Prospettive assistenziali, n. 50, aprile - giugno 1980
LEGGI DELLE REGIONI LIGURIA, LAZIO, MOLISE, EMILIA-ROMAGNA, BASILICATA E
PIEMONTE SUGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE UNITA' LOCALI
Continuiamo
a pubblicare i punti salienti delle leggi emanate dalle Regioni per la
costituzione degli organi istituzionali previsti dalla legge 23 dicembre 1978
n. 833.
Come avevamo fatto nel numero scorso per le leggi delle Regioni
Veneto, Toscana e Umbria, gli aspetti presi in considerazione sono i seguenti:
-
composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni;
- funzioni
dell'Assemblea dell'Associazione;
-
composizione del Comitato di gestione;
- funzioni del Comitato di gestione; - partecipazione e informazione;
- poteri di
verifica e di coordinamento delle Regioni;
- funzioni
in materia di servizi sociali;
- ufficio di
direzione e organizzazione dei servizi.
In questo
numero pubblichiamo un commento della legislazione regionale. Si veda
l'articolo «Le autonomie locali in relazione all'avvio
della riforma sanitaria».
REGIONE
LIGURIA
Riferimento: legge 5 dicembre 1979, n. 45 «Istituzione
e disciplina delle Unità locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti
dei Comuni associati eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo i seguenti
rapporti:
- 1 per Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- 3 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e fino a 10.000;
- 9 per i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000;
- 27 per i Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000;
- 36 per i Comuni con popolazione oltre 100.000
abitanti.
Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze
il voto è limitato a due terzi del totale dei rappresentanti attribuiti a
ciascun Comune per i Comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti.
Nei casi in cui l'ambito territoriale comprenda l'intero territorio di una Comunità montana e
quello di uno o più Comuni che non fanno parte della stessa l'Assemblea generale
è costituita dal Consiglio generale della Comunità montana, integrato da tre
rappresentanti per ciascuno dei Comuni non compresi nella Comunità, eletti dai
rispettivi Consigli comunali con voto limitato a due nomi.
Qualora la popolazione della Comunità montana sia
pari o inferiore alla metà di quella compresa nell'intero
ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale tutti i Comuni sono costituiti
in Associazione.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
L'Assemblea generale delibera i seguenti regolamenti:
1) regolamento per il funzionamento dell'Assemblea
generale che deve contenere:
a) norme relative alla nomina
del proprio presidente e del suo sostituto in caso di assenza ó di
impedimento;
b) attribuzioni e compiti del presidente;
c) modalità di convocazione dell'Assemblea generale e
procedure relative alle votazioni e alle sedute. Le
sedute devono essere pubbliche;'
d) norme per il funzionamento
di commissioni eventualmente costituite nell'ambito dell'Assemblea.
Il regolamento per il funzionamento .dell'Assemblea
deve prevedere altresì forme e modalità delle consultazioni preventive, nonché la costituzione e l'attività dei Comitati e le
modalità per lo svolgimento delle Assemblee relative alla partecipazione;
2) regolamento per il funzionamento del Comitato di
gestione, adottato su proposta del Comitato stesso,
che deve contenere:
a) modalità di sostituzione del presidente del Comitato
in caso di assenza o di impedimento;
b) attribuzioni e compiti del presidente;
c) modalità di convocazione del Comitato nonché procedure relative alle votazioni e alle sedute;
d) indennità di carica per il presidente e gli altri componenti del Comitato di gestione
Il Consiglio regionale, a fini di uniformità,
emana schemi-tipo di regolamenti, dei quali le Assemblee generali delle Unità
sanitarie locali tengono conto nel deliberare i regolamenti.
L'Assemblea generale ha funzioni di
indirizzo e di verifica nei confronti del Comitato di gestione.
L'Assemblea generale approva, su
proposta del Comitato di gestione:
a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
b) i piani ed i programmi;
c) la suddivisione del territorio in distretti sanitari
di base e le eventuali modifiche;
d) la pianta organica del personale e relativo
regolamento;
e) il regolamento per l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione;
f) le convenzioni;
g) le proposte per l'acquisto
e l'alienazione dei beni immobili e mobili registrati destinati all'erogazione
dei servizi sanitari;
h) l'individuazione dei Comuni che devono effettuare
le verifiche bimestrali di cassa;
i) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno
determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
L'Assemblea generale, prima di adottare i provvedimenti
di particolare rilievo per tutti o per singoli Comuni compresi nell'ambito
territoriale dell'Unità sanitaria locale, deve procedere, secondo le modalità
previste dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stessa, alla preventiva
consultazione dei Comuni interessati.
Sono in particolare da sottoporre alla procedura di
cui sopra:
a) i bilanci di previsione;
b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta
spese che impegnino più esercizi;
c) la suddivisione del territorio in distretti sanitari
di base e le eventuali modifiche.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è composto da
un numero di membri pari a sette, nove o undici determinato dall'Assemblea
generale.
L'Assemblea procede alla elezione
dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero di componenti
assegnati arrotondato all'unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza
delle minoranze. Possono essere eletti anche coloro che non
siano consiglieri comunali.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità sanitaria locale che non sono
espressamente attribuiti alle competenze dell'Assemblea generale e del
presidente.
Partecipazione e informazione
La partecipazione di cui al terzo
comma dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978 n. 833:
a) dei cittadini;
b) degli operatori della sanità;
c) delle formazioni sociali esistenti sul territorio;
d) dei rappresentanti degli interessi originari degli
enti definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132,
è assicurata anche con riferimento ai principi della
legge 8 aprile 1976 n. 278.
A tale scopo la partecipazione è realizzata:
1) a livello di distretto sanitario
di base e dei servizi attraverso comitati di partecipazione e di gestione e
assemblee di cittadini;
2) a livello di Unità
sanitaria locale, attraverso comitati rappresentativi delle formazioni sociali
e sindacali.
Nel corso delle riunioni vengono
discussi l'andamento dell'attività dei servizi, i piani ed i programmi.
La costituzione e l'attività dei comitati e le
modalità per lo svolgimento delle assemblee sono disciplinate dal regolamento
per il funzionamento dell'Assemblea generale e da
quello per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di
direzione.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo
e di coordinamento nei riguardi delle scelte e delle azioni degli organi delle
Unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra
la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria
dell'Unità sanitaria locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e
relativi benefici ai sensi del secondo comma, lettera c) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
A tal fine i progetti dei bilanci preventivi
e delle piante organiche, predisposti dal Comitato di gestione, sono inviati
alla Giunta regionale (a quale esprime le proprie motivate osservazioni entro
trenta giorni, in ordine alla rispondenza di tali atti al piano sanitario
regionale.
Il Comitato di gestione presenta all'Assemblea gli
atti di cui sopra corredati delle osservazioni della
Giunta regionale.
La Giunta regionale attua; inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli
organi delle Unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e
di assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.
Per consentire tali obiettivi la Giunta regionale ha
facoltà di chiedere alle Unità sanitarie locali informazioni e notizie e può
proporre al Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi
e direttive vincolanti.
Funzioni in materia di servizi sociali
Al fine di realizzare 1a gestione coordinata ed
integrata dei servizi dell'Unità sanitaria locale con i servizi sociali
esistenti nel territorio, come previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i Comuni di un
ambito territoriale individuano i servizi sociali collegati con i seguenti
servizi sanitari:
1) materno-infantile e
dell'età evolutiva;
2) salute mentale;
3) tutela della salute degli anziani e degli handicappati
e deliberano l'affidamento all'Unità sanitaria locale
della gestione dei servizi sociali così individuati stabilendone i tempi, le
forme e le modalità .
La gestione integrata si attua, comunque,
con l'osservanza delle seguenti norme:
a) i dipendenti addetti ai servizi sociali rimangono
inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;
b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono
distinte da quelle dell'Unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;
c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.
Per garantire la regolare attuazione di quanto sopra
disposto, un rappresentante dei Comuni singoli o associati o della Comunità
montana, nominato dai rispettivi organi deliberanti, partecipa alle sedute del
Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ogni
qualvolta debbano essere trattati affari comuni ai predetti servizi.
L'integrazione viene
assicurata a livello operativo mediante l'inserimento nell'ufficio di direzione
dell'Unità sanitaria locale di un dipendente degli enti di cui al comma
precedente con funzioni di coordinatore dei servizi sociali, nominato
nell'ambito della rispettiva pianta organica.
Per quanto riguarda i servizi sociali che non
integrano quelli sanitari, i Comuni ne coordinano la gestione con quella dei
restanti servizi dell'Unità sanitaria locale.
Nelle more dell'attuazione della gestione integrata
prevista dal presente articolo, i Comuni coordinano la gestione dei propri
servizi sociali con la gestione dei servizi sanitari
attuata dagli organi delle Unità sanitarie locali.
L'organicità dei rapporti tra servizi sanitari e
sociali, in armonia con i principi di cui al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed
alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, verrà definita
sulla base della legge quadro sull'assistenza.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
L'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale è
costituito dai responsabili dei servizi.
Esso è collegialmente preposto
all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi e
alla direzione del personale.
L'ufficio costituisce la struttura tecnico-consultiva
del Comitato di gestione, esprime pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Comitato, ha facoltà di proposta nei
confronti del Comitato stesso su specifici problemi connessi con
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. Il Comitato di gestione deve
acquisire il parere dell'ufficio sulle proprie deliberazioni per quanto
riguarda gli aspetti tecnici concernenti le prestazioni sanitarie.
