Prospettive assistenziali, n. 50, aprile - giugno 1980

 

 

LEGGI DELLE REGIONI LIGURIA, LAZIO, MOLISE, EMILIA-ROMAGNA, BASILICATA E PIEMONTE SUGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE UNITA' LOCALI

 

 

Continuiamo a pubblicare i punti salienti delle leggi emanate dalle Regioni per la costituzione degli organi istituzionali previsti dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Come avevamo fatto nel numero scorso per le leggi delle Regioni Veneto, Toscana e Umbria, gli aspetti presi in considerazione sono i seguenti:

- composizione dell'Assemblea dell'Associa­zione dei Comuni;

- funzioni dell'Assemblea dell'Associazione;

- composizione del Comitato di gestione;

- funzioni del Comitato di gestione; - partecipazione e informazione;

- poteri di verifica e di coordinamento delle Regioni;

- funzioni in materia di servizi sociali;

- ufficio di direzione e organizzazione dei servizi.

In questo numero pubblichiamo un commento della legislazione regionale. Si veda l'articolo «Le autonomie locali in relazione all'avvio della riforma sanitaria».

 

 

REGIONE LIGURIA

 

Riferimento: legge 5 dicembre 1979, n. 45 «Istituzione e disciplina delle Unità locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea generale è costituita dai rappre­sentanti dei Comuni associati eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo i seguenti rapporti:

- 1 per Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

- 3 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000;

- 9 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000;

- 27 per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000;

- 36 per i Comuni con popolazione oltre 100.000 abitanti.

Al fine di assicurare la rappresentanza delle mi­noranze il voto è limitato a due terzi del totale dei rappresentanti attribuiti a ciascun Comune per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Nei casi in cui l'ambito territoriale comprenda l'intero territorio di una Comunità montana e quello di uno o più Comuni che non fanno parte della stessa l'Assemblea generale è costituita dal Consiglio generale della Comunità montana, integrato da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni non compresi nella Comunità, eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato a due nomi.

Qualora la popolazione della Comunità monta­na sia pari o inferiore alla metà di quella com­presa nell'intero ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale tutti i Comuni sono costituiti in Associazione.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea generale delibera i seguenti ­regolamenti:

1) regolamento per il funzionamento dell'As­semblea generale che deve contenere:

a) norme relative alla nomina del proprio pre­sidente e del suo sostituto in caso di assenza ó di impedimento;

b) attribuzioni e compiti del presidente;

c) modalità di convocazione dell'Assemblea generale e procedure relative alle votazioni e alle sedute. Le sedute devono essere pubbliche;'

d) norme per il funzionamento di commissio­ni eventualmente costituite nell'ambito dell'As­semblea.

Il regolamento per il funzionamento .dell'As­semblea deve prevedere altresì forme e modali­tà delle consultazioni preventive, nonché la co­stituzione e l'attività dei Comitati e le modalità per lo svolgimento delle Assemblee relative alla partecipazione;

2) regolamento per il funzionamento del Co­mitato di gestione, adottato su proposta del Co­mitato stesso, che deve contenere:

a) modalità di sostituzione del presidente del Comitato in caso di assenza o di impedimento;

b) attribuzioni e compiti del presidente;

c) modalità di convocazione del Comitato non­ché procedure relative alle votazioni e alle se­dute;

d) indennità di carica per il presidente e gli altri componenti del Comitato di gestione

Il Consiglio regionale, a fini di uniformità, emana schemi-tipo di regolamenti, dei quali le Assemblee generali delle Unità sanitarie locali tengono conto nel deliberare i regolamenti.

L'Assemblea generale ha funzioni di indirizzo e di verifica nei confronti del Comitato di ge­stione.

L'Assemblea generale approva, su proposta del Comitato di gestione:

a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

b) i piani ed i programmi;

c) la suddivisione del territorio in distretti sa­nitari di base e le eventuali modifiche;

d) la pianta organica del personale e relativo regolamento;

e) il regolamento per l'organizzazione e il fun­zionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione;

f) le convenzioni;

g) le proposte per l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili e mobili registrati destinati all'erogazione dei servizi sanitari;

h) l'individuazione dei Comuni che devono ef­fettuare le verifiche bimestrali di cassa;

i) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recupe­rare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

L'Assemblea generale, prima di adottare i prov­vedimenti di particolare rilievo per tutti o per singoli Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, deve procedere, se­condo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stessa, alla pre­ventiva consultazione dei Comuni interessati.

Sono in particolare da sottoporre alla proce­dura di cui sopra:

a) i bilanci di previsione;

b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta spese che impegnino più esercizi;

c) la suddivisione del territorio in distretti sa­nitari di base e le eventuali modifiche.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da un nu­mero di membri pari a sette, nove o undici deter­minato dall'Assemblea generale.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero di componenti assegnati arrotondato all'unità superiore, al fine di assicurare la rappre­sentanza delle minoranze. Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità sanitaria locale che non sono espressamente attribuiti alle compe­tenze dell'Assemblea generale e del presidente.

 

Partecipazione e informazione

La partecipazione di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978 n. 833:

a) dei cittadini;

b) degli operatori della sanità;

c) delle formazioni sociali esistenti sul terri­torio;

d) dei rappresentanti degli interessi originari degli enti definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132,

è assicurata anche con riferimento ai principi della legge 8 aprile 1976 n. 278.

A tale scopo la partecipazione è realizzata:

1) a livello di distretto sanitario di base e dei servizi attraverso comitati di partecipazione e di gestione e assemblee di cittadini;

2) a livello di Unità sanitaria locale, attraverso comitati rappresentativi delle formazioni sociali e sindacali.

Nel corso delle riunioni vengono discussi l'an­damento dell'attività dei servizi, i piani ed i pro­grammi.

La costituzione e l'attività dei comitati e le modalità per lo svolgimento delle assemblee so­no disciplinate dal regolamento per il funziona­mento dell'Assemblea generale e da quello per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e delle azioni degli organi delle Unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiet­tivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazio­ne sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'Unità sanitaria locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici ai sensi del secondo comma, lettera c) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

A tal fine i progetti dei bilanci preventivi e delle piante organiche, predisposti dal Comitato di gestione, sono inviati alla Giunta regionale (a quale esprime le proprie motivate osservazioni entro trenta giorni, in ordine alla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale.

Il Comitato di gestione presenta all'Assemblea gli atti di cui sopra corredati delle osservazioni della Giunta regionale.

La Giunta regionale attua; inoltre, forme di col­laborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle Unità sanitarie locali al fine di evi­tare squilibri di gestione e di assicurare l'uni­formità dei servizi sul territorio regionale.

Per consentire tali obiettivi la Giunta regiona­le ha facoltà di chiedere alle Unità sanitarie lo­cali informazioni e notizie e può proporre al Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e diret­tive vincolanti.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

Al fine di realizzare 1a gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'Unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i Comuni di un ambito territoriale individuano i servizi sociali collegati con i seguenti servizi sanitari:

1) materno-infantile e dell'età evolutiva;

2) salute mentale;

3) tutela della salute degli anziani e degli han­dicappati

e deliberano l'affidamento all'Unità sanitaria lo­cale della gestione dei servizi sociali così indi­viduati stabilendone i tempi, le forme e le mo­dalità .

La gestione integrata si attua, comunque, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i dipendenti addetti ai servizi sociali riman­gono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono distinte da quelle dell'Unità sanitaria loca­le, provvedendo la stessa per le componenti sa­nitarie dei servizi integrati;

c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute se­parate.

Per garantire la regolare attuazione di quanto sopra disposto, un rappresentante dei Comuni singoli o associati o della Comunità montana, nominato dai rispettivi organi deliberanti, parte­cipa alle sedute del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ogni qualvolta debbano essere trattati affari comuni ai predetti servizi.

L'integrazione viene assicurata a livello opera­tivo mediante l'inserimento nell'ufficio di dire­zione dell'Unità sanitaria locale di un dipendente degli enti di cui al comma precedente con fun­zioni di coordinatore dei servizi sociali, nomi­nato nell'ambito della rispettiva pianta organica.

Per quanto riguarda i servizi sociali che non integrano quelli sanitari, i Comuni ne coordinano la gestione con quella dei restanti servizi dell'Unità sanitaria locale.

Nelle more dell'attuazione della gestione in­tegrata prevista dal presente articolo, i Comuni coordinano la gestione dei propri servizi sociali con la gestione dei servizi sanitari attuata dagli organi delle Unità sanitarie locali.

L'organicità dei rapporti tra servizi sanitari e sociali, in armonia con i principi di cui al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, verrà definita sulla base della legge quadro sull'assistenza.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

L'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale è costituito dai responsabili dei servizi.

Esso è collegialmente preposto all'organizza­zione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio costituisce la struttura tecnico-consul­tiva del Comitato di gestione, esprime pareri sul­le questioni che gli vengono sottoposte dal Comi­tato, ha facoltà di proposta nei confronti del Co­mitato stesso su specifici problemi connessi con l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. Il Comitato di gestione deve acquisire il parere dell'ufficio sulle proprie deliberazioni per quanto riguarda gli aspetti tecnici concernenti le pre­stazioni sanitarie.

