re­gionale di sviluppo dei servizi sociali e assicurano la partecipazione degli operatori, delle formazioni sociali, e dei cittadini a tutte le fasi della pro­grammazione e gestione sociale dei servizi se­condo la modalità prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 12.

(Servizi dell'USSL).

Nell'ambito delle proprie competenze, oltre ai compiti di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'USSL provvede alla realizzazione e gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 ed in particolare:

1) degli asili nido di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 23 dicembre 1975, n. 698;

2) dei servizi di assistenza domiciliare;

3) dei centri diurni, dei servizi di ristoro, dei centri di vacanza, delle aree attrezzate per le attività sociali;

4) dei programmi di utilizzazione del patri­monio edilizio pubblico destinato ad alloggi, casa­albergo, ambienti residenziali per piccole comu­nità e gruppi famiglia, pensionati, nonché alla erogazione dei fondi di cui alla legge 29 luglio 1978, n. 392;

5) dei servizi di informazione e di segreta­riato sociale;

6) del servizio di consulenza, di tutela e di sostegno di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 698, all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 4 agosto 1977, n. 517;

7) dei servizi di assistenza scolastica per la refezione, il trasporto degli alunni e per l'inseri­mento scolastico dei soggetti affetti da minora­zioni;

8) dei servizi per l'inserimento sociale e la­vorativo dei soggetti affetti da minorazioni;

9) dei servizi di assistenza già gestiti dagli Enti nazionali disciolti in base al decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

10) dei servizi di assistenza in internato;

11) delle prestazioni economiche straordina­rie di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della pre­sente legge.

L'assemblea generale della USSL determina quali funzioni inerenti alla gestione dei servizi sociali di interesse locale vengono esercitate dai comuni singoli.

 

Art. 13.

(Funzionamento dell'USSL).

Per la realizzazione e la gestione delle attività di cui all'articolo precedente da parte dell'unità socio-sanitaria locale, la legge regionale di cui al nono comma dell'art. 15 della legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, provvederà, oltre a quanto pre­visto dal citato art. 15:

1) ad assicurare l'autonomia tecnico-funzio­nale dei servizi sociali dell'USSL, il loro coordi­namento e la partecipazione degli operatori anche mediante la istituzione di specifici organi di con­sultazione tecnica;

2) a prevedere, nell'ambito dell'ufficio di direzione dell'USSL, una autonoma responsabi­lità per i servizi sociali;

3) a predisporre il conto di gestione per i servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ulti­mo comma dell'articolo 25 del decreto del Presi­dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 4) a emanare il regolamento organico del personale dell'USSL comprensivo del personale adibito ai servizi sociali di cui alla presente leg­ge, e le piante organiche dei diversi presidi e servizi con riferimento alle norme di cui all'arti­colo 27 della presente legge;

5) a predisporre l'organizzazione e la gestio­ne dei presidi e dei servizi sociali multizonali.

 

Art. 14.

(Gestione dei beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali).

È affidata alle unità socio-sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle at­trezzature destinate a servizi sociali, comunque pervenuti al patrimonio dei comuni e di quello destinato dai comuni stessi a sedi di servizi so­ciali.

 

Art. 15.

(Registro regionale istituzioni private).

In ogni Regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istitu­zioni private, dotate o meno di personalità giuri­dica, che intendono essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle con­venzioni di cui al secondo comma dell'art. 11. L'iscrizione nel registro delle istituzioni priva­te, fermo restando il rispettivo regime giuridico­-amministrativo, è disposta dalla Regione, sentiti i comuni singoli o associati nei cui territori l'isti­tuzione opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:

1) assenza di fini di lucro;

2) idonei livelli di prestazioni, di qualifica­zione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo standards da stabilire con legge regionale. Con la stessa legge si stabili­ranno le modalità per (e periodiche verifiche sulla esistenza dei requisiti richiesti;

3) rispetto per i dipendenti delle norme con­trattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni fra le istituzioni e le fonda­zioni di cui al primo comma con ordini religiosi o case generalizie;

4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e alle condizioni previste dalle leggi regionali.

Per le istituzioni operanti in più regioni l'iscri­zione è effettuata nel registro tenuto presso la Regione in cui l'istituzione ha sede legale, sen­tite le altre Regioni interessate.

 

Art. 16.

(Associazioni di volontariato).

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la fina­lità di concorrere al conseguimento dei fini dell'assistenza sociale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le isti­tuzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di statuto su prestazioni volon­tarie e personali dei soci.

 

Art. 17.

(Regioni a statuto speciale).

Le norme fondamentali della presente legge, in quanto legge di riforma economico-sociale del­la Repubblica, si estendono alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 18.

(Trasferimento delle IPAB regionali).

Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza che operano nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 ottobre 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo 19.

La legge regionale stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento ai comuni singoli e associati delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB che operano nell'ambito regionale, sul­la base dei principi stabiliti dai successivi commi.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare delle isti­tuzioni, con il relativo arredamento e attrezzature, è trasferito ai comuni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma precedente con vincolo di destinazione alle USSL di cui al precedente articolo 11.