Secondo quanto previsto dalle norme delegate di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sulla
base di specifici requisiti di professionalità, esperienza e capacità
direzionale, il Comitato di gestione attribuisce a due componenti l'ufficio
di direzione l'incarico di coordinatori responsabili rispettivamente per la
parte sanitaria e per quella amministrativa. I due coordinatori sono
responsabili del funzionamento dell'ufficio stesso nonché
del puntuale adempimento da parte dei responsabili dei servizi delle decisioni
e direttive adottate dal Comitato di gestione e delle disposizioni
dell'ufficio di direzione.
Alle riunioni del Comitato di gestione partecipano
con voto consultivo i due coordinatori e quello competente per la parte
amministrativa svolge funzioni di segretario.
L'Unità sanitaria locale si articola nei seguenti
servizi:
1) amministrativi:
a) affari generali, rilevazione ed elaborazione dati;
b) gestione, formazione e aggiornamento del personale;
c) bilancio, programmazione e gestione risorse;
2) sanitari:
a) igiene pubblica, igiene
dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;
b) veterinario;
c) materno-infantile e
dell'età evolutiva;
d) medico di base, specialistico e farmaceutico;
e) salute
mentale;
f) tutela della salute degli anziani e degli handicappati;
g) ospedaliero.
I suddetti servizi che verranno, con successive
disposizioni legislative e sulla base di quanto
prescritto dal piano sanitario regionale, organizzati in forma dipartimentale,
operano anche a livello di distretto sanitario e a livello multizonale.
Ciascuno dei servizi sanitari persegue nello
svolgimento dei propri compiti anche le finalità e gli obiettivi inerenti l'educazione sanitaria, la prevenzione, la
riabilitazione, la formazione e l'aggiornamento del personale.
Per esigenze funzionali connesse con le strutture
esistenti ed in relazione alle obiettive necessità
accertate negli ambiti territoriali, il regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione, tenuto conto delle
indicazioni del piano sanitario regionale, può articolare ciascun servizio in
unità operative quali strutture organiche che svolgono in modo compiuta una
funzione del servizio stesso o un complesso di funzioni omogenee.
Ai servizi sanitari è garantita piena autonomia
tecnico-funzionale nella scelta delle modalità operative di attuazione
dei propri compiti e a tal fine le deliberazioni del Comitato di gestione e le
disposizioni dell'ufficio di direzione e dei coordinatori non possono limitare
la libertà delle scelte tecnico-funzionali dei servizi stessi.
Il regolamento per l'organizzazione dei servizi e
dell'ufficio di direzione deve prevedere che presso ciascun servizio venga costituito un comitato tecnico consultivo presieduto
dal responsabile e composto dai dipendenti preposti alle unità operative, ove
esistenti, e da operatori tecnici, aventi rapporti col servizio individuati in
relazione alle peculiarità del servizio stesso. Il comitato svolge compiti di
consulenza tecnica relativamente alle scelte
riguardanti il funzionamento del servizio.
Anche allo scopo di assicurare un opportuno
collegamento fra i vari servizi, l'ufficio di direzione costituisce gruppi di
lavoro utilizzando le competenze professionali di appartenenti
ai servizi interessati, individuati su proposta del responsabile degli
stessi, per lo svolgimento di compiti e funzioni riguardanti attività di più
servizi.
La gestione di presidi e servizi multizonali da parte
dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati
non modifica la composizione del Comitato di gestione.
Ai fini del coordinamento e collegamento funzionale
tra l'Unità sanitaria locale che gestisce presidi e servizi multizonali e
quelle che li utilizzano, il Comitato di gestione della prima, quando intende
adottare provvedimenti di particolare rilievo connessi o dipendenti da questa attività, deve procedere alla preventiva
consultazione dei Comitati di gestione delle altre Unità sanitarie locali
interessate.
In particolare devono seguire tale procedura le
proposte dell'Assemblea generale concernenti piani e programmi in relazione all'attività dei presidi e servizi multizonali.
Limitatamente alla trattazione dei problemi relativi ai presidi e servizi multizonali, i coordinatori
dell'ufficio di direzione delle Unità sanitarie locali che usufruiscono di
detti servizi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di
gestione delle Unità sanitarie locali che li gestiscono.
REGIONE
LAZIO
Riferimento: legge 6 dicembre 1979, n. 93,
«Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle Unità sanitarie
locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari,
in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del D.P.R. 24 luglio 1977; n.
616» e legge 6 dicembre 1979, n. 94 modificativa della precedente.
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea delle Associazioni è costituita da
consiglieri dei Comuni associati eletti come segue:
a) tre rappresentanti per i Comuni sino a 5.000
abitanti;
b) sette rappresentanti per i Comuni sino a 10.000
abitanti;
c) undici rappresentanti per i Comuni sino a 20.000
abitanti;
d) tredici rappresentanti per i Comuni sino a 50.000
abitanti;
e) quindici
rappresentanti per i Comuni oltre i 50.000 abitanti.
Al fine di garantire la presenza delle minoranze,
l'elezione dei componenti dell'Assemblea è effettuata
con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sette, otto e nove
nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere previsto alle lettere a), b) c) d) ed e).
In ogni caso almeno uno, tre,
quattro, cinque o sei nominativi, in relazione al numero dei membri da
eleggere, deve essere espresso dalle minoranze.
Qualora l'ambito territoriale comprenda una intera Comunità montana che rappresenti più della metà
dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale medesimo, l'Associazione
intercomunale non viene costituita e il Consiglio della Comunità montana è
integrato dai rappresentanti dei Comuni non facenti parte della Comunità
montana.
Nel caso in cui i Comuni della Comunità montana siano in numero pari o inferiore alla metà rispetto al
numero complessivo dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui al
primo comma, o qualora la Comunità montana sia più ampia dell'ambito
territoriale stesso, ovvero quest'ultimo comprenda
più Comunità montane, si provvede alla costituzione dell'Associazione intercomunale.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
Spetta all'Assemblea generale:
a) approvare il regolamento relativo
al funzionamento e alle attribuzioni degli organi della Unità sanitaria
locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;
b) nominare i rappresentanti
dell'Unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;
c) approvare i programmi e le eventuali modifiche, i
criteri per la loro attuazione nonché gli atti che
comportano impegni di spesa pluriennali;
d) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
e) approvare la pianta organica ed il
regolamento del personale;
f) approvare le convenzioni di competenza dell'Unità
sanitaria locale;
g) esprimere pareri, nei limiti e con le modalità previste nel regolamento, in ordine agli atti
di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili affidati
alla gestione della Unità sanitaria locale, nonché alle rinunce e transazioni
riguardanti il patrimonio, posti in essere dai Comuni proprietari o, nei casi
contemplati dalla legge e dai regolamenti, dal Comitato di gestione dell'Unità
sanitaria locale stessa;
h) deliberare ogni altro provvedimento ad essa
attribuito dalla legge e dai regolamenti.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, può emanare schemitipo dei regolamenti sopra previsti.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è composto:
a) da sette membri, per le Unità sanitarie locali con
popolazione fino a 50.000 abitanti, di cui almeno quattro eletti tra i componenti dell'Assemblea generale;
b) da nove membri, per le Unità sanitarie locali con
popolazione pari o superiore a 50.000
abitanti,
di cui almeno cinque eletti tra i componenti dell'Assemblea generale;
c) da undici membri, qualora l'Unità sanitaria locale
gestisca uno o più presidi o servizi multizonali, di cui almeno sei eletti tra
i componenti dell'Assemblea generale.
Tutti i membri del Comitato di gestione sono eletti
dall'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale con la presenza di almeno
la metà dei componenti e con voto limitati a cinque,
sei e sette dei membri da eleggere, a seconda del numero dei componenti
previsto, rispettivamente, alle lettere a),
b) e c).
Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale
coincida con la Comunità montana, il Comitato di gestione è costituito dalla
Giunta della Comunità montana. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea generale
dell'Unità sanitaria locale è formata dal Consiglio
della Comunità montana, integrato con rappresentanti di altri Comuni non
facenti parte della Comunità medesima, il Comitato di gestione è, di norma,
costituito dalla Giunta della Comunità montana integrata con una rappresentanza
di tali Comuni, da determinarsi nel regolamento dell'Unità sanitaria locale.
Funzioni del Comitato di gestione
Al Comitato di gestione spetta:
a) la predisposizione dei
provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'Unità sanitaria locale che non siano espressamente
riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'Unità sanitaria
locale medesima;
c) la deliberazione, nei casi di urgenza
tali da non consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea generale e nei
limiti stabiliti dal regolamento, dei provvedimenti che competono all'Assemblea
medesima, con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva
adunanza;
d) la nomina del coordinatore dell'ufficio di direzione;
e)
l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai
regolamenti.
Unità sanitarie del Comune di Roma
Le Unità sanitarie locali comprese nel territorio
del Comune di Roma sono strutture operative del Comune stesso.
Gli organi delle predette Unità sanitarie locali
sono:
1) l'Assemblea generale costituita dal Consiglio
comunale;
2) i Comitati di gestione ed i presidenti dei Comitati
di gestione di ogni Unità sanitaria locale.
Il Comune di Roma può attribuire ai Consigli
circoscrizionali competenti per territorio, in armonia con i principi della
legge 8 aprile 1976, n. 278, poteri ad esso spettanti
a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della presente legge, ivi
compresa la elezione dei Comitati di gestione dei quali, con regolamento,
determina le funzioni.