Secondo quanto previsto dalle norme delega­te di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sulla base di specifici requisiti di professionalità, esperienza e capacità direziona­le, il Comitato di gestione attribuisce a due com­ponenti l'ufficio di direzione l'incarico di coordi­natori responsabili rispettivamente per la parte sanitaria e per quella amministrativa. I due coor­dinatori sono responsabili del funzionamento dell'ufficio stesso nonché del puntuale adempi­mento da parte dei responsabili dei servizi delle decisioni e direttive adottate dal Comitato di ge­stione e delle disposizioni dell'ufficio di dire­zione.

Alle riunioni del Comitato di gestione parteci­pano con voto consultivo i due coordinatori e quello competente per la parte amministrativa svolge funzioni di segretario.

L'Unità sanitaria locale si articola nei seguenti servizi:

1) amministrativi:

a) affari generali, rilevazione ed elaborazione dati;

b) gestione, formazione e aggiornamento del personale;

c) bilancio, programmazione e gestione ri­sorse;

2) sanitari:

a) igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicu­rezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;

b) veterinario;

c) materno-infantile e dell'età evolutiva;

d) medico di base, specialistico e farmaceu­tico;

e) salute mentale;

f) tutela della salute degli anziani e degli han­dicappati;

g) ospedaliero.

I suddetti servizi che verranno, con successi­ve disposizioni legislative e sulla base di quanto prescritto dal piano sanitario regionale, organizzati in forma dipartimentale, operano anche a livello di distretto sanitario e a livello multizo­nale.

Ciascuno dei servizi sanitari persegue nello svolgimento dei propri compiti anche le finalità e gli obiettivi inerenti l'educazione sanitaria, la prevenzione, la riabilitazione, la formazione e l'aggiornamento del personale.

Per esigenze funzionali connesse con le strut­ture esistenti ed in relazione alle obiettive ne­cessità accertate negli ambiti territoriali, il re­golamento per l'organizzazione e il funzionamen­to dei servizi e dell'ufficio di direzione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regio­nale, può articolare ciascun servizio in unità operative quali strutture organiche che svolgono in modo compiuta una funzione del servizio stes­so o un complesso di funzioni omogenee.

Ai servizi sanitari è garantita piena autonomia tecnico-funzionale nella scelta delle modalità operative di attuazione dei propri compiti e a tal fine le deliberazioni del Comitato di gestione e le disposizioni dell'ufficio di direzione e dei coor­dinatori non possono limitare la libertà delle scel­te tecnico-funzionali dei servizi stessi.

Il regolamento per l'organizzazione dei servizi e dell'ufficio di direzione deve prevedere che presso ciascun servizio venga costituito un co­mitato tecnico consultivo presieduto dal respon­sabile e composto dai dipendenti preposti alle unità operative, ove esistenti, e da operatori tec­nici, aventi rapporti col servizio individuati in relazione alle peculiarità del servizio stesso. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzio­namento del servizio.

Anche allo scopo di assicurare un opportuno collegamento fra i vari servizi, l'ufficio di dire­zione costituisce gruppi di lavoro utilizzando le competenze professionali di appartenenti ai ser­vizi interessati, individuati su proposta del re­sponsabile degli stessi, per lo svolgimento di compiti e funzioni riguardanti attività di più ser­vizi.

La gestione di presidi e servizi multizonali da parte dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati non modifica la composizione del Comitato di gestione.

Ai fini del coordinamento e collegamento fun­zionale tra l'Unità sanitaria locale che gestisce presidi e servizi multizonali e quelle che li uti­lizzano, il Comitato di gestione della prima, quan­do intende adottare provvedimenti di particolare rilievo connessi o dipendenti da questa attività, deve procedere alla preventiva consultazione dei Comitati di gestione delle altre Unità sanitarie locali interessate.

In particolare devono seguire tale procedura le proposte dell'Assemblea generale concernen­ti piani e programmi in relazione all'attività dei presidi e servizi multizonali.

Limitatamente alla trattazione dei problemi relativi ai presidi e servizi multizonali, i coordi­natori dell'ufficio di direzione delle Unità sanita­rie locali che usufruiscono di detti servizi parte­cipano senza diritto di voto alle riunioni del Co­mitato di gestione delle Unità sanitarie locali che li gestiscono.

 

 

REGIONE LAZIO

 

Riferimento: legge 6 dicembre 1979, n. 93, «Costituzione, organizzazione, gestione e fun­zionamento delle Unità sanitarie locali e coordi­namento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 di­cembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sa­nitario nazionale e del D.P.R. 24 luglio 1977; n. 616» e legge 6 dicembre 1979, n. 94 modifica­tiva della precedente.

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea delle Associazioni è costituita da consiglieri dei Comuni associati eletti come segue:

a) tre rappresentanti per i Comuni sino a 5.000 abitanti;

b) sette rappresentanti per i Comuni sino a 10.000 abitanti;

c) undici rappresentanti per i Comuni sino a 20.000 abitanti;

d) tredici rappresentanti per i Comuni sino a 50.000 abitanti;

e) quindici rappresentanti per i Comuni oltre i 50.000 abitanti.

Al fine di garantire la presenza delle minoran­ze, l'elezione dei componenti dell'Assemblea è effettuata con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sette, otto e nove nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere pre­visto alle lettere a), b) c) d) ed e).

In ogni caso almeno uno, tre, quattro, cinque o sei nominativi, in relazione al numero dei mem­bri da eleggere, deve essere espresso dalle mi­noranze.

Qualora l'ambito territoriale comprenda una intera Comunità montana che rappresenti più della metà dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale medesimo, l'Associazione intercomunale non viene costituita e il Consiglio della Co­munità montana è integrato dai rappresentanti dei Comuni non facenti parte della Comunità montana.

Nel caso in cui i Comuni della Comunità mon­tana siano in numero pari o inferiore alla metà rispetto al numero complessivo dei Comuni com­presi nell'ambito territoriale di cui al primo com­ma, o qualora la Comunità montana sia più am­pia dell'ambito territoriale stesso, ovvero que­st'ultimo comprenda più Comunità montane, si provvede alla costituzione dell'Associazione in­tercomunale.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

Spetta all'Assemblea generale:

a) approvare il regolamento relativo al funzio­namento e alle attribuzioni degli organi della Unità sanitaria locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;

b) nominare i rappresentanti dell'Unità sani­taria locale presso enti, organizzazioni e com­missioni;

c) approvare i programmi e le eventuali mo­difiche, i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa plurien­nali;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) approvare la pianta organica ed il regola­mento del personale;

f) approvare le convenzioni di competenza dell'Unità sanitaria locale;

g) esprimere pareri, nei limiti e con le moda­lità previste nel regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili affidati alla gestione della Unità sanitaria locale, nonché alle rinunce e tran­sazioni riguardanti il patrimonio, posti in essere dai Comuni proprietari o, nei casi contemplati dalla legge e dai regolamenti, dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale stessa;

h) deliberare ogni altro provvedimento ad es­sa attribuito dalla legge e dai regolamenti.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare schemi­tipo dei regolamenti sopra previsti.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto:

a) da sette membri, per le Unità sanitarie lo­cali con popolazione fino a 50.000 abitanti, di cui almeno quattro eletti tra i componenti dell'As­semblea generale;

b) da nove membri, per le Unità sanitarie lo­cali con popolazione pari o superiore a 50.000

abitanti, di cui almeno cinque eletti tra i compo­nenti dell'Assemblea generale;

c) da undici membri, qualora l'Unità sanitaria locale gestisca uno o più presidi o servizi multi­zonali, di cui almeno sei eletti tra i componenti dell'Assemblea generale.

Tutti i membri del Comitato di gestione sono eletti dall'Assemblea generale dell'Unità sanita­ria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitati a cinque, sei e sette dei membri da eleggere, a seconda del nu­mero dei componenti previsto, rispettivamente, alle lettere a), b) e c).

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanita­ria locale coincida con la Comunità montana, il Comitato di gestione è costituito dalla Giunta della Comunità montana. Nell'ipotesi in cui l'As­semblea generale dell'Unità sanitaria locale è formata dal Consiglio della Comunità montana, integrato con rappresentanti di altri Comuni non facenti parte della Comunità medesima, il Comi­tato di gestione è, di norma, costituito dalla Giunta della Comunità montana integrata con una rappresentanza di tali Comuni, da determi­narsi nel regolamento dell'Unità sanitaria locale.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Al Comitato di gestione spetta:

a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ge­nerale;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'Uni­tà sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'Unità sanitaria locale medesima;

c) la deliberazione, nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea generale e nei limiti stabiliti dal regolamento, dei provvedimenti che competono all'Assemblea medesima, con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva adunanza;

d) la nomina del coordinatore dell'ufficio di direzione;

e) l'esercizio delle altre attribuzioni demanda­tegli dalle leggi e dai regolamenti.

 

Unità sanitarie del Comune di Roma

Le Unità sanitarie locali comprese nel territo­rio del Comune di Roma sono strutture operative del Comune stesso.

