Prospettive assistenziali, n. 50, aprile - giugno 1980

 

 

CONTROLLO DI BASE SUI SERVIZI ASSISTENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

 

 

Con deliberazione del 5 ottobre 1979 la Giun­ta provinciale di Torino ha regolamentato, su precisa richiesta dei movimenti di base, il con­trollo sui propri servizi assistenziali da parte delle Associazioni riguardanti l'utenza.

Si tratta di una delibera importante poiché la partecipazione non è imbrigliata in schemi pre­fissati, ma ne è riconosciuta la piena autonomia.

 

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

 

L'Amministrazione provinciale, nel settore socio-assistenziale, esplica la propria attività di istituto ai sensi delle disposizioni in vigore, me­diante l'attuazione di varie forme di intervento;

Specificamente nel settore non psichiatrico gli interventi assistenziali possono essere così riepilogati:

a) interventi diretti diurni e/o residenziali in favore di minori handicappati ed insufficienti mentali adulti;

b) interventi indiretti diurni e/o residenziali attuati mediante ricoveri in istituto, in favore di minori handicappati, ciechi, sordomuti ed insuf­ficienti mentali adulti.

Nell'ambito di tali iniziative dirette, come in quelle indirette, queste ultime attuate a volte sulla base di formale rapporto convenzionale, ma per lo più dietro semplice corresponsione delle rette di ricovero, l'Amministrazione esplica la propria attività di controllo, a livello periferico o centralizzato, sugli interventi assistenziali in at­to, attraverso l'intervento professionale dei pro­pri organi tecnici, sanitari, sociali ed ammini­strativi.

Tuttavia, sulla base di una nuova concezione dell'intervento pubblico nel settore socio-sanita­rio che preveda la reale partecipazione, a tutti i livelli del processo terapeutico dell'utente, con­siderato come soggetto indispensabile per un recupero riabilitativo veramente completo ed ef­ficace, si ritiene opportuno aprire alla partecipa­zione dei cittadini, in quanto utenti reali o po­tenziali dei pubblici servizi e nelle varie fasi di attuazione dei medesimi, il complesso degli in­terventi che la Provincia attua nel settore socio­sanitario;

Quanto sopra anche in considerazione del fat­to che fino ad oggi, per svariate ragioni, non è stata particolarmente avvertita, sul piano socia­le, tale opportunità, che appare invece determi­nante per una completa revisione, sul piano indi­viduale e sociale, del fatto assistenziale orga­nicamente inteso;

A tal fine si è ritenuto di poter concordare con alcuni movimenti di base - senza peraltro pre­cludere ad altre forme associative una eventua­le partecipazione a tale tipo di intervento - un regolamento generale che permetta di realizzare tali nuove forme di partecipazione, nel rispetto peraltro della attività di ciascun Ente interessato e delle disposizioni di legge in vigore;

Tutto ciò premesso e considerato che appare opportuno addivenire ad una specifica regola­mentazione, mediante la formalizzazione di un apposito regolamento redatto in articoli, della più ampia collaborazione dei cittadini nei con­fronti degli interventi socio-sanitari attuati da questa amministrazione;

Visto l'art. 12 della Legge 9/6/1947 n. 530; Visto l'art. 521 del T.U.L.C.P. 4/2/21915 n. 148, modificato dall'art 89 del R.D. 30/12/23 n. 2839 e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, la Giunta Provinciale

 

DELIBERA

 

1) di approvare, per le ragioni di cui in pre­messa, l'allegato testo - che fa parte integrante del presente provvedimento - del «Regolamen­to per il controllo da parte delle Associazioni dell'utenza, sui servizi assistenziali dell'Ammi­nistrazione provinciale», dando mandato alla Commissione consiliare consultiva per la sicu­rezza sociale di predisporre l'elencazione detta­gliata dei movimenti di base interessati dal pre­sente provvedimento;

2) di dichiarare la presente deliberazione im­mediatamente esecutiva.

 

 

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA, SUI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

 

1) L'Amministrazione provinciale di Torino, ri­conoscendo la funzione sociale della partecipa­zione, assicura ai movimenti di base la possibi­lità di esercitare il controllo sulle proprie strut­ture di assistenza, sia a carattere residenziale che diurno.

2) L'Amministrazione provinciale si impegna a richiedere che vengano inserite negli accordi con Enti pubblici e privati d'assistenza, apposite norme affinché il controllo possa essere eserci­tato anche nei riguardi degli istituti di ricovero gestiti dagli Enti suddetti.

3) L'Amministrazione provinciale fornisce ai movimenti di base l'elenco degli istituti pubblici e privati in cui sono ricoverate persone a carico della Amministrazione stessa, fornendo aggior­namenti almeno trimestrali degli istituti stessi. Fornirà altresì almeno ogni tre mesi i dati aggior­nati sul numero dei ricoverati in ciascun istituto a carico della Provincia e degli assistiti nei cen­tri diurni, nelle comunità alloggio ed in altre strutture.

4) I movimenti di base che intendono svolgere attività di controllo di cui sopra presentano alla Amministrazione provinciale l'elenco delle per­sone incaricate, alle quali l'Amministrazione pro­vinciale rilascerà apposito tesserino di ricono­scimento personale. Il tesserino è valido, a tutti gli effetti, per l'accesso ai servizi e strutture di cui ai punti precedenti. L'accesso è consentito in qualsiasi momento.

5) Gli incaricati di cui sopra accedono ai ser­vizi e strutture di cui ai punti precedenti, rispet­tando le seguenti modalità:

a) le visite sono consentite esclusivamente al­le persone munite del tesserino rilasciato dalla Amministrazione provinciale;

b) l'accesso è consentito solo a gruppi costi­tuiti da un minimo di due persone ad un massimo di quattro;

c) gli incaricati dei movimenti di base non possono, pena il ritiro immediato del tesserino, interferire sul lavoro svolto dai servizi, né ma­nifestare apprezzamenti di alcun genere;

d) eventuali osservazioni, critiche e proposte, sono presentate all'Amministrazione provinciale dai movimenti di base.

6) I movimenti di base ammessi all'esercizio del controllo devono operare effettivamente nel campo dei servizi sociali.

 

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