Il Comune di Roma esercita il coordinamento delle
Unità sanitarie locali comprese nel suo territorio al fine di garantire il
rispetto dell'indirizzo legislativo ed amministrativo
regionale.
Entro il 30 novembre 1979, il Comune di Roma provvede
alla elezione dei Comitati di gestione delle Unità
sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne
il potere ai Consigli circoscrizionali. In tal caso i Consigli circoscrizionali
provvedono alla elezione dei Comitati di gestione
entro il 15 dicembre 1979.
Partecipazione e informazione
La Regione garantisce la più ampia partecipazione
democratica nonché la consultazione degli enti locali,
delle università presenti nel territorio, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di
volontariato a livello informativo, propositivo, consultivo e di verifica dei
risultati.
La Regione promuove le forme di partecipazione
che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane devono assicurare a
livello delle singole Unità sanitarie locali e dei distretti i base.
I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carattere
volontaristico possono inviare proposte, pareri, esposti e osservazioni agli
organismi di partecipazione a livello di Unità
sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascoltati dagli
organismi stessi.
I Comuni singoli o associati e le Comunità montane
devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 ed
alle leggi regionali, nelle forme ritenute più idonee, la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle formazioni
sociali democratiche esistenti sul territorio, degli operatori e dei
rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio
1958, n. 132 nonché degli enti convenzionati, a tutte le fasi della
programmazione dell'attività delle Unità sanitarie locali e alla gestione sociale
dei servizi sanitari e sociali nonché al controllo della loro funzionalità e
rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi della programmazione.
Per le predette finalità i Comuni singoli o associati
e le Comunità montane istituiscono, tra l'altro, apposite consulte sia a
livello di Unità sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre,
anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria
propri dell'Unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti
direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Gli organi delle Unità sanitarie locali stabiliscono
le modalità per garantire la più ampia partecipazione degli operatori alla organizzazione dei servizi e alla definizione dei
programmi e delle attività da svolgere, anche attraverso periodiche
consultazioni a livello dei singoli settori di attività, di distretto e di
Unità sanitaria locale. Tali modalità debbono,
comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli
operatori a livello di Unità sanitaria locale, il quale assume, fra l'altro, le
funzioni e le competenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario
centrale di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Sono soppressi i consigli provinciali di sanità di
cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 237.
È istituita la consulta socio-sanitaria regionale con
funzioni di consulenza e di proposta nei confronti
della Giunta regionale per la determinazione delle scelte di politica
socio-sanitaria o per la elaborazione e l'attuazione del piano socio-sanitario
regionale.
La consulta socio-sanitaria regionale è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti
Commissioni consiliari.
La consulta socio-sanitaria regionale è presieduta
dall'Assessore regionale alla sanità ed è costituita
da:
- due rappresentanti per ciascuna Unita
sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;
- un rappresentante per ciascuna provincia;
- dieci membri scelti in relazione
alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio
sanitario nazionale;
- nove membri designati dalle organizzazioni sindacali
territoriali maggiormente rappresentative a livello
regionale;
- nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente
rappresentative che operano in campo sociosanitario.
La Regione può prevedere anche altre forme di
consultazione e di partecipazione in relazione alle
proprie funzioni nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo
sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti
istituzionali del servizio sanitario nazionale.
La Regione provvede alla
pubblicazione sul proprio bollettino ufficiale delle seguenti informazioni:
1) deliberazioni del Consiglio e della
Giunta regionali riguardanti la materia socio-sanitaria;
2) proposte di legge riguardanti la materia
socio-sanitaria;
3) progetto del piano socio-sanitario regionale e piano definitivo;
4) leggi e provvedimenti statali di
maggior rilievo in materia socio-sanitaria.
I Comuni singoli o associati e le Comunità montane
stabiliscono le modalità per la pubblicazione delle seguenti informazioni:
- elenco delle deliberazioni degli organi delle Unità sanitarie locali;
- testo integrale del bilancio di previsione e del
conto consuntivo nonché delle deliberazioni di maggior
rilievo degli organi delle Unità sanitarie locali.
I Comuni singoli o associati e le Comunità montane
stabiliscono, inoltre, le modalità per consentire l'accesso degli interessati
ai verbali delle sedute degli organi delle Unità
sanitarie locali.
Funzioni in materia di servizi sociali
Fino alla riforma dell'assistenza ed in attesa della riforma delle autonomie locali, i Comuni, al
fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con
quelli sanitari, possono provvedere a svolgere in forma associata, mediante
gli organi delle Unità sanitarie locali, le funzioni di cui al titolo III, capo
I, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in particolare:
a) la prevenzione individuale
e collettiva degli stati di disagio e di disadattamento;
b) l'assistenza psicologica e
sociale ai soggetti in età evolutiva;
c) l'assistenza psicologica e sociale agli handicappati;
d) l'assistenza agli anziani;
e) ogni altro intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione.
Le Associazioni di Comuni e le Comunità montane -
fermi restando i poteri ad esse spettanti in ordine alla
programmazione e al coordinamento dei servizi e degli interventi - possono stabilire
che le funzioni concernenti l'erogazione dell'assistenza economica e
domiciliare, nonché le strutture residenziali che interessano un singolo
territorio comunale continuino ad essere gestite direttamente dai Comuni
interessati.
Qualora i Comuni singoli o associati e le Comunità
montane si avvalgano per la gestione dei servizi sociali degli organi
dell'Unità sanitaria locale, l'Assemblea generale stabilisce le
modalità di collegamento tra l'ufficio di direzione dell'Unità
sanitaria locale con il responsabile o i responsabili dei servizi sociali, anche
a livello del coordinamento dell'ufficio di direzione stesso. In particolare,
l'Assemblea generale può prevedere l'inserimento a livello di direzione dell'Unità sanitaria locale del responsabile dei servizi
sociali.
L'Assemblea generale disciplina, inoltre, le forme e
le modalità di partecipazione alle sedute del Comitato di gestione del responsabile o dei responsabili dei servizi sociali.
Per lo svolgimento delle attività relative
ai servizi sociali facenti capo agli organi di gestione dell'Unità sanitaria
locale, i Comuni associati mettono a disposizione il personale occorrente in
relazione alle indicazioni deliberate dall'Assemblea generale, previa
consultazione con i Comuni stessi.
I Comuni provvedono ad assicurare
alle Associazioni di Comuni e alle Comunità montane i mezzi finanziari
necessari alla gestione in forma associata dei servizi sociali. Per la
gestione dei predetti servizi dovranno essere comunque
tenuti contabilità, bilanci e conti consuntivi separati, rispetto a quelli
dell'Unità sanitaria locale, in relazione alle diverse fonti normative e di
finanziamento.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
Presso ogni Unità sanitaria locale è previsto un
ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi, amministrativi e
sanitari.
L'ufficio di direzione è collegialmente
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi
dell'Unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al
Comitato di gestione.
L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni
consultive nei confronti degli organi dell'Unità sanitaria locale ed in
particolare:
a) formula proposte ed esprime
pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle
modalità di erogazione delle prestazioni;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai
bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Nel regolamento del personale sono previste apposite norme per il funzionamento dell'ufficio di
direzione nonché per la definizione dei compiti dell'ufficio di direzione e
quelli da attribuire ai singoli responsabili dei servizi.
Ciascun componente
dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per
le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Ciascun componente dell'ufficio di direzione
deve essere sentito dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni
riguardanti il servizio cui è preposto. Del parere espresso deve essere fatta
menzione nelle deliberazioni del Comitato di gestione.
Il Comitato di gestione nomina tra i componenti
dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto
delegato di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, due
coordinatori, uno sanitario ed uno amministrativo i
quali provvedono unitariamente al coordinamento generale dell'ufficio di
direzione, conservando la dirigenza e la responsabilità dei servizi cui sono
preposti.
I coordinatori assicurano il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dagli organi dell'Unità sanitaria locale e l'adempimento
da parte dei servizi delle determinazioni del Comitato
di gestione.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle
sedute del Comitato di gestione.
Le funzioni di coordinatore sono conferite per un
periodo non superiore a cinque anni. Nell'ambito di ciascuna Unità
sanitaria locale sono istituti i seguenti servizi:
a) servizio amministrativo,
affari generali e personale, formazione professionale, statisticoepidemiologico,
programmazione e bilancio, provveditorato,
tecnico-economale e patrimonio;
b) servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e
dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di
lavoro;
c) servizio materno-infantile
e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;
d) servizio per l'assistenza sanitaria comprendente la
medicina di base, specialistica e farmaceutica, ospedaliera ed
extra-ospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale;
e) servizio
veterinario.
Nelle Unità sanitarie locali nelle quali ciò sia
necessario in relazione alla particolare consistenza
delle strutture sanitarie esistenti, il servizio indicato alla precedente
lettera a) può essere articolato
dall'Assemblea generale in due o più servizi. I servizi previsti alle lettere b), c), d), e), possono essere
concentrati in un minor numero di servizi, in relazione alle
dimensioni dell'Unità sanitaria locale e dei relativi presidi.
I servizi di cui sopra sono dotati di
autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di autonoma organizzazione
ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza e della erogazione
delle prestazioni, nell'ambito del coordinamento dell'ufficio di direzione e
per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi
dell'Unità sanitaria locale.