Gli organi delle predette Unità sanitarie locali sono:

1) l'Assemblea generale costituita dal Consi­glio comunale;

2) i Comitati di gestione ed i presidenti dei Co­mitati di gestione di ogni Unità sanitaria locale.

Il Comune di Roma può attribuire ai Consigli circoscrizionali competenti per territorio, in ar­monia con i principi della legge 8 aprile 1976, n. 278, poteri ad esso spettanti a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della presente legge, ivi compresa la elezione dei Comitati di gestione dei quali, con regolamento, determina le funzioni.

Il Comune di Roma esercita il coordinamento delle Unità sanitarie locali comprese nel suo territorio al fine di garantire il rispetto dell'in­dirizzo legislativo ed amministrativo regionale.

Entro il 30 novembre 1979, il Comune di Roma provvede alla elezione dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai Consigli circoscrizionali. In tal caso i Consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei Co­mitati di gestione entro il 15 dicembre 1979.

 

Partecipazione e informazione

La Regione garantisce la più ampia partecipa­zione democratica nonché la consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territo­rio, delle organizzazioni maggiormente rappre­sentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato a livello infor­mativo, propositivo, consultivo e di verifica dei risultati.

La Regione promuove le forme di partecipa­zione che i Comuni singoli o associati e le Co­munità montane devono assicurare a livello delle singole Unità sanitarie locali e dei distretti i base.

I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carat­tere volontaristico possono inviare proposte, pa­reri, esposti e osservazioni agli organismi di partecipazione a livello di Unità sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascol­tati dagli organismi stessi.

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane devono assicurare, anche con riferi­mento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 ed alle leggi regionali, nelle forme ritenute più idonee, la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forma­zioni sociali democratiche esistenti sul territo­rio, degli operatori e dei rappresentanti degli in­teressi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 132 nonché degli enti convenzionati, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle Unità sanitarie locali e alla gestione socia­le dei servizi sanitari e sociali nonché al control­lo della loro funzionalità e rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi della program­mazione. Per le predette finalità i Comuni singoli o associati e le Comunità montane istituiscono, tra l'altro, apposite consulte sia a livello di Uni­tà sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'Unità sanitaria locale, la par­tecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

Gli organi delle Unità sanitarie locali stabili­scono le modalità per garantire la più ampia partecipazione degli operatori alla organizzazio­ne dei servizi e alla definizione dei programmi e delle attività da svolgere, anche attraverso pe­riodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attività, di distretto e di Unità sanitaria locale. Tali modalità debbono, comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli operatori a livello di Unità sanitaria locale, il quale assume, fra l'altro, le funzioni e le com­petenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale di cui all'articolo 13 della leg­ge 12 febbraio 1968, n. 132.

Sono soppressi i consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 237.

È istituita la consulta socio-sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei con­fronti della Giunta regionale per la determinazio­ne delle scelte di politica socio-sanitaria o per la elaborazione e l'attuazione del piano socio-sani­tario regionale.

La consulta socio-sanitaria regionale è nomi­nata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giun­ta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

La consulta socio-sanitaria regionale è presie­duta dall'Assessore regionale alla sanità ed è costituita da:

- due rappresentanti per ciascuna Unita sa­nitaria locale designati dalle rispettive assem­blee generali;

- un rappresentante per ciascuna provincia;

- dieci membri scelti in relazione alle spe­cifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale;

- nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresenta­tive a livello regionale;

- nove membri scelti sulla base delle indica­zioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio­sanitario.

La Regione può prevedere anche altre forme di consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni nell'ambito del servizio sa­nitario nazionale.

La Regione assicura la circolazione delle in­formazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordina­mento tra i soggetti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

La Regione provvede alla pubblicazione sul pro­prio bollettino ufficiale delle seguenti informa­zioni:

1) deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali riguardanti la materia socio-sanitaria;

2) proposte di legge riguardanti la materia socio-sanitaria;

3) progetto del piano socio-sanitario regionale e piano definitivo;

4) leggi e provvedimenti statali di maggior ri­lievo in materia socio-sanitaria.

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane stabiliscono le modalità per la pubbli­cazione delle seguenti informazioni:

- elenco delle deliberazioni degli organi del­le Unità sanitarie locali;

- testo integrale del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché delle deliberazioni di maggior rilievo degli organi delle Unità sani­tarie locali.

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane stabiliscono, inoltre, le modalità per consentire l'accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle Unità sanitarie locali.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

Fino alla riforma dell'assistenza ed in attesa della riforma delle autonomie locali, i Comuni, al fine di realizzare il coordinamento e l'integra­zione dei servizi sociali con quelli sanitari, pos­sono provvedere a svolgere in forma associata, mediante gli organi delle Unità sanitarie locali, le funzioni di cui al titolo III, capo I, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in particolare:

a) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e di disadattamento;

b) l'assistenza psicologica e sociale ai sogget­ti in età evolutiva;

c) l'assistenza psicologica e sociale agli han­dicappati;

d) l'assistenza agli anziani;

e) ogni altro intervento inteso alla prevenzio­ne e al recupero di qualsiasi stato di emargina­zione.

Le Associazioni di Comuni e le Comunità mon­tane - fermi restando i poteri ad esse spettanti in ordine alla programmazione e al coordinamen­to dei servizi e degli interventi - possono sta­bilire che le funzioni concernenti l'erogazione dell'assistenza economica e domiciliare, nonché le strutture residenziali che interessano un sin­golo territorio comunale continuino ad essere ge­stite direttamente dai Comuni interessati.

Qualora i Comuni singoli o associati e le Co­munità montane si avvalgano per la gestione dei servizi sociali degli organi dell'Unità sanitaria locale, l'Assemblea generale stabilisce le moda­lità di collegamento tra l'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale con il responsabile o i responsabili dei servizi sociali, anche a livello del coordinamento dell'ufficio di direzione stesso. In particolare, l'Assemblea generale può preve­dere l'inserimento a livello di direzione dell'Uni­tà sanitaria locale del responsabile dei servizi sociali.

L'Assemblea generale disciplina, inoltre, le forme e le modalità di partecipazione alle sedu­te del Comitato di gestione del responsabile o dei responsabili dei servizi sociali.

Per lo svolgimento delle attività relative ai servizi sociali facenti capo agli organi di gestione dell'Unità sanitaria locale, i Comuni associati mettono a disposizione il personale occorrente in relazione alle indicazioni deliberate dall'As­semblea generale, previa consultazione con i Co­muni stessi.

I Comuni provvedono ad assicurare alle As­sociazioni di Comuni e alle Comunità montane i mezzi finanziari necessari alla gestione in for­ma associata dei servizi sociali. Per la gestione dei predetti servizi dovranno essere comunque tenuti contabilità, bilanci e conti consuntivi se­parati, rispetto a quelli dell'Unità sanitaria loca­le, in relazione alle diverse fonti normative e di finanziamento.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

Presso ogni Unità sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi, amministrativi e sanitari.

L'ufficio di direzione è collegialmente prepo­sto all'organizzazione, al coordinamento e al fun­zionamento dei servizi dell'Unità sanitaria loca­le e alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione.

L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'Unità sanitaria locale ed in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari ser­vizi e sulle modalità di erogazione delle presta­zioni;

b) formula proposte ed esprime pareri in or­dine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.

Nel regolamento del personale sono previste apposite norme per il funzionamento dell'ufficio di direzione nonché per la definizione dei com­piti dell'ufficio di direzione e quelli da attribuire ai singoli responsabili dei servizi.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ciascun componente dell'ufficio di direzione deve essere sentito dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto. Del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione nomina tra i compo­nenti dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto delegato di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, due coordinatori, uno sanitario ed uno ammini­strativo i quali provvedono unitariamente al co­ordinamento generale dell'ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilità dei servizi cui sono preposti.

I coordinatori assicurano il conseguimento de­gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Unità sani­taria locale e l'adempimento da parte dei servizi delle determinazioni del Comitato di gestione.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.

Le funzioni di coordinatore sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni. Nell'ambito di ciascuna Unità sanitaria locale sono istituti i seguenti servizi:

a) servizio amministrativo, affari generali e personale, formazione professionale, statistico­epidemiologico, programmazione e bilancio, prov­veditorato, tecnico-economale e patrimonio;

b) servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) servizio materno-infantile e dell'età evoluti­va e per la procreazione cosciente e responsa­bile;

d) servizio per l'assistenza sanitaria compren­dente la medicina di base, specialistica e farma­ceutica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale;

e) servizio veterinario.

Nelle Unità sanitarie locali nelle quali ciò sia necessario in relazione alla particolare consi­stenza delle strutture sanitarie esistenti, il ser­vizio indicato alla precedente lettera a) può es­sere articolato dall'Assemblea generale in due o più servizi. I servizi previsti alle lettere b), c), d), e), possono essere concentrati in un minor nu­mero di servizi, in relazione alle dimensioni dell'Unità sanitaria locale e dei relativi presidi.

I servizi di cui sopra sono dotati di autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di auto­noma organizzazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza e della erogazio­ne delle prestazioni, nell'ambito del coordina­mento dell'ufficio di direzione e per la realizza­zione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell'Unità sanitaria locale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti i settori e presidi dell'Unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

Le attività epidemiologiche e statistiche sono svolte attraverso i servizi dell'Unità sanitaria lo­cale secondo i programmi formulati dall'ufficio di direzione ed approvati dal Comitato di gestione.