Nel caso in cui l'IPAB abbia sedi istituzionali o patrimoni ubicati in regioni diverse, i beni mobi­liari ed immobiliari sono destinati ai comuni in cui l'IPAB ha la sede legale, conservando i diritti delle popolazioni a cui le prestazioni erano de­stinate

I comuni subentrano, dal momento del trasfe­rimento, nelle situazioni patrimoniali attive e pas­sive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo ine­renti a beni e loro pertinenze.

I trasferimenti ai comuni dei beni delle istitu­zioni avvengono in esenzione da qualsiasi impo­sta o tassa di registrazione.

I comuni sono autorizzati ad effettuare aliena­zioni patrimoniali fino alla concorrenza delle pas­sività accertate alla data del trasferimento, nell'ambito di ogni singola dotazione patrimoniale.

Tutti gli immobili trasferiti ai comuni a norma della presente legge, nonché quelli ad essi asse­gnati in base agli articoli 113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 24 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, già adibiti a cen­tri assistenziali degli enti e quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse, comprese quelle già amministrate dagli enti co­munali di assistenza, debbono essere destinati a sede di servizi sociali.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dalla eventuale trasformazione patrimoniale dei beni acquisiti per trasferimento dai comuni e dalle regioni in forza delle disposizioni di legge di cui al precedente comma, debbono essere por­tati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività socio-assistenziali.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla rifor­ma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza e di tutti i beni trasfe­riti ai comuni concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di assistenza e gli enti nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene contabilizzata separatamente.

Gli utili destinati dalle Casse di risparmio ad attività assistenziali, nonché i fondi comunque stanziati in bilancio per attività assistenziali dalle medesime casse di risparmio o da altre banche di diritto pubblico, ivi compresi quelli destinati ad IPAB create dagli stessi istituti di credito, vengono assegnati alla Regione ove gli istituti medesimi hanno le loro sedi legali, per essere ripartiti tra i comuni singoli o associati per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

 

Art. 19.

(Esclusione delle IPAB dal trasferimento).

Fermo restando quanto previsto dai successivi commi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente alle IPAB per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) alle IPAB aventi natura di associazione di volontariato. Tale condizione sussiste allorché l'IPAB presenta congiuntamente i seguenti re­quisiti:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o promotori pri­vati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, de­terminati dai soci nel senso che gli stessi eleg­gano la maggioranza dei componenti l'organo col­legiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si esplichi a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci, i quali effettivamente prestino lavoro volontario nelle iniziative dell'ente;

d) che il patrimonio risulti formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti degli associati;

2) alle istituzioni pubbliche promosse ed am­ministrate dai privati ed operanti con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste al­lorché ricorrono congiuntamente i seguenti ele­menti:

a) che si tratti di istituzione il cui atto costi­tutivo o tavola di fondazione sia stato posto in essere da privati;

b) che la maggioranza dei componenti l'or­gano collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria ad effetto permanente, designata da privati; e che in tal caso il Presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designa­zione pubblica;

c) che il patrimonio risulti costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata a dalla trasformazione degli stessi;

d) che nell'ultimo quinquennio antecedente il 31 dicembre 1979, l'istituzione non abbia fruito di contributi, sovvenzioni od altri finanziamenti a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici;

e) che nel medesimo quinquennio, le entrate derivanti da rette erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o dallo Stato non abbiano superato il 30 per cento delle entrate complessive dell'ente;

3) alle istituzioni religiose. Tale condizione sus­siste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'istituzione abbia, a norma di statuto, finalità religiose o di culto e che l'attività istitu­zionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiose;

b) che l'istituzione risulti collegata in forza di disposizioni statutarie, ad una confessione reli­giosa mediante la designazione negli organi col­legiali deliberanti di ministri di culto o di appar­tenenti a congregazioni religiose o di rappresen­tanti di autorità religiose;

c) che l'istituzione si avvalga della collabo­razione di personale religioso come modo quali­ficante di gestione dei servizio.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo precedente, alle IPAB il cui organo am­ministrativo sia composto, a norma di statuto, in maggioranza di membri designati da comuni, pro­vince, regioni o altri enti pubblici, alle IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA, alle IPAB la cui attività si esplica esclusivamente attra­verso prestazioni di natura economica, nonché alle IPAB che non esercitano di fatto le attività previste dallo statuto.

Non si applicano le disposizioni di cui all'arti­colo 18 e di cui al precedente comma del pre­sente articolo alle IPAB che gestiscono case di riposo per religiosi e seminari, per le quali val­gono comunque le norme e le procedure di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22.

 

Art. 20.

(Procedure per l'esclusione delle IPAB dal trasferimento).

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante del­le IPAB interessate alla esclusione dal trasferi­mento, presenta alla regione e ai comuni, ove l'IPAB ha la sede legale e le sedi istituzionali, domanda per l'applicazione del primo comma dell'articolo precedente fornendo tutti gli elementi utili ai fini dell'esclusione.

Entro i successivi 30 giorni i comuni di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alle Regioni.