Ai predetti servizi fanno capo
tutti i settori e presidi dell'Unità sanitaria locale in relazione alle
specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza,
ivi compresi gli ospedali.
Le attività epidemiologiche e statistiche sono svolte
attraverso i servizi dell'Unità sanitaria locale
secondo i programmi formulati dall'ufficio di direzione ed approvati dal
Comitato di gestione.
A ciascun servizio è preposto un dirigente responsabile,
nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo
comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'organizzazione interna dei servizi di cui sopra è
stabilita dall'Assemblea generale nel rispetto dei criteri organizzativi sotto
specificati, con riguardo all'esigenza di agevolare al massimo i rapporti
degli utenti con i vari settori e strutture. In particolare, deve essere tenuto
conto delle esigenze di funzionalità dei singoli settori, delle caratteristiche
delle prestazioni da erogare, delle attività - anche di tipo amministrativo -
da svolgere nonché della realtà del territorio e delle
dimensioni delle strutture che vi sono comprese.
L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'Unità
sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:
a) assicurare la massima
economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale
dei vari servizi;
b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi
sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità
di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e
di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla
tutela del benessere psico-fisico della popolazione;
c) assicurare nell'ambito di
ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del
personale;
d) assicurare l'integrazione
delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;
e) prevedere l'impiego di «équipes»
multidisciplinari che operino all'interno di uno o
più servizi, anche in relazione a specifici programmi
di attività;
f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale,
in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile
e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;
g) assicurare, ove sia
necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche
a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'Unità sanitaria locale;
h) assicurare il collegamento con le realtà sociali e
sindacali del territorio di competenza;
i) predisporre gli strumenti per garantire una corretta
informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'Unità sanitaria locale;
1) procedere alla verifica
periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici
dell'Unità sanitaria locale.
Fermo restando l'inserimento delle attività
ospedaliere nei servizi di cui sopra in relazione alle
funzioni a ciascuno di essi attribuite, con successivo provvedimento
legislativo, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, sarà
disciplinata l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti,
in base al principio della integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi
affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed
extraospeda-lieri, in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali,
nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della
integrazione delle competenze in modo da valorizzare il lavoro di gruppo.
L'individuazione dei presidi e servizi multizonali e
dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano
socio-sanitario regionale.
I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall'Unità
sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con
le modalità e secondo gli indirizzi previsti nella presente legge.
L'Unità sanitaria locale deve tenere uno specifico
conto di gestione per ciascun servizio e presidio multizonale da allegare al
conto generale di gestione.
Le Unità sanitarie locali in cui hanno sede presidi
e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre Unità sanitarie
locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi
organi di gestione in ordine:
a) ai programmi di attività in
relazione alle esigenze delle zone da servire;
b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto
il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;
c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza
operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle
effettive esigenze del territorio da servire.
Al fine di realizzare la consultazione di cui al
comma precedente, ciascuna Unità sanitaria locale
interessata delega un membro del proprio Comitato di gestione.
REGIONE
MOLISE
Riferimento: legge 7 dicembre 1979, n. 35 «Costituzione e
funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei
servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e
scolastica».
Composizione dell'Assemblea dell'Associazione
dei Comuni
L'Assemblea è composta da
cittadini eletti da ciascun Consiglio comunale, anche al di fuori del proprio
seno, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità a
consigliere comunale, in ragione di:
1) tre rappresentanti (di cui uno
delle minoranze) per ogni Comune fino a cinquemila abitanti;
2) sei rappresentanti (di
cui due delle minoranze) per ogni Comune compreso tra cinquemilauno e
quindicimila abitanti;
3) nove rappresentanti (di cui tre delle minoranze) per ogni Comune compreso tra quindicimilauno e
trentamila abitanti;
4) dodici rappresentanti (di cui
quattro delle minoranze) per ogni Comune superiore a trentamila abitanti.
L'elezione avviene con voto
limitato, su liste di candidati presentate rispettivamente dalla
maggioranza e dalla minoranza.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
L'Assemblea:
a) elegge, nella prima
seduta; il Comitato di gestione;
b) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi,
stabilendo le modalità per la copertura di eventuali
risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51 - 6°
comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) delibera i piani ed i programmi che impegnano anche
più esercizi;
d) delibera il regolamento organico del personale e le
piante organiche dei presidi e dei servizi;
e) delibera
le convenzioni;
f) delibera la ripartizione del territorio in distretti sulla base dei criteri stabiliti dalla legge
regionale;
g) delibera, entro 60 giorni dal suo insediamento, la
costituzione della Consulta, nonché i regolamenti.
L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento con il quale sono disciplinate le
modalità di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Unità locale e che
deve prevedere tra l'altro:
- il Comune in cui ha sede l'Unità locale;
- le disposizioni esecutive attinenti ai rapporti tra i Comuni e gli organi dell'Associazione;
- le modalità di svolgimento dell'attività
con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza dei servizi da
assicurare ai cittadini.
L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente per sua determinazione o su proposta
del Comitato di gestione.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è composto da
membri dell'Assemblea eletti dalla stessa, con voto limitato, su liste di
candidati presentate dalla maggioranza e dalle minoranze, in numero di sette
(di cui due delle minoranze), 9 (di cui tre delle minoranze) o 11 (di cui 4
delle minoranze) per le Unità locali rispettivamente fino a 50.000 abitanti, fino
a 100.000 abitanti, oltre i 100.000 abitanti.
Qualora, per dimissioni, decadenze o morte di un componente il Comitato, occorra procedere alla sostituzione,
l'Assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Qualora il numero dei componenti
da sostituire sia superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale
rinnovazione del Comitato.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità locale non compresi tra quelli
di competenza dell'Assemblea.
In particolare, il Comitato di gestione:
a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi,
i piani, i programmi, il regolamento organico del personale e le piante
organiche dei diversi presidi e servizi, i
regolamenti, le convenzioni, i progetti obiettivi, al fine di sottoporli all'approvazione
dell'Assemblea;
b) determina le modalità per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati
dall'Assemblea e può attribuire specifici incarichi ai propri componenti;
c) compie ogni altro atto di amministrazione
dell'Associazione dei Comuni che non sia attribuito ad altri organi. Al fine
di assicurare l'efficienza della gestione, il Comitato può attribuire
all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole strutture, ulteriori specifici compiti di amministrazione a carattere
esecutivo.
Il Comitato di gestione deve accompagnare il bilancio
di previsione con una relazione contenente:
1) elementi informativi intorno
alla qualità e alla quantità dei servizi prestati;
2) notizie sullo stato di attuazione
delle scelte di programmazione;
3) note illustrative di ciascuno
stanziamento di bilancio, con particolare riferimento alle prescrizioni del
piano sanitario regionale.
Partecipazione e informazione
La partecipazione, che è garantita in
ogni Unità locale, anche se gestita dagli organi della Comunità
montana, deve interessare, fra l'altro:
a) i cittadini dell'ambito;
b) le formazioni sociali esistenti sul territorio;
c) gli operatori della sanità tramite gli ordini ed i
collegi professionali, nonché le loro organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
d) i rappresentanti dei datori di lavoro;
e) gli organi collegiali della scuola presenti, a
livello di Unità locale, con i distretti scolastici;
f) i lavoratori dipendenti ed autonomi attraverso le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
g) la magistratura impegnata nel settore socioassistenziale;
h) gli enti e le istituzioni portatori di interessi originari;
i) le Province.
L'Assemblea dell'Unità locale assicura la partecipazione mediante una consulta rappresentativa delle
espressioni sociali, culturali e professionali dell'ambito, comprendente
quelle indicate nell'articolo precedente.
La Consulta ha compiti di partecipazione a livello di scelta politica dei servizi ed a livello di
effettuazione degli stessi esprimendo, di norma, pareri e proposte sulle
materie di competenza dell'Assemblea.
Può esprimere pareri e proposte su ogni altra materia
che le venga, o meno, sottoposta. L'Unità locale
provvede altresì all'istituzione di un comitato di consulenza tecnica, composto
da operatori interni ed esterni alla struttura. Appositi regolamenti disciplinano le forme di convocazione
della consulta e del comitato di consulenza, nonché le modalità di svolgimento
delle rispettive funzioni.
Presso ogni distretto è assicurata
la partecipazione con compiti di proposta e di verifica sulla
funzionalità e sull'efficienza dei servizi.
L'Assemblea dell'Unità locale individua le forme e i
modelli di tale partecipazione e ne regolamenta lo
svolgimento, avendo cura di coprire per categorie di utenti e di operatori
nonché per spazi territoriali le aree elementari interessate. I cittadini
residenti nell'ambito territoriale dell'Unità locale hanno diritto di ottenere
copia dei provvedimenti deliberativi dell'Assemblea,
del Comitato di gestione e del presidente.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
Il controllo sugli atti delle Unità locali è esercitato
dalle sezioni provinciali di controllo.
A tal fine la composizione delle sezioni è integrata
da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale che
designerà altresì un esperto supplente.
Le predette sezioni di controllo sugli atti dei
Comuni inviano alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e
degli atti di annullamento, totale o parziale.
I presidenti delle sezioni provvedono semestralmente
ad inviare alla Giunta regionale una relazione sulla attività
delle Unità locali con un particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni
della programmazione sanitaria regionale.