A ciascun servizio è preposto un dirigente re­sponsabile, nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'organizzazione interna dei servizi di cui so­pra è stabilita dall'Assemblea generale nel ri­spetto dei criteri organizzativi sotto specificati, con riguardo all'esigenza di agevolare al mas­simo i rapporti degli utenti con i vari settori e strutture. In particolare, deve essere tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei singoli settori, delle caratteristiche delle prestazioni da erogare, delle attività - anche di tipo ammini­strativo - da svolgere nonché della realtà del territorio e delle dimensioni delle strutture che vi sono comprese.

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'Unità sanitaria locale deve rispondere ai se­guenti criteri:

a) assicurare la massima economia e flessibi­lità di gestione nell'ambito della funzionalità ot­timale dei vari servizi;

b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le moda­lità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività diret­te alla tutela del benessere psico-fisico della po­polazione;

c) assicurare nell'ambito di ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strut­ture e del personale;

d) assicurare l'integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;

e) prevedere l'impiego di «équipes» multidi­sciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

f) attuare sistemi organizzativi di tipo diparti­mentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;

g) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, an­che a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'Unità sanitaria locale;

h) assicurare il collegamento con le realtà so­ciali e sindacali del territorio di competenza;

i) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipa­zione alle scelte operative da parte degli opera­tori e degli utenti dell'Unità sanitaria locale;

1) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffi­ci dell'Unità sanitaria locale.

Fermo restando l'inserimento delle attività ospedaliere nei servizi di cui sopra in relazione alle funzioni a ciascuno di essi attribuite, con successivo provvedimento legislativo, nell'am­bito della programmazione sanitaria regionale, sarà disciplinata l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al princi­pio della integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del colle­gamento tra servizi ospedalieri ed extra­ospeda-lieri, in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare il lavoro di gruppo.

L'individuazione dei presidi e servizi multizo­nali e dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano socio-sanitario regionale.

I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall'Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità e secondo gli indirizzi pre­visti nella presente legge.

L'Unità sanitaria locale deve tenere uno spe­cifico conto di gestione per ciascun servizio e presidio multizonale da allegare al conto gene­rale di gestione.

Le Unità sanitarie locali in cui hanno sede pre­sidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre Unità sanitarie locali interessate, attraverso una siste­matica consultazione con i relativi organi di ge­stione in ordine:

a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da servire;

b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;

c) alle procedure ritenute più idonee per veri­ficare l'efficienza operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

Al fine di realizzare la consultazione di cui al comma precedente, ciascuna Unità sanitaria lo­cale interessata delega un membro del proprio Comitato di gestione.

 

 

REGIONE MOLISE

 

Riferimento: legge 7 dicembre 1979, n. 35 «Co­stituzione e funzionamento delle strutture asso­ciative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scola­stica».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea è composta da cittadini eletti da ciascun Consiglio comunale, anche al di fuori del proprio seno, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità a consigliere co­munale, in ragione di:

1) tre rappresentanti (di cui uno delle minoran­ze) per ogni Comune fino a cinquemila abitanti;

2) sei rappresentanti (di cui due delle minoran­ze) per ogni Comune compreso tra cinquemilauno e quindicimila abitanti;

3) nove rappresentanti (di cui tre delle mino­ranze) per ogni Comune compreso tra quindici­milauno e trentamila abitanti;

4) dodici rappresentanti (di cui quattro delle minoranze) per ogni Comune superiore a trenta­mila abitanti.

L'elezione avviene con voto limitato, su liste di candidati presentate rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea:

a) elegge, nella prima seduta; il Comitato di gestione;

b) approva i bilanci preventivi e i conti consun­tivi, stabilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ri­pianabili ai sensi dell'art. 51 - 6° comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) delibera i piani ed i programmi che impe­gnano anche più esercizi;

d) delibera il regolamento organico del perso­nale e le piante organiche dei presidi e dei ser­vizi;

e) delibera le convenzioni;

f) delibera la ripartizione del territorio in di­stretti sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale;

g) delibera, entro 60 giorni dal suo insedia­mento, la costituzione della Consulta, nonché i regolamenti.

L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento con il quale sono disciplinate le modalità di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Unità locale e che deve prevedere tra l'altro:

- il Comune in cui ha sede l'Unità locale;

- le disposizioni esecutive attinenti ai rap­porti tra i Comuni e gli organi dell'Associazione;

- le modalità di svolgimento dell'attività con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza dei servizi da assicurare ai cittadini.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente per sua determinazione o su proposta del Comitato di gestione.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da membri dell'Assemblea eletti dalla stessa, con voto limi­tato, su liste di candidati presentate dalla mag­gioranza e dalle minoranze, in numero di sette (di cui due delle minoranze), 9 (di cui tre delle minoranze) o 11 (di cui 4 delle minoranze) per le Unità locali rispettivamente fino a 50.000 abitanti, fino a 100.000 abitanti, oltre i 100.000 abitanti.

Qualora, per dimissioni, decadenze o morte di un componente il Comitato, occorra procedere alla sostituzione, l'Assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rap­presentatività.

Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità locale non compresi tra quelli di competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Comitato di gestione:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti con­suntivi, i piani, i programmi, il regolamento orga­nico del personale e le piante organiche dei di­versi presidi e servizi, i regolamenti, le conven­zioni, i progetti obiettivi, al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

b) determina le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e di­rettive generali deliberati dall'Assemblea e può attribuire specifici incarichi ai propri compo­nenti;

c) compie ogni altro atto di amministrazione dell'Associazione dei Comuni che non sia attri­buito ad altri organi. Al fine di assicurare l'effi­cienza della gestione, il Comitato può attribuire all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole strutture, ulteriori specifici compiti di ammini­strazione a carattere esecutivo.

Il Comitato di gestione deve accompagnare il bilancio di previsione con una relazione conte­nente:

1) elementi informativi intorno alla qualità e alla quantità dei servizi prestati;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) note illustrative di ciascuno stanziamento di bilancio, con particolare riferimento alle pre­scrizioni del piano sanitario regionale.

 

Partecipazione e informazione

La partecipazione, che è garantita in ogni Uni­tà locale, anche se gestita dagli organi della Comunità montana, deve interessare, fra l'altro:

a) i cittadini dell'ambito;

b) le formazioni sociali esistenti sul territorio;

c) gli operatori della sanità tramite gli ordini ed i collegi professionali, nonché le loro orga­nizzazioni sindacali maggiormente rappresenta­tive;

d) i rappresentanti dei datori di lavoro;

e) gli organi collegiali della scuola presenti, a livello di Unità locale, con i distretti scolastici;

f) i lavoratori dipendenti ed autonomi attraver­so le organizzazioni sindacali maggiormente rap­presentative;

g) la magistratura impegnata nel settore socio­assistenziale;

h) gli enti e le istituzioni portatori di interessi originari;

i) le Province.

L'Assemblea dell'Unità locale assicura la par­tecipazione mediante una consulta rappresenta­tiva delle espressioni sociali, culturali e profes­sionali dell'ambito, comprendente quelle indicate nell'articolo precedente.

La Consulta ha compiti di partecipazione a li­vello di scelta politica dei servizi ed a livello di effettuazione degli stessi esprimendo, di norma, pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Assemblea.

Può esprimere pareri e proposte su ogni altra materia che le venga, o meno, sottoposta. L'Unità locale provvede altresì all'istituzione di un comitato di consulenza tecnica, composto da operatori interni ed esterni alla struttura. Appositi regolamenti disciplinano le forme di convocazione della consulta e del comitato di consulenza, nonché le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni.

Presso ogni distretto è assicurata la partecipa­zione con compiti di proposta e di verifica sulla funzionalità e sull'efficienza dei servizi.

L'Assemblea dell'Unità locale individua le for­me e i modelli di tale partecipazione e ne rego­lamenta lo svolgimento, avendo cura di coprire per categorie di utenti e di operatori nonché per spazi territoriali le aree elementari interessate. I cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Unità locale hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti deliberativi dell'Assemblea, del Comitato di gestione e del presidente.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

Il controllo sugli atti delle Unità locali è eser­citato dalle sezioni provinciali di controllo.

A tal fine la composizione delle sezioni è inte­grata da un esperto in materia sanitaria desi­gnato dal Consiglio regionale che designerà al­tresì un esperto supplente.

Le predette sezioni di controllo sugli atti dei Comuni inviano alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamen­to, totale o parziale.

I presidenti delle sezioni provvedono seme­stralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sulla attività delle Unità locali con un particolare riferimento ai vincoli, direttive e pre­scrizioni della programmazione sanitaria regio­nale.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

In attesa delle leggi di settore relative all'as­sistenza scolastica ed al fine di promuovere ed assicurare opportune forme di collaborazione, di coordinamento e di integrazione dei servizi tra i singoli Comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 45, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è consentito agli stessi di esercitare le funzioni relative all'assistenza scolastica, in modo particolare per assicurare servizi di ca­rattere intercomunale, avvalendosi dell'Unità lo­cale dei servizi competente per territorio ed ope­rante negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.