Entro i successivi 60 giorni, le regioni anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, comunica­no alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione interparlamentare per le questioni regionali, le proposte di esclusione dal trasferi­mento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 30 settembre 1980 la commissione di cui al precedente comma, trasmette alla Presi­denza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte delle Regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consi­glio dei Ministri con proprio decreto, provvede in conformità del parere della Commissione.

Le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali, assu­mendo la personalità giuridica di diritto privato, rientrando nella relativa disciplina.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al primo comma del presente articolo, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni ai sensi dell'articolo 18.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle fun­zioni e del personale delle IPAB che hanno avan­zato domanda di esclusione dal trasferimento de­corre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadra­mento delle IPAB stesse in una delle categorie di cui al primo comma dell'art. 19.

 

Art. 21.

(Trasferimento delle IPAB interregionali).

Le norme di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sostituiscono a tutti gli effetti quelle contenute nel VI e VII comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelle di cui all'annotazione apposta alla tabel­la B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativa alle IPAB interregionali.

I beni, le funzioni ed il personale delle IPAB interregionali soppresse sono assegnati alle re­gioni nel cui territorio sono ubicate le sedi isti­tuzionali dell'IPAB stessa per essere destinate ai comuni secondo le modalità di cui all'art. 18 della presente legge, salvo il caso di IPAB interregio­nali che svolgono attività destinate esclusiva­mente alla popolazione di una sola regione, per le quali valgono le norme di cui al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

 

Art. 22.

(Norme di salvaguardia).

I divieti disciplinati dal primo comma dell'arti­colo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ot­tobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per tutte le IPAB comprese quelle incluse nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma del precedente art. 20 e dei decreti pre­visti al primo comma dell'art. 21.

 

Art. 23.

(Fondo nazionale per i servizi sociali).

Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo nazionale per i servizi sociali costituito:

a) dal fondo per gli asili nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modifica­zioni;

b) dal fondo speciale di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (ONMI);

c) dal fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone);

d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duodecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (ENAOLI, ONPI, ANMIL);

e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616 (beni in liquida­zione degli enti nazionali, sedi centrali);

f) da una somma aggiuntiva pari a lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 95 mi­liardi nell'anno 1981 e di lire 95 miliardi nell'anno 1982.

Alla ripartizione del fondo tra le regioni si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e dei servizi sociali sulla base delle proposte della Commis­sione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il consiglio nazionale per l'assistenza sociale.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite tra tutte le regioni com­prese quelle a statuto speciale tenuto conto del­le indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di standards individuati dal con­siglio nazionale per l'assistenza sociale, distin­tamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.

Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giu­gno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

 

Art. 24.

(Piano regionale dei servizi sociali).

Le Regioni, nell'ambito del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali di cui all'art. 9, tenen­do conto delle indicazioni delle province e dei comuni singoli o associati, stabiliscono gli obiet­tivi qualitativi e quantitativi, le priorità di inter­vento e gli standards concernenti il complesso dei servizi sociali, coordinandoli con quelli del piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 25.

(Soppressione dei CPABP e dei CAS).

I Comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica (CPABP) sono soppressi. Le rela­tive funzioni sono attribuite ai comuni singoli o associati nel modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.

I Consigli di aiuto sociale (CAS), di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppressi. Le funzioni, i beni e il personale sono trasferiti ai comuni singoli o as­sociati nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali.

 

Art. 26.

(Stato giuridico del personale).

Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti nazionali, le cui funzioni in materia assistenziale siano state integralmente o parzial­mente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, viene disciplinato secondo le disposizioni al riguardo contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le leggi regionali previste dall'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, verranno adottate nei tempi e se­condo principi e criteri direttivi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 27.

(Iscrizione nei ruoli nominativi regionali).

Con legge regionale, così come previsto dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene disciplinata la iscrizione nei ruoli nomina­tivi regionali di cui all'articolo precedente: del personale delle IPAB soppresse in base agli arti­coli 18 e 21 della presente legge; del personale degli enti comunali di assistenza disciolti in base all'ottavo comma dell'art. 25 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; del personale delle province adibito alle funzioni assistenziali trasferite ai comuni in base all'arti­colo 10 della presente legge; del personale dipen­dente dai comuni addetto alle attività assisten­ziali; del personale degli Enti nazionali disciolti ex art. 113 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616, del personale statale trasferito ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il personale di cui al precedente comma è asse­gnato alle unità socio-sanitarie locali, nella posi­zione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'art. 47 della citata legge, al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamen­to vigente presso gli enti di provenienza, ivi com­presi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle me­desime.

 

Art. 28.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Sono abrogati:

a) la legge 18 luglio 1890, n. 6972, e succes­sive modificazioni e integrazioni, e relativi rego­lamenti di esecuzione;

b) le norme previste dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 763;

c) le norme di cui all'art. 15 del decreto luo­gotenenziale 23 marzo 1945, n. 173;

d) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in contrasto con le disposizioni contenute nel­la presente legge.

 

 

 

(1) Proposta di legge presentata alla Camera dei Depu­tati in data 20 novembre 1979 dall'on. Magnani Noya e altri parlamentari PSI.

 

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