Funzioni in materia di servizi sociali
In attesa delle leggi di settore relative all'assistenza
scolastica ed al fine di promuovere ed assicurare opportune forme di
collaborazione, di coordinamento e di integrazione dei servizi tra i singoli
Comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 45, ultimo comma, del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, è consentito agli stessi di esercitare le funzioni
relative all'assistenza scolastica, in modo particolare per assicurare servizi
di carattere intercomunale, avvalendosi dell'Unità locale dei servizi
competente per territorio ed operante negli ambiti territoriali individuati
dalla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.
I relativi programmi, che possono essere proposti
dai Comuni singolarmente o collegialmente, ovvero
dalle Unità locali, devono essere sottoposti ai pareri del distretto
scolastico e dei Comuni non proponenti e sono operanti nei soli confronti dei
Comuni che li abbiano approvati.
In attesa delle leggi di settore relative all'assistenza
sociale ed al fine di promuovere ed assicurare opportune forme di
collaborazione, di coordinamento e di integrazione dei servizi tra i singoli
Comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, secondo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e degli artt. 11,
secondo comma, lettera a) e 15, ultimo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, è consentito agli stessi di esercitare le
funzioni relative all'assistenza sociale, in modo particolare per assicurare
servizi di carattere intercomunale, avvalendosi dell'Unità locale dei servizi
competente per territorio ed operante negli ambiti territoriali individuati dalla
legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.
I relativi programmi, che possono essere proposti
dai Comuni singolarmente o collegialmente, ovvero
dell'Unità locale, devono essere sottoposti ai pareri dei Comuni non
proponenti e sono operanti nei soli confronti dei Comuni che li abbiano
approvati.
Entro i 180 giorni dalla costituzione delle Associazioni,
i Comuni provvedono a mettere a disposizione
dell'Associazione medesima o della Comunità montana il personale, i beni e le
attrezzature destinate ai servizi sociali e scolastici.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
Questi termini non sono trattati nella legge della
Regione Molise.
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Riferimento: legge 3 gennaio 1980, n. 1 «Norme sull'Associazione
dei Comuni, sull'ordinamento delle Unità sanitarie
locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea generale è organo deliberante
dell'Associazione ed è composta da 30, 40, 50 o 60
componenti, scelti tra i consiglieri dei Comuni che compongono l'Associazione
e tra i consiglieri delle Circoscrizioni comunali eletti ai sensi del primo e
secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, determinati,
sul
la base
della popolazione dell'associazione, secondo i seguenti criteri:
- Associazione con popolazione fino a 60.000
abitanti: 30 componenti;
- Associazione con popolazione oltre i 60.000, fino a
100.000 abitanti: 40 componenti;
- Associazione con popolazione oltre i 100.000, fino
a 300.000 abitanti: 50 componenti;
- Associazione con popolazione oltre i 300.000
abitanti: 60 componenti.
L'Assemblea generale è eletta in base alle seguenti disposizioni:
ciascun Consiglio comunale elegge un primo rappresentante e con successiva
votazione, indetta, per tutti i Consigli comunali dell'Associazione, in un
medesimo giorno e in un'unica sede concordati fra i sindaci, integra la
composizione dell'Assemblea. L'integrazione deve garantire che ciascun gruppo, complessivamente considerato nell'ambito
dell'Associazione, sia proporzionalmente rappresentato nell'Assemblea. A tal
fine a ciascun gruppo è assegnato un numero di componenti
calcolato in proporzione alla somma dei voti di lista riportati dallo stesso
nelle ultime elezioni comunali, nei Consigli eletti con il sistema
proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei
Consigli eletti con il sistema maggioritario, meno i componenti eventualmente
già assegnati in prima istanza al gruppo nell'elezione dei Consigli comunali.
I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono
presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha
corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative,
possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai
fini del calcolo del numero dei componenti dell'Assemblea da assegnare a tale
lista. Ciascun consigliere vota per un numero massimo di preferenze pari ai componenti dell'Assemblea assegnati al proprio gruppo.
Nel caso in cui mediante la ripartizione come sopra
determinata dei componenti dell'Assemblea ai vari
gruppi non si riescano ad assegnare tutti i componenti dell'Assemblea da
eleggere nelle singola Associazione di Comuni, i restanti componenti vengono
assegnati a gruppi che hanno ottenuto i resti più alti.
Ciascun gruppo può presentare un numero di candidati
pari a quelli che compongono l'Assemblea; sono eletti componenti
dell'Assemblea coloro che, all'interno di ciascun gruppo, hanno ottenuto li
maggior numero di voti. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte,
subentrano, all'interno di ciascun gruppo, coloro che li seguono secondo
l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
Qualora il territorio dell'Associazione di Comuni
comprenda una Comunità montana, l'Assemblea generale è composta
dal Consiglio della Comunità integrato da cinque rappresentanti di ciascuno
dei Comuni non facenti parte della stessa, eletti con scheda limitata a tre
nomi.
Se, in conseguenza dell'aggregazione
alla Comunità montana di uno o più Comuni, si abbia un aumento di popolazione
pari o superiore ad un terzo di quella della Comunità montana, l'Assemblea
generale è invece eletta dai singoli Comuni.
L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione
dei seggi, la predisposizione delle urne in numero corrispondente alle liste,
la determinazione dei seggi assegnati a ciascun gruppo e la proclamazione degli
eletti sono effettuate dai sindaci dei Comuni dell'Associazione, riuniti collegialmente sotto la presidenza del sindaco del Comune
col maggiore numero di abitanti.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
Il Consiglio comunale se l'ambito territoriale
dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni,
l'Assemblea generale della Comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c) dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) fissano la sede dell'Unità
sanitaria locale; b) determinano l'articolazione territoriale in distretti
sanitari di base dell'Unità sanitaria locale;
c) approvano il regolamento per il funzionamento
degli organi dell'Unità sanitaria locale e gli altri regolamenti;
d) eleggono, secondo le modalità previste nella
presente legge, i componenti del Comitato di gestione;
e) approvano piani e programmi di attività
e loro eventuali modifiche, con facoltà di emanare direttive vincolanti per il
Comitato di gestione;
f) approvano atti che comportano impegni di spesa
pluriennali e le convenzioni concernenti l'organizzazione
e l'utilizzo dei servizi e presidi;
g) approvano i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
h) approvano le piante organiche del personale dei
diversi presidi e servizi, ed i regolamenti organici del personale nel
rispetto delle norme dettate dalla legge regionale anche con riferimento ai
decreti di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
i) nominano i rappresentanti
la cui designazione sia ad essi demandata;
l) deliberano su tutte le altre questioni agli stessi
riservate dalla legge e dai regolamenti.
L'Associazione e la Comunità montana sono tenute a
consultare i singoli Comuni compresi nell'Associazione in
ordine a provvedimenti di cui ai precedenti punti b), e), g).
Al fine di consentire ai Comuni consultati di
esprimersi, i provvedimenti non possono avere corso prima di un mese dalla data
di comunicazione degli stessi ai Comuni interessati.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge l'Assemblea generale determina, con riferimento all'esplicazione delle
funzioni sanitarie e sociali, con regolamento, le norme relative all'organizzazione
dell'Associazione e al suo funzionamento e, in particolare, le modalità di elezione del presidente dell'Assemblea e i procedimenti
di revoca.
La disciplina del funzionamento dell'Assemblea deve
ispirarsi a criteri volti a favorire la più ampia partecipazione popolare.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è composto da
8 membri nel caso in cui l'Assemblea generale sia composta da 30 componenti,
da 12 membri nel caso in cui l'Assemblea generale sia composta da 40 componenti
e da 16 membri nel caso in cui l'Assemblea generale sia composta da 50 o più
componenti. I membri del Comitato di gestione sono nominati dall'Assemblea
generale anche al di fuori dei propri componenti
mediante elezione con voto limitato rispettivamente a 6, 9 o 12 nomi per
Comitati di gestione composti da 8, 12 o 16 membri.
Il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, il presidente; per
l'elezione occorre la presenza dei 2/3 dei componenti il Comitato di gestione e
la maggioranza dei voti dei presenti.
Il regolamento dell'Assemblea può prevedere che il
Comitato di gestione proceda all'elezione di un vice presidente per la
sostituzione del presidente in caso di assenza o
impedimento.
I componenti del Comitato di
gestione non componenti anche dell'Assemblea generale partecipano, con voto
consultivo, alle adunanze di quest'ultima.
Quando il territorio della Comunità montana coincide
con l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, le competenze del Comitato
di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente all'organo
esecutivo e al presidente della Comunità montana.
Il Comitato di gestione dura in carica quanto
l'Assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione.
Si procede altresì a rinnovazione quando il Comitato
di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri componenti ovvero quando l'Assemblea generale, con i procedimenti
previsti dal regolamento, abbia espresso sfiducia al Comitato di gestione.
Funzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione:
a) predispone i provvedimenti da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale;
b) adotta tutti i provvedimenti che non siano
espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti
ad altri organi;
c) provvede, sotto la propria responsabilità, ed in
casi di assoluta urgenza, per fatti e cause
verificatisi successivamente all'ultima adunanza dell'Assemblea generale. I
provvedimenti sono sottoposti a ratifica dell'Assemblea nella sua prima
riunione. Restano fermi tutti gli effetti dell'atto prodottisi sino al momento
della negata ratifica.
Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea una
relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonché
sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Il Comitato opera collegialmente.