I relativi programmi, che possono essere pro­posti dai Comuni singolarmente o collegialmen­te, ovvero dalle Unità locali, devono essere sot­toposti ai pareri del distretto scolastico e dei Comuni non proponenti e sono operanti nei soli confronti dei Comuni che li abbiano approvati.

In attesa delle leggi di settore relative all'as­sistenza sociale ed al fine di promuovere ed assi­curare opportune forme di collaborazione, di coor­dinamento e di integrazione dei servizi tra i sin­goli Comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e degli artt. 11, secondo comma, let­tera a) e 15, ultimo comma, della legge 23 di­cembre 1978, n. 833, è consentito agli stessi di esercitare le funzioni relative all'assistenza so­ciale, in modo particolare per assicurare servizi di carattere intercomunale, avvalendosi dell'Uni­tà locale dei servizi competente per territorio ed operante negli ambiti territoriali individuati dal­la legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.

I relativi programmi, che possono essere pro­posti dai Comuni singolarmente o collegialmen­te, ovvero dell'Unità locale, devono essere sot­toposti ai pareri dei Comuni non proponenti e sono operanti nei soli confronti dei Comuni che li abbiano approvati.

Entro i 180 giorni dalla costituzione delle As­sociazioni, i Comuni provvedono a mettere a di­sposizione dell'Associazione medesima o della Comunità montana il personale, i beni e le at­trezzature destinate ai servizi sociali e scolastici.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

Questi termini non sono trattati nella legge della Regione Molise.

 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Riferimento: legge 3 gennaio 1980, n. 1 «Nor­me sull'Associazione dei Comuni, sull'ordina­mento delle Unità sanitarie locali e sul coordi­namento dei servizi sanitari e sociali».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea generale è organo deliberante dell'Associazione ed è composta da 30, 40, 50 o 60 componenti, scelti tra i consiglieri dei Co­muni che compongono l'Associazione e tra i con­siglieri delle Circoscrizioni comunali eletti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, determinati, sul­

la base della popolazione dell'associazione, se­condo i seguenti criteri:

- Associazione con popolazione fino a 60.000 abitanti: 30 componenti;

- Associazione con popolazione oltre i 60.000, fino a 100.000 abitanti: 40 componenti;

- Associazione con popolazione oltre i 100.000, fino a 300.000 abitanti: 50 componenti;

- Associazione con popolazione oltre i 300.000 abitanti: 60 componenti.

L'Assemblea generale è eletta in base alle se­guenti disposizioni: ciascun Consiglio comunale elegge un primo rappresentante e con successi­va votazione, indetta, per tutti i Consigli comu­nali dell'Associazione, in un medesimo giorno e in un'unica sede concordati fra i sindaci, integra la composizione dell'Assemblea. L'integrazione deve garantire che ciascun gruppo, complessiva­mente considerato nell'ambito dell'Associazione, sia proporzionalmente rappresentato nell'Assem­blea. A tal fine a ciascun gruppo è assegnato un numero di componenti calcolato in proporzione alla somma dei voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei Consigli eletti con il sistema proporzionale, e nelle ultime ele­zioni provinciali amministrative, nei Consigli elet­ti con il sistema maggioritario, meno i compo­nenti eventualmente già assegnati in prima istan­za al gruppo nell'elezione dei Consigli comunali.

I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con sim­boli diversi ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali am­ministrative, possono dichiarare preventivamen­te se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti dell'As­semblea da assegnare a tale lista. Ciascun con­sigliere vota per un numero massimo di prefe­renze pari ai componenti dell'Assemblea asse­gnati al proprio gruppo.

Nel caso in cui mediante la ripartizione come sopra determinata dei componenti dell'Assem­blea ai vari gruppi non si riescano ad assegnare tutti i componenti dell'Assemblea da eleggere nelle singola Associazione di Comuni, i restanti componenti vengono assegnati a gruppi che han­no ottenuto i resti più alti.

Ciascun gruppo può presentare un numero di candidati pari a quelli che compongono l'Assem­blea; sono eletti componenti dell'Assemblea co­loro che, all'interno di ciascun gruppo, hanno ot­tenuto li maggior numero di voti. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentra­no, all'interno di ciascun gruppo, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risul­tante dal numero delle preferenze ottenute.

Qualora il territorio dell'Associazione di Co­muni comprenda una Comunità montana, l'As­semblea generale è composta dal Consiglio del­la Comunità integrato da cinque rappresentanti di ciascuno dei Comuni non facenti parte della stessa, eletti con scheda limitata a tre nomi.

Se, in conseguenza dell'aggregazione alla Co­munità montana di uno o più Comuni, si abbia un aumento di popolazione pari o superiore ad un terzo di quella della Comunità montana, l'Assem­blea generale è invece eletta dai singoli Comuni.

L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la predisposizione del­le urne in numero corrispondente alle liste, la determinazione dei seggi assegnati a ciascun gruppo e la proclamazione degli eletti sono ef­fettuate dai sindaci dei Comuni dell'Associazio­ne, riuniti collegialmente sotto la presidenza del sindaco del Comune col maggiore numero di abitanti.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

Il Consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, l'Assemblea ge­nerale della Comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) fissano la sede dell'Unità sanitaria locale; b) determinano l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell'Unità sanitaria lo­cale;

c) approvano il regolamento per il funziona­mento degli organi dell'Unità sanitaria locale e gli altri regolamenti;

d) eleggono, secondo le modalità previste nel­la presente legge, i componenti del Comitato di gestione;

e) approvano piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche, con facoltà di emanare direttive vincolanti per il Comitato di gestione;

f) approvano atti che comportano impegni di spesa pluriennali e le convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzo dei servizi e presidi;

g) approvano i bilanci preventivi e i conti con­suntivi;

h) approvano le piante organiche del personale dei diversi presidi e servizi, ed i regolamenti or­ganici del personale nel rispetto delle norme dettate dalla legge regionale anche con riferi­mento ai decreti di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) nominano i rappresentanti la cui designazio­ne sia ad essi demandata;

l) deliberano su tutte le altre questioni agli stessi riservate dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione e la Comunità montana sono tenute a consultare i singoli Comuni compresi nell'Associazione in ordine a provvedimenti di cui ai precedenti punti b), e), g).

Al fine di consentire ai Comuni consultati di esprimersi, i provvedimenti non possono avere corso prima di un mese dalla data di comunica­zione degli stessi ai Comuni interessati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge l'Assemblea generale determina, con riferimento all'esplicazione delle funzioni sani­tarie e sociali, con regolamento, le norme relati­ve all'organizzazione dell'Associazione e al suo funzionamento e, in particolare, le modalità di elezione del presidente dell'Assemblea e i pro­cedimenti di revoca.

La disciplina del funzionamento dell'Assem­blea deve ispirarsi a criteri volti a favorire la più ampia partecipazione popolare.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da 8 mem­bri nel caso in cui l'Assemblea generale sia com­posta da 30 componenti, da 12 membri nel caso in cui l'Assemblea generale sia composta da 40 componenti e da 16 membri nel caso in cui l'As­semblea generale sia composta da 50 o più com­ponenti. I membri del Comitato di gestione sono nominati dall'Assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti mediante elezione con voto limitato rispettivamente a 6, 9 o 12 nomi per Comitati di gestione composti da 8, 12 o 16 membri.

Il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, il presiden­te; per l'elezione occorre la presenza dei 2/3 dei componenti il Comitato di gestione e la maggio­ranza dei voti dei presenti.

Il regolamento dell'Assemblea può prevedere che il Comitato di gestione proceda all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del pre­sidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti del Comitato di gestione non componenti anche dell'Assemblea generale par­tecipano, con voto consultivo, alle adunanze di quest'ultima.

Quando il territorio della Comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'Unità sani­taria locale, le competenze del Comitato di ge­stione e del suo presidente sono attribuite ri­spettivamente all'organo esecutivo e al presi­dente della Comunità montana.

Il Comitato di gestione dura in carica quanto l'Assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione.

Si procede altresì a rinnovazione quando il Comitato di gestione, per dimissioni o altra cau­sa, abbia perduto la metà dei propri componenti ovvero quando l'Assemblea generale, con i pro­cedimenti previsti dal regolamento, abbia espres­so sfiducia al Comitato di gestione.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione:

a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;

b) adotta tutti i provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regola­menti ad altri organi;

c) provvede, sotto la propria responsabilità, ed in casi di assoluta urgenza, per fatti e cause verificatisi successivamente all'ultima adunanza dell'Assemblea generale. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica dell'Assemblea nella sua pri­ma riunione. Restano fermi tutti gli effetti dell'atto prodottisi sino al momento della negata ratifica.

Il Comitato presenta annualmente all'Assem­blea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

Il Comitato opera collegialmente. L'Assemblea generale, nel regolamento, può prevedere casi e modalità in cui attività specifiche, richieste da esigenze di funzionalità dei servizi, possano es­sere affidate a singoli componenti, o a gruppi di componenti.

