Prospettive assistenziali, n. 50, aprile - giugno 1980
Editoriale
LE LEGGI REGIONALI SUGLI ORGANI
ISTITUZIONALI DELLE UNITA' LOCALI
Molte sono
le perplessità che sorgono dall'esame delle leggi regionali approvate in
attuazione della riforma sanitaria
(1).
In primo
luogo il nuovo organismo, l'Associazione dei Comuni, tende ad essere più una
sorta di «azienda autonoma» che «la struttura operativa dei Comuni».
È vero che i
componenti delle Assemblee delle Associazioni
intercomunali sono nominati dai Consigli comunali, ma essi non sono tenuti a
rendere conto del loro operato ai Consigli stessi.
Anzi in alcune Regioni i membri delle Assemblee possono essere scelti
al di fuori dei Consiglieri comunali: viene quindi a mancare ogni collegamento
fra detti membri ed i Consigli comunali (2).
Parimenti le
Assemblee possono designare componenti dei Comitati di
gestione che non sono Consiglieri comunali (3).
Non è
addirittura prevista la nomina diretta da parte dei singoli Comuni dei propri
rappresentanti nell'Assemblea; la designazione viene
fatta da un collegio elettorale composto da tutti i Consiglieri comunali (4).
In questo
caso vi possono essere Comuni che non hanno nessun loro rappresentante nell'Assemblea
dell'Associazione intercomunale.
In altri
casi la nomina dei componenti dell'Assemblea viene
fatta senza tener conto del numero degli abitanti dei Comuni facenti parte
dell'Associazione, avvenendo la ripartizione dei posti in base al numero dei Consiglieri presenti nei Consigli comunali (5). Ne deriva
che un Comune di 50.000 abitanti ha una rappresentatività pari a 40 (quanti
sono i Consiglieri comunali), quello di 10.000 pari a 30. In tal modo due
Comuni di 90.000 abitanti hanno nell'Assemblea un numero maggiore di
rappresentanti del Comune di 50.000.
Con il
suddetto sistema si può arrivare ad avere Assemblee la cui composizione
politica è diversa, anche sostanzialmente, dagli orientamenti politici
espressi dai cittadini che fanno parte dell'Associazione intercomunale.
Le leggi
regionali non attribuiscono alle Assemblee poteri e strumenti reali di intervento e di controllo. Esse saranno dunque convocate
solo per ratificare quel che hanno deciso 1 relativi Comitati
di gestione.
Questi
ultimi hanno praticamente tutti i poteri ed i Comuni
sono tagliati completamente fuori. Ne è prova il fatto
che il Comitato di gestione non è tenuto ad inviare ai Comuni facenti parte
dell'Associazione nemmeno copia degli atti deliberativi (6).
Settorialità
Tutte le
leggi regionali (7) stabiliscono che le Associazioni fra Comuni
gestiscono solo la sanità e l'assistenza e, a questo riguardo, non deve trarre
in inganno l'uso mistificatorio della dizione «servizi sociali».
Anzi la
gestione dei servizi di assistenza da parte
dell'Assemblea e del Comitato di gestione dell'Associazione intercomunale o è
subordinata a decisioni in tal senso dei Comuni (V. le leggi delle Regioni
Lazio e Molise) o riguarda solo le attività che non vengono attribuite ai
Comuni dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale (V. le leggi delle
Regioni Basilicata, Lazio, Liguria, Emilia Romagna,
Piemonte). Solo la Regione Umbria prevede che tutte le attività assistenziali siano gestite a livello di Unità locale.
Conclusioni
Molte delle
critiche da noi avanzate sono state fatte anche dal gruppo permanente di lavoro
costituito dalla Lega regionale piemontese di cui pubblichiamo in questo
numero il documento elaborato nel corso della riunione tenutasi a Torino dal 6
all'8 marzo 1980.
Da parte
nostra non possiamo non esprimere una profonda amarezza per i contenuti delle
leggi regionali che disattendono sia le richieste avanzate da anni dai
sindacati e dalle forze sociali per una
riorganizzazione dei poteri locali in grado di rispondere in modo non
settoriale alle esigenze reali della popolazione, sia le norme del DPR 24
luglio 1977 n. 616.
Questa. visione settoriale non è certo di buon auspicio per le
riforme dell'assistenza e delle autonomie locali che sono attualmente all'esame
del Parlamento.
La nostra
amarezza riguarda anche 1'incapsulamento della partecipazione in paralizzanti
comitati, così come è avvenuto per gli organi collegiali
della scuola.
Riteniamo
pertanto che i movimenti di base che credono nella non delega e che respingono
la cogestione debbano conservare la loro piena autonomia di elaborazione,
di contrattazione e di controllo.
(1) Nel numero scorso abbiamo
pubblicato la sintesi delle leggi delle Regioni Veneto, Toscana e Umbria; su
questo numero riportiamo gli aspetti salienti delle leggi delle Regioni
Liguria, Lazio, Molise, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte.
(2) È ad esempio il caso delle Regioni
Basilicata, Molise e Veneto.
(3) V. le leggi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Piemonte, Toscana e Umbria.
(4) Questa modalità è prevista dalla
legge del Piemonte. (5) V. la legge della Regione
Piemonte.
(6) I Comuni sono chiamati solo ad
esprimere il proprio parere «sulle decisioni di particolare rilievo
dell'Associazione dei Comuni» (art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833),
ma non vengono neppure informati su tutte le altre decisioni assunte dal
Comitato di gestione e dall'Assemblea.
(7) Per quanto riguarda (a legge della
Regione Toscana sulle Associazioni intercomunali si veda il commento a pag. 35
del n. 49 di Prospettive assistenziali.
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