L'Assemblea generale, nel regolamento, può prevedere casi e modalità in cui
attività specifiche, richieste da esigenze di funzionalità dei servizi, possano essere affidate a singoli componenti, o a gruppi di
componenti.
Partecipazione e informazione
I Comuni e gli organismi di decentramento comunali
promuovono la partecipazione della collettività
interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento
delle finalità del servizio sanitario nazionale e assicurano ai destinatari
delle prestazioni la più ampia informazione sull'attività dell'Unità sanitaria
locale, dando adeguata pubblicità agli atti più rilevanti della stessa.
La partecipazione della collettività ai programmi e all'attività dell'Unità sanitaria locale si
attua in particolare nei distretti sanitari di base. I Consigli comunali e i
Consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, promuovono e
attivano adeguate forme di partecipazione diretta.
In riferimento all'art. 13, terzo comma della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i Consigli comunali circoscrizionali assicurano la
partecipazione attraverso:
a) la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, professionali, culturali e sociali operanti sul territorio, nonché dei rappresentanti degli interessi originari
definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) l'individuazione di forme
di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli
utenti sulle attività del distretto sanitario di base.
Nel regolamento sono previsti strumenti e modalità
di realizzazione delle forme e dei momenti
partecipativi e di consultazione.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo
e coordinamento sull'attività dell'Unità sanitaria locale al fine di
assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale per
accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale e
regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi e i
relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni
la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può chiedere alle
Unità sanitarie locali informazioni e notizie nonché emanare indirizzi e direttive,
in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni, di bilanci, di
formazione delle piante organiche del personale e di organizzazione dei servizi,
nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia ed
a quanto previsto dal piano sanitario regionale.
Il Consiglio regionale, a fini di uniformità,
predispone, d'intesa con le rappresentanze regionali dell'ANCI e dell'UNCEM,
schemi-tipo di regolamento di cui le Assemblee generali possono avvalersi
nell'espletamento dei propri compiti.
Funzioni in materia di servizi sociali
Le Associazioni dei Comuni, le Comunità montane e i
Comuni esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge
regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni di assistenza
sociale, che, di norma, si articolano in ambiti distrettuali coincidenti con
quelli sanitari.
L'Assemblea generale, in base alle esigenze locali,
individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate
prestazioni, in deroga all'obbligo dell'esercizio in forma associata stabilito
dal precedente comma, possono essere erogate dal singolo Comune:
- sussidi economici a qualsiasi titolo concessi;
- assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili
in età lavorativa;
- gestione delle strutture,
tutelari e residenziali, per anziani e inabili in età lavorativa con bacino
d'utenza comunale.
Per l'esercizio delle funzioni di eventuale
competenza delle Province, tra le stesse, le Associazioni di comuni, le
Comunità montane e i Comuni singoli si realizzano, mediante convenzione,
opportune forme di collaborazione.
Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i
rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego
del personale provinciale.
Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione
dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, il Comitato
di gestione dell'Unità sanitaria locale provvede anche a gestire i servizi
sociali, tenendo nel bilancio dell'Unità sanitaria locale apposita
contabilità speciale.
Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di
riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza
sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli
di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e
di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della
persona nel proprio ambiente di vita.
Per realizzare le suddette finalità il servizio
sociale assicura in particolare:
a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età
evolutiva;
b) interventi assistenziali
rivolti alla popolazione in età lavorativa e in età senile, ivi compresi
quelli connessi con l'attività di igiene mentale e di assistenza psichiatrica
e medica di base.
Le funzioni sociali di protezione e tutela della
famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si articolano
in:
- interventi di tutela e promozione sociale anche
mediante: appoggio scolastico, interventi di assistenza
e integrazione sociale rivolti agli adolescenti, attività di consulenza a
favore di nubendi minori;
- interventi integrativi della famiglia effettuati anche mediante l'informazione e l'assistenza
psicologica, l'erogazione di sussidi economici, la realizzazione di punti di
emergenza e pronto intervento assistenziale, l'assistenza domiciliare,
l'assistenza semi-residenziale a minori gravemente handicappati;
- interventi sostitutivi della famiglia effettuati anche mediante attività di affido preadottivo, adozione, affido familiare ed etero-familiare;
- vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori.
Le funzioni assistenziali
per la popolazione in età lavorativa ed in età senile comprendono: - interventi
di sostegno economico;
- interventi e servizi domiciliari di supporto o di integrazione del nucleo familiare e di sostegno del
singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi per l'inserimento e appoggio lavorativo
degli inabili;
- interventi per l'assistenza in
strutture tutelari e residenziali per anziani ed inabili in età lavorativa;
- vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che ospitano ed assistono inabili ed
anziani.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
L'ufficio di direzione è preposto
all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi e
alla direzione del personale.
L'ufficio di direzione è composto dai
responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi e dai responsabili
dei servizi multizonali. Alle riunioni dell'ufficio di direzione partecipa il
responsabile del servizio sociale.
I componenti dell'ufficio di
direzione devono essere sentiti dal Comitato di gestione in ordine alle
decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.
Ciascun componente
dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per
le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
Il Comitato di gestione affida ad uno dei responsabili
dei servizi sanitari e ad uno dei responsabili dei servizi amministrativi, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge sul personale dell'Unità sanitaria
locale, l'incarico di assicurare il coordinamento delle attività sanitarie e
amministrative dell'ufficio di direzione.
L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo
di tempo non superiore a tre anni ed è rinnovabile.
I coordinatori ed il responsabile del servizio
sociale partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, dell'ufficio di direzione fanno parte i titolari delle direzioni sanitarie
degli ospedali, i quali sono tenuti ad acquisire il parere del consiglio dei
sanitari nei casi previsti dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1968, n.
132.
L'Assemblea disciplina, nel regolamento, il funzionamento
dell'ufficio di direzione, definisce i suoi compiti e quelli da attribuire ai responsabili dei singoli servizi, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo
comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'ufficio di direzione assicura
sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del Comitato di gestione, la
corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della
programmazione regionale.
In particolare, l'ufficio di direzione:
a) formula proposte ed esprime
parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle
modalità di erogazione delle prestazioni, sui bilanci e sulle spese di
funzionamento dei servizi;
b) provvede ad assicurare le
integrazioni funzionali tra i servizi;
c) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
d) provvede ad assicurare il
coordinato svolgimento, da parte di ciascun servizio, dell'attività di
indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione
sanitaria nazionale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio
individuate a livello locale;
e) promuove e organizza l'effettuazione di specifici
interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria, con particolare
riguardo ai progetti-obiettivo nei confronti della prevenzione
delle malattie di rilevanza sociale;
f) assicura il coordinato utilizzo dei servizi e
presidi sanitari dell'Unità sanitaria locale per l'effettuazione degli
interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza
ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
L'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie
locali è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata
dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere
sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità della struttura per l'economia
di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes
multidisciplinari, ivi compreso il personale a
rapporto convenzionale, che operano all'interno dei
singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
A ciascun servizio è preposto un responsabile in
possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza
in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e sociale
indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I servizi, nella individuazione
delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei
propri obiettivi, adottano il metodo del lavoro di gruppo che deve svolgersi
nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle
rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano
operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) ai programmi per
l'attuazione dei progettiobiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e
regionale;
b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a
livello di distretto;
c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali
connessi con la tutela della salute.
Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione dipartimentale.
L'attivazione dei dipartimenti e il collegamento dei
servizi all'interno degli stessi sono deliberati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato di gestione che designa, altresì,
i responsabili dei servizi che sono preposti anche ai dipartimenti.
La preposizione ai dipartimenti non costituisce
diverso titolo di partecipazione all'ufficio di direzione.
Conferenze di organizzazione
tra gli operatori dei servizi
Al fine di realizzare la partecipazione degli
operatori, il presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale
promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione
devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca in
rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'Unità sanitaria
locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione
esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi
servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del
lavoro svolto e le sue prospettive.
L'Assemblea generale stabilisce, nel
regolamento, modalità e procedure per la periodicità, la convocazione e
lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.
Servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale
L'Unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni
di norma attraverso i seguenti servizi:
a) servizio di igiene
pubblica;
b) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
c) servizio per la procreazione libera e responsabile,
per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e dell'età
evolutiva e per l'assistenza alla famiglia;
d) servizio per l'igiene mentale e l'assistenza
psichiatrica;
e) servizio
per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica
ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica;
f) servizio per l'assistenza ospedaliera;
g) servizio veterinario.
I servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale possono
articolarsi, al loro interno, in settori omogenei di
intervento. L'articolazione è stabilita dalle norme regolamentari dell'Unità sanitaria
locale.
In relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione,
alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche
del territorio, l'Assemblea generale stabilisce l'unificazione di due o più
servizi assicurando, comunque, lo svolgimento integrale di tutte le funzioni di
competenza dell'Unità sanitaria locale.
L'Unità sanitaria locale, in
relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento,
articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.
REGIONE
BASILICATA
Riferimento: leggi 3 gennaio 1980, n. 1 «L'organizzazione,
la gestione e il funzionamento del servizio sanitario regionale» e 3 gennaio
1980, n. 2 «Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio
sanitario regionale. Modificazioni».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni è
formata dai rappresentanti dei comuni associati
secondo i seguenti rapporti:
a) Comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti, n. 3 rappresentanti;
b) Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, n. 5 rappresentanti;
c) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,
n. 8 rappresentanti.