 

Partecipazione e informazione

I Comuni e gli organismi di decentramento co­munali promuovono la partecipazione della col­lettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità del servizio sanitario nazionale e assicu­rano ai destinatari delle prestazioni la più ampia informazione sull'attività dell'Unità sanitaria lo­cale, dando adeguata pubblicità agli atti più rile­vanti della stessa.

La partecipazione della collettività ai program­mi e all'attività dell'Unità sanitaria locale si attua in particolare nei distretti sanitari di base. I Con­sigli comunali e i Consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, promuovono e attivano adeguate forme di partecipazione diretta.

In riferimento all'art. 13, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Consigli comu­nali circoscrizionali assicurano la partecipazione attraverso:

a) la consultazione dei rappresentanti delle or­ganizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali operanti sul territorio, nonché dei rappre­sentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli utenti sulle attività del distretto sanitario di base.

Nel regolamento sono previsti strumenti e mo­dalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e coor­dinamento sull'attività dell'Unità sanitaria locale al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale per accertarne la corrispondenza con la programmazione sani­taria nazionale e regionale, nonché per verificar­ne la congruenza tra i costi dei servizi e i relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può chiedere alle Unità sanitarie locali informa­zioni e notizie nonché emanare indirizzi e diret­tive, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni, di bilanci, di formazione delle piante organiche del personale e di organizzazione dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia ed a quanto previsto dal piano sanitario regionale.

Il Consiglio regionale, a fini di uniformità, pre­dispone, d'intesa con le rappresentanze regiona­li dell'ANCI e dell'UNCEM, schemi-tipo di rego­lamento di cui le Assemblee generali possono avvalersi nell'espletamento dei propri compiti.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

Le Associazioni dei Comuni, le Comunità mon­tane e i Comuni esercitano, negli ambiti territo­riali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni di assistenza so­ciale, che, di norma, si articolano in ambiti di­strettuali coincidenti con quelli sanitari.

L'Assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate prestazioni, in deroga all'obbligo dell'esercizio in forma associata stabilito dal pre­cedente comma, possono essere erogate dal sin­golo Comune:

- sussidi economici a qualsiasi titolo con­cessi;

- assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;

- gestione delle strutture, tutelari e residen­ziali, per anziani e inabili in età lavorativa con bacino d'utenza comunale.

Per l'esercizio delle funzioni di eventuale com­petenza delle Province, tra le stesse, le Associa­zioni di comuni, le Comunità montane e i Comu­ni singoli si realizzano, mediante convenzione, opportune forme di collaborazione.

Con la convenzione sono, fra l'altro, discipli­nati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale.

Al fine di realizzare il coordinamento e l'in­tegrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale provvede anche a ge­stire i servizi sociali, tenendo nel bilancio dell'Unità sanitaria locale apposita contabilità spe­ciale.

Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assisten­za sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambien­te di vita.

Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:

a) interventi sociali connessi con la tutela del­la famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

b) interventi assistenziali rivolti alla popola­zione in età lavorativa e in età senile, ivi com­presi quelli connessi con l'attività di igiene men­tale e di assistenza psichiatrica e medica di base.

Le funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si arti­colano in:

- interventi di tutela e promozione sociale an­che mediante: appoggio scolastico, interventi di assistenza e integrazione sociale rivolti agli ado­lescenti, attività di consulenza a favore di nu­bendi minori;

- interventi integrativi della famiglia effettua­ti anche mediante l'informazione e l'assistenza psicologica, l'erogazione di sussidi economici, la realizzazione di punti di emergenza e pronto in­tervento assistenziale, l'assistenza domiciliare, l'assistenza semi-residenziale a minori gravemen­te handicappati;

- interventi sostitutivi della famiglia effettua­ti anche mediante attività di affido preadottivo, adozione, affido familiare ed etero-familiare;

- vigilanza e controllo sulle istituzioni pub­bliche e private che assistono ed ospitano mi­nori.

Le funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa ed in età senile comprendono: - interventi di sostegno economico;

- interventi e servizi domiciliari di supporto o di integrazione del nucleo familiare e di so­stegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;

- interventi per l'inserimento e appoggio la­vorativo degli inabili;

- interventi per l'assistenza in strutture tu­telari e residenziali per anziani ed inabili in età lavorativa;

- vigilanza e controllo sulle istituzioni pub­bliche e private che ospitano ed assistono ina­bili ed anziani.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

L'ufficio di direzione è preposto all'organizza­zione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione è composto dai responsa­bili dei servizi sanitari ed amministrativi e dai responsabili dei servizi multizonali. Alle riunioni dell'ufficio di direzione partecipa il responsabile del servizio sociale.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono pre­posti.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Comitato di gestione affida ad uno dei re­sponsabili dei servizi sanitari e ad uno dei re­sponsabili dei servizi amministrativi, in posses­so dei requisiti previsti dalla legge sul personale dell'Unità sanitaria locale, l'incarico di assicura­re il coordinamento delle attività sanitarie e am­ministrative dell'ufficio di direzione.

L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

I coordinatori ed il responsabile del servizio sociale partecipano con voto consultivo alle se­dute del Comitato di gestione.

Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'ufficio di direzione fanno parte i titolari delle direzioni sanitarie degli ospedali, i quali sono tenuti ad acquisire il parere del con­siglio dei sanitari nei casi previsti dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'Assemblea disciplina, nel regolamento, il funzionamento dell'ufficio di direzione, definisce i suoi compiti e quelli da attribuire ai responsa­bili dei singoli servizi, nel rispetto delle disposi­zioni della presente legge e delle norme dele­gate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del Comitato di ge­stione, la corrispondenza tra l'attività complessi­va dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

In particolare, l'ufficio di direzione:

a) formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari ser­vizi e sulle modalità di erogazione delle presta­zioni, sui bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi;

b) provvede ad assicurare le integrazioni fun­zionali tra i servizi;

c) predispone e cura l'attuazione dei program­mi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

d) provvede ad assicurare il coordinato svol­gimento, da parte di ciascun servizio, dell'attivi­tà di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazio­nale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio individuate a livello locale;

e) promuove e organizza l'effettuazione di spe­cifici interventi nel campo della prevenzione pri­maria e secondaria, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo nei confronti della prevenzio­ne delle malattie di rilevanza sociale;

f) assicura il coordinato utilizzo dei servizi e presidi sanitari dell'Unità sanitaria locale per l'effettuazione degli interventi in materia di pre­venzione, cura e riabilitazione degli stati di tos­sicodipendenza ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

L'organizzazione dei servizi delle Unità sanita­rie locali è basata:

- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del perso­nale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

- sull'autonomia tecnico-funzionale dei ser­vizi;

- sulla flessibilità della struttura per l'econo­mia di gestione, attraverso il costante adegua­mento alle priorità degli obiettivi di intervento;

- sull'impiego coordinato di équipes multidi­sciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singo­li servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimenta­le, ai fini dell'integrazione delle diverse compe­tenze.

A ciascun servizio è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e sociale indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'arti­colo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il consegui­mento dei propri obiettivi, adottano il metodo del lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rap­porto alle rispettive professionalità e responsabi­lità personali e funzionali.

Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

a) ai programmi per l'attuazione dei progetti­obiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;

b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione di­partimentale.

L'attivazione dei dipartimenti e il collegamento dei servizi all'interno degli stessi sono deliberati dall'Assemblea generale su proposta del Comi­tato di gestione che designa, altresì, i responsa­bili dei servizi che sono preposti anche ai dipar­timenti.

La preposizione ai dipartimenti non costituisce diverso titolo di partecipazione all'ufficio di di­rezione.

Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono for­nire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'Unità sani­taria locale, l'attività dei singoli servizi e l'ap­porto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del la­voro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.

L'Assemblea generale stabilisce, nel regola­mento, modalità e procedure per la periodicità, la convocazione e lo svolgimento delle conferen­ze di organizzazione.

Servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale

L'Unità sanitaria locale esercita le proprie fun­zioni di norma attraverso i seguenti servizi:

a) servizio di igiene pubblica;

b) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;

c) servizio per la procreazione libera e respon­sabile, per la tutela sanitaria e sociale della ma­ternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assi­stenza alla famiglia;

d) servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica;

e) servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambu­latoriale e dell'assistenza farmaceutica;

f) servizio per l'assistenza ospedaliera;

g) servizio veterinario.

I servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale pos­sono articolarsi, al loro interno, in settori omo­genei di intervento. L'articolazione è stabilita dalle norme regolamentari dell'Unità sanitaria locale.

In relazione alla modesta consistenza numeri­ca della popolazione, alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territo­rio, l'Assemblea generale stabilisce l'unificazio­ne di due o più servizi assicurando, comunque, lo svolgimento integrale di tutte le funzioni di competenza dell'Unità sanitaria locale.

L'Unità sanitaria locale, in relazione alle diver­se esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

 

 

REGIONE BASILICATA

 

Riferimento: leggi 3 gennaio 1980, n. 1 «L'or­ganizzazione, la gestione e il funzionamento del servizio sanitario regionale» e 3 gennaio 1980, n. 2 «Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale. Modificazioni».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni è formata dai rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti rapporti:

a) Comuni con popolazione fino a 10.000 abi­tanti, n. 3 rappresentanti;

b) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, n. 5 rappresen­tanti;

c) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, n. 8 rappresentanti.

