Prospettive assistenziali, n. 50, aprile - giugno 1980
CONTROLLO DI BASE SUI SERVIZI ASSISTENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Con
deliberazione del 5 ottobre 1979 la Giunta provinciale di Torino ha
regolamentato, su precisa richiesta dei movimenti di base, il controllo sui
propri servizi assistenziali da parte delle
Associazioni riguardanti l'utenza.
Si tratta di
una delibera importante poiché la partecipazione non è
imbrigliata in schemi prefissati, ma ne è riconosciuta la piena autonomia.
TESTO
DELLA DELIBERAZIONE
L'Amministrazione provinciale, nel settore
socio-assistenziale, esplica la propria attività di
istituto ai sensi delle disposizioni in vigore, mediante l'attuazione di varie
forme di intervento;
Specificamente nel settore non psichiatrico gli
interventi assistenziali possono essere così
riepilogati:
a) interventi diretti diurni
e/o residenziali in favore di minori handicappati ed insufficienti mentali
adulti;
b) interventi indiretti
diurni e/o residenziali attuati mediante ricoveri in istituto, in favore di
minori handicappati, ciechi, sordomuti ed insufficienti mentali adulti.
Nell'ambito di tali iniziative
dirette, come in quelle indirette, queste ultime attuate a volte sulla base di formale rapporto convenzionale, ma per lo più dietro
semplice corresponsione delle rette di ricovero, l'Amministrazione esplica la
propria attività di controllo, a livello periferico o centralizzato, sugli
interventi assistenziali in atto, attraverso l'intervento professionale dei
propri organi tecnici, sanitari, sociali ed amministrativi.
Tuttavia, sulla base di una
nuova concezione dell'intervento pubblico nel settore socio-sanitario che
preveda la reale partecipazione, a tutti i livelli del processo terapeutico
dell'utente, considerato come soggetto indispensabile per un recupero
riabilitativo veramente completo ed efficace, si ritiene opportuno aprire alla
partecipazione dei cittadini, in quanto utenti reali o potenziali dei
pubblici servizi e nelle varie fasi di attuazione dei medesimi, il complesso
degli interventi che la Provincia attua nel settore sociosanitario;
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che
fino ad oggi, per svariate ragioni, non è stata particolarmente avvertita, sul piano sociale, tale opportunità, che appare invece
determinante per una completa revisione, sul piano individuale e sociale, del
fatto assistenziale organicamente inteso;
A tal fine si è ritenuto di poter concordare con
alcuni movimenti di base - senza peraltro precludere ad altre forme
associative una eventuale partecipazione a tale tipo di
intervento - un regolamento generale che permetta di realizzare tali nuove
forme di partecipazione, nel rispetto peraltro della attività di ciascun Ente
interessato e delle disposizioni di legge in vigore;
Tutto ciò premesso e considerato che appare opportuno
addivenire ad una specifica regolamentazione,
mediante la formalizzazione di un apposito regolamento redatto in articoli,
della più ampia collaborazione dei cittadini nei confronti degli interventi
socio-sanitari attuati da questa amministrazione;
Visto l'art. 12 della Legge
9/6/1947 n. 530; Visto l'art. 521 del T.U.L.C.P.
4/2/21915 n. 148, modificato dall'art 89 del R.D. 30/12/23 n. 2839 e ritenuta
l'urgenza;
Con
voti unanimi, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa,
l'allegato testo - che fa parte integrante del presente provvedimento - del
«Regolamento per il controllo da parte delle Associazioni dell'utenza, sui
servizi assistenziali dell'Amministrazione
provinciale», dando mandato alla Commissione consiliare consultiva per la sicurezza
sociale di predisporre l'elencazione dettagliata dei movimenti di base
interessati dal presente provvedimento;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.
REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA, SUI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1) L'Amministrazione provinciale di Torino, riconoscendo
la funzione sociale della partecipazione, assicura ai
movimenti di base la possibilità di esercitare il controllo sulle proprie
strutture di assistenza, sia a carattere residenziale che diurno.
2) L'Amministrazione provinciale si
impegna a richiedere che vengano inserite negli accordi con Enti
pubblici e privati d'assistenza, apposite norme affinché il controllo possa
essere esercitato anche nei riguardi degli istituti di ricovero gestiti dagli
Enti suddetti.
3) L'Amministrazione provinciale fornisce ai
movimenti di base l'elenco degli istituti pubblici e privati in cui sono ricoverate persone a carico della Amministrazione stessa,
fornendo aggiornamenti almeno trimestrali degli istituti stessi. Fornirà altresì almeno ogni tre mesi i dati aggiornati sul numero
dei ricoverati in ciascun istituto a carico della Provincia e degli assistiti
nei centri diurni, nelle comunità alloggio ed in altre strutture.
4) I movimenti di base che intendono svolgere
attività di controllo di cui sopra presentano alla Amministrazione
provinciale l'elenco delle persone incaricate, alle quali l'Amministrazione
provinciale rilascerà apposito tesserino di riconoscimento personale. Il
tesserino è valido, a tutti gli effetti, per l'accesso ai servizi e strutture
di cui ai punti precedenti. L'accesso è consentito in qualsiasi momento.
5) Gli incaricati di cui sopra accedono
ai servizi e strutture di cui ai punti precedenti, rispettando le seguenti
modalità:
a) le visite sono consentite esclusivamente alle
persone munite del tesserino rilasciato dalla Amministrazione
provinciale;
b) l'accesso è consentito solo a gruppi costituiti da
un minimo di due persone ad un massimo di quattro;
c) gli incaricati dei movimenti di base non possono,
pena il ritiro immediato del tesserino, interferire sul lavoro svolto dai
servizi, né manifestare apprezzamenti di alcun
genere;
d) eventuali osservazioni, critiche e proposte, sono
presentate all'Amministrazione provinciale dai movimenti di base.
6) I movimenti di base ammessi all'esercizio del
controllo devono operare effettivamente nel campo dei servizi sociali.
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