I rappresentanti dei Comuni nell'Assemblea sono
eletti con voto limitato, dai rispettivi Consigli comunali, su liste di
candidati presentate rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze. Tali rappresentanti possono essere scelti anche
al di fuori del Consiglio comunale.
Spettano alle minoranze n. 1, 2 0 3
rappresentanti rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c).
Se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale è quello previsto alle lettere a) e c)
dell'art. 15 della legge 833, gli organi dell'USL sono quelli stabiliti
rispettivamente in tali casi dal medesimo articolo.
Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione
Spetta all'Assemblea generale:
- eleggere il Comitato di gestione;
- determinare nella seduta
immediatamente successiva alla prima costituzione degli organi, la sede
dell'Unità sanitaria locale;
- approvare, su proposta del
Comitato di gestione:
a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta
spese che impegnano più esercizi;
c) le delimitazioni territoriali;
d) il regolamento per l'organizzazione dei servizi e
degli uffici e per la pianta organica del personale;
e) il regolamento per il
funzionamento degli organi dell'Unità sanitaria locale;
f) le convenzioni con enti, istituzioni o associazioni;
g) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
h) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno
determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo
stesso.
Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione, eletto dall'Assemblea nella
prima seduta, è composto da:
a) 7 membri, ove la popolazione residente nella circoscrizione territoriale dell'U.S.L. sia inferiore
a 60 mila abitanti;
b) 9 membri, negli altri casi.
Nell'ipotesi indicate alle precedenti lettere a) e b) l'Assemblea, con
votazione separata, sceglie rispettivamente 3 e 4 membri del Comitato al di
fuori del proprio seno, tra cittadini iscritti nelle liste elettorali di un
Comune della Basilicata con voto limitato nel primo caso a 2 nominativi e nel
secondo caso a 3.
Per l'elezione dei componenti
del Comitato da scegliere in seno all'Assemblea si procede con voto limitato a
3 nominativi in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
In caso di parità di voti risulta
eletto il più anziano di età.
Alle elezioni del Comitato deve prendere parte la
maggioranza dei componenti l'assemblea. I componenti il Comitato estranei all'Assemblea partecipano
alle sedute della stessa con facoltà di parola senza diritto di voto.
L'appartenenza al Comitato di gestione è incompatibile
con la carica di Sindaco o di Assessore dei Comuni
facenti parte dell'USL nonché di consigliere regionale o provinciale ovvero di
componenti degli organi regionali di controllo.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più
Comitati di gestione di USL.
L'appartenenza al Comitato di gestione è incompatibile
altresì per:
a) coloro che abbiano un
rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con la USL;
b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori amministrativi o sanitari di strutture
convenzionate con l'USI- nonché di strutture pubbliche e private non
convenzionate che gestiscano servizi sanitari o socio-assistenziali operanti
nell'ambito dell'USL;
c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i
direttori, i collaboratori scientifici di industrie
farmaceutiche;
d) i titolari o gli amministratori di
imprese private vincolate con l'USL per contratti di opere o di
somministrazione.
Funzioni del Comitato di gestione
Spetta al Comitato di gestione:
- proporre all'approvazione dell'Assemblea gli atti
di sua competenza;
- sovraintendere ai servizi
e agli uffici della struttura centrale dell'USL;
- compiere tutti gli atti di
amministrazione dell'USL che non siano espressamente attribuiti alla competenza
della Assemblea generale o del Presidente.
Nei casi di eccezionale
urgenza, tali da non consentire la convocazione dell'Assemblea, il Comitato
adotta i provvedimenti che competono all'Assemblea con riserva di ratifica
nella prima successiva adunanza che dovrà tenersi in ogni caso entro il 30°
giorno successivo.
Partecipazione e informazione
La partecipazione degli utenti alla gestione sociale dei servizi comporta il diritto della popolazione:
- all'informazione in ordine agli
aspetti sostanziali dei diversi problemi sanitari e socio-assistenziali;
- al coinvolgimento nei processi di formazione delle decisioni di particolare rilievo;
- alla verifica dell'efficacia dei servizi.
Nel rispetto delle finalità indicate al precedente comma, l'USL determina con proprio regolamento
gli strumenti, le forme e le modalità per l'esercizio del diritto alla
partecipazione degli utenti.
L'USL determina, altresì, nel rispetto delle norme
contenute nella legge regionale concernente il piano sanitario triennale, le
forme e le modalità atte ad assicurare la più ampia
partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali
esistenti sul territorio e dei rappresentanti degli interessi originari di cui
alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ove vi siano.
Tali rappresentanti vengono
individuati con le modalità già seguite per i Consigli di amministrazione
degli enti ospedalieri. In caso di controversia, alla individuazione
provvede il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di
Giunta.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
I progetti dei bilanci preventivi predisposti dal
Comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale la
quale esprime entro 45 giorni il proprio parere sulla rispondenza del
bilancio dell'USL al piano regionale sanitario.
Qualora la Giunta riscontri la difformità del
progetto di bilancio dal piano invia il progetto al
Comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni
del piano sanitario regionale.
Il Comitato di gestione presenta il bilancio all'Assemblea,
corredato anche dal parere della Giunta regionale.
Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo
corredato del parere della Giunta.
Alla Giunta regionale devono essere, altresì,
trasmessi i progetti degli atti di programmazione e i conti consuntivi presentati
dal Comitato di gestione all'Assemblea.
La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle scelte e
della adozione degli organi dell'Unità sanitaria locale ed esercita in modo
continuativo controlli di gestione sullo stato di attuazione dei programmi e
sul funzionamento dei servizi.
A tali fini la Giunta regionale può richiedere ai
competenti organi delle USL atti, chiarimenti e
notizie, nonché proporre al Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e
direttive vincolanti.
Essa inoltre può procedere alle necessarie verifiche, ove necessario, attraverso funzionari regionali
ai quali non può essere opposto il segreto di ufficio.
A seguito della verifica, il funzionario incaricato
redige analitica relazione destinata alla Giunta regionale; di tale relazione viene consegnata copia al Presidente del Comitato di
gestione dell'USL interessata, che potrà formulare e inviare alla Giunta
regionale le proprie osservazioni.
La Giunta regionale, secondo le prescrizioni del
piano sanitario regionale, realizza forme di coordinamento
tra le attività e i servizi dello stesso tipo delle unità sanitarie
locali, attraverso conferenze fra gli operatori ed altre modalità di
collegamento.
Funzioni in materia di servizi sociali
In attesa della legge di riforma del settore assistenziale
pubblico e in attuazione dell'art. 25 - comma 2° - del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 833, le
funzioni in materia di assistenza sociale attribuite
dalla normativa vigente ai Comuni vengono esercitate dalle USL che provvedono
alla relativa gestione attraverso i propri organi.
La gestione coordinata e integrata dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari attiene in
particolare ai servizi relativi alla tutela della:
- maternità e dell'infanzia;
- salute delle persone in età evolutiva;
- salute mentale;
- salute degli anziani e degli handicappati. La
gestione integrata si attua, in ogni caso, con l'osservanza delle seguenti
norme:
a) i dipendenti addetti ai servizi socio-assistenziali
rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;
b) le fonti di finanziamento dei servizi socio-assistenziali
sono distinte da quelle della unità sanitaria locale,
provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;
c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.
Alla individuazione del personale e dei beni da mettere a
disposizione dell'USL per i servizi socio-assistenziali integrati provvede ciascun
Comune d'intesa con l'USL. In caso di mancato accordo, decide il Presidente della Giunta regionale.
I Comuni dovranno in ogni caso conferire all'USL le
quote finanziarie proprie ad essi assegnate dallo
Stato, destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata,
nonché i beni e le attrezzature destinati a tali servizi.
È fatto divieto di procedere alla alienazione
o comunque alla sottrazione al vincolo di destinazione di servizi sociali dei
beni di cui sopra.
Nell'ambito della struttura centrale dell'USL deve
essere costituito un servizio per le attività socio-assistenziali articolato in
due o più uffici.
Il Comitato di gestione dell'USL nomina il responsabile
del servizio e i responsabili d'ufficio. Tutti i finanziamenti previsti da leggi
regionali nel settore dei servizi socio-assistenziali a favore dei Comuni o dei
Consorzi dei Comuni sono attribuiti alle USL.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
L'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale è costituito dai responsabili dei servizi della
struttura centrale.
L'Ufficio di direzione è collegialmente
preposto all'organizzazione, al funzionamento ed al coordi-namento di tutti i
servizi dell'Unità sanitaria locale nonché alla direzione del personale.
L'Ufficio di direzione costituisce la struttura tecnico-consultiva del Comitato
di gestione, nei confronti del quale formula proposte ed esprime parere in
ordine:
a) agli indirizzi ed ai programmi di attività
dei vari servizi;
b) ai bilanci ed alle spese di funzionamento dei
servizi.
Il Servizio sanitario regionale si articola nel
territorio secondo il seguente modello:
1) area funzionale dei servizi
sanitari di base, denominata, ai fini della presente legge, distretto di base;
2) area funzionale dei servizi integrativi
dei servizi di base, denominata area specialistica;
3) area funzionale dei servizi comprensoriali;
4) area funzionale dei servizi multizonali e di
quelli regionali.
REGIONE
PIEMONTE
Riferimento: legge 18 gennaio 1980, n. 3 «Disciplina degli
organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme
transitorie».