I rappresentanti dei Comuni nell'Assemblea sono eletti con voto limitato, dai rispettivi Con­sigli comunali, su liste di candidati presentate rispettivamente dalla maggioranza e dalle mino­ranze. Tali rappresentanti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio comunale.

Spettano alle minoranze n. 1, 2 0 3 rappresen­tanti rispettivamente nelle ipotesi di cui alle let­tere a), b) e c).

Se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria lo­cale è quello previsto alle lettere a) e c) dell'art. 15 della legge 833, gli organi dell'USL sono quelli stabiliti rispettivamente in tali casi dal medesi­mo articolo.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

Spetta all'Assemblea generale:

- eleggere il Comitato di gestione;

- determinare nella seduta immediatamente successiva alla prima costituzione degli organi, la sede dell'Unità sanitaria locale;

- approvare, su proposta del Comitato di ge­stione:

a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta spese che impegnano più esercizi;

c) le delimitazioni territoriali;

d) il regolamento per l'organizzazione dei ser­vizi e degli uffici e per la pianta organica del personale;

e) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'Unità sanitaria locale;

f) le convenzioni con enti, istituzioni o asso­ciazioni;

g) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;

h) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recupe­rare il disavanzo stesso.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione, eletto dall'Assemblea nella prima seduta, è composto da:

a) 7 membri, ove la popolazione residente nel­la circoscrizione territoriale dell'U.S.L. sia infe­riore a 60 mila abitanti;

b) 9 membri, negli altri casi.

Nell'ipotesi indicate alle precedenti lettere a) e b) l'Assemblea, con votazione separata, sce­glie rispettivamente 3 e 4 membri del Comitato al di fuori del proprio seno, tra cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Basilicata con voto limitato nel primo caso a 2 nomina­tivi e nel secondo caso a 3.

Per l'elezione dei componenti del Comitato da scegliere in seno all'Assemblea si procede con voto limitato a 3 nominativi in entrambe le ipo­tesi di cui alle lettere a) e b) del presente arti­colo.

In caso di parità di voti risulta eletto il più an­ziano di età.

Alle elezioni del Comitato deve prendere par­te la maggioranza dei componenti l'assemblea. I componenti il Comitato estranei all'Assem­blea partecipano alle sedute della stessa con fa­coltà di parola senza diritto di voto.

L'appartenenza al Comitato di gestione è in­compatibile con la carica di Sindaco o di Asses­sore dei Comuni facenti parte dell'USL nonché di consigliere regionale o provinciale ovvero di componenti degli organi regionali di controllo.

Nessuno può appartenere contemporaneamen­te a più Comitati di gestione di USL.

L'appartenenza al Comitato di gestione è in­compatibile altresì per:

a) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con la USL;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gesto­ri, i direttori amministrativi o sanitari di struttu­re convenzionate con l'USI- nonché di strutture pubbliche e private non convenzionate che ge­stiscano servizi sanitari o socio-assistenziali ope­ranti nell'ambito dell'USL;

c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

d) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'USL per contratti di opere o di somministrazione.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Spetta al Comitato di gestione:

- proporre all'approvazione dell'Assemblea gli atti di sua competenza;

- sovraintendere ai servizi e agli uffici della struttura centrale dell'USL;

- compiere tutti gli atti di amministrazione dell'USL che non siano espressamente attribuiti alla competenza della Assemblea generale o del Presidente.

Nei casi di eccezionale urgenza, tali da non consentire la convocazione dell'Assemblea, il Comitato adotta i provvedimenti che competono all'Assemblea con riserva di ratifica nella prima successiva adunanza che dovrà tenersi in ogni caso entro il 30° giorno successivo.

 

Partecipazione e informazione

La partecipazione degli utenti alla gestione so­ciale dei servizi comporta il diritto della popo­lazione:

- all'informazione in ordine agli aspetti so­stanziali dei diversi problemi sanitari e socio­-assistenziali;

- al coinvolgimento nei processi di formazio­ne delle decisioni di particolare rilievo;

- alla verifica dell'efficacia dei servizi.

Nel rispetto delle finalità indicate al prece­dente comma, l'USL determina con proprio rego­lamento gli strumenti, le forme e le modalità per l'esercizio del diritto alla partecipazione degli utenti.

L'USL determina, altresì, nel rispetto delle nor­me contenute nella legge regionale concernente il piano sanitario triennale, le forme e le moda­lità atte ad assicurare la più ampia partecipazio­ne degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei rappresen­tanti degli interessi originari di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ove vi siano.

Tali rappresentanti vengono individuati con le modalità già seguite per i Consigli di amministra­zione degli enti ospedalieri. In caso di controver­sia, alla individuazione provvede il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazio­ne di Giunta.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

I progetti dei bilanci preventivi predisposti dal Comitato di gestione sono inviati alla Giunta re­gionale la quale esprime entro 45 giorni il pro­prio parere sulla rispondenza del bilancio dell'USL al piano regionale sanitario.

Qualora la Giunta riscontri la difformità del progetto di bilancio dal piano invia il progetto al Comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario re­gionale.

Il Comitato di gestione presenta il bilancio all'Assemblea, corredato anche dal parere della Giunta regionale.

Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della Giunta.

Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione e i conti consuntivi presentati dal Comitato di gestione all'Assemblea.

La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle scelte e della adozione degli organi dell'Unità sanitaria locale ed esercita in modo continuativo controlli di ge­stione sullo stato di attuazione dei programmi e sul funzionamento dei servizi.

A tali fini la Giunta regionale può richiedere ai competenti organi delle USL atti, chiarimenti e notizie, nonché proporre al Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti.

Essa inoltre può procedere alle necessarie ve­rifiche, ove necessario, attraverso funzionari re­gionali ai quali non può essere opposto il se­greto di ufficio.

A seguito della verifica, il funzionario incarica­to redige analitica relazione destinata alla Giun­ta regionale; di tale relazione viene consegnata copia al Presidente del Comitato di gestione dell'USL interessata, che potrà formulare e inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.

La Giunta regionale, secondo le prescrizioni del piano sanitario regionale, realizza forme di coordinamento tra le attività e i servizi dello stes­so tipo delle unità sanitarie locali, attraverso conferenze fra gli operatori ed altre modalità di collegamento.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

In attesa della legge di riforma del settore as­sistenziale pubblico e in attuazione dell'art. 25 - comma 2° - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 833, le funzioni in materia di assistenza sociale attribuite dalla nor­mativa vigente ai Comuni vengono esercitate dalle USL che provvedono alla relativa gestione attraverso i propri organi.

La gestione coordinata e integrata dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari attiene in particolare ai servizi relativi alla tutela della:

- maternità e dell'infanzia;

- salute delle persone in età evolutiva;

- salute mentale;

- salute degli anziani e degli handicappati. La gestione integrata si attua, in ogni caso, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i dipendenti addetti ai servizi socio-assi­stenziali rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

b) le fonti di finanziamento dei servizi socio­-assistenziali sono distinte da quelle della unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;

c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute sepa­rate.

Alla individuazione del personale e dei beni da mettere a disposizione dell'USL per i servizi socio-assistenziali integrati provvede ciascun Comune d'intesa con l'USL. In caso di mancato accordo, decide il Presidente della Giunta regio­nale.

I Comuni dovranno in ogni caso conferire all'USL le quote finanziarie proprie ad essi asse­gnate dallo Stato, destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata, nonché i beni e le attrezzature destinati a tali servizi.

È fatto divieto di procedere alla alienazione o comunque alla sottrazione al vincolo di destina­zione di servizi sociali dei beni di cui sopra.

Nell'ambito della struttura centrale dell'USL deve essere costituito un servizio per le attività socio-assistenziali articolato in due o più uffici.

Il Comitato di gestione dell'USL nomina il re­sponsabile del servizio e i responsabili d'ufficio. Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi socio-assistenziali a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni sono at­tribuiti alle USL.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

L'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria loca­le è costituito dai responsabili dei servizi della struttura centrale.

L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, al funzionamento ed al coordi-namento di tutti i servizi dell'Unità sanitaria lo­cale nonché alla direzione del personale. L'Ufficio di direzione costituisce la struttura tecnico-consultiva del Comitato di gestione, nei confronti del quale formula proposte ed esprime parere in ordine:

a) agli indirizzi ed ai programmi di attività dei vari servizi;

b) ai bilanci ed alle spese di funzionamento dei servizi.

Il Servizio sanitario regionale si articola nel territorio secondo il seguente modello:

1) area funzionale dei servizi sanitari di base, denominata, ai fini della presente legge, distret­to di base;

2) area funzionale dei servizi integrativi dei servizi di base, denominata area specialistica;

3) area funzionale dei servizi comprensoriali;

4) area funzionale dei servizi multizonali e di quelli regionali.