Composizione dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni
L'Assemblea è composta da
consiglieri dei Comuni componenti l'Associazione.
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'Associazione dei Comuni presentano
proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti
l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3, il numero dei
consiglieri componenti l'Assemblea generale è così
stabilito:
a) 30 consiglieri per gli
ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) 40 consiglieri per agli
ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c) 50 consiglieri per gli
ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun
collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di consiglieri stabilito
per l'Assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei Comuni facenti parte
di ciascun collegio elettorale.
Il quoziente dei voti necessari per eleggere un
rappresentante si determina dividendo il numero di tutti i consiglieri
comunali dei Comuni facenti capo al collegio elettorale per il numero dei
consiglieri d'Assemblea da eleggere nel collegio
elettorale.
Entro quattro mesi dal rinnovo dei
consigli comunali, il presidente della Giunta regionale, previo parere
favorevole del Consiglio regionale,
d'intesa con i presidenti dei Comitati comprensoriali di cui alla legge
regionale 4.6.1975 n. 41, con proprio decreto stabilisce la composizione dei
collegi elettorali di cui al 1° comma, la data entro cui i raggruppamenti
politici devono presentare le liste, gli uffici dove tali liste devono essere
presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo
svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi
comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni
consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre
preferenze. Ciascun Consiglio comunale provvede a comunicare
alla Giunta regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni.
L'attribuzione a ciascuna lista di candidati designati avviene sulla base dei
voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali
del collegio, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio
regionale.
All'interno di ciascuna lista il presidente della
Giunta regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto del
presidente della Giunta regionale sopra previsto, nomina membri dell'Assemblea
i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità
viene nominato il candidato più anziano di età.
L'Assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in
ogni caso in concomitanza del rinnovo della
maggioranza dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione.
La perdita della qualifica di consigliere comunale
comporta decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un
consigliere, lo stesso viene surrogato con il
consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito
decreto il Presidente della Giunta regionale provvede a proclamarne la nomina.
Per il Comune di Torino, comprendente 23 Unità
locali coincidenti con le Circoscrizioni, l'Assemblea è costituita dal
Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale di Torino procede alla attribuzione ai Consigli circoscrizionali di poteri in
materia di servizi sanitari e socio assistenziali che ritiene opportuno
esercitare a livello circoscrizionale, secondo criteri di organicità e compiutezza.
Funzioni dell'Assemblea
dell'Associazione
Spetta all'Assemblea generale:
a) approvare il regolamento relativo
al funzionamento e alle attribuzioni degli organi della Unità sanitaria
locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;
b) nominare i rappresentanti
dell'Unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;
c) approvare i programmi e le
eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti
che comportano impegni di spesa pluriennali;
d) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
e) approvare la pianta organica ed il
regolamento del personale e dei servizi;
f) approvare le convenzioni di competenza dell'Unità
sanitaria locale;
g) esprimere pareri vincolanti, nei limiti e con le
modalità previste dal regolamento, in ordine agli atti
di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili di cui
all'art. 66 lettera a) e b) della legge 23.12.1978 n. 833 e comunque facenti parte del patrimonio dei Comuni destinato
alle Unità sanitarie locali;
h) emanare direttive generali
vincolanti per il Comitato di gestione;
i) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.
Composizione del Comitato di gestione
L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione composto da:
a) 9 membri ove l'Assemblea sia costituita da 30 a 39
consiglieri;
b) 11 membri ove l'Assemblea sia costituita da 40 a 49
consiglieri;
c) 13 membri ove l'Assemblea sia costituita da 50 o più
consiglieri.
L'Assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede nella prima seduta, alla elezione dei
membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti
assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la
rappresentanza delle minoranze.
Possono essere eletti anche coloro
che non siano consiglieri comunali o membri dell'Assemblea.
Il numero dei componenti il
Comitato di gestione del Comune di Torino viene fissato dal Consiglio comunale
di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non può
essere inferiore a 9 e superiore a 30.
Funzioni del Comitato di gestione
Al Comitato di gestione spetta:
a) la predisposizione dei
provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'Unità
sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai
regolamenti ad altri organi dell'Unità sanitaria locale medesima;
c) la nomina, in conformità
delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge
23.12.1978, n. 833 dei coordinatori
dell'ufficio di direzione;
d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli
dalle leggi e dai regolamenti;
e) l'adozione di provvedimenti
finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le
modalità previste dalla legge regionale
di cui all'art. 50 della legge 23.12.1978 n. 833.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta
di bilancio di previsione con una relazione contenente:
1) informazioni intorno alla
qualità ed alla quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla
corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
2) notizie sullo stato di attuazione
delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla
quantificazione di ogni singolo stanziamento di
bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista
attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario
regionale.
Partecipazione e informazione
In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23
dicembre 1978 n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano ampie forme di
partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità
sanitaria locale e di distretto sanitario di base.
L'Unità sanitaria locale, al fine di assicurare la
corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento
a fissare le relative forme e modalità di esercizio
uniformandosi ai seguenti indirizzi:
a) istituzione di organismi di
partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai
rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali
operanti nell'Unità sanitaria locale, nonché dai rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132;
b) individuazione di forme di
partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti
direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;
c) realizzazione di un articolato sistema informativo
finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e
degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici,
alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.
Poteri di verifica e di coordinamento
della Regione
Questi temi non sono trattati nella legge della
Regione Piemonte.
Funzioni in materia di servizi sociali
Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione
dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma
dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23.12.1978
n. 833, il Comitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.
Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza,
l'Assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua quali
prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune.
Il Comitato di gestione provvede a
nominare un coordinatore dei servizi sociali.
Ufficio di direzione e organizzazione
dei servizi
Presso ogni Unità sanitaria locale è previsto un
ufficio di direzione composto dai responsabili dei
servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento è assicurato da
coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria e uno per la responsabilità
amministrativa, individuati dal Comitato di gestione nei modi previsti dalle
norme delegate di cui al III comma dell'art. 47 della legge 23.12.1978 n. 833.
L'ufficio di direzione è collegialmente
preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi
dell'unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al
comitato di gestione.
L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni
consultive nei confronti degli organi dell'Unità sanitaria locale ed in
particolare:
1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi
e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle
modalità di erogazione delle prestazioni;
2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Inoltre l'ufficio di direzione:
a) provvede ad assicurare il
coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio della attività di indagine
epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria
regionale e nazionale;
b) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
c) provvede, in coerenza con la normativa statale,
all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del
personale del servizio sanitario nazionale;
d) provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni
funzionali tra i servizi. L'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie
locali è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata
dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere
sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità delle strutture per l'economia
di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes
multidisciplinari, ivi compreso il personale a
rapporto convenzionale, che operano all'interno dei
singoli servizi;
- su modalità operative di tipo
dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
Nell'individuazione delle modalità e procedure più
idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi
adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle
esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei
compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive
professionalità e responsabilità personali e
funzionali.
L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei
servizi sono di norma assicurati mediante
l'organizzazione dipartimentale.
Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano
operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) ai programmi per
l'attuazione dei progetti-obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e
regionale;
b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a
livello di distretto;
c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali
connessi con la tutela della salute.
Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento,
amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché
per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti dell'Unità
sanitaria locale, l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per
le seguenti aree funzionali:
- igiene ambientale e del lavoro,
assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale,
patrimoniale e legale, economico finanziario
e tecnico economale.
L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle
predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea
generale in apposito regolamento tenuto conto della natura delle funzioni,
delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto
alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geomorfologiche del territorio.
Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche
in rapporto alle responsabilità degli operatori.
L'Assemblea generale dell'Unità sanitaria
locale su proposta del Comitato di gestione e sentiti i singoli
Comuni, entro 60 giorni dalla costituzione dell'Unità sanitaria locale,
garantendo la partecipazione delle comunità locali e degli operatori dei
servizi sanitari e socio-assistenziali, dovrà provvedere ad individuare i
distretti di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei
servizi di primo livello e di pronto intervento, in ordine ai seguenti
criteri:
a) efficienza ed efficacia della gestione;
b) integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali
di base;
c) rispetto delle integrità territoriali dei Comuni.
Norme transitorie
Al fine di assicurare il
funzionamento di tutte le Unità sanitarie locali nei tempi stabiliti dalla
legge 23.12.78 n. 833, garantendo
la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere
dall'1.1.1980 e fino alla completa costituzione degli
organi collegiali, in sede di prima costituzione delle Unità sanitarie locali,
i Comuni singoli o associati e le Comunità montane svolgono le attività ed
esercitano le funzioni attribuite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, intendendosi
sostituita all'Assemblea generale la Assemblea consortile, al Comitato di
gestione il Consiglio direttivo, e al presidente del Comitato di gestione il
presidente dell'Assemblea dei Consorzi di cui alla legge regionale 8.8.1977 n.
39.
I predetti Consorzi continuano a svolgere le funzioni
previste dalla citata legge n. 39 non ricomprese
nella presente legge e nella legge 23.12.78. n. 833.
Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi dei Consorzi di cui
alla legge regionale 8.8.77 n. 39, il presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e previo parere della
competente Commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione
degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'Unità sanitaria locale fino
alla costituzione di tutti gli organi.
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