 

 

REGIONE PIEMONTE

 

Riferimento: legge 18 gennaio 1980, n. 3 «Di­sciplina degli organi istituzionali del servizio sa­nitario regionale e relative norme transitorie».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea è composta da consiglieri dei Comuni componenti l'Associazione.

I raggruppamenti politici rappresentati nei Con­sigli comunali dell'Associazione dei Comuni pre­sentano proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno Comu­ni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'Assemblea generale è così stabi­lito:

a) 30 consiglieri per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) 40 consiglieri per agli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

c) 50 consiglieri per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.

Il numero dei consiglieri da eleggere per cia­scun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di consiglieri stabilito per l'Assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei Comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.

Il quoziente dei voti necessari per eleggere un rappresentante si determina dividendo il nu­mero di tutti i consiglieri comunali dei Comuni facenti capo al collegio elettorale per il numero dei consiglieri d'Assemblea da eleggere nel col­legio elettorale.

Entro quattro mesi dal rinnovo dei consigli co­munali, il presidente della Giunta regionale, pre­vio parere favorevole del Consiglio regionale, d'intesa con i presidenti dei Comitati compren­soriali di cui alla legge regionale 4.6.1975 n. 41, con proprio decreto stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al 1° comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono pre­sentare le liste, gli uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle ope­razioni di voto da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze. Ciascun Consiglio comunale provvede a comu­nicare alla Giunta regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni. L'attribuzione a ciascuna lista di candidati de­signati avviene sulla base dei voti da questa ot­tenuti in tutti i Consigli comunali del collegio, secondo il metodo vigente per l'elezione del Con­siglio regionale.

All'interno di ciascuna lista il presidente della Giunta regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto del presidente della Giunta regionale sopra previsto, nomina membri dell'Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di pa­rità viene nominato il candidato più anziano di età.

L'Assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso in concomitanza del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni fa­centi parte dell'Associazione.

La perdita della qualifica di consigliere comu­nale comporta decadenza dalla carica di compo­nente dell'Assemblea.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito decreto il Presidente della Giunta regio­nale provvede a proclamarne la nomina.

Per il Comune di Torino, comprendente 23 Uni­tà locali coincidenti con le Circoscrizioni, l'As­semblea è costituita dal Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale di Torino procede alla attribuzione ai Consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio assistenziali che ritiene opportuno esercitare a livello circo­scrizionale, secondo criteri di organicità e com­piutezza.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

Spetta all'Assemblea generale:

a) approvare il regolamento relativo al funzio­namento e alle attribuzioni degli organi della Unità sanitaria locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;

b) nominare i rappresentanti dell'Unità sani­taria locale presso enti, organizzazioni e com­missioni;

c) approvare i programmi e le eventuali modi­fiche, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) approvare la pianta organica ed il regola­mento del personale e dei servizi;

f) approvare le convenzioni di competenza dell'Unità sanitaria locale;

g) esprimere pareri vincolanti, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godi­mento di beni mobili ed immobili di cui all'art. 66 lettera a) e b) della legge 23.12.1978 n. 833 e co­munque facenti parte del patrimonio dei Comuni destinato alle Unità sanitarie locali;

h) emanare direttive generali vincolanti per il Comitato di gestione;

i) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.

 

Composizione del Comitato di gestione

L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione compo­sto da:

a) 9 membri ove l'Assemblea sia costituita da 30 a 39 consiglieri;

b) 11 membri ove l'Assemblea sia costituita da 40 a 49 consiglieri;

c) 13 membri ove l'Assemblea sia costituita da 50 o più consiglieri.

L'Assemblea, con la presenza della maggioran­za dei componenti, procede nella prima seduta, alla elezione dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'Assem­blea.

Il numero dei componenti il Comitato di ge­stione del Comune di Torino viene fissato dal Consiglio comunale di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non può essere inferiore a 9 e superiore a 30.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Al Comitato di gestione spetta:

a) la predisposizione dei provvedimenti da sot­toporre all'approvazione dell'Assemblea gene­rale;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'Unità sanitaria locale che non siano espressamente ri­servati dalla legge o dai regolamenti ad altri or­gani dell'Unità sanitaria locale medesima;

c) la nomina, in conformità delle norme dele­gate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833 dei coordinatori dell'uf­ficio di direzione;

d) l'esercizio delle altre attribuzioni demanda­tegli dalle leggi e dai regolamenti;

e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all'art. 50 della legge 23.12.1978 n. 833.

Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una rela­zione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità ed alla quan­tità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la ri­spondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano so­cio-sanitario regionale.

 

Partecipazione e informazione

In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i Comuni singoli o asso­ciati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.

L'Unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, prov­vede con proprio regolamento a fissare le relati­ve forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, profes­sionali, culturali e sociali operanti nell'Unità sa­nitaria locale, nonché dai rappresentanti degli in­teressi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132;

b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;

c) realizzazione di un articolato sistema infor­mativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimen­to alla educazione sanitaria, agli aspetti epide­miologici, alla conoscenza delle cause delle ma­lattie e ai modi di prevenirle.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

Questi temi non sono trattati nella legge della Regione Piemonte.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

Al fine di realizzare il coordinamento e l'inte­grazione dei servizi sanitari con quelli sociali esi­stenti nel territorio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23.12.1978 n. 833, il Co­mitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.

Sino all'entrata in vigore della riforma dell'as­sistenza, l'Assemblea generale, in base alle esi­genze locali, individua quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune.

Il Comitato di gestione provvede a nominare un coordinatore dei servizi sociali.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

Presso ogni Unità sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsa­bili dei servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria e uno per la re­sponsabilità amministrativa, individuati dal Co­mitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47 della legge 23.12.1978 n. 833.

L'ufficio di direzione è collegialmente prepo­sto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria lo­cale e alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.

L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'Unità sanitaria locale ed in particolare:

1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari ser­vizi e sulle modalità di erogazione delle presta­zioni;

2) formula proposte ed esprime pareri in ordi­ne ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.

Inoltre l'ufficio di direzione:

a) provvede ad assicurare il coordinato svolgi­mento da parte di ciascun servizio della attività di indagine epidemiologica in relazione alle indi­cazioni della programmazione sanitaria regiona­le e nazionale;

b) predispone e cura l'attuazione dei program­mi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

c) provvede, in coerenza con la normativa sta­tale, all'aggiornamento, riqualificazione, formazio­ne del personale del servizio sanitario nazionale;

d) provvede in ogni caso ad assicurare le in­tegrazioni funzionali tra i servizi. L'organizzazione dei servizi delle Unità sani­tarie locali è basata:

- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del perso­nale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

- sull'autonomia tecnico-funzionale dei ser­vizi;

- sulla flessibilità delle strutture per l'econo­mia di gestione, attraverso il costante adegua­mento alle priorità degli obiettivi di intervento;

- sull'impiego coordinato di équipes multidi­sciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singo­li servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimen­tale, ai fini dell'integrazione delle diverse com­petenze.

Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rap­porto alle rispettive professionalità e responsa­bilità personali e funzionali.

L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.

Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-­obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;

b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Per garantire l'attività di programmazione, co­ordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti dell'Uni­tà sanitaria locale, l'Assemblea generale delibe­ra l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali:

- igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.

L'organizzazione dei servizi per l'esercizio del­le predette funzioni viene stabilita dall'Assem­blea generale in apposito regolamento tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazio­ni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geo­morfologiche del territorio.

Lo schema di regolamento dovrà dettare nor­me in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori.

L'Assemblea generale dell'Unità sanitaria lo­cale su proposta del Comitato di gestione e sen­titi i singoli Comuni, entro 60 giorni dalla costi­tuzione dell'Unità sanitaria locale, garantendo la partecipazione delle comunità locali e degli ope­ratori dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dovrà provvedere ad individuare i distretti di ba­se quali strutture tecnico-funzionali per l'eroga­zione dei servizi di primo livello e di pronto in­tervento, in ordine ai seguenti criteri:

a) efficienza ed efficacia della gestione;

b) integrazione dei servizi sanitari e socio-as­sistenziali di base;

c) rispetto delle integrità territoriali dei Co­muni.

 

Norme transitorie

Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le Unità sanitarie locali nei tempi stabiliti dalla legge 23.12.78 n. 833, garantendo la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a de­correre dall'1.1.1980 e fino alla completa costi­tuzione degli organi collegiali, in sede di prima costituzione delle Unità sanitarie locali, i Comu­ni singoli o associati e le Comunità montane svolgono le attività ed esercitano le funzioni at­tribuite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, in­tendendosi sostituita all'Assemblea generale la Assemblea consortile, al Comitato di gestione il Consiglio direttivo, e al presidente del Comitato di gestione il presidente dell'Assemblea dei Con­sorzi di cui alla legge regionale 8.8.1977 n. 39.

I predetti Consorzi continuano a svolgere le funzioni previste dalla citata legge n. 39 non ricomprese nella presente legge e nella legge 23.12.78. n. 833.

Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi dei Consorzi di cui alla legge regionale 8.8.77 n. 39, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e previo parere della competente Commissione consiliare, nomi­na un commissario per l'adozione degli atti rela­tivi alla provvisoria gestione dell'Unità sanitaria locale fino alla costituzione di tutti gli organi.

 

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